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Sentenza 30 luglio 2024
Sentenza 30 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/07/2024, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 1003/2022
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente relatore
Marco Bartoli Consigliere
Maria Luisa Martini Giudice Ausiliare
Vista l'ordinanza del 21/05/2024 con cui è stata fissata l'udienza del 10 luglio
2024 per la discussione orale della causa, ex art. 281 sexies cpc, che è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni da depositarsi entro la stessa data e, in ogni caso, con termine alle parti fino a 10 giorni prima per il deposito di memorie conclusionali;
rilevato che le parti hanno provveduto al deposito delle dette note scritte;
rilevato, altresì, che, con riferimento alla terza istanza di ricusazione proposta dall'avv avverso il Presidente del Collegio, dott. Silvia Rita Controparte_1
Fabrizio, con atto del 27.6.2004, gli atti sono stati trasmessi al Presidente del
Collegio B competente a delibarla per tabella, senza sospensione del procedi- mento, trattandosi di istanza ripetitiva delle due precedenti ricusazioni propo- ste avverso il medesimo magistrato il 7.10.2023 e 5.4.2004 (Cass. n.
1624/2002, Cass. n. 26267/2011) e che la stessa è stata respinta;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
, Avv. , anche per il Parte_1 Controparte_1
padre deceduto, , in giudizio di persona ex art. 86 Parte_2 c.p.c, presso il cui studio in Filetto al c.so San Giacomo hanno eletto domici- lio;
appellante e
, , Controparte_2 Parte_3 [...]
, elettivamente domiciliati alla c.da Alento 1 Parte_4
presso lo studio dell'avv. Vincenzo Di Lorenzo dal quale sono rappresentati e difesi giusta delega in atti appellati nonché nei confronti della
, in persona del legale rappresentante pro tempo- Controparte_3
re, con sede in Milano alla via della Moscova, 18, quale procuratrice della so- cietà e di Controparte_4 Controparte_5
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Pesenti, Margheri-
[...]
ta Domenegotti, Giovanni Coletti e Sonia Spinozzi giusta procura in atti;
altro appellato
Controparte_6
[..
, Agente della Riscossione per la regione Abruzzo, CF , (già P.IVA_1
) in persona del suo legale Controparte_7
rappresentante protempore, con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar n 14,
nella qualità di Ufficiale Giudiziario addetto Controparte_8
all'U.N.E.P. del Tribunale di Ortona (CH),
, in persona del Ministro pro-tempore con Controparte_9
sede a Roma, via Varisco Antonio, 20, appellati-già contumaci
2 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 91/2022 dell'8/98/2022 del Tri- bunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 91/2022 il Tribunale Ordinario di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, nel dichiarare il difetto di legittimazione attiva di
[...]
nonché la carenza di legittimazione passiva dei convenuti CP_1 CP_2
,
[...] Controparte_10 Controparte_11
e Controparte_5 Controparte_8 Controparte_12
, ha rigettato l'opposizione a precetto proposta da
[...] Parte_1 avverso l'atto di precetto notificato in data 2-13.09.2021 da Parte_5
[..
, e nei confronti di , Parte_4 Parte_4 Parte_1
condannando gli attori alla rifusione delle spese processuali in favore di
[...]
e , compensando le spese di li- Parte_3 Parte_4 Parte_4
te tra gli attori e i restanti convenuti.
Ad evidenti fini di chiarezza, è bene riepilogare il percorso argomenta- tivo posto a sostegno della sentenza appellata;
ivi si legge che:
1) in via preliminare, è stato dichiarato sia il difetto di legittimazione attiva dell'attore Avv. in quanto soggetto non precettato e Controparte_1
contestualmente è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei con- venuti , , Controparte_2 Controparte_10 Controparte_11
, ,
[...] Controparte_5 Controparte_8 [...]
, in quanto soggetti non precettanti e dunque estranei al giu- Controparte_13
dizio;
2) sempre in via preliminare, è stata disattesa l'eccezione di incompe- tenza territoriale sollevata dai convenuti , e Parte_4 Parte_4 in quanto l'elezione di domicilio da parte dei precettanti è Parte_3
avvenuta presso lo studio del difensore a Francavilla al Mare;
3 3) nel merito, l'opposizione è stata dichiarata manifestamente infonda- Pa ta ed è stata rigettata in quanto mancante dell'indicazione dei vizi da cui rebbe stato affetto il precetto opposto, ritenendo che la stessa sia stata finaliz- zata esclusivamente a contestare i titoli esecutivi giudiziali descritti nell'atto di citazione ed emessi nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al r.g.e. n. 85/2015, dinanzi al Tribunale di Chieti, ovvero nei proce- dimenti di reclamo ad essa afferenti;
4) è stata anche rigettata l'eccezione di compensazione sollevata dagli attori in opposizione in quanto indeterminata con riguardo agli effettivi crediti opposti in compensazione. Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale ha condannato gli opponenti alle spese del giudizio nei confronti degli opposti
, e liquidate in € Parte_4 Parte_4 Parte_3
4.015,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, mentre ha com- pensato le spese di lite tra gli attori e tutti gli altri convenuti stante l'assorbenza della questione di difetto di legittimazione passiva dei predetti convenuti e l'effettiva attività difensiva svolta in giudizio.
2. Avverso detta sentenza hanno proposto appello Parte_1 unitamente all'avv. anche per il padre deceduto, Controparte_1 Per_1
[...]
2.1. Nell'atto viene ripercorso l'iter della procedura pendente avanti al
Tribunale di Chieti (RGE n. 85/2015), all'esito della quale il Giudice dell'esecuzione ha trasferito, in favore della sig.ra , la piena Controparte_2
proprietà, nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano, di alcuni immobili siti nel Comune di Francavilla al Mare (CH) alla Via F. P. Tosti n. 102-104.
2.2. Nel costituirsi nel presente grado del giudizio, e Controparte_2
hanno contestato gli assunti degli appellanti eccependo pre- Parte_4 liminarmente la violazione dell'art. 342 c.p.c. con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'appello, ovvero hanno chiesto di rigettarlo nel merito,
4 non accettando il contraddittorio su domande nuove e su questioni estranee al thema decidendum.
2.3. Si è costituita in giudizio anche la insistendo Controparte_10 per la conferma della sentenza impugnata e per il rigetto dell'appello spiegato, con condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. degli appellanti.
2.4. Tanto sinteticamente premesso, ritiene la Corte che l'appello, in gran parte inammissibile, vada respinto per le motivazioni che seguono.
2.5. Anzitutto, deve infatti osservarsi come l'atto si presenti partico- larmente lungo (74 pagine, a fronte di una sentenza di primo grado la cui mo- tivazione è sintetica e si snoda in non più di 10 pagine), ma, soprattutto, come sia costruito al di fuori di una logica argomentativa strettamente legata, come stabilito dall'art. 342 cp.c., alla ratio (o alle rationes decidendi) della sentenza impugnata. In ragione di tale norma, com'è noto, al di là di qualsivoglia for- malismo, occorre non solo indicare gli specifici capi della sentenza impugnata e i passaggi argomentativi che la sorreggono, ma fare questo con motivazioni puntuali e logicamente concatenate, tali da far senza equivoci intendere quali siano le ragioni di dissenso poste dall'appellante rispetto al percorso argomen- tativo adottato dal primo giudice. Solo in quanto si imposti l'impugnazione di tal modo, infatti, può poi apprezzarsi l'ulteriore carattere che l'atto d'appello deve presentare a pena di inammissibilità e, cioè, l'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto che giustificano le modifiche della decisione censurata. Per- ché tali requisiti sussistano, com'è noto, non è necessario ricorrere a schemi precostituiti o formule particolari;
ciò che conta, come è stato autorevolmente ed efficacemente affermato, è l'esposizione logica ed ordinata degli argomen- ti, ai fini della sintesi, che è una regola fondamentale del discorso in generale e di quello giuridico in particolare, regola la cui positiva esistenza nell'ordinamento può senz'altro essere desunta, quanto meno con riferimento all'atto di impugnazione, dall'art. 342 c.p.c. e che certamente in questa sede deve essere valorizzata ai fini che qui rilevano.
5 2.6. Sempre a questo proposito, va osservato come l'appellante cumuli disinvoltamente tematiche veicolabili mediante opposizione agli atti esecutivi
(art 617 c.p.c.) - quali sono tutte quelle con il quale egli fa valere i vizi relativi alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto, oppure i vizi relativi ai singoli atti del processo esecutivo, promuovendo in li- nea teorica un controllo sulla legittimità formale di un atto del processo esecu- tivo e al fine di determinare così l'annullamento dell'atto viziato con temati- che inerenti l'opposizione all'esecuzione con la quale si contesta il diritto del- la parte istante a procedere ad esecuzione forzata, senza alcun nesso logico giuridico comprensibile.
2.7. Il tenore delle argomentazioni, in sostanza, è talmente confuso, anche nei casi in cui, come vedremo, i motivi siano in qualche modo ricono- scibili e autonomi, da rendere inutile lo sforzo interpretativo, pur profuso, che non consente di comprendere in modo inequivoco il senso delle censure svol- te, a fronte – si ripete – di una sentenza le cui argomentazioni, che le si voglia condividere o meno, sono comunque immediatamente intellegibili.
2.8. Ciò premesso, si procede a verificare più in dettaglio, per quanto possibile, le censure proposte.
2.9. Con il primo motivo, a pag. 12-13, si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, all'uopo richiamandosi buona parte delle norme del cpc, artt. 75, 83, 88, 31, 34, 35, 36, 39-40, 51, 52, 88, 91, 92, 94,
96, 99, 100, 101, 102, 104, 112, 113, 114, 115, 116, 156 e segg. (158, 159,
160, 161, 162) 168 bis, 174, 175, 177, 183, 187, 188, 189 e 190, 474, 476,
479, 480, 482, 484, 555, 567, 574 e 587, 221 e segg., 601, (615 in 1° e pen- dente in appello), 624, ecc., c.p.c. e 647 e 669 terdecies c.p.c.; e 173 bis e 186 bis disp. att. c.p.c.; e 2, 934, 938, 1140 e segg., 1168 o 1170, 2697, c.c.; tra l'altro richiamandosi genericamente alcuni atti indefiniti (“come sopra e sotto agli atti”): tali censure, stante il mancato riferimento alla sentenza impugnata, risultano, pertanto, inammissibili.
6 2.10. Inammissibilità che deve essere dichiarata anche per il secondo motivo (a pag. 13/20), con il quale si deduce la nullità della sentenza e del procedimento ex artt. 360 n.4 cpc deciso dal GE senza legittimo contradditto- rio con la parte esecutata, e per difetto di istruzione della Controparte_14
fase cautelare-sommaria prevista per legge;
inoltre, si contesta la designazione del GU e non comunicata ad essa parte, e si sostiene che «non è stato istruito ex artt. 168 bis , 174, 158 cpc e 25 Cost.», espressione ugualmente riferita ad altri giudizi di esecuzione.
2.11. Con il terzo motivo (pag. 21, 22) si deduce “l'omessa, insuffi- ciente, contraddittoria motivazione, ex art. 360, n. 5, c.p.c, circa un punto de- cisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, ai limiti della comprensione, che si riporta testualmente negazione ammissibilità op- posizione cumulativa ed unitaria da parte del condebitore solidale avvocato dell'altro condebitore solidale assistito che si è ricevuto per ultimo le notifi- che dei titoli e precetto opposti unitariamente e cumulativamente ex artt. 617
(in 1°), 615 e 35 c.p.c., avverso i titoli precettati opposti e contro le Ordinan- ze dei Collegi di Reclamo e del G.E. di condanna alle spese cautelari e som- marie ex artt. 91 o 92 c.p.c. e danni per giudizi sommari ex art. 96 c.p.c., im- mediatamente esecutive, non impugnabili, ma opponibili unicamente come fatto e denegato;
negando anche l'istruttoria formale della causa di merito ex art. 183 c.p.c. e finale ex art. 190 c.p.c.; ed il tutto facendolo la stessa G.U. anche Giudice di Reclamo opposto, non regolatamente designata ex art. 168 bis c.p.c. perché manifestamente incompatibile ex artt. 669 terdecies, 624,
615 e 617 c.p.c. e 186 bis disp. att. c.p.c.!?... Contro ogni legge vigente qui in
Italia! E manifesto vizio e nullità rilevabile d'Ufficio; con evidenti ERROR in
PROCEDENDO, che permettono alla Corte di Appello che si adisce di deci- dere anche il merito negato e comunque di rilevare le nullità eccepite e rin- viare gli atti ai G.U. e G.E. e Pres. del Trib. e Collegio di Reclamo, per gli at- ti depositati ed omessi, nonostante domande ed eccezioni su cui si insiste, co-
7 me precisato in appello”, con il quale si richiede di provvedere su giudizi or- mai definiti e, comunque, già passati in giudicato, non attinenti alla presente impugnazione.
2.12. Si aggiungono ai tre motivi, pocanzi sinteticamente riportati, altri motivi di impugnazione così rubricati: “per altri motivi di violazione di legge
e nullità della sentenza e processo di 1° e procedimenti cautelari sommari e della proc. n. 85/2015 R.G. Es. Im. Trib.Civ.Mon. Chieti” argomentati CP_15
dalla lettera a) alla lettera z) e dalla doppia lettera aa) alle lettere ff): tali do- glianze, tutte assertive, si riferiscono a giudizi diversi rispetto a quello definito con la sentenza oggi impugnata.
2.13. Segue poi, a pag. 27, un ulteriore elenco di motivi, forse riferito, per quanto dato capire, alla sentenza impugnata.
2.14. In particolare, nel punto A) si contesta il diritto delle controparti istanti-precettanti a procedere all'esecuzione forzata in base al titolo notifica- to unitamente al precetto, fondato anche su altri titoli, presuntivamente notifi- cati personalmente al precettato, al contrario del vero e documentato, che si contesta…. Pertanto anche in ragione delle eccezioni di compensazione par- ziale indeterminata con gli altri titoli vantati contro le c/p istanti-precettanti- esecutanti, in altri procedimenti, cause, precedenti, eccepite alla stessa stre- gua prima e che si reiterano con la presente opposizione, e/o e successive, si chiede la sospensione immediata dell'esecutività delle pretese delle c/p oppo- ste;
per cui le c/p debbono intraprendere un'azione esecutiva diversa da quel- la iniziata e che si oppone formalmente ex Sent. 20/04/2007, n. 9494, ecc.; es- sendo questa invalida ed inefficace, per come richiesta ed opposta, manife- stamente, senza neanche doverla istruire, per diritto, concorrendo i giusti mo- tivi di legge (ex art. 624 c.p.c., ecc.).
2.15. Il motivo è infondato.
2.16. Per ciò che concerne i vizi di notifica del titolo esecutivo, peral- tro propri dell'opposizione agli atti esecutivi, si osserva che gli stessi sono in-
8 fondati in virtù dei documenti depositati dallo stesso opponente in primo gra- do, dai quali si evince che l'atto di precetto opposto risulta notificato dall'
[...]
Con
del Tribunale di Chieti con plico postale spedito il 26/30 agosto 2021, giunto nella residenza del destinatario in data 02.09.2021, con emissione di avviso nella stessa data, con attestazione di mancato ritiro apposta il
13.09.2021, e con perfezionamento in pari data. Sulla notifica al precettato, invece, come correttamente rilevato in primo grado, può en- Controparte_1
trare nel processo quale difensore di per essere questi Parte_1
l'unico destinatario del precetto. Nella specie si è definito Controparte_1
non reclamante-opponente (cfr. pag. 4 dell'atto di appello) insieme ad CP_17 dott.ssa tutti estranei all'esecuzione,
[...] CP_14 Controparte_18
non rientrando tra i soggetti ai quali il creditore istante attribuisca il ruolo di debitore e, dunque, al soggetto passivo che subisce (o contro cui è soltanto minacciata), l'esecuzione, salva la ipotesi del terzo assoggettato all'esecuzione in quanto debitor debitoris.
2.17. Sostiene poi l'appellante che il condebitore – Parte_2
deceduto - (col pignoramento della pensione subito dalle c/p; il pignoramento immobili esecutati cit. ed il pignoramento dello stipendio in corso a carico di dott.ssa ecc.), avrebbe effettuato dei pagamenti parziali CP_1 CP_14 eccependo “con eccezioni di compensazione parziale indeterminata con i propri crediti non integralmente pagati e danni subiti, come anche da prece- denti opposizioni, che si reiterano e su cui si insiste al fine di vedere dichiara- ta inefficace anche questa esecuzione forzata minacciata col precetto e titolo notificato, che si oppone formalmente ex artt. 615, 617 e 35 e 36 c.p.c..”.
2.18. A tal proposito si rileva che tale doglianza non è supportata da una specifica indicazione dei titoli posti in “compensazione parziale indeter- minata” rispetto a quello utilizzato dai precettanti nell'ambito del presente giudizio.
9 2.19. Un ulteriore motivo di doglianza concerne “l'omessa trascrizio- ne del titolo nel precetto da notificare non solo al sottoscritto opponente infi- ciava la procedura esecutiva opposta, manifestamente”.
2.20. Il motivo, peraltro anch'esso inquadrabile nell'opposizione agli atti esecutivi, è privo di pregio, in quanto contrario alle disposizioni codicisti- che vigenti in materia, con riferimento all'irregolarità del precetto basato sulla mancanza della integrale trascrizione del titolo esecutivo. Sul punto, la Cassa- zione, con sentenza n. 15316/2017, ha affermato che “l'omessa indicazione del titolo esecutivo azionato non determina la nullità del precetto ai sensi dell'art. 480, comma 2, c.p.c., quando l'esigenza di individuazione del titolo risulti comunque soddisfatta attraverso altri elementi contenuti nel precetto stesso, la cui positiva valutazione da parte del giudice di merito - insindacabi- le in sede di legittimità se adeguatamente motivata - può essere utilmente an- corata al successivo comportamento del debitore”.
2.21. Da ultimo, viene anche prospettata “l'omissione del punto deci- sivo della nullità ed inefficacia degli atti esecutivi opposti e reclamati per inadempimento della terza acquirente ex artt. 574 e 587 c.p.c. al pagamento degli oneri accessori dopo la definitiva aggiudicazione del Decreto di Trasfe- rimento del 21/02/17 del prezzo residuo del mutuo ipotecario o accollo entro i
60 gg. dal Decreto di Trasferimento (inviato dal padre esecutante della ter- za..:, come dimostrato ed illecitamente sottoscritto dal G.E. di parte, ex art.
2929 c.c.), con termine scaduto il 21/04/17, ormai irrimediabile, con conse- guente DECADENZA della terza presunta acquirente inadempiente e nullità di tutti i provvedimenti immediatamente esecutivi opposti-reclamati e che si oppongono formalmente, da accertare e dichiarare in sede civile come da ri- chieste formulate ed omesse e per cui è appello”.
2.22. Tale censura non merita accoglimento, in quanto dal decreto di trasferimento in atti si evince che il lotto è sato aggiudicato in data 17/11/2016 per il prezzo complessivo di euro 110.000,00 (centodiecimila), oltre le spese e
10 le imposte di trasferimento. Nello stesso provvedimento è stato dato atto che l'aggiudicataria ha versato l'intero prezzo di aggiudicazione Controparte_2
a mezzo di assegni circolari non trasferibili n. 3304476505-05 emesso dalla
Banca Intesa San Paolo di euro 11.000,00 e n. 3304476521-08 emesso dalla banca Intesa San Paolo di euro 99.000,00 versati sul c/c bancario aperto a nome della procedura 85/2015 R.G. presso la banca Bper di Chieti. Per quanto di interesse, secondo il principio affermato dalla Cassazione Civile, Sezioni
Unite, con sentenza 14 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 586 cpc il decreto di trasferimento implica l'immediato e indifferibile trasferimento del bene pur- gato e libero dai pesi indicati dalla norma o ricavabili dal regime del processo esecutivo, con conseguente obbligo per il Conservatore dei Registri immobi- liari o, secondo l'attuale definizione, Direttore del Servizio di pubblicità im- mobiliare dell'Ufficio istituito presso l'Agenzia delle Parte_7
Entrate, di procedere alla cancellazione di questi immediatamente, incondi- zionatamente e, in ogni caso, indipendentemente dal decorso previsto per la proposizione delle opposizioni agli atti esecutivi avverso il provvedimento traslativo in parola.
2.23. L'appello, quindi, in buona parte inammissibile, è infondato per la restante parte.
2.24. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione della tariffa del DM 55/2014, fatta ec- cezione per la fase istruttoria/trattazione, che in questo grado non si è tenuta.
2.25. La ritenuta inammissibilità e comunque l'infondatezza del gra- vame ed il conseguente rigetto dello stesso comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma intro- dotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012), posto che detta sanzione
(costituita dal versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unifi- cato, pari a quello dovuto per l'impugnazione) si applica (comma 18 dello stesso art.
1. l cit) “ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo
11 alla data (1/1/2013 n.d.r. ) di entrata in vigore della presente legge”, locuzione che va interpretata (Cass. n. 26566/2013) come riferita anche alle impugna- zioni, come quella in esame, proposte in epoca successiva al 31.1.2013.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello propo- sto avverso la sentenza del Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona,
n. 91/2022, così provvede:
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere a ciascuno degli appellati costituiti le spese del grado, che liquida in € 6.946,00, oltre spese generali ed accessori di legge;
3) dichiara che le parti appellanti sono tenute, in solido, al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio in data 30/07/2024
Il Presidente-relatore
Silvia Rita Fabrizio
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 1003/2022
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente relatore
Marco Bartoli Consigliere
Maria Luisa Martini Giudice Ausiliare
Vista l'ordinanza del 21/05/2024 con cui è stata fissata l'udienza del 10 luglio
2024 per la discussione orale della causa, ex art. 281 sexies cpc, che è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni da depositarsi entro la stessa data e, in ogni caso, con termine alle parti fino a 10 giorni prima per il deposito di memorie conclusionali;
rilevato che le parti hanno provveduto al deposito delle dette note scritte;
rilevato, altresì, che, con riferimento alla terza istanza di ricusazione proposta dall'avv avverso il Presidente del Collegio, dott. Silvia Rita Controparte_1
Fabrizio, con atto del 27.6.2004, gli atti sono stati trasmessi al Presidente del
Collegio B competente a delibarla per tabella, senza sospensione del procedi- mento, trattandosi di istanza ripetitiva delle due precedenti ricusazioni propo- ste avverso il medesimo magistrato il 7.10.2023 e 5.4.2004 (Cass. n.
1624/2002, Cass. n. 26267/2011) e che la stessa è stata respinta;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
, Avv. , anche per il Parte_1 Controparte_1
padre deceduto, , in giudizio di persona ex art. 86 Parte_2 c.p.c, presso il cui studio in Filetto al c.so San Giacomo hanno eletto domici- lio;
appellante e
, , Controparte_2 Parte_3 [...]
, elettivamente domiciliati alla c.da Alento 1 Parte_4
presso lo studio dell'avv. Vincenzo Di Lorenzo dal quale sono rappresentati e difesi giusta delega in atti appellati nonché nei confronti della
, in persona del legale rappresentante pro tempo- Controparte_3
re, con sede in Milano alla via della Moscova, 18, quale procuratrice della so- cietà e di Controparte_4 Controparte_5
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Pesenti, Margheri-
[...]
ta Domenegotti, Giovanni Coletti e Sonia Spinozzi giusta procura in atti;
altro appellato
Controparte_6
[..
, Agente della Riscossione per la regione Abruzzo, CF , (già P.IVA_1
) in persona del suo legale Controparte_7
rappresentante protempore, con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar n 14,
nella qualità di Ufficiale Giudiziario addetto Controparte_8
all'U.N.E.P. del Tribunale di Ortona (CH),
, in persona del Ministro pro-tempore con Controparte_9
sede a Roma, via Varisco Antonio, 20, appellati-già contumaci
2 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 91/2022 dell'8/98/2022 del Tri- bunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 91/2022 il Tribunale Ordinario di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, nel dichiarare il difetto di legittimazione attiva di
[...]
nonché la carenza di legittimazione passiva dei convenuti CP_1 CP_2
,
[...] Controparte_10 Controparte_11
e Controparte_5 Controparte_8 Controparte_12
, ha rigettato l'opposizione a precetto proposta da
[...] Parte_1 avverso l'atto di precetto notificato in data 2-13.09.2021 da Parte_5
[..
, e nei confronti di , Parte_4 Parte_4 Parte_1
condannando gli attori alla rifusione delle spese processuali in favore di
[...]
e , compensando le spese di li- Parte_3 Parte_4 Parte_4
te tra gli attori e i restanti convenuti.
Ad evidenti fini di chiarezza, è bene riepilogare il percorso argomenta- tivo posto a sostegno della sentenza appellata;
ivi si legge che:
1) in via preliminare, è stato dichiarato sia il difetto di legittimazione attiva dell'attore Avv. in quanto soggetto non precettato e Controparte_1
contestualmente è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei con- venuti , , Controparte_2 Controparte_10 Controparte_11
, ,
[...] Controparte_5 Controparte_8 [...]
, in quanto soggetti non precettanti e dunque estranei al giu- Controparte_13
dizio;
2) sempre in via preliminare, è stata disattesa l'eccezione di incompe- tenza territoriale sollevata dai convenuti , e Parte_4 Parte_4 in quanto l'elezione di domicilio da parte dei precettanti è Parte_3
avvenuta presso lo studio del difensore a Francavilla al Mare;
3 3) nel merito, l'opposizione è stata dichiarata manifestamente infonda- Pa ta ed è stata rigettata in quanto mancante dell'indicazione dei vizi da cui rebbe stato affetto il precetto opposto, ritenendo che la stessa sia stata finaliz- zata esclusivamente a contestare i titoli esecutivi giudiziali descritti nell'atto di citazione ed emessi nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al r.g.e. n. 85/2015, dinanzi al Tribunale di Chieti, ovvero nei proce- dimenti di reclamo ad essa afferenti;
4) è stata anche rigettata l'eccezione di compensazione sollevata dagli attori in opposizione in quanto indeterminata con riguardo agli effettivi crediti opposti in compensazione. Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale ha condannato gli opponenti alle spese del giudizio nei confronti degli opposti
, e liquidate in € Parte_4 Parte_4 Parte_3
4.015,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, mentre ha com- pensato le spese di lite tra gli attori e tutti gli altri convenuti stante l'assorbenza della questione di difetto di legittimazione passiva dei predetti convenuti e l'effettiva attività difensiva svolta in giudizio.
2. Avverso detta sentenza hanno proposto appello Parte_1 unitamente all'avv. anche per il padre deceduto, Controparte_1 Per_1
[...]
2.1. Nell'atto viene ripercorso l'iter della procedura pendente avanti al
Tribunale di Chieti (RGE n. 85/2015), all'esito della quale il Giudice dell'esecuzione ha trasferito, in favore della sig.ra , la piena Controparte_2
proprietà, nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano, di alcuni immobili siti nel Comune di Francavilla al Mare (CH) alla Via F. P. Tosti n. 102-104.
2.2. Nel costituirsi nel presente grado del giudizio, e Controparte_2
hanno contestato gli assunti degli appellanti eccependo pre- Parte_4 liminarmente la violazione dell'art. 342 c.p.c. con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'appello, ovvero hanno chiesto di rigettarlo nel merito,
4 non accettando il contraddittorio su domande nuove e su questioni estranee al thema decidendum.
2.3. Si è costituita in giudizio anche la insistendo Controparte_10 per la conferma della sentenza impugnata e per il rigetto dell'appello spiegato, con condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. degli appellanti.
2.4. Tanto sinteticamente premesso, ritiene la Corte che l'appello, in gran parte inammissibile, vada respinto per le motivazioni che seguono.
2.5. Anzitutto, deve infatti osservarsi come l'atto si presenti partico- larmente lungo (74 pagine, a fronte di una sentenza di primo grado la cui mo- tivazione è sintetica e si snoda in non più di 10 pagine), ma, soprattutto, come sia costruito al di fuori di una logica argomentativa strettamente legata, come stabilito dall'art. 342 cp.c., alla ratio (o alle rationes decidendi) della sentenza impugnata. In ragione di tale norma, com'è noto, al di là di qualsivoglia for- malismo, occorre non solo indicare gli specifici capi della sentenza impugnata e i passaggi argomentativi che la sorreggono, ma fare questo con motivazioni puntuali e logicamente concatenate, tali da far senza equivoci intendere quali siano le ragioni di dissenso poste dall'appellante rispetto al percorso argomen- tativo adottato dal primo giudice. Solo in quanto si imposti l'impugnazione di tal modo, infatti, può poi apprezzarsi l'ulteriore carattere che l'atto d'appello deve presentare a pena di inammissibilità e, cioè, l'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto che giustificano le modifiche della decisione censurata. Per- ché tali requisiti sussistano, com'è noto, non è necessario ricorrere a schemi precostituiti o formule particolari;
ciò che conta, come è stato autorevolmente ed efficacemente affermato, è l'esposizione logica ed ordinata degli argomen- ti, ai fini della sintesi, che è una regola fondamentale del discorso in generale e di quello giuridico in particolare, regola la cui positiva esistenza nell'ordinamento può senz'altro essere desunta, quanto meno con riferimento all'atto di impugnazione, dall'art. 342 c.p.c. e che certamente in questa sede deve essere valorizzata ai fini che qui rilevano.
5 2.6. Sempre a questo proposito, va osservato come l'appellante cumuli disinvoltamente tematiche veicolabili mediante opposizione agli atti esecutivi
(art 617 c.p.c.) - quali sono tutte quelle con il quale egli fa valere i vizi relativi alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto, oppure i vizi relativi ai singoli atti del processo esecutivo, promuovendo in li- nea teorica un controllo sulla legittimità formale di un atto del processo esecu- tivo e al fine di determinare così l'annullamento dell'atto viziato con temati- che inerenti l'opposizione all'esecuzione con la quale si contesta il diritto del- la parte istante a procedere ad esecuzione forzata, senza alcun nesso logico giuridico comprensibile.
2.7. Il tenore delle argomentazioni, in sostanza, è talmente confuso, anche nei casi in cui, come vedremo, i motivi siano in qualche modo ricono- scibili e autonomi, da rendere inutile lo sforzo interpretativo, pur profuso, che non consente di comprendere in modo inequivoco il senso delle censure svol- te, a fronte – si ripete – di una sentenza le cui argomentazioni, che le si voglia condividere o meno, sono comunque immediatamente intellegibili.
2.8. Ciò premesso, si procede a verificare più in dettaglio, per quanto possibile, le censure proposte.
2.9. Con il primo motivo, a pag. 12-13, si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, all'uopo richiamandosi buona parte delle norme del cpc, artt. 75, 83, 88, 31, 34, 35, 36, 39-40, 51, 52, 88, 91, 92, 94,
96, 99, 100, 101, 102, 104, 112, 113, 114, 115, 116, 156 e segg. (158, 159,
160, 161, 162) 168 bis, 174, 175, 177, 183, 187, 188, 189 e 190, 474, 476,
479, 480, 482, 484, 555, 567, 574 e 587, 221 e segg., 601, (615 in 1° e pen- dente in appello), 624, ecc., c.p.c. e 647 e 669 terdecies c.p.c.; e 173 bis e 186 bis disp. att. c.p.c.; e 2, 934, 938, 1140 e segg., 1168 o 1170, 2697, c.c.; tra l'altro richiamandosi genericamente alcuni atti indefiniti (“come sopra e sotto agli atti”): tali censure, stante il mancato riferimento alla sentenza impugnata, risultano, pertanto, inammissibili.
6 2.10. Inammissibilità che deve essere dichiarata anche per il secondo motivo (a pag. 13/20), con il quale si deduce la nullità della sentenza e del procedimento ex artt. 360 n.4 cpc deciso dal GE senza legittimo contradditto- rio con la parte esecutata, e per difetto di istruzione della Controparte_14
fase cautelare-sommaria prevista per legge;
inoltre, si contesta la designazione del GU e non comunicata ad essa parte, e si sostiene che «non è stato istruito ex artt. 168 bis , 174, 158 cpc e 25 Cost.», espressione ugualmente riferita ad altri giudizi di esecuzione.
2.11. Con il terzo motivo (pag. 21, 22) si deduce “l'omessa, insuffi- ciente, contraddittoria motivazione, ex art. 360, n. 5, c.p.c, circa un punto de- cisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, ai limiti della comprensione, che si riporta testualmente negazione ammissibilità op- posizione cumulativa ed unitaria da parte del condebitore solidale avvocato dell'altro condebitore solidale assistito che si è ricevuto per ultimo le notifi- che dei titoli e precetto opposti unitariamente e cumulativamente ex artt. 617
(in 1°), 615 e 35 c.p.c., avverso i titoli precettati opposti e contro le Ordinan- ze dei Collegi di Reclamo e del G.E. di condanna alle spese cautelari e som- marie ex artt. 91 o 92 c.p.c. e danni per giudizi sommari ex art. 96 c.p.c., im- mediatamente esecutive, non impugnabili, ma opponibili unicamente come fatto e denegato;
negando anche l'istruttoria formale della causa di merito ex art. 183 c.p.c. e finale ex art. 190 c.p.c.; ed il tutto facendolo la stessa G.U. anche Giudice di Reclamo opposto, non regolatamente designata ex art. 168 bis c.p.c. perché manifestamente incompatibile ex artt. 669 terdecies, 624,
615 e 617 c.p.c. e 186 bis disp. att. c.p.c.!?... Contro ogni legge vigente qui in
Italia! E manifesto vizio e nullità rilevabile d'Ufficio; con evidenti ERROR in
PROCEDENDO, che permettono alla Corte di Appello che si adisce di deci- dere anche il merito negato e comunque di rilevare le nullità eccepite e rin- viare gli atti ai G.U. e G.E. e Pres. del Trib. e Collegio di Reclamo, per gli at- ti depositati ed omessi, nonostante domande ed eccezioni su cui si insiste, co-
7 me precisato in appello”, con il quale si richiede di provvedere su giudizi or- mai definiti e, comunque, già passati in giudicato, non attinenti alla presente impugnazione.
2.12. Si aggiungono ai tre motivi, pocanzi sinteticamente riportati, altri motivi di impugnazione così rubricati: “per altri motivi di violazione di legge
e nullità della sentenza e processo di 1° e procedimenti cautelari sommari e della proc. n. 85/2015 R.G. Es. Im. Trib.Civ.Mon. Chieti” argomentati CP_15
dalla lettera a) alla lettera z) e dalla doppia lettera aa) alle lettere ff): tali do- glianze, tutte assertive, si riferiscono a giudizi diversi rispetto a quello definito con la sentenza oggi impugnata.
2.13. Segue poi, a pag. 27, un ulteriore elenco di motivi, forse riferito, per quanto dato capire, alla sentenza impugnata.
2.14. In particolare, nel punto A) si contesta il diritto delle controparti istanti-precettanti a procedere all'esecuzione forzata in base al titolo notifica- to unitamente al precetto, fondato anche su altri titoli, presuntivamente notifi- cati personalmente al precettato, al contrario del vero e documentato, che si contesta…. Pertanto anche in ragione delle eccezioni di compensazione par- ziale indeterminata con gli altri titoli vantati contro le c/p istanti-precettanti- esecutanti, in altri procedimenti, cause, precedenti, eccepite alla stessa stre- gua prima e che si reiterano con la presente opposizione, e/o e successive, si chiede la sospensione immediata dell'esecutività delle pretese delle c/p oppo- ste;
per cui le c/p debbono intraprendere un'azione esecutiva diversa da quel- la iniziata e che si oppone formalmente ex Sent. 20/04/2007, n. 9494, ecc.; es- sendo questa invalida ed inefficace, per come richiesta ed opposta, manife- stamente, senza neanche doverla istruire, per diritto, concorrendo i giusti mo- tivi di legge (ex art. 624 c.p.c., ecc.).
2.15. Il motivo è infondato.
2.16. Per ciò che concerne i vizi di notifica del titolo esecutivo, peral- tro propri dell'opposizione agli atti esecutivi, si osserva che gli stessi sono in-
8 fondati in virtù dei documenti depositati dallo stesso opponente in primo gra- do, dai quali si evince che l'atto di precetto opposto risulta notificato dall'
[...]
Con
del Tribunale di Chieti con plico postale spedito il 26/30 agosto 2021, giunto nella residenza del destinatario in data 02.09.2021, con emissione di avviso nella stessa data, con attestazione di mancato ritiro apposta il
13.09.2021, e con perfezionamento in pari data. Sulla notifica al precettato, invece, come correttamente rilevato in primo grado, può en- Controparte_1
trare nel processo quale difensore di per essere questi Parte_1
l'unico destinatario del precetto. Nella specie si è definito Controparte_1
non reclamante-opponente (cfr. pag. 4 dell'atto di appello) insieme ad CP_17 dott.ssa tutti estranei all'esecuzione,
[...] CP_14 Controparte_18
non rientrando tra i soggetti ai quali il creditore istante attribuisca il ruolo di debitore e, dunque, al soggetto passivo che subisce (o contro cui è soltanto minacciata), l'esecuzione, salva la ipotesi del terzo assoggettato all'esecuzione in quanto debitor debitoris.
2.17. Sostiene poi l'appellante che il condebitore – Parte_2
deceduto - (col pignoramento della pensione subito dalle c/p; il pignoramento immobili esecutati cit. ed il pignoramento dello stipendio in corso a carico di dott.ssa ecc.), avrebbe effettuato dei pagamenti parziali CP_1 CP_14 eccependo “con eccezioni di compensazione parziale indeterminata con i propri crediti non integralmente pagati e danni subiti, come anche da prece- denti opposizioni, che si reiterano e su cui si insiste al fine di vedere dichiara- ta inefficace anche questa esecuzione forzata minacciata col precetto e titolo notificato, che si oppone formalmente ex artt. 615, 617 e 35 e 36 c.p.c..”.
2.18. A tal proposito si rileva che tale doglianza non è supportata da una specifica indicazione dei titoli posti in “compensazione parziale indeter- minata” rispetto a quello utilizzato dai precettanti nell'ambito del presente giudizio.
9 2.19. Un ulteriore motivo di doglianza concerne “l'omessa trascrizio- ne del titolo nel precetto da notificare non solo al sottoscritto opponente infi- ciava la procedura esecutiva opposta, manifestamente”.
2.20. Il motivo, peraltro anch'esso inquadrabile nell'opposizione agli atti esecutivi, è privo di pregio, in quanto contrario alle disposizioni codicisti- che vigenti in materia, con riferimento all'irregolarità del precetto basato sulla mancanza della integrale trascrizione del titolo esecutivo. Sul punto, la Cassa- zione, con sentenza n. 15316/2017, ha affermato che “l'omessa indicazione del titolo esecutivo azionato non determina la nullità del precetto ai sensi dell'art. 480, comma 2, c.p.c., quando l'esigenza di individuazione del titolo risulti comunque soddisfatta attraverso altri elementi contenuti nel precetto stesso, la cui positiva valutazione da parte del giudice di merito - insindacabi- le in sede di legittimità se adeguatamente motivata - può essere utilmente an- corata al successivo comportamento del debitore”.
2.21. Da ultimo, viene anche prospettata “l'omissione del punto deci- sivo della nullità ed inefficacia degli atti esecutivi opposti e reclamati per inadempimento della terza acquirente ex artt. 574 e 587 c.p.c. al pagamento degli oneri accessori dopo la definitiva aggiudicazione del Decreto di Trasfe- rimento del 21/02/17 del prezzo residuo del mutuo ipotecario o accollo entro i
60 gg. dal Decreto di Trasferimento (inviato dal padre esecutante della ter- za..:, come dimostrato ed illecitamente sottoscritto dal G.E. di parte, ex art.
2929 c.c.), con termine scaduto il 21/04/17, ormai irrimediabile, con conse- guente DECADENZA della terza presunta acquirente inadempiente e nullità di tutti i provvedimenti immediatamente esecutivi opposti-reclamati e che si oppongono formalmente, da accertare e dichiarare in sede civile come da ri- chieste formulate ed omesse e per cui è appello”.
2.22. Tale censura non merita accoglimento, in quanto dal decreto di trasferimento in atti si evince che il lotto è sato aggiudicato in data 17/11/2016 per il prezzo complessivo di euro 110.000,00 (centodiecimila), oltre le spese e
10 le imposte di trasferimento. Nello stesso provvedimento è stato dato atto che l'aggiudicataria ha versato l'intero prezzo di aggiudicazione Controparte_2
a mezzo di assegni circolari non trasferibili n. 3304476505-05 emesso dalla
Banca Intesa San Paolo di euro 11.000,00 e n. 3304476521-08 emesso dalla banca Intesa San Paolo di euro 99.000,00 versati sul c/c bancario aperto a nome della procedura 85/2015 R.G. presso la banca Bper di Chieti. Per quanto di interesse, secondo il principio affermato dalla Cassazione Civile, Sezioni
Unite, con sentenza 14 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 586 cpc il decreto di trasferimento implica l'immediato e indifferibile trasferimento del bene pur- gato e libero dai pesi indicati dalla norma o ricavabili dal regime del processo esecutivo, con conseguente obbligo per il Conservatore dei Registri immobi- liari o, secondo l'attuale definizione, Direttore del Servizio di pubblicità im- mobiliare dell'Ufficio istituito presso l'Agenzia delle Parte_7
Entrate, di procedere alla cancellazione di questi immediatamente, incondi- zionatamente e, in ogni caso, indipendentemente dal decorso previsto per la proposizione delle opposizioni agli atti esecutivi avverso il provvedimento traslativo in parola.
2.23. L'appello, quindi, in buona parte inammissibile, è infondato per la restante parte.
2.24. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione della tariffa del DM 55/2014, fatta ec- cezione per la fase istruttoria/trattazione, che in questo grado non si è tenuta.
2.25. La ritenuta inammissibilità e comunque l'infondatezza del gra- vame ed il conseguente rigetto dello stesso comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma intro- dotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012), posto che detta sanzione
(costituita dal versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unifi- cato, pari a quello dovuto per l'impugnazione) si applica (comma 18 dello stesso art.
1. l cit) “ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo
11 alla data (1/1/2013 n.d.r. ) di entrata in vigore della presente legge”, locuzione che va interpretata (Cass. n. 26566/2013) come riferita anche alle impugna- zioni, come quella in esame, proposte in epoca successiva al 31.1.2013.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello propo- sto avverso la sentenza del Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona,
n. 91/2022, così provvede:
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere a ciascuno degli appellati costituiti le spese del grado, che liquida in € 6.946,00, oltre spese generali ed accessori di legge;
3) dichiara che le parti appellanti sono tenute, in solido, al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio in data 30/07/2024
Il Presidente-relatore
Silvia Rita Fabrizio
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