«Art. 64-bis (Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile). - 1. Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di eta' o all'esercizio della potesta' genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale e' disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572 , 609-bis , 609-ter , 609-quater , 609-quinquies , 609-octies , 612-bis e 612-ter del codice penale , nonche' dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1 , e secondo comma, del codice penale e' trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente».
2. All' articolo 90-bis, comma 1, lettera p), del codice di procedura penale , le parole: «e alle case rifugio» sono sostituite dalle seguenti: «, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato».
3. All' articolo 190-bis, comma 1-bis, del codice di procedura penale , le parole: «anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «anni diciotto».
Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell' art. 90-bis del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 90-bis (Informazioni alla persona offesa). - 1.
Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorita' procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:
a) alle modalita' di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;
b) alla facolta' di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all'art. 335, commi 1, 2 e 3-ter;
c) alla facolta' di essere avvisata della richiesta di archiviazione;
d) alla facolta' di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;
e) alle modalita' di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;
f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;
g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui e' stato commesso il reato;
h) alle modalita' di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;
i) alle autorita' cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;
l) alle modalita' di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;
m) alla possibilita' di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;
n) alla possibilita' che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all' art. 152 del codice penale , ove possibile, o attraverso la mediazione;
o) alle facolta' ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui e' applicabile la causa di esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto;
p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato.».
- Si riporta il testo dell' art. 190-bis del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 190-bis (Requisiti della prova in casi particolari). - 1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, quando e' richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'art. 210 e queste hanno gia' reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'art. 238, l'esame e' ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze.
1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale , se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni diciotto e, in ogni caso, quando l'esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilita'.».