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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 24/09/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. 3162/2024 V.G.
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopraindicata, promossa con ricorso congiunto da
Parte_1 nata in [...] l'[...] cittadina: italiana, Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]39 - CANTU' con l'Avv. GIUSEPPE FADDA
e
ME OU nato in [...] il [...] cittadino: tunisino, Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]13 - CANTU' con l'Avv. FADDA GIUSEPPE
coniugati in TUNISIA, in data 4.8.2007 (atto non trascritto in Italia) e separati con sentenza n. 163/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Como in data 20.1.2023, pubblicata in data 9.2.2023 (passata in giudicato)
con i seguenti figli Per_1
- nato il [...] Parte_2
- nato il [...] Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 18.12.2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni dagli stessi concordate.
All'esito dell'udienza del 20.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice relatore -RILEVATO che, con sentenza di separazione n. 163/2023, pubblicata in data 9.2.2023, il Tribunale di Como ha disposto l'affido dei figli minori della coppia, (nato il [...]) e (nato il [...]), all'Ente territoriale di Pt_2 Per_2 residenza dei minori con collocamento presso la madre, incaricando i competenti Servizi Sociali e Specialistici
ASST di attivare tutti i necessari interventi a sostegno del nucleo familiare e di regolamentare le frequentazioni padre-figli in Spazio Neutro, con possibilità di ampliamento e liberalizzazione;
…RITENUTO necessario acquisire relazione di aggiornamento da parte dell'Ente affidatario sulle condizioni dei minori e del nucleo familiare al fine di valutare la rispondenza delle condizioni concordate dai coniugi/genitori all'interesse dei minori e fissare udienza di comparizione delle parti in presenza;
- ha rinviato la causa all'udienza del
15.9.2025, al fine di acquisire una relazione di aggiornamento sulla situazione dei minori e del nucleo familiare da parte dell'Ente affidatario.
Sentite a tale udienza, le parti hanno nuovamente confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile, alle seguenti condizioni:
1) Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b), della L. n. 898 del 1970, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la sig.ra e il sig. IA, ordinando all'Ufficiale dello stato civile Pt_1 competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2) affido condiviso dei figli minori, (nato il [...]) e (nato il [...]), ad entrambi i Per_3 Per_2 genitori, con conseguente revoca dell'affido dei minori all'Ente e collocamento presso la madre;
3) frequentazioni padre-figli a weekend alternati, dal sabato mattina alla domenica sera, con pernottamento tra il sabato e la dominica e tutti i mercoledì, dall'uscita da scuola dei figli riaccompagnandoli a scuola il giorno seguente;
4) il sig. ED OU verserà, con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2025, entro il giorno
10 di ogni mese alla signora a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la Pt_1 somma di € € 400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione ottobre 2026), oltre al 50% delle spese extra assegno con applicazione del Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018;
5) l'assegno unico per la prole continuerà ad essere interamente percepito dalla signora Pt_1
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
Dalla relazione di aggiornamento trasmessa dai Servizi dell'Ente affidatario, è infatti emersa una positiva evoluzione della situazione familiare, con una maturazione delle competenze genitoriali e comunicative dei genitori. Gli operatori, anche all'esito di accertamenti tossicologici per il padre (cfr. relazione del SERD del
22.8.2025), hanno quindi concluso per la sussistenza delle condizioni per il reintegro dei genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale e la chiusura della presa in carico del nucleo, a sostegno delle autonomie raggiunte anche tenendo conto della capacità di entrambi i genitori di chiedere eventuale supporto qualora subentrassero nuove fasi o eventi critici (cfr. relazione dell'1.9.2025).
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti, tenuto conto dei contenuti dell'accordo e della relazione trasmessa dai Servizi dell'Ente Affidatario.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi, e Parte_1
ME OU, in data 4.8.2007, in TUNISIA;
6) DISPONE l'affido condiviso dei figli minori, (nato il [...]) e (nato il [...]), ad Per_3 Per_2 entrambi i genitori, con conseguente revoca dell'affido dei minori all'Ente;
7) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
2) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
3) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cantù, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 15.9.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopraindicata, promossa con ricorso congiunto da
Parte_1 nata in [...] l'[...] cittadina: italiana, Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]39 - CANTU' con l'Avv. GIUSEPPE FADDA
e
ME OU nato in [...] il [...] cittadino: tunisino, Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]13 - CANTU' con l'Avv. FADDA GIUSEPPE
coniugati in TUNISIA, in data 4.8.2007 (atto non trascritto in Italia) e separati con sentenza n. 163/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Como in data 20.1.2023, pubblicata in data 9.2.2023 (passata in giudicato)
con i seguenti figli Per_1
- nato il [...] Parte_2
- nato il [...] Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 18.12.2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni dagli stessi concordate.
All'esito dell'udienza del 20.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice relatore -RILEVATO che, con sentenza di separazione n. 163/2023, pubblicata in data 9.2.2023, il Tribunale di Como ha disposto l'affido dei figli minori della coppia, (nato il [...]) e (nato il [...]), all'Ente territoriale di Pt_2 Per_2 residenza dei minori con collocamento presso la madre, incaricando i competenti Servizi Sociali e Specialistici
ASST di attivare tutti i necessari interventi a sostegno del nucleo familiare e di regolamentare le frequentazioni padre-figli in Spazio Neutro, con possibilità di ampliamento e liberalizzazione;
…RITENUTO necessario acquisire relazione di aggiornamento da parte dell'Ente affidatario sulle condizioni dei minori e del nucleo familiare al fine di valutare la rispondenza delle condizioni concordate dai coniugi/genitori all'interesse dei minori e fissare udienza di comparizione delle parti in presenza;
- ha rinviato la causa all'udienza del
15.9.2025, al fine di acquisire una relazione di aggiornamento sulla situazione dei minori e del nucleo familiare da parte dell'Ente affidatario.
Sentite a tale udienza, le parti hanno nuovamente confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile, alle seguenti condizioni:
1) Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b), della L. n. 898 del 1970, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la sig.ra e il sig. IA, ordinando all'Ufficiale dello stato civile Pt_1 competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2) affido condiviso dei figli minori, (nato il [...]) e (nato il [...]), ad entrambi i Per_3 Per_2 genitori, con conseguente revoca dell'affido dei minori all'Ente e collocamento presso la madre;
3) frequentazioni padre-figli a weekend alternati, dal sabato mattina alla domenica sera, con pernottamento tra il sabato e la dominica e tutti i mercoledì, dall'uscita da scuola dei figli riaccompagnandoli a scuola il giorno seguente;
4) il sig. ED OU verserà, con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2025, entro il giorno
10 di ogni mese alla signora a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la Pt_1 somma di € € 400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione ottobre 2026), oltre al 50% delle spese extra assegno con applicazione del Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018;
5) l'assegno unico per la prole continuerà ad essere interamente percepito dalla signora Pt_1
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
Dalla relazione di aggiornamento trasmessa dai Servizi dell'Ente affidatario, è infatti emersa una positiva evoluzione della situazione familiare, con una maturazione delle competenze genitoriali e comunicative dei genitori. Gli operatori, anche all'esito di accertamenti tossicologici per il padre (cfr. relazione del SERD del
22.8.2025), hanno quindi concluso per la sussistenza delle condizioni per il reintegro dei genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale e la chiusura della presa in carico del nucleo, a sostegno delle autonomie raggiunte anche tenendo conto della capacità di entrambi i genitori di chiedere eventuale supporto qualora subentrassero nuove fasi o eventi critici (cfr. relazione dell'1.9.2025).
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti, tenuto conto dei contenuti dell'accordo e della relazione trasmessa dai Servizi dell'Ente Affidatario.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi, e Parte_1
ME OU, in data 4.8.2007, in TUNISIA;
6) DISPONE l'affido condiviso dei figli minori, (nato il [...]) e (nato il [...]), ad Per_3 Per_2 entrambi i genitori, con conseguente revoca dell'affido dei minori all'Ente;
7) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
2) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
3) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cantù, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 15.9.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao