Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00620/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00256/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 256 del 2025, proposto da
Vivi il Tramonto S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. 87269 datato 17.12.2024 a firma del Dirigente del Settore 4 – Gestione del Territorio, del Patrimonio e Innovazione – del Comune di Gallipoli avente ad oggetto “ esecuzione della sentenza n. 00490/2021 REG.PROV.COLL. del TAR per la Puglia, sezione staccata di Lecce. Progetto di ridistribuzione dei manufatti e ampliamento della concessione demaniale marittima n. 33/2008, prot. in entrata n. 33641 del 10.07.2018. Località Rivabella. Stabilimento balneare denominato “Holiday Beach”. Rigetto ”;
- di tutti gli atti preordinati, connessi e/o consequenziali a quello impugnato e in particolare della nota prot. n. 23661 datata 13.04.2024 nella parte in cui viene formulato il preavviso di rigetto parziale della domanda con esclusivo riferimento alla richiesta di ampliamento sul lato destro del fronte mare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 il dott. EL AR e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TT
1. La ricorrente è titolare di una concessione demaniale marittima per l’esercizio dell’attività di stabilimento balneare nel territorio del Comune di Gallipoli.
1.1. Con istanza del 10 luglio 2018 la ricorrente chiedeva all’amministrazione comunale l’ampliamento dell’area in concessione e l’autorizzazione a operare alcune modifiche ai manufatti già precedentemente assentiti.
1.2. Il Comune di Gallipoli, con provvedimento prot. n. 0040171 del 31 luglio 2019, disponeva il rigetto dell’istanza. Il diniego, tuttavia, veniva annullato con sentenza di questo TAR n. 490/2021.
1.3. L’amministrazione comunale, quindi, nel riscontrare nuovamente l’istanza a seguito dell’annullamento del primo diniego, ne disponeva il parziale accoglimento. Il Comune, nello specifico, rilasciava in favore della ricorrente la concessione suppletiva n. 11/2024, con la quale assentiva il richiesto ampliamento dell’area in concessione con riferimento alla porzione del litorale sul lato sinistro del fronte mare rispetto allo stabilimento originario, mentre, con provvedimento n. 87269 del 17 dicembre 2024, comunicava il rigetto della richiesta di ampliamento relativamente all’area collocata sul lato destro del fronte mare.
2. Di conseguenza, con atto notificato in data 13 febbraio 2025 e depositato in data 7 marzo 2025, la società ha proposto ricorso innanzi a questo TAR, chiedendo l’annullamento del provvedimento n. 87269/2024 e degli atti connessi sulla scorta delle seguenti ragioni di censura:
- “ Violazione di legge, in particolare, dell’art. 21-septies della legge n. 241/90; violazione e/o eluzione del giudicato amministrativo; violazione ed errata applicazione dell’art. 8 della legge regionale n. 17/2015; motivazione errata ”.
Con il primo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto in contrasto con la precedente sentenza di questo TAR n. 490/2021. La ricorrente ha rilevato, in particolare, che il Comune avrebbe rigettato la richiesta di ampliamento relativa al lato destro del fronte mare in quanto tale da comportare il rilascio di una nuova concessione (con conseguente necessità di procedere a mezzo di gara pubblica), senza, tuttavia, considerare che, nella sentenza di annullamento del precedente diniego, l’istanza era stata qualificata come di mero ampliamento, risultando, quindi, esclusa la necessità della gara.
- “ Violazione degli artt. 3 e 4 della L.R. Puglia n. 17/2015; eccesso di potere per violazione delle norme relative al Piano Regionale delle Coste; eccesso di potere per illogicità e irrazionalità; eccesso di potere per violazione delle norme in materia di entrate dello Stato; motivazione errata; eccesso di potere per errata applicazione dell’art. 6.2.7 delle NTA del PRC ”.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità del diniego impugnato nella parte in cui il Comune ha rilevato che l’area collocata sulla destra del fronte mare presenterebbe dimensioni e caratteristiche tali da costituire un lotto autonomo concedibile, ragione per cui non potrebbe ammettersene l’affidamento diretto. La ricorrente ha evidenziato, a contestazione di tale affermazione, che l’area in questione non potrebbe ritenersi autonomamente concedibile, in quanto, in difetto dell’adozione del Piano Comune delle Coste, non potrebbe disporsi l’assegnazione di nuove concessioni e, altresì, che allo stato il Comune non avrebbe manifestato la volontà di procedere in tal senso, mentre, al contempo, l’eventuale ampliamento della concessione esistente non pregiudicherebbe la possibilità pro futuro per il Comune di prevedere in tale area una concessione autonoma. La ricorrente, inoltre, ha evidenziato la conformità dell’ampliamento richiesto con le previsioni del Piano Regionale delle Coste, contestando in particolare l’ulteriore rilievo del Comune secondo cui l’area in questione dovrebbe essere destinata in via prioritaria alla realizzazione di spiagge libere con servizi.
2.1. Il Comune di Gallipoli, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
2.2. A esito dell’udienza pubblica dell’8 aprile 2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
3. Con il primo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto il Comune avrebbe motivato il diniego parziale all’ampliamento della concessione in ragione della ritenuta necessità di qualificare l’istanza come volta a ottenere il rilascio di una nuova concessione e non anche il mero ampliamento di quella già esistente (con conseguente necessità di procedere con una gara ad evidenza pubblica), per tale ragione ponendosi in contrasto con la sentenza di questo TAR n. 490/2021, la quale avrebbe invece concluso per la qualificabilità della richiesta come di ampliamento.
3.1. Il motivo è infondato.
3.2. La sentenza di questo TAR n. 490/2021, come si evince direttamente dai passaggi della stessa riportati nel ricorso, ha annullato il primo provvedimento di diniego emesso dal Comune di Gallipoli in quanto l’amministrazione aveva erroneamente presupposto la necessità di procedere a mezzo di gara pubblica anche per il caso di richiesta di ampliamento della concessione. La sentenza, quindi, si è limitata a valutare l’illegittimità di detto automatismo a fronte di un’istanza formalmente presentata come di mero ampliamento ai sensi dell’art. 24 del regolamento esecutivo del codice della navigazione, ma dalla stessa non è, invece, ritraibile alcun vincolo conformativo in ordine alla valutazione dell’effettivo contenuto e portata dell’istanza, non avendo, quindi, precluso la possibilità per l’amministrazione – come poi accaduto in sede di riedizione del potere – di valutare la natura sostanziale della richiesta e di assumere le conseguenti determinazioni.
3.3. Alla luce di quanto evidenziato, pertanto, la scelta del Comune di qualificare l’istanza della ricorrente come in parte volta al rilascio di una nuova concessione non può ritenersi illegittima sulla base di quanto rappresentato nel primo motivo di ricorso, non derivando alcun vincolo in senso contrario dal precedente di questo TAR n. 490/2021.
4. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità delle conclusioni del Comune in ordine alla qualificazione sostanziale dell’istanza, sostenendo la ricorrente, in particolare, che nel caso di specie l’area in questione non potrebbe essere oggetto di una nuova concessione, non avendo il Comune adottato il Piano delle Coste e comunque non avendo mai manifestato l’intenzione di procedere in tal senso, che, in ogni caso, l’ampliamento della concessione non impedirebbe in futuro il rilascio di nuove concessioni e, infine, la conformità della proposta rispetto alle previsioni del Piano Regionale delle Coste.
4.1. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
4.2. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa “ La fattispecie disciplinata dall’art. 24 del regolamento esecutivo si colloca invece “a valle” dell’affidamento della nuova concessione e, dovendosi pur sempre avere riguardo al richiamato principio di origine euro-unitaria, essa va interpretata restrittivamente proprio perché vi fa eccezione, consentendo l’affidamento diretto e senza gara al precedente concessionario a condizioni da individuarsi preventivamente e rigorosamente, la cui sussistenza va poi vagliata in concreto caso per caso; precisamente, come già rilevato in giurisprudenza, l’affidamento diretto di una maggiore superficie “in ampliamento” al titolare di concessione di bene demaniale marittimo può ammettersi “solo in presenza di situazioni eccezionali e nella misura in cui l’estensione della originaria concessione sia obiettivamente funzionale e necessaria per l’effettivo corretto e proficuo utilizzo del bene già concesso ed abbia in ogni caso una minima consistenza quantitativa e non anche quando essa riguardi un (ulteriore) bene demaniale che solo soggettivamente sia collegato al primo, ma che obiettivamente potrebbe essere oggetto di una autonoma e distinta concessione” (così Cons. Stato, V, 13 luglio 2017, n. 3459, nonché id., 11 luglio 2017, n. 3416, citate in sentenza) ” (Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 5225 del 24 giugno 2022)”.
4.3. Ciò posto, nel caso di specie, il Comune ha dato adeguatamente conto nel provvedimento impugnato delle ragioni per cui l’istanza relativa al lato destro del fronte mare attiene a una porzione del litorale che sarebbe autonomamente concedibile (in quanto: rispetta le dimensioni del lotto minimo di cui all’art. 8.1 delle Norme Tecniche di Attuazione al Piano Regionale delle Coste; è suscettibile di autonomo sfruttamento commerciale in ragione della collocazione geografica e delle sue caratteristiche; non sussiste alcun rapporto di funzionalità necessaria di tale tratto del litorale rispetto alla concessione originaria), con affermazioni che non risultano essere state smentite da parte della ricorrente.
4.4. A fronte di tale circostanza, pertanto, i rilievi dell’amministrazione in ordine alla necessità della gara pubblica sono corretti, trattandosi di istanza che, seppur formalmente qualificata come di ampliamento, concerne un’area che potrebbe essere oggetto di autonoma concessione e per la quale, pertanto, non può che procedersi a mezzo di gara ad evidenza pubblica.
4.5. Tale conclusione, peraltro, non può dirsi nemmeno smentita dai rilievi della ricorrente secondo cui, in assenza del Piano delle Coste, il Comune non potrebbe procedere al rilascio di nuove concessioni demaniali e comunque non avrebbe mai manifestato la volontà di disporre in tal senso, in quanto, a prescindere da ogni valutazione sulla fondatezza o meno di tali affermazioni, le stesse non sono comunque idonee a escludere la corretta qualificazione dell’istanza, sotto il profilo sostanziale, come volta al rilascio di una nuova concessione e, quindi, la necessità di dare applicazione alla relativa disciplina.
5. Per quanto detto, conclusivamente, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
6. Nulla deve disporsi sulle spese di lite in ragione della mancata costituzione dell’amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON CA, Presidente
Silvio Giancaspro, Consigliere
EL AR, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| EL AR | ON CA |
IL SEGRETARIO