TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/03/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 12497/2023 RG fissata all'udienza del 25/03/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
RIZZELLO ROCCO DONATO
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. RAHO MARCELLO CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale facendo presente che:
- in data 28.04.2022, inoltrava alla competente sede dell' la domanda amministrativa n. CP_1
3930924905495 volta ad ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile con necessità di assistenza continua e indennità di accompagnamento;
- con verbale di visita medico collegiale (v. all. 5 del fascicolo di parte del giudizio ATP R.G n.
9620/2022 – così anche nel prosieguo), allegato alla comunicazione del 23.07.2022, la CP_1
Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità,
Asl Tricase, comunicava che, a seguito di visita del 23.05.2022, aveva accertato in via definitiva che
l'odierno ricorrente era “INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le
1 funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88. 124/98) grave 100%. Decorrenza dal
28.04.2022” (v. verbale di accertamento del 23.05.2022 – v. all. 5);
- inoltre, in data 28.04.2022, inoltrava alla competente sede la domanda amministrativa n. CP_1
3930924905496 finalizzata ad ottenere il riconoscimento dello status di persona portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge 104/1992;
- Con verbale di visita medico collegiale (v. all. 5), la Commissione medica per l'accertamento dell'handicap, a seguito di visita del 23.05.2022, aveva accertato in via definitiva che l'odierno ricorrente era “PORTATORE DI HANDICAP (COMMA 1 ART. 3)” (v. verbale di accertamento del 23.05.2022 – v. all. 5).
Dato l'esito negativo della fase amministrativa veniva presentato ricorso per atpo n.
9620/22 rg per il riconoscimento dei predetti benefici. Anche in questa fase non veniva riconosciuto quanto richiesto in quanto il ctu nella consulenza depositata il 10.08.2023, nonostante le osservazioni di parte ricorrente, confermava il precedente giudizio amministrativo.
Formulato tempestivo dissenso, è stata proposta la presente opposizione.
nel costituirsi, ha ribadito la correttezza del proprio operato. CP_1
In corso di giudizio è stato disposto un supplemento della perizia già espletata in sede di atp, alla luce della documentazione successiva depositata nel presente giudizio.
Il consulente ha fatto presente che:
La nuova documentazione sanitaria prodotta in atti dal periziando è la seguente:
1. Referto di Rx ginocchia e rachide in toto, Presidio di CasaranoGagliano del Capo, CP_2
05/04/2023 (in realtà, già considerata al momento della prima valutazione peritale).
2. Relazione di valutazione neuropsicologica e neurocomportamentale, rilasciata dal dott. Persona_1
(Psicologo Clinico-Forense), in data 13/06/2023, che riporta i risultati dei vari test
[...] psicodiagnostici eseguiti, tra i quali: MMSE (punteggio 9,8/30), CPM-47 (punteggio 16.1/36), Part Montreal Cognitive Assessment (MOCA, punteggio 5+1/30), 15 parole di (punteggi 23.1 e 4.3),
A.D.L. (punteggio 1/6), I.A.D.L (punteggio 1/8). Il dott. conclude come segue: “efficienza Per_1 cognitiva generale nettamente al di sotto della norma… grave deterioramento cognitivo… alterazioni dell'orientamento spazio-temporale e deficit delle funzioni esecutive, della memoria, .. dell'attenzione
2 complessa, del linguaggio …della prassia costruttiva;
funzioni visuo-spaziali e intellettive nettamente al di sotto della norma, con importanti deficit;
memoria deficitaria;
abilità prassico-costruttive al di sotto della norma;
severi deficit del linguaggio e dell'attenzione; grave compromissione delle abilità sia di base che strumentali della vita quotidiana;
severa deflessione del tono dell'umore ed alterazioni del comportamento”.
L'inevitabile conclusione delle suddette valutazioni è, in estrema sintesi, che il periziando risulta “inabile e totalmente dipendente dai familiari negli atti della vita quotidiana”.
3. Modulo per prescrizione di IO CO (deambulatore), finalizzato alla “agevolazione della deambulazione”, in soggetto affetto da “compromissione della deambulazione”, rilasciato dal dott.
[...]
Geriatra, in data 12/07/2024. Successiva approvazione della pratica da parte del Dirigente CP_3
ASL, dott. , in data 30/07/2024. Persona_2
Dopo aver esaminato la suddetta documentazione sanitaria, non si è ritenuto necessario procedere ad una nuova convocazione a visita del periziando, in particolare per la completezza e la chiara univocità della valutazione neuropsicologica e neurocomportamentale, effettuata dal dott. i dati Persona_1 anamnestici, l'obiettività clinica ed i numerosi test diagnostici dallo stesso riportati nella propria relazione non lasciano dubbi nella valutazione medico-legale dell'odierno periziando, deponendo in maniera assai evidente per una condizione di marcato deficit cognitivo e di perdita pressoché totale dell'autosufficienza, nello svolgimento degli atti comuni della vita quotidiana.
Alle gravi alterazioni psichiche di cui sopra, si aggiungono le difficoltà motorie, per le quali, nel luglio
2024, gli è stato concesso dalla ASL il supporto di un deambulatore.
Alla luce delle considerazioni sopra espresse, non si può che concludere che il sig. Parte_1 presenta i requisiti sanitari previsti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento e per il riconoscimento di handicap in situazione di gravità
(art.3, comma 3 della L. 104/92).
In base alla data della relazione del dott. , la decorrenza del suddetto stato invalidante deve Per_1 essere fissata al mese di giugno 2023.
Le conclusioni del ctu possono essere fatte proprie da questo giudice in quanto analizzano compiutamente l'evoluzione dello stato sanitario del ricorrente, alla luce della nuova documentazione sanitaria depositata. Invero, il ctu tiene conto ai fini dell'indennità di accompagnamento della prescrizione del deambulatore prescritto per facilitare la deambulazione in soggetto “affetto da compromissione nella deambulazione”. Alle difficoltà motorie si aggiungono il marcato deficit cognitivo e [la] perdita pressoché totale
3 dell'autosufficienza, tale da essere meritevole altresì del sostegno intensivo in soggetto disabile grave ex art. 3, comma 3 L. 104/92. Il tutto a partire dal giugno 2023.
Va precisato che, rispetto alla condanna richiesta, questo giudice ritiene che l'accertamento dei requisiti extra-sanitari possa e debba essere condotto ai soli fini della sussistenza dell'interesse ad agire e che, in sede di opposizione, la condanna all'erogazione della prestazione in questo tipo di controversie non sia più possibile alla luce di Cass.
9876/2019.
Pertanto, la presente pronuncia si limita all'accertamento dello stato sanitario con la decorrenza indicata in CTU (giugno 2023). Considerato che il riconoscimento con diversa decorrenza della prestazione costituisce una forma di accoglimento parziale della domanda (e quindi di soccombenza parziale) si ritiene conforme a diritto compensare le spese di lite (cfr. Cass. 7307/2011: Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la "soccombenza" costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale. La stessa giurisprudenza ha ammesso che: il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale (Cass. 16821/2005). E' solo la peculiarità della norma (e il suo ambito di tutela sotteso all'art. 38 Cost.) che consente di prendere in considerazione le sopravvenienze sanitarie. Pertanto, in questo specifico settore, si ritiene che il riconoscimento successivo della decorrenza consenta la compensazione delle spese anche dopo SU 32061/2022.
Tale impostazione è stata recentemente confermata da Cass. 5422/2025.
4 Occorre altresì precisare che l'art. 3 comma 3 della legge 104/92 nelle more del giudizio è stato rettificato dal legislatore mediante la tecnica della novellazione: in tal senso oggi si attribuisce al soggetto il termine “disabile” e non “handicap” e si aggancia tale nozione (al relativo comma 3 dell'articolo citato) alla necessità di un “sostegno intensivo” anziché ad una
“connotazione di gravità”.
Le spese di consulenza vanno poste a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 12497/2023, così provvede: accoglie il ricorso per quanto in motivazione e per l'effetto accerta la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento dello status ex art. 3 c. 3 l. 104/1992 a far data da giugno 2023; spese compensate;
spese di ctu a carico di CP_1
Lecce, 26/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
5