Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/04/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico Marco Nigra ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E nella causa civile iscritta in primo grado al n. 7042/2024 R.G.
P R O M O S S A D A
, rappresentato e difeso dall'avv Persico Carlotta;
Parte_1
parte ricorrente CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, ex art. 417bis cpc dalle funzionarie Riverso Tecla e Cesaro Elisa parte convenuta
* * * * * CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza in data 16 aprile 2025.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O
I Con atto depositato in data 07/08/2024 parte ricorrente espone che:
- ha prestato servizio alle dipendenze del ministero convenuto, in qualità di docente, in forza di contratti a tempo determinato, negli AS 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24;
- in tali anni non è mai stata corrisposta la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente1 che invece è riconosciuta a tutti i docenti di ruolo, né la dovuta indennità per ferie non fruite;
- nell'AS 2022/23, inoltre, non ha mai percepito la Retribuzione Professionale Docenti (RPD), prevista dall'art. 7 CCNL 2001 che, invece, è corrisposta non solo al personale di ruolo, ma anche ai 1 Cfr. art. 1, comma 121, lg 107/15. 1
benché il ricorrente abbia svolto solo supplenze, ciononostante ha svolto le medesime attività, e con le stesse responsabilità, dei docenti di ruolo e di quelli che hanno concluso contratti a tempo determinato di durata annuale;
pertanto, ha diritto a percepire la RPD;
- questo differente trattamento comporta una discriminazione tra personale assunto a tempo determinato e personale di ruolo, nonostante lo svolgimento di identiche mansioni.
Parte convenuta, costituendosi in giudizio, chiede il rigetto del ricorso.
All'udienza del 19 febbraio 2025, parte ricorrente rinuncia alla domanda relativa alla c.d. RPD, in quanto già corrisposta, e chiede l'estensione della domanda relativa alla c.d. Carta Docenti al corrente AS 2024/25. Parte Codic convenuta accetta la rinuncia relativa alla c.d. e accetta altresì l'estensione della domanda all'AS 2024/25. All'odierna udienza i procuratori delle parti, per parte convenuta in via subordinata, danno atto della regolarità contabile dell'imposto richiesto a titolo di indennità di ferie non fruite che, pertanto, detratte le somme già corrisposte, ammonterebbe a €. 5.892,10.
II Con riferimento alla domanda di pagamento della carta docente si osserva che:
1. 1. in linea di fatto è assorbente rilevare che costituendosi in giudizio parte convenuta non ha specificamente contestato le allegazioni svolte da parte ricorrente in ordine: a. ai servizi prestati alle dipendenze del ministero;
b. alla mancata attribuzione della cd Carta del docente né alla quantificazione del suo valore;
c. alla completa equiparazione tra i docenti di ruolo e quelli a tempo determinato sotto il profilo dei compiti svolti, delle competenze professionali, della sottoposizione all'obbligo di formazione continua;
d. alla permanenza della parte ricorrente nel sistema scolastico nell'a.s. in corso al momento di pubblicazione della presente sentenza (assegnataria di una cattedra di supplenza nell'a.s. 2024/2025);
2. in linea di diritto sono rilevanti le seguenti disposizioni: a. l'art. 1, comma 121, lg. 107/15, che ha istituito la cd carta del docente oggetto di causa, secondo il quale: Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
2 l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , Controparte_2 a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile;
b. l'art. 2, DPCM 23 settembre 20152 secondo il quale I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il
[...]
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al Controparte_2 comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al
[...]
, secondo le modalità da quest'ultimo Controparte_2 individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
[...]
trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da Controparte_2 assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari e' vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il Controparte_2 disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio;
c. l'art. 3, del medesimo DPCM3 secondo il quale 1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione;
d. l'art. 2, DPCM 28 novembre 20164 secondo il quale 1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Controparte_2 attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7. 4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7; e. l'art. 3, del medesimo DPCM5 secondo il quale 1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio. …;
3. con riferimento alle richiamate disposizioni la Corte di Giustizia dell'Unione Europea6 ha affermato che La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_2
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_2 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza;
4. nella medesima sentenza la Corte di Giustizia7 nel valutare se nella vicenda dedotta esista una ragione oggettiva che giustifichi la differenza di trattamento ha chiarito che la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tali disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o eventualmente dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro;
5. nel presente giudizio non è stata provata, ma neppure allegata, l'esistenza di elementi idonei a confutare la piena equiparabilità, sotto il profilo delle prestazioni svolte e delle competenze professionali per esse richieste, tra l'attività lavorativa resa dai docenti a tempo determinato e quella svolta dai docenti di ruolo;
6. anzi come già rilevato alla luce delle citata normativa emerge l'intento di ampliare il novero dei potenziali destinatari della Carta, infatti l'art. 3, del DPCM 28 novembre 2016 prevede che essa sia assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari… ponendo quale unico limite alla sua fruizione l'atto della cessazione dal servizio;
7. pertanto, non sussistendo ragioni oggettive attinenti al contenuto o alle modalità di svolgimento della prestazione, la normativa nazionale deve essere disapplicata e deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa, con le modalità previste dal DPCM del 28 novembre 2016;
8. la Corte di Cassazione, infine, con sentenza n. 29961 del 27/10/2023, pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha sancito il principio di diritto secondo cui la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_2
9. venendo al caso di specie, il ricorrente ha documentato di aver lavorato: a) negli AS 2020/21, 2021/22, 2023/24, 2024/25 in forza di incarichi fino al termine delle attività didattiche (fino al 30/6)8; b) nell'AS 2022/23 in forza di supplenze temporanee, cd brevi e saltuarie9;
10. con riferimento ai primi, la Corte di Cassazione10, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cpc, ha sancito il principio di diritto secondo cui la carta di cui all'art. 1, comma 121, lg 107/15, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lg 124/99 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della lg 124/99, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_2
11. pertanto, la prestazione lavorativa resa da parte ricorrente negli AS 2020/21, 2021/22, 2023/24, 2024/25 in forza di contratti fino al termine delle attività didattiche va ritenuta assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato;
il ministero convenuto è dunque condannato ad accreditare, per gli AS 2020/21, 2021/22, 2023/24, 2024/25, l'importo di €. 500,00 annui sulla carta docenti;
12. con riferimento alla seconda tipologia di incarichi, occorre valutare la comparabilità della situazione del docente a tempo indeterminato a quella del docente a tempo determinato non in forza di contratti annuali o al termine delle attività didattiche, ma in forza di supplenze temporanee (cd. brevi e saltuarie), ex art. 4, comma 3, lg. 124/99;
13. a riguardo si osserva che: a. il principale parametro utilizzato dalla Corte di Cassazione11 per estendere il beneficio in esame ai docenti a tempo determinato in forza di contratti al 31/8 o al 30/6 è l'annualità della didattica (… la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima … il nesso tra la Carta Docente e la didattica è evidenziato altresì dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la Carta è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto …); pertanto, in linea generale, un contratto di supplenza breve e saltuaria può comportare l'attribuzione del beneficio in esame solo se il periodo di supplenza è di durata tale da essere sostanzialmente assimilabile ad un contratto sino al termine delle attività didattiche;
b. l'annualità della didattica, tuttavia, può essere valutata solo in una prospettiva ex ante, che è l'unica compatibile con un'idea di programmazione dell'attività formativa comparabile con quella del docente di ruolo;
solo in questo modo, infatti, la prospettiva sarebbe quella del docente che, incaricato di una supplenza di durata pressocché annuale, programma la propria attività formativa allo stesso modo in cui la programmerebbe un docente di ruolo;
al contrario, una valutazione ex post, ossia al termine dell'anno scolastico, che prenda in considerazione la sommatoria dei giorni di supplenza relativi a plurimi e successivi contratti di breve durata, non permetterebbe una specifica e prolungata programmazione didattica e formativa;
c. infatti, la Corte di Cassazione12, nel solco di precedenti decisioni ha precisato che 7.4 La linea ermeneutica è stata tracciata ed ulteriormente chiarita nel passaggio argomentativo che segue: “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto”, poiché “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”.
8. Questi profili sono stati messi in luce anche dal giudice remittente, il quale, dopo aver richiamato il nesso – evidenziato dalla Corte - tra attribuzione della Carta e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa, ha affermato che risulta difficile discorrere di una programmazione siffatta in presenza di contratti di supplenza breve successivi, per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di ordine diverso, situazione questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore.
8.1 La scelta operata dal legislatore è stata particolarmente valorizzata nella sentenza n. 29961 del 2023 laddove si afferma da un lato che “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; dall'altro che “Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica "annua", per le ragioni sopra ampiamente spiegate”.
8.2 La Corte ha aggiunto che ai fini della valutazione della sussistenza di una discriminazione a danno dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze temporanee, è inidoneo, in sé, il dato normativo dei 180 giorni che è valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, le quali però prendono in considerazione una siffatta durata contrattuale per regolare alcuni “specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica"; d. la necessità di operare la comparazione in una prospettiva ex ante si ricava altresì, da un lato, dalla scelta legislativa di attribuzione della Carta all'inizio dell'anno scolastico e, dall'altro lato e correlativamente, dalla disciplina della prescrizione dell'azione di adempimento, posto che la decorrenza del termine di prescrizione è stata individuata dalla Cassazione13 al momento in cui il diritto può essere fatto valere rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, commi 1 e 2, lg 124/99, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica 13 Cass. Sez. Lav., 27 ottobre 2023, n. 29961, punto 20. 8 onde fruire del beneficio (momento che in ogni caso è stato sempre individuato nei vari DPCM all'inizio dell'anno scolastico);
14. per le ragioni fin qui esposte un contratto di supplenza breve e saltuaria può comportare l'attribuzione del beneficio in esame solo se il periodo di supplenza è di durata tale da essere sostanzialmente assimilabile ad un contratto sino al termine delle attività didattiche, ed è tale fin dal momento della sua attribuzione, sì da richiedere la stessa programmazione didattica e finalità formativa;
15. vi è poi la necessità di individuare un parametro che, a fronte del silenzio normativo, permetta di determinare il perimetro nell'ambito del quale la didattica può essere considerata di prospettiva annuale;
in tale direzione, un riferimento è offerto dall'art. 37 CCNL scuola14 che, disciplinando l'ipotesi del rientro in servizio dei docenti che siano stati assenti per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi, al fine di garantire la continuità didattica, prevede che il supplente del titolare che rientri dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali;
sulla base di tale previsione un incarico, ex art. 4, comma 3, lg 124/99, può essere ritenuto comparabile all'incarico annuale laddove sia di durata superiore a centocinquanta giorni continuativi;
16. pertanto, il diritto ad usufruire del beneficio economico derivante dalla carta docente deve essere riconosciuto a fronte della conclusione di un unico contratto avente ad oggetto l'incarico di insegnamento per una durata non inferiore a centocinquanta giorni continuativi;
17. a diversa conclusione potrebbe giungersi solo nell'ipotesi in cui vi sia un abuso nel ricorso allo strumento delle supplenze temporanee, sempre che il ricorrente alleghi e provi che l'esigenza di copertura del posto fosse tale da rendere prevedibile fin dal conferimento della prima supplenza la presumibile durata annuale;
18. per le ragioni ora svolte la domanda relativa all'AS 2022/23, nel corso del quale si sono susseguite più supplenze brevi e saltuarie, di cui nessuna con i requisiti sopra descritti, (cfr. doc. 1 parte convenuta), non può essere accolta.
III 14 Cfr. CCNL Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, in data 29 novembre 2007; il citato art. 37, non è modificato dal vigente CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019/21. 9 Con riferimento alla domanda di pagamento dell'indennità per ferie non fruite e di festività soppresse per gli AS 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 si osserva che:
1. la domanda relativa al riconoscimento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute è già stata oggetto di numerose pronunce di merito che l'hanno ritenuta fondata anche con riferimento all'AS 2012/13, tale orientamento è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione secondo la quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, ND SE (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
2. nella vicenda in esame parte convenuta non ha provato ma neppure allegato di aver formulato alcun invito alla ricorrente di godere delle ferie con espresso avvertimento della perdita del diritto al godimento delle stesse e all'indennità sostitutiva delle stesse;
3. pertanto, è pertinente ed assorbente il principio recentemente affermato, e già ribadito, dalla Corte di Cassazione secondo il quale deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012”, e ciò in quanto “ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro15; 15 Cfr. Cass. Sez. Lav., 6 novembre 2024, n. 28587, conf. Cass. Sez. Lav., 17 giugno 2024, n. 16715. 10 4. inoltre, nella medesima decisione si osserva che l'opposta interpretazione sostenuta dall'odierno MINISTERO ricorrente non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio 16;
5. con riferimento alla quantificazione dell'indennità per ferie non godute, come già osservato, è sufficiente rilevare che all'odierna udienza i procuratori delle parti, per parte convenuta in via subordinata, hanno concordato sulla regolarità contabile dell'importo richiesto che, pertanto, detratte le somme già corrisposte, ammonta a €. 5.892,10. V
Alle somme riconosciute dovranno, poi, essere aggiunti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, con esclusione del cumulo di essi con la rivalutazione monetaria, giusta il disposto dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/94, il quale dispone che “L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (che sancisce il divieto di cumulo di rivalutazione e interessi, n.d.r.) si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza”.
VI Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al valore della causa, nello scaglione minimo in considerazione della serialità della controversia e della ridotta complessità della questione oggetto di decisione, con distrazione a favore della procuratrice antistataria.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, 16 Cfr. Cass. Sez. Lav., 6 novembre 2024, n. 28587. 11 accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente;
dichiara tenuto e condanna il Controparte_1
ad erogare alla ricorrente €. 2.000,00, attraverso
[...]
l'emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale;
dichiara tenuto e condanna il Controparte_2 all'immediato pagamento, a favore di parte ricorrente, di
€. 5.892,10 a titolo di ferie non fruite, oltre interessi di legge;
dichiara tenuto e condanna il Controparte_1
all'immediato pagamento delle spese di lite, che
[...] liquida in € 2.109,00 oltre rimborso spese generali 15%, contributo unificato, CPA e IVA e successive occorrende, con distrazione a favore della procuratrice antistataria.
Torino, 16 aprile 2025 Il giudice del lavoro
Marco Nigra
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 DPCM 23 settembre 2015, Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. (GU Serie Generale n.243 del 19 ottobre 2015). 3 DPCM 23 settembre 2015. 3 4 DPCM 28 novembre 2016, Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. (GU n. 281 del 1° dicembre 2016). 5 DPCM 28 novembre 2016. 6 Cfr. ordinanza, 18 maggio 2022, nella causa C-450/2021 4 7 Cfr. punti 45-46 della motivazione.
5 8 Art. 4, comma 2, lg. 124/99: … posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico … . 9 Art. 4, comma 3, lg. 124/99: Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee. 10 Cass. Civ. sez. lav., 27 ottobre 2023, n. 29961. 6 11 Cass. Civ. sez. lav., 27 ottobre 2023, n. 29961, punto 5.3. 12 Cass. Decr., 19 marzo 2024, n, 7254. 7