Ordinanza collegiale 6 novembre 2024
Sentenza 17 gennaio 2025
Decreto presidenziale 24 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 14/03/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01001/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01239/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1239 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS-, quale titolare dell’omonima impresa agricola, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Cavaleri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
l’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
la società -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio,
nei confronti
dell’AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e l’-OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituite in giudizio,
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 852/2025, resa tra le parti.
Visto l’art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata;
Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Rilevato che, in relazione ad analogo giudizio cautelare (R.G. n. 1166/2025), avente ad oggetto il medesimo provvedimento impugnato in primo grado dall’odierno ricorrente, la Sezione si è recentemente espressa con l’ordinanza n. 891 del 10 marzo 2025, così motivata:
“ Considerato che l’appello pone una serie di questioni di corretta interpretazione della sequela di provvedimenti del giudice penale, necessitanti di più compiuto approfondimento, il che suggerisce l’opportunità di sollecitare la trattazione del merito innanzi al giudice di primo grado e preservare la sfera della parte ricorrente da effetti pregiudizievoli e irreversibili, sospendendo l’esecuzione degli atti impugnati e lasciando res adhuc integra ”;
Ritenuto che la sostanziale identità dei giudizi, sia quanto al profilo del fumus boni iuris che a quello del periculum in mora , giustifica l’adozione di uniforme soluzione decisoria con riferimento al presente appello cautelare;
Ritenuta la sussistenza di giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio cautelare;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, accoglie l’appello cautelare e per l’effetto, in riforma dell’ordinanza appellata, accoglie l’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato in primo grado.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a..
Compensa le spese del doppio grado del giudizio cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ezio Fedullo | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.