Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado n. 9262/23 R.G. iscritta a ruolo il 27/12/2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2019/23.
TRA
IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, Pt_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Perillo Gaetano;
OPPONENTE
E
IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO- Controparte_1
TEMPORE, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Bove;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del
26.11.2024.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiunto, conveniva in giudizio Pt_1 [...]
al fine di richiedere la revoca del decreto ingiuntivo n. 2019/2023 perché CP_1
inammissibile, improcedibile ed infondato.
Con comparsa depositata in data 11.04.24 si costituiva in giudizio che instava Controparte_1 per il rigetto dell'opposizione.
Accolta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto, senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, con provvedimento del 19.03.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione.
2. Prima di passare al merito della controversia, occorre osservare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale
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Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe sul medesimo l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il creditore, ora opposto, ha ottemperato all'onere della prova su di sé gravante atteso che il credito azionato può ritenersi provato sulla base della documentazione versata in atti.
infatti, ha emesso la fattura n. 1967/V1 del 15.08.2022 dell'importo di Controparte_1
€29.779,20, a seguito della quale venivano emessi tre assegni dalla società opponente, le cui copie risultano allegate al fascicolo monitorio.
L'opposta ha, altresì, versato in atto una scrittura/missiva datata 12.09.2022, non contestata né disconosciuta, nella quale la riconosceva il proprio debito (questo è il tenore della Pt_1 dichiarazione in essa contenuta: “fermo restando la totale ed integrale sussistenza del vostro credito”) e richiedeva alla creditrice istante di non incassare gli assegni in quanto il conto corrente della debitrice era stato sequestrato.
Parte opponente, per contro, non ha fornito la prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo del credito, ma si è limitata a dolersi solo dell'idoneità delle fatture quale documento a fondamento della pretesa creditoria della laddove, invece, come visto, il decreto ingiuntivo Controparte_1
è stato richiesto e supportato non solo da fatture ma anche da assegni emessi dall'opponente in favore dell'opposta e da una missiva per conto della stessa ove la stessa la quale riconosce Pt_1 di essere debitrice dell'importo di €29.779,20.
L'opposizione, pertanto, va rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite, che vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura della controversia (ordinaria), del valore della controversia e dell'attività effettivamente espletata, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 37/2018), seguono il criterio della soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opponente, con attribuzione in favore del procuratore di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, seconda unità operativa, in persona del giudice dott.
Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulla opposizione proposta nel giudizio n.
9262/2023 R.G., ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2 2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della opposta che vengono liquidate in €3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Giuseppe Bove, antistatario.
Salerno, 19.03.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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