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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/03/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2481/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI - Presidente Rel.
Dott.ssa Silvia BRAT - Consigliere
Dott. Andrea Francesco PIROLA - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo n. 2481/2024 R.G., promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato alle parti appellate il 31 agosto 2024 da
NE LU (C.F. [...]), AL IC (C.F.
[...]) e NE AT (C.F. FMTT96E28D869N), tutti elettivamente domiciliati in Gallarate (VA) alla via Don Giovanni Minzoni n. 16 presso lo studio dell'avv. Silvia Gianni Bassani che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTI contro
CONDOMINIO AMICIZIA (C.F.: 92027270153), in persona dei condomini CO ES,
CO IO ON, CO NT, CO IO e CO ON EL e Immobiliare
pagina 1 di 12 ES s.r.l., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, i quali si costituiscono anche in proprio, tutti elettivamente domiciliati in Legnano (MI) alla via Della Vittoria n. 64 presso lo studio degli avv.ti Mautone Liberatore Lino e Mautone Paola che li rappresentano e difendono giusta procura in atti
APPELLATO
PER LA RIFORMA della sentenza n. 165/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, pubblicata il 2 febbraio 2024 e non notificata
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da fogli di PC e note conclusive
rilevato che
- con atto di citazione ritualmente notificato, NE LU, NE
AT E AL IC convenivano dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio il
CONDOMINIO AMICIZIA al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in complessivi euro 60.827,42 causati da importanti infiltrazioni d'acqua, muffe e condense presenti nel loro appartamento e asseritamente derivanti dalla mancata manutenzione e sistemazione delle parti comuni del
Condominio.
- Più precisamente, gli attori allegavano di aver condotto in locazione l'immobile di proprietà della società Immobiliare ES s.r.l. sito in via Fratelli Vigorelli n.1 in Legnano (MI) a dal
9 aprile 2016 sino al giugno 2020; l'appartamento “sin dall'inizio e sempre in maniera più importante ed evidente sino ad arrivare a febbraio 2019” aveva subito un grave degrado causato dalla presenza di notevoli infiltrazioni di acqua, tali da rendere l'ambiente insalubre e invivibile, sino a costringere la famiglia ad abbandonare l'immobile trasferendosi altrove;
tali condizioni dell'appartamento avevano significativamente aggravato la già precaria salute di pagina 2 di 12 ST GI, migliorata solo successivamente al trasferimento dello stesso;
la famiglia
ST avrebbe subito una illegittima compressione del diritto alla salute nonché della propria libertà, stante l'impossibilità di godere dell'immobile per un tempo prolungato;
nonostante le gravi criticità strutturali dell'immobile fossero state portate all'attenzione del
Condominio in più occasioni al fine di porvi rimedio (cfr. doc. n. 3), nessun intervento – anche parzialmente risolutivo - è stato mai realizzato. Stante l'inerzia del Condominio
Amicizia, gli attori avviano un procedimento di accertamento tecnico preventivo dinanzi al
Tribunale di Busto Arsizio, “al fine di cristallizzare lo stato dei luoghi prima del rilascio dell'immobile da parte degli stessi”, a seguito del quale i conduttori instauravano un nuovo procedimento ordinario nei confronti del suddetto condominio.
- Si costituiva il Condominio Amicizia in persona di tutti i condomini, fra cui anche Immobiliare
ES s.r.l. anche locatrice dell'immobile danneggiato, chiedendo il rigetto delle domande attoree stante la loro infondatezza. Con il medesimo atto, si costituivano anche in proprio e quali soci della società Immobiliare ES s.r.l., i condomini CO ES, CO IO
ON, CO NT, CO IO e CO ON EL. Secondo il Condominio, contrariamente a quanto riferito dagli attori a detta dei quali l'appartamento sarebbe stato abbandonato a causa delle cattive condizioni, la famiglia ST avrebbe lasciato l'appartamento nel 2020 e solo a seguito di sfratto per morosità intimato dalla società proprietaria dell'immobile, avendo omesso di corrispondere il canone di locazione per quasi tre anni (cfr. doc. n. 11). In ragione della mancata corresponsione dei canoni per un valore di circa euro 18.372,08, infatti, la locatrice Immobiliare ES s.r.l. formulava eccezione di inadempimento.
- Il Tribunale di Busto Arsizio, acquisita la perizia tecnica svolta in sede di ATP avente ad oggetto l'accertamento “delle condizioni pregiudizievoli lamentate dai ricorrenti ed in caso affermativo indichi cause, rimedi, relativi costi e a quale soggetto siano riferibili”, istruiva la causa documentalmente e con la sentenza n. 165/2024 dichiarava inammissibile l'intervento volontario di Immobiliare ES s.r.l. e la relativa eccezione di inadempimento, stante la carenza di interesse della stessa;
rigettava le domande di ST GI, ST
AT e NI IC, condannandoli alla refusione delle spese in favore del Condominio
pagina 3 di 12 Amicizia commisurate in euro 7.000,00; condannava altresì Immobiliare ES s.r.l. alla refusione delle spese nei confronti degli attori pari a euro 3.500,00. Secondo il giudice di primo grado, la famiglia ST non avrebbe fornito la prova del collegamento causale fra i danni lamentati e l'asserita violazione del dovere di custodia ex art. 2051 c.c. addebitata al
Condominio. Nello specifico, secondo la CTU svolta durante l'ATP, la presenza nell'appartamento di infiltrazioni, muffe e condensa sarebbe stata determinata da una concomitanza di fattori, non emergendo con certezza che le stesse fossero causalmente legate a “carenze costruttive pur presenti nell'edificio”.
- Avverso la suddetta sentenza proponevano appello ST GI, ST AT e
NI IC lamentando in particolare:
1. L'errata valutazione dell'elaborato peritale dell'ATP prodotto da parte attrice e delle conclusioni richieste;
2. La mancata (errata) ammissione prove richieste con memoria ex art. 183, comma
6 c.c..
- In data 23 dicembre 2024 si costituiva il Condominio Amicizia in persona di tutti i condomini chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
- La causa veniva assegnata al Presidente relatore ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
- All'udienza del 21 gennaio 2025, le parti chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione.
- Preso atto che le parti esoneravano il Presidente dalla relazione orale, la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. al 11 febbraio 2025, disponendo lo svolgimento di detta udienza nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnando, altresì, termine per il deposito di note conclusionali.
- Tutto ciò premesso, visti gli artt. 350 comma terzo e 350 bis c.p.c., la Corte
osserva che
- preliminarmente, le istanze istruttorie reiterate dagli appellanti nel presente grado di giudizio - anche oggetto del secondo motivo di appello - non possono essere accolte. Nello specifico, i capitoli di prova per testi articolati da ST GI, NI IC e ST AT
pagina 4 di 12 sono inammissibili poiché generici (cfr. capp. 1-3-4-6-7-8) e valutativi (cfr. capp. 2-5), in ogni caso irrilevanti ai fini della risoluzione della presente controversia, non fornendo alcuna informazione in merito alla causa delle infiltrazioni d'acqua presenti nell'immobile né in riferimento ad altro rilievo utile a comprovare e definire l'entità dei danni lamentati.
- Nel merito, l'appello non è fondato.
- Le censure di parte appellante attengono essenzialmente alla erronea valutazione da parte del
Tribunale dell'assolvimento dell'onere della prova a carico degli attori-appellanti in ordine alla individuazione del legame causale fra l'inerzia del Condominio e i danni lamentati. A detta della famiglia ST, infatti, pur risultando dalla relazione peritale il cattivo stato di manutenzione dell'edificio nelle parti comuni, il primo giudice avrebbe immotivatamente escluso la responsabilità del Condominio Amicizia per i pregiudizi da loro subiti. Gli appellanti, infatti, formulavano domanda il risarcimento per danni non patrimoniali commisurati in complessivi euro 30.000,00, derivanti dalle infiltrazioni e consistenti nell'aggravamento delle condizioni di salute di ST GI nonché nella
“compromissione della vita relazionale degli occupanti dell'appartamento”, in quanto
“impossibilitati a ricevere ospiti” e finanche “costretti a trasferirsi altrove durante il tempo occorrente per risolvere il fenomeno” (cfr. pag. 3 atto di citazione in primo grado). A supporto di tale assunto, allegavano perizia medico-legale di a firma del dott. Mazzetti attestante un peggioramento delle condizioni di salute del ST consistito in “nodulazioni polmonari manifestatesi in maniera via via crescente dall'ottobre 2019” causalmente dipendenti da fattori patogeni (umidità, muffa, condense e efflorescenze) connessi alla situazione ambientale insalubre.
- La doglianza è priva di pregio, in quanto le allegazioni degli appellanti non sono sufficienti a legare causalmente i danni lamentati all'omessa manutenzione dello stabile da parte del condominio.
pagina 5 di 12 - Come è noto, ai sensi dell'art. 2051 c.c., “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. La norma, nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo a elidere tale rapporto causale (Cass. ord. n. 2477/2018).
Stante la natura oggettiva di detta responsabilità, l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando a carico del custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno – sia esso costituito da un fatto naturale, da un fatto del terzo o della stessa vittima - che valga a elidere il suddetto nesso causale.
- In riferimento all'individuazione degli oneri gravanti sul Condominio in qualità di custode, esso, in quanto tenuto a compiere atti conservativi e opere di manutenzione straordinaria relativi alle parti comuni dell'edificio, risponde dei danni eziologicamente riconducibili all'omessa o inadeguata manutenzione.
- Nel caso di specie, il Tribunale – sulla base della CTU ritenuta condivisibile in quanto immune da vizi logici – ha accertato che i danni lamentati dagli attori, ovvero la presenza di muffe e degrado dell'intero appartamento fosse causalmente riconducibile a una serie di fattori, individuando una “corresponsabilità tra il Condominio, la proprietà dell'appartamento soprastante, il locatore/proprietario dell'appartamento e la stessa parte ricorrente”. Secondo il CTU, infatti, “al condominio può essere attribuita una responsabilità in considerazione dello scarso stato di manutenzione in cui versa lo stabile. Le maggiori problematiche sono individuabili in corrispondenza del sottogronda del tetto, dove sono visibili evidenti segni di infiltrazioni d'acqua (efflorescenze saline e macchie di umidità), nonché presenza di elementi ammalorati quali pluviali rotti, degrado delle facciate, infiltrazioni in corrispondenza della canna fumaria, circostanze che richiederebbero un generale intervento di manutenzione straordinaria dell'intero edificio. Alla proprietà soprastante responsabilità in considerazione di probabili versamenti/spandimenti d'acqua causati con buona probabilità da rotture di pagina 6 di 12 impianti ad uso esclusivo (impianto termico e/o sanitario), nonché infiltrazioni provenienti dai balconi che evidenziano problematiche di impermeabilizzazione. Al locatore/proprietario dell'immobile per non essersi adoperato per far rientrare le problematiche sollecitando il
Condominio e la proprietà soprastante, pretendendo un intervento di riparazione e ripristino, anche a mezzo di eventuali polizze assicurative, se presenti. Al conduttore per una non corretta conduzione dell'appartamento, priva di adeguati ricambi d'aria e condizioni di pulizia non idonee, circostanze che hanno di fatto amplificato le problematiche e che potrebbero ancor più amplificarsi con l'avvicinarsi della stagione più calda se non si provvederà ad effettuare una efficace e accurata pulizia dei locali”.
- Alla luce di tale concomitanza di fattori, il consulente tecnico d'ufficio concludeva per l'impossibilità di “rispondere in maniera esaustiva e completa al quesito del Giudice in merito alle possibili cause, rimedi e relativi costi. Per risolvere le problematiche evidenziate si rendono infatti necessari una serie di interventi sistemici su tutto l'edificio, che riguardano sia parti comuni, sia parti private, la cui quantificazione non è al momento possibile, se non a seguito di specifiche ed approfondite diagnosi, sia dal punto di vista strutturale/costruttivo, sia dal punto di vista energetico, valutando l'edificio nella sua globalità, aspetti complessi e articolati non quantificabili ad una semplice analisi visiva dei luoghi.” (cfr. pag. 8 CTU).
- Dall'analisi della perizia tecnica del dott. Bozzi, dunque, emergerebbe che:
▪ gran parte delle infiltrazioni presenti dell'appartamento per cui è causa sarebbero ascrivibili alla rottura di tubature dell'appartamento soprastante a quello locato dagli appellanti1;
▪ in riferimento alla causa dei diversi bagnamenti corrispondenti agli angoli della camera da letto, il consulente tecnico non ha potuto fornire alcuna
11I più evidenti segni di bagnatura sono riscontrabili sul soffitto del soggiorno (soprattutto sulla parte centrale del locale) e agli angoli della camera da letto in corrispondenza delle pareti che confinano con l'esterno (macchie di bagnamento estese da terra fino a soffitto). Il sopralluogo condotto presso l'abitazione soprastante non ha evidenziato problematiche di infiltrazioni d'acqua simili a quelle riscontrate nell'appartamento oggetto di causa, se non limitati fenomeni di condensa e muffe in corrispondenza dei nodi parete/solaio a seguito dei ponti termici per mancanza di adeguato isolamento delle partizioni esterne (vedi fotografia n. 30). Di contro, nell'appartamento ubicato in adiacenza al piano terra, sono stati rilevati fenomeni di bagnamento del soffitto, circostanza che porta ad ipotizzare come causa della problematica una possibile perdita/spandimento d'acqua proveniente dagli appartamenti soprastanti. Per le macchie di umidità rilevabili sul soffitto si esclude la possibilità di infiltrazioni d'acqua provenienti dai balconi, …. La problematica non è altresì associabile ad eventuali infiltrazioni provenienti dalla copertura dell'edificio, tesi supportata dal fatto che nell'appartamento al piano primo in cui è stato possibile avere accesso, non sono state individuate problematiche dello stesso tipo. Per avere certezza, occorrerebbe effettuare delle indagini invasive e onerose che andrebbero ad interessare anche soggetti terzi non coinvolti, operazioni escluse in accordo con il CTP di parte attrice GE. Luchetta (cfr. pagg.
5-6 CTU). pagina 7 di 12 risposta essendo necessari a tal fine onerosi interventi di natura invasiva, concordemente esclusi con il consulente tecnico degli appellanti2;
▪ per quanto riguarda la muffa e la condensa presenti in quasi la totalità dell'immobile, è stato rilevato un non corretto utilizzo degli spazi da parte dei conduttori. A seguito del sopralluogo, il consulente tecnico ha riscontrato una generale mancanza di pulizia ed igiene dei locali “con presenza di residui organici, circostanze che associate ad una non corretta ventilazione dei locali e presenza di umidità, rappresentano condizioni ideali per il proliferare delle spore delle muffe”.
- Complessivamente, pertanto, è possibile concludere da un lato per una gravissima presenza di infiltrazioni non eziologicamente riconducibili con ragionevole probabilità a omessi interventi di ripristino condominiali quanto piuttosto alla rottura di tubature di proprietà del singolo condomino;
dall'altro alla minima incidenza nel complessivo degrado dell'appartamento della presenza di muffe e condense. In merito a tale ultimo aspetto, infatti, il CTU si è puntualmente espresso dopo aver visionato anche l'appartamento soprastante a quello oggetto di causa, ove ha constatato “la presenza di limitati fenomeni di condensa e muffe in corrispondenza dei nodi parete/solaio; essendo tali fenomeni dovuti a difetti strutturali, deve ipotizzarsi che gli stessi verosimilmente si manifestino nella stessa misura e intensità in tutti gli appartamenti del compendio condominiale” (cfr. pag. 5 CTU).
- Né dalle prospettazioni degli appellanti né tantomeno dalla perizia tecnica d'ufficio emerge con chiarezza la responsabilità dell'odierno appellato per i danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente patiti da ST GI, ST AT e NI IC, con la conseguenza che alcuna censura può essere validamente mossa alla decisione di primo grado. 2 Per quanto riguarda i bagnamenti in corrispondenza degli angoli della camera da letto, fenomeni concentrati principalmente sulle pareti verticali, considerato che tali fenomeni sono riscontrabili anche su pareti non in corrispondenza di balconi e/o elementi di facciata da cui potrebbe incanalarsi l'acqua proveniente dall'esterno, si ritiene tale problematica non determinabile, se non a seguito di indagini invasive e più approfondite che non sono state prese in considerazione in accordo con il CTP per i motivi di cui al paragrafo precedente (cfr. pag. 6 CTU) pagina 8 di 12 - Fermo quanto sin qui valutato, in ogni caso, alcun risarcimento avrebbe potuto essere riconosciuto agli appellanti, stante la generica allegazione dei danni da essi subiti a causa del degrado dell'immobile.
- Più precisamente, in merito ai danni non patrimoniali lamentati da NI IC e ST
AT e relativi alla lesione della propria libertà di godere dell'appartamento a causa delle sue condizioni di degrado, gli appellanti non hanno offerto alcun riscontro probatorio. Invero, la circostanza della compromissione delle proprie abitudini di vita è stata genericamente riferita dagli appellanti, mancando ogni allegazione utile a una stima delle lesioni. Né
l'ammissione delle prove orali - peraltro articolate anch'esse in modo poco specifico - sarebbe stata sufficiente a colmare tale lacuna probatoria. Ed infatti, come è noto, se anche può ammettersi il ricorso a presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. per fornire la prova del danno subito e della sua entità, resta fermo l'obbligo per la parte di allegare circostanze di fatto precise, assenti – come anticipato – nel caso di specie.
- Allo stesso modo alcun risarcimento può essere riconosciuto per l'asserito danno non patrimoniale legato all'aggravamento delle condizioni di salute di ST GI. Invero, non è possibile concludere in forza della sola perizia tecnica di parte - peraltro puntualmente contestata dalla controparte - per l'esistenza di un collegamento causale fra le stesse e lo stato di ammaloramento in cui si trovava il Condominio Amicizia.
- Come è noto, in tema di procedimento civile, la perizia di parte costituisce mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterare la natura che resta quella di atto difensivo e non può quindi assurgere a ruolo di prova incontestabile. La perizia stragiudiziale, dunque, non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio (cfr. Cass. n. 33503/2018).
- Nel caso in esame, è pacifico in atti che gli appellanti fossero stati sempre a conoscenza delle condizioni dell'appartamento locato, riferendo in più occasioni che “sin dall'inizio” fossero presenti fenomeni di condense e muffe poi aggravatisi nel 2019; che gli stessi fossero stati edotti in sede di sottoscrizione del contratto di locazione della bassa classe energetica dell'unità abitativa (classe energetica G), attestando in ogni caso di avere visionato l'unità pagina 9 di 12 locata e di averla trovata in buono stato e adatta all'uso convenuto (cfr. doc. n.2 fascicolo primo grado)
- Inoltre, è stato puntualmente rilevato dal CTU in sede di valutazione dell'appartamento che la presenza di muffe e fenomeni di condensa – asseritamente ritenuti causa del peggioramento delle condizioni di salute di ST GI - fossero imputabili anche alla scarsa pulizia e igiene dell'immobile nonché ad un uso scorretto dell'alloggio da parte degli stessi conduttori, che avrebbero omesso di ventilare correttamente i locali contribuendo a renderli particolarmente umidi.
- La perizia medico-legale di parte ricostruisce la situazione clinica di GI ST ma non offre alcun serio riscontro in merito alla correlazione fra la permanenza dell'appellante nell'appartamento e l'aggravarsi della condizione di salute dello stesso, tale da legare causalmente la “malattia interstiziale nodulare” dello stesso alle condizioni di insalubrità dell'immobile. Invero, dalle numerose TAC toraciche eseguite dall'appellante al fine di monitorare la propria salute a seguito di un precedente episodio tumorale, emerge una evoluzione altalenante del quadro clinico del soggetto. Ed infatti, è sufficiente rilevare che – contrariamente a quanto affermato dagli appellanti in relazione al miglioramento delle condizioni di salute del ST a seguito del rilascio dell'immobile per cui è causa – dalla
TAC toracica dell'agosto 2020 (e dunque a distanza di alcuni mesi dal cambio di abitazione), emergeva che “Rispetto al precedente esame (giugno 2020) si segnala però la comparsa di alcune nuove nodulazioni con caratteristiche densitometriche differenti alla precedenti ...”.
- Ne consegue che la semplice documentazione medica prodotta appare del tutto insufficiente a individuare una qualche responsabilità a carico del Condominio per il peggioramento delle condizioni di salute di GI ST.
- Di talchè, alcuna pretesa risarcitoria può essere validamente avanzata dagli appellanti in relazione ai lamentati danni non patrimoniali, stante l'omessa riconducibilità degli stessi agli omessi oneri di manutenzione gravanti sul Condominio appellato.
- Infine, quanto all'ulteriore importo di euro 4.537,55 richiesto per il ripristino in economia del mobilio - di cui sono state allegate numerose fotografie del tutto prive di riferimenti, ritraendo pezzi di mobili e vestiario non riconducibili all'appartamento di cui si discute - oltre doversi pagina 10 di 12 rilevare la genericità della domanda, deve ritenersi che, in assenza di una specifica individuazione dei beni ed in mancanza di una stima almeno orientativa del loro valore, non possa essere riconosciuta alcuna somma a titolo di risarcimento. A ciò si aggiunga che non risulta oggettivamente accertato che dette suppellettili siano state direttamente interessate dai fenomeni connessi alle eventuali infiltrazioni e conseguenti macchie di muffa determinate dall'omessa manutenzione delle parti condominiali, risultando non provato non soltanto il quantum ma – come già detto - il nesso di causalità. L'insussistenza della prova in ordine al nesso di causalità fra la condotta antigiuridica e l'evento dannoso non consente di ritenere sussistente alcun elemento nemmeno presuntivo per addivenire alla liquidazione del danno così come richiesta dagli attori-appellanti.
- Tanto premesso, l'appello deve essere rigettato e la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n.
165/2024 integralmente confermata.
- L'esito della lite vede la soccombenza degli appellanti ST GI, ST AT e
NI IC che vengono quindi condannati ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte Condominio Amicizia liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n. 55/2014 (aggiornato D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori minimi previsti stante la bassa difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
- Sussistono altresì i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre
2012.
pagina 11 di 12
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti – ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa - così decide:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 165/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, pubblicata il 2 febbraio 2024;
- condanna ST GI, ST AT e NI IC a rimborsare al
Condominio Amicizia le spese di lite che si liquidano in euro 4.997,00 oltre rimborso spese al 15%, IVA, c.p.a., oneri e accessori come per legge, con distrazione a favore dei difensori, avv.ti Liberatore Mautone e Paola Mautone dichiaratisi antistatari;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.M. n.
115/2002, per il pagamento a carico degli appellanti dell'ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, il 26 febbraio 2025
Il Presidente estensore
dott.ssa Maria Caterina Chiulli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI - Presidente Rel.
Dott.ssa Silvia BRAT - Consigliere
Dott. Andrea Francesco PIROLA - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo n. 2481/2024 R.G., promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato alle parti appellate il 31 agosto 2024 da
NE LU (C.F. [...]), AL IC (C.F.
[...]) e NE AT (C.F. FMTT96E28D869N), tutti elettivamente domiciliati in Gallarate (VA) alla via Don Giovanni Minzoni n. 16 presso lo studio dell'avv. Silvia Gianni Bassani che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTI contro
CONDOMINIO AMICIZIA (C.F.: 92027270153), in persona dei condomini CO ES,
CO IO ON, CO NT, CO IO e CO ON EL e Immobiliare
pagina 1 di 12 ES s.r.l., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, i quali si costituiscono anche in proprio, tutti elettivamente domiciliati in Legnano (MI) alla via Della Vittoria n. 64 presso lo studio degli avv.ti Mautone Liberatore Lino e Mautone Paola che li rappresentano e difendono giusta procura in atti
APPELLATO
PER LA RIFORMA della sentenza n. 165/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, pubblicata il 2 febbraio 2024 e non notificata
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da fogli di PC e note conclusive
rilevato che
- con atto di citazione ritualmente notificato, NE LU, NE
AT E AL IC convenivano dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio il
CONDOMINIO AMICIZIA al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in complessivi euro 60.827,42 causati da importanti infiltrazioni d'acqua, muffe e condense presenti nel loro appartamento e asseritamente derivanti dalla mancata manutenzione e sistemazione delle parti comuni del
Condominio.
- Più precisamente, gli attori allegavano di aver condotto in locazione l'immobile di proprietà della società Immobiliare ES s.r.l. sito in via Fratelli Vigorelli n.1 in Legnano (MI) a dal
9 aprile 2016 sino al giugno 2020; l'appartamento “sin dall'inizio e sempre in maniera più importante ed evidente sino ad arrivare a febbraio 2019” aveva subito un grave degrado causato dalla presenza di notevoli infiltrazioni di acqua, tali da rendere l'ambiente insalubre e invivibile, sino a costringere la famiglia ad abbandonare l'immobile trasferendosi altrove;
tali condizioni dell'appartamento avevano significativamente aggravato la già precaria salute di pagina 2 di 12 ST GI, migliorata solo successivamente al trasferimento dello stesso;
la famiglia
ST avrebbe subito una illegittima compressione del diritto alla salute nonché della propria libertà, stante l'impossibilità di godere dell'immobile per un tempo prolungato;
nonostante le gravi criticità strutturali dell'immobile fossero state portate all'attenzione del
Condominio in più occasioni al fine di porvi rimedio (cfr. doc. n. 3), nessun intervento – anche parzialmente risolutivo - è stato mai realizzato. Stante l'inerzia del Condominio
Amicizia, gli attori avviano un procedimento di accertamento tecnico preventivo dinanzi al
Tribunale di Busto Arsizio, “al fine di cristallizzare lo stato dei luoghi prima del rilascio dell'immobile da parte degli stessi”, a seguito del quale i conduttori instauravano un nuovo procedimento ordinario nei confronti del suddetto condominio.
- Si costituiva il Condominio Amicizia in persona di tutti i condomini, fra cui anche Immobiliare
ES s.r.l. anche locatrice dell'immobile danneggiato, chiedendo il rigetto delle domande attoree stante la loro infondatezza. Con il medesimo atto, si costituivano anche in proprio e quali soci della società Immobiliare ES s.r.l., i condomini CO ES, CO IO
ON, CO NT, CO IO e CO ON EL. Secondo il Condominio, contrariamente a quanto riferito dagli attori a detta dei quali l'appartamento sarebbe stato abbandonato a causa delle cattive condizioni, la famiglia ST avrebbe lasciato l'appartamento nel 2020 e solo a seguito di sfratto per morosità intimato dalla società proprietaria dell'immobile, avendo omesso di corrispondere il canone di locazione per quasi tre anni (cfr. doc. n. 11). In ragione della mancata corresponsione dei canoni per un valore di circa euro 18.372,08, infatti, la locatrice Immobiliare ES s.r.l. formulava eccezione di inadempimento.
- Il Tribunale di Busto Arsizio, acquisita la perizia tecnica svolta in sede di ATP avente ad oggetto l'accertamento “delle condizioni pregiudizievoli lamentate dai ricorrenti ed in caso affermativo indichi cause, rimedi, relativi costi e a quale soggetto siano riferibili”, istruiva la causa documentalmente e con la sentenza n. 165/2024 dichiarava inammissibile l'intervento volontario di Immobiliare ES s.r.l. e la relativa eccezione di inadempimento, stante la carenza di interesse della stessa;
rigettava le domande di ST GI, ST
AT e NI IC, condannandoli alla refusione delle spese in favore del Condominio
pagina 3 di 12 Amicizia commisurate in euro 7.000,00; condannava altresì Immobiliare ES s.r.l. alla refusione delle spese nei confronti degli attori pari a euro 3.500,00. Secondo il giudice di primo grado, la famiglia ST non avrebbe fornito la prova del collegamento causale fra i danni lamentati e l'asserita violazione del dovere di custodia ex art. 2051 c.c. addebitata al
Condominio. Nello specifico, secondo la CTU svolta durante l'ATP, la presenza nell'appartamento di infiltrazioni, muffe e condensa sarebbe stata determinata da una concomitanza di fattori, non emergendo con certezza che le stesse fossero causalmente legate a “carenze costruttive pur presenti nell'edificio”.
- Avverso la suddetta sentenza proponevano appello ST GI, ST AT e
NI IC lamentando in particolare:
1. L'errata valutazione dell'elaborato peritale dell'ATP prodotto da parte attrice e delle conclusioni richieste;
2. La mancata (errata) ammissione prove richieste con memoria ex art. 183, comma
6 c.c..
- In data 23 dicembre 2024 si costituiva il Condominio Amicizia in persona di tutti i condomini chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
- La causa veniva assegnata al Presidente relatore ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
- All'udienza del 21 gennaio 2025, le parti chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione.
- Preso atto che le parti esoneravano il Presidente dalla relazione orale, la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. al 11 febbraio 2025, disponendo lo svolgimento di detta udienza nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnando, altresì, termine per il deposito di note conclusionali.
- Tutto ciò premesso, visti gli artt. 350 comma terzo e 350 bis c.p.c., la Corte
osserva che
- preliminarmente, le istanze istruttorie reiterate dagli appellanti nel presente grado di giudizio - anche oggetto del secondo motivo di appello - non possono essere accolte. Nello specifico, i capitoli di prova per testi articolati da ST GI, NI IC e ST AT
pagina 4 di 12 sono inammissibili poiché generici (cfr. capp. 1-3-4-6-7-8) e valutativi (cfr. capp. 2-5), in ogni caso irrilevanti ai fini della risoluzione della presente controversia, non fornendo alcuna informazione in merito alla causa delle infiltrazioni d'acqua presenti nell'immobile né in riferimento ad altro rilievo utile a comprovare e definire l'entità dei danni lamentati.
- Nel merito, l'appello non è fondato.
- Le censure di parte appellante attengono essenzialmente alla erronea valutazione da parte del
Tribunale dell'assolvimento dell'onere della prova a carico degli attori-appellanti in ordine alla individuazione del legame causale fra l'inerzia del Condominio e i danni lamentati. A detta della famiglia ST, infatti, pur risultando dalla relazione peritale il cattivo stato di manutenzione dell'edificio nelle parti comuni, il primo giudice avrebbe immotivatamente escluso la responsabilità del Condominio Amicizia per i pregiudizi da loro subiti. Gli appellanti, infatti, formulavano domanda il risarcimento per danni non patrimoniali commisurati in complessivi euro 30.000,00, derivanti dalle infiltrazioni e consistenti nell'aggravamento delle condizioni di salute di ST GI nonché nella
“compromissione della vita relazionale degli occupanti dell'appartamento”, in quanto
“impossibilitati a ricevere ospiti” e finanche “costretti a trasferirsi altrove durante il tempo occorrente per risolvere il fenomeno” (cfr. pag. 3 atto di citazione in primo grado). A supporto di tale assunto, allegavano perizia medico-legale di a firma del dott. Mazzetti attestante un peggioramento delle condizioni di salute del ST consistito in “nodulazioni polmonari manifestatesi in maniera via via crescente dall'ottobre 2019” causalmente dipendenti da fattori patogeni (umidità, muffa, condense e efflorescenze) connessi alla situazione ambientale insalubre.
- La doglianza è priva di pregio, in quanto le allegazioni degli appellanti non sono sufficienti a legare causalmente i danni lamentati all'omessa manutenzione dello stabile da parte del condominio.
pagina 5 di 12 - Come è noto, ai sensi dell'art. 2051 c.c., “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. La norma, nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo a elidere tale rapporto causale (Cass. ord. n. 2477/2018).
Stante la natura oggettiva di detta responsabilità, l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando a carico del custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno – sia esso costituito da un fatto naturale, da un fatto del terzo o della stessa vittima - che valga a elidere il suddetto nesso causale.
- In riferimento all'individuazione degli oneri gravanti sul Condominio in qualità di custode, esso, in quanto tenuto a compiere atti conservativi e opere di manutenzione straordinaria relativi alle parti comuni dell'edificio, risponde dei danni eziologicamente riconducibili all'omessa o inadeguata manutenzione.
- Nel caso di specie, il Tribunale – sulla base della CTU ritenuta condivisibile in quanto immune da vizi logici – ha accertato che i danni lamentati dagli attori, ovvero la presenza di muffe e degrado dell'intero appartamento fosse causalmente riconducibile a una serie di fattori, individuando una “corresponsabilità tra il Condominio, la proprietà dell'appartamento soprastante, il locatore/proprietario dell'appartamento e la stessa parte ricorrente”. Secondo il CTU, infatti, “al condominio può essere attribuita una responsabilità in considerazione dello scarso stato di manutenzione in cui versa lo stabile. Le maggiori problematiche sono individuabili in corrispondenza del sottogronda del tetto, dove sono visibili evidenti segni di infiltrazioni d'acqua (efflorescenze saline e macchie di umidità), nonché presenza di elementi ammalorati quali pluviali rotti, degrado delle facciate, infiltrazioni in corrispondenza della canna fumaria, circostanze che richiederebbero un generale intervento di manutenzione straordinaria dell'intero edificio. Alla proprietà soprastante responsabilità in considerazione di probabili versamenti/spandimenti d'acqua causati con buona probabilità da rotture di pagina 6 di 12 impianti ad uso esclusivo (impianto termico e/o sanitario), nonché infiltrazioni provenienti dai balconi che evidenziano problematiche di impermeabilizzazione. Al locatore/proprietario dell'immobile per non essersi adoperato per far rientrare le problematiche sollecitando il
Condominio e la proprietà soprastante, pretendendo un intervento di riparazione e ripristino, anche a mezzo di eventuali polizze assicurative, se presenti. Al conduttore per una non corretta conduzione dell'appartamento, priva di adeguati ricambi d'aria e condizioni di pulizia non idonee, circostanze che hanno di fatto amplificato le problematiche e che potrebbero ancor più amplificarsi con l'avvicinarsi della stagione più calda se non si provvederà ad effettuare una efficace e accurata pulizia dei locali”.
- Alla luce di tale concomitanza di fattori, il consulente tecnico d'ufficio concludeva per l'impossibilità di “rispondere in maniera esaustiva e completa al quesito del Giudice in merito alle possibili cause, rimedi e relativi costi. Per risolvere le problematiche evidenziate si rendono infatti necessari una serie di interventi sistemici su tutto l'edificio, che riguardano sia parti comuni, sia parti private, la cui quantificazione non è al momento possibile, se non a seguito di specifiche ed approfondite diagnosi, sia dal punto di vista strutturale/costruttivo, sia dal punto di vista energetico, valutando l'edificio nella sua globalità, aspetti complessi e articolati non quantificabili ad una semplice analisi visiva dei luoghi.” (cfr. pag. 8 CTU).
- Dall'analisi della perizia tecnica del dott. Bozzi, dunque, emergerebbe che:
▪ gran parte delle infiltrazioni presenti dell'appartamento per cui è causa sarebbero ascrivibili alla rottura di tubature dell'appartamento soprastante a quello locato dagli appellanti1;
▪ in riferimento alla causa dei diversi bagnamenti corrispondenti agli angoli della camera da letto, il consulente tecnico non ha potuto fornire alcuna
11I più evidenti segni di bagnatura sono riscontrabili sul soffitto del soggiorno (soprattutto sulla parte centrale del locale) e agli angoli della camera da letto in corrispondenza delle pareti che confinano con l'esterno (macchie di bagnamento estese da terra fino a soffitto). Il sopralluogo condotto presso l'abitazione soprastante non ha evidenziato problematiche di infiltrazioni d'acqua simili a quelle riscontrate nell'appartamento oggetto di causa, se non limitati fenomeni di condensa e muffe in corrispondenza dei nodi parete/solaio a seguito dei ponti termici per mancanza di adeguato isolamento delle partizioni esterne (vedi fotografia n. 30). Di contro, nell'appartamento ubicato in adiacenza al piano terra, sono stati rilevati fenomeni di bagnamento del soffitto, circostanza che porta ad ipotizzare come causa della problematica una possibile perdita/spandimento d'acqua proveniente dagli appartamenti soprastanti. Per le macchie di umidità rilevabili sul soffitto si esclude la possibilità di infiltrazioni d'acqua provenienti dai balconi, …. La problematica non è altresì associabile ad eventuali infiltrazioni provenienti dalla copertura dell'edificio, tesi supportata dal fatto che nell'appartamento al piano primo in cui è stato possibile avere accesso, non sono state individuate problematiche dello stesso tipo. Per avere certezza, occorrerebbe effettuare delle indagini invasive e onerose che andrebbero ad interessare anche soggetti terzi non coinvolti, operazioni escluse in accordo con il CTP di parte attrice GE. Luchetta (cfr. pagg.
5-6 CTU). pagina 7 di 12 risposta essendo necessari a tal fine onerosi interventi di natura invasiva, concordemente esclusi con il consulente tecnico degli appellanti2;
▪ per quanto riguarda la muffa e la condensa presenti in quasi la totalità dell'immobile, è stato rilevato un non corretto utilizzo degli spazi da parte dei conduttori. A seguito del sopralluogo, il consulente tecnico ha riscontrato una generale mancanza di pulizia ed igiene dei locali “con presenza di residui organici, circostanze che associate ad una non corretta ventilazione dei locali e presenza di umidità, rappresentano condizioni ideali per il proliferare delle spore delle muffe”.
- Complessivamente, pertanto, è possibile concludere da un lato per una gravissima presenza di infiltrazioni non eziologicamente riconducibili con ragionevole probabilità a omessi interventi di ripristino condominiali quanto piuttosto alla rottura di tubature di proprietà del singolo condomino;
dall'altro alla minima incidenza nel complessivo degrado dell'appartamento della presenza di muffe e condense. In merito a tale ultimo aspetto, infatti, il CTU si è puntualmente espresso dopo aver visionato anche l'appartamento soprastante a quello oggetto di causa, ove ha constatato “la presenza di limitati fenomeni di condensa e muffe in corrispondenza dei nodi parete/solaio; essendo tali fenomeni dovuti a difetti strutturali, deve ipotizzarsi che gli stessi verosimilmente si manifestino nella stessa misura e intensità in tutti gli appartamenti del compendio condominiale” (cfr. pag. 5 CTU).
- Né dalle prospettazioni degli appellanti né tantomeno dalla perizia tecnica d'ufficio emerge con chiarezza la responsabilità dell'odierno appellato per i danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente patiti da ST GI, ST AT e NI IC, con la conseguenza che alcuna censura può essere validamente mossa alla decisione di primo grado. 2 Per quanto riguarda i bagnamenti in corrispondenza degli angoli della camera da letto, fenomeni concentrati principalmente sulle pareti verticali, considerato che tali fenomeni sono riscontrabili anche su pareti non in corrispondenza di balconi e/o elementi di facciata da cui potrebbe incanalarsi l'acqua proveniente dall'esterno, si ritiene tale problematica non determinabile, se non a seguito di indagini invasive e più approfondite che non sono state prese in considerazione in accordo con il CTP per i motivi di cui al paragrafo precedente (cfr. pag. 6 CTU) pagina 8 di 12 - Fermo quanto sin qui valutato, in ogni caso, alcun risarcimento avrebbe potuto essere riconosciuto agli appellanti, stante la generica allegazione dei danni da essi subiti a causa del degrado dell'immobile.
- Più precisamente, in merito ai danni non patrimoniali lamentati da NI IC e ST
AT e relativi alla lesione della propria libertà di godere dell'appartamento a causa delle sue condizioni di degrado, gli appellanti non hanno offerto alcun riscontro probatorio. Invero, la circostanza della compromissione delle proprie abitudini di vita è stata genericamente riferita dagli appellanti, mancando ogni allegazione utile a una stima delle lesioni. Né
l'ammissione delle prove orali - peraltro articolate anch'esse in modo poco specifico - sarebbe stata sufficiente a colmare tale lacuna probatoria. Ed infatti, come è noto, se anche può ammettersi il ricorso a presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. per fornire la prova del danno subito e della sua entità, resta fermo l'obbligo per la parte di allegare circostanze di fatto precise, assenti – come anticipato – nel caso di specie.
- Allo stesso modo alcun risarcimento può essere riconosciuto per l'asserito danno non patrimoniale legato all'aggravamento delle condizioni di salute di ST GI. Invero, non è possibile concludere in forza della sola perizia tecnica di parte - peraltro puntualmente contestata dalla controparte - per l'esistenza di un collegamento causale fra le stesse e lo stato di ammaloramento in cui si trovava il Condominio Amicizia.
- Come è noto, in tema di procedimento civile, la perizia di parte costituisce mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterare la natura che resta quella di atto difensivo e non può quindi assurgere a ruolo di prova incontestabile. La perizia stragiudiziale, dunque, non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio (cfr. Cass. n. 33503/2018).
- Nel caso in esame, è pacifico in atti che gli appellanti fossero stati sempre a conoscenza delle condizioni dell'appartamento locato, riferendo in più occasioni che “sin dall'inizio” fossero presenti fenomeni di condense e muffe poi aggravatisi nel 2019; che gli stessi fossero stati edotti in sede di sottoscrizione del contratto di locazione della bassa classe energetica dell'unità abitativa (classe energetica G), attestando in ogni caso di avere visionato l'unità pagina 9 di 12 locata e di averla trovata in buono stato e adatta all'uso convenuto (cfr. doc. n.2 fascicolo primo grado)
- Inoltre, è stato puntualmente rilevato dal CTU in sede di valutazione dell'appartamento che la presenza di muffe e fenomeni di condensa – asseritamente ritenuti causa del peggioramento delle condizioni di salute di ST GI - fossero imputabili anche alla scarsa pulizia e igiene dell'immobile nonché ad un uso scorretto dell'alloggio da parte degli stessi conduttori, che avrebbero omesso di ventilare correttamente i locali contribuendo a renderli particolarmente umidi.
- La perizia medico-legale di parte ricostruisce la situazione clinica di GI ST ma non offre alcun serio riscontro in merito alla correlazione fra la permanenza dell'appellante nell'appartamento e l'aggravarsi della condizione di salute dello stesso, tale da legare causalmente la “malattia interstiziale nodulare” dello stesso alle condizioni di insalubrità dell'immobile. Invero, dalle numerose TAC toraciche eseguite dall'appellante al fine di monitorare la propria salute a seguito di un precedente episodio tumorale, emerge una evoluzione altalenante del quadro clinico del soggetto. Ed infatti, è sufficiente rilevare che – contrariamente a quanto affermato dagli appellanti in relazione al miglioramento delle condizioni di salute del ST a seguito del rilascio dell'immobile per cui è causa – dalla
TAC toracica dell'agosto 2020 (e dunque a distanza di alcuni mesi dal cambio di abitazione), emergeva che “Rispetto al precedente esame (giugno 2020) si segnala però la comparsa di alcune nuove nodulazioni con caratteristiche densitometriche differenti alla precedenti ...”.
- Ne consegue che la semplice documentazione medica prodotta appare del tutto insufficiente a individuare una qualche responsabilità a carico del Condominio per il peggioramento delle condizioni di salute di GI ST.
- Di talchè, alcuna pretesa risarcitoria può essere validamente avanzata dagli appellanti in relazione ai lamentati danni non patrimoniali, stante l'omessa riconducibilità degli stessi agli omessi oneri di manutenzione gravanti sul Condominio appellato.
- Infine, quanto all'ulteriore importo di euro 4.537,55 richiesto per il ripristino in economia del mobilio - di cui sono state allegate numerose fotografie del tutto prive di riferimenti, ritraendo pezzi di mobili e vestiario non riconducibili all'appartamento di cui si discute - oltre doversi pagina 10 di 12 rilevare la genericità della domanda, deve ritenersi che, in assenza di una specifica individuazione dei beni ed in mancanza di una stima almeno orientativa del loro valore, non possa essere riconosciuta alcuna somma a titolo di risarcimento. A ciò si aggiunga che non risulta oggettivamente accertato che dette suppellettili siano state direttamente interessate dai fenomeni connessi alle eventuali infiltrazioni e conseguenti macchie di muffa determinate dall'omessa manutenzione delle parti condominiali, risultando non provato non soltanto il quantum ma – come già detto - il nesso di causalità. L'insussistenza della prova in ordine al nesso di causalità fra la condotta antigiuridica e l'evento dannoso non consente di ritenere sussistente alcun elemento nemmeno presuntivo per addivenire alla liquidazione del danno così come richiesta dagli attori-appellanti.
- Tanto premesso, l'appello deve essere rigettato e la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n.
165/2024 integralmente confermata.
- L'esito della lite vede la soccombenza degli appellanti ST GI, ST AT e
NI IC che vengono quindi condannati ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte Condominio Amicizia liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n. 55/2014 (aggiornato D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori minimi previsti stante la bassa difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
- Sussistono altresì i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre
2012.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti – ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa - così decide:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 165/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, pubblicata il 2 febbraio 2024;
- condanna ST GI, ST AT e NI IC a rimborsare al
Condominio Amicizia le spese di lite che si liquidano in euro 4.997,00 oltre rimborso spese al 15%, IVA, c.p.a., oneri e accessori come per legge, con distrazione a favore dei difensori, avv.ti Liberatore Mautone e Paola Mautone dichiaratisi antistatari;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.M. n.
115/2002, per il pagamento a carico degli appellanti dell'ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, il 26 febbraio 2025
Il Presidente estensore
dott.ssa Maria Caterina Chiulli
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