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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 25/03/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 615 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 25/03/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv. DI SALVATORE ROBERTO il quale si riporta al suo ricorso insistendo per l'accoglimento con vittoria di spese e per l'avv. BARONE CP_1
CARMINE il qual si riporta alla memoria atti e chiede comunque la compensazione delle spese attesa la decorrenza del requisito a data successiva al ricorso in opposizione
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 615 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico con l'avv. DI SALVATORE ROBERTO ( ), dal C.F._2
quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in VIA C/ AVVOCATURA INPDAP CP_1 P.IVA_1
67100 L'AQUILA con l'avv. BARONE CARMINE ( ), dal C.F._3
quale è rappresentato e difeso
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.5.2024 presentava rituale opposizione alle Parte_1
conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio, dott.ssa , in sede Persona_1
di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (condizione di disabilità art. 3 comma 3 L.
104/1992 e assegno ordinario di invalidità L. 118/1971). Ritualmente costituitosi in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso poiché CP_1
infondato in diritto e in fatto.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale in persona del dott. Persona_2
All'udienza odierna, i procuratori delle parti insistevano nei rispettivi atti e discutevano la causa, concludendo in conformità degli atti di parte;
indi, alla medesima udienza, la causa è stata decisa come segue.
Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. dott. ha accertato che “all'atto della visita Per_2
effettuata dal sottoscritto (12/11/2024) e alla luce della documentazione versata in atti
(vedi cert. Psichiatrica del 10/02/2025 “depressione maggiore”), emerge un pregiudizio disfunzionale più grave di quello precedentemente riscontrato. Allo stato, difatti, il quadro menomativo, appare sostanzialmente modificato in senso peggiorativo per l'evidente aggravamento della affezione a carico della sfera neuropsichiatrica ed il quantum compromissivo, d'insieme considerato, appare dunque produttivo di una percentuale di invalidità tale da indirizzare verso un giudizio favorevole al ricorrente rispetto al beneficio richiesto. Tale condizione è apparsa evidente nella effettuata dal sottoscritto (novembre 2024) ma, per la sua realtà evolutiva ed ingravescente, può farsi risalire ad almeno un paio di mesi prima
(settembre 2024).
Lo stesso CTU ha concluso che “Tenuto conto di quanto sopra esposto il sottoscritto
CTU ritiene che per le infermità da cui risulta affetto il sig. di anni 61, Parte_1
sia da considerarsi, a partire dal 1° settembre 2024, INVALIDO nella misura del
SETTANTACINQUE PER CENTO della totale.
La relazione del dott. appare immune da vizi e va condivisa, in quanto il Per_2
giudizio espresso dal ctu appare più rispondente, rispetto alla diagnosi posta dal precedente consulente nominato nella fase di atp, al quadro patologico riscontrato.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione, atteso il parziale accoglimento del ricorso e lo spostamento della data di decorrenza del requisito sanitario a data successiva al ricorso in opposizione ex art. 445 bis c.p.c., vanno integramente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità L. 118/1971 a decorrere dal. 1.9.2024;
- compensa integralmente le spese di lite per entrambe le fasi del giudizio.
- pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Avezzano, 25 marzo 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza