TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 13/02/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 1992/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di AR, sezione civile, riunito in camera di conIGlio, e composto dai IGg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice
Dott.Gianluca Di Giovanni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1992/2024 promossa da:
ato a CORIGLIANO CALABRO (CS) il 16/06/1975 con Parte_1 il patrocinio dell'avv.MAZZEI MARIA TERESA
PARTE RICORRENTE contro nato l'[...] a [...] con il patrocinio dell'avv. CP_1
MAZZEI MARIA TERESA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Con ricorso depositato il 11.11.2024 Parte_1 CP_1
esponevano di avere contratto, in data 23.8.2003, matrimonio concordatario, che dalla unione erano nati i figli , e e rappresentavano di voler Per_1 Per_2 Per_3
separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, all'udienza del 4.2.2025 le parti rappresentavano le condizioni relative alla separazione e, preso atto della loro intenzione di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni, comprensive del trasferimento immobiliare concordato tra le parti, indicate in ricorso ed all'udienza del 4.2.2025 di seguito riportate.
“1) autorizzare i ricorrenti a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermo restando i reciproci obblighi di legge.
2) la dimora coniugale ubicata nel comune di Corigliano Rossano alla via Berlinguer snc,
unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla IG.ra Parte_1
(che ne è l'esclusiva proprietaria) anche nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente
[...]
conviventi.
3) i figli minori restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e IGnificativi rapporti con entrambe le linee parentali. 4) i figli minori resteranno collocati prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà
esercitare il suo diritto di visita in conformità alle seguenti cadenze:
4.1) liberamente tutti i giorni, previo accordo con l'altro genitore;
4.2) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena,
quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 22:00;
4.3) durante le festività comandate ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive.
5) il IG. si impegna a corrispondere, entro e non oltre il giorno dieci di ogni CP_1
mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari a complessivi € 1.500,00
(millecinquecento/00), segnatamente €500,00 (cinquecento/00) per ciascun figlio: in particolare, per il mantenimento dei figli e si impegna a Controparte_2 CP_3
corrispondere la somma di € 1.000,00 (mille/00) alla IG.ra ; mentre, Parte_1
per il mantenimento della figlia , si impegna a corrispondere la somma di € CP_4
500,00 (cinquecento/00) direttamente in favore di quest'ultima. Al raggiungimento della maggiore età dei figli minori, i ricorrenti, di comune accordo, potranno stabilire che l'assegno di mantenimento venga corrisposto direttamente a questi ultimi.
L'importo dell'assegno di mantenimento sarà aggiornato di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6) Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, secondo la seguente ripartizione:
6.1) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico,
quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6.2) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N.,
quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
7) Le parti concordano che la gestione delle somme oggetto del deposito titoli Bper intestato alla IG.ra , poiché alimentato negli anni con risparmi in costanza di rapporto Parte_1
coniugale, avverrà di comune accordo nell'esclusivo interesse dei figli.
8) Il IG. assegna in piena proprietà, con ogni garanzia di legge, compresa CP_1
l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza,
servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e del possesso alla IG.ra , che accetta, la piena Parte_1
proprietà del seguente bene immobile, sito nel Comune di Corigliano Rossano, via Della
Stampa snc per la quota di 1000/1000: appartamento posto al piano terzo scala A, composto da 6 vani, di mq. 129 (totale escluse aree scoperte 122 mq), identificato in catasto del
Comune di Corigliano Rossano al foglio di mappa 85, numero 2120, sub 17, zona cens. 2,
cat. A/2, classe 1. L'immobile suindicato è pervenuto al IG. in forza del CP_1
seguente atto: atto di donazione tra coniugi da parte di (nata a [...]
Corigliano Calabro il 16.6.1975, c.f.: ) a rogito Notaio dott. C.F._1 [...]
repertorio n. 10972, raccolta n. 4739 in data 19.7.2013, trascritto presso la Per_4
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cosenza in data ai numeri 19616 Registro
Generale e n. 13812 Registro Particolare. In forza della L. 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, il IG. dichiara e garantisce, edotto delle CP_1
sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del T.U. n. 445/2000 che la costruzione dell'immobile in oggetto risulta avvenuta in conseguenza di concessione edilizia n. 37 rilasciata dal Comune di Corigliano Calabro in data 31.3.2003, con successivo permesso di costruire in variante n. 87, rilasciato dal medesimo Comune in data 15.6.2004 e che da detta data ad oggi nessuna opera soggetta a concessione edilizia in sanatoria è
stata posta in essere. Ai sensi e per gli effetti della Legge 30 luglio 2010 n. 122 le parti dichiarano che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità
immobiliare urbana oggetto del presente atto, raffigurata nella planimetria depositata in
Catasto in data 5.11.2004. La parte alienante dichiara, e la parte acquirente ne prende atto,
che i dati catastali e la planimetria sono pienamente conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ed in particolare che non sussistono difformità
rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e di dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa. La parte alienante dichiara altresì che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è
conforme alle risultanze dei registri immobiliari. In conseguenza della cessione di cui ante,
che avviene senza conguaglio, la IG.ra diviene piena ed esclusiva Parte_1
proprietaria dell'immobile dianzi descritto. In ogni caso il IG. rinunzia CP_1
espressamente ad eventuale ipoteca legale nascente dal verbale di separazione relativamente al trasferimento alla IG.ra del bene immobile a Parte_1
questa trasferito e descritto dianzi con esonero del IGnor NS da qualsiasi responsabilità. All'atto della sottoscrizione del separato verbale di separazione sottoscritto dai ricorrenti, la IG.ra è immessa nel possesso esclusivo Parte_1
dell'immobile.
9) I ricorrenti dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
10) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi ato a CORIGLIANO Parte_1
CALABRO (CS) il 16/06/1975 nato l'[...] a [...]_1
alle condizioni riportate in parte motiva e nel verbale del 4.2.2025 che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
AR , 13 febbraio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento