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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 5928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5928 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il G.O.P. dott.ssa Raffaella D'Angelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile rubricato al N.R.G. 22846/2023 tra
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Parte_1
ATTORE
e
(C.F. ) e CP_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F.: assistiti e difesi dall'AVV.
[...] C.F._3
VINCENZO DI VAIO;
nonchè
(C.F. ) e CP_3 C.F._4 CP_4
(C.F.: assistiti e difesi dall'Avv.
[...] C.F._5
RUSSO MARIO
CONVENUTI
OGGETTO: azione revocatoria ex art. 2901 C.C.
CONCLUSIONI: all'udienza del 6 giugno 2025, svolta in modalità cartolare, le parti concludevano riportandosi alle rispettive difese
CONCISE ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva come la presente sentenza viene redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in ossequio all'art. 132 cpc, così come modificato dalla L. 69/2009. Questo giudicante ritiene, infatti, che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti ragioni di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, non essendo tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento (Cass. Civ. n. 8767/2011 n.
24542/2009).
Con atto di citazione notificato, in data 21 ottobre 2023, l'avv. Pt_1
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli,
[...] CP_1
e (nella qualità di debitori) e
[...] Controparte_2 CP_3
e (terzi), al fine di ottenere, la
[...] Controparte_4 declaratoria di inefficacia relativa, ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto pubblico del 25.07.2023 rogato dal Notaio, dott.ssa , Persona_1 posto in essere da , , CP_1 Controparte_2 CP_3
e .
[...] Controparte_4
A sostegno delle sue ragioni assumeva di essere creditore nei confronti dei sig.ri e , nella loro qualità CP_1 Controparte_2 di eredi del sig. , nato a [...] il [...] e ivi CP_5 deceduto in data 15 giugno 2022, del complessivo importo di €
105.000,00; che il suo credito era stato espressamente riconosciuto dai suddetti eredi per essere stato dagli stessi riportato nella dichiarazione di successione del e che esso era stato leso dal suddetto CP_5 atto di compravendita e da altri comportamenti,, posti in essere dagli eredi, volti alla distrazione del ricavato della vendita in pregiudizio della garanzia patrimoniale a sostegno del suo credito.
Si costituivano in giudizio i sigg.ri e CP_1 Controparte_2
e gli acquirenti e con
[...] CP_3 Controparte_4 autonome e distinte difese. Entrambi rilevavano la mancanza dei presupposti di legge per l'esperimento dell'azione revocatoria ed pag. 2/5 insistevano per il rigetto dell'azione. In particolare, gli eredi CP_1 eccepivano la mancanza di prova del credito vantato dall'attore per l'importo da questi indicato e che, in ogni caso tutte le sue pretese creditorie erano state già soddisfatte con il pagamento di un importo di
€ 25.000,00.
Nel MERITO va preliminarmente rammentato che il requisito dell'esistenza di un diritto di credito, sul quale si radica l'azione revocatoria, si configura anche nel caso in cui chi agisce ha semplicemente una ragione di credito, pur se non giudizialmente accertata (Cass., 5 giugno 2000, n. 7452; Cass., 24 febbraio 2000, n.
2104; Cass., 29 ottobre 1999, n. 12144). Nel caso di specie, sebbene la dichiarazione di successione, contrariamente a quanto dedotto dall'attore, non costituisca prova del riconoscimento del debito, atteso che con il suddetto atto i dichiaranti assolvono ad un mero obbligo di carattere fiscale che non comporta alcuna accettazione dell'eredità, ciò nonostante deve rilevarsi l'esistenza di una legittima pretesa creditoria dell'avv. nei confronti degli eredi convenuti se pur di Parte_1 controverso importo. Gli stessi convenuti, infatti, nelle memorie integrative ex art 171 ter cpc, secondo termine, depositate in data 5 marzo 2024, dichiaravano di aver provveduto al pagamento di ogni pendenza nei confronti dell'attore, mediante il versamento dell'importo di € 25.000,00 implicitamente riconoscendo le sue ragioni creditorie, pur contestandone il quantum. Inoltre, ad colorandum si rileva che, in allegato alle memorie conclusionali ex art. 189 cpc, parte attrice ha allegato titolo esecutivo ottenuto nei confronti dei convenuti principali portato da D.I. 2058/2024 del TRIBUNALE DI NAPOLI del 19 aprile
2024, successivamente ala proposizione della presente azione, non opposto e munito di formula esecutiva in data 20 settembre 2024.
Trattasi di produzione tardiva e pertanto inammissibile ed inutilizzabile ai fini del presente giudizio sebbene autonomamente azionabile.
pag. 3/5 Passando a scrutinare i presupposti dell'azione revocatoria, poiché si verte in tema di vendita immobiliare e, quindi, di un atto a titolo oneroso stipulato dopo il sorgere del credito, ai fini dell'accoglimento della domanda revocatoria, giusta la testuale previsione di cui all'art. 2901, comma 1, n. 2, c.c., è indispensabile, sia l'accertamento del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, sia l'accertamento che "il terzo fosse consapevole del pregiudizio" stesso. Nel primo caso ai fini dell'accertamento del presupposto cd dell'eventus damni, consistente in un un'apprezzabile lesione della garanzia del creditore, questo ricorre nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
Ebbene nel caso di specie il debitore non ha fornito prova concreta della lesione della garanzia patrimoniale limitandosi a semplici asserzioni, di contro, invece, i convenuti hanno fornito piena prova della capienza del loro patrimonio, indipendentemente dall'atto di disposizione controverso, attraverso la produzione di documentazione bancaria attestante il deposito di somme in attivo sui loro conti correnti personali di gran lunga superiori all'importo del credito vantato dall'attore.
Del pari non vi è prova della scientia fraudis degli acquirenti atteso che gli stessi hanno fornito prova dell'acquisto dell'immobile per un importo pari a € 920.000,00 assolutamente corrispondente al suo valore di mercato. Sul punto l'attore nulla ha eccepito.
In conclusione, l'azione deve essere integralmente rigettata per difetto dei presupposti e delle condizioni di legge.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenendo conto dell'attività svolta.
PQM
pag. 4/5 Il G.O.P.. Raffaella D'Angelo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, disattesa ed assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta la domanda di revocatoria ordinaria proposta per le causali espresse in motivazione;
condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite che liquida in €
2.906,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge in favore dei sig.ri e CP_1 Controparte_2 ed € 2.906,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora
[...] dovuta e c.p.a. come per legge in favore dei sig.ri e CP_3 [...]
e per essi ai rispettivi avvocati Vincenzo Di Vaio e Controparte_4
Mario RU in qualità di antistatari per dichiarato anticipo.
Napoli 13 giugno 2025
Il G.O.P.
Raffaella D'Angelo
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il G.O.P. dott.ssa Raffaella D'Angelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile rubricato al N.R.G. 22846/2023 tra
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Parte_1
ATTORE
e
(C.F. ) e CP_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F.: assistiti e difesi dall'AVV.
[...] C.F._3
VINCENZO DI VAIO;
nonchè
(C.F. ) e CP_3 C.F._4 CP_4
(C.F.: assistiti e difesi dall'Avv.
[...] C.F._5
RUSSO MARIO
CONVENUTI
OGGETTO: azione revocatoria ex art. 2901 C.C.
CONCLUSIONI: all'udienza del 6 giugno 2025, svolta in modalità cartolare, le parti concludevano riportandosi alle rispettive difese
CONCISE ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva come la presente sentenza viene redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in ossequio all'art. 132 cpc, così come modificato dalla L. 69/2009. Questo giudicante ritiene, infatti, che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti ragioni di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, non essendo tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento (Cass. Civ. n. 8767/2011 n.
24542/2009).
Con atto di citazione notificato, in data 21 ottobre 2023, l'avv. Pt_1
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli,
[...] CP_1
e (nella qualità di debitori) e
[...] Controparte_2 CP_3
e (terzi), al fine di ottenere, la
[...] Controparte_4 declaratoria di inefficacia relativa, ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto pubblico del 25.07.2023 rogato dal Notaio, dott.ssa , Persona_1 posto in essere da , , CP_1 Controparte_2 CP_3
e .
[...] Controparte_4
A sostegno delle sue ragioni assumeva di essere creditore nei confronti dei sig.ri e , nella loro qualità CP_1 Controparte_2 di eredi del sig. , nato a [...] il [...] e ivi CP_5 deceduto in data 15 giugno 2022, del complessivo importo di €
105.000,00; che il suo credito era stato espressamente riconosciuto dai suddetti eredi per essere stato dagli stessi riportato nella dichiarazione di successione del e che esso era stato leso dal suddetto CP_5 atto di compravendita e da altri comportamenti,, posti in essere dagli eredi, volti alla distrazione del ricavato della vendita in pregiudizio della garanzia patrimoniale a sostegno del suo credito.
Si costituivano in giudizio i sigg.ri e CP_1 Controparte_2
e gli acquirenti e con
[...] CP_3 Controparte_4 autonome e distinte difese. Entrambi rilevavano la mancanza dei presupposti di legge per l'esperimento dell'azione revocatoria ed pag. 2/5 insistevano per il rigetto dell'azione. In particolare, gli eredi CP_1 eccepivano la mancanza di prova del credito vantato dall'attore per l'importo da questi indicato e che, in ogni caso tutte le sue pretese creditorie erano state già soddisfatte con il pagamento di un importo di
€ 25.000,00.
Nel MERITO va preliminarmente rammentato che il requisito dell'esistenza di un diritto di credito, sul quale si radica l'azione revocatoria, si configura anche nel caso in cui chi agisce ha semplicemente una ragione di credito, pur se non giudizialmente accertata (Cass., 5 giugno 2000, n. 7452; Cass., 24 febbraio 2000, n.
2104; Cass., 29 ottobre 1999, n. 12144). Nel caso di specie, sebbene la dichiarazione di successione, contrariamente a quanto dedotto dall'attore, non costituisca prova del riconoscimento del debito, atteso che con il suddetto atto i dichiaranti assolvono ad un mero obbligo di carattere fiscale che non comporta alcuna accettazione dell'eredità, ciò nonostante deve rilevarsi l'esistenza di una legittima pretesa creditoria dell'avv. nei confronti degli eredi convenuti se pur di Parte_1 controverso importo. Gli stessi convenuti, infatti, nelle memorie integrative ex art 171 ter cpc, secondo termine, depositate in data 5 marzo 2024, dichiaravano di aver provveduto al pagamento di ogni pendenza nei confronti dell'attore, mediante il versamento dell'importo di € 25.000,00 implicitamente riconoscendo le sue ragioni creditorie, pur contestandone il quantum. Inoltre, ad colorandum si rileva che, in allegato alle memorie conclusionali ex art. 189 cpc, parte attrice ha allegato titolo esecutivo ottenuto nei confronti dei convenuti principali portato da D.I. 2058/2024 del TRIBUNALE DI NAPOLI del 19 aprile
2024, successivamente ala proposizione della presente azione, non opposto e munito di formula esecutiva in data 20 settembre 2024.
Trattasi di produzione tardiva e pertanto inammissibile ed inutilizzabile ai fini del presente giudizio sebbene autonomamente azionabile.
pag. 3/5 Passando a scrutinare i presupposti dell'azione revocatoria, poiché si verte in tema di vendita immobiliare e, quindi, di un atto a titolo oneroso stipulato dopo il sorgere del credito, ai fini dell'accoglimento della domanda revocatoria, giusta la testuale previsione di cui all'art. 2901, comma 1, n. 2, c.c., è indispensabile, sia l'accertamento del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, sia l'accertamento che "il terzo fosse consapevole del pregiudizio" stesso. Nel primo caso ai fini dell'accertamento del presupposto cd dell'eventus damni, consistente in un un'apprezzabile lesione della garanzia del creditore, questo ricorre nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
Ebbene nel caso di specie il debitore non ha fornito prova concreta della lesione della garanzia patrimoniale limitandosi a semplici asserzioni, di contro, invece, i convenuti hanno fornito piena prova della capienza del loro patrimonio, indipendentemente dall'atto di disposizione controverso, attraverso la produzione di documentazione bancaria attestante il deposito di somme in attivo sui loro conti correnti personali di gran lunga superiori all'importo del credito vantato dall'attore.
Del pari non vi è prova della scientia fraudis degli acquirenti atteso che gli stessi hanno fornito prova dell'acquisto dell'immobile per un importo pari a € 920.000,00 assolutamente corrispondente al suo valore di mercato. Sul punto l'attore nulla ha eccepito.
In conclusione, l'azione deve essere integralmente rigettata per difetto dei presupposti e delle condizioni di legge.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenendo conto dell'attività svolta.
PQM
pag. 4/5 Il G.O.P.. Raffaella D'Angelo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, disattesa ed assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta la domanda di revocatoria ordinaria proposta per le causali espresse in motivazione;
condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite che liquida in €
2.906,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge in favore dei sig.ri e CP_1 Controparte_2 ed € 2.906,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora
[...] dovuta e c.p.a. come per legge in favore dei sig.ri e CP_3 [...]
e per essi ai rispettivi avvocati Vincenzo Di Vaio e Controparte_4
Mario RU in qualità di antistatari per dichiarato anticipo.
Napoli 13 giugno 2025
Il G.O.P.
Raffaella D'Angelo
pag. 5/5