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Ordinanza 1 aprile 2025
Ordinanza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, ordinanza 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura, nella causa civile iscritta al n. R.G. 3781 2024 ;
a scioglimento della riserva che precede;
rilevato che sussistono i presupposti previsti per l'azionato accertamento tecnico preventivo;
invero, per costante giurisprudenza, l'istituto della consulenza tecnica preventiva previsto dall'art. 696 bis
c.p.c. non ha funzione cautelare, bensì principalmente conciliativa ed eventualmente di anticipazione istruttoria;
ed infatti, alla base dell'istituto si deve individuare l'assunto, di natura empirica ma di evidente validità, per cui la conoscenza anticipata del futuro, probabile esito della causa di merito sia tale da dissuadere le parti in conflitto dall'instaurarla o dal coltivarla e da meglio disporre le parti medesime alla soluzione concordata, sicché la relativa domanda deve essere ammessa quando l'accertamento tecnico richiesto abbia, in relazione al tipo di diritto fatto valere, idoneità ad accertarne l'esistenza e a fornirne quantificazione, così come letteralmente richiesto dall'art. 696 bis c.p.c. e come è necessario perché la consulenza tecnica preventiva assolva alle funzioni sue proprie (cfr. Cass. civ. 21 maggio 2018, n.12386;
Cass. civ., 7 marzo 2013, n.5698); ritenuto, pertanto, che non sia sufficiente a precludere l'ammissibilità della procedura la contestazione da parte della resistente dell'esistenza del diritto della ricorrente e, quindi, dell'an della pretesa di quest'ultima, dovendo la formula dell'art. 696 bis c.p.c. - secondo cui la consulenza è ammessa “ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito” - essere intesa nel senso che detta procedura risulta ammissibile “ove l'assegnazione dell'incarico peritale sia idoneo a risolvere la controversia sull'an e sul quantum, e ciò sia possibile in quanto gli accertamenti abbiano un elevato grado di fattualità” (T. Roma, 17.2.2020 e 26.3.2015; T. Palermo, 14.8.2019; T. Brindisi, 7.4.2017); detta conclusione, d'altra parte, discende anche dalla considerazione che il Giudice della consulenza tecnica preventiva non risulta investito del giudizio sul merito della vicenda se non in via sommaria e volta a valutare il profilarsi, già allo stato e con certezza, dell'inutilità della consulenza tecnica preventiva,
così che ogni questione relativa alla sussistenza del diritto - diversa dagli aspetti tecnici e fattuali - non può che essere rimandata alla competente sede dell'eventuale giudizio di merito;
ritenuto che
nel caso di specie sussista tale idoneità, prospettando la ricorrente l'intenzione di agire per il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro de quo, sicché le questioni di fatto, che ben potranno essere sciolte dalla CTU, risultano - allo stato - assolutamente preponderanti;
ritenuto, pertanto, che si debba procedere a conferire l'incarico ad un consulente tecnico perché fornisca risposta ai seguenti quesiti:
““visitata la perizianda, letti gli atti di causa, acquisiti i documenti prodotti dalle parti e compiuti gli accertamenti diagnostici necessari, dica:
1- Quali siano state le conseguenze lesive del sinistro e se sussista nesso di compatibilità tra le stesse e le modalità del sinistro descritte nell'atto introduttivo;
2- Se tali lesioni abbiano causato un periodo di invalidità temporanea, di che percentuale e di quale
durata;
3- Se tali lesioni abbiano causato postumi permanenti che costituiscano un danno biologico, tali cioè da
incidere sulla complessiva validità psicofisica della vittima: in caso affermativo, quantifichi in termini percentuali tali postumi;
4 -se le spese che la perizianda dimostri di avere sostenuto in conseguenza del fatto siano state necessarie, utili o superflue, specificandone l'ammontare; all'esito dell'esame, tenti il CTU la conciliazione tra le parti ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. redigendo, in caso di esito positivo, idoneo processo verbale.”
P.Q.M.
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- dispone procedersi a C.T.U. sui quesiti di cui alla motivazione, affidando l'incarico alla dott.ssa
[...]
; Per_1
- onera il CTU di provvedere, entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, a prestare giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate (ex art. 193 c.p.c.), con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico;
- autorizza le parti a nominare propri consulenti sino all'inizio delle operazioni di consulenza;
- autorizza il Ctu: all'accesso agli atti dei fascicoli, invitando le parti a depositare in forma telematica tutti gli atti eventualmente depositati in forma cartacea;
ad avvalersi della collaborazione di un esperto di fiducia, ove ne ravvisi la necessità, dandone contezza nella relazione finale;
utilizzare il mezzo proprio per le incombenze strettamente legate all'espletamento dell'incarico, ferma restando la documentazione di tutte le spese sostenute, ai fini del rimborso;
- concede in favore del CTU un acconto di € 200,00, che pone provvisoriamente a carico della parte ricorrente;
- assegna: 1) al C.t.u. il termine di 90 giorni a decorrere dall'inizio delle operazioni, che sarà comunicato alle parti a mezzo fax / posta elettronica a cura del CTU, per trasmettere la relazione ai procuratori delle parti costituite, a mezzo fax / posta elettronica;
2) ai Consulenti di parte eventualmente nominati il termine di 30 gg. successivi alla scadenza del termine sub 1) per comunicare la propria relazione al C.t.u., con lo stesso mezzo;
3) al C.t.u. l'ulteriore termine di 20 gg. successivi alla scadenza del termine sub 2) per depositare in Cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione finale delle stesse, con l'eventuale conseguente conferma o modifica del proprio elaborato.
Si comunichi, anche al CTU nominato.
Foggia, 01/04/2025.
Il Giudice
Maria Elena de Tura