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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/02/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Terza sezione civile
La Corte, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Emma MANZIONNA Presidente dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere avv. Michele TROISI Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta R.G. 935/2022 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Antonio Pierluigi DIPACE, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in
San Ferdinando di Puglia, alla via Roma, n°72 appellante contro
( ), in persona del Sindaco p.t., rap- Controparte_1 P.IVA_1 presentato e difeso dall'avv. Teresa TOTARO, unitamente alla quale è eletti- vamente domiciliato in , alla piazza del Popolo, n°8 CP_1 appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°1482/2022, emessa dal Tribunale di Foggia il
26.5.2022 (Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.), sulle conclu- sioni rassegnate dalle parti all'udienza del 5.10.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza parziale n.37/2024, pubblicata in data 5.1.2024, questa Corte d'Appello, non definitivamente decidendo sul gravame proposto dal sig. , ha accolto la domanda da questi proposta in primo gra- Parte_1 do e, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia n°1482/2022, ha accertato la responsabilità esclusiva del nella de- Controparte_1 terminazione del sinistro occorso in data 14.5.2017.
Nella circostanza l'appellante, che percorreva assieme ad altri amici ciclisti il centro urbano di alla guida della propria bicicletta, CP_1 giunto all'altezza dell'intersezione tra la via Martiri di Cefalonia e la via Etto- re Valente, nel centro cittadino, restava vittima di una rovinosa caduta.
In pratica è accaduto che la ruota anteriore della bicicletta si è inca- strata all'interno della grata metallica, posta trasversalmente lungo tutta la via Martiri d'Ungheria, bloccando la marcia del velocipede e catapultando l'appellante sulla strada.
La Corte, con propria sentenza parziale, ha ritenuto che la presenza della grata rappresentasse un'insidia non prevista né prevedibile in quanto, pur essendo effettivamente percettibile anche a distanza, la sua configura- zione non consentiva affatto di comprendere quale fosse la dimensione dei singoli interstizi posti tra le barre metalliche, delle quali la grata è compo- sta, e che si trattava di uno stato di cose che non avrebbe potuto essere af- ferrata se non in concomitanza del suo attraversamento.
Questa Corte, in altri termini, ha ritenuto che il sig. sia rovina- Pt_1 to al suolo a causa della conformazione strutturale della grata e che il Co- mune di , custode della medesima, era tenuto ad evitare che CP_1 dalla stessa potessero derivare danni.
La decisione è stata adottata conformemente al regime probatorio, che caratterizza la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., ed ai principi giurisprudenziali dettati dalla Suprema Corte, a mente dei quali “Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il dan- neggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimo- strazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il
pag. 2/5 sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare
l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento” (Cass. civ., sez. III, 9.5.2024, n°12760).
Il sig. , dunque, ha fornito la prova del fatto dannoso, del nes- Pt_1 so di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, dell'obiettiva pericolosità della grata metallica.
Secondo la Corte, nella fattispecie in esame, tra gli obblighi di custo- dia del rientrava anche rendere possibile prevedere e percepire, a CP_1 distanza, la pericolosità insita nella dimensione degli interstizi tra i singoli elementi lineari che compongono la grata.
Il , custode della caditoia, non ha fornito la Controparte_1 prova - ex adverso - che la condotta del danneggiato abbia integrato una ipotesi di caso fortuito, idonea a spezzare il nesso di causalità.
Dall'insieme del materiale probatorio acquisito all'istruttoria di primo grado, in conclusione, è emerso che la ruota della bicicletta si incastrò negli interstizi della griglia, essendo queste di dimensioni tali da rendere possibile il verificarsi dell'evento insidioso.
In virtù di tali valutazioni, questa Corte ha accolto l'appello dichiaran- do la responsabilità esclusiva del nella determinazione dell'occorso, CP_1 ai sensi dell'art. 2051 c.c.-
Con ordinanza in data 15.1.2024, la controversia è stata rimessa sul ruolo ed è stata disposta una C.T.U. medico legale, al fine del completamen- to della fase istruttoria.
La C.T.U. medico-legale sulla persona della danneggiata, espletata dal dott. ha accertato che il sig. , a seguito Persona_1 Parte_1 dell'occorso, ha riportato un danno biologico permanente del 9%, un perio- do di inabilità temporanea con I.T.T. di giorni 14, I.T.P. al 50% di giorni 27.
L'ausiliario del Tribunale ha, altresì, riconosciuto la congruità di spese mediche documentate per € 720,00.
Orbene, richiamando quale parametro di valutazione equitativa i pa-
pag. 3/5 rametri di cui alle tabelle in uso dal Tribunale di Milano per l'anno 2024, il danno complessivamente subito dal sig. , che all'epoca del sinistro Pt_1 aveva 68 anni, risulta di € 18.475,50 (di cui € 14.593,00 per i nove punti di danno biologico;
€ 1.610,00 per ITT con punto base di € 115,00, € 1.552,50 per ITP al 50%; € 720,00 per spese mediche documentate).
Suddetta somma, già rivalutata all'attualità, va devalutata alla data del sinistro e sulla medesima, di anno in anno rivalutata, vanno riconosciuti gli interessi legali fino alla data di pubblicazione della presente decisione.
Sulla somma così ottenuta, vanno aggiunti gli ulteriori interessi legali, dalla pubblicazione della presente decisione sino al soddisfo.
Nulla è dovuto a titolo di ulteriore personalizzazione del danno, non avendo l'appellante allegato alcun elemento suscettibile di analisi e valuta- zione economica che prescinda dal danno, ex se considerato.
La Suprema Corte ha, al riguardo, chiarito che “(…) al riconoscimento dei danni biologici di lieve entità, corrisponde un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente ri- vendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria) anche le conse- guenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale” (Cass. civ., sez. III, 1.3.2024, n°5547).
L'accoglimento dell'appello comporta la condanna dell'appellata al pa- gamento delle spese del doppio grado di giudizio, che seguono la soccom- benza e che sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori tra il minimo ed il medio di tariffa, ex D.M. n°55/2014, atteso il tenore e la non particolare complessità delle questioni trattate, nello scaglione di valore cor- rispondente alla condanna.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello propo- sto da nei confronti di , ogni diversa Parte_1 Controparte_1 istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il
[...] Part
, in persona del Sindaco p.t., a risarcire al sig. Controparte_2
pag. 4/5 chele la somma complessiva di € 18.475,50, come quantificata in Pt_1 parte motiva;
2. suddetta somma, che è già stata rivalutata all'attualità, va devalutata alla data del sinistro e sulla medesima, di anno in anno rivalutata, vanno ri- conosciuti gli interessi legali fino alla data di pubblicazione della presente decisione. Sulla somma così ottenuta, vanno aggiunti gli ulteriori interessi legali, dalla pubblicazione della presente decisione sino al soddisfo;
3. pone definitivamente le spese della C.T.U. espletata nel presente grado di appello, come liquidata con separato provvedimento, a carico del
[...]
; CP_1
4. condanna l'appellato al pagamento delle spese Controparte_1 del doppio grado di giudizio che liquida, per il primo grado, in € 270,00 per esborsi ed € 3.810,00 per compensi e, per il presente grado, in €
380,00 per esborsi ed € 4.360,00 per compensi, il tutto oltre al rimborso forfettario, Cassa e IVA (se dovuta) come per legge, con attribuzione all'avv. Antonio Pierluigi DIPACE, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 22.1.2025
Il Presidente dott.ssa Emma MANZIONNA
Il Consigliere Relatore avv. Michele TROISI
pag. 5/5