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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 7602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7602 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del Tribunale di Napoli, dr.ssa Maria Gallo, in funzione di giudice unico del Lavoro, all'udienza di discussione del 23.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n.21023/2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Cammisa e dall'avv. Alfonso Parte_1
Leperino unitamente ai quali elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Giugliano in Campania (NA - 80014) alla Strada Statale 7 bis km. 18+600, come da mandato in calce al ricorso telematico;
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te , rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 procura rilasciata su foglio separato di cui è estratta copia informatica inserita nel fascicolo telematico, dagli Avv. Angelo Abignente congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti
AN ON e OR AN VU giusta procura in calce alla memoria difensiva;
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)Con ricorso depositato il 4.10.2024 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio ed ha chiesto di : CP_1
A) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi retribuire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità di utilizzazione professionale”, della “indennità per assenza dalla residenza”, della “indennità per scorta vetture eccedenti” e del “premio scoperta irregolarità” anche, come sopra richiesto, previa declaratoria di nullità delle disposizioni della contrattazione collettiva configgenti con la “nozione europea di retribuzione” e comunque: dell'art. 25, comma 6, dell'art. 63, punti 1.1 e 1.2, e dell'art. 72, punto 2.4, del CCNL della Mobilità, Area Attività
Ferroviaria del 16.04.2003; dell'art. 15, punto 3, e dell'art. 34, punto 8.4, del Contratto
Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.04.2003; dell'art. 31, punto 6, dell'art. 68, punto 1.1, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma
5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.12.2016; dell'art.
30, comma 6, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del
16.12.2016; e, per l'effetto
B) Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere in favore del ricorrente, per i titoli anzidetti, le conseguenti differenze retributive maturate dal 18 luglio 2007 o dalla diversa data che l'ill.mo Giudice adito riterrà di decorrenza, fino alla data di deposito del presente ricorso oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati come per legge, con riserva di quantificazione in separata sede;
C) Con vittoria di spese e compensi professionali, nonché rimborso spese generali, con attribuzione agli avvocati antistatari in solido tra loro.
A tal fine ha esposto :
1)di essere dipendente della società convenuta, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento nel profilo professionale di “Capo treno”, dell'area dei
“Tecnici Specializzati”, livello B1, come emerge dalle allegate buste paga ed è assegnato all'area S027 Napoli;
2)di aver sempre reso una prestazione lavorativa articolata su 5 giorni e, in ragione delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, di aver sempre percepito la retribuzione ordinaria fissata dal CCNL di settore, all'occorrenza maggiorata dei singoli istituti contrattuali ed una retribuzione accessoria che trova la sua fonte principale, oltre che nel
CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria, anche nel Contratto Aziendale di Gruppo FS
Italiane;
3) che , come emerge dalle buste paga, tra le competenze accessorie previste dal CCNL di settore e dal detto Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane, senz'altro percepisce:
- l'indennità di utilizzazione professionale attualmente disciplinata dall'art. 31 del Contratto
Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.12.2016 e indicata in busta paga ai codici 0969
(scorta diurna), 0970 (scorta notturna), 0944 e 0AD0 (scorta diurna equipaggio agente solo),
0945 e 0AD1 (scorta notturna equipaggio agente solo);
- l'indennità per assenza dalla residenza attualmente disciplinata dall'art. 77 del CCNL della
Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.12.2016 e indicata in busta paga ai codici 0991 e
0992;
2 - l'indennità di scorta vetture eccedenti attualmente disciplinata dall'art. 32 Contratto
Aziendale del 16.12.2016 e indicata in busta paga al codice 0547;
- il premio scoperta irregolarità attualmente disciplinato dall'art. 36, comma 5, Contratto
Aziendale del 16.12.2016 ed indicato in busta paga al codice 0045.
4)che l'indennità di utilizzazione professionale è collegata alle mansioni svolte dal lavoratore, perché concerne l'attività di sorveglianza con connessa responsabilità del convoglio, sia relativamente alla circolazione (sicurezza e regolarità del treno, protezione del convoglio, interventi sul materiale rotabile, prova freni, ecc.) sia relativamente alla clientela
(controllo della regolarità servizio viaggiatori, emissione e verifica dei biglietti, informazioni alla clientela). Tant'è più vero che per i capo treni detta indennità viene erogata in relazione all'effettivo orario di adibizione alla mansione, come previsto dal comma 4 dell'art. 31contratto cit.; l'indennità per assenza dalla residenza è altresì connessa alle mansioni svolte dal lavoratore atteso che viene compensato il disagio dello stesso di essere assente dal luogo di residenza proprio in ragione della scorta dei treni. In particolare, l'art. 77, punto
2, del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.12.2016, rubricato: “Assenza dalla residenza”; l'indennità scorta vetture eccedenti è anch'essa connessa alle mansioni svolte dal lavoratore atteso che seppure condizionata dal numero di vetture componenti il convoglio, si tratta di indennità che compensa l'attività del capotreno di scorta per tutte le vetture che eccedono quelle ordinariamente previste. In particolare l'art. 35, punto 1, del
Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.04.2003; il premio scoperta irregolarità, infine, è anch'esso connesso alle mansioni svolte dal lavoratore atteso che, seppure non costante nella sua percezione, concerne l'attività di controllo dei titoli di viaggio ed eventualmente la successiva emissione di nuovo biglietto e/o l'applicazione di sanzioni, rientrante nelle ordinarie mansioni del capotreno , che per quanto non prevedibile e variabile nell'ammontare, non è un'indennità aleatoria ai sensi dell'art. 36, punto 5, del
Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.12.2016, rubricato: “Indennità diverse”.
Tanto premesso , ha dedotto l'illegittimità della decurtazione sofferta , essendo in contrasto con quanto previsto agli artt. 4 e 7 della direttiva 2003/88/CE ed, in generale, con la cd. nozione europea di retribuzione, trattandosi di un importo medio tale da scoraggiare in concreto il lavoratore dal godere delle ferie. Ed invero, la decurtazione è pari nel caso di specie al 30% della retribuzione ordinaria giornaliera , atteso che la media giornaliera delle indennità , esclusa dalla retribuzione delle ferie, è pari ad oltre € 26,00, a fronte di una retribuzione ordinaria giornaliera pari mediamente a circa € 84,00.
3 Si è costituita in giudizio che ha contestato la fondatezza del ricorso, di cui CP_1 ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite. Più analiticamente la convenuta con ampia memoria :
-ha dedotto che le indennità oggetto del presente giudizio, rappresentando elementi accessori della retribuzione legati a uno specifico impegno, sforzo, rischio presente solo nella effettiva e concreta prestazione lavorativa (e, viceversa, del tutto assente nei giorni di ferie) non concorrono a formare la retribuzione giornaliera ordinaria, base di calcolo per la determinazione del trattamento retributivo feriale;
-ha poi aggiunto che la contrattazione collettiva ha riservato al lavoratore in ferie non solo la retribuzione ordinaria (minimo contrattuale, scatti di anzianità e assegni ad personam) ma anche ulteriori e corposi elementi accessori e che la causa percipiendi degli emolumenti invocati non è da rintracciare in una peculiare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ma nel semplice requisito oggettivo della presenza fisica del lavoratore, in ciò realizzandosi l'impossibilità di ricondurne la natura nella disciplina di cui agli artt. 4 e 7 della direttiva 2003/88/CE (come interpretati dalla Corte di Giustizia);
-ha evidenziato in ogni caso che, secondo la giurisprudenza invocata da controparte, durante le ferie il lavoratore deve fruire di condizioni economiche sostanzialmente paragonabili a quelle di cui gode durante la ordinaria attività di lavoro, ma non ha diritto alla medesima retribuzione;
sottolineando, a tal fine, la ridotta incidenza delle indennità rivendicate sulla retribuzione percepita (che oscilla, in media, tra lo 0,5% e il 4%), che è inidonea a disincentivare l'effettiva fruizione dei riposi;
come ulteriormente dimostrato dalla concreta fruizione delle ferie;
-ha sottolineato che la ricostruzione attorea è in spregio ad ogni legittimo affidamento consolidato dell'azienda e ,soprattutto, al principio di inscindibilità delle clausole contrattuali con la conseguenza che , se le parti del contratto collettivo avessero conosciuto la invalidità delle clausole collettive che perimetrano la retribuzione feriale , non avrebbero introdotto le indennità in questione o lo avrebbero fatto in una diversa misura, concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna , fallite le trattative per il bonario componimento della controversia, all'esito della camera di consiglio , la causa è stata decisa con sentenza a motivazione contestuale , allegata agli atti .
2. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto .
Come detto, il ricorrente ha lamentato l'inadeguatezza di quanto corrisposto a titolo di retribuzione feriale per l'ingiusta decurtazione, dalla base di calcolo utile alla
4 determinazione del relativo trattamento retributivo, delle indennità (di assenza dalla residenza, di utilizzazione professionale parte variabile ) che compongono la cd. parte variabile della retribuzione.
A tal proposito, ha dedotto la contrarietà del comportamento datoriale con il quadro normativo sovranazionale (artt.
4-7 della direttiva 2003/88/CE) come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamando, in particolare, la controversia
C155/10–Williams, in cui si legge: “[…] L'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nonché l'art. 3 dell'accordo allegato alla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/79/CE, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile […] devono essere interpretati nel senso che un pilota di linea, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del pilota di linea. È compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”.
Ai fini della soluzione della controversia , appare opportuno premettere che la Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 13425/2019 del 17.5.2019 (e con le successive Cass. Sez.
L. n. 22401 del 15/10/2020, n. 18160/2023 del 26.6.2023 e n. 19633/2023 ) ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili.
In particolare la Suprema Corte ha osservato:
"4. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: "Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite", art. 2109, comma
2, cod.civ.: "Ha ... diritto (id est: il prestatore di lavoro) ... ad un periodo annuale di ferie retribuite" e art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane" che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
5. Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue:
"1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione
5 previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali ...".Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, Per_1 Per_2 Per_ Per_ punto 22; del 29 novembre 2017, , C-214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, ,
C-12/17, punto 25).
6. L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e Per_5 giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti
(id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio
2009, e altri, C-350/06 e C- 520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, W. e altri, CP_2
C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...")
e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali") dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva nr. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa
To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).
10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riuniteC-131/04 e C-257/04,
R.S. e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto CP_2
58). 11. L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della
6 fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto 58, nonché Schultz-Hoff e altri, punto 60).
12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia
15 settembre 2011, causa C-155/10, W. e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza W. e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza W. e altri cit., punto 28). 14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30,
31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).
15. Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza W. e a. cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R.
Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione
7 dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To. He. C-385/17).
16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva
88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di
Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. nr. 22577 del
2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
19. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 Cont settembre 2011, a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE"
3)Sussiste, dunque , una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore. ( cfr. Cass.
30/11/2021 n. 37589 ).
Diviene, pertanto, dirimente ai fini del decidere , valutare se le indennità in oggetto, pacificamente elementi accessori della retribuzione, siano in un rapporto di funzionalità (id est: nesso intrinseco) con le mansioni affidate al ricorrente .
In ordine all'indennità di utilizzazione professionale (cd. IUP), osserva che Controparte_1 la stessa sia decurtata solo parzialmente (per la sola parte variabile ) durante la fruizione delle ferie, che non ne risulterebbe –in concreto– scoraggiata.
Ritiene il Tribunale che tale impostazione non possa condividersi .
8 La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale.
Tale vaglio, da compiersi secondo i criteri sopra illustrati, prevale sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente.
In tale ottica risulta decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante in astratto ex ante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento.
Tale raffronto deve operarsi non già in riferimento all'intero anno di retribuzione ( come effettuato dalla società convenuta ) , ma va calato nel breve periodo, con riferimento alla retribuzione giornaliera ( considerato che le ferie sono richieste a giornate ) ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
Si tratta di elementi tali da evidenziare, ad avviso di codesto giudicante, una indubbia potenzialità dissuasiva della riduzione di stipendio cagionata dal godimento delle ferie, sia nella sua portata complessiva che in quella specificamente riferibile alla IUP variabile.
Del resto, è pacifico che l'indennità in questione sia correlata allo specifico status professionale del lavoratore, il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale sopra delineato è quello della tendenziale omogeneità fra la retribuzione delle ferie annuali e la retribuzione percepita nei periodi di effettivo lavoro.
E, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di , la domanda del CP_1 lavoratore non costituisce una duplicazione delle indennità previste dall'art. 31, punto 5, del contratto aziendale, vista la detrazione dalle somme dovute dell'importo fisso percepito durante il periodo feriale.
4) Analogamente , le censure svolte dalla società convenuta con riguardo all'indennità di assenza dalla residenza, vanno disattese, trattandosi di componente retributiva certamente rientrante nel concetto di retribuzione, delineato dalla giurisprudenza sopra riportata.
Essa è volta a compensare – non già una modalità temporanea o un esborso occasionale – bensì un disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa tipica del personale
9 mobile, determinato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante lontananza dalla propria sede.
Giova, infatti, rammentare come l'art. 77 co. 2 CCNL riconosca detta voce al “personale mobile”, in ragione dell'assenza dalla residenza di lavoro, in proporzione alla relativa durata, determinandola secondo “misure orarie” specificamente indicate. Né rilevano, in senso contrario, l'omologazione del relativo regime fiscale a quello del trattamento di trasferta e l'esclusione dell'elemento in esame dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto, stabilite dai punti nn. 3 e 4 del citato art. 77 co. 2, in quanto inidonee ad incidere sulla funzione sostanziale dell'emolumento e, in particolare, sulla sua diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione.
In effetti, tenuto conto delle mansioni di macchinista svolta dal ricorrente, anche alla luce degli statini in atti, deve ritenersi che le indennità in contestazione siano volte a compensare una particolare modalità di esecuzione della prestazione.
Considerazioni sostanzialmente analoghe vanno svolte per le ulteriori indennità rivendicate posto che : l'indennità scorta vetture eccedenti , seppure condizionata dal numero di vetture componenti il convoglio, si tratta di indennità che compensa l'attività del capotreno di scorta per tutte le vetture che eccedono quelle ordinariamente previste e dunque connessa alle mansioni svolte;
il premio scoperta irregolarità, è connesso alle mansioni svolte dal lavoratore nel senso che , seppure non costante nella sua percezione, concerne l'attività di controllo dei titoli di viaggio ed eventualmente la successiva emissione di nuovo biglietto e/o l'applicazione di sanzioni, rientrante nelle ordinarie mansioni del capotreno;
essa , per quanto non prevedibile e variabile nell'ammontare, non è un'indennità aleatoria ma comunque caratterizza l'attività lavorativa propria del ricorrente.
5) In definitiva , le indennità esaminate costituiscono e sono connesse o alle modalità peculiari di svolgimento delle mansioni di macchinista ovvero a compensare un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni stesse che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario delle indennità medesime, incluse nel calcolo della retribuzione complessiva dovuta.
Del resto, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica delle disposizioni contrattuali in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma solo a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione.
Pertanto, tali voci retributive vanno a compensare specifiche penosità nell'espletamento delle stesse mansioni e sono, quindi, assimilabili a quelle “integrazioni collegate [..] alle qualifiche professionali” che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie.
10 In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che le indennità in esame sono collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro.
In ultima analisi, deve ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva che escludono, o meglio non includono, il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, sono in contrasto con le norme di legge interne di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale, con conseguente nullità.
Pertanto, va dichiarato il diritto del ricorrente, nel periodo in giudizio decorrente dal
18.7.2007 e fino alla data di deposito del ricorso , a vedersi computati nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie, le differenze scaturenti dall'inclusione delle seguenti indennità : “indennità di utilizzazione professionale” “indennità per assenza dalla residenza” “indennità di scorta vetture eccedenti”
“premio scoperta irregolarità” con disapplicazione delle clausole contrattuali nulle (dell'art. 25, comma 6, dell'art. 63, punti 1.1 e 1.2, e dell'art. 72, punto 2.4, del CCNL della Mobilità,
Area Attività Ferroviaria del 16.04.2003; dell'art. 15, punto 3, e dell'art. 34, punto 8.4, del
Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.04.2003; dell'art. 31, punto 6, dell'art. 68, punto 1.1, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del
16.12.2016; dell'art. 30, comma 6, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL della Mobilità, Area
Attività Ferroviaria del 16.12.2016 )
Le osservazioni che precedono assorbono le ulteriori questioni poste dalla difesa della convenuta circa l'inscindibilità delle clausole contrattuali : la contrarietà delle norme esaminate alla giurisprudenza europea appare aspetto prevalente su ogni altra questione prospettabile in astratto .
In definitiva dunque va accolta la domanda del ricorrente e dichiarato il suo diritto all'inclusione, nel periodo in giudizio
6)Oscillazioni giurisprudenziali di merito e serialità della controversia costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per compensare nella misura di un mezzo le spese di lite. La rimanente parte segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, in misura minima con attribuzione in favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
11 Il Tribunale così provvede:
1)In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente all'inserimento delle voci
“indennità di assenza dalla residenza”, “indennità di utilizzazione professionale”, “indennità scorta vetture eccedenti” , “premio scoperta irregolarità” nel calcolo della retribuzione utile dei giorni di ferie, nel periodo in giudizio , con condanna la società convenuta al pagamento in suo favore delle differenze retributive da quantificarsi in separata sede;
2) Compensa nella misura di un mezzo le spese di lite e condanna in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della rimanente parte, che liquida in €1300,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA, CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario .
Così deciso in Napoli, il 23.10.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Gallo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del Tribunale di Napoli, dr.ssa Maria Gallo, in funzione di giudice unico del Lavoro, all'udienza di discussione del 23.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n.21023/2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Cammisa e dall'avv. Alfonso Parte_1
Leperino unitamente ai quali elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Giugliano in Campania (NA - 80014) alla Strada Statale 7 bis km. 18+600, come da mandato in calce al ricorso telematico;
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te , rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 procura rilasciata su foglio separato di cui è estratta copia informatica inserita nel fascicolo telematico, dagli Avv. Angelo Abignente congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti
AN ON e OR AN VU giusta procura in calce alla memoria difensiva;
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)Con ricorso depositato il 4.10.2024 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio ed ha chiesto di : CP_1
A) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi retribuire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità di utilizzazione professionale”, della “indennità per assenza dalla residenza”, della “indennità per scorta vetture eccedenti” e del “premio scoperta irregolarità” anche, come sopra richiesto, previa declaratoria di nullità delle disposizioni della contrattazione collettiva configgenti con la “nozione europea di retribuzione” e comunque: dell'art. 25, comma 6, dell'art. 63, punti 1.1 e 1.2, e dell'art. 72, punto 2.4, del CCNL della Mobilità, Area Attività
Ferroviaria del 16.04.2003; dell'art. 15, punto 3, e dell'art. 34, punto 8.4, del Contratto
Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.04.2003; dell'art. 31, punto 6, dell'art. 68, punto 1.1, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma
5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.12.2016; dell'art.
30, comma 6, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del
16.12.2016; e, per l'effetto
B) Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere in favore del ricorrente, per i titoli anzidetti, le conseguenti differenze retributive maturate dal 18 luglio 2007 o dalla diversa data che l'ill.mo Giudice adito riterrà di decorrenza, fino alla data di deposito del presente ricorso oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati come per legge, con riserva di quantificazione in separata sede;
C) Con vittoria di spese e compensi professionali, nonché rimborso spese generali, con attribuzione agli avvocati antistatari in solido tra loro.
A tal fine ha esposto :
1)di essere dipendente della società convenuta, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento nel profilo professionale di “Capo treno”, dell'area dei
“Tecnici Specializzati”, livello B1, come emerge dalle allegate buste paga ed è assegnato all'area S027 Napoli;
2)di aver sempre reso una prestazione lavorativa articolata su 5 giorni e, in ragione delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, di aver sempre percepito la retribuzione ordinaria fissata dal CCNL di settore, all'occorrenza maggiorata dei singoli istituti contrattuali ed una retribuzione accessoria che trova la sua fonte principale, oltre che nel
CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria, anche nel Contratto Aziendale di Gruppo FS
Italiane;
3) che , come emerge dalle buste paga, tra le competenze accessorie previste dal CCNL di settore e dal detto Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane, senz'altro percepisce:
- l'indennità di utilizzazione professionale attualmente disciplinata dall'art. 31 del Contratto
Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.12.2016 e indicata in busta paga ai codici 0969
(scorta diurna), 0970 (scorta notturna), 0944 e 0AD0 (scorta diurna equipaggio agente solo),
0945 e 0AD1 (scorta notturna equipaggio agente solo);
- l'indennità per assenza dalla residenza attualmente disciplinata dall'art. 77 del CCNL della
Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.12.2016 e indicata in busta paga ai codici 0991 e
0992;
2 - l'indennità di scorta vetture eccedenti attualmente disciplinata dall'art. 32 Contratto
Aziendale del 16.12.2016 e indicata in busta paga al codice 0547;
- il premio scoperta irregolarità attualmente disciplinato dall'art. 36, comma 5, Contratto
Aziendale del 16.12.2016 ed indicato in busta paga al codice 0045.
4)che l'indennità di utilizzazione professionale è collegata alle mansioni svolte dal lavoratore, perché concerne l'attività di sorveglianza con connessa responsabilità del convoglio, sia relativamente alla circolazione (sicurezza e regolarità del treno, protezione del convoglio, interventi sul materiale rotabile, prova freni, ecc.) sia relativamente alla clientela
(controllo della regolarità servizio viaggiatori, emissione e verifica dei biglietti, informazioni alla clientela). Tant'è più vero che per i capo treni detta indennità viene erogata in relazione all'effettivo orario di adibizione alla mansione, come previsto dal comma 4 dell'art. 31contratto cit.; l'indennità per assenza dalla residenza è altresì connessa alle mansioni svolte dal lavoratore atteso che viene compensato il disagio dello stesso di essere assente dal luogo di residenza proprio in ragione della scorta dei treni. In particolare, l'art. 77, punto
2, del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.12.2016, rubricato: “Assenza dalla residenza”; l'indennità scorta vetture eccedenti è anch'essa connessa alle mansioni svolte dal lavoratore atteso che seppure condizionata dal numero di vetture componenti il convoglio, si tratta di indennità che compensa l'attività del capotreno di scorta per tutte le vetture che eccedono quelle ordinariamente previste. In particolare l'art. 35, punto 1, del
Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.04.2003; il premio scoperta irregolarità, infine, è anch'esso connesso alle mansioni svolte dal lavoratore atteso che, seppure non costante nella sua percezione, concerne l'attività di controllo dei titoli di viaggio ed eventualmente la successiva emissione di nuovo biglietto e/o l'applicazione di sanzioni, rientrante nelle ordinarie mansioni del capotreno , che per quanto non prevedibile e variabile nell'ammontare, non è un'indennità aleatoria ai sensi dell'art. 36, punto 5, del
Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.12.2016, rubricato: “Indennità diverse”.
Tanto premesso , ha dedotto l'illegittimità della decurtazione sofferta , essendo in contrasto con quanto previsto agli artt. 4 e 7 della direttiva 2003/88/CE ed, in generale, con la cd. nozione europea di retribuzione, trattandosi di un importo medio tale da scoraggiare in concreto il lavoratore dal godere delle ferie. Ed invero, la decurtazione è pari nel caso di specie al 30% della retribuzione ordinaria giornaliera , atteso che la media giornaliera delle indennità , esclusa dalla retribuzione delle ferie, è pari ad oltre € 26,00, a fronte di una retribuzione ordinaria giornaliera pari mediamente a circa € 84,00.
3 Si è costituita in giudizio che ha contestato la fondatezza del ricorso, di cui CP_1 ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite. Più analiticamente la convenuta con ampia memoria :
-ha dedotto che le indennità oggetto del presente giudizio, rappresentando elementi accessori della retribuzione legati a uno specifico impegno, sforzo, rischio presente solo nella effettiva e concreta prestazione lavorativa (e, viceversa, del tutto assente nei giorni di ferie) non concorrono a formare la retribuzione giornaliera ordinaria, base di calcolo per la determinazione del trattamento retributivo feriale;
-ha poi aggiunto che la contrattazione collettiva ha riservato al lavoratore in ferie non solo la retribuzione ordinaria (minimo contrattuale, scatti di anzianità e assegni ad personam) ma anche ulteriori e corposi elementi accessori e che la causa percipiendi degli emolumenti invocati non è da rintracciare in una peculiare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ma nel semplice requisito oggettivo della presenza fisica del lavoratore, in ciò realizzandosi l'impossibilità di ricondurne la natura nella disciplina di cui agli artt. 4 e 7 della direttiva 2003/88/CE (come interpretati dalla Corte di Giustizia);
-ha evidenziato in ogni caso che, secondo la giurisprudenza invocata da controparte, durante le ferie il lavoratore deve fruire di condizioni economiche sostanzialmente paragonabili a quelle di cui gode durante la ordinaria attività di lavoro, ma non ha diritto alla medesima retribuzione;
sottolineando, a tal fine, la ridotta incidenza delle indennità rivendicate sulla retribuzione percepita (che oscilla, in media, tra lo 0,5% e il 4%), che è inidonea a disincentivare l'effettiva fruizione dei riposi;
come ulteriormente dimostrato dalla concreta fruizione delle ferie;
-ha sottolineato che la ricostruzione attorea è in spregio ad ogni legittimo affidamento consolidato dell'azienda e ,soprattutto, al principio di inscindibilità delle clausole contrattuali con la conseguenza che , se le parti del contratto collettivo avessero conosciuto la invalidità delle clausole collettive che perimetrano la retribuzione feriale , non avrebbero introdotto le indennità in questione o lo avrebbero fatto in una diversa misura, concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna , fallite le trattative per il bonario componimento della controversia, all'esito della camera di consiglio , la causa è stata decisa con sentenza a motivazione contestuale , allegata agli atti .
2. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto .
Come detto, il ricorrente ha lamentato l'inadeguatezza di quanto corrisposto a titolo di retribuzione feriale per l'ingiusta decurtazione, dalla base di calcolo utile alla
4 determinazione del relativo trattamento retributivo, delle indennità (di assenza dalla residenza, di utilizzazione professionale parte variabile ) che compongono la cd. parte variabile della retribuzione.
A tal proposito, ha dedotto la contrarietà del comportamento datoriale con il quadro normativo sovranazionale (artt.
4-7 della direttiva 2003/88/CE) come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamando, in particolare, la controversia
C155/10–Williams, in cui si legge: “[…] L'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nonché l'art. 3 dell'accordo allegato alla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/79/CE, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile […] devono essere interpretati nel senso che un pilota di linea, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del pilota di linea. È compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”.
Ai fini della soluzione della controversia , appare opportuno premettere che la Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 13425/2019 del 17.5.2019 (e con le successive Cass. Sez.
L. n. 22401 del 15/10/2020, n. 18160/2023 del 26.6.2023 e n. 19633/2023 ) ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili.
In particolare la Suprema Corte ha osservato:
"4. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: "Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite", art. 2109, comma
2, cod.civ.: "Ha ... diritto (id est: il prestatore di lavoro) ... ad un periodo annuale di ferie retribuite" e art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane" che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
5. Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue:
"1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione
5 previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali ...".Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, Per_1 Per_2 Per_ Per_ punto 22; del 29 novembre 2017, , C-214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, ,
C-12/17, punto 25).
6. L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e Per_5 giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti
(id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio
2009, e altri, C-350/06 e C- 520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, W. e altri, CP_2
C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...")
e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali") dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva nr. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa
To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).
10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riuniteC-131/04 e C-257/04,
R.S. e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto CP_2
58). 11. L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della
6 fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto 58, nonché Schultz-Hoff e altri, punto 60).
12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia
15 settembre 2011, causa C-155/10, W. e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza W. e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza W. e altri cit., punto 28). 14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30,
31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).
15. Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza W. e a. cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R.
Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione
7 dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To. He. C-385/17).
16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva
88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di
Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. nr. 22577 del
2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
19. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 Cont settembre 2011, a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE"
3)Sussiste, dunque , una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore. ( cfr. Cass.
30/11/2021 n. 37589 ).
Diviene, pertanto, dirimente ai fini del decidere , valutare se le indennità in oggetto, pacificamente elementi accessori della retribuzione, siano in un rapporto di funzionalità (id est: nesso intrinseco) con le mansioni affidate al ricorrente .
In ordine all'indennità di utilizzazione professionale (cd. IUP), osserva che Controparte_1 la stessa sia decurtata solo parzialmente (per la sola parte variabile ) durante la fruizione delle ferie, che non ne risulterebbe –in concreto– scoraggiata.
Ritiene il Tribunale che tale impostazione non possa condividersi .
8 La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale.
Tale vaglio, da compiersi secondo i criteri sopra illustrati, prevale sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente.
In tale ottica risulta decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante in astratto ex ante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento.
Tale raffronto deve operarsi non già in riferimento all'intero anno di retribuzione ( come effettuato dalla società convenuta ) , ma va calato nel breve periodo, con riferimento alla retribuzione giornaliera ( considerato che le ferie sono richieste a giornate ) ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
Si tratta di elementi tali da evidenziare, ad avviso di codesto giudicante, una indubbia potenzialità dissuasiva della riduzione di stipendio cagionata dal godimento delle ferie, sia nella sua portata complessiva che in quella specificamente riferibile alla IUP variabile.
Del resto, è pacifico che l'indennità in questione sia correlata allo specifico status professionale del lavoratore, il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale sopra delineato è quello della tendenziale omogeneità fra la retribuzione delle ferie annuali e la retribuzione percepita nei periodi di effettivo lavoro.
E, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di , la domanda del CP_1 lavoratore non costituisce una duplicazione delle indennità previste dall'art. 31, punto 5, del contratto aziendale, vista la detrazione dalle somme dovute dell'importo fisso percepito durante il periodo feriale.
4) Analogamente , le censure svolte dalla società convenuta con riguardo all'indennità di assenza dalla residenza, vanno disattese, trattandosi di componente retributiva certamente rientrante nel concetto di retribuzione, delineato dalla giurisprudenza sopra riportata.
Essa è volta a compensare – non già una modalità temporanea o un esborso occasionale – bensì un disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa tipica del personale
9 mobile, determinato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante lontananza dalla propria sede.
Giova, infatti, rammentare come l'art. 77 co. 2 CCNL riconosca detta voce al “personale mobile”, in ragione dell'assenza dalla residenza di lavoro, in proporzione alla relativa durata, determinandola secondo “misure orarie” specificamente indicate. Né rilevano, in senso contrario, l'omologazione del relativo regime fiscale a quello del trattamento di trasferta e l'esclusione dell'elemento in esame dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto, stabilite dai punti nn. 3 e 4 del citato art. 77 co. 2, in quanto inidonee ad incidere sulla funzione sostanziale dell'emolumento e, in particolare, sulla sua diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione.
In effetti, tenuto conto delle mansioni di macchinista svolta dal ricorrente, anche alla luce degli statini in atti, deve ritenersi che le indennità in contestazione siano volte a compensare una particolare modalità di esecuzione della prestazione.
Considerazioni sostanzialmente analoghe vanno svolte per le ulteriori indennità rivendicate posto che : l'indennità scorta vetture eccedenti , seppure condizionata dal numero di vetture componenti il convoglio, si tratta di indennità che compensa l'attività del capotreno di scorta per tutte le vetture che eccedono quelle ordinariamente previste e dunque connessa alle mansioni svolte;
il premio scoperta irregolarità, è connesso alle mansioni svolte dal lavoratore nel senso che , seppure non costante nella sua percezione, concerne l'attività di controllo dei titoli di viaggio ed eventualmente la successiva emissione di nuovo biglietto e/o l'applicazione di sanzioni, rientrante nelle ordinarie mansioni del capotreno;
essa , per quanto non prevedibile e variabile nell'ammontare, non è un'indennità aleatoria ma comunque caratterizza l'attività lavorativa propria del ricorrente.
5) In definitiva , le indennità esaminate costituiscono e sono connesse o alle modalità peculiari di svolgimento delle mansioni di macchinista ovvero a compensare un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni stesse che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario delle indennità medesime, incluse nel calcolo della retribuzione complessiva dovuta.
Del resto, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica delle disposizioni contrattuali in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma solo a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione.
Pertanto, tali voci retributive vanno a compensare specifiche penosità nell'espletamento delle stesse mansioni e sono, quindi, assimilabili a quelle “integrazioni collegate [..] alle qualifiche professionali” che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie.
10 In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che le indennità in esame sono collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro.
In ultima analisi, deve ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva che escludono, o meglio non includono, il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, sono in contrasto con le norme di legge interne di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale, con conseguente nullità.
Pertanto, va dichiarato il diritto del ricorrente, nel periodo in giudizio decorrente dal
18.7.2007 e fino alla data di deposito del ricorso , a vedersi computati nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie, le differenze scaturenti dall'inclusione delle seguenti indennità : “indennità di utilizzazione professionale” “indennità per assenza dalla residenza” “indennità di scorta vetture eccedenti”
“premio scoperta irregolarità” con disapplicazione delle clausole contrattuali nulle (dell'art. 25, comma 6, dell'art. 63, punti 1.1 e 1.2, e dell'art. 72, punto 2.4, del CCNL della Mobilità,
Area Attività Ferroviaria del 16.04.2003; dell'art. 15, punto 3, e dell'art. 34, punto 8.4, del
Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.04.2003; dell'art. 31, punto 6, dell'art. 68, punto 1.1, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del
16.12.2016; dell'art. 30, comma 6, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL della Mobilità, Area
Attività Ferroviaria del 16.12.2016 )
Le osservazioni che precedono assorbono le ulteriori questioni poste dalla difesa della convenuta circa l'inscindibilità delle clausole contrattuali : la contrarietà delle norme esaminate alla giurisprudenza europea appare aspetto prevalente su ogni altra questione prospettabile in astratto .
In definitiva dunque va accolta la domanda del ricorrente e dichiarato il suo diritto all'inclusione, nel periodo in giudizio
6)Oscillazioni giurisprudenziali di merito e serialità della controversia costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per compensare nella misura di un mezzo le spese di lite. La rimanente parte segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, in misura minima con attribuzione in favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
11 Il Tribunale così provvede:
1)In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente all'inserimento delle voci
“indennità di assenza dalla residenza”, “indennità di utilizzazione professionale”, “indennità scorta vetture eccedenti” , “premio scoperta irregolarità” nel calcolo della retribuzione utile dei giorni di ferie, nel periodo in giudizio , con condanna la società convenuta al pagamento in suo favore delle differenze retributive da quantificarsi in separata sede;
2) Compensa nella misura di un mezzo le spese di lite e condanna in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della rimanente parte, che liquida in €1300,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA, CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario .
Così deciso in Napoli, il 23.10.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Gallo
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