TRIB
Ordinanza 8 aprile 2025
Ordinanza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, ordinanza 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Benevento
Sezione Lavoro
N. R.G. 854 / 2025
Il giudice Dott.ssa Claudia Chiariotti nel giudizio ex art.700 c.p.c. promosso da nei confronti di Parte_1
; TE
all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; ha emesso la seguente ORDINANZA nella causa iscritta al n.854 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025 ,
osserva con ricorso depositato il 28/02/2025 esponeva di Parte_1 essere inserito al 14mo posto della graduatoria definitiva di istituto per l'insegnamento di del Conservatorio “L. Persona_1 CP_1
Boccherini” di Lucca;
che nelle istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica) le nomine a tempo determinato, laddove l'istituzione che conferiva l'incarico non avesse una propria graduatoria di istituto, individuava il docente accedendo alla graduatoria formata da altra istituzione;
che il
[...]
avendo necessità di individuare TE un docente a tempo determinato per la cattedra di Tromba e Per_1 non avendo formato una propria graduatoria, inviava, con Decreto Direttoriale del 31.1.2025, prot. n. 971, ai docenti inseriti nella graduatoria di Lucca, richiesta di comunicare la loro disponibilità ad assumere l'incarico a tempo determinato sino al 31.10.2025; che comunicava immediatamente la propria disponibilità ad assumere l'incarico ma il resistente, con Decreto Direttoriale del CP_1
3.2.2025 prot. n. 1057, chiedeva la disponibilità anche ai docenti inseriti nella graduatoria di istituto del Conservatorio di musica “G. Paisiello” di Taranto;
che, in data 5.2.2025 e di nuovo 10.2.2025, contestava tale modus operandi intimando al CONSERVATORIO di conferirgli l'incarico di supplenza sulla cattedra di ma Per_1 quest'ultimo contestava la fondatezza della richiesta, sostenendo di aver operato in “totale trasparenza sulla base di prassi consolidate e conformi agli indirizzi ministeriali”; che sussisteva il fumus boni iuris, in quanto la consultazione di più graduatorie per poter individuare il
1 candidato più qualificato era ammessa solo in via preventiva non anche dopo aver richiesto ai candidati presenti in una graduatoria la disponibilità all'incarico; che la modalità adottata dal era in contrasto anche con le linee dettate dal CP_1
MIM con la nota n. 14764, richiamata nel D.D. del 31.1.2025 prot. n. 971; che la comunicazione del 31.1.2025 prot. n. 971, era, di fatto, una proposta di assunzione che si era perfezionata con la comunicazione di accettazione da parte del candidato in posizione più alta;
che, pertanto, il contratto doveva intendersi concluso con la comunicazione di disponibilità, da intendersi come accettazione della nomina;
che, quanto al periculum, in presenza di anno accademico già iniziato, l'attesa dell'esito di un giudizio ordinario gli avrebbe impedito di svolgere attività di docenza, privandolo della possibilità di esprimere la propria personalità attraverso l'esplicazione della prescelta attività lavorativa con possibile compromissione dell'equilibrio psico-fisico. Concludeva chiedendo “Voglia dichiarare il contratto di lavoro tra il prof. e il resistente già perfezionato alla Parte_1 CP_1 data del 31.1.2025, data in cui il ricorrente ha comunicato al Conservatorio la propria disponibilità; in subordine accertare il diritto del ricorrente ad assumere l'incarico a tempo determinato (sino al 31.10.2025) per la docenza di presso il Per_1 CP_1 resistente. In ogni caso accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'anno di servizio 2024/2025 a tutti gli effetti giuridici ed economici. Con vittoria di spese di lite”.
Regolarmente costituito TE
si opponeva al ricorso e ne chiedeva il rigetto
[...] evidenziando la carenza del fumus e del periculum.
Evidenziava che la richiesta inviata ai docenti inseriti nella graduatoria di Lucca, di comunicare la loro disponibilità ad assumere l'incarico a tempo determinato sino al 31.10.2025 per la cattedra di Tromba CODI/16, non poteva intendersi come una proposta di contratto ma come una mera ricognizione delle disponibilità; che, in ogni caso, erano pervenute altre due dichiarazioni di disponibilità da soggetti collocati in posizione anteriore al nella suddetta graduatoria Pt_1
e, che, nel caso, l'incarico andava assegnato a questi ultimi;
che il CONSERVATORIO aveva legittimamente inoltrato analoga richiesta di disponibilità anche ai docenti inseriti nella graduatoria di istituto del Conservatorio di musica “G. Paisiello” di Taranto onde individuare il candidato più qualificato ed evitare il rischio di scopertura delle cattedre.
2 Ciò premesso, quanto al fumus, deve rilevarsi che il ricorso appare sguarnito di fondamento.
Il CONSERVATORIO ha documentato che, anche a voler accedere all'interpretazione offerta dal ricorrente e relativa al perfezionamento del contratto con la comuncazione di disponibilità, analoga dichiarazione di disponibilità veniva tempestivamente inviata da altri due docenti presenti nella graduatoria definitiva di istituto per l'insegnamento di del Conservatorio di musica “L. Persona_1
Boccherini” di Lucca, meglio posizionati nella suddetta graduatoria.
Pertanto alcuna pretesa alla stipula del contratto poteva essere rivendicata dal posto che, accedendo all'interpretazione da Pt_1 lui offerta, il contratto doveva intendersi concluso con altro avente diritto.
In ogni caso, anche, quanto al periculum è indispensabile che il ricorso indichi dettagliate ragioni di urgenza, ulteriori rispetto a quelle rappresentate dalla natura della causa, che giustifichino l'utilizzazione della misura cautelare in luogo del rito speciale in materia di lavoro. In altre parole, il ricorrente ha l'onere di allegare nell'atto introduttivo, la natura del pregiudizio temuto e le specifiche ragioni della sua gravità ed irreparabilità, onde consentire al giudicante di verificare caso per caso se si prospetti una situazione limite, per condotte non sanzionabili con il solo equivalente pecuniario, cui occorre ovviare con un immediato intervento giudiziario. Soddisfatto l'onere di allegazione, parimenti graverà sull'istante l'onere di fornire elementi di prova in ordine ai fatti dedotti, reclamanti un indifferibile provvedimento d'urgenza. Nella specie il periculum è individuato nell'impedimento a svolgere attività di docenza con privazione della possibilità di esprimere la propria personalità attraverso l'esplicazione della prescelta attività lavorativa con possibile compromissione dell'equilibrio psico-fisico. Appare evidente che non viene indicato alcun pericolo di danno ulteriore rispetto al thema decidendum né alcuna specifica lesione non risarcibile per equivalente se non una generica “compromissione dell'equilibrio psico-fisico”, non meglio specificata e documentata. Ne consegue, stante la carenza del fumus e del periculum, che il ricorso dev'essere rigettato. Alla soccombenza segue la condanna del al pagamento delle Pt_1 spese di lite in favore del TE
, liquidate nella misura minima attesa la
[...] minima attività processuale.
P.Q.M.
3 La dott.ssa Claudia Chiariotti, quale Giudice del lavoro, letti gli artt. 700 e 669 septies c.p.c., così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1 in favore del TE
che liquida in €2.608,00 oltre rimb. forf., IVA e
[...]
CPA.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Benevento, 08.04.2025
Il giudice
Dott.ssaClaudia Chiariotti
4
Sezione Lavoro
N. R.G. 854 / 2025
Il giudice Dott.ssa Claudia Chiariotti nel giudizio ex art.700 c.p.c. promosso da nei confronti di Parte_1
; TE
all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; ha emesso la seguente ORDINANZA nella causa iscritta al n.854 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025 ,
osserva con ricorso depositato il 28/02/2025 esponeva di Parte_1 essere inserito al 14mo posto della graduatoria definitiva di istituto per l'insegnamento di del Conservatorio “L. Persona_1 CP_1
Boccherini” di Lucca;
che nelle istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica) le nomine a tempo determinato, laddove l'istituzione che conferiva l'incarico non avesse una propria graduatoria di istituto, individuava il docente accedendo alla graduatoria formata da altra istituzione;
che il
[...]
avendo necessità di individuare TE un docente a tempo determinato per la cattedra di Tromba e Per_1 non avendo formato una propria graduatoria, inviava, con Decreto Direttoriale del 31.1.2025, prot. n. 971, ai docenti inseriti nella graduatoria di Lucca, richiesta di comunicare la loro disponibilità ad assumere l'incarico a tempo determinato sino al 31.10.2025; che comunicava immediatamente la propria disponibilità ad assumere l'incarico ma il resistente, con Decreto Direttoriale del CP_1
3.2.2025 prot. n. 1057, chiedeva la disponibilità anche ai docenti inseriti nella graduatoria di istituto del Conservatorio di musica “G. Paisiello” di Taranto;
che, in data 5.2.2025 e di nuovo 10.2.2025, contestava tale modus operandi intimando al CONSERVATORIO di conferirgli l'incarico di supplenza sulla cattedra di ma Per_1 quest'ultimo contestava la fondatezza della richiesta, sostenendo di aver operato in “totale trasparenza sulla base di prassi consolidate e conformi agli indirizzi ministeriali”; che sussisteva il fumus boni iuris, in quanto la consultazione di più graduatorie per poter individuare il
1 candidato più qualificato era ammessa solo in via preventiva non anche dopo aver richiesto ai candidati presenti in una graduatoria la disponibilità all'incarico; che la modalità adottata dal era in contrasto anche con le linee dettate dal CP_1
MIM con la nota n. 14764, richiamata nel D.D. del 31.1.2025 prot. n. 971; che la comunicazione del 31.1.2025 prot. n. 971, era, di fatto, una proposta di assunzione che si era perfezionata con la comunicazione di accettazione da parte del candidato in posizione più alta;
che, pertanto, il contratto doveva intendersi concluso con la comunicazione di disponibilità, da intendersi come accettazione della nomina;
che, quanto al periculum, in presenza di anno accademico già iniziato, l'attesa dell'esito di un giudizio ordinario gli avrebbe impedito di svolgere attività di docenza, privandolo della possibilità di esprimere la propria personalità attraverso l'esplicazione della prescelta attività lavorativa con possibile compromissione dell'equilibrio psico-fisico. Concludeva chiedendo “Voglia dichiarare il contratto di lavoro tra il prof. e il resistente già perfezionato alla Parte_1 CP_1 data del 31.1.2025, data in cui il ricorrente ha comunicato al Conservatorio la propria disponibilità; in subordine accertare il diritto del ricorrente ad assumere l'incarico a tempo determinato (sino al 31.10.2025) per la docenza di presso il Per_1 CP_1 resistente. In ogni caso accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'anno di servizio 2024/2025 a tutti gli effetti giuridici ed economici. Con vittoria di spese di lite”.
Regolarmente costituito TE
si opponeva al ricorso e ne chiedeva il rigetto
[...] evidenziando la carenza del fumus e del periculum.
Evidenziava che la richiesta inviata ai docenti inseriti nella graduatoria di Lucca, di comunicare la loro disponibilità ad assumere l'incarico a tempo determinato sino al 31.10.2025 per la cattedra di Tromba CODI/16, non poteva intendersi come una proposta di contratto ma come una mera ricognizione delle disponibilità; che, in ogni caso, erano pervenute altre due dichiarazioni di disponibilità da soggetti collocati in posizione anteriore al nella suddetta graduatoria Pt_1
e, che, nel caso, l'incarico andava assegnato a questi ultimi;
che il CONSERVATORIO aveva legittimamente inoltrato analoga richiesta di disponibilità anche ai docenti inseriti nella graduatoria di istituto del Conservatorio di musica “G. Paisiello” di Taranto onde individuare il candidato più qualificato ed evitare il rischio di scopertura delle cattedre.
2 Ciò premesso, quanto al fumus, deve rilevarsi che il ricorso appare sguarnito di fondamento.
Il CONSERVATORIO ha documentato che, anche a voler accedere all'interpretazione offerta dal ricorrente e relativa al perfezionamento del contratto con la comuncazione di disponibilità, analoga dichiarazione di disponibilità veniva tempestivamente inviata da altri due docenti presenti nella graduatoria definitiva di istituto per l'insegnamento di del Conservatorio di musica “L. Persona_1
Boccherini” di Lucca, meglio posizionati nella suddetta graduatoria.
Pertanto alcuna pretesa alla stipula del contratto poteva essere rivendicata dal posto che, accedendo all'interpretazione da Pt_1 lui offerta, il contratto doveva intendersi concluso con altro avente diritto.
In ogni caso, anche, quanto al periculum è indispensabile che il ricorso indichi dettagliate ragioni di urgenza, ulteriori rispetto a quelle rappresentate dalla natura della causa, che giustifichino l'utilizzazione della misura cautelare in luogo del rito speciale in materia di lavoro. In altre parole, il ricorrente ha l'onere di allegare nell'atto introduttivo, la natura del pregiudizio temuto e le specifiche ragioni della sua gravità ed irreparabilità, onde consentire al giudicante di verificare caso per caso se si prospetti una situazione limite, per condotte non sanzionabili con il solo equivalente pecuniario, cui occorre ovviare con un immediato intervento giudiziario. Soddisfatto l'onere di allegazione, parimenti graverà sull'istante l'onere di fornire elementi di prova in ordine ai fatti dedotti, reclamanti un indifferibile provvedimento d'urgenza. Nella specie il periculum è individuato nell'impedimento a svolgere attività di docenza con privazione della possibilità di esprimere la propria personalità attraverso l'esplicazione della prescelta attività lavorativa con possibile compromissione dell'equilibrio psico-fisico. Appare evidente che non viene indicato alcun pericolo di danno ulteriore rispetto al thema decidendum né alcuna specifica lesione non risarcibile per equivalente se non una generica “compromissione dell'equilibrio psico-fisico”, non meglio specificata e documentata. Ne consegue, stante la carenza del fumus e del periculum, che il ricorso dev'essere rigettato. Alla soccombenza segue la condanna del al pagamento delle Pt_1 spese di lite in favore del TE
, liquidate nella misura minima attesa la
[...] minima attività processuale.
P.Q.M.
3 La dott.ssa Claudia Chiariotti, quale Giudice del lavoro, letti gli artt. 700 e 669 septies c.p.c., così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1 in favore del TE
che liquida in €2.608,00 oltre rimb. forf., IVA e
[...]
CPA.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Benevento, 08.04.2025
Il giudice
Dott.ssaClaudia Chiariotti
4