Articolo 41 della Legge 14 agosto 1862, n. 800
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Versione
3 settembre 1862
Art. 41.

L'agente puo' opporsi alle decisioni della Corte nel termine di trenta giorni dalla notificazione in persona o al suo domicilio per mezzo dell'amministrazione da cui dipende.

Non si ammettono opposizioni allorche' la condanna riguardi partite del conto, alle quali si riferiscono le osservazioni notificate all'agente nel modo indicato all'articolo 37.

Il giudizio sulle opposizioni non sospendera' l'esecuzione della decisione, eccetto i casi nei quali la sospensione sia ordinata dalla Corte, sentito il pubblico ministero, prima di passare al giudizio del merito.
Entrata in vigore il 3 settembre 1862