Sentenza 27 maggio 2014
Massime • 1
In tema di rifusione delle spese processuali sopportate dalla parte civile, l'abrogazione delle tariffe professionali disposta dall'art. 9, comma primo, del D.L. n. 1 del 2012 (conv. in legge n. 27 del 2012) ha svincolato il giudice dai limiti tariffari minimi e massimi, obbligandolo per la determinazione del compenso a far riferimento, con adeguata e specifica motivazione, ai parametri previsti dagli artt. 1, 12, 13 e 14 D.M. 20 luglio 2012 n. 140, concernenti l'impegno profuso nelle diverse fasi processuali, la natura, la complessità e la gravità del procedimento e delle contestazioni, il pregio dell'opera prestata, il numero e l'importanza delle questioni trattate, l'eventuale urgenza della prestazione, nonchè i risultati e i vantaggi conseguiti dal cliente. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il provvedimento del giudice di merito che aveva liquidato il compenso al patrono di parte civile in maniera sintetica e immotivata senza indicare i criteri di valutazione concretamente utilizzati).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/05/2014, n. 29934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29934 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PALLA Stefano - Presidente - del 27/05/2014
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - N. 1660
Dott. DEMARCHI ALBENGO P.G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 26832/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.M.I. , nato a (OMISSIS) ;
avverso la sentenza dell'11/3/2013 del Tribunale di Mondovì;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. VOLPE Giuseppe, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Andrea Cimmino, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. D.M.I. ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Mondovì ha confermato la sua condanna per il reato di ingiuria commesso ai danni di M.P. alla presenza della comune figlia minorenne.
2. Con il primo motivo deduce il difetto di motivazione sui rilievi mossi con il gravame di merito in ordine all'attendibilità della testimonianza della madre della persona offesa eletta a riscontro delle dichiarazioni di quest'ultima, nonché in merito a quanto riferito dal teste a discarico R. . Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce invece analoga carenza di motivazione in ordine all'entità delle spese della parte civile liquidate nel grado dal Tribunale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto esulante dal novero di quelli consentiti dall'art. 606 c.p.p.. La sentenza ha specificamente preso in considerazione le doglianze avanzate dal ricorrente con il gravame di merito, argomentando sia sulle ragioni della ritenuta irrilevanza del contrasto registrato tra le versioni fornite dalla madre della persona offesa nel corso delle indagini preliminari e nel corso del dibattimento, che sull'influenza delle dichiarazioni del teste R. .
La linea argomentativa così sviluppata risulta immune da qualsiasi caduta di consequenzialità logica, evidenziabile dal testo del provvedimento, mentre il tentativo del ricorrente di prospettare una diversa ricostruzione del fatto si risolve, per l'appunto, nella prospettazione di una lettura soggettivamente orientata del materiale probatorio alternativa a quella fatta motivatamente propria dal giudice di merito nel tentativo di sollecitare quello di legittimità ad una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei medesimi, che invece gli sono precluse ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e).
2. Coglie invece nel segno la censura avanzata con il secondo motivo di ricorso.
2.1 La giurisprudenza di questo Supremo Collegio è costante nell'affermare il principio secondo cui è affetto dal vizio di motivazione il provvedimento con cui il giudice, in sede di accoglimento della richiesta di patteggiamento, liquida le spese processuali in favore della parte civile senza specificazione alcuna delle voci che concorrono a formare l'importo complessivo liquidato e dei criteri di valutazione seguiti.
2.2 Come ricordato anche dalle Sezioni Unite (Sez. Un., n. 40288 del 14 luglio 2011, Tizzi e altro, Rv. 250680), infatti, considerato che la domanda di rifusione delle spese processuali avanzata dalla parte civile nell'ambito del processo instaurato nelle forme di cui all'art. 444 c.p.p., è estranea all'accordo intercorrente tra il pubblico ministero e l'imputato e che il giudice è tenuto a provvedere su tale richiesta, con una pronuncia avente natura formale e sostanziale di "condanna", soltanto dopo avere positivamente vagliato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della pena concordata tra le parti essenziali del processo, è indubbio che su questo capo della sentenza la parte interessata (imputato o parte civile che sia) è legittimata a formulare i rilievi attinenti alla pertinenza delle voci di spesa, alla loro congruità, alla loro documentazione.
2.3 Correlativamente sussiste il dovere del giudice di fornire, pur nell'ambito di una valutazione discrezionale, un'adeguata motivazione sulle singole voci riferibili all'attività svolta dal patrono di parte civile e sulla congruità delle somme liquidate, tenuto conto del numero e dell'importanza delle questioni trattate, della tipologia ed entità delle prestazioni difensive ed avuto riguardo ai parametri fissati dalla normativa vigente. L'osservanza di tale dovere, che costituisce il risvolto del potere discrezionale di disporre la compensazione, totale o parziale, delle spese sostenute dalla parte civile, è preordinata a consentire alle parti la doverosa verifica in ordine alla pertinenza delle singole voci di spesa e all'osservanza delle altre condizioni di legge nella liquidazione delle singole voci di spesa (fra le tante, Sez. 1, n. 21868 del 7 maggio 2008, Grillo, Rv. 240421; Sez. 4, n. 10920/07 del 29 novembre 2006, Velia, Rv. 236186; Sez. 5, n. 10143 del 25 gennaio 2005, Polacco, Rv. 230918; Sez. 2, n. 39626 dell'11 maggio 2004, Di Pinto, Rv. 230052; Sez. 4, n. 5301 del 21 gennaio 2004, Fichera, Rv. 227093). Una determinazione globale, senza distinzione tra onorari, competenze e spese, non consente alle parti di verificare il rispetto dei parametri normativi di riferimento e di controllare l'eventuale onerosità, necessaria per consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed ai criteri di determinazione fissati dalla normativa di riferimento (v. Sez. Un., n. 6402 del 30 aprile 1997, Dessimone, in motivazione, nonché Sez. 4, n. 10920/07 del 29 novembre 2006, Velia, Rv. 236186).
2.4 Pertanto il giudice, nel liquidare dette spese, ha il dovere di fornire adeguata motivazione sia sull'individuazione delle voci riferibili effettivamente alle singole attività defensionali dedotte, che sulla congruità delle somme liquidate, avuto riguardo ai parametri normativamente fissati, al numero e all'importanza delle questioni trattate e alla natura ed entità delle singole prestazioni difensive (Sez. 5, n. 39208 del 28 settembre 2010, Filpi, Rv. 248661;
Sez. 2, n. 26264 del 5 giugno 2007, Tropea, Rv. 237168; Sez. 6, n. 7902 del 3 febbraio 2006, Fassina, Rv. 233699; Sez. 5, n. 8442 del 18 gennaio 2005, Stipa, Rv. 230687 che ha ritenuto legittima la liquidazione anche dell'onorario dovuto per l'atto di costituzione e per la procura).
2.5 Questi oramai consolidati principi non hanno peraltro perduto il loro significato a seguito dell'abrogazione delle tariffe professionali ad opera del D.L. n. 1 del 2012, art. 9, comma 1, (convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 2012) ed anzi devono essere ribaditi, ancorché con le precisazioni rese necessarie dal mutamento del quadro normativo di riferimento.
2.5.1 Se infatti il giudice non è più vincolato, come per il passato, ai limiti minimi e massimi fissati dalle medesime, nel determinare ciò che deve essere rifuso a titolo di compenso per le prestazioni del patrono di parte civile, egli deve ora comunque fare riferimento - così come previsto dal citato D.L. n. 1 del 2012, art. 9, comma 2, - ai parametri stabiliti nel D.M. 20 luglio 2012 n. 140,
(vigenti al momento della decisione impugnata) e, pertanto, fornire adeguata e specifica motivazione sulla loro utilizzazione.
2.5.2 Dal combinato disposto degli artt. 1, 12, 13 e 14 del suddetto decreto si evince dunque la necessità di determinare il compenso - anche del difensore della parte civile - in relazione all'impegno profuso nelle diverse fasi del procedimento così come enucleate dalle disposizioni citate, tenendo conto della natura, complessità e gravità del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell'opera prestata, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, anche a seguito di riunione dei procedimenti o dei processi, dell'eventuale urgenza della prestazione, nonché dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche civili e non patrimoniali, conseguiti dal cliente.
2.5.3 Nella Tabella B allegata al D.M. n. 140 del 2012, sono poi elencati quei "parametri specifici per la determinazione nel compenso" evocati nel precedente art. 14, comma 1, come valori medi di riferimento per la liquidazione. Come precisato dal settimo comma dell'art. 1 del decreto, peraltro, si tratta di valori non vincolanti per il giudice, il quale però nel discostarsene deve dare conto delle ragioni per cui ha ritenuto nel caso concreto opportuno non tenerne conto al fine di un più corretto adeguamento del compenso liquidato all'effettivo contenuto della prestazione professionale.
2.6 Nel caso di specie non è dubbio che il Tribunale abbia provveduto in maniera sintetica ed immotivata alla determinazione del compenso del patrono della parte civile, tanto da enunciarne l'entità soltanto nel dispositivo della sentenza e senza indicare i parametri cui si è attenuto nella sua valutazione, tanto più necessari in quanto lo stesso si è discostato dai valori medi indicati nel menzionato decreto ministeriale.
3. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile al cui pagamento ha condannato l'imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma della D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2014