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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza di discussione del ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5569/2024 R.G. LAV.
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'Ugo Gaeta Parte_1 C.F._1 con il quale elettivamente domicilia, come da procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t.,
CONVENUTA contumace
Oggetto: retribuzione
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.03.2024, il ricorrente in epigrafe ha promosso opposizione al decreto ingiuntivo n. 23389/2023 emesso dal Tribunale di Napoli Sez. Lavoro, notificatogli in data 26/01/2024 avente ad oggetto il pagamento della somma di euro
97.283,42 in favore della per presunti omessi versamenti relativi agli 2012, 2013, CP_2
2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.
Alla udienza del 14.01.2025, assenti entrambe le parti, la causa era rinviata ai sensi dell'art. 181 c.p.c. .
Alla odierna udienza, il difensore di parte ricorrente, non avendo provveduto alla notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione della udienza, ha chiesto di essere autorizzato alla rinotifica nei confronti della non costituitasi. CP_3
***
Osserva il giudicante che parte ricorrente non ha dato prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza alla parte convenuta, la quale non si è costituita in giudizio.
Ciò posto, va richiamato il principio affermato dalla Suprema Corte con la sentenza a
Sezioni Unite n. 20604 del 2008 secondo cui "Nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111
Cost., comma 2 - al giudice di assegnare, ex art. 421 c.p.c., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.".
Tale principio è stato dalla medesima pronuncia ritenuto applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro - per identità di ratio di regolamentazione - sicchè, anche in tale procedimento, la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'opposizione e con essa l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Né può desumersi un diverso orientamento da Cass. S.U. n. 5700 del 2014, che in materia di procedimenti ex L. n. 89 del 2001 ha escluso la perentorietà del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, nè da Cass. n. 1483 del 2015 e Cass. n.
2621 del 2017, che hanno ammesso la concessione di un nuovo termine (perentorio) per la rinnovazione della notifica nel caso di omessa o inesistente notificazione del ricorso introduttivo del giudizio ex artt. 414 c.p.c. e ss.: trattasi di arresti che concernono la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo (o unico) grado, il quale, a differenza dei casi esaminati dalle Sezioni Unite, non presuppongono la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un confine temporale rigorosamente predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso (cosi, in termini,
Cass. S.U. n. 5700 del 2014). Tali affermazioni vanno integralmente condivise, non ravvisandosi valide ragioni per discostarsene.
Pertanto, nella fattispecie, a fronte della omessa notifica del ricorso, non è consentito al giudicante la concessione di ulteriore termine ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
Ne consegue che il processo deve essere dichiarato improcedibile e il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il processo;
dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
Napoli 21.01.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza di discussione del ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5569/2024 R.G. LAV.
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'Ugo Gaeta Parte_1 C.F._1 con il quale elettivamente domicilia, come da procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t.,
CONVENUTA contumace
Oggetto: retribuzione
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.03.2024, il ricorrente in epigrafe ha promosso opposizione al decreto ingiuntivo n. 23389/2023 emesso dal Tribunale di Napoli Sez. Lavoro, notificatogli in data 26/01/2024 avente ad oggetto il pagamento della somma di euro
97.283,42 in favore della per presunti omessi versamenti relativi agli 2012, 2013, CP_2
2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.
Alla udienza del 14.01.2025, assenti entrambe le parti, la causa era rinviata ai sensi dell'art. 181 c.p.c. .
Alla odierna udienza, il difensore di parte ricorrente, non avendo provveduto alla notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione della udienza, ha chiesto di essere autorizzato alla rinotifica nei confronti della non costituitasi. CP_3
***
Osserva il giudicante che parte ricorrente non ha dato prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza alla parte convenuta, la quale non si è costituita in giudizio.
Ciò posto, va richiamato il principio affermato dalla Suprema Corte con la sentenza a
Sezioni Unite n. 20604 del 2008 secondo cui "Nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111
Cost., comma 2 - al giudice di assegnare, ex art. 421 c.p.c., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.".
Tale principio è stato dalla medesima pronuncia ritenuto applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro - per identità di ratio di regolamentazione - sicchè, anche in tale procedimento, la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'opposizione e con essa l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Né può desumersi un diverso orientamento da Cass. S.U. n. 5700 del 2014, che in materia di procedimenti ex L. n. 89 del 2001 ha escluso la perentorietà del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, nè da Cass. n. 1483 del 2015 e Cass. n.
2621 del 2017, che hanno ammesso la concessione di un nuovo termine (perentorio) per la rinnovazione della notifica nel caso di omessa o inesistente notificazione del ricorso introduttivo del giudizio ex artt. 414 c.p.c. e ss.: trattasi di arresti che concernono la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo (o unico) grado, il quale, a differenza dei casi esaminati dalle Sezioni Unite, non presuppongono la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un confine temporale rigorosamente predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso (cosi, in termini,
Cass. S.U. n. 5700 del 2014). Tali affermazioni vanno integralmente condivise, non ravvisandosi valide ragioni per discostarsene.
Pertanto, nella fattispecie, a fronte della omessa notifica del ricorso, non è consentito al giudicante la concessione di ulteriore termine ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
Ne consegue che il processo deve essere dichiarato improcedibile e il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il processo;
dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
Napoli 21.01.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Gabriella Gagliardi