Sentenza breve 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza breve 22/07/2025, n. 14600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14600 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 14600/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06134/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6134 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Preziosi, con domicilio digitale presso la PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t ., rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Carbone, con domicilio digitale presso la PEC come da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione,
della determina dirigenziale numero repertorio QC/-OMISSIS- del 06/12/2024, numero protocollo QC/-OMISSIS- del 16/12/2024 avente ad oggetto l’esclusione dalla graduatoria del bando generale 2012 nei confronti del sig. -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti e, in particolare, la convocazione per la consegna dell’alloggio E.R.P. nota prot. n. QC/-OMISSIS- del 29/09/2023 e la comunicazione ai sensi dell’art. 7 e ss. della legge n. 241 del 7.8.1990 concernente l’avvio del procedimento amministrativo per l’esclusione dalla graduatoria del bando generale 2012;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 20 maggio 2025 (dep. 21/05) il sig. -OMISSIS- ha impugnato la determina meglio descritta in epigrafe con la quale il ricorrente è stato escluso dalla graduatoria utile per l’assegnazione dell’alloggio erp per essere decaduto dalla stessa non essendosi presentato a seguito di convocazione, senza produrre documenti giustificativi dell’assenza.
Avverso la predetta determina il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di doglianza:
1) “nullità della convocazione presupposta all’avviso ex art. 7 L. 241/90, per violazione dell’art. 143 c.p.c.”: la notifica non sarebbe stata eseguita nelle forme prescritte dall’art. 139 o, in subordine, dall’art. 140 c.p.c., né sarebbe stato rispettato il termine di 20 giorni previsto dall’art. 143 c.p.c.;
2) “nullità della notifica del preavviso ex art. 7 L. 241/90, effettuata ex art. 143 c.p.c.”;
3) “nullità derivata della determina dirigenziale impugnata” per effetto della nullità della notifica del provvedimento;
4) “sussistenza, ai fini del riesame, di un giustificato motivo che avrebbe comportato una nuova convocazione, anziché la decadenza dal bando”: ove messo nelle condizioni di interloquire il ricorrente avrebbe potuto rappresentare di essersi recato in Romania per l’anniversario della morte della madre, deceduta il 20/11/2020.
L’11 giugno 2025 Roma Capitale si è costituita con memoria formale.
Il 17 giugno 2025 il ricorrente ha depositato reclamo avverso il rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato.
Il 19 giugno 2025 Roma Capitale ha depositato una memoria con la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività della notifica, per omessa notifica ad almeno un controinteressato e per carenza di interesse e ha resistito nel merito.
Il 20 giugno 2025 parte ricorrente ha replicato alle eccezioni e difese del Comune.
L’8 luglio 2025 deposita memoria con cui argomenta a sostegno della giurisdizione del giudice amministrativo.
Alla camera di consiglio del 15 luglio 2025, previo avviso alle parti presenti della possibile definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario nella materia per cui è causa trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade, invece, nell'ambito di un rapporto paritetico, soggetto alle regole del diritto privato (v. Consiglio di Stato sez. V, 8 maggio 2023, n. 4625 e 4 maggio 2022, n. 3499, ma vedi anche Tar Lazio V ter 2121/24).
Come evidenziato da tempo dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in materia di edilizia residenziale pubblica, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell’art. 33 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituito dall’art. 7, lett. a, l. 21 luglio 2000 n. 205, è necessario tenere distinta la prima fase, antecedente all’assegnazione dell’alloggio, di natura pubblicistica, da quella successiva all’assegnazione, di natura privatistica, nella quale la posizione dell’assegnatario assume natura di diritto soggettivo, dovendosi attribuire alla giurisdizione del g.a. le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fino all’assegnazione, mentre sono riconducibili alla giurisdizione del g.o. le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto. Appartiene, pertanto, alla giurisdizione del g.o. la controversia avente ad oggetto la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio, correlata non già ad un’asserita (nuova) valutazione dell’interesse pubblico a mantenerla, bensì all’avvenuto accertamento della carenza del requisito dell’impossidenza e/o del superamento dei limiti reddituali, quale previsto dalla legge (nella specie della regione Lazio) per il diritto alla conservazione dell’alloggio, e perciò costituente atto con valenza dichiarativa incidente su una posizione di diritto soggettivo dell’assegnatario, rientrante nella seconda delle menzionate fasi del rapporto intercorrente con l’ente pubblico (cfr. Cass. Sez. Un. nn. 13527 del 2006, 755 del 2007, 29095 del 2011; Cass. Sez. U., 30/3/2018, n. 8041 e, più di recente, n. 4366 del 18 febbraio 2021).
In senso analogo si è pronunciato anche il Consiglio di Stato che ha ravvisato nell'accertamento della carenza di un requisito previsto per il diritto alla conservazione dell'alloggio, un atto con valenza meramente ricognitiva incidente su una posizione di diritto soggettivo dell'assegnatario, rientrante nella seconda delle menzionate fasi del rapporto intercorrente con l'ente pubblico (v. da ultimo Cons. Stato, sez. V 4652/2023, ma vedi anche Cons. Stato sez. V, 26 settembre 2022, n. 8247/2022, 1° febbraio 2022, n. 684; Sez. I, n. 2060/2020; 2020/2020; 2299/2019; n. 2300/2019; n. 2411/2019; n. 1414/2020; n. 1716/2020; Sez. V, n. 2975/2020).
L’atto di assegnazione costituisce, in definitiva, “lo spartiacque che esaurisce la fase pubblicistica dell’affidamento, dove la posizione soggettiva del singolo si interfaccia con il potere pubblicistico di assegnazione, facendo emergere un rapporto distinto, paritetico, ascrivibile al binomio diritto/obbligo in cui viene in rilievo il distinto diritto al godimento del bene assegnato” (Cons. Stato, sez. III, 3 marzo 2021, n. 1831).
Anche la vicenda in esame si colloca “al di fuori di un procedimento amministrativo di assegnazione cui l’occupante abbia partecipato come titolare di un legittimo interesse pretensivo ad essere utilmente collocato nella relativa graduatoria”; si tratta, in altri termini, di una controversia che “si svolge in un ambito puramente paritetico”, atteso che l’atto che sancisce la decadenza “per un verso, discende direttamente dalla previsione legislativa in presenza di determinate condizioni, il cui accertamento non implica una valutazione discrezionale da parte della P.A. Per l’altro verso, esso costituisce una possibile evoluzione del rapporto sorto in esito all’assegnazione e non già l’instaurazione di uno nuovo e diverso” (Cass., Sez. Un., n. 621/21 cit.).
Nel caso in trattazione, infatti, non viene evocata un’attività amministrativa di riesame dell’originario provvedimento di assegnazione, bensì si controverte circa la decadenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma 3, del regolamento regionale n. 2/2020, per non essersi il ricorrente presentato alla convocazione e per non avere prodotto alcun documento idoneo a giustificare l’assenza (su analoghe controversie v. Tar Lazio V ter nn. 2121/24 e 7738/25).
La convocazione per l’assegnazione dell’alloggio presuppone l’avvenuta chiusura definitiva della fase “di evidenza pubblica” sulla quale la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo.
Il giudice della giurisdizione ha infatti precisato che “sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando si controverta dell'annullamento dell'assegnazione per vizi incidenti sulla fase del procedimento amministrativo, fase strumentale all'assegnazione medesima e caratterizzata dall'assenza di diritti soggettivi in capo all'aspirante al provvedimento, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, sottratte al discrezionale apprezzamento dell'amministrazione (Cass., Sez. Un., 12 luglio 2019, n. 18828; Cass., Sez. Un., 24 maggio 2019, n. 14267; Cass., Sez. Un., 15 gennaio 2021, n. 621; Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2021, n. 4366; Cass., Sez. Un., 30 marzo 2022, n. 10244)” ovvero “le controversie aventi ad oggetto la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica quando questa consegua all'accertamento della carenza o del venir meno di un requisito previsto per la conservazione del godimento dell'alloggio” (così Cass., Sez. Un., 12 maggio 2022, n. 15122).
Va, quindi, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, in quanto la giurisdizione spetta al giudice ordinario (innanzi al quale l’azione potrà essere riproposta entro i termini e alle condizioni di cui all’art. 11 c.p.a.).
Per quanto concerne l’istanza di riesame del rigetto dell’ammissione provvisoria al patrocinio a carico dello Stato, disposta dalla Commissione con decreto n. 321/25, va preso atto della rinnovata dichiarazione ex art. 76, comma 4-bis d.p.r. 115/2002, ed accolta l’istanza, ferma restando l’applicazione dell’art. 130-bis d.p.r. 115/2002 atteso l’esito del ricorso.
La natura della controversia consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, dovendo la giurisdizione essere declinata in favore del giudice ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mario Alberto di Nezza, Presidente
Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore
Annalisa Tricarico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Maria Verlengia | Mario Alberto di Nezza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.