TRIB
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/02/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2366/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-SEZ. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2366/2022 promossa da:
, con l'Avv. Francesco Lentini (PEC: Parte_1 Email_1
ATTORE contro
in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avv. Riccardo Renna (PEC: Controparte_1
Email_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
come da verbale dell'udienza del 24/5/2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con la citazione introduttiva, , premesso di essere proprietario di un fondo rustico sito in agro Parte_1 del Comune di Faggiano-TA (al C.T. al Fgl 1, p.lle 428 e 1135), confinante con terreno di proprietà della
[...]
(al C.T. di Faggiano-TA al Fgl 1, p.lla 1266), conveniva in giudizio quest'ultima, per ivi Controparte_1 sentirla condannare alla restituzione della porzione di terreno di sua proprietà, indebitamente occupata dalla recinzione metallica realizzata dalla convenuta a chiusura del parco fotovoltaico installato sul proprio fondo, della quale chiede la rimozione, vinte le spese.
Esponeva che
- Da rilievi effettuati da tecnico di fiducia incaricato da , geom. i Parte_1 Testimone_1 cui risultati hanno formato oggetto di relazione tecnica (all.2), è risultato che la recinzione del parco fotovoltaico è stata realizzata sul terreno di ed ha sottratto a questi una superficie Parte_1 di terreno della larghezza di metri 3,30 per tutta la lunghezza del confine tra le rispettive proprietà;
- in particolare, come si rileva dai rilievi tecnici e dalla documentazione a corredo della relazione tecnica allegata, la proprietà ha una larghezza sul fronte strada di mt. 36,68, misurata dal Parte_1 confine con la particella posta ad ovest fino alla recinzione del parco fotovoltaico, sul lato opposto di mt. 36,46 ed una lunghezza di mt. 165,83 e mt.177,02, rispettivamente ad est e ovest, anziché di mt.
40,97, misurata dal confine con la particella posta ad ovest verso la recinzione del parco fotovoltaico, sul lato opposto di mt. 40,66 ed una lunghezza di mt. 165,83 e mt. 178,32, rispettivamente ad ovest ed est. La descrizione innanzi riportata è raffigurata nella tavola grafica denominata “Risultanze dei rilievi topografici” della richiamata relazione del geom. Per cui le dimensioni del Tes_1 terreno dell'attore sono ridotte, in quanto la recinzione del parco fotovoltaico invade il terreno di
sconfinando per mt.3,30, con sottrazione della relativa superficie;
Parte_1
- vani sono stati i vari solleciti avanzati da per ottenere dalla Parte_1 CP_1 CP_1 la restituzione della superficie di terreno che gli è stata sottratta;
[...]
- anche l'espletamento del tentativo di mediazione proposto dinanzi all'Organismo di Mediazione degli
Avvocati di Taranto, ex D.L.gs. 28/2010, non ha portato esiti, come risulta dal verbale del 13.11.20
(all. 3);
- sul terreno dell'attore, che in precedenza era seminativo, di recente, è stato impiantato un vigneto che, per la superficie mancante a seguito della illegittima occupazione da parte della
[...]
è stato realizzato di dimensioni inferiori rispetto a quelle possibili;
CP_1
- la realizzazione in misura ridotta dell'impianto di vigneto ha comportato per dei Parte_1 danni per i quali sarà fatta dettagliata richiesta in successivo separato giudizio.
In via istruttoria chiedeva la nomina di C.t.u. al fine di determinare l'esatto confine tra il fondo dell'attore e quello della convenuta.
Ritualmente costituitasi in giudizio, la ha contestato la domanda attorea deducendone Controparte_1
l'infondatezza, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Sostiene che, l'esito della perizia redatta dal proprio tecnico incaricato geom. , basata sui dati Persona_1 catastali, sui libretti celerimetrici e sui punti fiduciali attualmente visibili sul terreno, esclude qualsiasi sconfinamento sulla particella limitrofa 1135 di proprietà dell'attore; che, pur disconoscendo le pretese attoree, in sede di mediazione ha formulato offerta risarcitoria di €. 2.800,00 o un'area alternativa, non accettata dall'attore. Sul piano processuale ha eccepito: l'inammissibilità dell'azione ex art. 950 c.c., sulla base del rilievo che l'azione di regolamento di confini presuppone uno stato di incertezza sui confini, nella specie non dedotta dall'attore; la mancanza di prova dello sconfinamento anche rispetto ai titoli catastali;
la non configurabilità della domanda come rivendica;
l'impossibilità di riduzione in pristino stante la natura dell'opera realizzata
(impianto fotovoltaico).
Il giudizio, istruito mediante produzione documentale e l'espletamento di C.t.u., approdava all'udienza del
24/5/2024 per la precisazione delle conclusioni ed a tale udienza veniva introitato per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Ora, con riguardo agli assunti delle parti, deve essere innanzitutto esaminata l'eccezione preliminare inerente l'inammissibilità dell'azione ex art. 950 c.c. sollevata dalla società convenuta.
L'eccezione non appare fondata.
Vero che l'azione di regolamento di confini presuppone uno stato di incertezza sul confine, ma tale incertezza può derivare anche da comportamenti materiali, come la collocazione di una recinzione in area limitrofa.
Nel caso in esame, il posizionamento della recinzione ha dato origine a una disputa sui confini, determinando uno stato di fatto incerto che legittima il ricorso all'art. 950 c.c.
Non essendo in discussione la proprietà dei fondi contigui, la domanda con la quale l'attore chiede la determinazione, mediante C.t.u., dell'esatto confine tra il fondo dell'attore e quello della convenuta e, quindi,
l'accertamento dello sconfinamento, al fine di ottenere la rimozione delle recinzione (una rete metallica retta da paletti infissi nel terreno) apposta dalla convenuta confinante e la restituzione della porzione di terreno indebitamente occupata, va qualificata come azione di regolamento di confini, postulando la tutela invocata unicamente l'identificazione degli immobili limitrofi (v. Cass. 29/8/1990, n. 8962).
Come noto, l'actio finium regundorum presuppone non una controversia sui titoli, bensì la contestazione della sola delimitazione delle rispettive proprietà, causata dall'incertezza oggettiva o soggettiva del confine, senza che essa perda la sua natura ricognitiva nel caso in cui l'eliminazione dell'incertezza comporti, come corollario,
l'obbligo di rilascio di una porzione di fondo indebitamente occupata.
Peraltro, va ribadito che la domanda di regolamento dei confini e quella di rilascio della zona illegittimamente occupata si pongono in rapporto di pregiudizialità-dipendenza, nel senso che la prima è pregiudiziale rispetto alla seconda e che quest'ultima è dipendente dalla prima, sicché l'accoglimento o il rigetto della prima non può che comportare rispettivamente l'accoglimento o il rigetto della seconda.
Incombe sia all'attore che alla parte convenuta l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'accertamento della esatta linea di confine.
Sotto tale aspetto, nel caso di specie, le emergenze processuali non hanno consegnato elementi univoci.
Il C.t.u. ha rilevato dalle mappe catastali la presenza di due frazionamenti: un primo frazionamento, risalente al 1981, risulta coerente con lo stato dei luoghi, come riscontrato dallo stesso C.t.u., che ha rilevato la presenza di punti fiduciali e termini lapidei;
un secondo frazionamento successivo risalente al 2000, errato e inutilizzabile (che porta alla sovrapposizione con particelle di terzi non coinvolti nel contenzioso).
In tale contesto, in assenza di elementi di prova più concreti, devesi privilegiare il primo frazionamento consolidato sui luoghi. La presenza di un frazionamento successivo contenente un errore materiale macroscopico non può, infatti, pregiudicare la validità e l'affidabilità del primo frazionamento.
Il primo frazionamento deve essere quindi ritenuto determinante per la definizione del confine tra le proprietà, mentre il successivo, errato e privo di riscontro nei luoghi.
La relazione tecnica del C.t.u., nonostante l'apparente incertezza finale (alla luce dell'evidente errore prodotto nel tipo frazionamento, l'ausiliario riferisce di non aver potuto accertare l'esatto confine tra i due fondi), riconosce la presenza di uno sconfinamento di mt. cinque all'interno della proprietà dell'attore, per una superficie complessiva di mq. 588,46, sulla base del quale ha formulato alle parti la proposta conciliativa mediante il versamento, a titolo di ristoro, della somma di €. 2.353,84 da parte della società convenuta in favore della parte attrice (“La somma precedentemente indicata è stata determinata riconoscendo il valore unitario di € 4/mq così come quotazioni di vigneti della zona per la superficie di mq 588,46, quest'ultima dedotta dalla relazione depositata in atti sottoscritta dal geom. in qualità di ctp di parte Controparte_2 attrice”)
La domanda di , ancorché non supportata da evidenze tecniche inconfutabili (rivelatesi, anzi, Parte_1 contraddittorie), appare comunque sorretta dalla coerenza del primo frazionamento con lo stato dei luoghi e da riscontri concreti sulla superficie occupata sicché, in tali termini, può ritenersi fondata.
Per converso, va, altresì, tenuta in debita considerazione anche la proposta conciliativa, formulata dalla società convenuta già in sede di mediazione e riproposta in termini più vantaggiosi per l'attore con l'atto di costituzione, di un ristoro economico (pari €. 10,00 al mq del fondo eventualmente occupato) o, in alternativa, della cessione di una porzione di terreno di pari estensione non utilizzato, in ragione dell'impossibilità materiale di poter rimuovere sezioni del parco fotovoltaico installato sul terreno di sua proprietà.
Come noto, il risarcimento può avvenire in forma specifica o per equivalente pecuniario se la forma specifica è eccessivamente onerosa per il debitore (art. 2058 c.c.) o sia di pregiudizio all'economia collettiva (art. 2933
c.c.).
In tali casi, il giudice può disporre il risarcimento per equivalente, restando contemperati in tal modo i diritti del creditore e l'interesse del debitore, senza che ciò possa configurare una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (Cass. n. 11438/21). La ratio è evitare soluzioni eccessivamente gravose che non rispettino criteri di proporzionalità ed effettività della tutela (art. 2058 c.c) o siano in grado di incidere negativamente sull'economia collettiva (art. 2933 co. 2° c.c.).
Il D.L. n. 17/2022 convertito in L. n. 34/2022, stabilisce che gli impianti fotovoltaici a terra possono essere installati in aree specifiche, come quelle agricole o industriali, purché si rispettino determinate distanze dai confini di proprietà.
Nel caso in esame, lo smantellamento di alcune sezioni del parco fotovoltaico, per essere posizionato a distanza regolamentare rispetto al confine tra i due fondi, come innanzi individuato, non potrebbe essere eseguito senza compromettere la funzionalità dell'intero impianto.
Sul punto, va evidenziato che, la produzione di energia elettrica rinnovabile tramite impianti fotovoltaici è considerata una fonte di produzione e distribuzione della ricchezza che incide sull'economia collettiva, non solo perché crea valore direttamente legato alla produzione di energia, ma anche perché stimola settori economici collegati e genera benefici ambientali e sociali.
In questo senso, la crescita delle energie rinnovabili può essere vista come un driver importante per l'economia collettiva, sostenibile e resiliente nel lungo periodo.
Sotto tale profilo, nel caso in esame, l'esecuzione in forma specifica (id est, la riduzione in pristino) si tradurrebbe in un pregiudizio all'economia collettiva, sicché il diritto dell'attore non può che essere tutelato attraverso il risarcimento per equivalente ex art. 2933, co. 2, c.c.
Il nominato C.t.u. ha stimato che il valore di un terreno di simile dimensioni e qualità colturale è di circa €.
600,00 (circa 1 €/mq). Durante il primo sopralluogo ha poi formulato una proposta conciliativa che prevedeva il versamento all'attore, a titolo di ristoro per equivalente pecuniario, della somma di €. 2.353,84, determinata riconoscendo il valore unitario di €. 4/mq così come quotazioni di vigneti della zona per la superficie di mq.
588,46. (v. pag. 4 e 5 relazione peritale).
La proposta formulata dalla società convenuta nel primo atto difensivo (di un ristoro economico pari ad €.
10,00/mq della porzione del fondo eventualmente occupato), oggettivamente molto più vantaggiosa, si appalesa più che congrua e satisfattiva del valore della porzione di terreno occupato e della sua potenzialità produttiva e reddituale.
La domanda di ripristino dello stato dei luoghi ovvero di reintegrazione del patrimonio immobiliare occupato, va pertanto accolta mediante l'attribuzione all'attore, a titolo di risarcimento del danno per equivalente, della somma di €. 5.884,60, pari ad €. 10,00/mq della porzione del fondo occupato per mq. 588,46.
La peculiarità della vicenda processuale, caratterizzata da incertezze di carattere tecnico, consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- condanna la società in persona del rappresentante legale p.t., a Controparte_1 corrispondere all'attore , la somma di €. 5.884,60, ai titoli e per le causali di cui Parte_1 in motivazione;
- pone definitivamente a carico delle parti, in solido, le spese di C.t.u.;
- spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto il 25/02/2025.
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-SEZ. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2366/2022 promossa da:
, con l'Avv. Francesco Lentini (PEC: Parte_1 Email_1
ATTORE contro
in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avv. Riccardo Renna (PEC: Controparte_1
Email_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
come da verbale dell'udienza del 24/5/2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con la citazione introduttiva, , premesso di essere proprietario di un fondo rustico sito in agro Parte_1 del Comune di Faggiano-TA (al C.T. al Fgl 1, p.lle 428 e 1135), confinante con terreno di proprietà della
[...]
(al C.T. di Faggiano-TA al Fgl 1, p.lla 1266), conveniva in giudizio quest'ultima, per ivi Controparte_1 sentirla condannare alla restituzione della porzione di terreno di sua proprietà, indebitamente occupata dalla recinzione metallica realizzata dalla convenuta a chiusura del parco fotovoltaico installato sul proprio fondo, della quale chiede la rimozione, vinte le spese.
Esponeva che
- Da rilievi effettuati da tecnico di fiducia incaricato da , geom. i Parte_1 Testimone_1 cui risultati hanno formato oggetto di relazione tecnica (all.2), è risultato che la recinzione del parco fotovoltaico è stata realizzata sul terreno di ed ha sottratto a questi una superficie Parte_1 di terreno della larghezza di metri 3,30 per tutta la lunghezza del confine tra le rispettive proprietà;
- in particolare, come si rileva dai rilievi tecnici e dalla documentazione a corredo della relazione tecnica allegata, la proprietà ha una larghezza sul fronte strada di mt. 36,68, misurata dal Parte_1 confine con la particella posta ad ovest fino alla recinzione del parco fotovoltaico, sul lato opposto di mt. 36,46 ed una lunghezza di mt. 165,83 e mt.177,02, rispettivamente ad est e ovest, anziché di mt.
40,97, misurata dal confine con la particella posta ad ovest verso la recinzione del parco fotovoltaico, sul lato opposto di mt. 40,66 ed una lunghezza di mt. 165,83 e mt. 178,32, rispettivamente ad ovest ed est. La descrizione innanzi riportata è raffigurata nella tavola grafica denominata “Risultanze dei rilievi topografici” della richiamata relazione del geom. Per cui le dimensioni del Tes_1 terreno dell'attore sono ridotte, in quanto la recinzione del parco fotovoltaico invade il terreno di
sconfinando per mt.3,30, con sottrazione della relativa superficie;
Parte_1
- vani sono stati i vari solleciti avanzati da per ottenere dalla Parte_1 CP_1 CP_1 la restituzione della superficie di terreno che gli è stata sottratta;
[...]
- anche l'espletamento del tentativo di mediazione proposto dinanzi all'Organismo di Mediazione degli
Avvocati di Taranto, ex D.L.gs. 28/2010, non ha portato esiti, come risulta dal verbale del 13.11.20
(all. 3);
- sul terreno dell'attore, che in precedenza era seminativo, di recente, è stato impiantato un vigneto che, per la superficie mancante a seguito della illegittima occupazione da parte della
[...]
è stato realizzato di dimensioni inferiori rispetto a quelle possibili;
CP_1
- la realizzazione in misura ridotta dell'impianto di vigneto ha comportato per dei Parte_1 danni per i quali sarà fatta dettagliata richiesta in successivo separato giudizio.
In via istruttoria chiedeva la nomina di C.t.u. al fine di determinare l'esatto confine tra il fondo dell'attore e quello della convenuta.
Ritualmente costituitasi in giudizio, la ha contestato la domanda attorea deducendone Controparte_1
l'infondatezza, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Sostiene che, l'esito della perizia redatta dal proprio tecnico incaricato geom. , basata sui dati Persona_1 catastali, sui libretti celerimetrici e sui punti fiduciali attualmente visibili sul terreno, esclude qualsiasi sconfinamento sulla particella limitrofa 1135 di proprietà dell'attore; che, pur disconoscendo le pretese attoree, in sede di mediazione ha formulato offerta risarcitoria di €. 2.800,00 o un'area alternativa, non accettata dall'attore. Sul piano processuale ha eccepito: l'inammissibilità dell'azione ex art. 950 c.c., sulla base del rilievo che l'azione di regolamento di confini presuppone uno stato di incertezza sui confini, nella specie non dedotta dall'attore; la mancanza di prova dello sconfinamento anche rispetto ai titoli catastali;
la non configurabilità della domanda come rivendica;
l'impossibilità di riduzione in pristino stante la natura dell'opera realizzata
(impianto fotovoltaico).
Il giudizio, istruito mediante produzione documentale e l'espletamento di C.t.u., approdava all'udienza del
24/5/2024 per la precisazione delle conclusioni ed a tale udienza veniva introitato per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Ora, con riguardo agli assunti delle parti, deve essere innanzitutto esaminata l'eccezione preliminare inerente l'inammissibilità dell'azione ex art. 950 c.c. sollevata dalla società convenuta.
L'eccezione non appare fondata.
Vero che l'azione di regolamento di confini presuppone uno stato di incertezza sul confine, ma tale incertezza può derivare anche da comportamenti materiali, come la collocazione di una recinzione in area limitrofa.
Nel caso in esame, il posizionamento della recinzione ha dato origine a una disputa sui confini, determinando uno stato di fatto incerto che legittima il ricorso all'art. 950 c.c.
Non essendo in discussione la proprietà dei fondi contigui, la domanda con la quale l'attore chiede la determinazione, mediante C.t.u., dell'esatto confine tra il fondo dell'attore e quello della convenuta e, quindi,
l'accertamento dello sconfinamento, al fine di ottenere la rimozione delle recinzione (una rete metallica retta da paletti infissi nel terreno) apposta dalla convenuta confinante e la restituzione della porzione di terreno indebitamente occupata, va qualificata come azione di regolamento di confini, postulando la tutela invocata unicamente l'identificazione degli immobili limitrofi (v. Cass. 29/8/1990, n. 8962).
Come noto, l'actio finium regundorum presuppone non una controversia sui titoli, bensì la contestazione della sola delimitazione delle rispettive proprietà, causata dall'incertezza oggettiva o soggettiva del confine, senza che essa perda la sua natura ricognitiva nel caso in cui l'eliminazione dell'incertezza comporti, come corollario,
l'obbligo di rilascio di una porzione di fondo indebitamente occupata.
Peraltro, va ribadito che la domanda di regolamento dei confini e quella di rilascio della zona illegittimamente occupata si pongono in rapporto di pregiudizialità-dipendenza, nel senso che la prima è pregiudiziale rispetto alla seconda e che quest'ultima è dipendente dalla prima, sicché l'accoglimento o il rigetto della prima non può che comportare rispettivamente l'accoglimento o il rigetto della seconda.
Incombe sia all'attore che alla parte convenuta l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'accertamento della esatta linea di confine.
Sotto tale aspetto, nel caso di specie, le emergenze processuali non hanno consegnato elementi univoci.
Il C.t.u. ha rilevato dalle mappe catastali la presenza di due frazionamenti: un primo frazionamento, risalente al 1981, risulta coerente con lo stato dei luoghi, come riscontrato dallo stesso C.t.u., che ha rilevato la presenza di punti fiduciali e termini lapidei;
un secondo frazionamento successivo risalente al 2000, errato e inutilizzabile (che porta alla sovrapposizione con particelle di terzi non coinvolti nel contenzioso).
In tale contesto, in assenza di elementi di prova più concreti, devesi privilegiare il primo frazionamento consolidato sui luoghi. La presenza di un frazionamento successivo contenente un errore materiale macroscopico non può, infatti, pregiudicare la validità e l'affidabilità del primo frazionamento.
Il primo frazionamento deve essere quindi ritenuto determinante per la definizione del confine tra le proprietà, mentre il successivo, errato e privo di riscontro nei luoghi.
La relazione tecnica del C.t.u., nonostante l'apparente incertezza finale (alla luce dell'evidente errore prodotto nel tipo frazionamento, l'ausiliario riferisce di non aver potuto accertare l'esatto confine tra i due fondi), riconosce la presenza di uno sconfinamento di mt. cinque all'interno della proprietà dell'attore, per una superficie complessiva di mq. 588,46, sulla base del quale ha formulato alle parti la proposta conciliativa mediante il versamento, a titolo di ristoro, della somma di €. 2.353,84 da parte della società convenuta in favore della parte attrice (“La somma precedentemente indicata è stata determinata riconoscendo il valore unitario di € 4/mq così come quotazioni di vigneti della zona per la superficie di mq 588,46, quest'ultima dedotta dalla relazione depositata in atti sottoscritta dal geom. in qualità di ctp di parte Controparte_2 attrice”)
La domanda di , ancorché non supportata da evidenze tecniche inconfutabili (rivelatesi, anzi, Parte_1 contraddittorie), appare comunque sorretta dalla coerenza del primo frazionamento con lo stato dei luoghi e da riscontri concreti sulla superficie occupata sicché, in tali termini, può ritenersi fondata.
Per converso, va, altresì, tenuta in debita considerazione anche la proposta conciliativa, formulata dalla società convenuta già in sede di mediazione e riproposta in termini più vantaggiosi per l'attore con l'atto di costituzione, di un ristoro economico (pari €. 10,00 al mq del fondo eventualmente occupato) o, in alternativa, della cessione di una porzione di terreno di pari estensione non utilizzato, in ragione dell'impossibilità materiale di poter rimuovere sezioni del parco fotovoltaico installato sul terreno di sua proprietà.
Come noto, il risarcimento può avvenire in forma specifica o per equivalente pecuniario se la forma specifica è eccessivamente onerosa per il debitore (art. 2058 c.c.) o sia di pregiudizio all'economia collettiva (art. 2933
c.c.).
In tali casi, il giudice può disporre il risarcimento per equivalente, restando contemperati in tal modo i diritti del creditore e l'interesse del debitore, senza che ciò possa configurare una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (Cass. n. 11438/21). La ratio è evitare soluzioni eccessivamente gravose che non rispettino criteri di proporzionalità ed effettività della tutela (art. 2058 c.c) o siano in grado di incidere negativamente sull'economia collettiva (art. 2933 co. 2° c.c.).
Il D.L. n. 17/2022 convertito in L. n. 34/2022, stabilisce che gli impianti fotovoltaici a terra possono essere installati in aree specifiche, come quelle agricole o industriali, purché si rispettino determinate distanze dai confini di proprietà.
Nel caso in esame, lo smantellamento di alcune sezioni del parco fotovoltaico, per essere posizionato a distanza regolamentare rispetto al confine tra i due fondi, come innanzi individuato, non potrebbe essere eseguito senza compromettere la funzionalità dell'intero impianto.
Sul punto, va evidenziato che, la produzione di energia elettrica rinnovabile tramite impianti fotovoltaici è considerata una fonte di produzione e distribuzione della ricchezza che incide sull'economia collettiva, non solo perché crea valore direttamente legato alla produzione di energia, ma anche perché stimola settori economici collegati e genera benefici ambientali e sociali.
In questo senso, la crescita delle energie rinnovabili può essere vista come un driver importante per l'economia collettiva, sostenibile e resiliente nel lungo periodo.
Sotto tale profilo, nel caso in esame, l'esecuzione in forma specifica (id est, la riduzione in pristino) si tradurrebbe in un pregiudizio all'economia collettiva, sicché il diritto dell'attore non può che essere tutelato attraverso il risarcimento per equivalente ex art. 2933, co. 2, c.c.
Il nominato C.t.u. ha stimato che il valore di un terreno di simile dimensioni e qualità colturale è di circa €.
600,00 (circa 1 €/mq). Durante il primo sopralluogo ha poi formulato una proposta conciliativa che prevedeva il versamento all'attore, a titolo di ristoro per equivalente pecuniario, della somma di €. 2.353,84, determinata riconoscendo il valore unitario di €. 4/mq così come quotazioni di vigneti della zona per la superficie di mq.
588,46. (v. pag. 4 e 5 relazione peritale).
La proposta formulata dalla società convenuta nel primo atto difensivo (di un ristoro economico pari ad €.
10,00/mq della porzione del fondo eventualmente occupato), oggettivamente molto più vantaggiosa, si appalesa più che congrua e satisfattiva del valore della porzione di terreno occupato e della sua potenzialità produttiva e reddituale.
La domanda di ripristino dello stato dei luoghi ovvero di reintegrazione del patrimonio immobiliare occupato, va pertanto accolta mediante l'attribuzione all'attore, a titolo di risarcimento del danno per equivalente, della somma di €. 5.884,60, pari ad €. 10,00/mq della porzione del fondo occupato per mq. 588,46.
La peculiarità della vicenda processuale, caratterizzata da incertezze di carattere tecnico, consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- condanna la società in persona del rappresentante legale p.t., a Controparte_1 corrispondere all'attore , la somma di €. 5.884,60, ai titoli e per le causali di cui Parte_1 in motivazione;
- pone definitivamente a carico delle parti, in solido, le spese di C.t.u.;
- spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto il 25/02/2025.
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì