Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/01/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
RG. 3282/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. PELLEGRINI Domenico Presidente
Dott.ssa DI LAZZARO Maria Antonia Giudice rel
Dott.ssa ARDOINO Valeria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di scioglimento del matrimonio promossa da:
nato a AL (Equador) il 16.05.1988 elett. dom. in Genova Via Parte_1
Cassa di Risparmio 4/16, presso e nello studio dell'Avv. Caviglia Ombretta
PARTE RICORRENTE
nei confronti di nata a [...] il [...] elett. dom. in Genova, Controparte_1
Via Assarotti 13/1, presso lo studio dell'Avv. Francesco De Sanctis
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Piaccia al Tribunale di Genova, contrariis reiectis previa le declaratorie del caso e previa eventuale rimessione in istruttoria per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse, dichiarare lo scioglimento del
Genova di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici alle seguenti
CONDIZIONI
1) i coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto;
2) le figlie minori e vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_1 Persona_2 con collocazione abitativa presso la madre che conduce in locazione l'immobile sito in Genova via G. Giovanetti
9/2;
3) il padre avrà facoltà di vedere le figlie ogni domenica, andandole a prendere alle ore 12.00 dalla madre così da consumare insieme il pasto, con riaccompagnamento alle ore 21.00 dopo cena;
- relativamente alle vacanze estive, il sig. trascorrerà con le figlie una settimana da concordare Parte_1 di volta in volta con la sig.ra CP_1
- per quel che attiene le festività natalizie le figlie trascorreranno la giornata della Vigilia con la mamma e il giorno di Natale con il padre;
ad anni alterni le minori trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e il
Lunedì dell'Angelo con l'altro;
- sono fatti salvi diversi e migliori accordi che le parti potranno prendere di volta in volta;
4) il sig. , a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, corrisponderà alla sig.ra Parte_1 CP_1
entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 450,00 rivalutabile annualmente in base agli indici
[...]
Istat come per legge, fintantoché le figlie non saranno economicamente autosufficienti;
5) il sig. contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per le figlie, Parte_1 così come stabilite nel verbale del 15.09.2016 ex art.47 quater O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di
Genova.
Con vittoria delle spese di lite”.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
“IN VIA ISTRUTTORIA: Si insiste per ammettersi le istante istruttorie tutte così come formulate nella memoria del sottoscritto difensore ex art. 473 bis 17 CPC del 28.06.2024;
NEL MERITO:
chiede all'Ill.mo Tribunale civile di Genova che venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto fra la stessa ed il Sig. nato a [...] ( Ecuador ) il 16.05.1988 contratto Parte_1 in Genova il 31.03.2011 al n. 130 parte I serie anno 2011 ufficio 1, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova alle relative trascrizioni ed alle seguenti
CONDIZIONI
1) preso atto dell'impossibilità di ristabilire la comunione spirituale tra i coniugi, gli stessi vivranno separatamente come già in essere;
2) disporre l'affido condiviso delle minori nata il [...] e Persona_3
nata l'[...] con collocazione presso la madre Persona_4 attualmente residente in [...]2;
3) disporre, in merito alle frequentazioni padre/figlie che il Sig. nelle giornate di martedì Parte_1
e venerdì provveda a prelevare le figlie da scuola rispettivamente alle ore 13,00 per Persona_1 ed alle ore 14,00 per provveda al pasto in loro favore, ad occuparsi dei compiti per poi Persona_2 riaccompagnarle a casa della madre per le ore 18,00. Nelle giornata di domenica disporre che il Sig.
[...]
provveda a prendere le figlie dall'abitazione della madre alle ore 12,00, provveda al pasto delle Pt_1 figlie con riaccompagnamento alle ore 21,00, dopo la cena della quale dovrà occuparsi, presso l'abitazione della madre;
4) relativamente alle vacanze estive disporre che il Sig. provveda a tenere con sé le figlie Parte_1 continuativamente per almeno 15 giorni da concordarsi di volta in volta con la madre;
5) relativamente alle festività natalizie le figlie trascorreranno con la madre la vigilia di Natale e con il padre il giorno di Natale;
come già in essere;
6) relativamente alla Santa Pasqua e lunedì dell'Angelo le figlie trascorreranno ad anni alterni il giorno di
Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro; come già in essere;
7) fermo restando che i coniugi, di comune accordo, potranno accordarsi diversamente di volta in volta in merito ai punti 3), 4), 5) e 6);
8) ordinare al Sig. il versamento dell'assegno di mantenimento alla Sig.ra Parte_1 [...]
, per i motivi esposti, quale contributo per il mantenimento delle figlie nella Parte_2 misura di € 600,00 mensili entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT fin tanto che le figlie non saranno economicamente indipendenti;
9) assegno unico e/o contributi analoghi totalmente in favore della Sig.ra Parte_2
non essendoci contestazione sul punto specifico da parte del Sig. che anzi ha
[...] Parte_1 espresso parere favorevole all'udienza dell'11.07.2024; 10) ordinare al Sig. che versi assegno divorzile in favore della Sig.ra Parte_1 [...]
, per le motivazioni prima esposte, per € 150,00 mensili in suo favore;
ciò almeno sino a CP_1 quando la stessa non troverà una stabile collocazione lavorativa ed entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione
ISTAT;
11) in merito alle spese straordinarie in favore delle figlie minori ed in considerazione della capacità reddituale del Sig. ordinarle a carico dello stesso nella misura del 75%. Il tutto conformemente a Parte_1 quanto stabilito nel verbale del 15.09.2016 della Sez. Famiglia del Tribunale di Genova. Con vittoria di spese
e competenze di procedura.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 27.03.2024 il signor allegava di Parte_1 aver contratto matrimonio, con rito civile, con la GN il Controparte_1
31.03.2011 in Genova;
che dalla loro unione erano nate le figlie Persona_3 nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...]; che Persona_4 successivamente i coniugi si erano consensualmente separati alle condizioni di cui al verbale del
23.03.2023 omologato da questo Tribunale con decreto del 05.04.2023; che in virtù del suddetto accordo le figlie erano state affidate in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, con la possibilità per il padre di frequentare le minori secondo il calendario ivi previsto;
che il signor doveva corrispondere, quale contributo per il Parte_1 mantenimento delle figlie, la somma di euro 450,00 mensili oltre il 50 % delle spese straordinarie;
che i coniugi si dichiaravano economicamente autosufficienti e titolari di redditi propri e conseguentemente rinunciavano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
Sulla base di quanto sopra, trascorsi i tempi previsti dalla legge, il signor
[...]
chiedeva lo scioglimento del matrimonio con conferma della condizioni stabilite in Parte_1 sede di separazione.
Con comparsa di risposta del 05.06.2024 si costituiva la convenuta, la GN Controparte_1 la quale si associava alla domanda di divorzio, ma formulava conclusioni difformi
[...] quanto alle condizioni. In particolare, la convenuta chiedeva un ampliamento dei tempi e un diverso calendario di frequentazione tra il padre e le figlie. Oltre a ciò, in conseguenza della nascita di un'altra figlia nata il [...] e l'assenza di un'occupazione Persona_5 lavorativa, la GN chiedeva che venisse rideterminato in aumento il contributo per CP_1 il mantenimento delle due figlie ad euro 600,00, oltre al 75 % delle spese straordinarie, nonché chiedeva la corresponsione dell' assegno divorzile in proprio favore della somma di euro 150,00. Nel rispetto dei termini di legge e del codice di procedura civile le parti depositavano le memorie ex art 473 bis c.p.c.
In esito all'udienza di comparizione personale ed a scioglimento della relativa riserva, con ordinanza ex art. 473 bis 22 cpc il GD – in via provvisoria ed urgente - confermava le condizioni della separazione e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la contestuale discussione della causa disponendo che la stessa venisse sostituita dal deposito di brevi note scritte ex art 127 ter c.p.c.
Con provvedimento del 18/11/2024 il GD, lette le note depositate dalle parti, tratteneva la causa in decisione.
***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio:
Dalla documentazione in atti è emerso che il signor e la GN Parte_1 si sposarono il 31.03.2011 a Genova, che si separarono Controparte_1 consensualmente alle condizioni di cui al verbale del 23.03.2023 omologato con Decreto di questo
Tribunale il 05.04.2023.
Va inoltre rilevato: 1) che non è stata eccepita l'interruzione della separazione (circa la necessità che l'interruzione della separazione venga eccepita dal coniuge convenuto v. Cass. 26 novembre 2004,
n. 22346 e Cass. 9 maggio 1997, n. 4056); 2) che dalla data di introduzione del presente giudizio era trascorso il prescritto periodo di ininterrotta separazione;
3) che non è ravvisabile alcuna possibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Alla stregua delle esposte risultanze e considerazioni appare quindi evidente la sussistenza nel caso di specie dei presupposti di cui alla legge 898/1970; conseguentemente la relativa domanda va accolta e va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori
[...]
e Parte_1 Controparte_1
Sul regime di affidamento delle figlie minori, sulla collocazione abitativa e sulle frequentazioni con il padre:
In merito al regime di affidamento dei figli minori, va anzitutto osservato che in base all'art. 337 ter c.c. anche in caso di separazione dei genitori “il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, dì ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi...": a tal fine, dispone la norma, il giudice "adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati" determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e l'ammontare della somma dovuta da ciascun genitore a titolo di mantenimento. Il legislatore ha pertanto inteso prevedere come regola generale quella dell'affidamento condiviso, il quale può essere escluso solo in presenza di concrete ragioni contrarie all'interesse del minore.
Le minori e vanno, Persona_3 Persona_4 quindi, affidate in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre, così come è stato finora e come parimenti richiesto dalle parti.
Il calendario di frequentazione con il padre potrà essere il più ampio possibile compatibilmente con le esigenze delle minori e comunque secondo le seguenti modalità:
- il padre potrà vedere le figlie ogni domenica dalle ore 12.00 fino alle ore 21.00 dopo cena;
- relativamente alle vacanze estive, il padre potrà trascorrere con le figlie un periodo di quindici giorni anche non consecutivi in un periodo da concordare di volta in volta con la ex moglie;
- per quel che attiene le festività natalizie le figlie trascorreranno la giornata della Vigilia con la madre e il giorno di Natale con il padre;
- tutte le festività civili e religiose seguiranno il criterio dell'alternanza annuale tra i genitori.
Sul contributo paterno per il mantenimento delle figlie
L'ordinamento giuridico prevede in capo ai genitori l'obbligo di mantenere la prole: tale previsione trova la sua ragione giustificatrice nell'esigenza di garantire il sostentamento e lo sviluppo degli individui nella prima fase della loro vita. Il fondamento di tale obbligo assistenziale si trova direttamente nella Costituzione all'art. 30, nella parte in cui prevede che “è diritto e dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”, nonché nel Codice Civile (agli articoli 147, 315-bis e 316-bis).
La quantificazione del contributo economico per il mantenimento dei figli ha natura prevalentemente equitativa ed ha come unico parametro di valutazione quello della “adeguatezza” secondo cui tale contributo va determinato, ai sensi dell'art 316 bis cc, non solo proporzionalmente alle capacità economiche del genitore tenuto al mantenimento, ma anche alle esigenze del figlio che si deve mantenere anche in ragione della sua età, al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e, non ultimo, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore (Cass. Civ. Sez. I ordinanza del
11/12/2023 n. 34.383).
Applicando tali principi al caso di specie, dall'esame della documentazione prodotta, si ricava quanto segue.
Redditi del ricorrente:
CU 2023: redditi da lavoro dipendente Euro 14.081,00 datore di lavoro Ge. A.t. Soc. Coop. dal
20/12/2018 al 07/05/2022; Euro 17.774,41 datore di lavoro a.r.l. dal Controparte_2
20/12/2018 per un TOTALE al lordo delle imposte, di euro 31.855,41 annui;
CU 2022: redditi da lavoro dipendete euro 28.037,21: non è possibile effettuare il calcolo su base mensile al netto delle imposte per la non intellegibilità del documento allegato;
MOD 730 2021 reddito imponibile euro 22.225,00 di cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su 12 mensilità pari a circa euro 1.700,00;
Il predetto vive con la nuova compagna, GN da cui ha avuto Per_6 Parte_3 altri due figli nati nel 2020 e 2021, è dipendente a tempo indeterminato con mansioni di magazziniere e percepisce redditi sopra indicati, ed ha oneri alloggiativi mensili non allegati, ma dichiarati in udienza pari ad euro 290,00.
Redditi della resistente:
CU 2023 Euro 1.691,89 datore di lavoro dal 20/07/2022 al 30/09/2022; Euro Parte_4
2.027,39 datore di lavoro Rsm Impianti S.r.l.s. dal 07/10/2022;
CU 2024 Euro 4.319,35 e 162,83 datore di lavoro Rsm Impianti S.r.l.s. dal 07/10/2022 al 13/05/2023.
La predetta vive con la coinquilina GN , è priva di occupazione, Controparte_3 prende per intero l'AU sia per le figlie nate dal rapporto con il signor sia per la terza Parte_1 figlia nata da una successiva relazione e non riconosciuta dal padre biologico;
ha oneri alloggiativi mensili di circa 450,00 condivisi con la co-conduttrice, comprensivi delle spese di amministrazione ordinaria.
Sulla base di quanto sopra, valutate comparativamente le condizioni economiche delle parti, tenuto conto delle esigenze delle figlie in relazione alle rispettive età, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, pare equo confermare quanto stabilito nel verbale di separazione quale contributo per il loro mantenimento la somma di euro 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Si dà infine atto che l'AU viene percepito integralmente dalla GN Controparte_1 sulla base di relativo accordo.
[...]
Sulla domanda di assegno divorzile
La convenuta ha formulato domanda di assegno divorzile facendo anzitutto riferimento al fatto che da marzo 2023 ella non svolge più attività lavorativa, conseguentemente, non percepisce nessun reddito. Inoltre, ella dichiara che sarebbe impossibilitata a svolgere un lavoro, ancorché part-time, in quanto per le figlie è necessaria la presenza costante della madre: a tale riguardo va osservato che tale esigenza sussiste principalmente per la terza figlia nata da successiva relazione e non per le due figlie nate dal matrimonio con il ricorrente che ad oggi hanno rispettivamente quindici ed undici anni.
Il ricorrente si è opposto evidenziando che la moglie a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, verosimilmente stia percependo o abbia percepito l'indennità di disoccupazione e/o il reddito di inclusione.
Sul punto giova brevemente ricordare che, ai sensi dell'art. 5 co. VI della Legge n. 898/1970,
l'assegno divorzile può essere riconosciuto in favore del coniuge che non abbia mezzi adeguati al proprio sostentamento o che non possa procurarseli per ragioni oggettive, tenuto conto della durata del matrimonio e del contributo fornito alla conduzione della vita famigliare e alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge. Quindi, a differenza dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione che ha la funzione di mitigare le conseguenze economiche negative del coniuge “debole” consentendogli di mantenere (quasi come un “ammortizzatore coniugale”) un tenore di vita “tendenzialmente analogo” a quello goduto in costanza di matrimonio in virtù dell'obbligo di assistenza materiale che non viene meno con la separazione, l'assegno divorzile si fonda sul principio di solidarietà post-coniugale ed ha una funzione mista di tipo assistenziale e compensativo-perequativa, come affermato anche dalla nota sentenza n. 18287/2018 della Suprema
Corte di Cassazione resa a Sezioni Unite, che ha così statuito: “la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che , partendo dalla comparazione delle condizioni economiche-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente”. Pertanto, ciò che è rilevante per il riconoscimento dell'assegno divorzile è la sussistenza di un significativo mutamento delle condizioni economico-patrimoniali di una delle parti.
Nel caso di specie va rilevato che nel verbale di separazione dei coniugi le parti avevano dichiarato di essere autosufficienti, che ad oggi tuttavia la stessa non risulta svolgere alcuna attività lavorativa e si trova in una situazione di verosimile difficoltà nel reperire una nuova occupazione, stante la presenza di tre figlie minori.
Sulla base di quanto detto e valutate le condizioni economiche delle parti, considerata, ad ogni buon conto, l'età della GN si ritiene sussistano i presupposti per il CP_1 riconoscimento di un assegno divorzile in favore della stessa con funzione perequativo/compensativa dovendosi ragionevolmente presumere che in costanza di matrimonio la stessa si sia dedicata in misura prevalente rispetto al marito, all'accudimento delle due figlie, quanto meno nella fase dei primi anni di vita e che pare equo stabilire in euro 100,00 con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
Sulle spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico del signor
[...]
nella misura della metà e compensate per la restante metà Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in causa, contrariis reiectis, così provvede:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Genova il 31.03.2011 tra
[...]
nato a [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1 nata a [...] il [...];
[...]
- Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Genova di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Atto
n 130 P. I S. Vol. Anno 2011 Uff. 1);
- Affida le figlie minori nata a [...] il [...] e Persona_3 nata a Genova il [...] in [...] condivisa ad Persona_4 entrambi i genitori con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre e con possibilità per il padre, di vederle e tenerle con sé secondo il calendario di cui sopra;
- Dichiara tenuto il signor a versare, entro il giorno 10 di Parte_1 ogni mese, in favore della GN a titolo di contributo Controparte_1 per il mantenimento delle figlie nata a [...] il Persona_3 21.10.2009 e nata a [...] il [...] la somma di Persona_4 euro 450,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT come di legge oltre al 50% delle spese straordinarie relative al minore secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex art. 47
O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/; https://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1681);
- Dichiara tenuto il signor a versare, entro il giorno 10 di Parte_1 ogni mese, in favore della GN la somma di euro Controparte_1
100,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT come di legge, a titolo di assegno divorzile con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della presente sentenza;
- Condanna il signor al pagamento, in favore della GN Parte_1
della metà delle spese di lite, frazione che liquida in euro Controparte_1
1.904,00 oltre 15% per spese generali, oltre IVA, CPA e comunque oltre accessori come di legge;
- Compensa interamente tra le parti la restante metà delle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Cosi' deciso in Genova nella camera di Consiglio del 17.01.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giovanni Maddaleni