TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/05/2025, n. 2720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2720 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE -
nel procedimento iscritto al n. R.G. 9481/2023 promosso con ricorso depositato in data 5 luglio 2023
da
Parte_1
nato in [...], Goshen County, Wyoming, il 14.08.1959, CF , C.F._1
Parte_2
nato in [...], Delton County, Texas, l'11.02.1994, CF , C.F._2
Parte_3
nato in [...], Collin County, Texas, il 20.02.1996, CF C.F._3
Parte_4
nata in [...], Ada County, Idaho il 17.12.1997, CF C.F._4
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Adriana Maria Ruggeri del Foro di Cagliari,
ricorrenti
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
contumace
resistente
nonché con
PUBBLICO MINISTERO
interventore ex lege
In punto: DIRITTI DI CITTADINANZA Il Giudice, dott.ssa Sabina Rubini, a seguito dell'udienza del giorno 28 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti, come indicato in epigrafe, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza, iure sanguinis, assumendo di essere discendenti, in linea retta, della cittadina italiana
, nata a [...], il [...]. Ad integrazione della domanda, i ricorrenti Controparte_2 hanno dedotto che si coniugava con , anch'egli cittadino italiano, nel Controparte_2 Controparte_3
Comune di Calvene il 17 Maggio 1914 e che da tale matrimonio nasceva il 4 Luglio 1928 a Sunrise, Contea di
Platte, Wyoming, la figlia;
deducevano, inoltre, che: ER
- si coniugava con presso la contea di Platte, Wyoming, ER Persona_2 il 10 Luglio 1947 e da tale unione nasceva il ricorrente , nato in [...], Parte_1
Goshen County, Wyoming il 14 Agosto 1959;
- si coniugava con a Cheyenne, Laramie County, Wyoming, Parte_1 Persona_3 il 20 Aprile 1985 e da tale unione nascevano gli altri ricorrenti , a Parte_2
Carrollton, Delton County, Texas, l'11 Febbraio 1994, , a Plano, Colling Parte_3
County, Texas il 20 Febbraio 1996, a Boise, Wyoming il 17 Parte_4 Per_4
Dicembre 1997.
Deducevano, inoltre, i ricorrenti che, non avendo mai acquisito la cittadinanza Controparte_2 americana, ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana alla figlia e quest'ultima al figlio ER
, ma che la normativa all'epoca vigente negava alla madre il diritto di trasmettere, iure Parte_1 sanguinis, la cittadinanza ai propri figli, per cui si era verificata un'interruzione della trasmissione. Sul punto i ricorrenti sottolineavano che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo n. 1 della legge n.555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina e con sentenza n. 87 del 1975 l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della L. 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si sposava con cittadino straniero, indipendentemente da una sua espressa dichiarazione di volontà. Inoltre, a fondamento della domanda, gli istanti richiamavano la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, che ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo, se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione.
Il resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. CP_1
Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini, ovunque sia nato. Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del 1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano” e veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, destinata a rimanere vigente fino all'entrata in vigore della Legge
123/1983, che espressamente ha riconosciuto la trasmissione della cittadinanza anche in linea materna, sull'impulso delle pronunce n. 30/1983 e n. 151/1975 citate nel ricorso. Si osserva che, secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca, ma tale sostanziale disparità di trattamento è stata superata grazie alla citata pronuncia della Corte di Cassazione del 2009, che, a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio” (Cass. Sez. Unite sentenza n. 4466 del 25/02/2009). Invero, pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità di norme pre- costituzionali produce effetto soltanto su rapporti e situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto
“status” permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto di rinuncia espressa da parte del richiedente), è giustiziabile in ogni tempo, anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento ed anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato.
Alla luce della citata normativa, depurata delle norme dichiarate incostituzionali, ne consegue che, per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza, è necessario dimostrare, con certificati del registro civile, la linea diretta con l'antenato italiano, nato in [...], fino al richiedente. Ciò premesso, si rileva che è stato prodotto, quale doc. 3 allegato al ricorso, il certificato di nascita di e che, secondo Controparte_2 quanto emerge dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso.
Risulta, inoltre, che non si è mai naturalizzata americana, come risulta dai Certificati Controparte_2 emessi dall'USCIS, dal NARA e dal Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto del Wyoming (doc.ti
6-7-8); pertanto, richiamata la normativa citata e il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, successivo alla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, alla quale si aderisce, ne consegue che , nata in [...] genitori italiani, come emerge dal certificato Parte_5 di nascita in atti, ha trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia , anche se nata prima del 1 ER gennaio 1948, che a sua volta l'ha trasmessa ai discendenti. I ricorrenti, quindi, in virtù della sopra descritta discendenza, sono cittadini italiani iure sanguinis, anche se hanno acquisito anche la cittadinanza statunitense, quale conseguenza involontaria del fatto di essere nati in un paese che applica il principio dello ius soli. Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne CP_1 abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Tanto premesso devono essere accolte le domande, dichiarando i ricorrenti in epigrafe cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerata la mancata costituzione del e CP_1 la circostanza che la necessità di ricorrere all'autorità giudiziaria non è riconducibile al fatto della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani iure sanguinis;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia, il 28 maggio 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE -
nel procedimento iscritto al n. R.G. 9481/2023 promosso con ricorso depositato in data 5 luglio 2023
da
Parte_1
nato in [...], Goshen County, Wyoming, il 14.08.1959, CF , C.F._1
Parte_2
nato in [...], Delton County, Texas, l'11.02.1994, CF , C.F._2
Parte_3
nato in [...], Collin County, Texas, il 20.02.1996, CF C.F._3
Parte_4
nata in [...], Ada County, Idaho il 17.12.1997, CF C.F._4
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Adriana Maria Ruggeri del Foro di Cagliari,
ricorrenti
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
contumace
resistente
nonché con
PUBBLICO MINISTERO
interventore ex lege
In punto: DIRITTI DI CITTADINANZA Il Giudice, dott.ssa Sabina Rubini, a seguito dell'udienza del giorno 28 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti, come indicato in epigrafe, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza, iure sanguinis, assumendo di essere discendenti, in linea retta, della cittadina italiana
, nata a [...], il [...]. Ad integrazione della domanda, i ricorrenti Controparte_2 hanno dedotto che si coniugava con , anch'egli cittadino italiano, nel Controparte_2 Controparte_3
Comune di Calvene il 17 Maggio 1914 e che da tale matrimonio nasceva il 4 Luglio 1928 a Sunrise, Contea di
Platte, Wyoming, la figlia;
deducevano, inoltre, che: ER
- si coniugava con presso la contea di Platte, Wyoming, ER Persona_2 il 10 Luglio 1947 e da tale unione nasceva il ricorrente , nato in [...], Parte_1
Goshen County, Wyoming il 14 Agosto 1959;
- si coniugava con a Cheyenne, Laramie County, Wyoming, Parte_1 Persona_3 il 20 Aprile 1985 e da tale unione nascevano gli altri ricorrenti , a Parte_2
Carrollton, Delton County, Texas, l'11 Febbraio 1994, , a Plano, Colling Parte_3
County, Texas il 20 Febbraio 1996, a Boise, Wyoming il 17 Parte_4 Per_4
Dicembre 1997.
Deducevano, inoltre, i ricorrenti che, non avendo mai acquisito la cittadinanza Controparte_2 americana, ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana alla figlia e quest'ultima al figlio ER
, ma che la normativa all'epoca vigente negava alla madre il diritto di trasmettere, iure Parte_1 sanguinis, la cittadinanza ai propri figli, per cui si era verificata un'interruzione della trasmissione. Sul punto i ricorrenti sottolineavano che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo n. 1 della legge n.555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina e con sentenza n. 87 del 1975 l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della L. 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si sposava con cittadino straniero, indipendentemente da una sua espressa dichiarazione di volontà. Inoltre, a fondamento della domanda, gli istanti richiamavano la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, che ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo, se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione.
Il resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. CP_1
Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini, ovunque sia nato. Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del 1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano” e veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, destinata a rimanere vigente fino all'entrata in vigore della Legge
123/1983, che espressamente ha riconosciuto la trasmissione della cittadinanza anche in linea materna, sull'impulso delle pronunce n. 30/1983 e n. 151/1975 citate nel ricorso. Si osserva che, secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca, ma tale sostanziale disparità di trattamento è stata superata grazie alla citata pronuncia della Corte di Cassazione del 2009, che, a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio” (Cass. Sez. Unite sentenza n. 4466 del 25/02/2009). Invero, pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità di norme pre- costituzionali produce effetto soltanto su rapporti e situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto
“status” permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto di rinuncia espressa da parte del richiedente), è giustiziabile in ogni tempo, anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento ed anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato.
Alla luce della citata normativa, depurata delle norme dichiarate incostituzionali, ne consegue che, per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza, è necessario dimostrare, con certificati del registro civile, la linea diretta con l'antenato italiano, nato in [...], fino al richiedente. Ciò premesso, si rileva che è stato prodotto, quale doc. 3 allegato al ricorso, il certificato di nascita di e che, secondo Controparte_2 quanto emerge dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso.
Risulta, inoltre, che non si è mai naturalizzata americana, come risulta dai Certificati Controparte_2 emessi dall'USCIS, dal NARA e dal Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto del Wyoming (doc.ti
6-7-8); pertanto, richiamata la normativa citata e il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, successivo alla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, alla quale si aderisce, ne consegue che , nata in [...] genitori italiani, come emerge dal certificato Parte_5 di nascita in atti, ha trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia , anche se nata prima del 1 ER gennaio 1948, che a sua volta l'ha trasmessa ai discendenti. I ricorrenti, quindi, in virtù della sopra descritta discendenza, sono cittadini italiani iure sanguinis, anche se hanno acquisito anche la cittadinanza statunitense, quale conseguenza involontaria del fatto di essere nati in un paese che applica il principio dello ius soli. Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne CP_1 abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Tanto premesso devono essere accolte le domande, dichiarando i ricorrenti in epigrafe cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerata la mancata costituzione del e CP_1 la circostanza che la necessità di ricorrere all'autorità giudiziaria non è riconducibile al fatto della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani iure sanguinis;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia, il 28 maggio 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini