Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/04/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 4376/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OL OR -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4376 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza cartolare del
13.02.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, c.f.: , elettivamente domiciliata come Parte_1 C.F._1 in atti presso lo studio dell'avv. Teresa Liguori, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
, c.f.: elettivamente domiciliato come in Parte_2 C.F._2 atti presso lo studio dell'avv. Anna Laura Coppeta, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Adriana Tolli, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di OL OR
INTERVENTORE EX LEGE
1
All'udienza del 13.02.2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 14.11.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Casoria (Na) il 04.09.2017
e che dalla loro unione era nata una sola figlia, minorenne, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 13.02.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. e ribadivano la loro volontà di volersi separare, producendo dichiarazione sottoscritta con la quale dichiaravano di rinunciare alla partecipazione all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi e di separarsi alle condizioni indicate nel ricorso. Quindi, il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione sul visto del PM apposto in data 08.01.2025.
***
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata formulata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La minore sarà affidata ad entrambi i genitori i quali provvederanno Per_1 all'educazione ed all'istruzione della stessa attuando congiuntamente ogni decisione nel suo preminente interesse, con suo collocamento presso la madre;
3. La signora coabiterà con la minore in Casoria (NA) alla Parte_1 Per_1 via I° Traversa Europa n. 11 ove ha già trasferito la sua residenza anagrafica mentre il signor trasferirà la sua residenza anagrafica in Afragola (NA) alla Parte_2
2 via Nicola Setola n. 12; ciascun coniuge si impegna a comunicare all'altro le variazioni di residenza ed utenza telefonica;
4. Il diritto di visita sarà così regolamentato:
a) la minore , salvo diverso accordo tra i coniugi e compatibilmente con i suoi Per_1 impegni scolastici, potrà stare con il padre quando vorrà ed in ogni caso il padre, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro, potrà tenere con sé la minore tutti i
Martedì e Giovedì dalle ore 18:00 fino alle ore 20:00; a settimane alterne, il signor trascorrerà con la minore i giorni da Sabato dalle ore 10:00 alla Parte_2
Domenica alle ore 20:00 con pernottamento;
b) Durante le festività natalizie ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre le festività del 25 e 26 Dicembre con pernottamento e con la madre il 31 Dicembre e il
1 Gennaio con pernottamento nella notte di Capodanno e l'intera giornata del 6
Gennaio. L'anno successivo i periodi saranno invertiti. E così di seguito ad anni alterni;
c) Durante le festività Pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il Per_1 padre la Domenica di Pasqua e con la madre il Lunedì in Albis. L'anno successivo i giorni saranno invertiti;
d) Nel periodo delle vacanze estive la minore trascorrerà con uno dei due genitori una settimana di vacanza durante il mese di Agosto, da stabilire concordemente entro il
31 maggio di ogni anno. Per le altre festività e per il giorno del compleanno di Per_1 si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Inoltre, la figlia trascorrerà con ciascun genitore le ricorrenze di quest'ultimo (compleanno, onomastico, festa del papà e della mamma);
5. Il signor corrisponderà alla signora , in qualità di Parte_2 Parte_1 madre convivente, e quale contributo al mantenimento della figlia minore , la Per_1 somma mensile di € 280,00 (euro duecentoottanta/00), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese mediante pagamento da effettuarsi su Postepay Evolution n.
5333171234264360 in favore della signora che provvederà a Parte_1 comunicare le coordinate bancarie al di lei marito, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. Lo stesso contribuirà, altresì, alle spese straordinarie nella misura del 50% così come stabilite nel Protocollo d'Intesa del 31.10.2019 tra il COA di OL OR e la Presidenza del Tribunale di OL OR (ad es. spese sanitarie non coperte da SSN, corsi di formazione professionale, viaggi istruzione e vacanze, spese di acquisto e manutenzione mezzi trasporto, spese sportive). Le spese
3 straordinarie non urgenti dovranno essere previamente concordate e debitamente documentate;
6. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto
a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto non hanno nulla da pretendere l'uno dall'altro.
7. I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto ed all'espatrio.
8. Per quanto non precisato nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia e le indicazioni del protocollo del Tribunale di OL OR sulle spese straordinarie.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della minore, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di (c.f.: Parte_1
) e , (c.f.: e ai C.F._1 Parte_2 C.F._2 sensi dell'art. 151 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casoria (NA) (atto n.79, Parte II, Serie c VOL 1 Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2017) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 8.4.25
Il giudice est. dott.ssa Cristiana Satta
Il presidente dott.ssa Alessandra Tabarro
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