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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/05/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 208 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. ASTUNI VALERIO
- RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore con l'avv. PITTA MARCELLO
e in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2 con l'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_3 con l'avv. CORCIONE ANNAMARIA
- RESISTENTI
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 27.01.2025 ha proposto opposizione avverso la Parte_1
comunicazione n. 02220249012976521 con la quale ha intimato il pagamento di CP_4
Euro 111.772,55 per crediti – per quanto di interesse in questa sede – di natura previdenziale già oggetto di avvisi di addebito e cartelle di pagamento dettagliatamente indicate.
Ha negato di aver ricevuto i suddetti titoli ovvero altri atti prodromici al provvedimento impugnato, anche in violazione degli artt. 36-bis comma 3, dell'art. 36-ter commi 3 e 4
D.P.R. 600/73, dell'art. 54-bis comma 3, D.P.R. 633/72.
Ha contestato altresì la legittimità della notifica della stessa intimazione, per violazione dell'art. 3, comma 3, l. 241/90 e dell'art. 7 l. 212/2000, nonché per incompetenza del concessionario ad eseguire direttamente la notificazione mediante lettera raccomandata.
Ha eccepito, infine, l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 25 d.lgs. 46/99 nonché, in ogni caso, la prescrizione dei crediti in contesa.
Ha chiesto, a fronte delle circostanze esposte, di dichiarare la nullità o pronunciare l'annullamento dell'intimazione opposta e dei titoli in essa richiamati, nonché dei relativi ruoli.
Con memoria di costituzione ritualmente depositata ha, in via preliminare, eccepito CP_4 il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle censure relative all'attività CP_ di competenza di e CP_3
Ancora, in via preliminare, ha eccepito l'intervenuta decadenza del ricorrente - ai sensi dell'art. 617 c.p.c. - dalla possibilità di far valere vizi formali del procedimento di riscossione, stante la notifica dell'intimazione in data 16.12.2024.
Nel merito, ha chiesto il rigetto delle avversarie domande, rappresentando di aver regolarmente notificato le cartelle di pagamento di propria competenza, con conseguente inammissibilità delle censure connesse a circostanze antecedenti alla notifica stessa.
Ha aggiunto di aver altresì trasmesso, con tempestività, anche atti interruttivi della prescrizione successiva.
Si è costituito anche in via preliminare eccependo il proprio difetto di legittimazione CP_3
CP_ passiva con riferimento alle contestazioni inerenti ad atti di o di CP_4
Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamandosi alla documentazione in proprio possesso, trasmessa dall'ente della riscossione, a conferma della notifica delle cartelle di propria competenza e dei relativi atti interruttivi della prescrizione.
Ha invocato altresì l'applicabilità dell'art. 24 d.lgs. 46/99. CP_ Con memoria di costituzione ha dato atto di aver regolarmente notificato gli avvisi di addebito riferiti al proprio credito, via posta ordinaria o tramite pec.
2 Ha sostenuto l'inapplicabilità dell'art. 3 l. 241/90 all'ipotesi in esame, sottolineando come, in ogni caso, la disposizione non fosse stata violata.
Ha eccepito l'intervenuta decadenza di controparte ex art. 617 c.p.c. con riferimento alle censure di carattere formale, come l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 25 d.lgs.
46/99, in ogni caso processuale e non sostanziale.
Ha sottolineato come, in ogni caso, il Tribunale dovesse comunque pronunciarsi sul merito della pretesa contributiva, stante la natura del giudizio.
Ha negato, infine, che fosse intervenuta la prescrizione dei crediti, considerati gli atti interruttivi trasmessi dal concessionario della riscossione.
***
Preliminarmente si osserva che, alla luce della formulazione delle domande di cui al ricorso, l'oggetto del giudizio deve considerarsi implicitamente limitato, tra i vari atti CP_ indicati nell'intimazione impugnata, agli avvisi di addebito relativi a contributi e alle cartelle di pagamento relative ai premi (non rientrando tutti gli altri crediti nella CP_3
giurisdizione di questo Tribunale).
Tanto premesso, come puntualmente osservato e dimostrato da l'intimazione di CP_4
pagamento oggetto di impugnazione è stata correttamente notificata al ricorrente in data
16.12.2024 (e non il 9.01.2025, come erroneamente indicato in ricorso: cfr docc.16 e 17 allegati alla memoria dell'ente).
Si precisa che, qualora la notifica degli atti impositivi avvenga mediante invio diretto di raccomanda con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario – ed in particolare l'art. 39 d.m. 9 aprile 2001 - e non quelle della legge n. 890 del 1982 (Cassazione civile sez. VI, 13/06/2016, n.12083). Ne consegue che sono abilitati alla ricezione presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi, i collaboratori familiari e il portiere. Né, peraltro, doveva essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico: l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (si veda sul punto il significativo arresto della giurisprudenza di legittimità in fattispecie analoga: Cassazione civile sez. VI, 12/04/2016, n.7184).
3 È fondata, quindi, l'eccezione di decadenza ex art. 617 c.p.c. formulata in memoria, con riferimento alle censure relative:
1) alla violazione degli artt. 3 l. 241/90 e 7 l. 212/2000;
2) alla decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/99;
3) all'assenza di firma digitale sulla documentazione trasmessa in forma telematica;
4) all'omessa notifica di atti prodromici all'intimazione di pagamento.
Peraltro, quanto alla prima, la stessa risulta anche infondata nel merito alla luce della mera lettura del testo dell'intimazione opposta, nel quale sono riportati con precisione tutti gli avvisi di addebito e le cartelle di pagamento sottesi all'intimazione stessa, con indicazione dei rispettivi crediti. Sono inoltre specificate le voci relative agli interessi, alle sanzioni e agli oneri di riscossione, calcolati secondo percentuali di legge, necessariamente note al contribuente, certamente quindi nelle condizioni di valutare la correttezza degli importi.
In ordine alla seconda e alla terza censura, poi, si osserva che le stesse risultano tardivamente proposte anche alla luce della regolare notificazione della quasi totalità degli avvisi di addebito e delle cartelle impugnate – ad eccezione dell'ava n. 322 2016
00000422 81 000 e della cartella n. 02220230025261238000 – che imponeva al ricorrente di far valere vizi propri dei titoli nel termine di 40 giorni.
Si richiamano, a conferma della prova della notifica, i documenti da 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, CP_ 10, 11 e 12 di e i documenti 3, 4, 18, 19, 20, 21, 22 di CP_4
Con riferimento a tale documentazione, si precisa:
- che non vi sono contestazioni circa l'indirizzo PEC al quale sono state trasmesse le notifiche telematiche;
- che non vi sono contestazioni circa l'indirizzo al quale sono state trasmesse le notifiche via posta;
- che copia digitale degli avvisi di addebito e delle cartelle trasmesse telematicamente era allegata alle relative PEC, come risulta dagli avvisi di consegna regolarmente versati in atti in forma telematica;
- che nelle relate delle notifiche avvenute a mezzo posta da parte di risulta la CP_4
specifica indicazione delle corrispondenti cartelle;
CP_
- che negli avvisi di addebito trasmessi a mezzo posta da sono riportati i numeri delle relative raccomandate di invio.
4 La stessa parte ricorrente, d'altro canto - a fronte della copiosa documentazione versata in atti – all'udienza di discussione si è limitata ad una (oltremodo) generica contestazione della produzione avversaria.
Risulta poi al limite del pretestuoso la contestazione relativa all'impossibilità, per il concessionario della riscossione, di provvedere direttamente alla notificazione delle cartelle. Dalla mera lettura della disposizione – nella versione ratione temporis applicabile – si evince che non vi sia alcuna limitazione, per alla notifica diretta a CP_4 mezzo raccomandata: “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. Sull'irrilevanza della rimozione dell'inciso “da parte dell'esattore”, nella parte relativa a tale tipologia di notifica, si rinvia integralmente ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. ai principi anche recentemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. 5, Ordinanza n. 14649 del 2024).
Le argomentazioni esposte inducono a ritenere infondata nel merito anche la quarta questione sollevata, relativa all'omessa notifica di tutti gli avvisi di addebito e le cartelle impugnate, ad eccezione dell'ava n. 32220160000042281000 e della cartella n.
02220230025261238000.
Esclusivamente per questi due atti, in effetti, non risulta dimostrata la notifica.
Invero:
CP_ a) quanto all'ava, non ha valore probatorio il pdf allegato sub doc. 3 da trattandosi di notifica all'apparenza avvenuta in via telematica;
b) quanto alla cartella, non vi è prova dell'osservanza di alcuni degli adempimenti di cui al combinato disposto degli artt. 26 d.p.r. 602/73 e 60 d.p.r. 600/73 (due tentativi di consegna a distanza di 7 giorni, a fronte di casella PEC satura, e invio di raccomandata informativa del deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa).
Si ribadisce, peraltro, che l'omessa notifica degli atti doveva essere fatta valere nel termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione.
5 A ciò si aggiunga che l'ava 32220160000042281000 citato è stato richiamato nell'intimazione di pagamento n. 02220179006565918000, correttamente notificata al ricorrente in data 6.12.2017 (cfr docc. 5 e 6 . Dunque, trattandosi del primo atto CP_4
utile con il quale il contribuente è venuto a conoscenza del debito, dalla data della notifica dell'intimazione del 2017 decorrevano i 40 giorni di cui all'art. 24 d.ls. 46/99 per proporre l'opposizione cd. recuperatoria (volta cioè a proporre tardivamente le censure che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/99, qualora il rispetto del termine non sia stato possibile per mancata conoscenza dell'avviso di addebito non notificato, Cass. 18256 del 2/09/2020).
Il credito si è, quindi, in ogni caso cristallizzato allo scadere del quarantesimo giorno successivo al 6.12.2017; e la prescrizione, da tale data, è stata interrotta con intimazione di pagamento n. 02220209002845253/000, notificata l'8.2.2020 (cfr. docc. 9 e 10 e CP_4 poi con l'intimazione di pagamento impugnata in queta sede.
Invece, quanto alla cartella n. 02220230025261238000, il primo atto utile ad avere conoscenza del credito è effettivamente l'intimazione di pagamento impugnata.
Il ricorrente, tuttavia, pur depositando il ricorso nel termine di 40 giorni dalla notifica del provvedimento, non ha formulato alcuna contestazione circa la fondatezza della pretesa previdenziale, salvo l'eccezione di prescrizione, all'evidenza infondata considerato che la cartella si riferisce a crediti relativi all'annualità 2022/2023. Anche ammettendo che CP_3
l'intimazione fosse illegittima per omessa notifica del titolo pregresso, quindi, tale circostanza sarebbe comunque irrilevante ai fini della decisione – imposta dalla natura del giudizio – sulla debenza del credito azionato, sostanzialmente non contestato nel merito.
Ancora in ordine alla contestazione relativa all'omessa notifica di atti prodromici, si osserva che il richiamo alla violazione dell'art. 54-bis comma 3 d.p.r. 633/72 è del tutto inconferente, trattandosi di normativa dedicata all'imposta sul valore aggiunto.
Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla censura relativa all'asserita violazione dell'art. 36-ter commi 3 e 4 d.p.r. 600/73: trattasi di disposizione relativa al procedimento di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, ma nulla viene dedotto circa il fatto che le pretese contributive in contesa derivino da una rettifica di imponibile operata d'ufficio dagli organi competenti.
6 Deve, da ultimo, essere dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione asseritamente maturata successivamente alla (contestata) notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento.
Deve precisarsi che, sotto questo profilo, l'azione deve essere qualificata come un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. la quale, come noto, non prevede alcun termine di decadenza (Cass. 18256 cit.).
In questi termini, la domanda è ammissibile, sebbene infondata nel merito.
Richiamando infatti quanto già dedotto in ordine alle notifiche dei titoli, si osserva:
- che gli avvisi di addebito nn. 32220190005153889000, 32220210000614445000,
32220220000506060000, 32220220003597102000, 32220230001195051000, notificati rispettivamente il 17.12.2019, 6.11.2021, 17.07.2022, 30.12.2022 e 14.12.2023, nonché le cartelle di pagamento nn. 02220190023379474000, 02220210021037658000,
02220220008266721000, 02220220014733958000, rispettivamente notificate il 7.1.2020, il 29.09.2022, il 28.10.2022 e il 23.01.2023, si riferiscono certamente a crediti non prescritti, stante l'interruzione della prescrizione avvenuta con l'intimazione impugnata, notificata in data 16.12.2024;
- che gli avvisi di addebito nn. 32220160003727614000, 32220160005518567000,
32220170000342288000, 32220170001133402000, rispettivamente notificati il
19.12.2016, il 23.12.2016, il 27.06.2017 e il 5.10.2017 e le cartelle di pagamento nn.
0222016002213960300 e 02220170005784421000, rispettivamente notificate il
26.10.2016 e il 19.09.2017 (cfr docc. 3 e 18 , si riferiscono a crediti non oggetto di CP_4 prescrizione, in quanto interrotta con l'intimazione di pagamento n.
02220209002845253/000, notificata l'8.2.2020 (cfr. docc. 9 e 10 e poi con CP_4
l'intimazione di pagamento impugnata in queta sede;
- gli avvisi di addebito nn. 32220190002486514000 e 32220190003786991000, rispettivamente notificati il 25.11.2019 e il 31.07.2019, si riferiscono a crediti non oggetto di prescrizione, in quanto interrotta con l'intimazione di pagamento n.
02220229002764347/000, notificata in data 19.04.2022 (cfr. docc. 11 e 12 . CP_4
Per tutti i motivi esposti, il ricorso deve quindi essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore
7 della controversia, nonché del concreto svolgimento del giudizio;
con distrazione a favore del difensore di dichiaratosi antistatario. CP_4
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: rigetta il ricorso;
condanna a rimborsare alle resistenti le spese di lite, che si liquidano Parte_1 complessivamente in € 4.000,00 per ciascuna, oltre accessori con distrazione a favore del difensore di dichiaratosi antistatario. CP_4
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 21/05/2025 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. ASTUNI VALERIO
- RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore con l'avv. PITTA MARCELLO
e in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2 con l'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_3 con l'avv. CORCIONE ANNAMARIA
- RESISTENTI
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 27.01.2025 ha proposto opposizione avverso la Parte_1
comunicazione n. 02220249012976521 con la quale ha intimato il pagamento di CP_4
Euro 111.772,55 per crediti – per quanto di interesse in questa sede – di natura previdenziale già oggetto di avvisi di addebito e cartelle di pagamento dettagliatamente indicate.
Ha negato di aver ricevuto i suddetti titoli ovvero altri atti prodromici al provvedimento impugnato, anche in violazione degli artt. 36-bis comma 3, dell'art. 36-ter commi 3 e 4
D.P.R. 600/73, dell'art. 54-bis comma 3, D.P.R. 633/72.
Ha contestato altresì la legittimità della notifica della stessa intimazione, per violazione dell'art. 3, comma 3, l. 241/90 e dell'art. 7 l. 212/2000, nonché per incompetenza del concessionario ad eseguire direttamente la notificazione mediante lettera raccomandata.
Ha eccepito, infine, l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 25 d.lgs. 46/99 nonché, in ogni caso, la prescrizione dei crediti in contesa.
Ha chiesto, a fronte delle circostanze esposte, di dichiarare la nullità o pronunciare l'annullamento dell'intimazione opposta e dei titoli in essa richiamati, nonché dei relativi ruoli.
Con memoria di costituzione ritualmente depositata ha, in via preliminare, eccepito CP_4 il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle censure relative all'attività CP_ di competenza di e CP_3
Ancora, in via preliminare, ha eccepito l'intervenuta decadenza del ricorrente - ai sensi dell'art. 617 c.p.c. - dalla possibilità di far valere vizi formali del procedimento di riscossione, stante la notifica dell'intimazione in data 16.12.2024.
Nel merito, ha chiesto il rigetto delle avversarie domande, rappresentando di aver regolarmente notificato le cartelle di pagamento di propria competenza, con conseguente inammissibilità delle censure connesse a circostanze antecedenti alla notifica stessa.
Ha aggiunto di aver altresì trasmesso, con tempestività, anche atti interruttivi della prescrizione successiva.
Si è costituito anche in via preliminare eccependo il proprio difetto di legittimazione CP_3
CP_ passiva con riferimento alle contestazioni inerenti ad atti di o di CP_4
Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamandosi alla documentazione in proprio possesso, trasmessa dall'ente della riscossione, a conferma della notifica delle cartelle di propria competenza e dei relativi atti interruttivi della prescrizione.
Ha invocato altresì l'applicabilità dell'art. 24 d.lgs. 46/99. CP_ Con memoria di costituzione ha dato atto di aver regolarmente notificato gli avvisi di addebito riferiti al proprio credito, via posta ordinaria o tramite pec.
2 Ha sostenuto l'inapplicabilità dell'art. 3 l. 241/90 all'ipotesi in esame, sottolineando come, in ogni caso, la disposizione non fosse stata violata.
Ha eccepito l'intervenuta decadenza di controparte ex art. 617 c.p.c. con riferimento alle censure di carattere formale, come l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 25 d.lgs.
46/99, in ogni caso processuale e non sostanziale.
Ha sottolineato come, in ogni caso, il Tribunale dovesse comunque pronunciarsi sul merito della pretesa contributiva, stante la natura del giudizio.
Ha negato, infine, che fosse intervenuta la prescrizione dei crediti, considerati gli atti interruttivi trasmessi dal concessionario della riscossione.
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Preliminarmente si osserva che, alla luce della formulazione delle domande di cui al ricorso, l'oggetto del giudizio deve considerarsi implicitamente limitato, tra i vari atti CP_ indicati nell'intimazione impugnata, agli avvisi di addebito relativi a contributi e alle cartelle di pagamento relative ai premi (non rientrando tutti gli altri crediti nella CP_3
giurisdizione di questo Tribunale).
Tanto premesso, come puntualmente osservato e dimostrato da l'intimazione di CP_4
pagamento oggetto di impugnazione è stata correttamente notificata al ricorrente in data
16.12.2024 (e non il 9.01.2025, come erroneamente indicato in ricorso: cfr docc.16 e 17 allegati alla memoria dell'ente).
Si precisa che, qualora la notifica degli atti impositivi avvenga mediante invio diretto di raccomanda con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario – ed in particolare l'art. 39 d.m. 9 aprile 2001 - e non quelle della legge n. 890 del 1982 (Cassazione civile sez. VI, 13/06/2016, n.12083). Ne consegue che sono abilitati alla ricezione presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi, i collaboratori familiari e il portiere. Né, peraltro, doveva essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico: l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (si veda sul punto il significativo arresto della giurisprudenza di legittimità in fattispecie analoga: Cassazione civile sez. VI, 12/04/2016, n.7184).
3 È fondata, quindi, l'eccezione di decadenza ex art. 617 c.p.c. formulata in memoria, con riferimento alle censure relative:
1) alla violazione degli artt. 3 l. 241/90 e 7 l. 212/2000;
2) alla decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/99;
3) all'assenza di firma digitale sulla documentazione trasmessa in forma telematica;
4) all'omessa notifica di atti prodromici all'intimazione di pagamento.
Peraltro, quanto alla prima, la stessa risulta anche infondata nel merito alla luce della mera lettura del testo dell'intimazione opposta, nel quale sono riportati con precisione tutti gli avvisi di addebito e le cartelle di pagamento sottesi all'intimazione stessa, con indicazione dei rispettivi crediti. Sono inoltre specificate le voci relative agli interessi, alle sanzioni e agli oneri di riscossione, calcolati secondo percentuali di legge, necessariamente note al contribuente, certamente quindi nelle condizioni di valutare la correttezza degli importi.
In ordine alla seconda e alla terza censura, poi, si osserva che le stesse risultano tardivamente proposte anche alla luce della regolare notificazione della quasi totalità degli avvisi di addebito e delle cartelle impugnate – ad eccezione dell'ava n. 322 2016
00000422 81 000 e della cartella n. 02220230025261238000 – che imponeva al ricorrente di far valere vizi propri dei titoli nel termine di 40 giorni.
Si richiamano, a conferma della prova della notifica, i documenti da 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, CP_ 10, 11 e 12 di e i documenti 3, 4, 18, 19, 20, 21, 22 di CP_4
Con riferimento a tale documentazione, si precisa:
- che non vi sono contestazioni circa l'indirizzo PEC al quale sono state trasmesse le notifiche telematiche;
- che non vi sono contestazioni circa l'indirizzo al quale sono state trasmesse le notifiche via posta;
- che copia digitale degli avvisi di addebito e delle cartelle trasmesse telematicamente era allegata alle relative PEC, come risulta dagli avvisi di consegna regolarmente versati in atti in forma telematica;
- che nelle relate delle notifiche avvenute a mezzo posta da parte di risulta la CP_4
specifica indicazione delle corrispondenti cartelle;
CP_
- che negli avvisi di addebito trasmessi a mezzo posta da sono riportati i numeri delle relative raccomandate di invio.
4 La stessa parte ricorrente, d'altro canto - a fronte della copiosa documentazione versata in atti – all'udienza di discussione si è limitata ad una (oltremodo) generica contestazione della produzione avversaria.
Risulta poi al limite del pretestuoso la contestazione relativa all'impossibilità, per il concessionario della riscossione, di provvedere direttamente alla notificazione delle cartelle. Dalla mera lettura della disposizione – nella versione ratione temporis applicabile – si evince che non vi sia alcuna limitazione, per alla notifica diretta a CP_4 mezzo raccomandata: “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. Sull'irrilevanza della rimozione dell'inciso “da parte dell'esattore”, nella parte relativa a tale tipologia di notifica, si rinvia integralmente ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. ai principi anche recentemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. 5, Ordinanza n. 14649 del 2024).
Le argomentazioni esposte inducono a ritenere infondata nel merito anche la quarta questione sollevata, relativa all'omessa notifica di tutti gli avvisi di addebito e le cartelle impugnate, ad eccezione dell'ava n. 32220160000042281000 e della cartella n.
02220230025261238000.
Esclusivamente per questi due atti, in effetti, non risulta dimostrata la notifica.
Invero:
CP_ a) quanto all'ava, non ha valore probatorio il pdf allegato sub doc. 3 da trattandosi di notifica all'apparenza avvenuta in via telematica;
b) quanto alla cartella, non vi è prova dell'osservanza di alcuni degli adempimenti di cui al combinato disposto degli artt. 26 d.p.r. 602/73 e 60 d.p.r. 600/73 (due tentativi di consegna a distanza di 7 giorni, a fronte di casella PEC satura, e invio di raccomandata informativa del deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa).
Si ribadisce, peraltro, che l'omessa notifica degli atti doveva essere fatta valere nel termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione.
5 A ciò si aggiunga che l'ava 32220160000042281000 citato è stato richiamato nell'intimazione di pagamento n. 02220179006565918000, correttamente notificata al ricorrente in data 6.12.2017 (cfr docc. 5 e 6 . Dunque, trattandosi del primo atto CP_4
utile con il quale il contribuente è venuto a conoscenza del debito, dalla data della notifica dell'intimazione del 2017 decorrevano i 40 giorni di cui all'art. 24 d.ls. 46/99 per proporre l'opposizione cd. recuperatoria (volta cioè a proporre tardivamente le censure che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/99, qualora il rispetto del termine non sia stato possibile per mancata conoscenza dell'avviso di addebito non notificato, Cass. 18256 del 2/09/2020).
Il credito si è, quindi, in ogni caso cristallizzato allo scadere del quarantesimo giorno successivo al 6.12.2017; e la prescrizione, da tale data, è stata interrotta con intimazione di pagamento n. 02220209002845253/000, notificata l'8.2.2020 (cfr. docc. 9 e 10 e CP_4 poi con l'intimazione di pagamento impugnata in queta sede.
Invece, quanto alla cartella n. 02220230025261238000, il primo atto utile ad avere conoscenza del credito è effettivamente l'intimazione di pagamento impugnata.
Il ricorrente, tuttavia, pur depositando il ricorso nel termine di 40 giorni dalla notifica del provvedimento, non ha formulato alcuna contestazione circa la fondatezza della pretesa previdenziale, salvo l'eccezione di prescrizione, all'evidenza infondata considerato che la cartella si riferisce a crediti relativi all'annualità 2022/2023. Anche ammettendo che CP_3
l'intimazione fosse illegittima per omessa notifica del titolo pregresso, quindi, tale circostanza sarebbe comunque irrilevante ai fini della decisione – imposta dalla natura del giudizio – sulla debenza del credito azionato, sostanzialmente non contestato nel merito.
Ancora in ordine alla contestazione relativa all'omessa notifica di atti prodromici, si osserva che il richiamo alla violazione dell'art. 54-bis comma 3 d.p.r. 633/72 è del tutto inconferente, trattandosi di normativa dedicata all'imposta sul valore aggiunto.
Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla censura relativa all'asserita violazione dell'art. 36-ter commi 3 e 4 d.p.r. 600/73: trattasi di disposizione relativa al procedimento di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, ma nulla viene dedotto circa il fatto che le pretese contributive in contesa derivino da una rettifica di imponibile operata d'ufficio dagli organi competenti.
6 Deve, da ultimo, essere dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione asseritamente maturata successivamente alla (contestata) notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento.
Deve precisarsi che, sotto questo profilo, l'azione deve essere qualificata come un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. la quale, come noto, non prevede alcun termine di decadenza (Cass. 18256 cit.).
In questi termini, la domanda è ammissibile, sebbene infondata nel merito.
Richiamando infatti quanto già dedotto in ordine alle notifiche dei titoli, si osserva:
- che gli avvisi di addebito nn. 32220190005153889000, 32220210000614445000,
32220220000506060000, 32220220003597102000, 32220230001195051000, notificati rispettivamente il 17.12.2019, 6.11.2021, 17.07.2022, 30.12.2022 e 14.12.2023, nonché le cartelle di pagamento nn. 02220190023379474000, 02220210021037658000,
02220220008266721000, 02220220014733958000, rispettivamente notificate il 7.1.2020, il 29.09.2022, il 28.10.2022 e il 23.01.2023, si riferiscono certamente a crediti non prescritti, stante l'interruzione della prescrizione avvenuta con l'intimazione impugnata, notificata in data 16.12.2024;
- che gli avvisi di addebito nn. 32220160003727614000, 32220160005518567000,
32220170000342288000, 32220170001133402000, rispettivamente notificati il
19.12.2016, il 23.12.2016, il 27.06.2017 e il 5.10.2017 e le cartelle di pagamento nn.
0222016002213960300 e 02220170005784421000, rispettivamente notificate il
26.10.2016 e il 19.09.2017 (cfr docc. 3 e 18 , si riferiscono a crediti non oggetto di CP_4 prescrizione, in quanto interrotta con l'intimazione di pagamento n.
02220209002845253/000, notificata l'8.2.2020 (cfr. docc. 9 e 10 e poi con CP_4
l'intimazione di pagamento impugnata in queta sede;
- gli avvisi di addebito nn. 32220190002486514000 e 32220190003786991000, rispettivamente notificati il 25.11.2019 e il 31.07.2019, si riferiscono a crediti non oggetto di prescrizione, in quanto interrotta con l'intimazione di pagamento n.
02220229002764347/000, notificata in data 19.04.2022 (cfr. docc. 11 e 12 . CP_4
Per tutti i motivi esposti, il ricorso deve quindi essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore
7 della controversia, nonché del concreto svolgimento del giudizio;
con distrazione a favore del difensore di dichiaratosi antistatario. CP_4
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: rigetta il ricorso;
condanna a rimborsare alle resistenti le spese di lite, che si liquidano Parte_1 complessivamente in € 4.000,00 per ciascuna, oltre accessori con distrazione a favore del difensore di dichiaratosi antistatario. CP_4
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 21/05/2025 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
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