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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/11/2025, n. 2354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2354 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa PR Picalarga Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda di separazione consensuale e divorzio congiunto iscritta al n.rg.
3382/2024, vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
E
(c.f. Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MASSAFRA NICOLA e dall'avv. MARIA
FA DI
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Integralmente richiamati gli atti di causa, all'udienza del 19 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e di confermare le condizioni di divorzio di cui al ricorso congiunto, ossia” I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto. La casa coniugale sita in Pomezia Via Mar Caspio n. 7 viene assegnata al marito. La stessa è stata già rilasciata dalla moglie la quale si è provvisoriamente trasferita dalla madre. La figlia è affidata congiuntamente ai coniugi e vivrà presso la casa familiare con il padre;
la madre potrà vederla ed averla con sé, salvo diverso accordo tra i coniugi e secondo le esigenze della minore e le sue determinazioni, secondo le seguenti modalità: 1) fine settimana alternati dal sabato mattina sino alla domenica alle ore 20:00; 2) un pomeriggio a settimana da definirsi tra i genitori, dalla fine dell'orario scolastico e sino alle 23:00 riportando la minore presso l'abitazione familiare;
3) vacanze Natalizie: saranno suddivise in due periodi, dal 24/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/1, che la minore trascorrerà con l'uno o l'altro genitore, alternativamente negli anni;
4) vacanze Pasquali: la minore trascorrerà le vacanze con il padre o con la madre, alternativamente negli anni;
5) vacanze estive: la madre trascorrerà con la figlia due settimane non continuative, da concordarsi tra le parti, entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno;
Ognuno provvederà al proprio mantenimento. Il padre provvederà al mantenimento della figlia. Gli assegni familiari versati dall' saranno percepiti dal padre. Le spese CP_1
straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno secondo il Protocollo del Tribunale di Velletri. I coniugi si scambiano reciproco consenso all'espatrio e per il rinnovo o per il rilascio del passaporto”. Precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. apponeva il visto ai fini dell'intervento.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici. Il
pagina 2 di 3 Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite devono intendersi integralmente compensate tra le parti, stante la domanda congiunta.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 25 maggio 2019 a Pomezia ( atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Pomezia anno 2019, atto n. 5, parte 2, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
ordina l'annotazione della sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 21 novembre 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa PR Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa PR Picalarga Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda di separazione consensuale e divorzio congiunto iscritta al n.rg.
3382/2024, vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
E
(c.f. Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MASSAFRA NICOLA e dall'avv. MARIA
FA DI
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Integralmente richiamati gli atti di causa, all'udienza del 19 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e di confermare le condizioni di divorzio di cui al ricorso congiunto, ossia” I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto. La casa coniugale sita in Pomezia Via Mar Caspio n. 7 viene assegnata al marito. La stessa è stata già rilasciata dalla moglie la quale si è provvisoriamente trasferita dalla madre. La figlia è affidata congiuntamente ai coniugi e vivrà presso la casa familiare con il padre;
la madre potrà vederla ed averla con sé, salvo diverso accordo tra i coniugi e secondo le esigenze della minore e le sue determinazioni, secondo le seguenti modalità: 1) fine settimana alternati dal sabato mattina sino alla domenica alle ore 20:00; 2) un pomeriggio a settimana da definirsi tra i genitori, dalla fine dell'orario scolastico e sino alle 23:00 riportando la minore presso l'abitazione familiare;
3) vacanze Natalizie: saranno suddivise in due periodi, dal 24/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/1, che la minore trascorrerà con l'uno o l'altro genitore, alternativamente negli anni;
4) vacanze Pasquali: la minore trascorrerà le vacanze con il padre o con la madre, alternativamente negli anni;
5) vacanze estive: la madre trascorrerà con la figlia due settimane non continuative, da concordarsi tra le parti, entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno;
Ognuno provvederà al proprio mantenimento. Il padre provvederà al mantenimento della figlia. Gli assegni familiari versati dall' saranno percepiti dal padre. Le spese CP_1
straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno secondo il Protocollo del Tribunale di Velletri. I coniugi si scambiano reciproco consenso all'espatrio e per il rinnovo o per il rilascio del passaporto”. Precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. apponeva il visto ai fini dell'intervento.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici. Il
pagina 2 di 3 Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite devono intendersi integralmente compensate tra le parti, stante la domanda congiunta.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 25 maggio 2019 a Pomezia ( atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Pomezia anno 2019, atto n. 5, parte 2, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
ordina l'annotazione della sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 21 novembre 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa PR Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 3 di 3