Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 12/04/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. 1251/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 4/07/2023, promossa con atto di citazione da
(C.F. e P.IVA. Parte_1
) rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Daniela Ajese con domicilio eletto P.IVA_1 presso il suo studio legale sito in Venezia-Mestre (VE), Via B. Maderna n. 7, come da mandato in calce all'atto di citazione di primo grado;
appellante contro
(C.F. e ) rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 PartitaIVA_3 difesa in giudizio dall'Avv. Giovanni Solinas con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Venezia-Porto Marghera, via delle Industrie n. 19/C, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
appellati
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 702/2023 emessa e pubblicata il 24/4/2023 dal
Tribunale di Treviso – Bancari (deposito Bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, riformare l'impugnata sentenza n. 702/2023 pronunciata dal Tribunale di Treviso, nella persona del Giudice
Dott.ssa Laura Ceccon, in data 24/04/2023 all'esito del procedimento R.G. n. 2590/2020, pubblicata in pari data e notificata a mezzo PEC il 25/05/2023, nelle parti descritte sub lett.
-1-
: Parte_2
- accertarsi e dichiararsi la nullità e/o annullare e/o comunque dichiarare l'inefficacia del contratto di mutuo fondiario oggetto di causa per violazione degli artt. 1418, 1346, 1283 c.c. ed art. 117 TUB per i motivi dedotti;
per l'effetto, rideterminare il piano di ammortamento del mutuo con applicazione del tasso previsto dall'art. 117 TUB oppure al tasso legale con quote capitali costanti oppure in subordine al tasso d'interesse semplice previsto in contratto senza alcuna capitalizzazione, o comunque al saggio di interesse applicabile in sua sostituzione individuato dal Giudice;
condannare quindi la appellata alla restituzione in favore dell'appellante del maggior importo da questa versato, rispetto a quello individuato come ut supra, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
con condanna della appellata alla restituzione di tutte le somme percepite in eccesso, e perciò non dovute, oppure nella diversa minore o maggiore somma che risulterà dovuta o di Giustizia oltre agli interessi legali
e rivalutazione dai singoli pagamenti al saldo;
- accertarsi e dichiararsi la nullità ex art. 1815, comma 2, c.c. della clausola relativa ai tassi di interesse debitori pattuiti nell'ambito del contratto di mutuo fondiario oggetto di causa, e conseguentemente azzerare tutti gli interessi del contratto di mutuo predetto, e per l'effetto condannare l'appellata alla restituzione di tutte le somme indebitamente pagate dalla società appellante a titolo di interessi, maggiorate di rivalutazione ed interessi con decorrenza dal momento dei singoli pagamenti al saldo effettivo o in quella misura che risulterà conforme a
Giustizia.
In Ogni Caso
- con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi del giudizio.
In Via Istruttoria
- sia ammessa CTU contabile tesa a confermare le risultanze della consulenza tecnica allegata in ordine alla difformità dell'ISC applicato rispetto a quello pattuito,
l'indeterminatezza o indeterminabilità dei tassi di interesse, la violazione del divieto di cui all'art. 1283 c.c. nonché quantificare, sempre a conferma delle risultanze della perizia dimessa in atti, le somme illegittimamente addebitate alla mutuataria per tutte le causali esposte in atti, previa rideterminazione del piano di ammortamento del mutuo oggetto di causa l'con applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B., comma settimo, oppure del tasso legale con quote capitali costanti oppure del tasso convenzionale semplice e senza alcuna capitalizzazione;
- ammettersi CTU volta sulla base della documentazione in atti a: 1) accertare il regime
-2- finanziario degli interessi applicato dalla banca e se l'ammortamento a rata costante (c.d. alla francese) previsto dal contratto sia in regime composto (in luogo di quella semplice, art. 821 co. 3 c.c.) e se ciò sia stato esplicitato in contratto;
2) procedere alla quantificazione della somma complessivamente versata alla banca, secondo un prospetto analitico e distinto per colonne, indicando capitale, interessi, competenze e spese collegate, comunque riconducibili all'erogazione del finanziamento (ad es. spese di assicurazione, per perizie tecniche, ecc.), determinando, sulla base di calcoli alternativi (relativi cioè al regime semplice ovvero composto degli interessi di cui al punto che precede) secondo le previsioni contrattuali
l'eventuale somma dovuta in restituzione dalla banca (quesito del Tribunale di Bari,
Ordinanza 11.11.2020, ns doc. 10 prodotto in prima memoria);
- sia disposta CTU contabile tesa a verificare inoltre le modalità di calcolo degli interessi del contratto di mutuo oggetto di causa, e a comparare quelli convenuti e/o effettivamente applicati dalla con il c.d. “tasso soglia usura” di riferimento ex L. 108/96 (quindi CP_2 tenendo conto anche delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese,
escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito), con conseguente quantificazione delle somme illegittimamente addebitate alla mutuataria per tutte le causali esposte in atti, con azzeramento degli interessi applicati nel periodo di riferimento in caso di superamento di detto tasso soglia, tenendo in considerazione anche quanto disposto dalla
Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 350/2013, nonché a verificare e confermare che nel mutuo fondiario oggetto di causa siano stati applicati tassi di interesse difformi da quelli pattuiti con conseguente quantificazione delle somme illegittimamente addebitate alla parte mutuataria per tutte le causali esposte, con rideterminazione del piano di ammortamento.”
Per parte appellata:
“In via pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
348 bis c.p.c.;
Nel merito
Rigettarsi integralmente l'appello proposto da Parte_1
in quanto inammissibile e, comunque, infondato anche in ragione dei motivi
[...] esposti in narrativa e, conseguentemente, confermare la Sentenza n. 702/2023 del Tribunale di Treviso, pubblicata in data 24 aprile 2023;
In ogni caso
-3- Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio;
In via istruttoria
Ci si oppone all'ammissione di CTU contabile, da ritenersi superflua nel caso di specie e/o comunque esplorativa per le ragioni già esposte”.
Ragioni della decisione
In fatto.-
1. , conveniva in giudizio Parte_1 davanti il Tribunale di Treviso, l'allora oggi Controparte_3 [...]
chiedendo l'accertamento della nullità e/o inefficacia del contratto di mutuo Controparte_1
n. 0367052143567 dell'importo di euro 800.000,00, siglato in data 30/09/2009, lamentando, Par nel contratto in questione, la presenza dei seguenti vizi: - l'asserita difformità tra pattuito e quello realmente applicato;
- l'asserita indeterminatezza delle condizioni economiche e la mancata indicazione del regime di capitalizzazione applicato;
- l'asserito illegittimo effetto anatocistico conseguente all'adozione del regime di capitalizzazione c.d. alla francese;
-
l'asserita usurarietà del tasso di interesse corrispettivo in rapporto all'applicazione della commissione per l'estinzione anticipata del finanziamento.
2.Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto delle domande attoree, in quanto CP_2 infondate in fatto e in diritto.
3. Con sentenza n. 702/2023 del 24 aprile 2023, il Tribunale di Treviso, su base documentale, rigettava le domande di parte attorea e pronunciava il seguente dispositivo:
“definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede: rigetta le domande attoree;
condanna
e alla rifusione delle spese di lite Parte_1 Parte_1 in favore di che liquida in euro 9.000,00 per onorari, oltre rimborso Controparte_1 spese generali, IVA e CPA”
4. Avverso la sentenza ha proposto appello la Parte_1
, affidato a cinque motivi, mediante i quali denuncia: la
[...] mancata applicazione degli artt. 1418,1325,1346,1283, 1815 c.c. c.c., nonché degli artt. Par 115,116 e 117 TUB per non avere accertato: - la difformità tra l pattuito in sede della stipula del contratto di mutuo e il TAEG effettivamente applicato;
-l'indeterminatezza del regime finanziario del mutuo con il c.d. piano di ammortamento alla francese e, contestualmente, l'effetto anatocistico insito nella capitalizzazione composta adottata dal
-4- piano di ammortamento alla francese;
- e per aver escluso ai fini del superamento del TSU, la rilevanza della penale per l'estinzione anticipata;
lamenta la violazione degli artt. 99 e 112 cpc per aver il giudice mal interpretato il complesso delle domande formulate dall'attrice e accertato, erratamente, la mancata formulazione di alcuna domanda di natura risarcitoria;
chiede la revisione della sentenza in punto di spese di lite. Infine, impugnando anche l'ordinanza del 23.10.2021, insiste, sulla richiesta di CTU contabile.
5. Si costituisce che contesta la pretesa avversaria, chiedendo, Controparte_1 in via preliminare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
6.La causa era rimessa in decisione all'udienza del 27 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte, con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
In diritto.-
a.) La materia del contendere e la decisione del tribunale.
7. Con la sentenza impugnata, il tribunale rigetta le domande di parte attrice, ritenendo:
Par
- infondate le doglianze relative all in quanto, l'indice in questione non rientra nel novero dei tassi, prezzi e condizioni sanzionabili ex art. 117 TUB, difettando, inoltre, la formulazione di alcuna domanda risarcitoria;
- infondata la questione dell'indeterminatezza delle condizioni contrattuali, dedotta in maniera generica e smentita dalla documentazione presente in atti, completa;
- infondata la questione dell'effetto anatocistico presente nel piano di ammortamento alla francese;
- erronea e infondata la tesi secondo cui la commissione per l'estinzione anticipata rileverebbe nel calcolo ai fini della verifica dell'usura.
8. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis cpc atteso che la specifica previsione contenuta nell'art. 348 ter, comma 1, primo periodo, c.p.c., consente al giudice di appello di dichiarare inammissibile l'impugnazione, che non abbia ragionevole probabilità di essere accolta, soltanto prima di procedere alla trattazione ai sensi dell'art. 350
c.p.c.; dopo l'inizio della trattazione - come ormai avvenuto nel caso di specie - viene meno il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza predetta (Cass.
15786/21). In altre parole, le norme di cui all'art. 348 bis cpc e all'art 348 ter cpc introducono uno strumento di semplificazione ed accelerazione del processo civile tale per cui il superamento dell'udienza di cui all'art. 350 cpc, udienza che rappresenta il limite temporale per la pronuncia dell'ordinanza-filtro, preclude, già di per sé, l'esame sommario della causa in previsione della ragionevole probabilità di non accoglimento. E la scelta del giudice
-5- d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, unico provvedimento impugnabile per vizi suoi propri e non per il solo fatto del non essere stata adottata la decisione nella forma semplificata (Cass. 37272/21).
b.) Disamina dei motivi di appello.
Va osservato che le censure mosse dall' appellante alla sentenza di primo grado si risolvono per lo più in una riproposizione delle medesime argomentazioni svolte con atto di citazione proposto dinanzi al Tribunale di Treviso, senza l'apporto di effettive argomentazioni critiche avverso la decisione del primo giudice, esaurendosi molto spesso in una silloge di astratte enunciazioni tratte da sentenze di merito senza che neppure sia sempre riportato il caso concreto sul quale quei giudici hanno pronunciato ovvero l'intera motivazione a sostegno dell'assunto, in disparte la valenza meramente persuasiva di affermazioni di principi di diritto da parte di giudici diversi dalla s. Corte. Secernendo, dunque, quanto di specifico e pertinente – e dunque ammissibile – è contenuto nell'atto di appello vanno formulate le seguenti considerazioni.
9. Con il primo motivo di appello, parte appellante impugna la sentenza nel punto In cui il giudice ha ritenuto infondata la pretesa “nullità/inefficacia del contratto di mutuo oggetto di Par causa per difformità tra pattuito e quello applicato richiamando sic et simpliciter quanto statuito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 4597/23” (pag. 9, appello). Par Si sostiene, sulla scorta di una perizia di parte allegata già in primo grado, che l indicato in contratto pari al 5,98% annuo, sarebbe stato applicato, invece, in misura pari al 6,017% e calcolato “tenendo conto sia dell'effetto della capitalizzazione composta, che degli oneri contrattualmente previsti e collegati all'erogazione del credito”.
9.1. ll motivo non può trovare accoglimento.
La domanda che pretenderebbe di pervenire alla declaratoria di nullità in ragione dell'applicazione di un ISC difforme rispetto a quello enunciato in contratto è manifestamente infondata.
Va rilevato che il tasso annuo effettivo globale (TAEG), essendo solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, e la sua mancata indicazione nella forma scritta non è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993.
-6- Infatti, l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, eventualmente, determinare la violazione di regole di condotta della banca e dare luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (Cass. 4597/23).
L'appellante si limita a invocare alcuni precedenti di merito, ma va in contrario constatato che la soluzione cui è pervenuto il tribunale è in linea con gli insegnamenti, da ritenersi ormai consolidati, del giudice di legittimità (Cass. 13146/23; Cass. 397/25), onde merita conferma.
Ne consegue il rigetto della doglianza che, sulla pretesa difformità tra quanto statuito e quanto applicato del TAEG basa la prospettazione circa la nullità del contratto per l'indeterminatezza degli elementi necessari al calcolo della rata contenuta nel piano di ammortamento.
10. Con il secondo motivo di appello, parte appellante lamenta la violazione degli artt. 99 e
112 c.p.c. per avere errato il giudice nel valutare il contenuto delle domande formulate da omettendo di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria. Parte_1
Si sostiene che nel giudizio di primo grado, l'odierna appellante formulava la domanda di natura risarcitoria - “…con condanna della convenuta alla restituzione di tutte le somme percepite in eccesso, e perciò non dovute, oppure nella diversa minore o maggiore somma che risulterà dovuta o di Giustizia oltre agli interessi legali e rivalutazione dai singoli pagamenti al saldo;
” ( pag. 20, atto di citazione Bussola, primo grado) – del tutto “slegata” dalla domanda precedente di nullità/inefficacia del contratto, contenente al suo interno l'avverbio “quindi” – “condannare quindi la appellata alla restituzione in favore dell'appellante del maggior importo da questa versato, rispetto a quello individuato come ut supra, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo” - proprio a voler significare la continuità con la domanda di nullità del contratto, mancante, invece, nella domanda che il giudice ha erratamente esaminato.
10.1. Il motivo non può essere accolto.
La disamina della domanda formulata dalla società Bussola, pur valutata nel suo complesso e anche al di là del (pur inequivoco) tenore letterale (ove si chiede la condanna alla
“restituzione in favore dell'attrice del maggior importo da questa versato” ovvero delle
“somme percepite in eccesso”), restituisce che la causa petendi dedotta a sostegno della richiesta era esclusivamente la invalidità della pattuizione e, quindi, il connesso e conseguente petitum diretto ad ottenere la restituzione delle somme pagate in forza di un titolo che si pretendeva invalido. E va pure evidenziato che la parte appellante neppure ha articolato alcuna allegazione circa il danno che avrebbe subito e tanto meno ha offerto istanze istruttorie sul punto.
-7- Ciò posto, non occorre una particolare motivazione per evidenziare la differenza fra un'azione risarcitoria (articoli 1218 o 2043 c.c.) e quella di ripetizione d'indebito (art. 2033 ss.
c.c.) sia con riguardo alle ragioni poste a base della domanda (inadempimento o fatto illecito nell'un caso, pagamento senza causa nell'altro) sia con riferimento alla conformazione del correlativo petitum (ristoro di un pregiudizio patito con un debito di valore nell'un caso, restituzione di una somma quale credito di valuta nell'altro).
Ha occasione di ribadirlo Cass. 7083/2006 con riferimento a un caso di domanda di restituzione a seguito di risoluzione, secondo la quale “la domanda di restituzione della prestazione effettuata conseguente alla risoluzione del contratto per inadempimento configura una domanda nuova rispetto a quella di risarcimento del danno che la parte abbia proposto insieme alla domanda di risoluzione, tanto con riferimento alla "causa petendi", integrando essa una richiesta di ripetizione di indebito, cui è tenuta, in ipotesi, anche la parte non inadempiente, che trova la propria causa nella prestazione effettuata e nel venir meno del suo titolo e non già in un comportamento colpevole fonte di responsabilità contrattuale,
quanto con riguardo al "petitum", necessariamente limitato alla restituzione di quanto corrisposto e dei frutti percepiti”.
11. Circa l'indeterminatezza che conseguirebbe all'adozione del piano di ammortamento alla francese ovvero l'effetto anatocistico che in esso si anniderebbe, a prescindere dall'esposizione non molto chiara del motivo di appello e dal mancato confronto con la motivazione addotta dal primo giudice, va ribadito che il sistema di ammortamento alla francese non comporta di per sé, alcun anatocismo, atteso che, tale metodo di calcolo comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.
Non vi è la capitalizzazione di interessi o la produzione di interessi su interessi scaduti essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario detratto l'importo già pagato con una rata o con le rate precedenti. La previsione contrattuale di rate costanti rende stabile l'ammontare della rata, ma comporta che la quota di capitale rimborsata anno per anno è minore rispetto a quanto sarebbe stato rimborsato secondo un piano a rate decrescenti. Posto che il piano di ammortamento alla francese non comporta l'addebito di interessi anatocistici, questo di conseguenza esclude che la sterile doglianza circa la violazione dell'art. 117, comma 8 del TUB, possa ritenersi fondata.
Quanto poi alla questione in ordine alla indeterminatezza del mutuo con piano di ammortamento alla francese per mancata indicazione del piano finanziario, può considerarsi
-8- acquisito nella giurisprudenza di legittimità (che si è espressa a sezioni unite, proprio in riferimento a un mutuo a tasso fisso come quello che qui viene in rilievo, con la decisione n.
15130/2024), il principio secondo cui «In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti».
E che nella specie il contratto rechi tutti gli elementi utili per determinare la modalità di rimborso è già stato ritenuto dal tribunale con valutazione che merita piena conferma (cfr. articolo 2 del contratto prodotto quale doc. 1 appellante: n. 240 rate mensili posticipate di ammortamento, fisse e costanti, comprensive di quote interessi e di quote capitali, di importo pari ad euro 5.616,67 ciascuna, con un tasso d'interesse pari ad euro 0,479166% mensile, pari al tasso nominale annuo del 5,75%, 360 giorni quale base temporale di riferimento). Del pari la menzionata sentenza della s. Corte a composizione allargata ha avuto modo di escludere “che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. "alla francese" e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale” (Cass. s.u. n. 15130/24 citata).
Sempre nella ora menzionata sentenza del giudice di legittimità si trova la confutazione dell'effetto anatocistico che la parte appellante crede di poter ravvedere nel predetto sistema di ammortamento. I supremi giudici hanno in proposito affermato che “…deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo”, osservando che il sistema di capitalizzazione composta non comporta alcun effetto anatocistico, poiché si tratta di “… una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo
(quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)”; tale sistema, infatti, consente “ … di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di rendere omogenee grandezze o valori disomogenei perché riferiti a
-9- momenti temporali diversi, rendendo indifferente il tempo”.
In definitiva, sul punto, la sentenza appellata è pienamente conforme ai ricordati principi insegnati dalla giurisprudenza e merita pertanto piena conferma.
12. Con il quarto motivo, l'appellante si duole della mancata valutazione, ai fini del calcolo dell'usura, della commissione di estinzione anticipata.
12.1. Il motivo non può essere accolto.
12.2. Come confermato anche dalla sentenza della Corte di cassazione n. 7352/2022, la clausola in questione non è rilevante ai fini dell'usura perché va qualificata come pattuizione del tutto accidentale ed eventuale, che individua un corrispettivo per il recesso del contratto.
L'applicazione della clausola penale per estinzione anticipata deriva da una scelta unilaterale del mutuatario, il quale anticipatamente decide di sciogliersi dal vincolo contrattuale e svolge una funzione indennitaria per il mutuante, per la perdita del lucro che egli subisce in relazione al mancato introito degli interessi pattuiti. Al contrario, gli interessi, sia corrispettivi che moratori, sono pur sempre correlati all'erogazione del credito ed al godimento del denaro, ancorché gli ultimi vengano applicati solo in caso di inadempimento.
Il principio è stato ribadito nelle successive sentenze del giudice di legittimità (v.
18497/2024¸6902025; 7384/2025) e può dunque ritenersi del tutto consolidato: “…ai fini della verifica del rispetto del cd. tasso soglia previsto dalla disciplina antiusura non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, trattandosi, invece, di un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (così Cass. n. 18497/2024).
Ne discende l'infondatezza anche del motivo di appello in rassegna.
13. Con l'ultimo motivo di appello, ha chiesto la riforma della sentenza, Parte_1 laddove il giudice ha rigettato le domande attoree e condannato la società attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della banca convenuta, ma si tratta di un motivo meramente consequenziale all'auspicato accoglimento dei precedenti motivi, onde il rigetto di essi comporta l'assorbimento del motivo in disamina.
14. Infine in tutti i motivi di appello, parte appellante si duole della mancata ammissione della consulenza tecnica, ritenuto strumento essenziale per ricostruire il rapporto e dare conferma, nel caso di specie, dell'eccepita indeterminatezza delle condizioni economiche.
14.1. La doglianza è priva di fondamento.
14.2. Innanzi tutto, essa è prospettata come conseguenza della fondatezza delle “questioni
-10- di cui ai punti sub A), B) e C)” ossia dei motivi innanzi scrutinati e respinti, onde non può che risultare assorbita dal rigetto dei motivi come sopra argomentato.
14.2. In secondo luogo, e in ogni caso, l'indagine diretta alla verifica che il contratto contenesse una indicazione del TAEG diversa rispetto al tasso effettivamente applicato, risulta del tutto superflua per quanto innanzi evidenziato, così come la indagine sul piano di ammortamento alla francese e sull'eventuale violazione dell'art. 1283 c.c., per le ragioni giuridiche già sopra esposte. Del pari, la pretesa di svolgere una c.t.u. che ricomprenda anche la commissione per la estinzione anticipata del mutuo al fine di verificare l'eventuale superamento del tasso-soglia risulta del tutto inutile ai fini di causa, alla stregua di quanto innanzi in proposito ritenuto.
Non vi è pertanto alcuna necessità di disporre una c.t.u.
c.) Conclusioni e regolamentazione delle spese processuali.
15. In definitiva, l'appello è infondato e va respinto.
Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi dei compensi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore corrispondente alla presente (scaglione di valore indeterminabile – complessità media) tenuto conto dell'attività svolta in questo grado e della nota spese prodotta.
Va dato atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater,
d.p.r. 115/2002 a carico di parte appellante.
per questi motivi
definitivamente decidendo sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 702/2023 del tribunale Parte_1 di Treviso lo respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
condanna alla Parte_1 rifusione in favore di delle spese di lite, che liquida in Controparte_1 complessivi € 8.470,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge. dà atto della sussistenza a carico di parte appellante del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002.
Venezia, 10 aprile 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
-11-