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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/12/2025, n. 2299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2299 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 745 /2022 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] Parte_1
LO (ME) , Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato C.F._1 in Via Asmara N.12 (ANG. Via Campidoglio) 98076 Sant'Agata TE
ITALIA presso lo studio dell'Avv. AMATA CARMELA TERESA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA ARMERIA 1 CP_1 P.IVA_1
MESSINA presso lo studio dell'Avv. CIPRIANI GIUSEPPE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 442 c.p.c. il sig. ha adito Parte_1 questo Tribunale esponendo di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della società dichiarata fallita con Controparte_2 sentenza n. 20/2020 del Tribunale di Patti – Sez. Fallimentare, e di avere ottenuto l'ammissione al passivo del proprio credito privilegiato per complessivi €
4.692,23, di cui € 952,37 a titolo di T.F.R., oltre accessori, in virtù del decreto ingiuntivo n. 326/2014 emesso dal Tribunale di Patti – Giudice del Lavoro (n.r.g.
2869/2014), divenuto definitivo e non opposto. L'istante ha dedotto di avere presentato, in data 28/10/2021, domanda on line al Fondo di garanzia per la liquidazione del TFR, corredata dalla CP_1 documentazione richiesta (stato passivo esecutivo, certificazione di mancata opposizione, modelli SR50 e SR52, IBAN, ecc.), nonché di avere proposto ricorso al Comitato provinciale a fronte del mancato riscontro alla domanda CP_1 amministrativa.
Il Comitato provinciale ha rigettato il ricorso in data 16/02/2022, nonostante l'avvenuta integrazione documentale del 15/02/2022; di qui la proposizione del presente giudizio, con richiesta di accertare il diritto ad ottenere il TFR a carico del Fondo di garanzia e di condannare l' al pagamento della CP_1 relativa somma, indicata in ricorso in € 957,37 oltre accessori.
Si è costituito l' , il quale, con memoria del 28/12/2022, dopo avere CP_1 ricostruito l'iter amministrativo, ha dichiarato che, a seguito delle integrazioni documentali (in particolare decreto ingiuntivo e istanza di ammissione al passivo), la richiesta del ricorrente “è stata riesaminata e può ritenersi accoglibile”, che la pratica viene riattivata ai fini della liquidazione per l'importo lordo di € 952,37, previa verifica dell'IBAN, e ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese, ovvero, in via principale, il rigetto della domanda.
Con note difensive autorizzate, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, deducendo, per quanto qui rileva, che nonostante il riconoscimento della debenza del TFR da parte dell' , alla data odierna la prestazione non CP_1 risulta erogata, sicché non può dichiararsi cessata la materia del contendere, permanendo l'interesse alla decisione di merito e alla condanna dell'ente al pagamento del TFR di € 952,37, oltre interessi e rivalutazione, con spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
DIRITTO
1. Sui presupposti per l'intervento del Fondo di garanzia CP_1
L'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 ha istituito presso l' il CP_1
Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro insolvente nel pagamento del TFR spettante ai lavoratori o ai loro aventi causa. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale e la stessa prassi amministrativa dell' , il diritto alla prestazione a carico del Fondo CP_1 presuppone, nelle ipotesi di datore assoggettabile a procedura concorsuale: la cessazione del rapporto di lavoro;
l'insolvenza del datore di lavoro accertata in sede concorsuale;
l'accertamento del credito e della sua misura mediante ammissione allo stato passivo, divenuto definitivo;
il mancato soddisfacimento del credito in sede fallimentare.
Nel caso di specie, tali presupposti risultano integrati: la società datrice di lavoro è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Patti con sentenza n. 20/2020; il credito del ricorrente per TFR è stato ammesso al passivo in via privilegiata per € 952,37, oltre accessori, come da provvedimento di ammissione e certificazione di mancata opposizione;
non risulta che tale credito sia stato soddisfatto in sede concorsuale;
il ricorrente ha tempestivamente presentato domanda di intervento al
Fondo di garanzia, corredata della documentazione richiesta, e successivamente ricorso al Comitato provinciale avverso il mancato riscontro, venendo a conoscenza di un provvedimento di rigetto.
L' , nella propria memoria, ha espressamente riconosciuto che, sulla CP_1 base della documentazione prodotta (decreto ingiuntivo, istanza di insinuazione al passivo, ecc.), la richiesta del ricorrente può ritenersi accoglibile e che la pratica è stata riattivata per la liquidazione dell'importo di € 952,37.
Tale riconoscimento integra, di fatto, un'ammissione della sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge per l'intervento del Fondo e della debenza, in capo all' quale gestore del Fondo, dell'importo di TFR nella misura CP_1 risultante dallo stato passivo.
Ne consegue che la domanda giudiziale di accertamento del diritto del lavoratore e di condanna dell' al pagamento del TFR a carico del Fondo di CP_1 garanzia deve ritenersi fondata nel merito, nella misura di € 952,37, corrispondente all'importo ammesso al passivo e riconosciuto dall'ente, restando l'importo maggiore indicato nel ricorso (957,37) da qualificare come mero errore materiale rispetto al titolo concorsuale e alla stessa difesa dell' . CP_1
2. Sulla dedotta cessazione della materia del contendere
L' ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere CP_1 per sopravvenuta carenza di interesse, assumendo che, per effetto del riesame amministrativo e della riattivazione della pratica, sarebbe venuto meno l'interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio.
La censura non è condivisibile.
È principio pacifico, anche nella giurisprudenza di legittimità, che la pronuncia di cessazione della materia del contendere presuppone il sopravvenire, in corso di causa, di fatti idonei a determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto fra le parti e l'integrale e irretrattabile soddisfazione dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio, in modo che non residui alcuna utilità concreta nella prosecuzione del giudizio e nell'adozione di una pronuncia di merito.
Nel caso in esame, dagli atti emerge che:
l' si è limitato ad affermare che la richiesta “può ritenersi CP_1 accoglibile” e che la pratica è stata “riattivata ai fini della liquidazione”; le note difensive di parte ricorrente, depositate successivamente, danno atto che alla data di redazione delle note la prestazione non era stata ancora corrisposta e che, quindi, l' non ha provato l'effettiva erogazione del TFR in CP_1 favore del lavoratore;
l'ente resistente non ha allegato né prodotto alcuna attestazione di pagamento (es. quietanza o prova di accredito), limitandosi a ribadire la richiesta di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
In tali condizioni, non può ritenersi integrata l'integrale soddisfazione del diritto azionato, che costituisce il presupposto indefettibile per la declaratoria di cessazione della materia del contendere: la mera prospettazione di un futuro pagamento, ancorata alla “riattivazione” della pratica, non determina alcuna modifica definitiva della situazione giuridica del ricorrente, né esclude il suo interesse a ottenere una sentenza di accertamento e condanna, idonea a costituire titolo esecutivo nei confronti dell'ente previdenziale. Pertanto, deve escludersi la sopravvenuta carenza di interesse ex art. 100
c.p.c., dovendosi procedere all'esame della domanda nel merito.
3. Sulla quantificazione del credito e sugli accessori
Come sopra evidenziato, l'importo del TFR spettante al ricorrente nei confronti dell'ex datore di lavoro – e, per effetto dell'intervento sostitutivo, a carico del Fondo di garanzia – si identifica con quello ammesso al passivo CP_1 fallimentare, pari ad € 952,37, come da stato passivo esecutivo e modello SR52, richiamati nel ricorso e nelle note difensive.
In relazione agli accessori, in applicazione dei principi elaborati in materia di crediti di lavoro e di prestazioni a carico del Fondo di garanzia, devono riconoscersi, dalla data di maturazione del TFR e sino al saldo, interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo i criteri di cui all'art. 429, comma 3, c.p.c., trattandosi di credito che, pur avendo natura previdenziale, conserva la funzione sostitutiva del trattamento di fine rapporto non corrisposto dal datore insolvente.
4. Sulle spese di lite
Le spese seguono il criterio della soccombenza sostanziale.
L' ha emesso un provvedimento amministrativo di rigetto che ha reso CP_1 necessario il ricorso al giudice;
solo in corso di causa ha riconosciuto la fondatezza della domanda, senza tuttavia provvedere all'integrale soddisfacimento del credito, determinando la permanenza dell'interesse alla pronuncia di merito.
In tale prospettiva, anche alla luce del principio della c.d. soccombenza virtuale in ipotesi di sopravvenienze satisfattive (qui peraltro non perfezionate), deve ritenersi l' sostanzialmente soccombente, con conseguente condanna CP_1 alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi anticipatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro l' Parte_1 Controparte_3
, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa
[...]
o assorbita,
1. accerta il diritto di a conseguire, a carico del Parte_1
Fondo di garanzia , il trattamento di fine rapporto maturato nei CP_1 confronti della datrice di lavoro fallita Controparte_2
[...]
2. per l'effetto, condanna l' a pagare a la CP_1 Parte_1 somma di € 952,37 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla data di maturazione del credito sino al saldo;
3. condanna l' al pagamento, in favore di delle CP_1 Parte_1 spese di lite, che liquida in complessivi € 600,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Teresa Amata, dichiaratasi anticipataria;
Così deciso in Patti 12/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo