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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 14/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Erika Capanna Pisce', visti gli artt. 127 ter e 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente;
ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito delle note di trattazione scritta da parte della Cancelleria, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2653/2019, promossa da:
e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
con il patrocinio dell'avv. Danilo Consorti Persona_1
ATTORI contro
con il patrocinio dell'avv. Massimo Vagnoni Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTI
OGGETTO: Azione negatoria e usucapione servitù di passaggio.
CONCLUSIONI
Come da note scritte di discussione della causa, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 7 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva l'intestato Tribunale al fine di sentire Persona_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
• Dichiarare l'inesistenza della servitù di passaggio, di cui in narrativa, in favore dei sigg.ri P_
e , contestualmente ordinando la cessazione di qualsivoglia turbativa al
[...] Controparte_2 legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte dell'attrice;
• Condannare, altresì, il convenuto al risarcimento del danno, quantificato sin d'ora in € 2.000,00, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia.
• Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
A sostegno della domanda deduceva, in sintesi, per quanto di interesse:
• di essere proprietaria della porzione immobiliare, sita in via Udine, indentificata in catasto rustico del comune di Martinsicuro al foglio 12 particella 78, acquistata con atto a rogito notaio di Carlo del Per_2
17.09.1962, Rep. N. 14918 Racc. n. 2216, confinante con canale di bonifica e con la proprietà di
[...]
e CP_3 Persona_3
• che di fronte alla propria abitazione, divisa dalla Via Udine, è sita l'unità immobiliare di proprietà di e interclusa alla pubblica via e confinante con la proprietà di Controparte_1 Controparte_2
padre di , avente accesso diretto alla via C. Colombo;
Persona_3 Controparte_1
• che, a decorrere dalla fine del 2012, periodo in cui veniva rimosso un caravan di proprietà del figlio stabilmente parcheggiato sulla via Udine, e precisamente in prossimità del cancello dei convenuti,
era solito accedere alla propria abitazione percorrendo con la propria vettura l'intero Controparte_1 tratto di tale strada privata, di proprietà esclusiva di adducendo l'esistenza di una servitù di Persona_1 passaggio a suo favore.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'inesistenza della servitù di passaggio in capo ai convenuti e la cessazione di qualsivoglia turbativa al suo diritto di proprietà, oltre alla condanna al risarcimento del danno, quantificato in
€ 2.000,00.
Con comparsa di risposta, si costituivano e insistendo per il rigetto Controparte_1 Controparte_2 della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
pagina 2 di 7 Deducevano, in particolare, di essere titolari del diritto di servitù di passaggio sulla Via Udine, unico accesso carrabile alla loro abitazione, acquistato a titolo originario, mediante usucapione a fronte dell'esercizio manifesto e pacifico a decorrere dal 1989 fino al 2015.
Sostenevano, inoltre, che solo a partire dal 2015 contestava l'esistenza del diritto di servitù, Persona_1 anche mediante apposizione di blocchi di cemento atti ad impedire il passaggio, per la cui rimozione veniva instaurato il procedimento di reintegrazione del possesso (R.G. n. 323/2017) dinanzi l'intestato Tribunale, concluso con ordinanza n. 2556/2019 di accoglimento e condanna alla rimozione dei suddetti blocchi.
All'udienza del 19.12.2019 il Giudice, su istanza delle parti, concedeva il triplo termine per le memorie 183, co.
VI c.p.c.
Mutato l'organo giudicante, ammessi i mezzi istruttori ed espletate le prove orali, con comparsa di intervento volontario del 3.09.2024, a seguito del decesso di si costituivano in giudizio Persona_1 Parte_1
, e , nella qualità di eredi, chiedendo l'accoglimento delle
[...] Parte_2 Parte_3 conclusioni già rassegnate.
La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del
19.12.2024.
In punto di diritto, l'azione negatoria, disciplinata dall'art. 949 c.c., è un'azione posta a difesa della proprietà, finalizzata a far accertare l'inesistenza di diritti reali affermati da terzi sulla cosa e a far cessare eventuali molestie o turbative che manifestino l'esercizio di tali diritti.
Più nello specifico, è principio consolidato che in tema di "actio negatoria servitutis", la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia. Invero, quanto al riparto dell'onere probatorio, la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva.
Al contrario, grava sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte (ex multis: Cass. civ. sez. II ordinanza del 23 gennaio 2023, n. 1905).
In applicazione dei suddetti principi, ritiene il Tribunale che gli attori abbiano ottemperato all'onere su di essi gravante avendo allegato e fornito la prova del diritto di proprietà della strada privata via Udine e del possesso della stessa, la cui esistenza è incontroversa tra le parti e provata documentalmente mediante il titolo di acquisto prodotto in giudizio.
pagina 3 di 7 Per quanto riguarda, invece, i convenuti, sostengono questi di essere titolari di una servitù di passaggio acquistata a titolo originario, mediante usucapione per possesso pacifico e ultraventennale ai sensi dell'art. 1061
c.c.
L'accertamento del diritto reale di servitù di passaggio su di un bene a titolo originario comporta l'onere di fornire una rigorosa prova in ordine ai requisiti del possesso necessari ad usucapire, ossia il possesso pacifico, incontestato, continuativo ed ultraventennale del bene rispetto al quale si chiede il riconoscimento del diritto reale, tale da non lasciare perplessità di sorta in ordine alla sussistenza di una situazione corrispondente all'esercizio del diritto di servitù protratto per il tempo previsto. Il possesso ad usucapionem deve essere necessariamente connotato da specifici requisiti, che ne determinino la pienezza e la continuità.
Trattandosi di servitù, inoltre, oggetto di prova dell'intervenuta usucapione sono anche i requisiti dell'utilitas, tratta dal fondo dominante dall'utilizzo del fondo servente, e dell'apparenza della servitù. Invero, ai sensi dell'art. 1061 c.c. “le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro servizio”. Ed invero, solo l'esistenza di opere visibili funzionali all'esercizio del diritto reale consente al proprietario del bene di avere contezza dell'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da consentirgli di esperire le azioni a tutela del proprio diritto.
Orbene, pur non dubitandosi dell'esistenza di una utilità tratta dagli odierni convenuti dall'utilizzo della proprietà dell'attrice, potendo tale requisito, ai sensi dell'art. 1028 c.c., consistere anche in una “maggiore comodità o amenità del fondo dominante” che, nel caso di specie, è integrata dalla maggiore ampiezza dell'accesso alla unità immobiliare da via Udine rispetto a quello più stretto ed impervio dal fondo di Per_4
è tuttavia completamente carente la prova dell'apparenza della servitù di passaggio, conditio sine qua
[...] non ai fini dell'usucapione del diritto reale.
Secondo l'orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità, l'apparenza della servitù ai fini dell'usucapione deve sostanziarsi nell'esistenza di opere visibili sul fondo altrui finalizzate all'esercizio del transito. Il requisito dell'apparenza della servitù si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile. Ne consegue, dunque, “che non è al riguardo sufficiente l'esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, essenziale viceversa essendo che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante e, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù" (ex multis: Cass. civ., sez. II, 20 gennaio 2022, n. 1794; Cass., 11 febbraio 2009, n. 3389; Cass., 10 luglio 2007, n. 15447; Cass., 28 settembre
2006, n. 21087; Cass., 17 febbraio 2004, n. 2994)
pagina 4 di 7 Orbene, nel caso di specie alcuna prova è stata fornita dai convenuti circa l'esistenza di tali opere, essendosi gli stessi limitati a richiamare la relativa giurisprudenza e ad affermare in maniera tautologica la loro esistenza senza neppure indicare quali fossero gli elementi visibili.
Nello specifico, non possono essere considerate opere realizzate al preciso fine di dare accesso dal fondo servente a quello dominante la strada in via Udine, preesistente alla realizzazione dell'unità abitativa dei convenuti, nonché il cancello apposto nella proprietà di e . Controparte_1 Controparte_2
Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che la proprietà degli odierni attori, comprensiva del tratto di strada facente parte di Via Udine, veniva acquistata da nel 1962, epoca antecedente alla realizzazione Persona_1 dell'unità immobiliare dei convenuti. La proprietà di e , invece, è una Controparte_1 Controparte_2 porzione dell'area che, prima del 1989, apparteneva interamente a proprietà accessibile Persona_3 dalla via C. Colombo. Tuttavia, con atto del 5.05.1989 donava tale porzione ai suoi tre figli Persona_3
, e e, contestualmente all'accettazione, quest'ultimo, Parte_4 Controparte_4 Controparte_1 insieme a , acquistava le relative quote dai fratelli, divenendone proprietario esclusivo. Controparte_2
Orbene, a fronte di tale ricostruzione dei fatti, è evidente che il tratto di strada di Via Udine, proprietà esclusiva degli attori, non sia stato realizzato al precipuo fine di garantire l'accesso alla proprietà dei convenuti, essendo questa area, prima del 1989, parte integrante della proprietà di accessibile dalla via C. Persona_3
Colombo.
Né può integrare il requisito dell'apparenza della servitù la mera esistenza del cancello di proprietà dei convenuti, insistente sul tratto di strada privata, che ben può essere stato realizzato per altri scopi quali quello di accedere occasionalmente con mezzi più ingombranti, come avvenuto in fase di costruzione dell'unità abitativa, così come dichiarato dal teste all'udienza del 13.07.2021. Tes_1
Carente è anche la rigorosa prova, richiesta dalla legge, relativa al possesso continuativo per oltre venti anni.
In primo luogo, non appare sufficiente, ai fini della prova del possesso ultraventennale, l'ordinanza emessa in sede di giudizio possessorio dall'intestato Tribunale all'esito del procedimento R.G. n. 323/2017, giudizio nel quale, ai soli fini della reintegrazione del possesso, è stato accertato che gli odierni convenuti abbiano utilizzato
“nell'ultimo anno dal fatto per cui è causa - consistente nell'apposizione di blocchi di cemento avvenuta nel
2016 - e comunque in epoca prossima allo stesso, la via Udine, per accedere, anche transitandovi con la relativa autovettura, alla propria abitazione”.
In secondo luogo, a sostegno di tale circostanza sono state espletate prove orali a favore di una e dell'altra parte, del tutto contraddittorie tra loro.
Da un lato, infatti, , teste di parte convenuta, all'udienza del13.07.2021 ha dichiarato che egli stesso Tes_1 accedeva, “anche se non tutti i giorni”, in via Udine per accompagnare il figlio o la moglie di P_
; che la strada “veniva utilizzata normalmente dall'inizio dei lavori di realizzazione dell'immobile, in
[...]
pagina 5 di 7 quanto era l'unica via di accesso all'immobile anche dei mezzi meccanici per la realizzazione”; e che e iniziavano ad usare l'accesso dalla via C. Colombo, attraverso la Controparte_1 Controparte_2 proprietà del padre solo nel momento in cui è stato negato da di accedere alla Via Udine. In Persona_1 ultimo, pur confermando la presenza del parcheggiato presso la suddetta via, ha dichiarato che questo Pt_5
“non impediva il passaggio di altre autovetture”.
Anche teste di parte convenuta, all'udienza del 1.07.2022 ha confermato la circostanza secondo Tes_2 cui i convenuti hanno esercitato un possesso pacifico, ultraventennale e non interrotto di una servitù di passaggio sulla Via Udine. Confermava, inoltre, che i convenuti “hanno accesso anche da Via Colombo, ma è una strada impervia”. Dall'altro lato confermava anche l'esistenza del Caravan stabilmente parcheggiato “sicuramente oltre 20 anni” in via Udine in prossimità del cancello della proprietà di e Controparte_1 CP_2
.
[...]
Le stesse circostanze sono state ribadite da che, all'udienza del 8.03.2022, ha dichiarato che Testimone_3
“per comodità i hanno usato entrambi i passaggi” ossia via Udine e via C. Colombo, senza tuttavia P_ dire con quale frequenza.
Al contrario, , teste di parte attrice, all'udienza 1.07.2022 confermava la circostanza secondo cui Testimone_4
i convenuti utilizzano costantemente e quotidianamente fin dalla realizzazione della propria unità immobiliare l'accesso pedonale e carraio sulla via C. Colombo in corrispondenza della proprietà di e, ad Persona_4 ulteriore prova di ciò, sosteneva che “spesso la macchina è parcheggiata nel garage della proprietà del padre”.
Confermava, inoltre, la presenza stabile del caravan parcheggiato sulla via Udine, fatto conosciuto in quanto automezzo proprietà del marito, e che questo impediva il passaggio di altre autovetture.
In ultimo, anche , teste di parte attrice, escussa nella medesima udienza, confermava le medesime Tes_5 circostanze sia relativamente al passaggio del presso l'accesso di Via Colombo sia la presenza del P_ caravan che impediva il transito in via Udine e, inoltre, nella qualità di comproprietaria della strada, riferiva che più volte i comproprietari della strada intimavano al i cessare il passaggio. P_
È evidente, dunque, la totale contraddittorietà tra le dichiarazioni rese dai testimoni di parte attrice e quelli di parte convenuta, coincidenti solo sue due circostanze: l'utilizzo da parte di e Controparte_1 CP_2
dell'accesso dalla via C. Colombo e la presenza per molti anni di un autocaravan parcheggiato in Via
[...]
Udine, in prossimità del cancello dei convenuti.
Soprattutto in riferimento alla presenza del caravan che, secondo l'attrice, avrebbe impedito per molti anni l'accesso all'abitazione dei convenuti da Via Udine, questi ultimi, oltre alle dichiarazioni rese dal teste Tes_1
alcun fatto hanno prodotto per dimostrare l'accessibilità alla propria abitazione anche in presenza
[...] dall'automezzo. Al contrario, ha prodotto in giudizio una perizia redatta dal Geom. Persona_1 [...]
il quale, esaminando ogni possibile manovra diretta a consentire all'auto dei convenuti di entrare ed Per_5
pagina 6 di 7 uscire dall'accesso sito in via Udine in presenza del caravan parcheggiato, ha concluso per l'impossibilità di qualsiasi manovra utile a tal fine.
Pertanto, il mancato raggiungimento della prova circa i requisiti dell'apparenza della servitù e del possesso uti dominus del tratto di strada per oltre venti anni, inducono all'accoglimento della domanda attorea e al conseguente rigetto della richiesta di accertamento di intervenuta usucapione della strada in disamina.
Meritevole di rigetto è, invece, la domanda risarcitoria, non avendo gli attori fornito in alcun modo elementi idonei per apprezzare né l'an e né il quantum degli asseriti pregiudizi. Invero, lamentano gli attori l'esistenza di un danno biologico in capo ad le cui condizioni di salute si sarebbero aggravate a causa delle Persona_1 discussioni con gli odierni convenuti dovute al transito sulla strada di sua proprietà.
Giova rammentare che, vertendosi in ambito di responsabilità extracontrattuale, grava sul danneggiato l'onere di provare il danno subito, il fatto illecito, il nesso eziologico con l'evento dannoso oltre che la colpa del danneggiante. Alcuno di questi elementi è stato provato nel caso de quo, non essendo in alcun modo dimostrato né l'effettivo aggravamento delle condizioni di salute della signora quasi ottantenne all'epoca dei Persona_1 fatti e già affetta da un “precario stato di salute” (vd. pag. 4 atto di citazione), né la loro eziologica riconducibilità alle asserite discussioni aventi ad oggetto il transito dei convenuti sulla Via Udine.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. RG. 2653/2019, così provvede:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza della servitù di passaggio in favore dei convenuti sulla Via Udine, ordinando la cessazione di qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà degli attori;
- rigetta le restanti domande;
- condanna i convenuti, in solido, a rifondere agli attori le spese di lite, che si liquidano in € 125,00 per esborsi e
€ 7616,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfettario, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Teramo, 13.1.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Erika Capanna Piscè
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Erika Capanna Pisce', visti gli artt. 127 ter e 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente;
ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito delle note di trattazione scritta da parte della Cancelleria, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2653/2019, promossa da:
e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
con il patrocinio dell'avv. Danilo Consorti Persona_1
ATTORI contro
con il patrocinio dell'avv. Massimo Vagnoni Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTI
OGGETTO: Azione negatoria e usucapione servitù di passaggio.
CONCLUSIONI
Come da note scritte di discussione della causa, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 7 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva l'intestato Tribunale al fine di sentire Persona_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
• Dichiarare l'inesistenza della servitù di passaggio, di cui in narrativa, in favore dei sigg.ri P_
e , contestualmente ordinando la cessazione di qualsivoglia turbativa al
[...] Controparte_2 legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte dell'attrice;
• Condannare, altresì, il convenuto al risarcimento del danno, quantificato sin d'ora in € 2.000,00, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia.
• Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
A sostegno della domanda deduceva, in sintesi, per quanto di interesse:
• di essere proprietaria della porzione immobiliare, sita in via Udine, indentificata in catasto rustico del comune di Martinsicuro al foglio 12 particella 78, acquistata con atto a rogito notaio di Carlo del Per_2
17.09.1962, Rep. N. 14918 Racc. n. 2216, confinante con canale di bonifica e con la proprietà di
[...]
e CP_3 Persona_3
• che di fronte alla propria abitazione, divisa dalla Via Udine, è sita l'unità immobiliare di proprietà di e interclusa alla pubblica via e confinante con la proprietà di Controparte_1 Controparte_2
padre di , avente accesso diretto alla via C. Colombo;
Persona_3 Controparte_1
• che, a decorrere dalla fine del 2012, periodo in cui veniva rimosso un caravan di proprietà del figlio stabilmente parcheggiato sulla via Udine, e precisamente in prossimità del cancello dei convenuti,
era solito accedere alla propria abitazione percorrendo con la propria vettura l'intero Controparte_1 tratto di tale strada privata, di proprietà esclusiva di adducendo l'esistenza di una servitù di Persona_1 passaggio a suo favore.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'inesistenza della servitù di passaggio in capo ai convenuti e la cessazione di qualsivoglia turbativa al suo diritto di proprietà, oltre alla condanna al risarcimento del danno, quantificato in
€ 2.000,00.
Con comparsa di risposta, si costituivano e insistendo per il rigetto Controparte_1 Controparte_2 della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
pagina 2 di 7 Deducevano, in particolare, di essere titolari del diritto di servitù di passaggio sulla Via Udine, unico accesso carrabile alla loro abitazione, acquistato a titolo originario, mediante usucapione a fronte dell'esercizio manifesto e pacifico a decorrere dal 1989 fino al 2015.
Sostenevano, inoltre, che solo a partire dal 2015 contestava l'esistenza del diritto di servitù, Persona_1 anche mediante apposizione di blocchi di cemento atti ad impedire il passaggio, per la cui rimozione veniva instaurato il procedimento di reintegrazione del possesso (R.G. n. 323/2017) dinanzi l'intestato Tribunale, concluso con ordinanza n. 2556/2019 di accoglimento e condanna alla rimozione dei suddetti blocchi.
All'udienza del 19.12.2019 il Giudice, su istanza delle parti, concedeva il triplo termine per le memorie 183, co.
VI c.p.c.
Mutato l'organo giudicante, ammessi i mezzi istruttori ed espletate le prove orali, con comparsa di intervento volontario del 3.09.2024, a seguito del decesso di si costituivano in giudizio Persona_1 Parte_1
, e , nella qualità di eredi, chiedendo l'accoglimento delle
[...] Parte_2 Parte_3 conclusioni già rassegnate.
La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del
19.12.2024.
In punto di diritto, l'azione negatoria, disciplinata dall'art. 949 c.c., è un'azione posta a difesa della proprietà, finalizzata a far accertare l'inesistenza di diritti reali affermati da terzi sulla cosa e a far cessare eventuali molestie o turbative che manifestino l'esercizio di tali diritti.
Più nello specifico, è principio consolidato che in tema di "actio negatoria servitutis", la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia. Invero, quanto al riparto dell'onere probatorio, la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva.
Al contrario, grava sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte (ex multis: Cass. civ. sez. II ordinanza del 23 gennaio 2023, n. 1905).
In applicazione dei suddetti principi, ritiene il Tribunale che gli attori abbiano ottemperato all'onere su di essi gravante avendo allegato e fornito la prova del diritto di proprietà della strada privata via Udine e del possesso della stessa, la cui esistenza è incontroversa tra le parti e provata documentalmente mediante il titolo di acquisto prodotto in giudizio.
pagina 3 di 7 Per quanto riguarda, invece, i convenuti, sostengono questi di essere titolari di una servitù di passaggio acquistata a titolo originario, mediante usucapione per possesso pacifico e ultraventennale ai sensi dell'art. 1061
c.c.
L'accertamento del diritto reale di servitù di passaggio su di un bene a titolo originario comporta l'onere di fornire una rigorosa prova in ordine ai requisiti del possesso necessari ad usucapire, ossia il possesso pacifico, incontestato, continuativo ed ultraventennale del bene rispetto al quale si chiede il riconoscimento del diritto reale, tale da non lasciare perplessità di sorta in ordine alla sussistenza di una situazione corrispondente all'esercizio del diritto di servitù protratto per il tempo previsto. Il possesso ad usucapionem deve essere necessariamente connotato da specifici requisiti, che ne determinino la pienezza e la continuità.
Trattandosi di servitù, inoltre, oggetto di prova dell'intervenuta usucapione sono anche i requisiti dell'utilitas, tratta dal fondo dominante dall'utilizzo del fondo servente, e dell'apparenza della servitù. Invero, ai sensi dell'art. 1061 c.c. “le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro servizio”. Ed invero, solo l'esistenza di opere visibili funzionali all'esercizio del diritto reale consente al proprietario del bene di avere contezza dell'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da consentirgli di esperire le azioni a tutela del proprio diritto.
Orbene, pur non dubitandosi dell'esistenza di una utilità tratta dagli odierni convenuti dall'utilizzo della proprietà dell'attrice, potendo tale requisito, ai sensi dell'art. 1028 c.c., consistere anche in una “maggiore comodità o amenità del fondo dominante” che, nel caso di specie, è integrata dalla maggiore ampiezza dell'accesso alla unità immobiliare da via Udine rispetto a quello più stretto ed impervio dal fondo di Per_4
è tuttavia completamente carente la prova dell'apparenza della servitù di passaggio, conditio sine qua
[...] non ai fini dell'usucapione del diritto reale.
Secondo l'orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità, l'apparenza della servitù ai fini dell'usucapione deve sostanziarsi nell'esistenza di opere visibili sul fondo altrui finalizzate all'esercizio del transito. Il requisito dell'apparenza della servitù si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile. Ne consegue, dunque, “che non è al riguardo sufficiente l'esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, essenziale viceversa essendo che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante e, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù" (ex multis: Cass. civ., sez. II, 20 gennaio 2022, n. 1794; Cass., 11 febbraio 2009, n. 3389; Cass., 10 luglio 2007, n. 15447; Cass., 28 settembre
2006, n. 21087; Cass., 17 febbraio 2004, n. 2994)
pagina 4 di 7 Orbene, nel caso di specie alcuna prova è stata fornita dai convenuti circa l'esistenza di tali opere, essendosi gli stessi limitati a richiamare la relativa giurisprudenza e ad affermare in maniera tautologica la loro esistenza senza neppure indicare quali fossero gli elementi visibili.
Nello specifico, non possono essere considerate opere realizzate al preciso fine di dare accesso dal fondo servente a quello dominante la strada in via Udine, preesistente alla realizzazione dell'unità abitativa dei convenuti, nonché il cancello apposto nella proprietà di e . Controparte_1 Controparte_2
Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che la proprietà degli odierni attori, comprensiva del tratto di strada facente parte di Via Udine, veniva acquistata da nel 1962, epoca antecedente alla realizzazione Persona_1 dell'unità immobiliare dei convenuti. La proprietà di e , invece, è una Controparte_1 Controparte_2 porzione dell'area che, prima del 1989, apparteneva interamente a proprietà accessibile Persona_3 dalla via C. Colombo. Tuttavia, con atto del 5.05.1989 donava tale porzione ai suoi tre figli Persona_3
, e e, contestualmente all'accettazione, quest'ultimo, Parte_4 Controparte_4 Controparte_1 insieme a , acquistava le relative quote dai fratelli, divenendone proprietario esclusivo. Controparte_2
Orbene, a fronte di tale ricostruzione dei fatti, è evidente che il tratto di strada di Via Udine, proprietà esclusiva degli attori, non sia stato realizzato al precipuo fine di garantire l'accesso alla proprietà dei convenuti, essendo questa area, prima del 1989, parte integrante della proprietà di accessibile dalla via C. Persona_3
Colombo.
Né può integrare il requisito dell'apparenza della servitù la mera esistenza del cancello di proprietà dei convenuti, insistente sul tratto di strada privata, che ben può essere stato realizzato per altri scopi quali quello di accedere occasionalmente con mezzi più ingombranti, come avvenuto in fase di costruzione dell'unità abitativa, così come dichiarato dal teste all'udienza del 13.07.2021. Tes_1
Carente è anche la rigorosa prova, richiesta dalla legge, relativa al possesso continuativo per oltre venti anni.
In primo luogo, non appare sufficiente, ai fini della prova del possesso ultraventennale, l'ordinanza emessa in sede di giudizio possessorio dall'intestato Tribunale all'esito del procedimento R.G. n. 323/2017, giudizio nel quale, ai soli fini della reintegrazione del possesso, è stato accertato che gli odierni convenuti abbiano utilizzato
“nell'ultimo anno dal fatto per cui è causa - consistente nell'apposizione di blocchi di cemento avvenuta nel
2016 - e comunque in epoca prossima allo stesso, la via Udine, per accedere, anche transitandovi con la relativa autovettura, alla propria abitazione”.
In secondo luogo, a sostegno di tale circostanza sono state espletate prove orali a favore di una e dell'altra parte, del tutto contraddittorie tra loro.
Da un lato, infatti, , teste di parte convenuta, all'udienza del13.07.2021 ha dichiarato che egli stesso Tes_1 accedeva, “anche se non tutti i giorni”, in via Udine per accompagnare il figlio o la moglie di P_
; che la strada “veniva utilizzata normalmente dall'inizio dei lavori di realizzazione dell'immobile, in
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pagina 5 di 7 quanto era l'unica via di accesso all'immobile anche dei mezzi meccanici per la realizzazione”; e che e iniziavano ad usare l'accesso dalla via C. Colombo, attraverso la Controparte_1 Controparte_2 proprietà del padre solo nel momento in cui è stato negato da di accedere alla Via Udine. In Persona_1 ultimo, pur confermando la presenza del parcheggiato presso la suddetta via, ha dichiarato che questo Pt_5
“non impediva il passaggio di altre autovetture”.
Anche teste di parte convenuta, all'udienza del 1.07.2022 ha confermato la circostanza secondo Tes_2 cui i convenuti hanno esercitato un possesso pacifico, ultraventennale e non interrotto di una servitù di passaggio sulla Via Udine. Confermava, inoltre, che i convenuti “hanno accesso anche da Via Colombo, ma è una strada impervia”. Dall'altro lato confermava anche l'esistenza del Caravan stabilmente parcheggiato “sicuramente oltre 20 anni” in via Udine in prossimità del cancello della proprietà di e Controparte_1 CP_2
.
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Le stesse circostanze sono state ribadite da che, all'udienza del 8.03.2022, ha dichiarato che Testimone_3
“per comodità i hanno usato entrambi i passaggi” ossia via Udine e via C. Colombo, senza tuttavia P_ dire con quale frequenza.
Al contrario, , teste di parte attrice, all'udienza 1.07.2022 confermava la circostanza secondo cui Testimone_4
i convenuti utilizzano costantemente e quotidianamente fin dalla realizzazione della propria unità immobiliare l'accesso pedonale e carraio sulla via C. Colombo in corrispondenza della proprietà di e, ad Persona_4 ulteriore prova di ciò, sosteneva che “spesso la macchina è parcheggiata nel garage della proprietà del padre”.
Confermava, inoltre, la presenza stabile del caravan parcheggiato sulla via Udine, fatto conosciuto in quanto automezzo proprietà del marito, e che questo impediva il passaggio di altre autovetture.
In ultimo, anche , teste di parte attrice, escussa nella medesima udienza, confermava le medesime Tes_5 circostanze sia relativamente al passaggio del presso l'accesso di Via Colombo sia la presenza del P_ caravan che impediva il transito in via Udine e, inoltre, nella qualità di comproprietaria della strada, riferiva che più volte i comproprietari della strada intimavano al i cessare il passaggio. P_
È evidente, dunque, la totale contraddittorietà tra le dichiarazioni rese dai testimoni di parte attrice e quelli di parte convenuta, coincidenti solo sue due circostanze: l'utilizzo da parte di e Controparte_1 CP_2
dell'accesso dalla via C. Colombo e la presenza per molti anni di un autocaravan parcheggiato in Via
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Udine, in prossimità del cancello dei convenuti.
Soprattutto in riferimento alla presenza del caravan che, secondo l'attrice, avrebbe impedito per molti anni l'accesso all'abitazione dei convenuti da Via Udine, questi ultimi, oltre alle dichiarazioni rese dal teste Tes_1
alcun fatto hanno prodotto per dimostrare l'accessibilità alla propria abitazione anche in presenza
[...] dall'automezzo. Al contrario, ha prodotto in giudizio una perizia redatta dal Geom. Persona_1 [...]
il quale, esaminando ogni possibile manovra diretta a consentire all'auto dei convenuti di entrare ed Per_5
pagina 6 di 7 uscire dall'accesso sito in via Udine in presenza del caravan parcheggiato, ha concluso per l'impossibilità di qualsiasi manovra utile a tal fine.
Pertanto, il mancato raggiungimento della prova circa i requisiti dell'apparenza della servitù e del possesso uti dominus del tratto di strada per oltre venti anni, inducono all'accoglimento della domanda attorea e al conseguente rigetto della richiesta di accertamento di intervenuta usucapione della strada in disamina.
Meritevole di rigetto è, invece, la domanda risarcitoria, non avendo gli attori fornito in alcun modo elementi idonei per apprezzare né l'an e né il quantum degli asseriti pregiudizi. Invero, lamentano gli attori l'esistenza di un danno biologico in capo ad le cui condizioni di salute si sarebbero aggravate a causa delle Persona_1 discussioni con gli odierni convenuti dovute al transito sulla strada di sua proprietà.
Giova rammentare che, vertendosi in ambito di responsabilità extracontrattuale, grava sul danneggiato l'onere di provare il danno subito, il fatto illecito, il nesso eziologico con l'evento dannoso oltre che la colpa del danneggiante. Alcuno di questi elementi è stato provato nel caso de quo, non essendo in alcun modo dimostrato né l'effettivo aggravamento delle condizioni di salute della signora quasi ottantenne all'epoca dei Persona_1 fatti e già affetta da un “precario stato di salute” (vd. pag. 4 atto di citazione), né la loro eziologica riconducibilità alle asserite discussioni aventi ad oggetto il transito dei convenuti sulla Via Udine.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. RG. 2653/2019, così provvede:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza della servitù di passaggio in favore dei convenuti sulla Via Udine, ordinando la cessazione di qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà degli attori;
- rigetta le restanti domande;
- condanna i convenuti, in solido, a rifondere agli attori le spese di lite, che si liquidano in € 125,00 per esborsi e
€ 7616,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfettario, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Teramo, 13.1.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Erika Capanna Piscè
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