TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 01/04/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 642/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 642/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25.9.1976, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MARU' MASSIMILIANO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. CUVATO VINCENZO, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la trasformazione del rito e la conferma delle condizioni stabilite con l'accordo raggiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.7.2024 ha chiesto che Parte_1
venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con
1 – parte resistente – in data 8.7.2003, in regime di separazione dei beni, trascritto Controparte_1
nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 138 Parte II Serie A dell'anno 2003, unione dalla quale sono nati due figli, , nata a [...] [...], e nato a [...] Persona_1 Persona_2
il 14.3.2006 ormai maggiorenni ma non economicamente indipendenti.
Deduceva di aver presentato ricorso per ottenere la separazione giudiziale dal coniuge presso il
Tribunale di Gela, procedimento che previa trasformazione in consensuale è stato definito con decreto di omologa del 14.5.2021 con il quale il Tribunale di Gela ha omologato le condizioni pattuite dai coniugi.
Rappresentava che le spese da sostenere per i figli si erano, nel tempo, accresciute e che – rispetto alla situazione esistente in sede di separazione – la condizione economica del marito era migliorata, pertanto, chiedeva l'aumento del contributo per il mantenimento dei figli in misura pari a € 600,00 ciascuno.
Aggiungeva, inoltre, che il resistente si era reso inadempiente rispetto agli obblighi contratti in sede di separazione.
Allegava, infine, che sono trascorsi i termini di legge richiesti per addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio non essendosi medio tempore riconciliata con il marito.
Concludeva, pertanto chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con parte resistente, l'aumento del contributo per il mantenimento mensile dei figli in misura almeno pari a complesse € 1.200,00 nonché l'assegnazione della casa coniugale.
Con istanza congiunta depositata in data 30.10.2024, le parti rappresentavano di aver raggiunto un'intesa sulle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedevano al Tribunale di definire il giudizio alle condizioni dalle stesse proposte.
All'udienza del 4.12.2024, tenutasi con note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e chiedevano la conferma delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordate nei seguenti termini:
“1. La casa familiare di via Ravel 33 verrà assegnata alla SI.ra , per viverci con i figli Parte_1
e sino alla data del 31 luglio 2025, termine entro il quale quest'ultima, unitamente Per_1 Per_2 ai figli, lascerà detto immobile, per trasferire il proprio domicilio in un'altra abitazione, il cui indirizzo comunicato al SI. entro il 15 luglio 2025. Le spese relative alla manutenzione CP_1
ordinaria di detto immobile rimarranno, limitatamente al tempo che la stessa continuerà ad abitarla,
a carico di , quale assegnataria dell'immobile, mentre quelle Parte_1
relative alla manutenzione straordinaria a carico di . Controparte_1
2. I figli e sono entrambi maggiorenni, per cui nulla si dispone in Persona_1 Persona_2 ordine all'affidamento degli stessi, che comunque continueranno ad avere il domicilio stabile presso
2 la casa familiare di via Ravel n. 33, piano terzo, unitamente alla SI.ra , sino alla data Parte_1 di rilascio del predetto immobile e, successivamente, presso l'abitazione che verrà individuata dalla madre;
3. Quanto all'esercizio del diritto di visita dei figli, nulla si dispone, essendo, come già detto, entrambi maggiorenni e pertanto i rapporti con il padre saranno lasciati all'autoregolamentazione secondo le rispettive eSIenze;
4. Il SI. si obbliga a contribuire al mantenimento dei due figli, corrispondendo la Controparte_1 somma mensile di € 800,00 (€ 400,00 a figli), rivalutabile annualmente secondo gli indici FOI/ISTAT da corrispondere, quanto a , direttamente in favore della stessa, accreditando la somma Per_1
presso la carta postpay evolution, le cui coordinate sono note al SI. , mentre per CP_1 Per_2
mediante accredito sul conto corrente della SI.ra , in essere presso la Banca Intesa San Parte_1
Paolo, di cui il SI. conosce le coordinate;
CP_2
5. L'assegno unico universale per i figli verrà ripartito nella misura del 50% per ciascun genitore, così come, nella misura del 50% verranno ripartiti i carichi di famiglia.
6. Le spese straordinarie per i figli restano a carico di entrambi i genitori in parti uguali, secondo il
Protocollo d'Intesa fra Magistrati e Avvocati per la regolamentazione delle spese ordinarie e straordinarie necessarie per la prole nei procedimenti di separazione, divorzio, modifica delle condizioni disposte in tali procedimenti e nei procedimenti ex art. 337 ter c.c. dell'8 marzo 2018, che le parti dichiarano di conoscere. A tal proposito le parti concordano che il SI. corrisponderà CP_1
la quota delle spese per il canone dell'immobile condotto in locazione della figlia a Parma, delle utenze e di ogni altra spesa relativa alla permanenza all'università della figlia, di cui sarà gravato pro quota, in ossequio al protocollo d'intesa dell'8.3.2018, direttamente alla figlia con Per_1
accredito alla posta evolution intestato alla stessa. Le altre spese straordinarie che dovranno essere sostenute dalla SI.ra per la figlia , saranno accreditate dal SI. all'ex Parte_1 Per_1 CP_1
coniuge, così come tutte le spese straordinarie per Per_2
7. La cucina, che in vista del matrimonio, è stata acquistata dal SI. , rimarrà nella sua CP_1 disponibilità al momento del rilascio dell'immobile da parte della SI.ra e dei figli, che Parte_1
non la trasferirà nella nuova abitazione.
8. Le parti dichiarano che non sono pendenti procedimenti riguardanti i figli presso l'autorità
Giudiziaria.
9. Le spese e i compensi del giudizio rimangono compensate tra le parti e i procuratori dichiarano di rinunciare alla solidarietà professionale.
10. Autorizzano sin d'ora, reciprocamente, il rilascio del passaporto e del documento di identità valido per l'espatrio per sé”
3 La causa, con ordinanza del 17.12.2024, veniva quindi rimessa al collegio per la decisione.
***
È, in primo luogo, opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett b, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario può essere domandata quando “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale (…).
Per quanto di interesse nel caso di specie, nel caso di separazione consensuale (ovvero di separazione giudiziale definita consensualmente, su accordo dei coniugi) la separazione deve essersi protratta per almeno sei mesi “dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale”.
Ebbene, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti deve essere accolta essendo trascorsi più di sei mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione consensuale
(5.10.2020), definita con decreto di omologa del 14.5.2021 emesso dal Tribunale di Gela, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
In ordine, poi, alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento e il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento e il mantenimento dei figli non è in contrasto con i loro interessi rilevando che neppure il Pubblico Ministero si è opposto all'accoglimento di tali conclusioni.
Le spese di lite – considerata la composizione consensuale del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
, nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nato a [...] il 28.10.1976, a [...] in data [...], trascritto nei registri dello Stato CP_1
Civile del Comune di Gela al n. 138 Parte II Serie A dell'anno 2003;
- PRENDE ATTO delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da , nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], indicate in parte motiva;
CP_1
4 - DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di
Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n.
396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- COMPENSA integralmente le spese tra le parti.
Così deciso a Gela nella camera di conSIlio della Sezione Civile del Tribunale, il 20.3.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 642/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25.9.1976, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MARU' MASSIMILIANO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. CUVATO VINCENZO, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la trasformazione del rito e la conferma delle condizioni stabilite con l'accordo raggiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.7.2024 ha chiesto che Parte_1
venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con
1 – parte resistente – in data 8.7.2003, in regime di separazione dei beni, trascritto Controparte_1
nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 138 Parte II Serie A dell'anno 2003, unione dalla quale sono nati due figli, , nata a [...] [...], e nato a [...] Persona_1 Persona_2
il 14.3.2006 ormai maggiorenni ma non economicamente indipendenti.
Deduceva di aver presentato ricorso per ottenere la separazione giudiziale dal coniuge presso il
Tribunale di Gela, procedimento che previa trasformazione in consensuale è stato definito con decreto di omologa del 14.5.2021 con il quale il Tribunale di Gela ha omologato le condizioni pattuite dai coniugi.
Rappresentava che le spese da sostenere per i figli si erano, nel tempo, accresciute e che – rispetto alla situazione esistente in sede di separazione – la condizione economica del marito era migliorata, pertanto, chiedeva l'aumento del contributo per il mantenimento dei figli in misura pari a € 600,00 ciascuno.
Aggiungeva, inoltre, che il resistente si era reso inadempiente rispetto agli obblighi contratti in sede di separazione.
Allegava, infine, che sono trascorsi i termini di legge richiesti per addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio non essendosi medio tempore riconciliata con il marito.
Concludeva, pertanto chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con parte resistente, l'aumento del contributo per il mantenimento mensile dei figli in misura almeno pari a complesse € 1.200,00 nonché l'assegnazione della casa coniugale.
Con istanza congiunta depositata in data 30.10.2024, le parti rappresentavano di aver raggiunto un'intesa sulle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedevano al Tribunale di definire il giudizio alle condizioni dalle stesse proposte.
All'udienza del 4.12.2024, tenutasi con note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e chiedevano la conferma delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordate nei seguenti termini:
“1. La casa familiare di via Ravel 33 verrà assegnata alla SI.ra , per viverci con i figli Parte_1
e sino alla data del 31 luglio 2025, termine entro il quale quest'ultima, unitamente Per_1 Per_2 ai figli, lascerà detto immobile, per trasferire il proprio domicilio in un'altra abitazione, il cui indirizzo comunicato al SI. entro il 15 luglio 2025. Le spese relative alla manutenzione CP_1
ordinaria di detto immobile rimarranno, limitatamente al tempo che la stessa continuerà ad abitarla,
a carico di , quale assegnataria dell'immobile, mentre quelle Parte_1
relative alla manutenzione straordinaria a carico di . Controparte_1
2. I figli e sono entrambi maggiorenni, per cui nulla si dispone in Persona_1 Persona_2 ordine all'affidamento degli stessi, che comunque continueranno ad avere il domicilio stabile presso
2 la casa familiare di via Ravel n. 33, piano terzo, unitamente alla SI.ra , sino alla data Parte_1 di rilascio del predetto immobile e, successivamente, presso l'abitazione che verrà individuata dalla madre;
3. Quanto all'esercizio del diritto di visita dei figli, nulla si dispone, essendo, come già detto, entrambi maggiorenni e pertanto i rapporti con il padre saranno lasciati all'autoregolamentazione secondo le rispettive eSIenze;
4. Il SI. si obbliga a contribuire al mantenimento dei due figli, corrispondendo la Controparte_1 somma mensile di € 800,00 (€ 400,00 a figli), rivalutabile annualmente secondo gli indici FOI/ISTAT da corrispondere, quanto a , direttamente in favore della stessa, accreditando la somma Per_1
presso la carta postpay evolution, le cui coordinate sono note al SI. , mentre per CP_1 Per_2
mediante accredito sul conto corrente della SI.ra , in essere presso la Banca Intesa San Parte_1
Paolo, di cui il SI. conosce le coordinate;
CP_2
5. L'assegno unico universale per i figli verrà ripartito nella misura del 50% per ciascun genitore, così come, nella misura del 50% verranno ripartiti i carichi di famiglia.
6. Le spese straordinarie per i figli restano a carico di entrambi i genitori in parti uguali, secondo il
Protocollo d'Intesa fra Magistrati e Avvocati per la regolamentazione delle spese ordinarie e straordinarie necessarie per la prole nei procedimenti di separazione, divorzio, modifica delle condizioni disposte in tali procedimenti e nei procedimenti ex art. 337 ter c.c. dell'8 marzo 2018, che le parti dichiarano di conoscere. A tal proposito le parti concordano che il SI. corrisponderà CP_1
la quota delle spese per il canone dell'immobile condotto in locazione della figlia a Parma, delle utenze e di ogni altra spesa relativa alla permanenza all'università della figlia, di cui sarà gravato pro quota, in ossequio al protocollo d'intesa dell'8.3.2018, direttamente alla figlia con Per_1
accredito alla posta evolution intestato alla stessa. Le altre spese straordinarie che dovranno essere sostenute dalla SI.ra per la figlia , saranno accreditate dal SI. all'ex Parte_1 Per_1 CP_1
coniuge, così come tutte le spese straordinarie per Per_2
7. La cucina, che in vista del matrimonio, è stata acquistata dal SI. , rimarrà nella sua CP_1 disponibilità al momento del rilascio dell'immobile da parte della SI.ra e dei figli, che Parte_1
non la trasferirà nella nuova abitazione.
8. Le parti dichiarano che non sono pendenti procedimenti riguardanti i figli presso l'autorità
Giudiziaria.
9. Le spese e i compensi del giudizio rimangono compensate tra le parti e i procuratori dichiarano di rinunciare alla solidarietà professionale.
10. Autorizzano sin d'ora, reciprocamente, il rilascio del passaporto e del documento di identità valido per l'espatrio per sé”
3 La causa, con ordinanza del 17.12.2024, veniva quindi rimessa al collegio per la decisione.
***
È, in primo luogo, opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett b, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario può essere domandata quando “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale (…).
Per quanto di interesse nel caso di specie, nel caso di separazione consensuale (ovvero di separazione giudiziale definita consensualmente, su accordo dei coniugi) la separazione deve essersi protratta per almeno sei mesi “dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale”.
Ebbene, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti deve essere accolta essendo trascorsi più di sei mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione consensuale
(5.10.2020), definita con decreto di omologa del 14.5.2021 emesso dal Tribunale di Gela, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
In ordine, poi, alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento e il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento e il mantenimento dei figli non è in contrasto con i loro interessi rilevando che neppure il Pubblico Ministero si è opposto all'accoglimento di tali conclusioni.
Le spese di lite – considerata la composizione consensuale del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
, nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nato a [...] il 28.10.1976, a [...] in data [...], trascritto nei registri dello Stato CP_1
Civile del Comune di Gela al n. 138 Parte II Serie A dell'anno 2003;
- PRENDE ATTO delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da , nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], indicate in parte motiva;
CP_1
4 - DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di
Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n.
396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- COMPENSA integralmente le spese tra le parti.
Così deciso a Gela nella camera di conSIlio della Sezione Civile del Tribunale, il 20.3.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
5