Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 29/05/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 860/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 860/2025 promossa da: nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
RUGGERO BENVENUTO;
ricorrente contro ata a Boujad (Marocco) il 12.3.1981, rappresentata e difesa dall'avv. ANNA Controparte_1
MERCURI; resistente e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Divorzio – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni “il minore resterà affidato a entrambi i genitori in maniera condivisa, con collocamento paritetico a settimane alternate da lunedì a lunedì; la casa familiare ritornerà nella disponibilità del sig. entro e non oltre il 30 settembre 2025, in quanto la sig.ra Parte_1
s'impegna a reperire una nuova abitazione, presso la quale il minore manterrà la residenza formale;
Il sig. CP_1 Parte_1
1
Fabriano, qualora la sig.ra reperisca un'abitazione in tale località; CP_1 ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del minore e le spese straordinarie, così come disciplinate dal Protocollo in vigore presso questo Tribunale, saranno ripartite nella misura del 50% in capo a ciascun genitore. Il sig. s'impegna Parte_1 tuttavia a corrispondere alla sig.ra l'importo mensile di € 200,00 a titolo di contributo per le spese che la stessa dovrà CP_1 affrontare con riferimento alla locazione del nuovo immobile. Tale importo sarà aumentato a € 300,00 nel momento in cui il sig. reperirà una nuova occupazione lavorativa che gli consentirà uno stipendio superiore a € 1.300,00 mensili, e Parte_1 comunque cesserà nel momento in cui il minore diverrà maggiorenne ed economicamente indipendente;
il minore trascorrerà con ciascun genitore 5 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie, per 3 giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali e per 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo, il tutto in modo che il figlio trascorra alternativamente con entrambi i genitori le festività (25 e 26 dicembre, 1° gennaio, Pasqua ecc.). I coniugi concordano altresì che in ipotesi di assenza della sig.ra per trasferte di lavoro, trascorrerà l'intero periodo con il padre CP_1 Per_1 senza necessità di recuperi;
- le parti si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano alla corresponsione di qualsiasi assegno divorzile;
- spese di lite compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.02.2025, il sig. si è rivolto a questo Tribunale al fine Parte_1 di ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto a RR (AN) con la sig.ra il Controparte_1
2.08.2007 alle condizioni ivi formulate.
Con comparsa depositata in data 17.04.2025, si è costituita in giudizio la sig.ra non CP_1 opponendosi al divorzio ma chiedendo l'accoglimento di condizioni difformi.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 22.05.2025, le parti hanno dichiarato di aver medio tempore raggiunto un accordo ed hanno chiesto al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate e di seguito trascritte: “- il minore resterà affidato a entrambi i genitori in maniera condivisa, con collocamento paritetico a settimane alternate da lunedì a lunedì;
- la casa familiare ritornerà nella disponibilità del sig. entro e non oltre il 30 settembre 2025, in quanto la sig.ra Parte_1
s'impegna a reperire una nuova abitazione, presso la quale il minore manterrà la residenza formale;
Il sig. CP_1 Parte_1 manifesta sin da ora il proprio consenso all'eventuale iscrizione del minore presso un istituto scolastico sito nel Comune di
Fabriano, qualora la sig.ra reperisca un'abitazione in tale località; CP_1
- ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del minore e le spese straordinarie, così come disciplinate dal Protocollo in vigore presso questo Tribunale, saranno ripartite nella misura del 50% in capo a ciascun genitore. Il sig. s'impegna Parte_1 tuttavia a corrispondere alla sig.ra l'importo mensile di € 200,00 a titolo di contributo per le spese che la stessa dovrà CP_1
2 affrontare con riferimento alla locazione del nuovo immobile. Tale importo sarà aumentato a € 300,00 nel momento in cui il sig. reperirà una nuova occupazione lavorativa che gli consentirà uno stipendio superiore a € 1.300,00 mensili, e Parte_1 comunque cesserà nel momento in cui il minore diverrà maggiorenne ed economicamente indipendente;
- il minore trascorrerà con ciascun genitore 5 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie, per 3 giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali e per 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo, il tutto in modo che il figlio trascorra alternativamente con entrambi i genitori le festività (25 e 26 dicembre, 1° gennaio, Pasqua ecc.). I coniugi concordano altresì che in ipotesi di assenza della sig.ra per trasferte di lavoro, trascorrerà l'intero periodo con il padre CP_1 Per_1 senza necessità di recuperi;
- le parti si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano alla corresponsione di qualsiasi assegno divorzile;
- spese di lite compensate”.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e può essere accolta.
Risulta dagli atti di causa che, con decreto del 15.03.2023, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale delle parti, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 7.02.2023.
È quindi ampiamente decorso il termine previsto dalla legge n. 898/1970.
Stante il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa perciò più ricostituirsi, come peraltro confermato dalla concorde domanda delle parti di scioglimento del matrimonio.
Quanto alle ulteriori condizioni, il Collegio può prendere atto degli accordi raggiunti, i quali risultano conformi agli interessi morali e materiali del minore , nonché idonei a garantire un adeguato rapporto Per_1 con entrambe le figure genitoriali.
Le spese del presente procedimento, come concordato, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a RR (AN) il 2.08.2007 da e Parte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 4 parte I Controparte_1 dell'anno 2007; ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti alle condizioni sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 28.05.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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