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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/03/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Claudia Gheri Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 13/02/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 15204/2024, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. STRAPPARAVA PIERMARIO e HI IA e c.f. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. STRAPPARAVA PIERMARIO e HI IA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 09/08/2024, con cui e Parte_1 Parte_2 unitisi in matrimonio a in data 19.5.2012 (atto trascritto nei registri dello
[...] CP_1 stato civile del Comune di Lumezzane, al numero 6 parte II serie A dell'anno 2012), hanno chiesto:
“Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 29.8.2024;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con decreto di omologazione del Tribunale di Brescia del 1.7.2021;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1. i ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per_ 2. la figlia minore verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori ed avrà il domicilio presso la madre in
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Per_ Lumezzane, via S. Andrea n. 19. Si precisa che è iscritta alla Scuola Primaria Bachelet di Lumezzane, dove frequenta il pre-scuola prima dell'inizio delle lezioni;
quest'anno comincerà la classe quinta. Le lezioni iniziano alle ore Per_ 08.30 e finiscono alle 16. Dopo la scuola, alle 16, frequenta il doposcuola al " . Il lunedì e il mercoledì Parte_3 Per_ Per_ pomeriggio frequenta la palestra, dove è iscritta al corso di twirling. La pediatra di è la dottoressa Arrighetti, con studio in Lumezzane Piatucco.
3. La casa famigliare, con gli arredi, rimarrà alla moglie signora che ne è già piena proprietaria;
Parte_1
4. nell'intento di favorire i rapporti interpersonali tra il padre e la figlia, il Sig. avrà la possibilità di Parte_2 Per_ stare con tutti i mercoledì sera a decorrere dalle ore 18.00 per la cena, compatibilmente con le esigenze di salute, degli impegni scolastici, di studio, sportivo-ricreativi e religiosi della minore, oltre ad un lunedì alternato dalle ore 18.00 sino alle 21.00 della settimana in cui il sig. vedrà la bambina nel weekend;
per quanto riguarda il lunedì Parte_2 alternato, purché sia compatibile con le esigenze di salute, degli impegni scolastici, di studio, sportivo-ricreativi e religiosi della minore;
5. fermo quanto sopra, si precisa che, indicativamente, la figlia trascorrerà con il padre un weekend alternato dal venerdì sera alle ore 20.00 sino alle 19.00 circa della domenica sera, dove il papà riaccompagnerà a casa della mamma la minore;
Per_
6. indicativamente, la figlia minore trascorrerà le vacanze natalizie e pasquali in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali e, pertanto, trascorrerà il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Santo Stefano con l'altro; stessa cosa accadrà per il giorno 1 gennaio e per il giorno 6 gennaio, precisando che tali giorni dovranno essere fissati entro la metà del mese di novembre per le vacanze natalizie, tenendo conto delle rispettive esigenze lavorative e dei rispettivi impegni personali;
per quanto riguarda le festività infrasettimanali (a titolo esemplificativo 2 giugno, 25 aprile, primo maggio, carnevale, ecc.) si seguirà il criterio dell'alternanza nell'affidamento della figlia, salvo diverso accordo tra i genitori;
in ogni caso il minore trascorrerà con il padre una settimana durante le vacanze natalizie e tre giorni durante le vacanze pasquali, mantenendo il criterio dell'alternanza di cui sopra;
7. indicativamente, sempre con particolare attenzione alle esigenze della figlia minore, egli trascorrerà con il padre due settimane durante le vacanze estive, nonché due settimane con la madre, da concordarsi preventivamente entro il mese di aprile, ripartibili in periodi diversi (nei mesi di giugno, luglio ed agosto) in ragione delle ferie che entrambi potranno godere, da concordare compatibilmente con i propri impegni lavorativi. Le spese per le vacanze estive della figlia minore saranno a totale carico del genitore cui sarà affidata, come sopra specificato, la custodia in quel periodo;
8. i genitori prenderanno insieme le principali scelte e decisioni riguardanti educazione, scuola, medici, vacanze e sport, salvo ragioni di forza maggiore e d'urgenza che impediscano la preventiva consultazione del coniuge non domiciliatario;
9. verranno comunicati al coniuge non domiciliatario tutti i maggiori fatti riguardanti i problemi e rendimenti scolastici (risultati scolastici, referti medici, luoghi di permanenza).
10. Il sig. corrisponderà alla Sig.ra la somma di euro 250,00 mensili a titolo di partecipazione al Parte_2 Parte_1 Per_ mantenimento della figlia minore sino al momento in cui sarà economicamente autosufficiente. Tale somma sarà rivalutabile in base agli indici ISTAT.
11. Il Sig. verserà altresì il 50% delle spese straordinarie ed obbligatorie, mediche non mutuabili e scolastiche Parte_2 della figlia. Dette somme sono, in ogni caso, da: • a) documentare;
• b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
• c) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 gg. dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario accreditato su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta. Con la precisazione che nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato il consenso da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento. • Spese per la salute • spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e
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comunque oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
• spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
• Spese per l'istruzione • spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
• spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso sede universitaria;
• spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
• Spese per la custodia di prole minorenne: • Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• Spese per il divertimento: • Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
12. i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale, rinunciando sin d'ora a far valere qualsivoglia pretesa a qualsiasi titolo, anche economico, nessuno escluso ed eccettuato anche se non meglio specificato relativamente al rapporto matrimoniale di che trattasi, ritenendosi, con l'esecuzione del presente accordo, pienamente soddisfatti;
13. Gli assegni per il nucleo familiare e/o assegno unico verranno assegnati alla sig.ra così come tutte le Parte_1 detrazioni per la figlia minore a carico;
14. i coniugi si rilasciano il reciproco consenso per il rinnovo e/o il rilascio del passaporto e di ogni altro documento di identità. A spese legali compensate»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili tra i coniugi:
e Parte_1
Parte_2 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 13/02/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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