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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/07/2025, n. 2533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2533 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 4514/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa Marta Sodano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 4514/2021 avente ad oggetto APPALTO DI OPERE PUBBLICHE, pendente
TRA
, nato a [...] ed Arnone (CE), il 28.09.1953, ivi residente a[...]
Glicini, n. 1, nella qualità di legale rappresentante della (P.IVA Controparte_1
), con sede in Cancello ed Arnone (CE), via dei Glicini, n. 1, elettivamente domiciliato P.IVA_1 in Piedimonte Matese (CE), via Annunziata, n. 154, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Ricciardi
Federico che, unitamente e disgiuntamente con l'Avv. Rosario Carmine Rossi, lo rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di citazione;
Attore
E
, (C.F. ) in persona del Sindaco p.t., con sede in Controparte_2 P.IVA_2
Piazza Umberto I, elettivamente domiciliato in Napoli, piazza Nicola Amore, n. 10, presso lo studio dell'Avv. Prof. Settimio di Salvo giusta determina n. 90 del 12.08.2021 in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuto
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, nonché alle comparse depositate nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 18.05.2021, la società Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa
1 Maria Capua Vetere, il chiedendo, in via principale, dichiararsi Controparte_2
l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di appalto, ex art. 1454 e ss. c.c., per grave inadempimento contrattuale dell'Ente locale e, per l'effetto, condannarsi il al risarcimento CP_2 del danno patrimoniale quantificato in complessivi € 1.375.515,66, oltre oneri fiscali o nella somma maggiore e minore accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo. In via gradata, l'attore chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto per grave inadempimento del Committente ex art. 1453 e ss. c.c. e, per l'effetto, condannare il al CP_2 pagamento della somma pari ad € 1.375.515,66, oltre oneri fiscali, a titolo di risarcimento del danno ovvero della somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo. In via istruttoria, l'attore chiedeva deferirsi interrogatorio formale del Sindaco p.t. del convenuto, ammettersi prova per testi e disporsi consulenza CP_2 tecnica d'ufficio. Il tutto con vittoria di spese di lite con attribuzione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
Nella ricostruzione dei fatti offerta dall'attore, questi esponeva:
- che, con giusta determina dirigenziale n. 20 del 5.4.2011, il Controparte_2 aggiudicava alla la procedura ad evidenza pubblica indetta mediante il Controparte_1 criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per i lavori di “completamento e potenziamento dell'area PIP di proprietà comunale sita in località Casilina -I° lotto”;
- che in data 31.10.2011, l'Ente disponeva la consegna parziale (sotto riserva) dei lavori, nelle more dell'acquisizione dei pareri di ANAS (poi conseguito in data 20.02.2012, pro. n. 912) e di Rete
Ferroviaria Italiana (ottenuto in data 18.02.2012, prot. n. 769);
- che, a seguito delle prescrizioni dettate da ANAS, la Direzione dei lavori, con ODS n. 1 del
28.02.2012 disponeva la sospensione dei lavori che venivano ripresi in data 1.10.2014 e nuovamente sospesi in data 18.12.2014, in virtù della conformazione dei luoghi interessati penalizzati da ricorrenti avversità climatologiche;
- che i lavori venivano riavviati in data 4.11.2015 per poi essere sospesi il 14.12.2015, ex art. 158 co
2 D.P.R. n. 207/2010, per necessità inerenti alla mancata certezza dei flussi finanziari;
- che, a seguito di perizia di assestamento e di variante, i lavori venivano ripresi con verbale del
21.05.2018 e che, in data 12.06.2018, gli stessi venivano nuovamente sospesi in ragione della necessità di aggiornamento dell'autorizzazione delle Ferrovie dello Stato a seguito di una sopraggiunta modifica della normativa che regolamenta gli attraversamenti ferroviari;
- che la mancata acquisizione dell'autorizzazione di RFI da parte del determinava l'ulteriore CP_2 sospensione del 14.12.2018;
- che il Committente non aveva predisposto la progettazione per l'installazione del guard- CP_2
2 rail a protezione del palo di illuminazione n. 387, ricadente al Km 161-838, di cui alla nota ANAS, prot- CDG-0015128-P del 10.1.2019, riscontrata dalla on pec del 30.05.2020; CP_1
- che, con pec datata 30.07.2020, la società reiterava le proprie istanze nei confronti del CP_2 rappresentando i costi scaturenti dal comportamento omissivo da parte dell'Amministrazione nonché che alcun effetto sortivano gli incontri tenutisi il 2.09.2020 e il 9.10.2020, come da nota di convocazione prot. n. 4515 del 5.10.2020;
- che, con atto stragiudiziale del 4.01.2021, l'appaltatrice eccepiva l'inadempimento del ex CP_2 art. 1460 c.c., invitando l'Ente a porre in essere tutti gli adempimenti necessari, ovvero richiedere agli organi preposti le autorizzazioni necessarie per la ripresa dei lavori sospesi dal 2018, diffidando l'Amministrazione, ex art. 1454 c.c., a rendere formalmente ed effettivamente disponibili le aree di intervento;
- che il lasciava spirare il termine assegnato dalla società senza Controparte_2 adottare alcuna iniziativa e, di conseguenza, il contratto d'appalto veniva risolto di diritto a far data dal 20.01.2021, ex art. 1454 c.c.;
- che in data 8.03.2021 la provvedeva alla riconsegna delle chiavi del Controparte_1 cantiere oggetto dell'appalto.
Secondo la prospettazione attorea, il comportamento negligente del concretatosi nella CP_2 inosservanza del dovere di cooperazione, avrebbe impedito alla società di eseguire la prestazione, cagionandole ingenti perdite economiche dettate dall'immobilizzo del cantiere, dall'improduttivo esborso di spese generali e costi fissi per vincolo dell'apparato produttivo e mancato utile, per maggiori oneri finanziari, la mancata partecipazione ad altre procedure di gara nonché dall'impossibilità di conseguire il corrispettivo pattuito in contratto. In particolare, la società allegatva di aver subito un pregiudizio economico quantificato in complessivi € 1.375.515,66, di cui:
- € 1.205.804,82 a titolo di maggiori oneri per spese generali infruttifere, ex art. 25 D.M. 145/2010 sostituito dall'art. 160, co 2, del DPR n. 207 del 2010, importo pari alla differenza dell'utile di impresa nella misura del 10% e spese generali nella misura del 15% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Il risultato va poi diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione, così come risulta dalla perizia allegata dalla società;
- € 54.463,04 a titolo di lesione dell'utile consistente nella ritardata percezione dell'utile di impresa, ex art. 25 D.M. 145/2000, sostituito per la fattispecie di cui all'art. 160 co 2 lett. b del D.P.R.
207/2010, con decorrenza dall'emissione del primo certificato di pagamento del 27.11.2014 (oltre i
180 giorni dalla consegna dei lavori del 13.11.2011) e riferito alle sole somme non percepite, ovvero nell'ipotesi più restrittiva per l'impresa rispetto alle previsioni (10% dell'importo contrattuale) previste all'art. 32 co 2 lett. c del D.P.R. 207/2010, come da perizia allegata;
3 - € 53.364,55 a titolo di interessi moratori per ritardato pagamento del III SAL del 31.12.2015, dovuti nel rispetto dell'art. 29 D.M. 145/2000, sostituito dagli artt. 143 e 144 D.P.R. 207/2010;
- € 51.435,14 quale omesso pagamento di opere e lavorazioni eseguite su indicazione della Direzione dei lavori e non pagate, relative al maggiore scavo per la realizzazione di vasche e manufatti impianto di depurazione come da perizia allegata;
- € 11.448,11 a titolo di mancato utile sulle lavorazioni non eseguite ovvero nella misura del 10% del totale delle opere ancora a farsi che, a causa dell'inadempimento del non è stato possibile CP_2 conseguire, ex art. 1671 c.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata nel fascicolo telematico in data 22.09.2021, si costituiva in giudizio il in persona del Sindaco p.t., il quale Controparte_2 deduceva l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande attoree, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite.
In particolare, il convenuto, nel rilevare che la disciplina ratione temporis applicabile è CP_2 quella dettata dal D.P.R. n. 207/2010, deduceva: (i) la piena legittimità delle sospensioni dei lavori disposte a causa delle avverse condizioni climatiche nonché di quelle disposte per l'acquisizione di ulteriori autorizzazioni per ius superveniens o per le variazioni di progetto, per cui non spetterebbe all'impresa appaltatrice alcun compenso o indennizzo;
(ii) l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di risoluzione proposta per non avere, l'impresa, completato le opere appaltate, ex art. 159 co 13 D.P.R. 207/2010 nonché l'impossibilità di riconoscere alcuna indennità, ex art. 159 co 4, per non avere la esercitato il recesso, accettando, di conseguenza, il rischio del Controparte_1 ritardo dovuto alle sospensioni disposte;
(iii) l'inammissibilità, l'infondatezza e la decadenza della domanda per non avere l'impresa non solo mai apposto alcuna riserva, neppure inerente ai ritardi, ma anche per avere espressamente affermato di non formularne;
(iv) il legittimo operato dell'Ente che si
è adoperato per l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie, provvedendo a sollecitare in più occasioni Ferrovie dello Stato, non potendosi attribuire al alcun CP_2 Controparte_2 grave inadempimento legittimante la risoluzione giudiziale ex artt. 1453 e ss. c.c. a causa del ritardo delle stesse pervenute solo in data 3.09.2021; (v) in merito alla redazione dell'elaborato progettuale denominato P.S.S. (Piano Sistemazione su Strada) richiesto dall'Anas in data 14.01.2019, contrariamente a quanto affermato dall'attore, la stessa sarebbe stata di competenza della società appaltatrice che si è resa inadempiente;
(vi) l'errata quantificazione dei danni subiti dalla società, perché calcolati senza rispettare i dettami del D.P.R. 207/2010 e, in ogni caso, la non debenza degli stessi in ragione della legittimità delle sospensioni disposte.
Sollevando eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., il si riservava di chiedere i danni CP_2 legati alle migliorie non eseguite dalla per € 130.847,14, oltra che per i lavori non eseguiti, CP_1
4 per € 149.000,00.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., rigettata la prova orale e l'interrogatorio formale articolati dall'attore, rigettata la richiesta di CTU tecnica, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'11.02.2025 e trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.Questioni preliminari.
In via preliminare, si dà atto che la sentenza è redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione.
2.Sul merito.
La società attrice ha chiesto, in via principale, dichiararsi l'avvenuta risoluzione di diritto, ex art. 1454 e ss., del contratto di appalto (rep. n. 4 del 17.09.2014) per grave inadempimento del
[...]
e, per l'effetto, la condanna dell'Ente al risarcimento del danno quantificato Controparte_2 in complessivi € 1.375.515,66, oltre oneri fiscali, interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo. In subordine, ha chiesto l'accertamento della risoluzione del contratto per grave inadempimento della Stazione Appaltante ex art. 1453 e ss. c.c. e, per l'effetto, la condanna della stessa al pagamento della somma predetta a titolo di risarcimento del danno.
La domanda è infondata e va rigettata per le causali di cui in motivazione.
Per la risoluzione della presente controversia occorre preliminarmente richiamare in diritto la disciplina della risoluzione contrattuale e, in particolare, la disciplina prevista dagli artt. 1453 e ss. per le ipotesi di inadempimento, nel cui ambito è possibile distinguere la risoluzione c.d. di diritto e la risoluzione c.d. giudiziale.
La prima, ossia la risoluzione di diritto ha luogo in presenza della diffida ad adempiere, ex art. 1454
c.c., del verificarsi della clausola risolutiva espressa, ex art. 1456 c.c. o del termine essenziale, ex art. 1457 c.c., con la conseguenza per cui l'eventuale pronuncia giudiziale è meramente dichiarativa, volta cioè solo ed esclusivamente all'accertamento del verificarsi di un effetto risolutorio già determinatosi.
Diversamente, la risoluzione giudiziale consegue all'azione volta ad ottenerne la pronuncia da parte del Tribunale con effetto costitutivo, ovvero con effetto risolutorio del contratto a far data dal provvedimento giurisdizionale.
Così delineati i tratti distintivi dei due diversi istituti, va osservato che, sia la risoluzione giudiziale che quella di diritto conseguente alla diffida ad adempiere, possono essere pronunciate ogniqualvolta l'eccepito inadempimento rivesta il carattere della gravità, in virtù dell'applicazione a tali ipotesi di risoluzione (e non anche a quelle di cui agli artt. 1456 e 1457 c.c.) dell'art. 1455 c.c. Secondo quest'ultima disposizione, infatti, il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle
5 parti ha scarsa importanza. In tema, la Suprema Corte di Cassazione è costante nel ritenere che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(cfr. tra le altre Cass. n. 4163 del 15.02.2024) nonché che nella valutazione della gravità dell'inadempimento contrattuale da parte del giudice di merito, l'applicazione dell'art. 1455 del codice civile richiede che i parametri considerati non siano astratti, ma basati sulle circostanze specifiche del caso (emergenze di causa) e sull'interesse dell'altro contraente, in modo da determinare se l'inadempimento possa essere considerato di rilevanza non trascurabile rispetto all'oggetto del contratto (cfr. Cass. n. 13784 del 17.05,2024). Va ulteriormente precisato che, in tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità (cfr. Cass. n. 22346 del 22.10.2014).
La giurisprudenza ha evidenziato, ancora, che nei contratti con prestazioni corrispettive non è consentito al giudice del merito, in caso di inadempienze reciproche, di pronunciare la risoluzione, ai sensi dell'art. 1453 c.c., o di ritenere la legittimità del rifiuto di adempiere, a norma dell'art. 1460
c.c., in favore di entrambe le parti, in quanto la valutazione della colpa dell'inadempimento ha carattere unitario, dovendo lo stesso addebitarsi esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e perciò dato causa al giustificato inadempimento dell'altra parte (cfr. tra le altre Cass. n. 3455 del 12.02.2020). In altre parole, nei contratti a prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempienze c.d. reciproche deve procedersi all'esame del comportamento complessivo di entrambe le parti al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, con la conseguenza per cui, qualora l'inadempimento di una delle parti venga valutato come prevalente, va considerato legittimo il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria
6 obbligazione e alla risoluzione del contratto deve seguire l'esame dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno della parte non inadempiente (sul punto cfr. Cass. n. 13827 del 22.05.2019).
Sul rapporto tra l'azione di risoluzione contrattuale e l'azione di risarcimento del danno da inadempimento negoziale, la giurisprudenza della Suprema Corte ha evidenziato che la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché l'art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto (cfr. Cass. n. 10741 del 23.07.2002; Cass. n. 5774 del
10.06.1998; Cass. n. 272 del 14.01.1998). Dunque, la causa di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale non può considerarsi accessoria rispetto alla causa di risoluzione del medesimo contratto per inadempimento né vi è tra le due un rapporto di c.d. “subordinazione”, essendo le domande autonome tra loro, anche se il presupposto di entrambe è l'accertamento dell'inadempimento che, pur incidendo diversamente, per l'accoglimento della domanda di risoluzione deve essere considerato di non scarsa importanza, fungendo soltanto da parametro di valutazione per la domanda risarcitoria.
Tanto premesso, nella fattispecie qui sottoposta al vaglio del Tribunale, la Controparte_1 ha chiesto dichiararsi la risoluzione di diritto del contratto di appalto stipulato con il Controparte_2
e la condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno, deducendo, a fondamento
[...] delle proprie domande, il grave inadempimento imputabile all' consistito, secondo la CP_3 prospettazione attorea, nel non essersi proficuamente adoperato per consentire l'esecuzione delle opere appaltate. In particolare, l'attore ha evidenziato che il non si sarebbe attivato per CP_2 ottenere le autorizzazioni di Ferrovie dello Stato ed ANAS necessarie per il completamento dell'opera, in violazione del principio di buona fede ex art. 1375 c.c., ritenendo dimostrate le gravi inadempienze ascritte anche in ragione del protrarsi dei periodi di sospensione dei lavori.
La prospettazione attorea non coglie nel segno.
Posto che non è in contestazione l'avvenuta stipula del contratto di appalto, in virtù della disciplina giuridica richiamata e delle relative coordinate ermeneutiche delineate, il Tribunale è chiamato ad accertare se da parte del vi sia stato grave inadempimento e, solo in caso di accertamento CP_2 positivo, a valutare la congiunta richiesta di risarcimento del danno.
Ai fini del predetto accertamento, deve constatarsi, in virtù delle risultanze emerse in corso di causa, che le obbligazioni principali dedotte nel contratto di appalto oggetto del giudizio siano state in larga misura adempiute non solo dall'appaltatrice ma anche da parte della Stazione Appaltante.
Orbene, il ha dimostrato non solo di essersi attivato in epoca Controparte_2 antecedente rispetto alla sottoscrizione del contratto di appalto per ottenere l'autorizzazione di
7 Ferrovie dello Stato (v. richiesta autorizzazione all'attraversamento trasversale con spingitubo della linea ferroviaria Cassino-Napoli dell'8.08.2013, prot. n. 3495, all. doc. 3 prima parte, memoria ex art. 183 co 6 n. 2 c.p.c. depositata il 14.11.2022 da parte del e che la Controparte_2 stessa è intervenuta in data 18.02.2014, prot. n. 769, ma anche di essersi, successivamente, ulteriormente prodigato per raccogliere le dovute autorizzazioni per la realizzazione dell'opera appaltata (v. all. nn. 9, 10 e 11, comparsa di costituzione e risposta del Controparte_2
.
[...]
Tra l'altro, è incontestata tra le parti la circostanza per cui la sospensione del 14.12.2018 è stata disposta a seguito della necessità di aggiornare l'autorizzazione di Ferrovie dello Stato a causa della sopraggiunta modifica della normativa che regolamenta gli attraversamenti ferroviari (v. all. n. 9, comparsa di costituzione e risposta del , circostanza, questa, non Controparte_2 prevedibile da parte dell'Ente che, come già sottolineato, si è subito attivato per ottenere l'aggiornamento necessario alla prosecuzione del contratto.
Contrariamente a quanto affermato dall'attore, poi, non può sottacersi che, come evidenziato dal convenuto Ente, la normativa applicabile al caso di specie è quella del D.P.R. 207/2010 ratione temporis applicabile.
Deve essere quindi, in primo luogo, rilevato che alcuna riserva da parte della società appaltatrice risulta essere stata iscritta nei verbali di sospensione dei lavori, avendo la Controparte_1 solo con l'atto introduttivo del presente giudizio mosso contestazioni all'operato del CP_2
A norma dell'art. 191 co 2 del D.P.R. n. 207/2010 le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. In tema, l'orientamento costante di legittimità ha affermato che In tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore che intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'Amministrazione e avanzare pretese di maggiori compensi, indennizzi o danni a qualsiasi titolo dovuti, è tenuto, a pena di decadenza, ad iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità, o in altri documenti, secondo le modalità di cui all'art. 31 del d.m. n. 145 del 2000; ne consegue che, in caso di contestazione da parte dell'amministrazione appaltante, che può essere sollevata senza necessità di specificare nel dettaglio i requisiti formali omessi, spetta invece all'impresa appaltatrice l'onere di dimostrare la tempestività delle riserve, perché formulate nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto (cfr. Cass. 20/09/2022, n. 27451).
Ne deriva che la tempestività dell'annotazione deve essere valutata nel senso che la stessa debba
8 essere immediatamente successiva all'insorgenza della situazione integrante la fonte delle vantate ragioni, salvo poi esplicare la riserva nel termine di quindici giorni e di confermarla nel conto finale, dovendosi, in caso contrario, intendere definitivamente accertate le risultanze della contabilità (in tal senso cfr. Cass. 17/04/2023, n. 10166). Dunque, in caso di contestazione da parte della Stazione
Appaltante, spetta alla società appaltatrice dimostrare la tempestività delle riserve in quanto formulate nel rispetto di quanto previsto nel citato decreto (cfr. Cass. n. 27451/2022).
Come anticipato, non risulta che la società abbia formulato alcuna riserva in merito ai presunti danni patiti anche a seguito della sospensione disposta in data 18.12.2018 (né in quelle disposte in precedenza) e, di conseguenza, alcun diritto all'indennizzo può in questa sede riconoscersi all'impresa attrice.
Tale assunto è confermato anche dalla disposizione di cui all'art. 159 D.P.R. 207/2010 secondo cui
È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 158, comma 1, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte; la sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Tra le circostanze speciali di cui al comma 1 rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a) e b), del codice;
nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere c) e d, del codice, la sospensione è ammessa solo quando dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Nella sospensione dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto (…) Nei casi previsti dall'articolo 158, comma 2, il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.
Ne deriva necessariamente che alcuna responsabilità in ordine al ritardo del rinnovo da parte di
Ferrovie dello Stato dell'autorizzazione necessaria a seguito della sopraggiunta modifica normativa
(poi concessa) può essere ascritta all'Ente comunale.
9 L'attore ha prospettato l'inadempimento anche in relazione all'asserita mancata predisposizione da parte dell'Ente dell'elaborato progettuale denominato “P.S.S.”, ovvero della progettazione per l'installazione del guard-rail a protezione del palo di illuminazione n. 387, ricadente al Km 161+838, di cui alla nota ANAS prot. CDG-0015128-P del 10.1.2019.
L'eccezione non è condivisibile.
Basti in questa sede osservare, così come evidenziato dal Direttore dei Lavori, Ing. Controparte_4 che non solo non esiste una prescrizione normativa che indichi a chi spetti l'elaborato in parola ma anche che l'adempimento è stato richiesto all'appaltatrice, dovendosi ritenere che lo stesso sia appannaggio del soggetto che effettua la fornitura e posa in opera delle barriere (v. all. 13, comparsa di costituzione e risposta sicché alcuna inadempienza si è Controparte_2 verificata a carico del committente.
In definitiva, in virtù della disciplina e dei principi di diritto indicati, la valutazione complessiva dei fatti e degli atti di causa non può condurre all'imputazione di un inadempimento contrattuale né di scarsa importanza né, a maggior ragione, connotato dalla gravità richiesta in capo al Controparte_2
atteso che ogni lamentata lungaggine nella fase esecutiva del contratto non può
[...] essere ricondotta alla denunciata (e sconfessata) inerzia dell'Ente ma solo esclusivamente a fattori sfuggenti al controllo dell'Amministrazione, quali la necessità dell'acquisizione delle necessarie autorizzazioni per il completamento dell'opera.
3.Sulle spese di lite.
In applicazione del principio di causalità, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022 con decurtazione del
50% della fase istruttoria non espletata a seguito del deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del G.U. dr.ssa Marta Sodano, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 4514/2021 avente ad oggetto APPALTO DI
OPERE PUBBLICHE, pendente in persona del legale rappresentante p.t. – Controparte_1 attore – e in persona del Sindaco p.t. - convenuto- ogni contraria Controparte_2 istanza disattesa, così provvede:
Rigetta la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del CP_2
Rigetta la domanda di risarcimento del danno;
Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore Controparte_1 del in persona del p.t., delle spese di lite, che si liquidano Controparte_2 CP_5 ex D.M. n. 147/2022 in € 22.426,00 per compenso professionale (di cui € 4.607,00 per la fase di studio, € 3.039,00 per la fase introduttiva, € 6.767,00 per la fase istruttoria, € 8.013,00 per la fase
10 decisoria), oltre il 15% rimborso spese generali, IVA e C.P.A. se dovute come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 23.07.2025
Il Giudice
Marta Sodano
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa Marta Sodano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 4514/2021 avente ad oggetto APPALTO DI OPERE PUBBLICHE, pendente
TRA
, nato a [...] ed Arnone (CE), il 28.09.1953, ivi residente a[...]
Glicini, n. 1, nella qualità di legale rappresentante della (P.IVA Controparte_1
), con sede in Cancello ed Arnone (CE), via dei Glicini, n. 1, elettivamente domiciliato P.IVA_1 in Piedimonte Matese (CE), via Annunziata, n. 154, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Ricciardi
Federico che, unitamente e disgiuntamente con l'Avv. Rosario Carmine Rossi, lo rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di citazione;
Attore
E
, (C.F. ) in persona del Sindaco p.t., con sede in Controparte_2 P.IVA_2
Piazza Umberto I, elettivamente domiciliato in Napoli, piazza Nicola Amore, n. 10, presso lo studio dell'Avv. Prof. Settimio di Salvo giusta determina n. 90 del 12.08.2021 in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuto
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, nonché alle comparse depositate nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 18.05.2021, la società Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa
1 Maria Capua Vetere, il chiedendo, in via principale, dichiararsi Controparte_2
l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di appalto, ex art. 1454 e ss. c.c., per grave inadempimento contrattuale dell'Ente locale e, per l'effetto, condannarsi il al risarcimento CP_2 del danno patrimoniale quantificato in complessivi € 1.375.515,66, oltre oneri fiscali o nella somma maggiore e minore accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo. In via gradata, l'attore chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto per grave inadempimento del Committente ex art. 1453 e ss. c.c. e, per l'effetto, condannare il al CP_2 pagamento della somma pari ad € 1.375.515,66, oltre oneri fiscali, a titolo di risarcimento del danno ovvero della somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo. In via istruttoria, l'attore chiedeva deferirsi interrogatorio formale del Sindaco p.t. del convenuto, ammettersi prova per testi e disporsi consulenza CP_2 tecnica d'ufficio. Il tutto con vittoria di spese di lite con attribuzione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
Nella ricostruzione dei fatti offerta dall'attore, questi esponeva:
- che, con giusta determina dirigenziale n. 20 del 5.4.2011, il Controparte_2 aggiudicava alla la procedura ad evidenza pubblica indetta mediante il Controparte_1 criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per i lavori di “completamento e potenziamento dell'area PIP di proprietà comunale sita in località Casilina -I° lotto”;
- che in data 31.10.2011, l'Ente disponeva la consegna parziale (sotto riserva) dei lavori, nelle more dell'acquisizione dei pareri di ANAS (poi conseguito in data 20.02.2012, pro. n. 912) e di Rete
Ferroviaria Italiana (ottenuto in data 18.02.2012, prot. n. 769);
- che, a seguito delle prescrizioni dettate da ANAS, la Direzione dei lavori, con ODS n. 1 del
28.02.2012 disponeva la sospensione dei lavori che venivano ripresi in data 1.10.2014 e nuovamente sospesi in data 18.12.2014, in virtù della conformazione dei luoghi interessati penalizzati da ricorrenti avversità climatologiche;
- che i lavori venivano riavviati in data 4.11.2015 per poi essere sospesi il 14.12.2015, ex art. 158 co
2 D.P.R. n. 207/2010, per necessità inerenti alla mancata certezza dei flussi finanziari;
- che, a seguito di perizia di assestamento e di variante, i lavori venivano ripresi con verbale del
21.05.2018 e che, in data 12.06.2018, gli stessi venivano nuovamente sospesi in ragione della necessità di aggiornamento dell'autorizzazione delle Ferrovie dello Stato a seguito di una sopraggiunta modifica della normativa che regolamenta gli attraversamenti ferroviari;
- che la mancata acquisizione dell'autorizzazione di RFI da parte del determinava l'ulteriore CP_2 sospensione del 14.12.2018;
- che il Committente non aveva predisposto la progettazione per l'installazione del guard- CP_2
2 rail a protezione del palo di illuminazione n. 387, ricadente al Km 161-838, di cui alla nota ANAS, prot- CDG-0015128-P del 10.1.2019, riscontrata dalla on pec del 30.05.2020; CP_1
- che, con pec datata 30.07.2020, la società reiterava le proprie istanze nei confronti del CP_2 rappresentando i costi scaturenti dal comportamento omissivo da parte dell'Amministrazione nonché che alcun effetto sortivano gli incontri tenutisi il 2.09.2020 e il 9.10.2020, come da nota di convocazione prot. n. 4515 del 5.10.2020;
- che, con atto stragiudiziale del 4.01.2021, l'appaltatrice eccepiva l'inadempimento del ex CP_2 art. 1460 c.c., invitando l'Ente a porre in essere tutti gli adempimenti necessari, ovvero richiedere agli organi preposti le autorizzazioni necessarie per la ripresa dei lavori sospesi dal 2018, diffidando l'Amministrazione, ex art. 1454 c.c., a rendere formalmente ed effettivamente disponibili le aree di intervento;
- che il lasciava spirare il termine assegnato dalla società senza Controparte_2 adottare alcuna iniziativa e, di conseguenza, il contratto d'appalto veniva risolto di diritto a far data dal 20.01.2021, ex art. 1454 c.c.;
- che in data 8.03.2021 la provvedeva alla riconsegna delle chiavi del Controparte_1 cantiere oggetto dell'appalto.
Secondo la prospettazione attorea, il comportamento negligente del concretatosi nella CP_2 inosservanza del dovere di cooperazione, avrebbe impedito alla società di eseguire la prestazione, cagionandole ingenti perdite economiche dettate dall'immobilizzo del cantiere, dall'improduttivo esborso di spese generali e costi fissi per vincolo dell'apparato produttivo e mancato utile, per maggiori oneri finanziari, la mancata partecipazione ad altre procedure di gara nonché dall'impossibilità di conseguire il corrispettivo pattuito in contratto. In particolare, la società allegatva di aver subito un pregiudizio economico quantificato in complessivi € 1.375.515,66, di cui:
- € 1.205.804,82 a titolo di maggiori oneri per spese generali infruttifere, ex art. 25 D.M. 145/2010 sostituito dall'art. 160, co 2, del DPR n. 207 del 2010, importo pari alla differenza dell'utile di impresa nella misura del 10% e spese generali nella misura del 15% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Il risultato va poi diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione, così come risulta dalla perizia allegata dalla società;
- € 54.463,04 a titolo di lesione dell'utile consistente nella ritardata percezione dell'utile di impresa, ex art. 25 D.M. 145/2000, sostituito per la fattispecie di cui all'art. 160 co 2 lett. b del D.P.R.
207/2010, con decorrenza dall'emissione del primo certificato di pagamento del 27.11.2014 (oltre i
180 giorni dalla consegna dei lavori del 13.11.2011) e riferito alle sole somme non percepite, ovvero nell'ipotesi più restrittiva per l'impresa rispetto alle previsioni (10% dell'importo contrattuale) previste all'art. 32 co 2 lett. c del D.P.R. 207/2010, come da perizia allegata;
3 - € 53.364,55 a titolo di interessi moratori per ritardato pagamento del III SAL del 31.12.2015, dovuti nel rispetto dell'art. 29 D.M. 145/2000, sostituito dagli artt. 143 e 144 D.P.R. 207/2010;
- € 51.435,14 quale omesso pagamento di opere e lavorazioni eseguite su indicazione della Direzione dei lavori e non pagate, relative al maggiore scavo per la realizzazione di vasche e manufatti impianto di depurazione come da perizia allegata;
- € 11.448,11 a titolo di mancato utile sulle lavorazioni non eseguite ovvero nella misura del 10% del totale delle opere ancora a farsi che, a causa dell'inadempimento del non è stato possibile CP_2 conseguire, ex art. 1671 c.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata nel fascicolo telematico in data 22.09.2021, si costituiva in giudizio il in persona del Sindaco p.t., il quale Controparte_2 deduceva l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande attoree, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite.
In particolare, il convenuto, nel rilevare che la disciplina ratione temporis applicabile è CP_2 quella dettata dal D.P.R. n. 207/2010, deduceva: (i) la piena legittimità delle sospensioni dei lavori disposte a causa delle avverse condizioni climatiche nonché di quelle disposte per l'acquisizione di ulteriori autorizzazioni per ius superveniens o per le variazioni di progetto, per cui non spetterebbe all'impresa appaltatrice alcun compenso o indennizzo;
(ii) l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di risoluzione proposta per non avere, l'impresa, completato le opere appaltate, ex art. 159 co 13 D.P.R. 207/2010 nonché l'impossibilità di riconoscere alcuna indennità, ex art. 159 co 4, per non avere la esercitato il recesso, accettando, di conseguenza, il rischio del Controparte_1 ritardo dovuto alle sospensioni disposte;
(iii) l'inammissibilità, l'infondatezza e la decadenza della domanda per non avere l'impresa non solo mai apposto alcuna riserva, neppure inerente ai ritardi, ma anche per avere espressamente affermato di non formularne;
(iv) il legittimo operato dell'Ente che si
è adoperato per l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie, provvedendo a sollecitare in più occasioni Ferrovie dello Stato, non potendosi attribuire al alcun CP_2 Controparte_2 grave inadempimento legittimante la risoluzione giudiziale ex artt. 1453 e ss. c.c. a causa del ritardo delle stesse pervenute solo in data 3.09.2021; (v) in merito alla redazione dell'elaborato progettuale denominato P.S.S. (Piano Sistemazione su Strada) richiesto dall'Anas in data 14.01.2019, contrariamente a quanto affermato dall'attore, la stessa sarebbe stata di competenza della società appaltatrice che si è resa inadempiente;
(vi) l'errata quantificazione dei danni subiti dalla società, perché calcolati senza rispettare i dettami del D.P.R. 207/2010 e, in ogni caso, la non debenza degli stessi in ragione della legittimità delle sospensioni disposte.
Sollevando eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., il si riservava di chiedere i danni CP_2 legati alle migliorie non eseguite dalla per € 130.847,14, oltra che per i lavori non eseguiti, CP_1
4 per € 149.000,00.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., rigettata la prova orale e l'interrogatorio formale articolati dall'attore, rigettata la richiesta di CTU tecnica, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'11.02.2025 e trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.Questioni preliminari.
In via preliminare, si dà atto che la sentenza è redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione.
2.Sul merito.
La società attrice ha chiesto, in via principale, dichiararsi l'avvenuta risoluzione di diritto, ex art. 1454 e ss., del contratto di appalto (rep. n. 4 del 17.09.2014) per grave inadempimento del
[...]
e, per l'effetto, la condanna dell'Ente al risarcimento del danno quantificato Controparte_2 in complessivi € 1.375.515,66, oltre oneri fiscali, interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo. In subordine, ha chiesto l'accertamento della risoluzione del contratto per grave inadempimento della Stazione Appaltante ex art. 1453 e ss. c.c. e, per l'effetto, la condanna della stessa al pagamento della somma predetta a titolo di risarcimento del danno.
La domanda è infondata e va rigettata per le causali di cui in motivazione.
Per la risoluzione della presente controversia occorre preliminarmente richiamare in diritto la disciplina della risoluzione contrattuale e, in particolare, la disciplina prevista dagli artt. 1453 e ss. per le ipotesi di inadempimento, nel cui ambito è possibile distinguere la risoluzione c.d. di diritto e la risoluzione c.d. giudiziale.
La prima, ossia la risoluzione di diritto ha luogo in presenza della diffida ad adempiere, ex art. 1454
c.c., del verificarsi della clausola risolutiva espressa, ex art. 1456 c.c. o del termine essenziale, ex art. 1457 c.c., con la conseguenza per cui l'eventuale pronuncia giudiziale è meramente dichiarativa, volta cioè solo ed esclusivamente all'accertamento del verificarsi di un effetto risolutorio già determinatosi.
Diversamente, la risoluzione giudiziale consegue all'azione volta ad ottenerne la pronuncia da parte del Tribunale con effetto costitutivo, ovvero con effetto risolutorio del contratto a far data dal provvedimento giurisdizionale.
Così delineati i tratti distintivi dei due diversi istituti, va osservato che, sia la risoluzione giudiziale che quella di diritto conseguente alla diffida ad adempiere, possono essere pronunciate ogniqualvolta l'eccepito inadempimento rivesta il carattere della gravità, in virtù dell'applicazione a tali ipotesi di risoluzione (e non anche a quelle di cui agli artt. 1456 e 1457 c.c.) dell'art. 1455 c.c. Secondo quest'ultima disposizione, infatti, il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle
5 parti ha scarsa importanza. In tema, la Suprema Corte di Cassazione è costante nel ritenere che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(cfr. tra le altre Cass. n. 4163 del 15.02.2024) nonché che nella valutazione della gravità dell'inadempimento contrattuale da parte del giudice di merito, l'applicazione dell'art. 1455 del codice civile richiede che i parametri considerati non siano astratti, ma basati sulle circostanze specifiche del caso (emergenze di causa) e sull'interesse dell'altro contraente, in modo da determinare se l'inadempimento possa essere considerato di rilevanza non trascurabile rispetto all'oggetto del contratto (cfr. Cass. n. 13784 del 17.05,2024). Va ulteriormente precisato che, in tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità (cfr. Cass. n. 22346 del 22.10.2014).
La giurisprudenza ha evidenziato, ancora, che nei contratti con prestazioni corrispettive non è consentito al giudice del merito, in caso di inadempienze reciproche, di pronunciare la risoluzione, ai sensi dell'art. 1453 c.c., o di ritenere la legittimità del rifiuto di adempiere, a norma dell'art. 1460
c.c., in favore di entrambe le parti, in quanto la valutazione della colpa dell'inadempimento ha carattere unitario, dovendo lo stesso addebitarsi esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e perciò dato causa al giustificato inadempimento dell'altra parte (cfr. tra le altre Cass. n. 3455 del 12.02.2020). In altre parole, nei contratti a prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempienze c.d. reciproche deve procedersi all'esame del comportamento complessivo di entrambe le parti al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, con la conseguenza per cui, qualora l'inadempimento di una delle parti venga valutato come prevalente, va considerato legittimo il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria
6 obbligazione e alla risoluzione del contratto deve seguire l'esame dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno della parte non inadempiente (sul punto cfr. Cass. n. 13827 del 22.05.2019).
Sul rapporto tra l'azione di risoluzione contrattuale e l'azione di risarcimento del danno da inadempimento negoziale, la giurisprudenza della Suprema Corte ha evidenziato che la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché l'art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto (cfr. Cass. n. 10741 del 23.07.2002; Cass. n. 5774 del
10.06.1998; Cass. n. 272 del 14.01.1998). Dunque, la causa di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale non può considerarsi accessoria rispetto alla causa di risoluzione del medesimo contratto per inadempimento né vi è tra le due un rapporto di c.d. “subordinazione”, essendo le domande autonome tra loro, anche se il presupposto di entrambe è l'accertamento dell'inadempimento che, pur incidendo diversamente, per l'accoglimento della domanda di risoluzione deve essere considerato di non scarsa importanza, fungendo soltanto da parametro di valutazione per la domanda risarcitoria.
Tanto premesso, nella fattispecie qui sottoposta al vaglio del Tribunale, la Controparte_1 ha chiesto dichiararsi la risoluzione di diritto del contratto di appalto stipulato con il Controparte_2
e la condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno, deducendo, a fondamento
[...] delle proprie domande, il grave inadempimento imputabile all' consistito, secondo la CP_3 prospettazione attorea, nel non essersi proficuamente adoperato per consentire l'esecuzione delle opere appaltate. In particolare, l'attore ha evidenziato che il non si sarebbe attivato per CP_2 ottenere le autorizzazioni di Ferrovie dello Stato ed ANAS necessarie per il completamento dell'opera, in violazione del principio di buona fede ex art. 1375 c.c., ritenendo dimostrate le gravi inadempienze ascritte anche in ragione del protrarsi dei periodi di sospensione dei lavori.
La prospettazione attorea non coglie nel segno.
Posto che non è in contestazione l'avvenuta stipula del contratto di appalto, in virtù della disciplina giuridica richiamata e delle relative coordinate ermeneutiche delineate, il Tribunale è chiamato ad accertare se da parte del vi sia stato grave inadempimento e, solo in caso di accertamento CP_2 positivo, a valutare la congiunta richiesta di risarcimento del danno.
Ai fini del predetto accertamento, deve constatarsi, in virtù delle risultanze emerse in corso di causa, che le obbligazioni principali dedotte nel contratto di appalto oggetto del giudizio siano state in larga misura adempiute non solo dall'appaltatrice ma anche da parte della Stazione Appaltante.
Orbene, il ha dimostrato non solo di essersi attivato in epoca Controparte_2 antecedente rispetto alla sottoscrizione del contratto di appalto per ottenere l'autorizzazione di
7 Ferrovie dello Stato (v. richiesta autorizzazione all'attraversamento trasversale con spingitubo della linea ferroviaria Cassino-Napoli dell'8.08.2013, prot. n. 3495, all. doc. 3 prima parte, memoria ex art. 183 co 6 n. 2 c.p.c. depositata il 14.11.2022 da parte del e che la Controparte_2 stessa è intervenuta in data 18.02.2014, prot. n. 769, ma anche di essersi, successivamente, ulteriormente prodigato per raccogliere le dovute autorizzazioni per la realizzazione dell'opera appaltata (v. all. nn. 9, 10 e 11, comparsa di costituzione e risposta del Controparte_2
.
[...]
Tra l'altro, è incontestata tra le parti la circostanza per cui la sospensione del 14.12.2018 è stata disposta a seguito della necessità di aggiornare l'autorizzazione di Ferrovie dello Stato a causa della sopraggiunta modifica della normativa che regolamenta gli attraversamenti ferroviari (v. all. n. 9, comparsa di costituzione e risposta del , circostanza, questa, non Controparte_2 prevedibile da parte dell'Ente che, come già sottolineato, si è subito attivato per ottenere l'aggiornamento necessario alla prosecuzione del contratto.
Contrariamente a quanto affermato dall'attore, poi, non può sottacersi che, come evidenziato dal convenuto Ente, la normativa applicabile al caso di specie è quella del D.P.R. 207/2010 ratione temporis applicabile.
Deve essere quindi, in primo luogo, rilevato che alcuna riserva da parte della società appaltatrice risulta essere stata iscritta nei verbali di sospensione dei lavori, avendo la Controparte_1 solo con l'atto introduttivo del presente giudizio mosso contestazioni all'operato del CP_2
A norma dell'art. 191 co 2 del D.P.R. n. 207/2010 le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. In tema, l'orientamento costante di legittimità ha affermato che In tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore che intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'Amministrazione e avanzare pretese di maggiori compensi, indennizzi o danni a qualsiasi titolo dovuti, è tenuto, a pena di decadenza, ad iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità, o in altri documenti, secondo le modalità di cui all'art. 31 del d.m. n. 145 del 2000; ne consegue che, in caso di contestazione da parte dell'amministrazione appaltante, che può essere sollevata senza necessità di specificare nel dettaglio i requisiti formali omessi, spetta invece all'impresa appaltatrice l'onere di dimostrare la tempestività delle riserve, perché formulate nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto (cfr. Cass. 20/09/2022, n. 27451).
Ne deriva che la tempestività dell'annotazione deve essere valutata nel senso che la stessa debba
8 essere immediatamente successiva all'insorgenza della situazione integrante la fonte delle vantate ragioni, salvo poi esplicare la riserva nel termine di quindici giorni e di confermarla nel conto finale, dovendosi, in caso contrario, intendere definitivamente accertate le risultanze della contabilità (in tal senso cfr. Cass. 17/04/2023, n. 10166). Dunque, in caso di contestazione da parte della Stazione
Appaltante, spetta alla società appaltatrice dimostrare la tempestività delle riserve in quanto formulate nel rispetto di quanto previsto nel citato decreto (cfr. Cass. n. 27451/2022).
Come anticipato, non risulta che la società abbia formulato alcuna riserva in merito ai presunti danni patiti anche a seguito della sospensione disposta in data 18.12.2018 (né in quelle disposte in precedenza) e, di conseguenza, alcun diritto all'indennizzo può in questa sede riconoscersi all'impresa attrice.
Tale assunto è confermato anche dalla disposizione di cui all'art. 159 D.P.R. 207/2010 secondo cui
È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 158, comma 1, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte; la sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Tra le circostanze speciali di cui al comma 1 rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a) e b), del codice;
nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere c) e d, del codice, la sospensione è ammessa solo quando dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Nella sospensione dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto (…) Nei casi previsti dall'articolo 158, comma 2, il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.
Ne deriva necessariamente che alcuna responsabilità in ordine al ritardo del rinnovo da parte di
Ferrovie dello Stato dell'autorizzazione necessaria a seguito della sopraggiunta modifica normativa
(poi concessa) può essere ascritta all'Ente comunale.
9 L'attore ha prospettato l'inadempimento anche in relazione all'asserita mancata predisposizione da parte dell'Ente dell'elaborato progettuale denominato “P.S.S.”, ovvero della progettazione per l'installazione del guard-rail a protezione del palo di illuminazione n. 387, ricadente al Km 161+838, di cui alla nota ANAS prot. CDG-0015128-P del 10.1.2019.
L'eccezione non è condivisibile.
Basti in questa sede osservare, così come evidenziato dal Direttore dei Lavori, Ing. Controparte_4 che non solo non esiste una prescrizione normativa che indichi a chi spetti l'elaborato in parola ma anche che l'adempimento è stato richiesto all'appaltatrice, dovendosi ritenere che lo stesso sia appannaggio del soggetto che effettua la fornitura e posa in opera delle barriere (v. all. 13, comparsa di costituzione e risposta sicché alcuna inadempienza si è Controparte_2 verificata a carico del committente.
In definitiva, in virtù della disciplina e dei principi di diritto indicati, la valutazione complessiva dei fatti e degli atti di causa non può condurre all'imputazione di un inadempimento contrattuale né di scarsa importanza né, a maggior ragione, connotato dalla gravità richiesta in capo al Controparte_2
atteso che ogni lamentata lungaggine nella fase esecutiva del contratto non può
[...] essere ricondotta alla denunciata (e sconfessata) inerzia dell'Ente ma solo esclusivamente a fattori sfuggenti al controllo dell'Amministrazione, quali la necessità dell'acquisizione delle necessarie autorizzazioni per il completamento dell'opera.
3.Sulle spese di lite.
In applicazione del principio di causalità, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022 con decurtazione del
50% della fase istruttoria non espletata a seguito del deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del G.U. dr.ssa Marta Sodano, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 4514/2021 avente ad oggetto APPALTO DI
OPERE PUBBLICHE, pendente in persona del legale rappresentante p.t. – Controparte_1 attore – e in persona del Sindaco p.t. - convenuto- ogni contraria Controparte_2 istanza disattesa, così provvede:
Rigetta la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del CP_2
Rigetta la domanda di risarcimento del danno;
Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore Controparte_1 del in persona del p.t., delle spese di lite, che si liquidano Controparte_2 CP_5 ex D.M. n. 147/2022 in € 22.426,00 per compenso professionale (di cui € 4.607,00 per la fase di studio, € 3.039,00 per la fase introduttiva, € 6.767,00 per la fase istruttoria, € 8.013,00 per la fase
10 decisoria), oltre il 15% rimborso spese generali, IVA e C.P.A. se dovute come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 23.07.2025
Il Giudice
Marta Sodano
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