Articolo 2 della Legge 19 novembre 1968, n. 1235
Articolo 1
Versione
3 gennaio 1969
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli emendamenti indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo IX della Convenzione.

Entrata in vigore il 3 gennaio 1969