Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli emendamenti indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo IX della Convenzione.
Piena ed intera esecuzione e' data agli emendamenti indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo IX della Convenzione.