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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 5666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5666 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini, in funzione di Giudice del lavoro, all'udienza del
09.07.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 28510/2024 Ruolo Generale Lavoro e previdenza.
TRA
Parte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Adriana Di Gennaro. ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Ciro Buonajuto. resistente
OGGETTO: impugnativa di licenziamento con domanda di reintegra.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.12.2024, l'epigrafato ricorrente ha impugnato il licenziamento disciplinare a lui irrogato dal datore di lavoro con missiva del 27.05.2024 e ha rassegnato le seguenti conclusioni “a) Accertare e dichiarare che il licenziamento de quo è illegittimo, nullo, annullabile, ingiustificato e non proporzionale per tutti i motivi sopra richiamati e dichiarare il diritto del ricorrente alla reintegra nel posto di lavoro e/o all'esercizio del diritto di opzione;
b) Conseguentemente ordinare alla l'immediata reintegra nel posto di lavoro ai sensi della normativa vigente;
c) Controparte_1
Condannare, altresì, la resistente, ai sensi dell'art. 18 comma 1 e sgg. e succ mod., al risarcimento del danno patito e patendo dal ricorrente per il licenziamento illegittimo, ingiustificato e non proporzionale, stabilendo, fatto salvo il diritto di agire in separato giudizio per la liquidazione di eventuali maggiori danni differenziali, un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e/o della cessazione del rapporto ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per lo stesso periodo;
in ogni caso in misura non inferiore alle cinque mensilità di retribuzione
1 globale di fatto;
accertando altresì il diritto del ricorrente, che ha esercitato il diritto di opzione, di ottenere dal datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto, o comunque nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
con la rivalutazione di ogni somma per effetto del maggior danno patito e patendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti;
oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate. d)
Condannare altresì la resistente al pagamento di spese e competenze legali oltre spese forfettarie ed accessori di legge con attribuzione all'avvocato antistatario, tenendo altresì conto della redazione del ricorso introduttivo con collegamenti ipertestuali agli allegati ex art. 4 de D.M. 55/2014 comma 1 bis, che prevede un aumento al
30% degli onorari tabellari”.
A sostegno delle domande formulate, egli ha dedotto di essere stato assunto da CP_1 in data 12.06.01 e di essere entrato dall'anno 2017 nel servizio PIS (pronto intervento stradale) con la qualifica di operaio provetto servizio PIS;
di essere stato raggiunto da una contestazione disciplinare in relazione ad un episodio accaduto l'11.05.2024, ove gli sono state imputate plurime condotte disciplinarmente rilevanti;
di avere reso le sue giustificazioni, ritenute inaccoglibili dalla società. Egli ha prospettato una sua ricostruzione dell'accaduto e, sulla base dei vizi del recesso esposti nella parte in diritto del ricorso, ha concluso nei termini innanzi trascritti.
La società convenuta ha dedotto, con articolate considerazioni in fatto e in diritto, la correttezza del proprio operato e ha concluso chiedendo di “1. Rigettare la domanda proposta dal sig.
in quanto inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto, per tutto quanto espressamente eccepito Parte_1 nella presente memoria.
2. Condannare il ricorrente al pagamento delle spese e onorari di lite”.
È stato disposto il libero interrogatorio delle parti ed ammessa ed espletata la prova testimoniale.
Indi, acquisite note difensive ed ulteriore documentazione, la causa all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, è stata decisa con separata sentenza di cui è stata data pubblica lettura.
Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
Per un corretto approccio al thema decidendum, occorre preliminarmente trascrivere il contenuto della contestazione disciplinare che, al pari di un capo d'imputazione in sede penale, delinea la condotta inadempiente che il datore di lavoro imputa al proprio dipendente e da lui ritenuta così grave da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario e da indurlo a recedere senza preavviso dal rapporto di lavoro.
Nella contestazione disciplinare pervenuta al ricorrente, si legge “In data 11 maggio 2024, riceviamo informativa per le vie brevi dai Suoi diretti superiori, e da parte del Controparte_2 coordinamento tecnico operativo Sig.re di un gravissimo incidente verificatosi presso un Parte_2 rivenditore di materiale ferroso in Via Volpicella n. 139 presso il quale Lei era presente, avvenuto intorno alle Par ore 12:30/13:00 ha coinvolto il collega , ricoverato immediatamente Parte_4
2 all'ospedale del Mare di dove ha dovuto subire un delicatissimo intervento chirurgico ed ancora in CP_1 prognosi riservata.
Dalle relazioni scritte dal Sig.r matr. 26 e del Suo diretto superiore, Sig.r Parte_5 Parte_2
agli atti della società, risulta che, disattendendo l'ordine di lavoro in base al quale avrebbe dovuto
[...] portarsi in tutt'altra area della città, ovvero presso la II municipalità dopo aver eseguito un breve intervento in via Caracciolo funzionale allo svolgimento del “Giro d'Italia”, unitamente ai sig.r Ella Parte_4 Pt_5 si è recato a bordo del furgone aziendale FB931DF insieme al colleg presso tale rivenditore in Via Parte_4
Volpicella, al fine di vendere, così come hanno potuto constatare i Suoi superiori sul luogo dell'incidente, profilati in acciaio (più precisamente trattasi di traverse di supporto guard-rail della lunghezza di 4 mt circa ed un peso approssimativo di 70 kg/cd) di proprietà de Controparte_3
La provenienza e la proprietà di tale materiale risulta confermata dal rinvenimento a bordo del camion delle chiavi del cancello del deposito comunale di Via Santa Maria del Pianto e dalla circostanza che il materiale a bordo del mezzo risulta identico a quello prelevato a suo tempo dalla perimetrale di Scampia e depositato presso tale deposito. Non da ultimo, abbiamo accertato tramite il personale della custodia in servizio presso l'entrata del complesso comunale, che vi è stato il transito e l'accesso al deposito alle ore 09:15 circa nonché alle ore 11:30 di un furgone dell CP_1
Da nostri approfondimenti, risulta che tale materiale è stato furtivamente prelevato dal deposito comunale, alloggiato sul furgone e trasportato fino a Via Volpicella, dove un operatore di tale esercizio commerciale ha effettuato lo scarico a mezzo gru munita di benna. Nel corso di tale operazione, presumibilmente, un profilato d'acciaio si è svincolato dalla presa della benna ed ha investito in pieno il Sig.re presente nell'area di manovra della gru, provocandogli lesioni gravissime. Parte_4
Risulta altresì che immediatamente dopo l'incidente, Lei abbia informato telefonicamente il collega e non il Suo diretto superiore. Questi, a sua volta, ha informat mentre i Pt_5 Parte_2 Pt_5 ed i raggiungevano l'ospedale, Lei si è recato a Ponticelli presso la sede aziendale dove effettuava la Pt_2 timbratura in uscita, ben oltre l'orario di termine del turno (ore 15:27) e dopo diverse ore dall'orario dell'incidente.
Nel pomeriggio, dopo le 16:30, unitamente al resp. UOC PIS , al Sig.r , Controparte_2 Per_1
e ad un ispettore del lavoro, Lei si è recato nuovamente sul luogo dell'incidente dove ha fornito dichiarazioni su quanto accaduto alla Polizia di Stato ed all'ispettorato sul lavoro.
In relazione ai fatti sopra descritti e fermo restando il diritto di tutela in sede civile e penale da parte della Società per fatti che dovessero esserle addebitati in ragione del Suo comportamento, Le contestiamo,
l'abbandono del posto di lavoro, l'utilizzo fraudolento di un mezzo aziendale, il furto di materiale di proprietà del ns Committente/Socio, lo svolgimento di azioni, come sopra esposte, dalle quali è Controparte_3 derivato un gravissimo pregiudizio all'incolumità fisica ed alla sicurezza di persone e colleghi durante l'illecito trasporto del materiale e nelle fasi di carico e scarico, l'esecuzione di attività illecite con l'impiego di materiale ed attrezzatura della Società e de . Controparte_3
Al ricorrente, in relazione a quanto descritto ed accaduto durante l'orario di lavoro del giorno
11.05.2024, risultano addebitate molteplici condotte: la trasgressione dell'ordine di lavoro di portarsi presso la II Municipalità; il prelievo furtivo di materiale dal deposito comunale, il suo alloggiamento
3 sul furgone e il trasporto fino a Via Volpicella n. 139; la sua presenza presso un rivenditore di materiale ferroso sito in Via Volpicella n. 139 al fine di vendere materiale di proprietà del CP_3
Quanto alla tardiva timbratura del cartellino, la condotta risulta sì descritta nella sua
[...] materialità ma ad essa non risulta correlato uno specifico addebito disciplinarmente rilevante.
Le condotte sopra indicate hanno integrato, secondo la società, le seguenti infrazioni:
l'abbandono del posto di lavoro, l'utilizzo fraudolento di un mezzo aziendale, il furto di materiale di proprietà del Committente/Socio (il , lo svolgimento di azioni da cui è derivato un Controparte_3 gravissimo pregiudizio all'incolumità fisica ed alla sicurezza di persone e colleghi durante l'illecito trasporto del materiale e nelle fasi di carico e scarico, l'esecuzione di attività illecite con l'impiego di materiale ed attrezzatura della Società e del CP_3 CP_3
Nella lettera di contestazione è specificato che i profilati sono “traverse di supporto guardrail” per cui, come correttamente evidenziato da parte ricorrente all'odierna udienza, possono ritenersi componenti dei guardrail. L'essere i profilati fatti di acciaio ne caratterizza la composizione e li rende assimilabili ai materiali ferrosi dal momento che l'acciaio contiene ferro, essendo una lega metallica composta principalmente da ferro.
In relazione agli addebiti, il ricorrente ha dedotto: l'inapplicabilità dell'art. 2119 c.c. non essendo intervenuta nel caso di specie una causa impeditiva della prosecuzione del rapporto;
l'insussistenza della previsione contrattuale di cui all'art. 48 – assenza di giusta causa e giustificato motivo per “grave insubordinazione ai superiori”, “furto nell'azienda o presso il committente”, “trafugamento di oggetti o documenti dell'azienda o del committente”, “abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi”., ““esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto proprio o di terzi, di non lieve entità e/o con l'impiego di materiale dell'azienda”; la conseguente infondata contestazione di vendita di materiale “profilati in acciaio di proprietà del comune d;
l'insistenza di qualsivoglia CP_1 reato;
l'illegittimità del licenziamento durante la malattia;
l'inesistenza del fatto contestato relativamente al furto e l'assenza di ogni prova all'atto del licenziamento con conseguente illegittimità dello stesso;
la mancanza dei requisiti formali della specificità e determinatezza della contestazione;
il carattere contraddittorio della contestazione e l'insussistenza dei fatti dichiarati accertati;
l'assenza del carattere della proporzionalità.
Il ricorrente -già in sede di audizione personale nonché in sede giudiziale- ha ammesso di avere caricato sul furgone aziendale il materiale ferroso, prelevandolo dal deposito di proprietà del ove non ha contestato di essersi recato due volte;
ha altresì ammesso di essere Controparte_3 stato presente in Via Volpicella n. 139 ove il furgone aziendale -con a bordo il materiale ferroso- si
è recato. Egli ha tuttavia negato gli addebiti sostenendo di non essere stato a conoscenza dell'ordine di lavoro del giorno 11.05.2024 per cui non l'ha trasgredito;
di non essere a conoscenza del carattere furtivo del prelievo del materiale dal deposito del di avere eseguito le disposizioni Controparte_3
4 del , incaricato anche quel giorno della mansione di capo squadra nonché di autista;
di Parte_4 essere stato ignaro che le operazioni di prelievo, di caricamento dei profilati sul mezzo e del loro trasporto a Via Volpicelli non fossero state comandate e/o autorizzate dai responsabili aziendali;
di non avere avuto alcun fine di vendere a terzi i profilati per incassare il ricavato.
Liberamente interrogato in udienza, il ricorrente ha dichiarato “Confermo che quotidianamente non riferiva né a me né agli altri componenti della squadra quali erano le lavorazioni da eseguire e Parte_4 il luogo in cui andare, ma radunava il personale e ci conduceva direttamente sul cantiere e distribuiva i compiti.
Nei due giorni precedenti all'accaduto (11.5.2024) avevamo posizionato la mia squadra ed altre tre o quattro l'asfalto caldo sul manto stradale per il Giro d'Italia. Anche l'11.5.2024 la rimozione dei tre new jersey rientrava nei lavori da svolgere per consentire il passaggio del giro d'Italia. La mattina dell'11.5 ci siamo recati a viale
Dohrn, Mergellina direttamente a inizio turno verso le 7.30 e pur non ricordando quanto tempo abbiamo impiegato a rimuovere i tre new jersey riferisco, a domanda di vostra signoria, che per compiere tale operazione occorro circa trenta minuti. Dopo aver effettuato la rimozione dei new jersey mi sono recato al deposito di santa Maria del pianto non ricordo se una o due volte per caricare i profilati sul camion e portarli a via Volpicella a bordo del camion condotto dal , ho effettuato l'operazione di carico dei profilati Parte_4 sul furgone da solo pur essendo essa particolarmente faticosa e mi sono recato a bordo del furgone a via volpicella senza domandare a cosa stessimo facendo dal momento che io, come operaio inserito Parte_4 nella squadra eseguivo le operazioni indicate d senza chiedere nulla. Era la prima volta che andavo Parte_4
a via Volpicella e confermo di esser rimasto all'ingresso del sito in attesa che , come mi aveva Parte_4 riferito, effettuasse lo smaltimento dei profilati. Detti profilati al momento del prelievo erano allocati uno sull'altro e alcuni di essi erano ammaccati. Nella stessa giornata ho tentato varie volte di contattare Pt_2 sia prima dell'incidente per lamentarmi dell'onerosa fatica a me assegnata sia dopo per raccontare l'accaduto, non ricordo l'ora esatta in cui il urlò essendosi fatto male ed io attirato dalle urla entrai nel Parte_4 capannone, non ricordo lo stato dei luoghi, né se vi fosse una gru né se essa stesse iniziando a rimuovere i profilati dal furgone poiché la mia attenzione si concentrò solo s . Vicino a riscontrai la Parte_4 Parte_4 presenza di un uomo a me sconosciuto che mi disse essere il figlio del titolare che era intento a soccorrere il e mi disse di evitare di aggravare le sue condizioni di salute”. Parte_4
L'arch. , procuratrice speciale della società convenuta, in sede di libero Controparte_4
interrogatorio, ha riferito: “Sono stata notiziata verbalmente dell'accaduto dal dipendent e dal responsabile Pt_2 Co della linea di produzion . In sede di istruttoria ho acquisito memorie scritte da parte de e Controparte_2 Pt_2 del che era il terzo componente della squadra di lavoro. Ho seguito personalmente il procedimento disciplinare Pt_5
e ho partecipato all'audizione del ricorrente tenutasi con l'assistenza di un sindacalista da lui nominato. In sede di controdeduzioni l'RSA ha assistito il ricorrente che ha rappresentato la propria posizione in prima persona e l'RSA ha integrato l'esposizione dei fatti. Raccolte le controdeduzioni mi sono interfacciata con il Direttore tecnico e ho deciso di irrogare il licenziamento disciplinare. Il ha avuto la sospensione dell'avvio del procedimento disciplinare sotto Parte_4 forma di informativa in attesa che le sue condizioni di salute migliorassero. Mi risulta di recente che i è uscito Parte_4 dall'ospedale e, quindi, ho mandato un'informativa non recapitata e la società è in procinto di rinotificarla tramite UNEP. Il
invece, è stato già raggiunto dalla comunicazione del procedimento disciplinare. Sono responsabile delle risorse Pt_5 umane nonché responsabile dell'area amministrazione e contabilità-finanza e quindi affermo per conoscenza diretta che la
5 non ha mai avuto e non ha ancora oggi alcun rapporto contrattuale con la societ o smaltimento dei CP_1 Pt_6 profilati non entra nel rapporto di conferimento rifiuti tra e la E' di competenza della Controparte_3 CP_1 Co lo smaltimento dei residui delle lavorazioni;
aggiungo che il profilato non è un rifiuto ma si tratta di CP_1 residui di lavorazioni di rifacimento del manto stradale che per incarico de che ne è il proprietario, sono Controparte_3 allocati presso il capannone di Santa Maria del Pianto in attesa che i provveda a farne l'uso che ritiene”. CP_3
In considerazione dei fatti addebitati al ricorrente e della sua posizione difensiva nonché della prospettazione della società in ordine alla sua responsabilità, è indispensabile la verifica, con onere a carico della datrice di lavoro (ex art.5 della legge 604/66), della sussistenza di elementi probatori idonei ad attribuire al la consapevolezza delle condotte a lui addebitate. Parte_1
Le condotte imputate al ricorrente costituiscono, secondo la società, singolarmente e anche congiuntamente considerate, “una grave violazione degli obblighi contrattuali e di legge incombenti sul lavoratore” (cfr. lettera di licenziamento) per cui, al fine di valutare la loro idoneità a giustificare l'irrogazione della sanzione espulsiva, esse vanno esaminate sia nella loro individualità sia nel loro carattere unitario.
Va premesso che l'abbandono del posto di lavoro, l'utilizzo fraudolento di un mezzo aziendale, il furto di materiale di proprietà del Committente/Socio, e l'esecuzione di attività Controparte_3 illecite con l'impiego di materiale ed attrezzatura della Società e del sono Controparte_3 fattispecie caratterizzate dall'elemento soggettivo dell'intenzionalità ossia dalla consapevolezza del loro disvalore, ove l'intenzionalità, attenendo alla sfera soggettiva dell'autore, può essere direttamente provata ovvero può essere desunta da elementi oggettivi e/o fattuali che restano plausibile e/o ragionevolmente sostenibile che l'autore non possa non avere avuto contezza di ciò che stava facendo e del carattere antigiuridico della sua condotta, così da rendere assistita da presunzioni gravi precise e concordanti, la volontarietà delle azioni commesse.
Nel caso in esame, va dato atto -in base alla ricostruzione dell'accaduto in sede disciplinare e dalle rispettive posizioni assunte in giudizio nel ricorso e nella memoria difensiva- che la società ha dedotto e il ricorrente non ha contestato, le seguenti circostanze: la non ha mai CP_1 Part avuto rapporti di alcun tipo con la società operante nel capannone di via Volpicella;
i profilati di acciaio rinvenuti presso tale sito, sono di proprietà del detti profilati erano Controparte_3 allocati presso un suo deposito di Santa Maria del Pianto dopo essere stati rimossi dalla perimetrale di Scampia;
che tali profilati sono stati prelevati dal e dal ricorrente e condotti a via Parte_4
Part Volpicella;
che in tale via, all'interno del capannone della società , durante lo scarico a mezzo gru munita di benna dei profilati, uno di essi si è svincolato dalla presa della benna investendo in pieno il presente nell'area di manovra della gru e provocandogli lesioni gravissime. Della Parte_4 ricostruzione della dinamica dell'incidente occorso al (ricostruzione non contestata dal Parte_4 ricorrente) si trae conferma dalla denuncia/querela inoltrata in data 17.06.2024 dall'amministratore della Servizi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. CP_1
6 Da tali elementi la società convenuta trae la conseguenza che le condotte poste in essere dal ricorrente e dal avessero la finalità di conseguire un profitto derivante dalla vendita di Parte_4 Part profilati - essendo la una società di smaltimento di materiali ferrosi- dal momento che, trattandosi di attività non comandata, i proventi sarebbero stati direttamente acquisiti dal Parte_4
e dal ricorrente e che, solo a causa dell'infortunio occorso al primo, non sono stati realizzati.
A tali fatti, nessun testimone “neutrale” ha assistito, essendo partecipanti all'accaduto esclusivamente il ricorrente e il caposquadra , anch'egli destinatario di un procedimento Parte_4 disciplinare oltre che indagato per gli stessi fatti (il terzo componente della squadra, risulta Pt_5 avere cessato prima il suo turno per problemi di salute), per cui nessuno è in grado di riferire di frasi e/o gesti e/o condotte direttamente idonei a provare la volontarietà e consapevolezza da parte del ricorrente della commissione di attività estranea all'ordine di lavoro, appropriativa di beni di terzi e finalizzata a conseguire con la loro vendita, un illecito vantaggio lucrativo.
La società dimostra di essere consapevole di tanto, adombrando nella stessa memoria di costituzione e nelle note difensive, che “I fatti come si sono realmente verificati lo possono sapere soltanto il sig. , il sig. e il sig. e, questi, difficilmente renderanno dichiarazioni che Parte_4 Parte_1 Pt_5 possano avere carattere “confessorio”. Pertanto, non ci resta che unire i puntini dei dati in nostro possesso e sconfessare quanto dichiarato del ricorrente”.
Il giudizio di addebitabilità delle condotte al ricorrente -quanto all'elemento soggettivo richiesto nel caso in esame- è dunque un giudizio di verosimiglianza della sua consapevolezza del carattere illecito delle condotte poste in essere. Tale giudizio, per avere una rilevanza decisionale al fine di giustificare il recesso e renderlo legittimo, deve introdurre una valutazione di certezza -o al più di elevata probabilità tale da escludere ragionevoli dubbi- che il ricorrente non potesse non sapere quello che stava facendo.
La prova testimoniale è stata ammessa su richiesta di entrambe le parti, data la peculiarità della vicenda che impone a ciascuna di loro l'acquisizione di elementi probatori a sostegno -a fini contrapposti- delle rispettive tesi. Sono stati quindi escussi i sigg. , CP_5 Parte_2
(questo, comune ad entrambe le parti), e . Controparte_6
Quanto all'abbandono del posto di lavoro e all'utilizzo fraudolento del mezzo aziendale, gli addebiti scaturiscono dalla prospettazione datoriale di un diverso ordine di lavoro impartito alla squadra per il giorno 11.05.2024 e dalla circostanza dedotta dalla società che, per svolgere l'attività non programmata, è stato indebitamente usato il furgone aziendale. L'utilizzo dell'aggettivo
“fraudolento” nella contestazione disciplinare, deriva dalla circostanza che si è trattato di condotta finalizzata ad un'attività illecita, in quanto appropriativa di beni di terzi destinati alla vendita e quindi ad un illecito profitto, costituito dal ricavato della vendita.
7 È stato documentato dalla società convenuta che nell'ordine di lavoro del giorno 11.05.2024, recuperato in seguito all'incidente del , non risulta appuntato quanto effettuato dalla Parte_4 squadra.
È stata dunque approfondita in sede testimoniale la questione della conoscenza da parte del del compimento di attività non rientranti nell'ordine di lavoro dell'11.05.2024. Parte_1
In proposito, soccorrono le seguenti dichiarazioni testimoniali.
Il teste responsabile di sede di Ponticelli, sovraordinato ai sigg. Per_1 Parte_2
, (i quali coordinano le singole squadre di operai addetti al PIS tra Testimone_1 Testimone_2 cui vi è anche il ) nonché incaricato della predisposizione degli ODL, ha riferito, per quanto Parte_1 di interesse, che “Ho appreso dal che la cartellina degli interventi manutentivi per il giorno 11 era Tes_1 stata da lui consegnata a , così come gli altri capisquadra” e ancora “preciso che allorquando il Parte_4 mio sottoposto riceve la cartellina da me compilata, la consegna personalmente al solo caposquadra e non anche ai componenti della squadra;
e poi è il caposquadra a rendere noto il programma agli operai della squadra stessa.” Co Il teste collaboratore tecnico del settore dal 2018/2019 e sottoposto al Pt_2 responsabile di sede , ha dichiarato in proposito che “in ogni caso la consegna della CP_5 cartellina viene effettuata direttamente al caposquadra o facente funzioni, e non agli operai facenti parte della squadra”. Il teste , Dirigente dell'area tecnica manutentiva dal 2021 e quindi figura apicale CP_6 del settore, sovraordinato all'UOC e ai responsabili di sede, tra cui il ha riferito che “L'ordine Per_1 di lavoro consta di un foglio che viene consegnato al caposquadra da parte del responsabile, quali e Tes_1
Di sicuro costoro riferiscono al caposquadra le attività da svolgere”. Pt_2
Può ritenersi raggiunta la prova che l'ODL viene consegnato solo al caposquadra.
Quanto ai rapporti tra il responsabile e il caposquadra nonché tra il caposquadra e gli operai componenti la squadra, il ha precisato: “Aggiungo che ogni squadra è composta da un caposquadra Per_1
o un facente funzioni, con il quale io e i miei sottoposti, ci relazioniamo per la programmazione dei lavori di competenza” e ancora “e poi è il caposquadra a rendere noto il programma agli operai della squadra stessa”.
Il ha riferito “non conosco gli interventi programmati da per l'11 maggio mentre so che l'11 Pt_2 Per_1 erano previsti d , la rimozione dei new-jersey siti a viale Dorn;
ho dato io disposizione a CP_2 Parte_4 affinché provvedesse con la sua squadra a quest'attività e una volta terminata eseguisse i lavori programmati da … Non so riferire quando e con quali modalità il caposquadra informa gli operai della squadra, degli Per_1 interventi da eseguire per ogni rispettiva attività, in quanto io e i miei colleghi di pari qualifica, ci limitiamo ad avere rapporti solo con i singoli caposquadra.” e da tali dichiarazioni non è possibile attingere la prova che il ricorrente sia stato informato dal dell'ODL dell'11.05.2024. Parte_4
In ordine alle attività inserite negli ODL, la deposizione del teste , Dirigente dell'area CP_6
tecnica manutentiva dal 2021, non apporta significative utilità. In particolare, il predetto ha dichiarato
“Non è di mia competenza la predisposizione e la redazione dell'ordine di lavoro che spetta a d'intesa Per_1
8 con i suoi collaboratori, nel settore di sua competenza. Gli UOC possono intervenire sull'ordine di lavoro apportandovi le modifiche necessarie attraverso il coinvolgimento dei collaboratori qual . Il Tes_1 Pt_2 giorno dell'infortunio de , io non ero in servizio e non conoscevo l'ordine di lavoro della squadra da Parte_4 Co lui diretta in quanto ciò esula dalla mia competenza, sapevo che in quel periodo le squadre erano impegnate in interventi propedeutici al giro di Italia, avendo io partecipato a riunioni organizzative per pianificare gli interventi. L'ordine di lavoro consta di un foglio che viene consegnato al caposquadra da parte del responsabile quali e Di sicuro costoro riferiscono al caposquadra le attività da svolgere Tes_1 Pt_2 ma non so riferire se costui rende noto ai componenti della squadra i programmi della giornata…Il giorno dell'accaduto non ero a conoscenza di quale fosse l'ordine di lavoro della squadra d ”. Il , Parte_4 CP_6 quanto al se e quando il caposquadra informa i componenti delle lavorazioni inserite negli ODL, ha aggiunto, in termini tuttavia puramente suppositivi, che “ritengo verosimile che i componenti della squadra lo possano sapere anche al momento della consegna dell'Ordine di lavoro dal responsabile al caposquadra, soprattutto se i componenti della squadra sono presenti a tale evento”.
All'esito, non è risultato provato che il ricorrente abbia avuto specifica conoscenza dell'ODL dell'11.05.2024, ovvero che sia stato informato tempestivamente e compiutamente del contenuto dell'ODL inerente a tale giornata, all'inizio e durante il turno di lavoro.
Quanto alle attività previste per il giorno 11.05.2024, è pacifico tra le parti che la squadra del era stata comandata ad effettuare la rimozione dei new-jersey a viale Dorhn e che tale Parte_4 attività ha richiesto un tempo di esecuzione di circa 30 minuti, come anche confermato dal in sede di libero interrogatorio. In ordine al contenuto dell'ODL, il teste ha Parte_1 Per_1 dichiarato: “Ricordo che il 10 maggio 2024, di venerdì, io avevo stilato il programma di lavoro per il giorno
11, collocando il programma cartaceo sulla scrivania, così ch lo potesse distribuire ai vari capisquadra. Tes_1
Ho appreso da che la cartellina degli interventi manutentivi per il giorno 11 era stata da lui consegnata Tes_1
a , così come gli altri capisquadra…Ho portato con me in udienza la cartellina che ho sopra Parte_4 menzionato, ed in essa riscontro che l'allegato denominato “Ordine di lavoro” consta di varie pagine inerenti a ciascuno degli interventi da me programmati, ma non risulta compilato alla parte relativa agli interventi eseguiti;
sul frontale della cartellina è appuntato di mio pugno il programma dell'11.05.2024 assegnato alla squadra di , all'epoca facente funzioni di caposquadra. In questo appunto, io non ho segnato gli Parte_4 interventi inerenti al giro di Italia perché, pur sapendo che essi erano ancora in corso, non sapevo a quale squadra sarebbero stati assegnati, essendo ciò di competenza del . Aggiungo che, in base al mio CP_2 programma, la squadra di doveva effettuare solo interventi manutentivi ordinari per il giorno 11 Parte_4 maggio. La cartella di cui sono oggi in possesso l'ho trovata sulla --scrivania il lunedì successivo (13.05.2024) così come la mostro a vostra signoria, mentre se gli interventi da me assegnati fossero stati fatti avrei trovato compilati gli ordini di lavoro.”
Il in udienza ha esibito la cartellina contenente il programma di lavoro che il Per_1 Parte_4 avrebbe dovuto eseguire il giorno 11.05.25 e di tale cartellina è stata fatta acquisizione in giudizio.
Sull'ODL in oggetto, risultano apposte preventivamente le firme di e in fotocopia, CP_2 Per_1 mentre l'unica firma originale sull'ODL è risultata essere quella del . Parte_4
9 Può ritenersi provato quindi che il , dopo averne ricevuto consegna dal Parte_4 Tes_1 ha lasciato in ufficio la cartellina e nel contempo ha redatto e sottoscritto un ODL che ha riportato quale unica attività lo spostamento dei new jersey, fissando la fine della lavorazione alle 13.00. La firma del è stata evidentemente apposta prima ancora di eseguire la lavorazione, dal Parte_4 momento che essa attesta un orario di fine lavoro difforme dal reale ed impossibile dal momento che alle ore 13.00 costui si era già infortunato.
In proposito, il ha riferito che ha ritrovato l'ODL in ufficio e ha aggiunto: “ In merito Pt_2 all'ordine di lavoro dell'11.05.2024 che mi è stato mostrato dal dopo averlo prelevato Controparte_7 dal mezzo aziendale, ho riscontrato su segnalazione del che erano già apposte le firme di CP_7 Per_1
e , che avrebbero invece dovute essere apposte dopo;
inoltre, era indicato l'orario di fine intervento CP_2 delle 13.00, il che era impossibile dato che a quell'ora i già si era fatto male…….. E di competenza Parte_4 del caposquadra la compilazione dell'Ordine di lavoro e l'apposizione della sua sottoscrizione. Nell'ordine di lavoro dell'11 maggio riconosco oltre alle firme del come UOC e del come responsabile CP_2 Per_1 manutenzione, anche la firma de come visto operatore.” Parte_4
Quanto all'attività effettivamente svolta nel turno dell'11.05.2024 (in aggiunta alla comandata rimozione dei new-jersey), certamente il ricorrente nel momento in cui è stato condotto sul furgone guidato da presso il deposito di Santa Maria del Pianto, di pertinenza del Parte_4 CP_3
(socio unico della e committente) e ha ricevuto l'ordine dal di
[...] CP_1 Parte_4 prelevare e caricare sul furgone i profilati, era consapevole che tale operazione era finalizzata al loro smaltimento, non essendo altrimenti ragionevole un loro semplice spostamento di luogo (peraltro neanche dedotto); che in tale momento il ricorrente fosse consapevole che tale attività non rientrava nell'ODL dell'11.05.2024, è da escludersi dal momento che nessun teste ha verificato che il ha riferito al il contenuto dell'ODL in esame, rispetto al quale il Parte_4 Parte_1 Parte_1 potesse rilevare la difformità di quanto era comandato a fare.
Ciò posto, è risultato acquisito dall'istruttoria testimoniale che lo smaltimento dei profilati Co esula dai compiti della squadra né tampoco tali profilati possono essere considerati rifiuti di lavorazioni , che lo smaltimento non è formalmente previsto dal Disciplinare né dal Contratto di
Servizio.
In proposito, il ha riferito “Escludo, non avendo mai appreso tale circostanza, che il CP_6 Co comune d abbia dato indicazioni servizi e alle squadr di prelevare il materiale di qualsiasi CP_1 CP_1 genere presso il deposito di . Fino al giorno dell'accaduto non si è mai verificato che la Parte_7 Co squadr abbia prelevato materiali dal deposito d del pianto”; il ha riferito che “I profilati Pt_7 Per_1 CP_ Co non sono rifiuti di lavorazion . non rientra affatto nella competenza delle squadr lo smaltimento dei profilati (elementi ferrosi), rimossi su indicazione del comune di . Conformemente, il ha CP_1 Pt_2 riferito “I profilati, ossia i materiali ferrosi, rimossi su richiesta del committente comune d non sono CP_1
10 residui di lavorazione PIS… La rimozione del materiale ferroso non rientra tra le mansioni degli operai delle Co squadr e non è neanche previsto dal Disciplinare”.
A questo punto, alla domanda se il avrebbe potuto e dovuto accorgersi che, Parte_1 andando presso il deposito di Santa Maria del Pianto a prelevare i profilati di proprietà del
[...]
e portandoli presso una società di smaltimento di materiale ferroso, stesse partecipando al CP_3 compimento di un'attività esulante dal Disciplinare e dal contratto di servizio, va data risposta affermativa, data la sua qualifica di operaio provetto servizio PIS e di verosimile conoscitore del
Disciplinare PIS, la cui diffusione in azienda non è stata contestata.
Alla domanda se il avrebbe potuto e dovuto accorgersi che si trattava di attività Parte_1 non comandata, va data risposta negativa. Ed invero, in primo luogo, come già detto, non è provato che egli abbia avuto conoscenza dell'ODL del giorno 11.05.2024; inoltre, la rimozione di materiale ferroso, pur non prevista nel Disciplinare e nel contratto di servizio, risulta effettuata sia pur Co sporadicamente dalle squadre . A tale riguardo, va data rilevanza all'episodio narrato dal teste il quale ha riferito “Di mia iniziativa riferisco di unico episodio avvenuto nel 2023 circa, allorquando Pt_2 la polizia ci commissionò tramite il nostro capo il ritiro di materiale di alluminio sequestrato CP_2 presso un Hotel ubicato a via Galileo Ferrari, e in tale occasione fu elaborata un'apposita bolla di consegna, CP_ che fu consegnata ad , dopo essere stata firmata dal e data al caposquadra incaricato del CP_2 CP_ trasporto alla di detto materiale. In tale occasione oltre al c'eravamo anche io e il CP_2 Tes_1 CP_
trattenne una copia della bolla di consegna, dandone a noi una copia con indicazione del peso del mezzo a pieno carico e del mezzo scarico”.
È vero che il teste ha aggiunto “Oltre a questo evento che io ritengo straordinario, in Pt_2 Co nessun altro caso si è verificato che le squadre abbiano provveduto allo smaltimento di materiale ferroso di proprietà de ma va senz'altro valorizzata la circostanza riferita dal teste Controparte_3 CP_6 Co che “Può capitare invece che su indicazione della Polizia Municipale le squadr effettuano la rimozione e il prelievo di paletti dissuasori abusivi o divelti da terzi, comunque ingombranti la strada. Tale evenienza può verificarsi 2/3 volte l'anno” al fine di rendere sostenibile la tesi difensiva del ricorrente che l'attività che si accingeva a svolgere il giorno dell'accaduto e che ha effettivamente svolto, non fosse del tutto avulsa dagli interventi stradali e, pur non prevista, potesse accadere, ingenerando in lui la convinzione che era stata comandata dai responsabili della società e impartita alla squadra tramite il . La circostanza che si è trattato di un evento unico (cfr. Oltre a questo evento Parte_4 Pt_2
Co che io ritengo straordinario, in nessun altro caso si è verificato che le squadre abbiano provveduto allo smaltimento di materiale ferroso di proprietà de ”), non inficia la sua astratta accadibilità, Controparte_3 suffragando la tesi attorea che anche nella giornata dell'11.05.2024 tale evenienza potesse verificare, non essendo del tutto impossibile. Pertanto, non assume un valore assoluto, la superfluità di un divieto esplicito di smaltimento dei materiali ferrosi -scaturente dalla espressa elencazione delle CP_ attività affidate alle squadre riferita dal teste , la quale sconta anche il limite di essere CP_6
11 Co una deduzione e non già un precisi fatti e circostanze a note. Del resto, Controparte_10 non è sostenibile che la sola estraneità dell'attività di smaltimento dei profilati rispetto alle lavorazioni Co
potesse ingenerare nel la consapevolezza che si trattasse di attività non comandata Parte_1 dai superiori e vietata, dal momento che l'imposizione di direttive da parte del , Parte_4 verosimilmente riconducibili al suo ruolo di caposquadra, rende plausibile che il ricorrente non sapesse che tale attività non fosse comandata. Il ricorrente neanche avrebbe potuto dedurre che la rimozione e smaltimento dei profilati non era stata comandata dalla sola circostanza che essa non rientrava nelle attività affidate alle squadre in vista del Giro d'Italia. Il ha riferito che “Nel Per_1
CP_1 2024, ci fu commissionato da , dirigente del servizio Prm strade del comune di di realizzare CP_1 interventi manutentivi per riparare dissesti stradali in vista del Giro di Italia da svolgersi nel pomeriggio, mentre di mattina si sarebbero svolte le attività ordinaria;
” ed ancora: “Aggiungo che, in base al mio programma, la squadra d doveva effettuare solo interventi manutentivi ordinari per il giorno 11 maggio.” Risulta Parte_4 dunque provato che nei giorni in cui le squadre erano impegnate nei lavori per il Giro d'Italia, in realtà svolgevano tali attività in contemporanea con le attività proprie delle squadre.
Non è possibile quindi escludere che il ricorrente -quale lavoratore che, sia pure provetto, svolge compiti esecutivi, per cui non è coinvolto nel processo decisionale né in quello di ripartizione degli ordini di lavoro- abbia potuto credere che si trattava dell'esecuzione di un lavoro simile a lavori già eseguiti e sia stato indotto a considerare comandata la ricezione di un ordine di lavoro proveniente dal caposquadra, ingenerando in lui la convinzione che l'ordine provenisse dalla datrice di lavoro. A tanto va aggiunto che il ruolo subalterno del ricorrente rispetto al consente Parte_4
di accreditare la tesi che il ricorrente, il quale ha riferito di essere stato contrariato dallo svolgere un lavoro eccessivamente gravoso ed abbia provato a chiamare il sig. abbia poi svolto Pt_2 passivamente i compiti imposti dal (caricare, in due, 17 profilati dal peso di 70kg Parte_4 ciascuno). Del resto, il ricorrente risulta essersi recato presso il deposito di Santa Maria del Pianto più volte per attività lavorativa, anche nel mese di aprile precedente ai fatti, allorquando, come riferito dal teste il con la sua squadra, aveva eseguito un lavoro presso il Pt_2 Parte_4 deposito di Santa Maria del Pianto e “In relazione al deposito dei paletti a santa Maria del Pianto, nell'aprile
2024, ricordo di avere consegnato a le chiavi di accesso inserite in un portachiavi di colore rosso” Parte_4
(cfr. teste . Anche l'attività di rimozione dei guardrail dalla perimetrale di Scampia è stato Pt_2
Co un evento estraneo alle lavorazioni ed eccezionale, come riferito da teste il quale ha Per_1
Co dichiarato “è stata assegnata alla squadr , in via eccezionale, la rimozione dei guardrail dalla perimetrale di Scampia, cui ha fatto seguito l'accantonamento di tali elementi presso un deposito di proprietà del comune in Santa Maria del Pianto”.
Il teste ha anche descritto la procedura di smaltimento degli ingombranti o degli Pt_2 sfalci e potature, la quale prevede che il caposquadra provveda ad eseguire sempre da solo la procedura, poiché all'interno dell'azienda vi era il divieto di ingresso e il teste, alla domanda di come
12 avesse visto la procedura, riferisce di essersi posizionato al sicuro all'interno di un gabbiotto:
“Aggiungo che nel caso di smaltimento di rifiuti pis quali rifiuti erbosi (tronchi e rami) siamo io e i miei colleghi CP_ ad emettere la bolla e a consegnarla al caposquadra, il quale deve consegnarla ad , recandosi presso il ruolo di smistamento sito in via delle Brecce o a Scampia, a cui può accedere soltanto l'autista del mezzo, che nel 99% dei casi è il caposquadra, mentre il resto della squadra resta fuori al cancello di ingresso. Qualche volta io ho assistito a tale procedura, sostando nel gabbiotto adiacente alla pesa.” Tale narrato in uno ai documenti “bolle di trasporto rifiuti” acquisiti in corso di causa su autorizzazione del Giudicante ex art. 421 c.p.c. (cfr. doc. 18,19, 20), consentono di superare la contraria dichiarazione resa dal teste CP_
secondo cui “i rifiuti erbosi vengono rimossi dalle squadre direttamente sui luoghi delle CP_6 lavorazioni” verosimilmente dovuta ad una conoscenza imprecisa e a un ricordo mediato da terzi, considerando il ruolo apicale del . Da alcune delle bolle di trasporto prodotte (inerenti allo CP_6 smaltimento di rifiuti ingombranti o residui erbosi) si evince che tali operazioni risultano effettuate dalla squadra del , a cui era stabilmente addetto il ricorrente per cui è verosimile che il Parte_4
vi abbia preso parte, pur difettandone la prova diretta. Parte_1
Part L'essere il rimasto al di fuori del capannone della (situazione analoga a quella Parte_1 descritta dal per lo smaltimento di rifiuti erbosi), rende plausibile che egli abbia creduto di Pt_2 effettuare un'operazione comandata, ignorando che il si era prefisso il fine illecito di trarre Parte_4 profitto dalla vendita dei profilati e suffraga la tesi attorea che neanche allorquando il ricorrente è giunto con il nel sito di via Volpicella ed è rimasto fuori dal cancello, si è accorto di quello Parte_4 che il stava facendo all'interno del piazzale. Parte_4
Del resto, anche in ordine alle operazioni propedeutiche all'arrivo a via Volpicella, va dato atto che il loro svolgimento rende sostenibile che il ricorrente potesse non essersi avvenuto di alcuna anomalia. In particolare, il custode del magazzino del ha consentito l'accesso e Controparte_3
l'uscita del furgone per tre volte vuoto e l'ultima volta carico di profilati, senza che ingenerasse in lui alcun sospetto la circostanza che un furgone della che normalmente entrava carico, CP_1
l'11.05.24 dopo esservi entrato scarico ne uscisse a pieno carico. Inoltre, il ha potuto Parte_4 accedere al deposito adoperando le chiavi di accesso al deposito di Santa Maria del Pianto, rimaste nella sua disponibilità dal mese precedente, come riferito dal teste ricordo di avere consegnato Pt_2
a le chiavi di accesso inserite in un portachiavi di colore rosso, non sono sicuro che egli me le abbia Parte_4 restituite, ma egli aveva avuto le indicazione di riporle nell'apposita bacheca ubicata nel nostro ufficio e confermato dal teste “A S. Maria del Pianto il capannone del comune era accessibile tramite un CP_6 cancello che accedeva ad un cortile e vi era presente un portone metallico per accedere al suo interno. La era in possesso delle chiavi con le quali aveva riposto i profilati nel capannone;
ma deduco che CP_1 tali chiavi non fossero state ancora restituite e fossero rimaste invece a Ponticelli, dalla circostanza che il giorno dell'incidente fossero state utilizzate per entrare nel capannone e prelevare i profilati”. Tali chiavi risultano rinvenute sul furgone dopo il dissequestro del mezzo, come dichiarato dal teste “ho poi Pt_2
13 riscontrato, quando ho potuto accedere al mezzo aziendale sequestrato, la presenza di tali chiavi e del relativo portachiavi rosso, situato nel poggia bicchiere sito nel lato sinistro (lato guida) dell'automezzo”. Entrambe le circostanze, la non opposizione del custode del deposito all'accesso del furgone e il possesso da parte del delle chiavi del deposito di Santa Maria del Pianto possono avere contributo ad Parte_4 ingenerare nel ricorrente la convinzione che si trattasse di attività comandata per la quale il caposquadra era stato autorizzato e messo in condizioni di poter entrare nel deposito e tale convinzione è rimasta fino all'accesso in via Volpicella e all'infortunio subito dal . Parte_4
Riprova di tale inconsapevolezza si trae altresì alla circostanza che nell'immediatezza dell'incidente occorso al , il ricorrente si sia attivato per telefonare al (il quale ha Parte_4 Pt_2 confermato di avere ricevuto numerosi tentativi di telefonate da parte del ricorrente a ridosso dell'infortunio), denotanti l'intenzione del ricorrente di avvisare immediatamente il responsabile di quanto successo durante e in esecuzione delle attività ritenute assegnate.
All'esito dell'istruttoria e della ricostruzione emersa dalle dichiarazioni dei testi, le divergenze temporali nella ricostruzione dell'accaduto tra quanto riferito dal ricorrente e quanto dichiarato dai testi sono risibili e sono dovute verosimilmente a comprensibili approssimazioni del ricordo dei fatti;
esse in ogni caso risultano del tutto ininfluenti a fini decisionali dal momento che non pregiudicano il giudizio di attendibilità dei testi. Parimenti, non è rilevante la contraddittorietà delle dichiarazioni del nella parte in cui ha dichiarato “di essere stato accompagnato alla sede di Parco de Filippo in Pt_5 un momento antecedente al primo passaggio per S. Maria del Pianto, h 8:32:30 -, da due telecamere poste proprio a Parco de Filippo, si vede che questi viene riaccompagnato solo alle ore 9:32:55 e, cioè, dopo il primo passaggio delle ore 9:18:22 presso la sede della di Via Valpolicella dove, quindi, erano presenti tutti e Pt_6 tre i componenti della squadra collocato l'episodio ad un momento precedente al primo passaggio” (c.f.r. note difensive della società), dal momento che essa non riguarda la posizione del ricorrente.
Può quindi sicuramente risultato provato che il caposquadra ha avuto modo, strumenti e motivo per smaltire il materiale ferroso ed è sostenibile che il caposquadra abbia cercato di farlo all'insaputa del ricorrente e, solo a causa dell'infortunio occorsogli, non è riuscito a concludere l'operazione illecita. Come correttamente evidenziato da parte ricorrente nelle note difensive, il
è stato infatti, l'unico ad avere aveva avuto sicura consegna dell'ordine di lavoro il giorno Parte_4
11.05.25, ad averlo compilato e sottoscritto, ad avere avuto l'affidamento del furgone usato per lo smaltimento e, in quanto sovraordinato al , ad avergli impartito gli ordini di lavoro per Parte_1 tale giorno.
All'esito delle suesposte considerazioni, non è stata invece raggiunta né la prova né l'elevata probabilità che il ricorrente fosse partecipe e/o a conoscenza della condotta posta in essere dal e che abbia concorso volontariamente con il suo comportamento a concretizzare le Parte_4 fattispecie di illecito disciplinare a lui imputate. Gli addebiti -così come formulati ed esaminati in sede giudiziale- risultano connotare in modo decisivo, l'esercizio del potere sanzionatorio del datore di
14 lavoro per cui l'assenza dell'elemento soggettivo delle condotte addebitate assume un rilievo determinante tale da rendere illegittimo l'esercizio del recesso dal rapporto di lavoro.
In tale evenienza è possibile fare applicazione del comma 4 dell'art 18 della legge 300/70 nella formulazione introdotta dalla legge 92/2012, valevole per il rapporto di lavoro del ricorrente, in considerazione della data di assunzione in servizio. Il comma 4 infatti regola l'ipotesi in cui non sussiste la giusta causa per l'insussistenza del fatto contestato. A tale riguardo, è stato chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che “in tema di licenziamento individuale per giusta causa,
l'insussistenza del fatto contestato, che rende applicabile la tutela reintegratoria ai sensi dell'art. 18, comma
4, st. lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b), della legge n. 92 del 2012, comprende anche l'ipotesi del fatto sussistente, ma privo del carattere di illiceità (anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo); ed è stato precisato che la tutela reintegratoria ex 18, comma 4, st. lav. novellato, applicabile ove sia ravvisata l'”insussistenza del fatto contestato”, comprende l'ipotesi di assenza ontologica del fatto e quella di fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità (cfr. Cass. n.3655/2019, n. 3076/ 2020, nonché, sulla medesima vicenda, Cass. n. 4316/2023)” (cfr. Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 20891 depositata il 26 luglio 2024).
Il licenziamento va quindi annullato e per l'effetto, la società convenuta va condannata a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nella misura massima di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto (pari ad €
1.568,05 mensili, risultanti dalla busta paga prodotta) nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative.
Non vi è detrazione dell'aliunde percipiendum dal momento che l'onere di allegazione e prova a tale riguardo, incombe sul datore di lavoro. In proposito, va evidenziato che la Corte di Cassazione, con la recente pronuncia del 01/03/2024, n. 5588 ha ribadito tale circostanza affermando che “ il datore di lavoro che invochi l'aliunde perceptum da detrarre dal risarcimento dovuto al lavoratore deve allegare circostanze di fatto specifiche e, ai fini dell'assolvimento del relativo onere della prova su di lui incombente, è tenuto a fornire indicazioni puntuali, rivelandosi inammissibili richieste probatorie generiche o con finalità meramente esplorative (Cass. n. 2499/2017, n. 10694/2023): parimenti, in tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro che affermi la detraibilità, a titolo di aliunde percipiendum, di quanto il lavoratore avrebbe potuto percepire dedicandosi alla ricerca di una nuova occupazione, ha l'onere di allegare le circostanze specifiche riguardanti la situazione del mercato del lavoro in relazione alla professionalità del danneggiato, da cui desumere, anche con ragionamento presuntivo, l'utilizzabilità di tale professionalità per il conseguimento
15 di nuovi guadagni e la riduzione del danno (Cass. n. 17683/2018)” (cfr. conforme tra le altre Cass. n. 9616 del 2015 e n. 25355 del 9 ottobre 2019). La società a tale onere si è del tutto sottratta.
Per completezza, atteso l'esito del giudizio (che conduce in sé al risultato più favorevole auspicato), restano assorbite le doglianze di parte ricorrente in ordine all'indebito utilizzo da parte della società del sistema di rilevazione tramite GPS degli spostamenti del furgone nel giorno dell'accaduto, in ordine al vizio dell'irrogazione del licenziamento in costanza di malattia, nonché in ordine al vizio di specificità, determinatezza e immodificabilità del licenziamento. Parimenti, l'assenza del fatto contestato assorbe la valutazione della sussistenza della proporzionalità tra i fatti e la sanzione applicata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in esse compresa la maggiorazione -ritenuta equa del 20%- per l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali che hanno agevolato lo studio e la decisione della controversia, ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del DM 55/2014 nella formulazione vigente ratione temporis.
P.Q.M.
annulla il licenziamento irrogato al ricorrente in data 27.05.2024 e condanna la società alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nella misura massima di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto (pari ad € 1.568,05 mensili), nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, come precisato in motivazione;
condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in € 6.388,02 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA con attribuzione all'avv. Di
Gennaro dichiaratasi anticipataria.
Napoli, 09.07.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini, in funzione di Giudice del lavoro, all'udienza del
09.07.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 28510/2024 Ruolo Generale Lavoro e previdenza.
TRA
Parte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Adriana Di Gennaro. ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Ciro Buonajuto. resistente
OGGETTO: impugnativa di licenziamento con domanda di reintegra.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.12.2024, l'epigrafato ricorrente ha impugnato il licenziamento disciplinare a lui irrogato dal datore di lavoro con missiva del 27.05.2024 e ha rassegnato le seguenti conclusioni “a) Accertare e dichiarare che il licenziamento de quo è illegittimo, nullo, annullabile, ingiustificato e non proporzionale per tutti i motivi sopra richiamati e dichiarare il diritto del ricorrente alla reintegra nel posto di lavoro e/o all'esercizio del diritto di opzione;
b) Conseguentemente ordinare alla l'immediata reintegra nel posto di lavoro ai sensi della normativa vigente;
c) Controparte_1
Condannare, altresì, la resistente, ai sensi dell'art. 18 comma 1 e sgg. e succ mod., al risarcimento del danno patito e patendo dal ricorrente per il licenziamento illegittimo, ingiustificato e non proporzionale, stabilendo, fatto salvo il diritto di agire in separato giudizio per la liquidazione di eventuali maggiori danni differenziali, un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e/o della cessazione del rapporto ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per lo stesso periodo;
in ogni caso in misura non inferiore alle cinque mensilità di retribuzione
1 globale di fatto;
accertando altresì il diritto del ricorrente, che ha esercitato il diritto di opzione, di ottenere dal datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto, o comunque nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
con la rivalutazione di ogni somma per effetto del maggior danno patito e patendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti;
oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate. d)
Condannare altresì la resistente al pagamento di spese e competenze legali oltre spese forfettarie ed accessori di legge con attribuzione all'avvocato antistatario, tenendo altresì conto della redazione del ricorso introduttivo con collegamenti ipertestuali agli allegati ex art. 4 de D.M. 55/2014 comma 1 bis, che prevede un aumento al
30% degli onorari tabellari”.
A sostegno delle domande formulate, egli ha dedotto di essere stato assunto da CP_1 in data 12.06.01 e di essere entrato dall'anno 2017 nel servizio PIS (pronto intervento stradale) con la qualifica di operaio provetto servizio PIS;
di essere stato raggiunto da una contestazione disciplinare in relazione ad un episodio accaduto l'11.05.2024, ove gli sono state imputate plurime condotte disciplinarmente rilevanti;
di avere reso le sue giustificazioni, ritenute inaccoglibili dalla società. Egli ha prospettato una sua ricostruzione dell'accaduto e, sulla base dei vizi del recesso esposti nella parte in diritto del ricorso, ha concluso nei termini innanzi trascritti.
La società convenuta ha dedotto, con articolate considerazioni in fatto e in diritto, la correttezza del proprio operato e ha concluso chiedendo di “1. Rigettare la domanda proposta dal sig.
in quanto inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto, per tutto quanto espressamente eccepito Parte_1 nella presente memoria.
2. Condannare il ricorrente al pagamento delle spese e onorari di lite”.
È stato disposto il libero interrogatorio delle parti ed ammessa ed espletata la prova testimoniale.
Indi, acquisite note difensive ed ulteriore documentazione, la causa all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, è stata decisa con separata sentenza di cui è stata data pubblica lettura.
Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
Per un corretto approccio al thema decidendum, occorre preliminarmente trascrivere il contenuto della contestazione disciplinare che, al pari di un capo d'imputazione in sede penale, delinea la condotta inadempiente che il datore di lavoro imputa al proprio dipendente e da lui ritenuta così grave da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario e da indurlo a recedere senza preavviso dal rapporto di lavoro.
Nella contestazione disciplinare pervenuta al ricorrente, si legge “In data 11 maggio 2024, riceviamo informativa per le vie brevi dai Suoi diretti superiori, e da parte del Controparte_2 coordinamento tecnico operativo Sig.re di un gravissimo incidente verificatosi presso un Parte_2 rivenditore di materiale ferroso in Via Volpicella n. 139 presso il quale Lei era presente, avvenuto intorno alle Par ore 12:30/13:00 ha coinvolto il collega , ricoverato immediatamente Parte_4
2 all'ospedale del Mare di dove ha dovuto subire un delicatissimo intervento chirurgico ed ancora in CP_1 prognosi riservata.
Dalle relazioni scritte dal Sig.r matr. 26 e del Suo diretto superiore, Sig.r Parte_5 Parte_2
agli atti della società, risulta che, disattendendo l'ordine di lavoro in base al quale avrebbe dovuto
[...] portarsi in tutt'altra area della città, ovvero presso la II municipalità dopo aver eseguito un breve intervento in via Caracciolo funzionale allo svolgimento del “Giro d'Italia”, unitamente ai sig.r Ella Parte_4 Pt_5 si è recato a bordo del furgone aziendale FB931DF insieme al colleg presso tale rivenditore in Via Parte_4
Volpicella, al fine di vendere, così come hanno potuto constatare i Suoi superiori sul luogo dell'incidente, profilati in acciaio (più precisamente trattasi di traverse di supporto guard-rail della lunghezza di 4 mt circa ed un peso approssimativo di 70 kg/cd) di proprietà de Controparte_3
La provenienza e la proprietà di tale materiale risulta confermata dal rinvenimento a bordo del camion delle chiavi del cancello del deposito comunale di Via Santa Maria del Pianto e dalla circostanza che il materiale a bordo del mezzo risulta identico a quello prelevato a suo tempo dalla perimetrale di Scampia e depositato presso tale deposito. Non da ultimo, abbiamo accertato tramite il personale della custodia in servizio presso l'entrata del complesso comunale, che vi è stato il transito e l'accesso al deposito alle ore 09:15 circa nonché alle ore 11:30 di un furgone dell CP_1
Da nostri approfondimenti, risulta che tale materiale è stato furtivamente prelevato dal deposito comunale, alloggiato sul furgone e trasportato fino a Via Volpicella, dove un operatore di tale esercizio commerciale ha effettuato lo scarico a mezzo gru munita di benna. Nel corso di tale operazione, presumibilmente, un profilato d'acciaio si è svincolato dalla presa della benna ed ha investito in pieno il Sig.re presente nell'area di manovra della gru, provocandogli lesioni gravissime. Parte_4
Risulta altresì che immediatamente dopo l'incidente, Lei abbia informato telefonicamente il collega e non il Suo diretto superiore. Questi, a sua volta, ha informat mentre i Pt_5 Parte_2 Pt_5 ed i raggiungevano l'ospedale, Lei si è recato a Ponticelli presso la sede aziendale dove effettuava la Pt_2 timbratura in uscita, ben oltre l'orario di termine del turno (ore 15:27) e dopo diverse ore dall'orario dell'incidente.
Nel pomeriggio, dopo le 16:30, unitamente al resp. UOC PIS , al Sig.r , Controparte_2 Per_1
e ad un ispettore del lavoro, Lei si è recato nuovamente sul luogo dell'incidente dove ha fornito dichiarazioni su quanto accaduto alla Polizia di Stato ed all'ispettorato sul lavoro.
In relazione ai fatti sopra descritti e fermo restando il diritto di tutela in sede civile e penale da parte della Società per fatti che dovessero esserle addebitati in ragione del Suo comportamento, Le contestiamo,
l'abbandono del posto di lavoro, l'utilizzo fraudolento di un mezzo aziendale, il furto di materiale di proprietà del ns Committente/Socio, lo svolgimento di azioni, come sopra esposte, dalle quali è Controparte_3 derivato un gravissimo pregiudizio all'incolumità fisica ed alla sicurezza di persone e colleghi durante l'illecito trasporto del materiale e nelle fasi di carico e scarico, l'esecuzione di attività illecite con l'impiego di materiale ed attrezzatura della Società e de . Controparte_3
Al ricorrente, in relazione a quanto descritto ed accaduto durante l'orario di lavoro del giorno
11.05.2024, risultano addebitate molteplici condotte: la trasgressione dell'ordine di lavoro di portarsi presso la II Municipalità; il prelievo furtivo di materiale dal deposito comunale, il suo alloggiamento
3 sul furgone e il trasporto fino a Via Volpicella n. 139; la sua presenza presso un rivenditore di materiale ferroso sito in Via Volpicella n. 139 al fine di vendere materiale di proprietà del CP_3
Quanto alla tardiva timbratura del cartellino, la condotta risulta sì descritta nella sua
[...] materialità ma ad essa non risulta correlato uno specifico addebito disciplinarmente rilevante.
Le condotte sopra indicate hanno integrato, secondo la società, le seguenti infrazioni:
l'abbandono del posto di lavoro, l'utilizzo fraudolento di un mezzo aziendale, il furto di materiale di proprietà del Committente/Socio (il , lo svolgimento di azioni da cui è derivato un Controparte_3 gravissimo pregiudizio all'incolumità fisica ed alla sicurezza di persone e colleghi durante l'illecito trasporto del materiale e nelle fasi di carico e scarico, l'esecuzione di attività illecite con l'impiego di materiale ed attrezzatura della Società e del CP_3 CP_3
Nella lettera di contestazione è specificato che i profilati sono “traverse di supporto guardrail” per cui, come correttamente evidenziato da parte ricorrente all'odierna udienza, possono ritenersi componenti dei guardrail. L'essere i profilati fatti di acciaio ne caratterizza la composizione e li rende assimilabili ai materiali ferrosi dal momento che l'acciaio contiene ferro, essendo una lega metallica composta principalmente da ferro.
In relazione agli addebiti, il ricorrente ha dedotto: l'inapplicabilità dell'art. 2119 c.c. non essendo intervenuta nel caso di specie una causa impeditiva della prosecuzione del rapporto;
l'insussistenza della previsione contrattuale di cui all'art. 48 – assenza di giusta causa e giustificato motivo per “grave insubordinazione ai superiori”, “furto nell'azienda o presso il committente”, “trafugamento di oggetti o documenti dell'azienda o del committente”, “abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi”., ““esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto proprio o di terzi, di non lieve entità e/o con l'impiego di materiale dell'azienda”; la conseguente infondata contestazione di vendita di materiale “profilati in acciaio di proprietà del comune d;
l'insistenza di qualsivoglia CP_1 reato;
l'illegittimità del licenziamento durante la malattia;
l'inesistenza del fatto contestato relativamente al furto e l'assenza di ogni prova all'atto del licenziamento con conseguente illegittimità dello stesso;
la mancanza dei requisiti formali della specificità e determinatezza della contestazione;
il carattere contraddittorio della contestazione e l'insussistenza dei fatti dichiarati accertati;
l'assenza del carattere della proporzionalità.
Il ricorrente -già in sede di audizione personale nonché in sede giudiziale- ha ammesso di avere caricato sul furgone aziendale il materiale ferroso, prelevandolo dal deposito di proprietà del ove non ha contestato di essersi recato due volte;
ha altresì ammesso di essere Controparte_3 stato presente in Via Volpicella n. 139 ove il furgone aziendale -con a bordo il materiale ferroso- si
è recato. Egli ha tuttavia negato gli addebiti sostenendo di non essere stato a conoscenza dell'ordine di lavoro del giorno 11.05.2024 per cui non l'ha trasgredito;
di non essere a conoscenza del carattere furtivo del prelievo del materiale dal deposito del di avere eseguito le disposizioni Controparte_3
4 del , incaricato anche quel giorno della mansione di capo squadra nonché di autista;
di Parte_4 essere stato ignaro che le operazioni di prelievo, di caricamento dei profilati sul mezzo e del loro trasporto a Via Volpicelli non fossero state comandate e/o autorizzate dai responsabili aziendali;
di non avere avuto alcun fine di vendere a terzi i profilati per incassare il ricavato.
Liberamente interrogato in udienza, il ricorrente ha dichiarato “Confermo che quotidianamente non riferiva né a me né agli altri componenti della squadra quali erano le lavorazioni da eseguire e Parte_4 il luogo in cui andare, ma radunava il personale e ci conduceva direttamente sul cantiere e distribuiva i compiti.
Nei due giorni precedenti all'accaduto (11.5.2024) avevamo posizionato la mia squadra ed altre tre o quattro l'asfalto caldo sul manto stradale per il Giro d'Italia. Anche l'11.5.2024 la rimozione dei tre new jersey rientrava nei lavori da svolgere per consentire il passaggio del giro d'Italia. La mattina dell'11.5 ci siamo recati a viale
Dohrn, Mergellina direttamente a inizio turno verso le 7.30 e pur non ricordando quanto tempo abbiamo impiegato a rimuovere i tre new jersey riferisco, a domanda di vostra signoria, che per compiere tale operazione occorro circa trenta minuti. Dopo aver effettuato la rimozione dei new jersey mi sono recato al deposito di santa Maria del pianto non ricordo se una o due volte per caricare i profilati sul camion e portarli a via Volpicella a bordo del camion condotto dal , ho effettuato l'operazione di carico dei profilati Parte_4 sul furgone da solo pur essendo essa particolarmente faticosa e mi sono recato a bordo del furgone a via volpicella senza domandare a cosa stessimo facendo dal momento che io, come operaio inserito Parte_4 nella squadra eseguivo le operazioni indicate d senza chiedere nulla. Era la prima volta che andavo Parte_4
a via Volpicella e confermo di esser rimasto all'ingresso del sito in attesa che , come mi aveva Parte_4 riferito, effettuasse lo smaltimento dei profilati. Detti profilati al momento del prelievo erano allocati uno sull'altro e alcuni di essi erano ammaccati. Nella stessa giornata ho tentato varie volte di contattare Pt_2 sia prima dell'incidente per lamentarmi dell'onerosa fatica a me assegnata sia dopo per raccontare l'accaduto, non ricordo l'ora esatta in cui il urlò essendosi fatto male ed io attirato dalle urla entrai nel Parte_4 capannone, non ricordo lo stato dei luoghi, né se vi fosse una gru né se essa stesse iniziando a rimuovere i profilati dal furgone poiché la mia attenzione si concentrò solo s . Vicino a riscontrai la Parte_4 Parte_4 presenza di un uomo a me sconosciuto che mi disse essere il figlio del titolare che era intento a soccorrere il e mi disse di evitare di aggravare le sue condizioni di salute”. Parte_4
L'arch. , procuratrice speciale della società convenuta, in sede di libero Controparte_4
interrogatorio, ha riferito: “Sono stata notiziata verbalmente dell'accaduto dal dipendent e dal responsabile Pt_2 Co della linea di produzion . In sede di istruttoria ho acquisito memorie scritte da parte de e Controparte_2 Pt_2 del che era il terzo componente della squadra di lavoro. Ho seguito personalmente il procedimento disciplinare Pt_5
e ho partecipato all'audizione del ricorrente tenutasi con l'assistenza di un sindacalista da lui nominato. In sede di controdeduzioni l'RSA ha assistito il ricorrente che ha rappresentato la propria posizione in prima persona e l'RSA ha integrato l'esposizione dei fatti. Raccolte le controdeduzioni mi sono interfacciata con il Direttore tecnico e ho deciso di irrogare il licenziamento disciplinare. Il ha avuto la sospensione dell'avvio del procedimento disciplinare sotto Parte_4 forma di informativa in attesa che le sue condizioni di salute migliorassero. Mi risulta di recente che i è uscito Parte_4 dall'ospedale e, quindi, ho mandato un'informativa non recapitata e la società è in procinto di rinotificarla tramite UNEP. Il
invece, è stato già raggiunto dalla comunicazione del procedimento disciplinare. Sono responsabile delle risorse Pt_5 umane nonché responsabile dell'area amministrazione e contabilità-finanza e quindi affermo per conoscenza diretta che la
5 non ha mai avuto e non ha ancora oggi alcun rapporto contrattuale con la societ o smaltimento dei CP_1 Pt_6 profilati non entra nel rapporto di conferimento rifiuti tra e la E' di competenza della Controparte_3 CP_1 Co lo smaltimento dei residui delle lavorazioni;
aggiungo che il profilato non è un rifiuto ma si tratta di CP_1 residui di lavorazioni di rifacimento del manto stradale che per incarico de che ne è il proprietario, sono Controparte_3 allocati presso il capannone di Santa Maria del Pianto in attesa che i provveda a farne l'uso che ritiene”. CP_3
In considerazione dei fatti addebitati al ricorrente e della sua posizione difensiva nonché della prospettazione della società in ordine alla sua responsabilità, è indispensabile la verifica, con onere a carico della datrice di lavoro (ex art.5 della legge 604/66), della sussistenza di elementi probatori idonei ad attribuire al la consapevolezza delle condotte a lui addebitate. Parte_1
Le condotte imputate al ricorrente costituiscono, secondo la società, singolarmente e anche congiuntamente considerate, “una grave violazione degli obblighi contrattuali e di legge incombenti sul lavoratore” (cfr. lettera di licenziamento) per cui, al fine di valutare la loro idoneità a giustificare l'irrogazione della sanzione espulsiva, esse vanno esaminate sia nella loro individualità sia nel loro carattere unitario.
Va premesso che l'abbandono del posto di lavoro, l'utilizzo fraudolento di un mezzo aziendale, il furto di materiale di proprietà del Committente/Socio, e l'esecuzione di attività Controparte_3 illecite con l'impiego di materiale ed attrezzatura della Società e del sono Controparte_3 fattispecie caratterizzate dall'elemento soggettivo dell'intenzionalità ossia dalla consapevolezza del loro disvalore, ove l'intenzionalità, attenendo alla sfera soggettiva dell'autore, può essere direttamente provata ovvero può essere desunta da elementi oggettivi e/o fattuali che restano plausibile e/o ragionevolmente sostenibile che l'autore non possa non avere avuto contezza di ciò che stava facendo e del carattere antigiuridico della sua condotta, così da rendere assistita da presunzioni gravi precise e concordanti, la volontarietà delle azioni commesse.
Nel caso in esame, va dato atto -in base alla ricostruzione dell'accaduto in sede disciplinare e dalle rispettive posizioni assunte in giudizio nel ricorso e nella memoria difensiva- che la società ha dedotto e il ricorrente non ha contestato, le seguenti circostanze: la non ha mai CP_1 Part avuto rapporti di alcun tipo con la società operante nel capannone di via Volpicella;
i profilati di acciaio rinvenuti presso tale sito, sono di proprietà del detti profilati erano Controparte_3 allocati presso un suo deposito di Santa Maria del Pianto dopo essere stati rimossi dalla perimetrale di Scampia;
che tali profilati sono stati prelevati dal e dal ricorrente e condotti a via Parte_4
Part Volpicella;
che in tale via, all'interno del capannone della società , durante lo scarico a mezzo gru munita di benna dei profilati, uno di essi si è svincolato dalla presa della benna investendo in pieno il presente nell'area di manovra della gru e provocandogli lesioni gravissime. Della Parte_4 ricostruzione della dinamica dell'incidente occorso al (ricostruzione non contestata dal Parte_4 ricorrente) si trae conferma dalla denuncia/querela inoltrata in data 17.06.2024 dall'amministratore della Servizi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. CP_1
6 Da tali elementi la società convenuta trae la conseguenza che le condotte poste in essere dal ricorrente e dal avessero la finalità di conseguire un profitto derivante dalla vendita di Parte_4 Part profilati - essendo la una società di smaltimento di materiali ferrosi- dal momento che, trattandosi di attività non comandata, i proventi sarebbero stati direttamente acquisiti dal Parte_4
e dal ricorrente e che, solo a causa dell'infortunio occorso al primo, non sono stati realizzati.
A tali fatti, nessun testimone “neutrale” ha assistito, essendo partecipanti all'accaduto esclusivamente il ricorrente e il caposquadra , anch'egli destinatario di un procedimento Parte_4 disciplinare oltre che indagato per gli stessi fatti (il terzo componente della squadra, risulta Pt_5 avere cessato prima il suo turno per problemi di salute), per cui nessuno è in grado di riferire di frasi e/o gesti e/o condotte direttamente idonei a provare la volontarietà e consapevolezza da parte del ricorrente della commissione di attività estranea all'ordine di lavoro, appropriativa di beni di terzi e finalizzata a conseguire con la loro vendita, un illecito vantaggio lucrativo.
La società dimostra di essere consapevole di tanto, adombrando nella stessa memoria di costituzione e nelle note difensive, che “I fatti come si sono realmente verificati lo possono sapere soltanto il sig. , il sig. e il sig. e, questi, difficilmente renderanno dichiarazioni che Parte_4 Parte_1 Pt_5 possano avere carattere “confessorio”. Pertanto, non ci resta che unire i puntini dei dati in nostro possesso e sconfessare quanto dichiarato del ricorrente”.
Il giudizio di addebitabilità delle condotte al ricorrente -quanto all'elemento soggettivo richiesto nel caso in esame- è dunque un giudizio di verosimiglianza della sua consapevolezza del carattere illecito delle condotte poste in essere. Tale giudizio, per avere una rilevanza decisionale al fine di giustificare il recesso e renderlo legittimo, deve introdurre una valutazione di certezza -o al più di elevata probabilità tale da escludere ragionevoli dubbi- che il ricorrente non potesse non sapere quello che stava facendo.
La prova testimoniale è stata ammessa su richiesta di entrambe le parti, data la peculiarità della vicenda che impone a ciascuna di loro l'acquisizione di elementi probatori a sostegno -a fini contrapposti- delle rispettive tesi. Sono stati quindi escussi i sigg. , CP_5 Parte_2
(questo, comune ad entrambe le parti), e . Controparte_6
Quanto all'abbandono del posto di lavoro e all'utilizzo fraudolento del mezzo aziendale, gli addebiti scaturiscono dalla prospettazione datoriale di un diverso ordine di lavoro impartito alla squadra per il giorno 11.05.2024 e dalla circostanza dedotta dalla società che, per svolgere l'attività non programmata, è stato indebitamente usato il furgone aziendale. L'utilizzo dell'aggettivo
“fraudolento” nella contestazione disciplinare, deriva dalla circostanza che si è trattato di condotta finalizzata ad un'attività illecita, in quanto appropriativa di beni di terzi destinati alla vendita e quindi ad un illecito profitto, costituito dal ricavato della vendita.
7 È stato documentato dalla società convenuta che nell'ordine di lavoro del giorno 11.05.2024, recuperato in seguito all'incidente del , non risulta appuntato quanto effettuato dalla Parte_4 squadra.
È stata dunque approfondita in sede testimoniale la questione della conoscenza da parte del del compimento di attività non rientranti nell'ordine di lavoro dell'11.05.2024. Parte_1
In proposito, soccorrono le seguenti dichiarazioni testimoniali.
Il teste responsabile di sede di Ponticelli, sovraordinato ai sigg. Per_1 Parte_2
, (i quali coordinano le singole squadre di operai addetti al PIS tra Testimone_1 Testimone_2 cui vi è anche il ) nonché incaricato della predisposizione degli ODL, ha riferito, per quanto Parte_1 di interesse, che “Ho appreso dal che la cartellina degli interventi manutentivi per il giorno 11 era Tes_1 stata da lui consegnata a , così come gli altri capisquadra” e ancora “preciso che allorquando il Parte_4 mio sottoposto riceve la cartellina da me compilata, la consegna personalmente al solo caposquadra e non anche ai componenti della squadra;
e poi è il caposquadra a rendere noto il programma agli operai della squadra stessa.” Co Il teste collaboratore tecnico del settore dal 2018/2019 e sottoposto al Pt_2 responsabile di sede , ha dichiarato in proposito che “in ogni caso la consegna della CP_5 cartellina viene effettuata direttamente al caposquadra o facente funzioni, e non agli operai facenti parte della squadra”. Il teste , Dirigente dell'area tecnica manutentiva dal 2021 e quindi figura apicale CP_6 del settore, sovraordinato all'UOC e ai responsabili di sede, tra cui il ha riferito che “L'ordine Per_1 di lavoro consta di un foglio che viene consegnato al caposquadra da parte del responsabile, quali e Tes_1
Di sicuro costoro riferiscono al caposquadra le attività da svolgere”. Pt_2
Può ritenersi raggiunta la prova che l'ODL viene consegnato solo al caposquadra.
Quanto ai rapporti tra il responsabile e il caposquadra nonché tra il caposquadra e gli operai componenti la squadra, il ha precisato: “Aggiungo che ogni squadra è composta da un caposquadra Per_1
o un facente funzioni, con il quale io e i miei sottoposti, ci relazioniamo per la programmazione dei lavori di competenza” e ancora “e poi è il caposquadra a rendere noto il programma agli operai della squadra stessa”.
Il ha riferito “non conosco gli interventi programmati da per l'11 maggio mentre so che l'11 Pt_2 Per_1 erano previsti d , la rimozione dei new-jersey siti a viale Dorn;
ho dato io disposizione a CP_2 Parte_4 affinché provvedesse con la sua squadra a quest'attività e una volta terminata eseguisse i lavori programmati da … Non so riferire quando e con quali modalità il caposquadra informa gli operai della squadra, degli Per_1 interventi da eseguire per ogni rispettiva attività, in quanto io e i miei colleghi di pari qualifica, ci limitiamo ad avere rapporti solo con i singoli caposquadra.” e da tali dichiarazioni non è possibile attingere la prova che il ricorrente sia stato informato dal dell'ODL dell'11.05.2024. Parte_4
In ordine alle attività inserite negli ODL, la deposizione del teste , Dirigente dell'area CP_6
tecnica manutentiva dal 2021, non apporta significative utilità. In particolare, il predetto ha dichiarato
“Non è di mia competenza la predisposizione e la redazione dell'ordine di lavoro che spetta a d'intesa Per_1
8 con i suoi collaboratori, nel settore di sua competenza. Gli UOC possono intervenire sull'ordine di lavoro apportandovi le modifiche necessarie attraverso il coinvolgimento dei collaboratori qual . Il Tes_1 Pt_2 giorno dell'infortunio de , io non ero in servizio e non conoscevo l'ordine di lavoro della squadra da Parte_4 Co lui diretta in quanto ciò esula dalla mia competenza, sapevo che in quel periodo le squadre erano impegnate in interventi propedeutici al giro di Italia, avendo io partecipato a riunioni organizzative per pianificare gli interventi. L'ordine di lavoro consta di un foglio che viene consegnato al caposquadra da parte del responsabile quali e Di sicuro costoro riferiscono al caposquadra le attività da svolgere Tes_1 Pt_2 ma non so riferire se costui rende noto ai componenti della squadra i programmi della giornata…Il giorno dell'accaduto non ero a conoscenza di quale fosse l'ordine di lavoro della squadra d ”. Il , Parte_4 CP_6 quanto al se e quando il caposquadra informa i componenti delle lavorazioni inserite negli ODL, ha aggiunto, in termini tuttavia puramente suppositivi, che “ritengo verosimile che i componenti della squadra lo possano sapere anche al momento della consegna dell'Ordine di lavoro dal responsabile al caposquadra, soprattutto se i componenti della squadra sono presenti a tale evento”.
All'esito, non è risultato provato che il ricorrente abbia avuto specifica conoscenza dell'ODL dell'11.05.2024, ovvero che sia stato informato tempestivamente e compiutamente del contenuto dell'ODL inerente a tale giornata, all'inizio e durante il turno di lavoro.
Quanto alle attività previste per il giorno 11.05.2024, è pacifico tra le parti che la squadra del era stata comandata ad effettuare la rimozione dei new-jersey a viale Dorhn e che tale Parte_4 attività ha richiesto un tempo di esecuzione di circa 30 minuti, come anche confermato dal in sede di libero interrogatorio. In ordine al contenuto dell'ODL, il teste ha Parte_1 Per_1 dichiarato: “Ricordo che il 10 maggio 2024, di venerdì, io avevo stilato il programma di lavoro per il giorno
11, collocando il programma cartaceo sulla scrivania, così ch lo potesse distribuire ai vari capisquadra. Tes_1
Ho appreso da che la cartellina degli interventi manutentivi per il giorno 11 era stata da lui consegnata Tes_1
a , così come gli altri capisquadra…Ho portato con me in udienza la cartellina che ho sopra Parte_4 menzionato, ed in essa riscontro che l'allegato denominato “Ordine di lavoro” consta di varie pagine inerenti a ciascuno degli interventi da me programmati, ma non risulta compilato alla parte relativa agli interventi eseguiti;
sul frontale della cartellina è appuntato di mio pugno il programma dell'11.05.2024 assegnato alla squadra di , all'epoca facente funzioni di caposquadra. In questo appunto, io non ho segnato gli Parte_4 interventi inerenti al giro di Italia perché, pur sapendo che essi erano ancora in corso, non sapevo a quale squadra sarebbero stati assegnati, essendo ciò di competenza del . Aggiungo che, in base al mio CP_2 programma, la squadra di doveva effettuare solo interventi manutentivi ordinari per il giorno 11 Parte_4 maggio. La cartella di cui sono oggi in possesso l'ho trovata sulla --scrivania il lunedì successivo (13.05.2024) così come la mostro a vostra signoria, mentre se gli interventi da me assegnati fossero stati fatti avrei trovato compilati gli ordini di lavoro.”
Il in udienza ha esibito la cartellina contenente il programma di lavoro che il Per_1 Parte_4 avrebbe dovuto eseguire il giorno 11.05.25 e di tale cartellina è stata fatta acquisizione in giudizio.
Sull'ODL in oggetto, risultano apposte preventivamente le firme di e in fotocopia, CP_2 Per_1 mentre l'unica firma originale sull'ODL è risultata essere quella del . Parte_4
9 Può ritenersi provato quindi che il , dopo averne ricevuto consegna dal Parte_4 Tes_1 ha lasciato in ufficio la cartellina e nel contempo ha redatto e sottoscritto un ODL che ha riportato quale unica attività lo spostamento dei new jersey, fissando la fine della lavorazione alle 13.00. La firma del è stata evidentemente apposta prima ancora di eseguire la lavorazione, dal Parte_4 momento che essa attesta un orario di fine lavoro difforme dal reale ed impossibile dal momento che alle ore 13.00 costui si era già infortunato.
In proposito, il ha riferito che ha ritrovato l'ODL in ufficio e ha aggiunto: “ In merito Pt_2 all'ordine di lavoro dell'11.05.2024 che mi è stato mostrato dal dopo averlo prelevato Controparte_7 dal mezzo aziendale, ho riscontrato su segnalazione del che erano già apposte le firme di CP_7 Per_1
e , che avrebbero invece dovute essere apposte dopo;
inoltre, era indicato l'orario di fine intervento CP_2 delle 13.00, il che era impossibile dato che a quell'ora i già si era fatto male…….. E di competenza Parte_4 del caposquadra la compilazione dell'Ordine di lavoro e l'apposizione della sua sottoscrizione. Nell'ordine di lavoro dell'11 maggio riconosco oltre alle firme del come UOC e del come responsabile CP_2 Per_1 manutenzione, anche la firma de come visto operatore.” Parte_4
Quanto all'attività effettivamente svolta nel turno dell'11.05.2024 (in aggiunta alla comandata rimozione dei new-jersey), certamente il ricorrente nel momento in cui è stato condotto sul furgone guidato da presso il deposito di Santa Maria del Pianto, di pertinenza del Parte_4 CP_3
(socio unico della e committente) e ha ricevuto l'ordine dal di
[...] CP_1 Parte_4 prelevare e caricare sul furgone i profilati, era consapevole che tale operazione era finalizzata al loro smaltimento, non essendo altrimenti ragionevole un loro semplice spostamento di luogo (peraltro neanche dedotto); che in tale momento il ricorrente fosse consapevole che tale attività non rientrava nell'ODL dell'11.05.2024, è da escludersi dal momento che nessun teste ha verificato che il ha riferito al il contenuto dell'ODL in esame, rispetto al quale il Parte_4 Parte_1 Parte_1 potesse rilevare la difformità di quanto era comandato a fare.
Ciò posto, è risultato acquisito dall'istruttoria testimoniale che lo smaltimento dei profilati Co esula dai compiti della squadra né tampoco tali profilati possono essere considerati rifiuti di lavorazioni , che lo smaltimento non è formalmente previsto dal Disciplinare né dal Contratto di
Servizio.
In proposito, il ha riferito “Escludo, non avendo mai appreso tale circostanza, che il CP_6 Co comune d abbia dato indicazioni servizi e alle squadr di prelevare il materiale di qualsiasi CP_1 CP_1 genere presso il deposito di . Fino al giorno dell'accaduto non si è mai verificato che la Parte_7 Co squadr abbia prelevato materiali dal deposito d del pianto”; il ha riferito che “I profilati Pt_7 Per_1 CP_ Co non sono rifiuti di lavorazion . non rientra affatto nella competenza delle squadr lo smaltimento dei profilati (elementi ferrosi), rimossi su indicazione del comune di . Conformemente, il ha CP_1 Pt_2 riferito “I profilati, ossia i materiali ferrosi, rimossi su richiesta del committente comune d non sono CP_1
10 residui di lavorazione PIS… La rimozione del materiale ferroso non rientra tra le mansioni degli operai delle Co squadr e non è neanche previsto dal Disciplinare”.
A questo punto, alla domanda se il avrebbe potuto e dovuto accorgersi che, Parte_1 andando presso il deposito di Santa Maria del Pianto a prelevare i profilati di proprietà del
[...]
e portandoli presso una società di smaltimento di materiale ferroso, stesse partecipando al CP_3 compimento di un'attività esulante dal Disciplinare e dal contratto di servizio, va data risposta affermativa, data la sua qualifica di operaio provetto servizio PIS e di verosimile conoscitore del
Disciplinare PIS, la cui diffusione in azienda non è stata contestata.
Alla domanda se il avrebbe potuto e dovuto accorgersi che si trattava di attività Parte_1 non comandata, va data risposta negativa. Ed invero, in primo luogo, come già detto, non è provato che egli abbia avuto conoscenza dell'ODL del giorno 11.05.2024; inoltre, la rimozione di materiale ferroso, pur non prevista nel Disciplinare e nel contratto di servizio, risulta effettuata sia pur Co sporadicamente dalle squadre . A tale riguardo, va data rilevanza all'episodio narrato dal teste il quale ha riferito “Di mia iniziativa riferisco di unico episodio avvenuto nel 2023 circa, allorquando Pt_2 la polizia ci commissionò tramite il nostro capo il ritiro di materiale di alluminio sequestrato CP_2 presso un Hotel ubicato a via Galileo Ferrari, e in tale occasione fu elaborata un'apposita bolla di consegna, CP_ che fu consegnata ad , dopo essere stata firmata dal e data al caposquadra incaricato del CP_2 CP_ trasporto alla di detto materiale. In tale occasione oltre al c'eravamo anche io e il CP_2 Tes_1 CP_
trattenne una copia della bolla di consegna, dandone a noi una copia con indicazione del peso del mezzo a pieno carico e del mezzo scarico”.
È vero che il teste ha aggiunto “Oltre a questo evento che io ritengo straordinario, in Pt_2 Co nessun altro caso si è verificato che le squadre abbiano provveduto allo smaltimento di materiale ferroso di proprietà de ma va senz'altro valorizzata la circostanza riferita dal teste Controparte_3 CP_6 Co che “Può capitare invece che su indicazione della Polizia Municipale le squadr effettuano la rimozione e il prelievo di paletti dissuasori abusivi o divelti da terzi, comunque ingombranti la strada. Tale evenienza può verificarsi 2/3 volte l'anno” al fine di rendere sostenibile la tesi difensiva del ricorrente che l'attività che si accingeva a svolgere il giorno dell'accaduto e che ha effettivamente svolto, non fosse del tutto avulsa dagli interventi stradali e, pur non prevista, potesse accadere, ingenerando in lui la convinzione che era stata comandata dai responsabili della società e impartita alla squadra tramite il . La circostanza che si è trattato di un evento unico (cfr. Oltre a questo evento Parte_4 Pt_2
Co che io ritengo straordinario, in nessun altro caso si è verificato che le squadre abbiano provveduto allo smaltimento di materiale ferroso di proprietà de ”), non inficia la sua astratta accadibilità, Controparte_3 suffragando la tesi attorea che anche nella giornata dell'11.05.2024 tale evenienza potesse verificare, non essendo del tutto impossibile. Pertanto, non assume un valore assoluto, la superfluità di un divieto esplicito di smaltimento dei materiali ferrosi -scaturente dalla espressa elencazione delle CP_ attività affidate alle squadre riferita dal teste , la quale sconta anche il limite di essere CP_6
11 Co una deduzione e non già un precisi fatti e circostanze a note. Del resto, Controparte_10 non è sostenibile che la sola estraneità dell'attività di smaltimento dei profilati rispetto alle lavorazioni Co
potesse ingenerare nel la consapevolezza che si trattasse di attività non comandata Parte_1 dai superiori e vietata, dal momento che l'imposizione di direttive da parte del , Parte_4 verosimilmente riconducibili al suo ruolo di caposquadra, rende plausibile che il ricorrente non sapesse che tale attività non fosse comandata. Il ricorrente neanche avrebbe potuto dedurre che la rimozione e smaltimento dei profilati non era stata comandata dalla sola circostanza che essa non rientrava nelle attività affidate alle squadre in vista del Giro d'Italia. Il ha riferito che “Nel Per_1
CP_1 2024, ci fu commissionato da , dirigente del servizio Prm strade del comune di di realizzare CP_1 interventi manutentivi per riparare dissesti stradali in vista del Giro di Italia da svolgersi nel pomeriggio, mentre di mattina si sarebbero svolte le attività ordinaria;
” ed ancora: “Aggiungo che, in base al mio programma, la squadra d doveva effettuare solo interventi manutentivi ordinari per il giorno 11 maggio.” Risulta Parte_4 dunque provato che nei giorni in cui le squadre erano impegnate nei lavori per il Giro d'Italia, in realtà svolgevano tali attività in contemporanea con le attività proprie delle squadre.
Non è possibile quindi escludere che il ricorrente -quale lavoratore che, sia pure provetto, svolge compiti esecutivi, per cui non è coinvolto nel processo decisionale né in quello di ripartizione degli ordini di lavoro- abbia potuto credere che si trattava dell'esecuzione di un lavoro simile a lavori già eseguiti e sia stato indotto a considerare comandata la ricezione di un ordine di lavoro proveniente dal caposquadra, ingenerando in lui la convinzione che l'ordine provenisse dalla datrice di lavoro. A tanto va aggiunto che il ruolo subalterno del ricorrente rispetto al consente Parte_4
di accreditare la tesi che il ricorrente, il quale ha riferito di essere stato contrariato dallo svolgere un lavoro eccessivamente gravoso ed abbia provato a chiamare il sig. abbia poi svolto Pt_2 passivamente i compiti imposti dal (caricare, in due, 17 profilati dal peso di 70kg Parte_4 ciascuno). Del resto, il ricorrente risulta essersi recato presso il deposito di Santa Maria del Pianto più volte per attività lavorativa, anche nel mese di aprile precedente ai fatti, allorquando, come riferito dal teste il con la sua squadra, aveva eseguito un lavoro presso il Pt_2 Parte_4 deposito di Santa Maria del Pianto e “In relazione al deposito dei paletti a santa Maria del Pianto, nell'aprile
2024, ricordo di avere consegnato a le chiavi di accesso inserite in un portachiavi di colore rosso” Parte_4
(cfr. teste . Anche l'attività di rimozione dei guardrail dalla perimetrale di Scampia è stato Pt_2
Co un evento estraneo alle lavorazioni ed eccezionale, come riferito da teste il quale ha Per_1
Co dichiarato “è stata assegnata alla squadr , in via eccezionale, la rimozione dei guardrail dalla perimetrale di Scampia, cui ha fatto seguito l'accantonamento di tali elementi presso un deposito di proprietà del comune in Santa Maria del Pianto”.
Il teste ha anche descritto la procedura di smaltimento degli ingombranti o degli Pt_2 sfalci e potature, la quale prevede che il caposquadra provveda ad eseguire sempre da solo la procedura, poiché all'interno dell'azienda vi era il divieto di ingresso e il teste, alla domanda di come
12 avesse visto la procedura, riferisce di essersi posizionato al sicuro all'interno di un gabbiotto:
“Aggiungo che nel caso di smaltimento di rifiuti pis quali rifiuti erbosi (tronchi e rami) siamo io e i miei colleghi CP_ ad emettere la bolla e a consegnarla al caposquadra, il quale deve consegnarla ad , recandosi presso il ruolo di smistamento sito in via delle Brecce o a Scampia, a cui può accedere soltanto l'autista del mezzo, che nel 99% dei casi è il caposquadra, mentre il resto della squadra resta fuori al cancello di ingresso. Qualche volta io ho assistito a tale procedura, sostando nel gabbiotto adiacente alla pesa.” Tale narrato in uno ai documenti “bolle di trasporto rifiuti” acquisiti in corso di causa su autorizzazione del Giudicante ex art. 421 c.p.c. (cfr. doc. 18,19, 20), consentono di superare la contraria dichiarazione resa dal teste CP_
secondo cui “i rifiuti erbosi vengono rimossi dalle squadre direttamente sui luoghi delle CP_6 lavorazioni” verosimilmente dovuta ad una conoscenza imprecisa e a un ricordo mediato da terzi, considerando il ruolo apicale del . Da alcune delle bolle di trasporto prodotte (inerenti allo CP_6 smaltimento di rifiuti ingombranti o residui erbosi) si evince che tali operazioni risultano effettuate dalla squadra del , a cui era stabilmente addetto il ricorrente per cui è verosimile che il Parte_4
vi abbia preso parte, pur difettandone la prova diretta. Parte_1
Part L'essere il rimasto al di fuori del capannone della (situazione analoga a quella Parte_1 descritta dal per lo smaltimento di rifiuti erbosi), rende plausibile che egli abbia creduto di Pt_2 effettuare un'operazione comandata, ignorando che il si era prefisso il fine illecito di trarre Parte_4 profitto dalla vendita dei profilati e suffraga la tesi attorea che neanche allorquando il ricorrente è giunto con il nel sito di via Volpicella ed è rimasto fuori dal cancello, si è accorto di quello Parte_4 che il stava facendo all'interno del piazzale. Parte_4
Del resto, anche in ordine alle operazioni propedeutiche all'arrivo a via Volpicella, va dato atto che il loro svolgimento rende sostenibile che il ricorrente potesse non essersi avvenuto di alcuna anomalia. In particolare, il custode del magazzino del ha consentito l'accesso e Controparte_3
l'uscita del furgone per tre volte vuoto e l'ultima volta carico di profilati, senza che ingenerasse in lui alcun sospetto la circostanza che un furgone della che normalmente entrava carico, CP_1
l'11.05.24 dopo esservi entrato scarico ne uscisse a pieno carico. Inoltre, il ha potuto Parte_4 accedere al deposito adoperando le chiavi di accesso al deposito di Santa Maria del Pianto, rimaste nella sua disponibilità dal mese precedente, come riferito dal teste ricordo di avere consegnato Pt_2
a le chiavi di accesso inserite in un portachiavi di colore rosso, non sono sicuro che egli me le abbia Parte_4 restituite, ma egli aveva avuto le indicazione di riporle nell'apposita bacheca ubicata nel nostro ufficio e confermato dal teste “A S. Maria del Pianto il capannone del comune era accessibile tramite un CP_6 cancello che accedeva ad un cortile e vi era presente un portone metallico per accedere al suo interno. La era in possesso delle chiavi con le quali aveva riposto i profilati nel capannone;
ma deduco che CP_1 tali chiavi non fossero state ancora restituite e fossero rimaste invece a Ponticelli, dalla circostanza che il giorno dell'incidente fossero state utilizzate per entrare nel capannone e prelevare i profilati”. Tali chiavi risultano rinvenute sul furgone dopo il dissequestro del mezzo, come dichiarato dal teste “ho poi Pt_2
13 riscontrato, quando ho potuto accedere al mezzo aziendale sequestrato, la presenza di tali chiavi e del relativo portachiavi rosso, situato nel poggia bicchiere sito nel lato sinistro (lato guida) dell'automezzo”. Entrambe le circostanze, la non opposizione del custode del deposito all'accesso del furgone e il possesso da parte del delle chiavi del deposito di Santa Maria del Pianto possono avere contributo ad Parte_4 ingenerare nel ricorrente la convinzione che si trattasse di attività comandata per la quale il caposquadra era stato autorizzato e messo in condizioni di poter entrare nel deposito e tale convinzione è rimasta fino all'accesso in via Volpicella e all'infortunio subito dal . Parte_4
Riprova di tale inconsapevolezza si trae altresì alla circostanza che nell'immediatezza dell'incidente occorso al , il ricorrente si sia attivato per telefonare al (il quale ha Parte_4 Pt_2 confermato di avere ricevuto numerosi tentativi di telefonate da parte del ricorrente a ridosso dell'infortunio), denotanti l'intenzione del ricorrente di avvisare immediatamente il responsabile di quanto successo durante e in esecuzione delle attività ritenute assegnate.
All'esito dell'istruttoria e della ricostruzione emersa dalle dichiarazioni dei testi, le divergenze temporali nella ricostruzione dell'accaduto tra quanto riferito dal ricorrente e quanto dichiarato dai testi sono risibili e sono dovute verosimilmente a comprensibili approssimazioni del ricordo dei fatti;
esse in ogni caso risultano del tutto ininfluenti a fini decisionali dal momento che non pregiudicano il giudizio di attendibilità dei testi. Parimenti, non è rilevante la contraddittorietà delle dichiarazioni del nella parte in cui ha dichiarato “di essere stato accompagnato alla sede di Parco de Filippo in Pt_5 un momento antecedente al primo passaggio per S. Maria del Pianto, h 8:32:30 -, da due telecamere poste proprio a Parco de Filippo, si vede che questi viene riaccompagnato solo alle ore 9:32:55 e, cioè, dopo il primo passaggio delle ore 9:18:22 presso la sede della di Via Valpolicella dove, quindi, erano presenti tutti e Pt_6 tre i componenti della squadra collocato l'episodio ad un momento precedente al primo passaggio” (c.f.r. note difensive della società), dal momento che essa non riguarda la posizione del ricorrente.
Può quindi sicuramente risultato provato che il caposquadra ha avuto modo, strumenti e motivo per smaltire il materiale ferroso ed è sostenibile che il caposquadra abbia cercato di farlo all'insaputa del ricorrente e, solo a causa dell'infortunio occorsogli, non è riuscito a concludere l'operazione illecita. Come correttamente evidenziato da parte ricorrente nelle note difensive, il
è stato infatti, l'unico ad avere aveva avuto sicura consegna dell'ordine di lavoro il giorno Parte_4
11.05.25, ad averlo compilato e sottoscritto, ad avere avuto l'affidamento del furgone usato per lo smaltimento e, in quanto sovraordinato al , ad avergli impartito gli ordini di lavoro per Parte_1 tale giorno.
All'esito delle suesposte considerazioni, non è stata invece raggiunta né la prova né l'elevata probabilità che il ricorrente fosse partecipe e/o a conoscenza della condotta posta in essere dal e che abbia concorso volontariamente con il suo comportamento a concretizzare le Parte_4 fattispecie di illecito disciplinare a lui imputate. Gli addebiti -così come formulati ed esaminati in sede giudiziale- risultano connotare in modo decisivo, l'esercizio del potere sanzionatorio del datore di
14 lavoro per cui l'assenza dell'elemento soggettivo delle condotte addebitate assume un rilievo determinante tale da rendere illegittimo l'esercizio del recesso dal rapporto di lavoro.
In tale evenienza è possibile fare applicazione del comma 4 dell'art 18 della legge 300/70 nella formulazione introdotta dalla legge 92/2012, valevole per il rapporto di lavoro del ricorrente, in considerazione della data di assunzione in servizio. Il comma 4 infatti regola l'ipotesi in cui non sussiste la giusta causa per l'insussistenza del fatto contestato. A tale riguardo, è stato chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che “in tema di licenziamento individuale per giusta causa,
l'insussistenza del fatto contestato, che rende applicabile la tutela reintegratoria ai sensi dell'art. 18, comma
4, st. lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b), della legge n. 92 del 2012, comprende anche l'ipotesi del fatto sussistente, ma privo del carattere di illiceità (anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo); ed è stato precisato che la tutela reintegratoria ex 18, comma 4, st. lav. novellato, applicabile ove sia ravvisata l'”insussistenza del fatto contestato”, comprende l'ipotesi di assenza ontologica del fatto e quella di fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità (cfr. Cass. n.3655/2019, n. 3076/ 2020, nonché, sulla medesima vicenda, Cass. n. 4316/2023)” (cfr. Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 20891 depositata il 26 luglio 2024).
Il licenziamento va quindi annullato e per l'effetto, la società convenuta va condannata a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nella misura massima di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto (pari ad €
1.568,05 mensili, risultanti dalla busta paga prodotta) nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative.
Non vi è detrazione dell'aliunde percipiendum dal momento che l'onere di allegazione e prova a tale riguardo, incombe sul datore di lavoro. In proposito, va evidenziato che la Corte di Cassazione, con la recente pronuncia del 01/03/2024, n. 5588 ha ribadito tale circostanza affermando che “ il datore di lavoro che invochi l'aliunde perceptum da detrarre dal risarcimento dovuto al lavoratore deve allegare circostanze di fatto specifiche e, ai fini dell'assolvimento del relativo onere della prova su di lui incombente, è tenuto a fornire indicazioni puntuali, rivelandosi inammissibili richieste probatorie generiche o con finalità meramente esplorative (Cass. n. 2499/2017, n. 10694/2023): parimenti, in tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro che affermi la detraibilità, a titolo di aliunde percipiendum, di quanto il lavoratore avrebbe potuto percepire dedicandosi alla ricerca di una nuova occupazione, ha l'onere di allegare le circostanze specifiche riguardanti la situazione del mercato del lavoro in relazione alla professionalità del danneggiato, da cui desumere, anche con ragionamento presuntivo, l'utilizzabilità di tale professionalità per il conseguimento
15 di nuovi guadagni e la riduzione del danno (Cass. n. 17683/2018)” (cfr. conforme tra le altre Cass. n. 9616 del 2015 e n. 25355 del 9 ottobre 2019). La società a tale onere si è del tutto sottratta.
Per completezza, atteso l'esito del giudizio (che conduce in sé al risultato più favorevole auspicato), restano assorbite le doglianze di parte ricorrente in ordine all'indebito utilizzo da parte della società del sistema di rilevazione tramite GPS degli spostamenti del furgone nel giorno dell'accaduto, in ordine al vizio dell'irrogazione del licenziamento in costanza di malattia, nonché in ordine al vizio di specificità, determinatezza e immodificabilità del licenziamento. Parimenti, l'assenza del fatto contestato assorbe la valutazione della sussistenza della proporzionalità tra i fatti e la sanzione applicata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in esse compresa la maggiorazione -ritenuta equa del 20%- per l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali che hanno agevolato lo studio e la decisione della controversia, ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del DM 55/2014 nella formulazione vigente ratione temporis.
P.Q.M.
annulla il licenziamento irrogato al ricorrente in data 27.05.2024 e condanna la società alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nella misura massima di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto (pari ad € 1.568,05 mensili), nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, come precisato in motivazione;
condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in € 6.388,02 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA con attribuzione all'avv. Di
Gennaro dichiaratasi anticipataria.
Napoli, 09.07.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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