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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/02/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro
❖➢
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice dott.ssa Angela Orecchio, viste le note di trattazione scritta della causa depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al numero R.G. 355 dell'anno 2021 vertente
TRA
difesa dagli Avv.ti MACLEOD FRANCESCO e MACLEOD Parte_1
NEIL ANDREW, ricorrente
E
difeso dagli Avv.ti LORENI LAURA e CIARELLI ANNA PAOLA, CP_1
convenuto
NONCHE'
, difeso dall'Avv. CAPILUPI LUCA, CP_2
E
Controparte_3
, difeso dal direttore Anna Maria Miraglia
[...]
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.02.2021 la società in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento ispettivo N. 2019016143/DDL del
30.04.2020, recante l'addebito contributivo di euro 130.171,80 a titolo di contribuzione per n. 13 “collaboratori” dell' Parte_2
1 Parte opponente eccepiva, in primo luogo, la nullità del verbale di accertamento per carenza di motivazione e per violazione dell'art. 7 della Legge 27.12.2000 N. 212 e dell'art. 3 della Legge 07.08.1990 N. 241; nel merito, deduceva che i compensi percepiti Parte dai collaboratori sportivi dell' , in quanto privi del carattere della abitualità, avrebbero dovuto essere considerati “redditi diversi” esenti ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett m) del TUIR.
Concludeva, quindi, chiedendo:
“- In via preliminare accerti e dichiari il difetto di motivazione del Verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019016143/DDL del 30.04.2020;
- In via subordinata, nel merito accerti e dichiari il regolare inquadramento contrattuale e contributivo dei contratti di collaborazione sportiva ritenuti irregolari nel Verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019016143/DDL del 30.04.2020;
- Per l'effetto, in ogni caso, annulli il Verbale unico di accertamento e notificazione n.
2019016143/DDL del 30.04.2020;
- Annulli altresì la “Variazione del rapporto assicurativo” emesso dall' relativo al Codice CP_2
Ditta 18441306/32, in quanto atto dipendente dal Verbale di accertamento, nonché tutti gli atti prodromici e successivi al Verbale stesso;
- Intimi all' il rilascio del DURC, essendo la AS in possesso di tutti i requisiti previsti CP_1 dalla legge per l'ottenimento della certificazione.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Si costituiva in giudizio l' resistendo nel merito alla opposizione chiedendone il CP_1 rigetto, vinte le spese di giudizio.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso e rimettendosi alle valutazioni CP_2 ulteriori del Tribunale. Con Si costituiva, inoltre, l' eccependo il difetto di legittimazione passiva in quanto l'atto impugnato è relativo a omissioni contributive e sanzioni ed interessi di mora, per i quali esclusivo titolare della potestà impositiva e sanzionatoria è l CP_1
Lette le note di trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito della fruizione del periodo di interdizione obbligatoria per maternità ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. a) e c) del d.lgs. n. 151 del 2001 e di un ulteriore periodo di astensione facoltativa, la causa veniva decisa con sentenza depositata telematicamente.
2 La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
Ritiene il giudicante di prestare piena adesione alle valutazioni spese da altro Giudice della Sezione precedentemente pronunciatosi su analoga questione (Dott.ssa
Avarello, Sentenza n. 850/2024 del 08.07.2024) e le cui motivazioni devono qui intendersi integralmente richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
1. L'opposizione è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
2. Preliminarmente, deve ritenersi meritevole di accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dall' considerato che Controparte_3
il verbale impugnato, redatto dagli ispettori è relativo ad omissioni contributive, CP_1 sanzioni ed interessi di mora, per i quali esclusivo titolare della potestà impositiva e sanzionatoria è l'istituto previdenziale.
3.Sempre in via preliminare, da rigettare è la censura relativa all'asserita nullità dei provvedimenti impugnati per omessa motivazione e violazione delle regole a tutela della partecipazione al procedimento amministrativo non sollevata dall'opponente non è suscettibile di accoglimento.
In proposito, si osserva che gli atti impugnati risultano redatti in modo completo e del tutto autosufficiente, portando a conoscenza dell'obbligato la pretesa dell'ente impositore e le relative ragioni.
3 I verbali contengono, infatti, l'indicazione degli elementi in base ai quali i verbalizzanti sono giunti alle conclusioni in esso indicate e, dunque, sulla base dei quali si è proceduto alla regolarizzazione contributiva nei confronti di 13 lavoratori.
La è stata, pertanto, messa in grado di conoscere gli aspetti Parte_1
essenziali della pretesa fatta valere nei propri confronti (cfr. Cass. 6232/03); tanto è vero che ha espresso articolate difese sul punto.
4. Ciò detto, come noto, in giurisprudenza è stato ripetutamente affermato il principio secondo il quale il verbale ispettivo fa piena prova ai sensi dell'art. 2700 c.c. fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. 6 giugno 2008, n. 15703; Cass. 14 maggio 2014, n.
10427, Cass. 10 marzo 2011, n. 5715; Cass. 29 luglio 2010, n. 17720; Cass. 8 aprile 2010,
n. 8335; Cass. Sez. L. n. 3525/2005; Cass. n. 9827/2000; Cass., sez. I, 26.01.1999, n. 693;
Cass., sez. I, 05.02.1999, n. 1006; Cass., sez. un., 25.11.1992, n. 12545).
In conformità con l'orientamento giurisprudenziale riferito, il verbale ispettivo assume pertanto un valore probatorio disomogeneo, ossia un triplice livello di attendibilità a seconda dei fatti che ne costituiscono oggetto: “a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle
4 dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, sino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale (in tal senso Cass.
8.1.2014 n. 166; conf. Cass. n. 6565/2007; Cass. n. 9919/2006; Cass. n. 11946/2005).
Pertanto, con specifico riferimento alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese all'ispettore, i verbali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere invalidata solo da una specifica prova contraria, con la conseguente inversione dell'onere della prova in giudizio quanto alle dichiarazioni rese all'ispettore, ossia con l'onere della controprova a carico del datore di lavoro. In questo caso, però: “Il rapporto ispettivo deve essere in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine e, in particolare devono essere allegati i verbali che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 c.p.c., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto;
in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori” (Cass.
166/2014; Cass. n. 14965/2012; Cass. n. 13075/2009; Cass. n. 4558/2009; Cass. n.
6565/2007; Cass. n. 9919/2006; Cass. n. 11946/2005; n. 12009 del 2004; n. 13003 del
2003; n. 5227 del 2001; n. 7168 del 1998; Cass. Sezioni Unite n. 916 del 3 febbraio 1996).
4. In relazione ai principi di diritto sopra espressi deve essere valutato il contenuto dell'accertamento ispettivo trasfuso nel verbale unico di accertamento n.
2019016143/DDL del 30.04.2020 e la conseguente legittimità, o meno, dell'addebito contributivo rivendicato dall' CP_1
Gli ispettori hanno dato atto di aver provveduto, in sede di primo accesso ispettivo, a richiedere al legale rappresentante sig. la documentazione di lavoro Parte_3
e fiscale necessaria alla verifica della regolarità contributiva;
visionata ed acquisita la documentazione richiesta sono stati convocati tutti coloro che, nel periodo di 5 accertamento ispettivo dal gennaio 2015 al novembre 2019 hanno intrattenuto rapporti di lavoro con la (nella specie , Parte_1 Parte_4 Persona_1
, , , , ,
[...] Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5
, , , , Persona_6 Persona_7 Persona_8 Persona_9 Persona_10
, ). Persona_11 Persona_12
È stato quindi accertato che la palestra aveva organizzato corsi sportivi in vari settori avvalendosi della collaborazione di istruttori specializzati nelle diverse discipline sportive nonché di assistenti.
È stato poi accertato che la AS nella liquidazione dei compensi ha fatto riferimento all'art. 67 comma 1 lett. m) DPR 917/1988, classificando i compensi corrisposti come
“redditi diversi” considerando la prestazione dei lavoratori come resa nello svolgimento di attività sportive dilettantistiche.
Gli ispettori, rilevato che tutti gli istruttori erano in possesso di titoli per esercitare la professione, che risultavano aver svolto (nel periodo di cui all'accertamento) la sola professione di istruttore con continuità e prevalenza, hanno ritenuto insussistenti i presupposti di legge per qualificare il compenso mensilmente corrisposto dalla SSD come “redditi diversi” ex art. 67 comma 1 lett. m) DPR 917/1988 e proceduto a calcolare ed addebitare la contribuzione omessa al Fondo Pensioni Lavoratori
Dipendenti per il periodo oggetto dell'accertamento, sulla base degli imponibili CP_1 indicati nelle tabelle allegate al verbale.
5. Nel ricorso in opposizione la società ha contestato gli esiti cui erano giunti gli ispettori rivendicando la correttezza dell'applicazione dell'art. 67 comma 1 lett. m)
dPR n. 917/1988 in ragione del carattere non professionale dell'attività svolta dagli indicati istruttori così come dagli assistenti, oltre al fatto che la Parte_1 esercita in via esclusiva attività sportiva dilettantistica, promuovendo la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza sportiva nei confronti dei propri tesserati;
ha quindi contestato lo svolgimento di attività con carattere di abitualità.
Ha pertanto rilevato che l'attività svolta dagli istruttori era consistita nella formazione, didattica, preparazione e assistenza dei tesserati della società , Parte_1
6 attività rientranti a pieno titolo nell'ambito dell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, come previsto dall'art. 67 comma 1 lett. m) dPR 917/1986.
Ha concluso pertanto chiedendo l'accertamento negativo del debito contributivo rivendicato nel verbale ispettivo.
6. Al fine di verificare la correttezza dell'addebito contributivo è necessario inquadrare l'ambito ed i requisiti oggettivi e soggettivi di applicazione dell'esonero dalla contribuzione di cui all'art. 67, comma 1 lettera m) D.P.R. 1986 n. 917.
7. Si osserva in primo luogo che d.lgs. C.P.S. 1947 n. 708, ratificato con modifiche dalla legge n. 2388 del 1952, e successive modificazioni, stabilisce l'obbligo di iscrizione all' cui è succeduto l' per determinate categorie professionali, in base CP_5 CP_1
al tipo della attività e a prescindere dalla forma subordinata o autonoma.
È stato ribadito, al riguardo, dalla Corte di Cassazione che “l'obbligo assicurativo che Contr grava sulle imprese dello spettacolo in favore dei lavoratori elencati nel D.Lgs. n.
708 del 1947, art. 3, sussiste indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata della loro collaborazione (cfr. Cass., nn. 17301/2002; 17509/2005); deve infatti ritenersi che, in difetto di specifica contraria indicazione, l'elencazione dei soggetti assicurati, svolta con riferimento alle relative qualificazioni professionali e non già al tipo di rapporto giuridico instaurato, li ricomprende nell'obbligo assicurativo indipendentemente dalla configurazione in termini di subordinazione della prestazione lavorativa espletata (Cass. 2014 n. 21245 in materia di obbligazione contributiva degli “addetti agli impianti sportivi”).
Ciò premesso, l'art. 3 d.lgs. cit. prevede che “Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente tutti gli appartenenti alle seguenti categorie: … 21. (…) addetti agli impianti sportivi”.
Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 15.3.2005, entrato in vigore il 22.4.2005, di “adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo” è stato previsto, in sostituzione della elencazione di cui all'art. 3 d.lgs. C.P.S.
708/1947 che “le categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'Ente
[...]
lavoratori sono adeguate secondo la seguente Controparte_7 Controparte_8 elencazione: (…) 20) impiegati, operai e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi sferisteri, campo sportivi, autodromi;
22) direttori tecnici, 7 massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive;
23) atleti, allenatori, direttore tecnico-sportivi e preparatori atletici delle società di calcio professionistico e delle società sportive professionistiche;
(…).”
8. Per quanto riguarda la applicabilità della esenzione prevista dall'art. 67 comma 1 lett. m) T.U.I.R. e successive modifiche, è opportuno richiamare il testo della norma la quale prescrive che: “Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:
….m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale dagli Controparte_9 enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”.
La disposizione dell'art. 35, comma 5, del D.L.n. 207/2008, convertito dalla L. n.
14/2009) ha successivamente ha disposto che “nelle parole esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche contenute nell'art. 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91, e successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e
l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica”.
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 24365 del 30.9.2019 ha ribadito che tale ultima disposizione ha natura di norma di interpretazione autentica del predetto art. 67, con portata chiarificatrice della nozione ivi contenuta, con la conseguenza i compensi per la formazione, didattica, preparazione e assistenza di attività sportiva dilettantistica sono “redditi diversi” e, come tali, esenti dalla contribuzione previdenziale, anche con riguardo al periodo precedente all'entrata in vigore dell'art. 35, comma 5, del d.l. n.
207 del 2008, convertito dalla legge n. 14 del 2009, ed ha osservato che, “… in un'ottica premiale della funzione sociale connessa all'attività sportiva dilettantistica, quale fattore di
8 crescita sul piano relazionale e culturale, il legislatore ha inteso definitivamente chiarire che anche i compensi per le attività di formazione, istruzione ed assistenza ad attività sportiva dilettantistica beneficiano dell'esenzione fiscale e contributiva, senza voler limitare, come in precedenza in alcuni ambiti sostenuto, tale favore alle sole prestazioni rese in funzione di una partecipazione a gare e/o a manifestazioni sportive (la ricostruzione qui prescelta è sostenuta anche da Cass. pen., nr. 31840 del 2014, in motivazione, nonché, in sede amministrativa, nella circolare nr. 18 del 2009, nella risoluzione Agenzia CP_5
Delle Entrate nr. 38/E del 2010 e nella circolare Ministero del lavoro e delle Politiche
Sociali nr. 37 del 2014)”.
9. Alla luce della normativa vigente, appare chiaro che per beneficiare della agevolazione in termini tributari e contributivi occorre il verificarsi di un duplice requisito: da una parte, la natura dell'ente che eroga i compensi deve rientrare tra quelle di associazioni o società sportive dilettantistiche, il cui riconoscimento è affidato al CONI;
dall'altra la non professionalità dell'esercizio delle attività di collaborazione prestate in favore di tali associazioni o società.
10. Per quanto riguarda il requisito soggettivo e cioè la nozione di attività sportiva dilettantistica delineata dall'art. 67, comma 1 lett. m) del D.P.R. n. 917/1986 come interpretato dall'art. 35, comma 5, del D.L. n. 207/2008, la Corte di Cassazione nella ordinanza 2019 n. 11492 ha ritenuto che “L'esenzione contributiva prevista in favore delle associazioni sportive dilettantistiche dipende non solo dall'elemento formale della veste giuridica assunta, ma anche dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sull'interessato e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco
e neutrale, del riconoscimento da parte del CONI”.
La Corte di Cassazione ha richiamato la giurisprudenza che, sia pure ad altri fini, ha affermato che «In tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione d'imposta prevista dall'art. 111
(ora 148) del D.P.R. n. 917 del 1986 in favore delle associazioni non lucrative dipende non dall'elemento formale della veste giuridica assunta (nella specie, associazione sportiva dilettantistica), ma dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto estrinseco e neutrale dell'affiliazione alle federazioni sportive ed al Coni» (Cass. n. 10393 del
30/04/2018; Cass. n.16449 del 05/08/2016).
9 E' stato anche affermato che «Affinché un'associazione sportiva dilettantistica possa beneficiare delle agevolazioni fiscali previste in materia di IVA e di IRPEG, rispettivamente, dall'art. 4 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'art. 111 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non
è sufficiente la sua astratta sussumibilità in una delle categorie previste da tali norme, ma è necessario che essa dia prova di svolgere la propria attività nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni imposte da esse» (Sez. 5, Sentenza n.8623 del 30/05/2012, Rv. 622732 - 01).
In senso analogo si è espressa la S.C. in tema di agevolazioni tributarie nell'ordinanza n. 23789 del 23.11.2016, nella quale è stato affermato il principio secondo il quale, “in tema di IRPEF, ai fini dell'applicazione del regime fiscale di non imponibilità, fino ad euro
7.500,00, dei redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) (prima 81) del TUIR, secondo quanto previsto dal successivo art. 69, nel testo applicabile dall'1 gennaio 2004, i compensi per prestazioni (nella specie, percepiti da un istruttore sportivo) devono essere erogati da un'associazione di tipo sportivo-dilettantistico nell'ambito di tale attività e non di quella commerciale, essendo insufficiente il mero riconoscimento da parte del CONI della qualifica di società sportiva dilettantistica”.
Ne consegue che correttamente il giudice di merito esclude dai suddetti benefici l'associazione sportiva, gestore di una palestra, la quale esiga dalle persone aventi la veste formale di associati un corrispettivo proporzionale all'attività erogata in loro favore, le escluda da tutte le scelte decisive per la vita dell'associazione e preveda la perdita della qualità di associato al cessare della frequentazione della palestra, trattandosi di caratteristiche che equiparano in tutto la suddetta associazione ad un imprenditore commerciale (cfr. Cass. 11 dicembre 2012, n. 22578; 30 maggio 2012, n.
8623; 12 maggio 2010 n. 11456).
11. Per quanto riguarda il requisito oggettivo della natura non professionale, come ritenuto dalla Corte di Appello di Roma nella sentenza 2018 n. 574 ( cfr. anche sentenze n. 2594/2019; n. 4651/2019; n. 291/2019; n. 574/2018; n. 2423/2021) “non tutti i compensi erogati dalle società sportive dilettantistiche (come dagli altri soggetti ivi indicati) costituiscono “redditi diversi” (esclusi dalla categoria dei redditi da lavoro), ma solo quelli che non costituiscono redditi da capitale ovvero che non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni”.
10 Pertanto, affinché operi l'esonero dall'obbligo contributivo, l'attività svolta dall'atleta, dall'istruttore, o dall'addetto deve avere carattere non professionale, avendo avuto il legislatore l'intento di favorire, in tal modo, lo svolgimento di attività sportive per mere finalità ludiche e non già imprenditoriali.
Contestualmente, però, non è sufficiente che il soggetto, in favore del quale tale attività
è resa, non persegua fini di lucro e abbia invece soltanto quello di promozione dell'attività sportiva, in quanto, ove l'atleta, l'istruttore, o l'addetto esercitino professionalmente la loro attività, prevale l'esigenza di tutela costituzionale del lavoro con conseguente persistenza dell'obbligo contributivo sui compensi corrisposti a colui il quale, anche in via non esclusiva, trova nell'attività sportiva la propria fonte di sostentamento. In conformità con il significato comune della parola “professione” quale attività intellettuale o manuale esercitata in modo continuativo e a scopo di guadagno (ribadito anche dal legislatore, che all'art. 53 del TUIR precisa che “per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI”, cioè quelle che producono i redditi di impresa), l'esenzione dall'obbligo contributivo sussiste solo a condizione che il rimborso di spesa o compenso sia corrisposto a colui il quale non svolge in modo professionale l'attività per la quale è remunerato, ossia a condizione che lo stesso non eserciti tale attività in modo continuativo traendone in tutto o in parte il reddito per le proprie esigenze di vita.
A tal fine non rileva la circostanza che, qualora il reddito così generato non superi la soglia di € 7.500,00, esso non è assoggettato ad imposta, trattandosi di soglia stabilita dal legislatore solo ai fini dell'esclusione dell'imposizione fiscale IRPEF del soggetto percettore.
12. Ciò premesso, in conformità alle regole sull'onere probatorio a carico di colui che intenda beneficiare dell'esonero dall'obbligazione contributiva, l'associazione che, fruendo dell'opera di collaboratori tecnici, invochi l'applicabilità dell'art. 67 del citato
D.P.R. n.916 del 1986 e l'esonero, sotto il profilo contributivo, dall'obbligazione contributiva ha l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi che consentano di annoverare la fattispecie nella categoria «redditi diversi»” (Cass. 2019 n. 21535).
11 13. Ne discende, quindi, che debba essere verificato se, in concreto, l'attività svolta dall'Associazione ricorrente possa essere qualificata come di natura "sportiva dilettantistica" e se la prestazione svolta in favore della associazione sia qualificabile come non professionale in virtù della occasionalità del rapporto e dell'assenza di continuità della prestazione.
14. Entrambi gli elementi oggettivo e soggettivo previsti dall'art. 67 non risultano presenti nel caso di specie.
Come evidenziato dalla giurisprudenza sopra richiamata, con riferimento all'elemento soggettivo, la distinzione non è tra società sportive dilettantistiche e società che non rivestono tale carattere ma tra attività sportiva dilettantistica vera e propria, cioè quell'attività sportiva senza scopo di lucro e finalizzata alla competizione non professionistica, ed attività commerciale avente ad oggetto lo svolgimento di attività sportiva.
Non è, allora, sufficiente che l'attività sportiva sia svolta da una società sportiva dilettantistica per essere dilettantistica, ma è necessario che la stessa venga svolta senza finalità di lucro e non all'interno di una mera attività commerciale.
In altri termini, la palestra in cui venga svolta solo attività sportiva, senza alcuna specifica finalità e a pagamento, non può certamente essere considerata, anche se svolta da una società sportiva dilettantistica, attività sportiva dilettantistica, essendo, invece, attività essenzialmente commerciale all'interno della quale il servizio offerto alla clientela consiste in un allenamento o insegnamento sportivo.
Si ribadisce che grava sulla società dilettantistica che intenda avvalersi dei benefici fiscali e contributivi, provare il carattere dilettantistico e senza finalità di lucro dell'attività sportiva svolta al proprio interno. L'istituto previdenziale, infatti, deve provare unicamente lo svolgimento di attività sportiva professionale, in relazione alla quale sorge l'obbligo contributivo, mentre la prova dell'esistenza di un esonero da tale onere è rimessa al soggetto che intenda contestare l'obbligo contributivo avvalendosi dell'esonero. Non è allora, certamente, l'istituto previdenziale che deve provare il carattere non dilettantistico dell'attività sportiva, ma è il datore di lavoro che deve
12 fornire elementi dai quali desumere che l'attività sportiva resa dai propri collaboratori sia stata dilettantistica.
Nella fattispecie non solo la società opponente non ha dedotto, prima ancora che provato, il carattere dilettantistico dell'attività sportiva, ma non ha neppure fornito alcun elemento che consenta di individuare tale carattere.
Trattasi difatti di una attività commerciale all'interno della quale il servizio offerto alla clientela consiste in un allenamento o insegnamento sportivo.
15. Con riferimento poi al requisito oggettivo prescritto dall'art. 67, comma 1 lett. m) CP_1
risulta accertato sulla scorta delle dichiarazioni rese dagli istruttori e dagli addetti sentiti nel corso della verifica ispettiva (e le cui dichiarazioni sono allegate tra la documentazione prodotta dall' ) la non occasionalità delle prestazioni rese. CP_11
Pare opportuno soffermarsi brevemente sul concetto di continuità della prestazione sportiva, aspetto espressamente contestato dalla società opponente.
Il concetto di continuità della prestazione non è in alcun modo collegato allo svolgimento di attività lavorativa che sia a tempo pieno, ma si contrappone essenzialmente alla occasionalità ed episodicità di una prestazione.
La continuità, infatti, implica lo stabile e costante inserimento nell'organizzazione aziendale di una determinata prestazione resa all'interno di un accordo vincolante per le parti, tanto da escludere che la stessa possa essere considerata occasionale o episodica: è continuativa, a titolo esemplificativo, una prestazione lavorativa svolta per l'intero anno anche per una sola ora al giorno o alla settimana.
La costante reiterazione nel tempo di una prestazione lavorativa, resa con identiche modalità e orari, tanto da essere stabilmente inserita nell'organizzazione del datore di lavoro, comporta la continuità della prestazione lavorativa medesima, che porta ad escludere che la stessa attività possa essere ritenuta occasionale per il solo fatto che il prestatore dedichi ad essa un limitato lasso temporale e svolga contestualmente altre attività lavorative.
Così, per stessa ammissione -letta confermata e sottoscritta dagli istruttori sentiti in sede ispettiva – l'attività è stata da tutti svolta in maniera costante e continuativa,
13 anche se per poche ore a settimana (due/tre ore la settimana con percezione di compenso mensile dietro rilascio di ricevute).
16. Risultano così perfettamente integrati nei confronti degli istruttori e degli addetti che hanno reso la propria prestazione in favore dell'opponente nel periodo dal gennaio 2015 al novembre 2019, i requisiti dell'onerosità e della continuità dello svolgimento di attività sportiva professionistica che determinano l'obbligo contributivo nei confronti della ex gestione CP_5
Allo stesso tempo, non risultano riscontrabili nel caso di specie i presupposti oggettivi e soggettivi per fruire della esenzione contributiva ex art. 67, comma 1 lett. m) del
D.P.R. n. 917/1986. 17.
17. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e la pretesa contributiva confermata.
18. La particolare complessità delle questioni scrutinate giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta l'opposizione;
- dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Latina, 17/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Orecchio
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