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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/03/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 197/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Maurizio PETRELLI -Presidente Rel.
2) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
3) Dott.ssa Carolina ELIA - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al N.197/2022 R.G, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 10.01.2024, promossa da Parte_1
, (P. IVA: ) rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1 dall'Avv. Gianfranco Greco;
-APPELLANTE-
Pt_2
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., (C.F. e P.IVA:
[...]
) rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Rossi;
P.IVA_2
- APPELLATA-
E nei confronti di
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., (C.F. E P.IVA ); P.IVA_3 -APPELLATA
CONTUMACE- -
CONCLUSIONI
All'udienza collegiale del 10.01.2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte in atti, depositate telematicamente nel termine concesso, da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11.4.2019
[...]
proponeva opposizione Parte_1
avverso la Cartella di pagamento n. 0242019003640640000 relativa a somme iscritte a ruolo a seguito del mancato pagamento degli importi di cui alla Ingiunzione di pagamento prot. 12224 del 20.7.2015 emessa da Controparte_1
– già per il complessivo
[...] Controparte_3
importo di Euro 123.053,70, al fine del recupero del credito da questa vantato nei confronti della a seguito della Parte_1
disposta revoca delle agevolazioni concesse per la realizzazione del progetto di autoimprenditorialità identificato dal numero di protocollo
20005189.
La società attrice in via preliminare instava per la sospensione dell'esecutività della suindicata cartella di pagamento, emessa da di Brindisi, nonché della Controparte_2
prodromica ingiunzione di pagamento e, in via principale, per la declaratoria di nullità e/o annullamento e/o inefficacia dei summenzionati atti, con condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze di lite.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, la convenuta CP_1
chiedeva il rigetto della domanda assumendo che, non essendo stata proposta opposizione all'ingiunzione di pagamento nei modi e nei termini di cui all'art. 32 D.Lgs. 150/2011 il credito in essa riportato si fosse definitivamente cristallizzato.
L rimaneva contumace. Controparte_2
La causa, istruita mediante la produzione di documenti, è stata decisa con sentenza n. 2190 del 20.07.2021 con la quale il Tribunale di Brindisi ha rigettato l'opposizione, revocando la sospensione precedentemente disposta e condannando l'opponente al rimborso delle spese nei confronti di
. CP_1
In particolare il giudice di prime cure ha rilevato l'inammissibilità dell'opposizione proposta avverso la cartella esattoriale, ritenendo la pretesa fosse ormai cristallizzata per decorso del termine d'impugnazione dell'ordinanza ingiunzione.
A sostegno dell'assunto ha osservato come l'opposizione de qua fosse fondata esclusivamente su motivi di regolarità della cartella e degli atti precedenti, ovvero su motivi non inerenti la sussistenza del credito, deducibili, ma non effettivamente dedotti, con opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza-ingiunzione,
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello l
[...]
instando acché, in via Parte_1
pregiudiziale e cautelare fosse sospesa e/o revocata la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e, in via principale e nel merito, in riforma della sentenza impugnata, fossero accolte le conclusioni avanzate in prime cure;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio , CP_1
chiedendo il rigetto del gravame, con condanna dell'appellante alle spese di lite.
All'udienza del 10.01.2024 svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione, concedendo i termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame si censura la sentenza di primo grado per aver ritenuto l'opposizione avverso la cartella esattoriale inammissibile a causa della cristallizzazione della pretesa conseguente al decorso del termine di impugnazione dell'ordinanza ingiunzione. Contesta l'appellante come il credito vantato da non sia CP_1
divenuto irretrattabile non essendo previsto alcun termine a pena di decadenza per l'impugnazione dell'ordinanza ingiunzione.
In particolare secondo l'appellante il giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di ingiunzione fiscale, l'inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, non preclude
l'opposizione di merito che il debitore proponga per contestare
l'esistenza della pretesa creditoria fatta valere, tale termine non avendo natura perentoria, ne' per la sua inosservanza essendo sancita decadenza o inammissibilità” e ritenere di conseguenza ammissibile oltre che fondata l'opposizione proposta.
Con il secondo motivo di gravame si impugna la sentenza di primo grado laddove ha reputato l'opposizione de qua fondata esclusivamente su motivi di regolarità della cartella e degli atti precedenti, ovvero su motivi non inerenti la sussistenza del credito.
Evidenzia l'appellante come sia stata proposta l'opposizione all'esecuzione sia per contestare nel merito il credito vantato stante l'assenza “di qualsiasi motivo giudiziario che avesse potuto giustificare la revoca dei benefici” sia per contestare la regolarità formale della cartella di pagamento impugnata e degli atti ad essa prodromici per violazione sia dell'art. 7 della L. 212/2000 (Statuto del
Contribuente) sia, di riflesso, dell'art. 3 della L. 241/90.
A sostegno delle asserite irregolarità formali si deduce che i suddetti atti non conterrebbero come allegati gli atti richiamati e non riporterebbero il calcolo degli interessi.
Sotto altro profilo l'appellante si duole della manifesta contraddittorietà della sentenza gravata laddove da un lato riconosce come “....la sequela di atti impugnati sia priva di qualsiasi motivazione (...)” dall'altro lato ritiene cristallizzato il credito ex adverso vantato attribuendo in tal modo validità ad un atto(o più atti) ritenuti privi di motivazione.
Le suindicate censure da trattarsi congiuntamente in quanto connesse sul piano logico-giuridico vanno rigettate per le seguenti ragioni. Come è noto, la notifica della cartella di pagamento segna l'inizio del procedimento di riscossione coattiva, prima di tale momento – però - sono esperibili (quando previsti) i rimedi giurisdizionali riferibili alla diversa tipologia di titolo esecutivo: se il titolo è di formazione giudiziale, l'impugnazione della sentenza o dell'ordinanza ex art. 703- ter, comma 5, c.p.c. ovvero l'opposizione a decreto ingiuntivo;
se il titolo è di formazione amministrativa, le opposizioni ex artt. 6 e 7 del
D.Lgs. n. 150/2011 avverso, rispettivamente, le ordinanze-ingiunzioni di pagamento di sanzioni amministrative o i verbali di accertamento di violazioni del codice della strada di cui all'articolo 204-bis cds, oppure l'opposizione ex art. 3 del R.D. n. 639/1910 avverso le ingiunzioni di pagamento ai sensi dell'art. 2 dello stesso regio decreto, proponibile ma non proposta nel caso di specie.
In relazione all'opposizione avverso le ingiunzioni di pagamento di cui all'art. 2 del r.d. n. 639 del 1910 va richiamato il condivisibile orientamento della Suprema Corte secondo cui “L'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo
l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione”. (Cfr.
12263 del 2007).
Tanto premesso, occorre evidenziare che, nel caso di specie, l'odierno appellante ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 0242019003640640000 relativa alle somme iscritte a ruolo a seguito del mancato pagamento degli importi di cui alla ingiunzione di pagamento prot. N. 12224 del 20.07.15 emessa da al fine del CP_1
recupero del credito da questa vantato nei confronti dell
[...] ma non ha impugnato nel termine previsto Parte_1
l'ingiunzione stessa.
Ed invero è pacifico che l'impresa abbia ricevuto in data Pt_1
4.08.2015 la notifica dell'ingiunzione di pagamento suddetta ma si sia limitata a formulare contestazioni in via stragiudiziale avverso la stessa senza però proporre opposizione nel termine di trenta giorni nelle forme di cui all'articolo 32 del D. Lgs.
1.09.11 n. 150.
Vanno pertanto considerate inammissibili in questa sede sia le contestazioni relative ai vizi formali dell'ordinanza ingiunzione sia quelle afferenti alla fondatezza nel merito del credito basate sull'asserita assenza “di qualsiasi motivo giudiziario che avesse potuto giustificare la revoca dei benefici”.
Ciò in quanto in applicazione del principio affermato dalla Suprema
Corte la decorrenza del termine per l'opposizione ha determinato la decadenza dall'impugnazione ed ha prodotto sul piano sostanziale l'effetto dell'irretrattabilità del credito.
Passando all'esame del dedotto vizio di motivazione della cartella di pagamento per violazione dell'art. 7 della L. 212/2000 (Statuto del
Contribuente) e dell'art. 3 della L. 241/90, asseritamente derivante dalla circostanza che i suddetti atti non conterrebbero come allegati gli atti richiamati e non riporterebbero il calcolo degli interessi, esso va ritenuto infondato.
Ed invero la cartella di pagamento contiene le informazioni necessarie e sufficienti per consentire all'odierno appellante sia di conoscere i presupposti della pretesa creditoria con essa fatta valere sia di verificare l'applicazione dei criteri di quantificazione degli interessi indicati nella ingiunzione di pagamento, a seguito della quale la stessa
è stata emessa.
Vanno in proposito richiamati i seguenti principi elaborato in materia dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite: “La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo.(
Cass. Sez. U - , Sentenza n. 22281 del 14/07/2022). Ed ancora: “La cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione.
Tale motivazione può essere assolta “per relationem” ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità e l'atto richiamato, quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella - secondo una interpretazione non puramente formalistica dell'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (c.d. Statuto del contribuente) - sempre che in essa siano indicati i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione. (……)” (cfr.: Cass., Sez. U., 14/05/2010 n. 11722).
Orbene nel caso di specie la motivazione risulta assolta “per relationem” all'ingiunzione di pagamento che costituisce il presupposto della cartella impugnata e della quale sono indicati nella cartella gli estremi e la data della notifica.
Quanto all'asserito difetto di motivazione in merito agli interessi dovuti, va rilevato che nel caso di specie, la determinazione sia del tasso di interesse corrispettivo sia di quello di mora tasso di mora è ancorata a riferimenti normativi predeterminati che si evincono dalla lettura dell'ingiunzione di pagamento, del contratto di finanziamento e della stessa cartella di pagamento.
Alla luce dei rilievi espressi l'appello va rigettato con conferma della sentenza appellata.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida nella complessiva somma di euro 7.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15% a favore di
Controparte_1
in persona del legale
[...]
rappresentante p.t.,
$) Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 4.03.2025
Il
Presidente Est. (Dott.
Maurizio Petrelli)
Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Barbara
Fioretto nell'ambito dell'Ufficio per il Processo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Maurizio PETRELLI -Presidente Rel.
2) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
3) Dott.ssa Carolina ELIA - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al N.197/2022 R.G, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 10.01.2024, promossa da Parte_1
, (P. IVA: ) rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1 dall'Avv. Gianfranco Greco;
-APPELLANTE-
Pt_2
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., (C.F. e P.IVA:
[...]
) rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Rossi;
P.IVA_2
- APPELLATA-
E nei confronti di
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., (C.F. E P.IVA ); P.IVA_3 -APPELLATA
CONTUMACE- -
CONCLUSIONI
All'udienza collegiale del 10.01.2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte in atti, depositate telematicamente nel termine concesso, da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11.4.2019
[...]
proponeva opposizione Parte_1
avverso la Cartella di pagamento n. 0242019003640640000 relativa a somme iscritte a ruolo a seguito del mancato pagamento degli importi di cui alla Ingiunzione di pagamento prot. 12224 del 20.7.2015 emessa da Controparte_1
– già per il complessivo
[...] Controparte_3
importo di Euro 123.053,70, al fine del recupero del credito da questa vantato nei confronti della a seguito della Parte_1
disposta revoca delle agevolazioni concesse per la realizzazione del progetto di autoimprenditorialità identificato dal numero di protocollo
20005189.
La società attrice in via preliminare instava per la sospensione dell'esecutività della suindicata cartella di pagamento, emessa da di Brindisi, nonché della Controparte_2
prodromica ingiunzione di pagamento e, in via principale, per la declaratoria di nullità e/o annullamento e/o inefficacia dei summenzionati atti, con condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze di lite.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, la convenuta CP_1
chiedeva il rigetto della domanda assumendo che, non essendo stata proposta opposizione all'ingiunzione di pagamento nei modi e nei termini di cui all'art. 32 D.Lgs. 150/2011 il credito in essa riportato si fosse definitivamente cristallizzato.
L rimaneva contumace. Controparte_2
La causa, istruita mediante la produzione di documenti, è stata decisa con sentenza n. 2190 del 20.07.2021 con la quale il Tribunale di Brindisi ha rigettato l'opposizione, revocando la sospensione precedentemente disposta e condannando l'opponente al rimborso delle spese nei confronti di
. CP_1
In particolare il giudice di prime cure ha rilevato l'inammissibilità dell'opposizione proposta avverso la cartella esattoriale, ritenendo la pretesa fosse ormai cristallizzata per decorso del termine d'impugnazione dell'ordinanza ingiunzione.
A sostegno dell'assunto ha osservato come l'opposizione de qua fosse fondata esclusivamente su motivi di regolarità della cartella e degli atti precedenti, ovvero su motivi non inerenti la sussistenza del credito, deducibili, ma non effettivamente dedotti, con opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza-ingiunzione,
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello l
[...]
instando acché, in via Parte_1
pregiudiziale e cautelare fosse sospesa e/o revocata la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e, in via principale e nel merito, in riforma della sentenza impugnata, fossero accolte le conclusioni avanzate in prime cure;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio , CP_1
chiedendo il rigetto del gravame, con condanna dell'appellante alle spese di lite.
All'udienza del 10.01.2024 svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione, concedendo i termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame si censura la sentenza di primo grado per aver ritenuto l'opposizione avverso la cartella esattoriale inammissibile a causa della cristallizzazione della pretesa conseguente al decorso del termine di impugnazione dell'ordinanza ingiunzione. Contesta l'appellante come il credito vantato da non sia CP_1
divenuto irretrattabile non essendo previsto alcun termine a pena di decadenza per l'impugnazione dell'ordinanza ingiunzione.
In particolare secondo l'appellante il giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di ingiunzione fiscale, l'inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, non preclude
l'opposizione di merito che il debitore proponga per contestare
l'esistenza della pretesa creditoria fatta valere, tale termine non avendo natura perentoria, ne' per la sua inosservanza essendo sancita decadenza o inammissibilità” e ritenere di conseguenza ammissibile oltre che fondata l'opposizione proposta.
Con il secondo motivo di gravame si impugna la sentenza di primo grado laddove ha reputato l'opposizione de qua fondata esclusivamente su motivi di regolarità della cartella e degli atti precedenti, ovvero su motivi non inerenti la sussistenza del credito.
Evidenzia l'appellante come sia stata proposta l'opposizione all'esecuzione sia per contestare nel merito il credito vantato stante l'assenza “di qualsiasi motivo giudiziario che avesse potuto giustificare la revoca dei benefici” sia per contestare la regolarità formale della cartella di pagamento impugnata e degli atti ad essa prodromici per violazione sia dell'art. 7 della L. 212/2000 (Statuto del
Contribuente) sia, di riflesso, dell'art. 3 della L. 241/90.
A sostegno delle asserite irregolarità formali si deduce che i suddetti atti non conterrebbero come allegati gli atti richiamati e non riporterebbero il calcolo degli interessi.
Sotto altro profilo l'appellante si duole della manifesta contraddittorietà della sentenza gravata laddove da un lato riconosce come “....la sequela di atti impugnati sia priva di qualsiasi motivazione (...)” dall'altro lato ritiene cristallizzato il credito ex adverso vantato attribuendo in tal modo validità ad un atto(o più atti) ritenuti privi di motivazione.
Le suindicate censure da trattarsi congiuntamente in quanto connesse sul piano logico-giuridico vanno rigettate per le seguenti ragioni. Come è noto, la notifica della cartella di pagamento segna l'inizio del procedimento di riscossione coattiva, prima di tale momento – però - sono esperibili (quando previsti) i rimedi giurisdizionali riferibili alla diversa tipologia di titolo esecutivo: se il titolo è di formazione giudiziale, l'impugnazione della sentenza o dell'ordinanza ex art. 703- ter, comma 5, c.p.c. ovvero l'opposizione a decreto ingiuntivo;
se il titolo è di formazione amministrativa, le opposizioni ex artt. 6 e 7 del
D.Lgs. n. 150/2011 avverso, rispettivamente, le ordinanze-ingiunzioni di pagamento di sanzioni amministrative o i verbali di accertamento di violazioni del codice della strada di cui all'articolo 204-bis cds, oppure l'opposizione ex art. 3 del R.D. n. 639/1910 avverso le ingiunzioni di pagamento ai sensi dell'art. 2 dello stesso regio decreto, proponibile ma non proposta nel caso di specie.
In relazione all'opposizione avverso le ingiunzioni di pagamento di cui all'art. 2 del r.d. n. 639 del 1910 va richiamato il condivisibile orientamento della Suprema Corte secondo cui “L'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo
l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione”. (Cfr.
12263 del 2007).
Tanto premesso, occorre evidenziare che, nel caso di specie, l'odierno appellante ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 0242019003640640000 relativa alle somme iscritte a ruolo a seguito del mancato pagamento degli importi di cui alla ingiunzione di pagamento prot. N. 12224 del 20.07.15 emessa da al fine del CP_1
recupero del credito da questa vantato nei confronti dell
[...] ma non ha impugnato nel termine previsto Parte_1
l'ingiunzione stessa.
Ed invero è pacifico che l'impresa abbia ricevuto in data Pt_1
4.08.2015 la notifica dell'ingiunzione di pagamento suddetta ma si sia limitata a formulare contestazioni in via stragiudiziale avverso la stessa senza però proporre opposizione nel termine di trenta giorni nelle forme di cui all'articolo 32 del D. Lgs.
1.09.11 n. 150.
Vanno pertanto considerate inammissibili in questa sede sia le contestazioni relative ai vizi formali dell'ordinanza ingiunzione sia quelle afferenti alla fondatezza nel merito del credito basate sull'asserita assenza “di qualsiasi motivo giudiziario che avesse potuto giustificare la revoca dei benefici”.
Ciò in quanto in applicazione del principio affermato dalla Suprema
Corte la decorrenza del termine per l'opposizione ha determinato la decadenza dall'impugnazione ed ha prodotto sul piano sostanziale l'effetto dell'irretrattabilità del credito.
Passando all'esame del dedotto vizio di motivazione della cartella di pagamento per violazione dell'art. 7 della L. 212/2000 (Statuto del
Contribuente) e dell'art. 3 della L. 241/90, asseritamente derivante dalla circostanza che i suddetti atti non conterrebbero come allegati gli atti richiamati e non riporterebbero il calcolo degli interessi, esso va ritenuto infondato.
Ed invero la cartella di pagamento contiene le informazioni necessarie e sufficienti per consentire all'odierno appellante sia di conoscere i presupposti della pretesa creditoria con essa fatta valere sia di verificare l'applicazione dei criteri di quantificazione degli interessi indicati nella ingiunzione di pagamento, a seguito della quale la stessa
è stata emessa.
Vanno in proposito richiamati i seguenti principi elaborato in materia dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite: “La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo.(
Cass. Sez. U - , Sentenza n. 22281 del 14/07/2022). Ed ancora: “La cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione.
Tale motivazione può essere assolta “per relationem” ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità e l'atto richiamato, quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella - secondo una interpretazione non puramente formalistica dell'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (c.d. Statuto del contribuente) - sempre che in essa siano indicati i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione. (……)” (cfr.: Cass., Sez. U., 14/05/2010 n. 11722).
Orbene nel caso di specie la motivazione risulta assolta “per relationem” all'ingiunzione di pagamento che costituisce il presupposto della cartella impugnata e della quale sono indicati nella cartella gli estremi e la data della notifica.
Quanto all'asserito difetto di motivazione in merito agli interessi dovuti, va rilevato che nel caso di specie, la determinazione sia del tasso di interesse corrispettivo sia di quello di mora tasso di mora è ancorata a riferimenti normativi predeterminati che si evincono dalla lettura dell'ingiunzione di pagamento, del contratto di finanziamento e della stessa cartella di pagamento.
Alla luce dei rilievi espressi l'appello va rigettato con conferma della sentenza appellata.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida nella complessiva somma di euro 7.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15% a favore di
Controparte_1
in persona del legale
[...]
rappresentante p.t.,
$) Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 4.03.2025
Il
Presidente Est. (Dott.
Maurizio Petrelli)
Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Barbara
Fioretto nell'ambito dell'Ufficio per il Processo.