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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/10/2025, n. 3833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3833 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7344/2025
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa CO ER, in esito all'udienza del 22 ottobre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 7344/2025 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] residente in [...]
Pacinotti n. 282, cod. fisc. , rappresentata e difesa - giusta procura CodiceFiscale_1 in atti - dall'avv. Giuseppe Barbera
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19 luglio 2025 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
pagina 1 di 6 1347/2025 in base alla quale non era stata riconosciuta in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici richiesti.
Ha contestato l'esito dell'accertamento chiedendo “… disporre una nuova
Consulenza Tecnica di Ufficio per l'accertamento delle condizioni sanitarie nonché dello stato invalidante della ricorrente legittimanti la sua pretesa in ordine allo status di invalido civile e il conseguimento dei benefici di legge, ossia la pensione di invalidità civile o in subordine l'assegno mensile di invalidità ed alla relativa corresponsione sin dalla data della domanda amministrativa ovvero da quella diversa, anche successiva, che sarà indicata dal nominando C.T.U., nonché in ordine allo stato di portatrice di handicap ex art. 3 comma 3
L. 104/1992 per situazioni in connotazione di gravità ed alla relativa erogazione delle molteplici agevolazioni fiscali e sanitarie previste dalla legge sin dalla domanda amministrativa ovvero da quella diversa, anche successiva, che sarà indicata dal nominando
CTU; ➢ 3) conseguentemente, ritenere e dichiarare che la ricorrente è invalido civile con diritto dei benefici di legge, ossia la pensione di invalidità civile o in subordine l'assegno mensile di invalidità, nonché, persona portatrice di handicap ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 3 L. 104/1992, il tutto sin dalla data della domanda amministrativa ovvero da quella diversa, anche successiva, che sarà indicata dal nominando C.T.U. Con ogni conseguenziale statuizione di legge”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 7 agosto 2025, ha contestato la fondatezza della domanda attorea e ha chiesto “respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa, previa verifica della propria competenza territoriale e dell'eventuale nullità del ricorso e/o delle notifiche, accertare e dichiarare l'eventuale inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso ove notificato oltre il termine perentorio indicato nel provvedimento di fissazione udienza, e/o l'eventuale inesistenza, non sanabile, della notifica dell'avverso ricorso, che in questa sede comunque si eccepiscono formalmente. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°,
D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove pagina 2 di 6 verificati i presupposti, dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 CPC, nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n.
69/2009; In via principale, ritenere e dichiarare l'insussistenza in capo a controparte del requisito sanitario normativamente previsto ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, e per l'effetto rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall' resistente, venga operata dall' in sede CP_2 CP_1 amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C. Spese, competenze ed onorari come per legge”.
In esito all'udienza del 22 ottobre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note di entrambe le parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 19 luglio 2025, entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 30 giugno 2025 entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 27 giugno 2025.
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato senza necessità di disporre il rinnovo della consulenza tecnica disposta in fase di accertamento tecnico preventivo.
Il presente giudizio, infatti, è stato introdotto ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. secondo cui la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
La sanzione dell'inammissibilità a presidio della specificazione dei motivi della contestazione ha certamente lo scopo di evitare la mera duplicazione di giudizi per l'accertamento del medesimo requisito sanitario, contraria alle finalità deflattive del contenzioso previdenziale e assistenziale, poste alla base dell'introduzione dell'accertamento tecnico preventivo.
pagina 3 di 6 Ciò comporta anzitutto che ove le contestazioni manchino del tutto o siano generiche il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
D'altro canto, ove le contestazioni formulate non siano tali da inficiare il giudizio del consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, pur non ricorrendo un'ipotesi di inammissibilità del ricorso, non è indispensabile sempre e comunque procedere all'espletamento di una nuova consulenza.
Nel caso di specie, ricorre appunto questa seconda ipotesi poiché i motivi di contestazione proposti con il ricorso non sono tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali.
Parte ricorrente lamentato la violazione dei criteri per il riconoscimento dell'invalidità civile e della disabilità grave, sostenendo che “… la stessa è affetta da una serie di infermità
e patologie talmente gravi (v.doc. medica all.) da compromettere inesorabilmente le sue attitudini fisiche, tipiche della ancor giovane età fino a renderla invalido civile nella misura del (100%) e comunque non inferiore al (74%). Ciò risulta dalla documentazione medica prodotta, suffragata dall'esame obiettivo, che ha evidenziato senza dubbio la criticità delle condizioni generali della ricorrente la quale non è sicuramente in grado di condurre una vita in linea con l'età. Non si possono, quindi, condividere le conclusioni del CTU, il quale, ha errato nella valutazione delle condizioni cliniche dovute alla cardiopatia ipertensiva in atto. (…)”, sostenendo altresì quanto al riconoscimento dei requisiti per il riconoscimento della disabilità grave che le conclusioni del ctu “… appaiono riduttive delle reali condizioni della deducente alla luce della documentazione sanitaria già versata in atti. La stessa, dunque, per le patologie che l'affliggono e le limitazioni funzionali cui è sottoposta, ha diritto ad ottenere il riconoscimento dello stato di persona portatrice di handicap con connotazione di gravità. Ed è proprio questo elemento che mette in evidenza lo scollamento logico- deduttivo che ha portato il CTU a negare l'indennità di accompagnamento”.
Il consulente tecnico d'ufficio ha sottoposto a visita la ricorrente, in data 5 maggio
2025, ed in esito all'esame obiettivo ed all'esame della documentazione prodotta in atti, analiticamente indicata nella relazione, ha ritenuto che sia affetta da “Spondiloartrosi con protrusioni discali al tratto lombare, rizoartrosi, diffuse mialgie tensive da verosimile fibromi algia in soggetto con cardiopatia ipertensiva in buon compenso emodinamico;
pagina 4 di 6 ipoacusia neurosensoriale”, ritenendola invalida nella misura del 68% e disabile ex art. 3, comma 1 legge 104/1992.
Al riguardo, ha osservato “… La perizianda è affetta da artrosi al tratto lombare e da protrusioni discali. L'esame obiettivo attuale ha evidenziato una limitazione funzionale di 1/3 dei movimenti del tronco. La perizianda inoltre è affetta da rizoartrosi con formazione del pugno completa (ma riferita dolente ai gradi massimi) in assenza di deficit della prensione. Tali patologie possono essere valutate in riferimento ai codici 7010 della Tabella delle percentuali di invalidità allegata al D.M. 05.02.92 (che prevede una disfunzione molto più grave) e 7201 (che prevede una disfunzione articolare molto più grave). La perizianda inoltre è affetta da mialgie tensive in terapia farmacologica con pregressa diagnosi di fibromialgia che può essere valutata in riferimento al codice 9303 (patologia molto più grave) che va ad aggravare il quadro clinico-disfunzionale legato alla patologia artrosica.
Complessivamente le predette patologie possono essere valutate nella misura del 45%.
Inoltre, la perizianda è affetta da ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico con lieve ipertrofia del ventricolo sinistro in buon compenso emodinamico che in riferimento al codice 6441 può essere valutata nella misura del 30%. L'ipoacusia neurosensoriale bilaterale in riferimento al codice 4005 può essere valutata nella misura del 15% (perdita in decibel a sx. 135 a dx. 123)”.
Si tratta di conclusioni coerenti con la documentazione e con l'esame obiettivo in atti1 da cui non emergono deficit psichici o deambulatori che possano dare luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, da escludersi per altro in radice in soggetto infrasessantacinquenne non inabile, come la ricorrente.
Ciò premesso, le conclusioni del consulente, pur contestate fino al deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalla parte ricorrente, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono pertanto poste alla base della presente sentenza senza necessità di alcun ulteriore approfondimento istruttorio, non emergendo lacune o errori nelle valutazioni peritali e consistendo le pagina 5 di 6 contestazioni formulate in atti in mero dissenso diagnostico, per altro non formulato da specialista in medicina.
Al riguardo, la suprema Corte ha chiarito “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (Cass. n. 7341/2014).
Il ricorso va pertanto rigettato.
Va disposto l'esonero dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio.
Gli esborsi relativi alla c.t.u. effettuata in sede di a.t.p., già liquidati con separato decreto emesso in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 19 luglio 2025 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio;
CP_
- pone definitivamente dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 25 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
CO ER
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Apparato osteoarticolare: I passaggi posturali e la deambulazione avvengono autonomamente;
limitazione funzionale di 1/3 dei movimenti del tronco. Formazione del pugno completo, ma riferito dolente;
non deficit della prensione. Sistema nervoso e psiche: Soggetto orientato nel tempo e nello spazio con funzioni cognitive ben presenti”.
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa CO ER, in esito all'udienza del 22 ottobre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 7344/2025 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] residente in [...]
Pacinotti n. 282, cod. fisc. , rappresentata e difesa - giusta procura CodiceFiscale_1 in atti - dall'avv. Giuseppe Barbera
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19 luglio 2025 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
pagina 1 di 6 1347/2025 in base alla quale non era stata riconosciuta in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici richiesti.
Ha contestato l'esito dell'accertamento chiedendo “… disporre una nuova
Consulenza Tecnica di Ufficio per l'accertamento delle condizioni sanitarie nonché dello stato invalidante della ricorrente legittimanti la sua pretesa in ordine allo status di invalido civile e il conseguimento dei benefici di legge, ossia la pensione di invalidità civile o in subordine l'assegno mensile di invalidità ed alla relativa corresponsione sin dalla data della domanda amministrativa ovvero da quella diversa, anche successiva, che sarà indicata dal nominando C.T.U., nonché in ordine allo stato di portatrice di handicap ex art. 3 comma 3
L. 104/1992 per situazioni in connotazione di gravità ed alla relativa erogazione delle molteplici agevolazioni fiscali e sanitarie previste dalla legge sin dalla domanda amministrativa ovvero da quella diversa, anche successiva, che sarà indicata dal nominando
CTU; ➢ 3) conseguentemente, ritenere e dichiarare che la ricorrente è invalido civile con diritto dei benefici di legge, ossia la pensione di invalidità civile o in subordine l'assegno mensile di invalidità, nonché, persona portatrice di handicap ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 3 L. 104/1992, il tutto sin dalla data della domanda amministrativa ovvero da quella diversa, anche successiva, che sarà indicata dal nominando C.T.U. Con ogni conseguenziale statuizione di legge”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 7 agosto 2025, ha contestato la fondatezza della domanda attorea e ha chiesto “respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa, previa verifica della propria competenza territoriale e dell'eventuale nullità del ricorso e/o delle notifiche, accertare e dichiarare l'eventuale inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso ove notificato oltre il termine perentorio indicato nel provvedimento di fissazione udienza, e/o l'eventuale inesistenza, non sanabile, della notifica dell'avverso ricorso, che in questa sede comunque si eccepiscono formalmente. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°,
D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove pagina 2 di 6 verificati i presupposti, dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 CPC, nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n.
69/2009; In via principale, ritenere e dichiarare l'insussistenza in capo a controparte del requisito sanitario normativamente previsto ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, e per l'effetto rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall' resistente, venga operata dall' in sede CP_2 CP_1 amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C. Spese, competenze ed onorari come per legge”.
In esito all'udienza del 22 ottobre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note di entrambe le parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 19 luglio 2025, entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 30 giugno 2025 entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 27 giugno 2025.
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato senza necessità di disporre il rinnovo della consulenza tecnica disposta in fase di accertamento tecnico preventivo.
Il presente giudizio, infatti, è stato introdotto ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. secondo cui la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
La sanzione dell'inammissibilità a presidio della specificazione dei motivi della contestazione ha certamente lo scopo di evitare la mera duplicazione di giudizi per l'accertamento del medesimo requisito sanitario, contraria alle finalità deflattive del contenzioso previdenziale e assistenziale, poste alla base dell'introduzione dell'accertamento tecnico preventivo.
pagina 3 di 6 Ciò comporta anzitutto che ove le contestazioni manchino del tutto o siano generiche il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
D'altro canto, ove le contestazioni formulate non siano tali da inficiare il giudizio del consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, pur non ricorrendo un'ipotesi di inammissibilità del ricorso, non è indispensabile sempre e comunque procedere all'espletamento di una nuova consulenza.
Nel caso di specie, ricorre appunto questa seconda ipotesi poiché i motivi di contestazione proposti con il ricorso non sono tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali.
Parte ricorrente lamentato la violazione dei criteri per il riconoscimento dell'invalidità civile e della disabilità grave, sostenendo che “… la stessa è affetta da una serie di infermità
e patologie talmente gravi (v.doc. medica all.) da compromettere inesorabilmente le sue attitudini fisiche, tipiche della ancor giovane età fino a renderla invalido civile nella misura del (100%) e comunque non inferiore al (74%). Ciò risulta dalla documentazione medica prodotta, suffragata dall'esame obiettivo, che ha evidenziato senza dubbio la criticità delle condizioni generali della ricorrente la quale non è sicuramente in grado di condurre una vita in linea con l'età. Non si possono, quindi, condividere le conclusioni del CTU, il quale, ha errato nella valutazione delle condizioni cliniche dovute alla cardiopatia ipertensiva in atto. (…)”, sostenendo altresì quanto al riconoscimento dei requisiti per il riconoscimento della disabilità grave che le conclusioni del ctu “… appaiono riduttive delle reali condizioni della deducente alla luce della documentazione sanitaria già versata in atti. La stessa, dunque, per le patologie che l'affliggono e le limitazioni funzionali cui è sottoposta, ha diritto ad ottenere il riconoscimento dello stato di persona portatrice di handicap con connotazione di gravità. Ed è proprio questo elemento che mette in evidenza lo scollamento logico- deduttivo che ha portato il CTU a negare l'indennità di accompagnamento”.
Il consulente tecnico d'ufficio ha sottoposto a visita la ricorrente, in data 5 maggio
2025, ed in esito all'esame obiettivo ed all'esame della documentazione prodotta in atti, analiticamente indicata nella relazione, ha ritenuto che sia affetta da “Spondiloartrosi con protrusioni discali al tratto lombare, rizoartrosi, diffuse mialgie tensive da verosimile fibromi algia in soggetto con cardiopatia ipertensiva in buon compenso emodinamico;
pagina 4 di 6 ipoacusia neurosensoriale”, ritenendola invalida nella misura del 68% e disabile ex art. 3, comma 1 legge 104/1992.
Al riguardo, ha osservato “… La perizianda è affetta da artrosi al tratto lombare e da protrusioni discali. L'esame obiettivo attuale ha evidenziato una limitazione funzionale di 1/3 dei movimenti del tronco. La perizianda inoltre è affetta da rizoartrosi con formazione del pugno completa (ma riferita dolente ai gradi massimi) in assenza di deficit della prensione. Tali patologie possono essere valutate in riferimento ai codici 7010 della Tabella delle percentuali di invalidità allegata al D.M. 05.02.92 (che prevede una disfunzione molto più grave) e 7201 (che prevede una disfunzione articolare molto più grave). La perizianda inoltre è affetta da mialgie tensive in terapia farmacologica con pregressa diagnosi di fibromialgia che può essere valutata in riferimento al codice 9303 (patologia molto più grave) che va ad aggravare il quadro clinico-disfunzionale legato alla patologia artrosica.
Complessivamente le predette patologie possono essere valutate nella misura del 45%.
Inoltre, la perizianda è affetta da ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico con lieve ipertrofia del ventricolo sinistro in buon compenso emodinamico che in riferimento al codice 6441 può essere valutata nella misura del 30%. L'ipoacusia neurosensoriale bilaterale in riferimento al codice 4005 può essere valutata nella misura del 15% (perdita in decibel a sx. 135 a dx. 123)”.
Si tratta di conclusioni coerenti con la documentazione e con l'esame obiettivo in atti1 da cui non emergono deficit psichici o deambulatori che possano dare luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, da escludersi per altro in radice in soggetto infrasessantacinquenne non inabile, come la ricorrente.
Ciò premesso, le conclusioni del consulente, pur contestate fino al deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalla parte ricorrente, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono pertanto poste alla base della presente sentenza senza necessità di alcun ulteriore approfondimento istruttorio, non emergendo lacune o errori nelle valutazioni peritali e consistendo le pagina 5 di 6 contestazioni formulate in atti in mero dissenso diagnostico, per altro non formulato da specialista in medicina.
Al riguardo, la suprema Corte ha chiarito “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (Cass. n. 7341/2014).
Il ricorso va pertanto rigettato.
Va disposto l'esonero dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio.
Gli esborsi relativi alla c.t.u. effettuata in sede di a.t.p., già liquidati con separato decreto emesso in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 19 luglio 2025 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio;
CP_
- pone definitivamente dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 25 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
CO ER
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Apparato osteoarticolare: I passaggi posturali e la deambulazione avvengono autonomamente;
limitazione funzionale di 1/3 dei movimenti del tronco. Formazione del pugno completo, ma riferito dolente;
non deficit della prensione. Sistema nervoso e psiche: Soggetto orientato nel tempo e nello spazio con funzioni cognitive ben presenti”.