Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 4012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4012 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 21/05/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 11615/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. D'ANDREA SERGIO, con elezione di domicilio in VIA ARENACCIA 67, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, con elezione CP_2 di domicilio in VIA A. DE GASPERI 55, NAPOLI;
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento negativo CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16-5-2024, premesso che in Controparte_1 data 28-3-2024, gli era stato intimato il pagamento di € 3282,30, a titolo contributi omessi per l'anno 2017 dovuti alla Gestione Separata, eccepiva la prescrizione del credito e l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione separata. Pertanto conveniva innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Napoli l' per sentir dichiarare l'illegittimità dell'intimazione e la non debenza del credito CP_2 preteso;
il tutto con vittoria di spese. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che contestava le CP_2 eccezioni formulate e la fondatezza, nel merito, dell'impugnazione.
***** Infondata è l'eccezione di prescrizione per l'anno 2017. In ordine al dies a quo di decorrenza della prescrizione si rileva che, vertendosi, come nella fattispecie, in tema di contributi cd. “fissi” e "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4 della l. n. 233/1990, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento;
ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo - ed avente solo efficacia interruttiva della
1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.” I contributi dovuti per i redditi prodotti dai liberi professionisti iscritti o iscrivibili alla separata, devono, quindi, essere versati alle scadenze previste CP_3 per il pagamento delle imposte sui redditi e, specificamente, a quella prevista per il saldo relativo all'anno oggetto della dichiarazione, avuto rilievo anche l'eventuale proroga, laddove disposta. (v. Cass. 27950/2018 cit.)
Nella specie, la data di scadenza del versamento delle imposte dirette, dell'Irap e dell'acconto della cedolare secca per l'anno 2017, risulta fissata, giusto DL 193/2016 (conv. in L. 225/2016), alla data del 30 giugno di ciascun anno senza alcun pagamento aggiuntivo e tale termine (ndr per l'anno 2018 slittato al 2 luglio 2018) è, quindi, applicabile anche a quei contributi che devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi. La diversa data offerta dal legislatore al contribuente (v. dpcm del 10-8-2018 di proroga dei termini per il pagamento rateale), attraverso un'onerosa facilitazione di pagamento di un debito già maturo e scaduto –tant'è che all'obbligazione contributiva si aggiunge l'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi in misura predeterminata per legge – non muta il termine di scadenza dell'obbligazione principale e neanche connota la condotta inadempiente, non trattandosi di un termine alternativo per l'adempimento dell'obbligazione contributiva (v., sulla questione dello slittamento del termine, Cass. nn. 12779 e 23040 del 2019, nonché Cass. n. 4899 del 2021). La prescrizione, pertanto, risulta interrotta con la notifica della comunicazione di pagamento e, quindi, dell'iscrizione alla gestione separata, avvenute, rispettivamente, in data 28-3-2024 e 12-4-2024. La notifica è evidentemente oltre il termine quinquennale. Gli è, però, che, ai fini della tempestività degli atti interruttivi, rileva la normativa emergenziale Covid. In particolare, l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con
2 modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, ha disposto, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Inoltre, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto un ulteriore differimento dei termini: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.” Per effetto di tali disposizioni è stata, in definitiva, disposta la sospensione dei termini di prescrizione per i due distinti periodi dal 23-2-2020 al 30-6-2020 e, quindi, dal 31-12-2020 al 30-6-2021.
Considerando la predetta sospensione, la prescrizione risulta tempestivamente interrotta alla data del 28-3-2024. Infondata è, altresì, l'eccezione in ordine all'insussistenza dell'obbligo di iscrizione, solo genericamente fondata sulla mancanza del requisito reddituale. Dalla documentazione in atti (v. dichiarazione dei redditi in atti) risultano, invero i redditi percepiti per l'esercizio di lavoro autonomo posti a base della pretesa contributiva e della conseguente iscrizione alla gestione separata.
. Le spese seguono la soccombenza dell'istante e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della non complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1) rigetta il ricorso;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.100,00 comprensivi di spese forfettarie, oltre Cpa ed Iva se dovute. Così deciso in data 21/05/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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