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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 23/06/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 670/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 670/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. ALESSANDRA NATALE e con elezione di domicilio in Via Don Carlo
Marzocchi n. 4 – CASALECCHIO DI RENO (BO) presso e nello studio dell'avv.
ALESSANDRA NATALE;
ATTORE opponente
contro
:
(C.F./P.IVA ) e per essa quale mandataria CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. MARCO ARMIENTO e con elezione di
[...]
domicilio digitale alla PEC Email_1
E
(C.F. con il Controparte_3 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. MARIO GAMBERINI e con elezione di domicilio in VIA DEL
CARRO 84/A – MISANO ADRIATICO presso e nello studio dell'avv. MARIO
GAMBERINI
CONVENUTE opposte pagina 1 di 15
Parte attrice ha concluso come da note scritte depositate in data 28.03.2025:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione, allegazione, deduzione e produzione e previa ogni declaratoria in fatto ed in diritto;
in via preliminare
- per tutti i motivi indicati negli atti di parte attrice, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società (C.F./P.IVA ) con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1 e per essa quale procuratrice la
(C.F./P.IVA ) con sede legale in Milano Controparte_2 P.IVA_3
(MI), via Valtellina n. 15/17, a procedere in executivis nei confronti del signor
[...]
in forza dell'atto precetto notificato in data 15.11.2023 e del Parte_2
conseguente atto di pignoramento presso terzi e per l'effetto dichiarare la relativa procedura esecutiva nulla e/o invalida e/o inefficace, disponendo la restituzione dei beni
e/o crediti del signor che siano stati consegnati dal terzo Parte_2
pignorato (C.F. ) con sede in Controparte_3 P.IVA_2
61012 Gradara (PU), Via Mancini n. 21 ad e per essa quale Controparte_1
procuratrice la in forza del provvedimento di Controparte_2
assegnazione delle somme reso dal Tribunale di Pesaro – Sez. Esecuzioni Mobiliari,
Giudice Dott. Emanuele Mosci lo scorso 01.03.2024 a definizione dell'esecuzione n.
34/2024 R.G.E.; in via principale
- per tutti i motivi indicati negli atti di parte attrice e previa ogni statuizione in fatto ed in diritto, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o inesigibilità del credito oggetto del decreto ingiuntivo n. 133/2007 Ing. emesso dal Tribunale di Pesaro come indicato
pagina 2 di 15 nell'atto precetto notificato in data 15.11.2023 e nell'atto di pignoramento presso terzi notificato nonché la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. e, per l'effetto, dichiarare l'infondatezza della domanda di pagamento avanzata con tali atti esecutivi dalla società (C.F./P.IVA ) con sede legale in Conegliano Controparte_1 P.IVA_1
(TV), via Vittorio Alfieri n. 1 e per essa quale procuratrice la Controparte_2
(C.F./P.IVA ) con sede legale in Milano (MI), via Valtellina n.
[...] P.IVA_3
15/17, nei confronti del signor disponendo la restituzione dei Parte_2
beni e/o crediti del signor che siano stati consegnati dal terzo Parte_2
pignorato (C.F. ) con sede in Controparte_3 P.IVA_2
61012 Gradara (PU), Via Mancini n. 21 ad e per essa quale Controparte_1
procuratrice la in forza del provvedimento di Controparte_2
assegnazione delle somme reso dal Tribunale di Pesaro – Sez. Esecuzioni Mobiliari,
Giudice Dott. Emanuele Mosci lo scorso 01.03.2024 a definizione dell'esecuzione n.
34/2024 R.G.E.; in via subordinata (salvo gravame)
- contenere il diritto di credito della società (C.F./P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1 e per essa quale procuratrice la (C.F./P.IVA ) con sede Controparte_2 P.IVA_3
legale in Milano (MI), via Valtellina n. 15/17, con atto precetto notificato in data
15.11.2023 e nell'atto di pignoramento presso terzi oggetto della procedura esecutiva qui opposta nei limiti delle eccezioni formulate dal signor nel Parte_2
presente atto. in ogni caso
Con vittoria di spese del procedimento oltre accessori di legge.
pagina 3 di 15 Parte convenuta ha concluso come da foglio di precisazione delle CP_1
conclusioni depositato in data 04/04/2025:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria azione, eccezione e deduzione, rigettare integralmente le domande spiegate nei confronti di Controparte_1
e/o di siccome completamente inammissibili e/o Controparte_2
infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate e, per l'effetto, confermare
l'ordinanza emessa il 01.03.2024 dal Giudice Dott. Emanuele Mosci del Tribunale di
Pesaro – Sez. Esecuzioni Mobiliari – r.g.e. 34/2024, con ogni conseguenza di legge, in forza di quanto dedotto, eccepito, domandato e documentato con il presente atto.
Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di legge e spese vive”.
Parte convenuta come da note scritte depositate Controparte_3
in data 31/03/2025, con le quali si è rimessa a giustizia sulle conclusioni delle altri parti e ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del giudizio
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali – opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc
Con atto di citazione regolarmente notificato, deduceva che con Parte_2
atto di precetto, la sulla scorta del decreto ingiuntivo N. 133/2007 emesso CP_1
dal Tribunale di Pesaro in data 08.02.2007, ha intimato al medesimo il pagamento di complessivi euro 82.577,72.
Successivamente alla notifica dell'atto di precetto, la creditrice ha poi notificato atto di pignoramento presso terzi, con il quale ha pignorato tutte le somme e/o cose a qualunque titolo trattenute o dovute dal terzo che, con Controparte_3
pagina 4 di 15 dichiarazione di terzo, comunicava che sul conto intestato al debitore esecutato sig. erano presenti euro 12.194,89 che venivano trattenuti e messi a disposizione Pt_2
della procedente.
Veniva proposta opposizione ex art. 615 co. II cpc e con essa il oltre alla Pt_2
richiesta di sospensione ex art. 624 cpc, eccepiva: i) la carenza di legittimazione attiva della procedente e perchè non emergeva CP_1 Controparte_2
documentalmente la cessione del credito alla opposta da parte della ii) CP_4
l'inesistenza del credito azionato esecutivamente per precedente rinuncia della cedente iii) l'invalidità parziale delle fideiussioni prestate dal signor CP_4 Pt_2
Il procedimento veniva definito con ordinanza di assegnazione delle somme pignorate, il rigetto dell'istanza di sospensione e la concessione di giorni 45 per l'introduzione del presente giudizio di merito.
Si costituiva e per essa , rappresentata da CP_1 Controparte_2
, contestando gli assunti dell'opponente e chiedendo il Controparte_5
rigetto della domanda con condanna alla rifusione delle spese. Deduceva in particolare che: i) l'eccezione di carenza di legittimazione attiva era infondata in quanto la cessione del credito era avvenuta in conformità a quanto previsto dall'art. 58 del d.lgs n.
385/1993; ii) nessuna rinuncia al credito poteva essere imputata alla cedente CP_4
iii) non si era verificata alcuna decadenza dall'azione per violazione dell'art.
[...]
1957 c.c. in quanto il decreto ingiuntivo n. 133/2007 era divenuto definitivo a seguito della sentenza n. 55/2009 che aveva rigettato l'opposizione proposta avverso il medesimo decreto nonché per la genericità della contestazione di controparte.
Si costituiva altresì la che, nella sua qualità di Controparte_3
terza pignorata, si limitava a rimettersi a giustizia sulle richieste formulate dalle altre parti, con condanna alle spese del giudizio.
pagina 5 di 15 Depositate le memorie di legge, la presente causa veniva trattenuta in decisione sulla scorta dell'istruttoria documentale.
L'opposizione è risultata infondata e va respinta.
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall'opponente è infondata in quanto smentita dalla documentazione in atti.
Al riguardo, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993. qualora sia negata in radice l'esistenza del contratto di cessione “ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”
(Cass. Civile Ord. n. 17944 del 22/06/2023). In parte motiva, viene evidenziato come l'avviso in Gazzetta “unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione”.
Pertanto, fermo il valore di prova privilegiata da riconoscere al contratto di cessione, la prova della cessione può essere desunta da altri ed ulteriori elementi, tra cui sicuramente annoverare anche l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale (cfr. Cass., 16 aprile 2021, n.
10200). pagina 6 di 15 Inoltre, il possesso in capo alla convenuta di tutta la documentazione da cui trae origine il credito ceduto quale il decreto ingiuntivo n. 133/2007, emesso sulla base della documentazione ivi richiamata e comprovante il credito, quale la lettera di messa in mora, la dichiarazione della cedente ex art. 50 TUB e la lettera di apertura, si giustifica unicamente con l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione e, conseguentemente, con l'acquisita titolarità del credito da parte di CP_1
Sotto altro aspetto, la descrizione dei crediti ceduti, come da avviso pubblicato in
Gazzetta, permette di individuare con certezza i rapporti oggetto di cessione e che, fra gli altri, sia ricompreso anche il credito per cui è causa.
Come da costante giurisprudenza sul punto, “in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (Cass. Civ. Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023, in motivazione;
di medesimo tenore, tra le altre: Cass. Civ. n. 4277/2023).
Nel caso di specie, nell'avviso pubblico in atti si legge che in merito ai CP_1
crediti ceduti, ha acquisito: “da tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di CP_4
mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) delle Banche Cedenti derivanti da finanziamenti e linee di credito ipotecari o chirografari sorti nel periodo
pagina 7 di 15 compreso tra l'1 aprile 1988 e il 31 dicembre 2017, i cui debitori sono stati classificati
"a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei
Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia
n. 139/1991” ed ancora: “ I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonche' la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte delle Banche Cedenti e della Societa', ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul sito internet https://istituzionale.bper.it/ e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore dei cedenti, nonche' le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validita' e il loro grado a favore del cessionario, senza necessita' di alcuna formalita' o annotazione”.
Evidente, nel caso di specie, che il credito per cui è causa rientri tra quelli ceduti considerato: il contratto di apertura di c/c n. 1426078 acceso in data 09.08.2005
(contratto sorto nell'arco temporale di cui all'avviso ricompreso tra aprile 1988 e dicembre 2017 così come indicato nel decreto ingiuntivo divenuto definitivo a seguito della sentenza n. 55/2009 di rigetto dell'opposizione proposta); l'estratto conto autocertificato al 06.02.2007 ex art. 50 D.lgs 385/93 (così come allegato al ricorso per decreto ingiuntivo divenuto definitivo a seguito della sentenza n. 55/2009 di rigetto dell'opposizione proposta) ; la comunicazione di del 05.02.2007 di CP_4
segnalazione a sofferenza e di intimazione di pagamento immediato dell'esposizione debitoria e revoca degli affidamenti in essere (così come allegato al ricorso per decreto pagina 8 di 15 ingiuntivo divenuto definito a seguito della sentenza n. 55/2009 di rigetto dell'opposizione proposta); la lettera di cessione del credito rilasciata da (v. CP_4
doc. 12 all. A fascicolo in cui emerge l'NDG 3101598 riferito a LO CP_1
FA UP RL, codice Ndg indicato nel documento contenente l'elenco delle posizioni cedute da (v. doc. 13 all. A fascicolo ) e necessario anche CP_4 CP_1
per la consultazione dell'elenco dei crediti caricato sul portale accessibile al link https://istituzionale.bper.it/investor-relations/cartolarizzazioni-sofferenze/aqui (v. doc.
13 allegato A fascicolo , inserito nell'avviso di cessione ex art. 58 TUB pubblicato CP_1
sulla Gazzetta Ufficiale del 3.11.2018, Part II, N. 128.
Orbene, nel caso di specie sussistono plurimi elementi probatori (tra cui anche il fatto che nessun altro reclama il credito di cui è causa) da cui è possibile evincere che l'attrice sia l'effettiva titolare del credito di cui trattasi.
L'eccezione va pertanto disattesa
Nel merito, la ricorrente afferma che la non vanti alcun credito a causa CP_1
dell'avvenuta rinuncia allo stesso in precedenza operata dalla cedente CP_4
Sostiene il infatti, che nell'ambito della procedura di concordato preventivo Pt_2
che aveva interessato la LO FA UP RL, lo stesso, in quanto socio e fideiussore della medesima, ha offerto, assieme ad altri, un bene immobile personale il cui ricavato della vendita è stato messo a disposizione della procedura medesima, per il soddisfacimento dei vari creditori, tra i quali figurava per un credito CP_4
chirografario di euro 110.976,63.
Tale operazione era subordinata “a che tutte le banche creditrici accettino di esdebitare
i suddetti fideiussori e che la proposta di concordato venga definitivamente omologata”
(v. doc. 7 fascicolo attrice “Integrazione a relazione ex art. 172 L. Fall.).
pagina 9 di 15 Condizione a cui la aveva prestato il suo consenso esprimendo voto CP_4
favorevole alla proposta concordataria (v. doc. 8 fascicolo attore).
L'efficacia della rinuncia era poi subordinata all'omologazione della proposta di concordato, che veniva soddisfatta dal Tribunale di Urbino in data 22.12.2011 (v. doc.
19 fascicolo attore).
Rinuncia al credito che, a detta di parte attrice, trovava poi la sua conferma nella mancanza di azioni esecutive poste in essere dalla successivamente CP_4
all'omologa del concordato.
L'assunto è infondato.
Vero è che il conferimento del bene da parte dei fideiussori era subordinato sia al consenso da parte di tutti gli istituti di credito, tra i quali che all'omologa del CP_4
concordato, circostanze entrambe verificatesi.
Tuttavia, il consenso era finalizzato, ovviamente, ad ottenere una maggiore soddisfazione delle proprie ragioni creditorie a seguito del conferimento del ricavato della vendita del predetto immobile nell'ambito della procedura di concordato.
Non a caso, nella sua relazione ex art. 172 leg. Fall., il Commissario Giudiziale dichiarava un accrescimento della percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari del 40% (v. doc. 6 fascicolo attore).
Che il predetto conferimento non abbia prodotto i risultati sperati, lo si evince dallo scambio di mail del 18/20 ottobre 2023, tra il legale di e la dott.ssa CP_1 Per_1
Commissario, nel quale, quest'ultima, se da un lato conferma l'avvenuta
[...]
vendita del bene e quindi il suo avvenuto conferimento nell'ambito dell'anzidetta procedura concorsuale, dall'altro, dà atto che “non si è verificata la condizione che avrebbe consentito di accrescere l'attivo concordatario con il valore dei beni personali offerti dai soci della società; il ricavato della vendita è stato infatti integralmente
pagina 10 di 15 assorbito per il soddisfo dei debiti insistenti sul bene” (v. doc. 16 allegato A fascicolo convenuta . CP_1
Ne deriva che il conferimento del bene personale da parte dei garanti non ha prodotto quel risultato migliorativo a vantaggio della nel recupero del proprio credito CP_4
che era il presupposto fondamentale per la rinuncia alla parte di credito residua che non avrebbe trovato soddisfazione all'esito della procedura concorsuale.
Anzi, come dichiarato dalla convenuta, e non smentito dall'attore, all'esito del concordato non vi è stato alcun riparto in favore della convenuta.
Parimenti destituita di fondamento è la domanda di nullità parziale delle fideiussioni sottoscritte dall'attore.
Quest'ultimo, infatti, chiede la nullità parziale delle fideiussioni sottoscritte dallo stesso, partendo dal presupposto che all'art. 6 (v. doc. 2 fascicolo viene previsto, che: Pt_2
“Art. 6 – I diritti della Banca derivanti dalla presente fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che la stessa sia tenuta ad escutere il debitore o il / i fideiussore / fideiussori o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato.” (v. doc. n. 2 fascicolo . Pt_2
Sostiene l'attore che l'articolo 6, contenente la deroga dei termini di cui all'art. 1957 c.c. corrisponde esattamente a quello previsto dallo schema ABI del 2003 così come gli articoli 2 e 8 della fidejussione sottoscritta (v. doc. n. 14 fascicolo . Pt_2
Circostanza questa che ha portato prima la Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 e poi la Corte di Cassazione – Sez. Unite con la sentenza n. 41994 del
30.12.2021, a dichiarare la nullità parziale di tali fideiussioni.
“La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la “nullità derivata” del contratto di fidejussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa
pagina 11 di 15 applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della
Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve altre clausole”.
Peraltro, anche a voler riconoscere la natura di prova privilegiata del provvedimento n.
55/2005 della Banca d'Italia, è chiaro che tale natura è limitata alle sole fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto dell'esame della Banca d'Italia, ossia dal 2002 al maggio del 2005.
Il provvedimento adottato dalla Banca d'Italia non costituisce prova idonea dell'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale con riguardo alle garanzie oggetto del presente giudizio, rilasciate dal in data 01.03.2006 e, dunque, in un periodo non Pt_2
oggetto di indagine della Banca d'Italia.
Invero, l'attore, lungi dall'allegare (e provare) la persistenza dell'intesa anticoncorrenziale al momento della sottoscrizione della fideiussione e l'applicazione uniforme da parte delle banche del modello ABI nel detto periodo, si è limitato ad evidenziare la presenza, nel contratto di garanzia, della clausola oggetto delle censure contenute nel provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (in particolare, della clausola relativa alla rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ), invocando per ciò solo la nullità parziale della stessa.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, la fideiussione “deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca
d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”; (Cass. n.1170/2025).
pagina 12 di 15 Chiarito ciò, la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'art. 1957 c.c., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può formare oggetto di rinunzia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico.
“La decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere
l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria” (Cass. Civile Ord. n. 3989/2025).
Detto ciò, nel caso di specie, la ha rispettato innanzitutto il precetto di cui CP_4
all'art. 1957 c.c. nella parte in cui si chiede che il creditore proponga le sue istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione. si è infatti immediatamente attivata atteso che dopo avere richiesto il rientro CP_4
immediato dell'esposizione debitoria con racc. a.r. del 05.02.2007, in data 08.02.2007 aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n. 133/2007, tanto nei confronti della debitrice principale che nei confronti dei garanti.
Dopodiché, l'art. 1957 c.c., chiede al creditore di continuare a coltivare con diligenza le sue istanze.
Sotto questo punto di vista, si rileva per mero inciso, assorbente quanto sopra, l'attore contesta che a fronte di un decreto ingiuntivo ottenuto nell'anno 2007, sia stato notificato un primo atto di precetto solo nell'anno 2023.
L'assunto è infondato.
pagina 13 di 15 Le vicende narrate negli atti di causa, dimostrano che la cedente così come la cessionaria abbiano agito con diligenza.
Avverso il decreto ingiuntivo, infatti, era stata proposta opposizione tanto della debitrice principale che dai garanti e il relativo procedimento si era concluso con sentenza n.
55/2009.
Dopodichè, si era aperta la procedura di concordato nei confronti della LO FA
UP RL nel cui ambito si è discusso di una possibile esdebitazione anche dei garanti per cui ogni azione esecutiva rivolta nei confronti degli stessi sarebbe stata inopportuna, stante le trattative in corso, volte a far conferire un immobile personale degli stessi all'interno della procedura di concordato.
Una volta omologato il concordato, poi, non è dato sapere quando lo stesso si è concluso non avendolo specificato alcuna delle parti in giudizio.
I crediti sono poi stati ceduti dalla creditrice originaria all'odierna convenuta che, avuta la certezza che nel concordato preventivo, non vi fosse stato alcun beneficio dall'apporto dei beni personali da parte dei garanti (a seguito di richiesta inviata in data 19/10/2023 e risposta ottenuta in data 20.10.2023), ha immediatamente provveduto alla notifica dell'atto di precetto.
Fra l'altro, ottenuto il decreto ingiuntivo n. 133/2007, definitivo a seguito di sentenza di questo Tribunale nell'anno 2009, il termine prescrizionale del relativo credito era divenuto decennale.
Per i motivi sopra esposti va rigettata la domanda di decadenza dalla garanzia per violazione del termine di cui all'art.1957 c.c.
Le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al d.m. 55/14 e succ. modif., secondo lo scaglione di valore di riferimento, nei valori medi per ciò che attiene alla convenuta per le fasi di studio, introduttiva e CP_1
pagina 14 di 15 decisionale e minimi per la fase istruttoria ridotta del 50%, stante il deposito di una sola memoria istruttoria e l'assenza di istruttoria, mentre nei valor minimi per la convenuta tenuto conto dell'attività difensiva ridotta connotata dal solo deposito CP_3
della comparsa di costituzione e delle note di precisazione delle conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_3
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della Pt_2 Parte_3
convenuta in complessivi euro 9.850,50 di cui euro 2.552,00 per la fase di CP_1
studio, euro 1.628,00 per la fase introduttiva, euro 1.417,50 per la fase di trattazione e euro 4.253,00 per la fase decisoria oltre spese generali, iva e cpa come per legge, nonché in favore della convenuta in complessivi euro Controparte_3
4.217,00 di cui euro 1.276,00 per la fase di studio ed euro 814,00 per la fase introduttiva ed euro 2.127,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in data 23.6.25
il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 670/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. ALESSANDRA NATALE e con elezione di domicilio in Via Don Carlo
Marzocchi n. 4 – CASALECCHIO DI RENO (BO) presso e nello studio dell'avv.
ALESSANDRA NATALE;
ATTORE opponente
contro
:
(C.F./P.IVA ) e per essa quale mandataria CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. MARCO ARMIENTO e con elezione di
[...]
domicilio digitale alla PEC Email_1
E
(C.F. con il Controparte_3 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. MARIO GAMBERINI e con elezione di domicilio in VIA DEL
CARRO 84/A – MISANO ADRIATICO presso e nello studio dell'avv. MARIO
GAMBERINI
CONVENUTE opposte pagina 1 di 15
Parte attrice ha concluso come da note scritte depositate in data 28.03.2025:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione, allegazione, deduzione e produzione e previa ogni declaratoria in fatto ed in diritto;
in via preliminare
- per tutti i motivi indicati negli atti di parte attrice, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società (C.F./P.IVA ) con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1 e per essa quale procuratrice la
(C.F./P.IVA ) con sede legale in Milano Controparte_2 P.IVA_3
(MI), via Valtellina n. 15/17, a procedere in executivis nei confronti del signor
[...]
in forza dell'atto precetto notificato in data 15.11.2023 e del Parte_2
conseguente atto di pignoramento presso terzi e per l'effetto dichiarare la relativa procedura esecutiva nulla e/o invalida e/o inefficace, disponendo la restituzione dei beni
e/o crediti del signor che siano stati consegnati dal terzo Parte_2
pignorato (C.F. ) con sede in Controparte_3 P.IVA_2
61012 Gradara (PU), Via Mancini n. 21 ad e per essa quale Controparte_1
procuratrice la in forza del provvedimento di Controparte_2
assegnazione delle somme reso dal Tribunale di Pesaro – Sez. Esecuzioni Mobiliari,
Giudice Dott. Emanuele Mosci lo scorso 01.03.2024 a definizione dell'esecuzione n.
34/2024 R.G.E.; in via principale
- per tutti i motivi indicati negli atti di parte attrice e previa ogni statuizione in fatto ed in diritto, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o inesigibilità del credito oggetto del decreto ingiuntivo n. 133/2007 Ing. emesso dal Tribunale di Pesaro come indicato
pagina 2 di 15 nell'atto precetto notificato in data 15.11.2023 e nell'atto di pignoramento presso terzi notificato nonché la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. e, per l'effetto, dichiarare l'infondatezza della domanda di pagamento avanzata con tali atti esecutivi dalla società (C.F./P.IVA ) con sede legale in Conegliano Controparte_1 P.IVA_1
(TV), via Vittorio Alfieri n. 1 e per essa quale procuratrice la Controparte_2
(C.F./P.IVA ) con sede legale in Milano (MI), via Valtellina n.
[...] P.IVA_3
15/17, nei confronti del signor disponendo la restituzione dei Parte_2
beni e/o crediti del signor che siano stati consegnati dal terzo Parte_2
pignorato (C.F. ) con sede in Controparte_3 P.IVA_2
61012 Gradara (PU), Via Mancini n. 21 ad e per essa quale Controparte_1
procuratrice la in forza del provvedimento di Controparte_2
assegnazione delle somme reso dal Tribunale di Pesaro – Sez. Esecuzioni Mobiliari,
Giudice Dott. Emanuele Mosci lo scorso 01.03.2024 a definizione dell'esecuzione n.
34/2024 R.G.E.; in via subordinata (salvo gravame)
- contenere il diritto di credito della società (C.F./P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1 e per essa quale procuratrice la (C.F./P.IVA ) con sede Controparte_2 P.IVA_3
legale in Milano (MI), via Valtellina n. 15/17, con atto precetto notificato in data
15.11.2023 e nell'atto di pignoramento presso terzi oggetto della procedura esecutiva qui opposta nei limiti delle eccezioni formulate dal signor nel Parte_2
presente atto. in ogni caso
Con vittoria di spese del procedimento oltre accessori di legge.
pagina 3 di 15 Parte convenuta ha concluso come da foglio di precisazione delle CP_1
conclusioni depositato in data 04/04/2025:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria azione, eccezione e deduzione, rigettare integralmente le domande spiegate nei confronti di Controparte_1
e/o di siccome completamente inammissibili e/o Controparte_2
infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate e, per l'effetto, confermare
l'ordinanza emessa il 01.03.2024 dal Giudice Dott. Emanuele Mosci del Tribunale di
Pesaro – Sez. Esecuzioni Mobiliari – r.g.e. 34/2024, con ogni conseguenza di legge, in forza di quanto dedotto, eccepito, domandato e documentato con il presente atto.
Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di legge e spese vive”.
Parte convenuta come da note scritte depositate Controparte_3
in data 31/03/2025, con le quali si è rimessa a giustizia sulle conclusioni delle altri parti e ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del giudizio
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali – opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc
Con atto di citazione regolarmente notificato, deduceva che con Parte_2
atto di precetto, la sulla scorta del decreto ingiuntivo N. 133/2007 emesso CP_1
dal Tribunale di Pesaro in data 08.02.2007, ha intimato al medesimo il pagamento di complessivi euro 82.577,72.
Successivamente alla notifica dell'atto di precetto, la creditrice ha poi notificato atto di pignoramento presso terzi, con il quale ha pignorato tutte le somme e/o cose a qualunque titolo trattenute o dovute dal terzo che, con Controparte_3
pagina 4 di 15 dichiarazione di terzo, comunicava che sul conto intestato al debitore esecutato sig. erano presenti euro 12.194,89 che venivano trattenuti e messi a disposizione Pt_2
della procedente.
Veniva proposta opposizione ex art. 615 co. II cpc e con essa il oltre alla Pt_2
richiesta di sospensione ex art. 624 cpc, eccepiva: i) la carenza di legittimazione attiva della procedente e perchè non emergeva CP_1 Controparte_2
documentalmente la cessione del credito alla opposta da parte della ii) CP_4
l'inesistenza del credito azionato esecutivamente per precedente rinuncia della cedente iii) l'invalidità parziale delle fideiussioni prestate dal signor CP_4 Pt_2
Il procedimento veniva definito con ordinanza di assegnazione delle somme pignorate, il rigetto dell'istanza di sospensione e la concessione di giorni 45 per l'introduzione del presente giudizio di merito.
Si costituiva e per essa , rappresentata da CP_1 Controparte_2
, contestando gli assunti dell'opponente e chiedendo il Controparte_5
rigetto della domanda con condanna alla rifusione delle spese. Deduceva in particolare che: i) l'eccezione di carenza di legittimazione attiva era infondata in quanto la cessione del credito era avvenuta in conformità a quanto previsto dall'art. 58 del d.lgs n.
385/1993; ii) nessuna rinuncia al credito poteva essere imputata alla cedente CP_4
iii) non si era verificata alcuna decadenza dall'azione per violazione dell'art.
[...]
1957 c.c. in quanto il decreto ingiuntivo n. 133/2007 era divenuto definitivo a seguito della sentenza n. 55/2009 che aveva rigettato l'opposizione proposta avverso il medesimo decreto nonché per la genericità della contestazione di controparte.
Si costituiva altresì la che, nella sua qualità di Controparte_3
terza pignorata, si limitava a rimettersi a giustizia sulle richieste formulate dalle altre parti, con condanna alle spese del giudizio.
pagina 5 di 15 Depositate le memorie di legge, la presente causa veniva trattenuta in decisione sulla scorta dell'istruttoria documentale.
L'opposizione è risultata infondata e va respinta.
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall'opponente è infondata in quanto smentita dalla documentazione in atti.
Al riguardo, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993. qualora sia negata in radice l'esistenza del contratto di cessione “ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”
(Cass. Civile Ord. n. 17944 del 22/06/2023). In parte motiva, viene evidenziato come l'avviso in Gazzetta “unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione”.
Pertanto, fermo il valore di prova privilegiata da riconoscere al contratto di cessione, la prova della cessione può essere desunta da altri ed ulteriori elementi, tra cui sicuramente annoverare anche l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale (cfr. Cass., 16 aprile 2021, n.
10200). pagina 6 di 15 Inoltre, il possesso in capo alla convenuta di tutta la documentazione da cui trae origine il credito ceduto quale il decreto ingiuntivo n. 133/2007, emesso sulla base della documentazione ivi richiamata e comprovante il credito, quale la lettera di messa in mora, la dichiarazione della cedente ex art. 50 TUB e la lettera di apertura, si giustifica unicamente con l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione e, conseguentemente, con l'acquisita titolarità del credito da parte di CP_1
Sotto altro aspetto, la descrizione dei crediti ceduti, come da avviso pubblicato in
Gazzetta, permette di individuare con certezza i rapporti oggetto di cessione e che, fra gli altri, sia ricompreso anche il credito per cui è causa.
Come da costante giurisprudenza sul punto, “in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (Cass. Civ. Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023, in motivazione;
di medesimo tenore, tra le altre: Cass. Civ. n. 4277/2023).
Nel caso di specie, nell'avviso pubblico in atti si legge che in merito ai CP_1
crediti ceduti, ha acquisito: “da tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di CP_4
mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) delle Banche Cedenti derivanti da finanziamenti e linee di credito ipotecari o chirografari sorti nel periodo
pagina 7 di 15 compreso tra l'1 aprile 1988 e il 31 dicembre 2017, i cui debitori sono stati classificati
"a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei
Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia
n. 139/1991” ed ancora: “ I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonche' la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte delle Banche Cedenti e della Societa', ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul sito internet https://istituzionale.bper.it/ e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore dei cedenti, nonche' le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validita' e il loro grado a favore del cessionario, senza necessita' di alcuna formalita' o annotazione”.
Evidente, nel caso di specie, che il credito per cui è causa rientri tra quelli ceduti considerato: il contratto di apertura di c/c n. 1426078 acceso in data 09.08.2005
(contratto sorto nell'arco temporale di cui all'avviso ricompreso tra aprile 1988 e dicembre 2017 così come indicato nel decreto ingiuntivo divenuto definitivo a seguito della sentenza n. 55/2009 di rigetto dell'opposizione proposta); l'estratto conto autocertificato al 06.02.2007 ex art. 50 D.lgs 385/93 (così come allegato al ricorso per decreto ingiuntivo divenuto definitivo a seguito della sentenza n. 55/2009 di rigetto dell'opposizione proposta) ; la comunicazione di del 05.02.2007 di CP_4
segnalazione a sofferenza e di intimazione di pagamento immediato dell'esposizione debitoria e revoca degli affidamenti in essere (così come allegato al ricorso per decreto pagina 8 di 15 ingiuntivo divenuto definito a seguito della sentenza n. 55/2009 di rigetto dell'opposizione proposta); la lettera di cessione del credito rilasciata da (v. CP_4
doc. 12 all. A fascicolo in cui emerge l'NDG 3101598 riferito a LO CP_1
FA UP RL, codice Ndg indicato nel documento contenente l'elenco delle posizioni cedute da (v. doc. 13 all. A fascicolo ) e necessario anche CP_4 CP_1
per la consultazione dell'elenco dei crediti caricato sul portale accessibile al link https://istituzionale.bper.it/investor-relations/cartolarizzazioni-sofferenze/aqui (v. doc.
13 allegato A fascicolo , inserito nell'avviso di cessione ex art. 58 TUB pubblicato CP_1
sulla Gazzetta Ufficiale del 3.11.2018, Part II, N. 128.
Orbene, nel caso di specie sussistono plurimi elementi probatori (tra cui anche il fatto che nessun altro reclama il credito di cui è causa) da cui è possibile evincere che l'attrice sia l'effettiva titolare del credito di cui trattasi.
L'eccezione va pertanto disattesa
Nel merito, la ricorrente afferma che la non vanti alcun credito a causa CP_1
dell'avvenuta rinuncia allo stesso in precedenza operata dalla cedente CP_4
Sostiene il infatti, che nell'ambito della procedura di concordato preventivo Pt_2
che aveva interessato la LO FA UP RL, lo stesso, in quanto socio e fideiussore della medesima, ha offerto, assieme ad altri, un bene immobile personale il cui ricavato della vendita è stato messo a disposizione della procedura medesima, per il soddisfacimento dei vari creditori, tra i quali figurava per un credito CP_4
chirografario di euro 110.976,63.
Tale operazione era subordinata “a che tutte le banche creditrici accettino di esdebitare
i suddetti fideiussori e che la proposta di concordato venga definitivamente omologata”
(v. doc. 7 fascicolo attrice “Integrazione a relazione ex art. 172 L. Fall.).
pagina 9 di 15 Condizione a cui la aveva prestato il suo consenso esprimendo voto CP_4
favorevole alla proposta concordataria (v. doc. 8 fascicolo attore).
L'efficacia della rinuncia era poi subordinata all'omologazione della proposta di concordato, che veniva soddisfatta dal Tribunale di Urbino in data 22.12.2011 (v. doc.
19 fascicolo attore).
Rinuncia al credito che, a detta di parte attrice, trovava poi la sua conferma nella mancanza di azioni esecutive poste in essere dalla successivamente CP_4
all'omologa del concordato.
L'assunto è infondato.
Vero è che il conferimento del bene da parte dei fideiussori era subordinato sia al consenso da parte di tutti gli istituti di credito, tra i quali che all'omologa del CP_4
concordato, circostanze entrambe verificatesi.
Tuttavia, il consenso era finalizzato, ovviamente, ad ottenere una maggiore soddisfazione delle proprie ragioni creditorie a seguito del conferimento del ricavato della vendita del predetto immobile nell'ambito della procedura di concordato.
Non a caso, nella sua relazione ex art. 172 leg. Fall., il Commissario Giudiziale dichiarava un accrescimento della percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari del 40% (v. doc. 6 fascicolo attore).
Che il predetto conferimento non abbia prodotto i risultati sperati, lo si evince dallo scambio di mail del 18/20 ottobre 2023, tra il legale di e la dott.ssa CP_1 Per_1
Commissario, nel quale, quest'ultima, se da un lato conferma l'avvenuta
[...]
vendita del bene e quindi il suo avvenuto conferimento nell'ambito dell'anzidetta procedura concorsuale, dall'altro, dà atto che “non si è verificata la condizione che avrebbe consentito di accrescere l'attivo concordatario con il valore dei beni personali offerti dai soci della società; il ricavato della vendita è stato infatti integralmente
pagina 10 di 15 assorbito per il soddisfo dei debiti insistenti sul bene” (v. doc. 16 allegato A fascicolo convenuta . CP_1
Ne deriva che il conferimento del bene personale da parte dei garanti non ha prodotto quel risultato migliorativo a vantaggio della nel recupero del proprio credito CP_4
che era il presupposto fondamentale per la rinuncia alla parte di credito residua che non avrebbe trovato soddisfazione all'esito della procedura concorsuale.
Anzi, come dichiarato dalla convenuta, e non smentito dall'attore, all'esito del concordato non vi è stato alcun riparto in favore della convenuta.
Parimenti destituita di fondamento è la domanda di nullità parziale delle fideiussioni sottoscritte dall'attore.
Quest'ultimo, infatti, chiede la nullità parziale delle fideiussioni sottoscritte dallo stesso, partendo dal presupposto che all'art. 6 (v. doc. 2 fascicolo viene previsto, che: Pt_2
“Art. 6 – I diritti della Banca derivanti dalla presente fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che la stessa sia tenuta ad escutere il debitore o il / i fideiussore / fideiussori o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato.” (v. doc. n. 2 fascicolo . Pt_2
Sostiene l'attore che l'articolo 6, contenente la deroga dei termini di cui all'art. 1957 c.c. corrisponde esattamente a quello previsto dallo schema ABI del 2003 così come gli articoli 2 e 8 della fidejussione sottoscritta (v. doc. n. 14 fascicolo . Pt_2
Circostanza questa che ha portato prima la Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 e poi la Corte di Cassazione – Sez. Unite con la sentenza n. 41994 del
30.12.2021, a dichiarare la nullità parziale di tali fideiussioni.
“La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la “nullità derivata” del contratto di fidejussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa
pagina 11 di 15 applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della
Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve altre clausole”.
Peraltro, anche a voler riconoscere la natura di prova privilegiata del provvedimento n.
55/2005 della Banca d'Italia, è chiaro che tale natura è limitata alle sole fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto dell'esame della Banca d'Italia, ossia dal 2002 al maggio del 2005.
Il provvedimento adottato dalla Banca d'Italia non costituisce prova idonea dell'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale con riguardo alle garanzie oggetto del presente giudizio, rilasciate dal in data 01.03.2006 e, dunque, in un periodo non Pt_2
oggetto di indagine della Banca d'Italia.
Invero, l'attore, lungi dall'allegare (e provare) la persistenza dell'intesa anticoncorrenziale al momento della sottoscrizione della fideiussione e l'applicazione uniforme da parte delle banche del modello ABI nel detto periodo, si è limitato ad evidenziare la presenza, nel contratto di garanzia, della clausola oggetto delle censure contenute nel provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (in particolare, della clausola relativa alla rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ), invocando per ciò solo la nullità parziale della stessa.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, la fideiussione “deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca
d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”; (Cass. n.1170/2025).
pagina 12 di 15 Chiarito ciò, la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'art. 1957 c.c., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può formare oggetto di rinunzia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico.
“La decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere
l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria” (Cass. Civile Ord. n. 3989/2025).
Detto ciò, nel caso di specie, la ha rispettato innanzitutto il precetto di cui CP_4
all'art. 1957 c.c. nella parte in cui si chiede che il creditore proponga le sue istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione. si è infatti immediatamente attivata atteso che dopo avere richiesto il rientro CP_4
immediato dell'esposizione debitoria con racc. a.r. del 05.02.2007, in data 08.02.2007 aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n. 133/2007, tanto nei confronti della debitrice principale che nei confronti dei garanti.
Dopodiché, l'art. 1957 c.c., chiede al creditore di continuare a coltivare con diligenza le sue istanze.
Sotto questo punto di vista, si rileva per mero inciso, assorbente quanto sopra, l'attore contesta che a fronte di un decreto ingiuntivo ottenuto nell'anno 2007, sia stato notificato un primo atto di precetto solo nell'anno 2023.
L'assunto è infondato.
pagina 13 di 15 Le vicende narrate negli atti di causa, dimostrano che la cedente così come la cessionaria abbiano agito con diligenza.
Avverso il decreto ingiuntivo, infatti, era stata proposta opposizione tanto della debitrice principale che dai garanti e il relativo procedimento si era concluso con sentenza n.
55/2009.
Dopodichè, si era aperta la procedura di concordato nei confronti della LO FA
UP RL nel cui ambito si è discusso di una possibile esdebitazione anche dei garanti per cui ogni azione esecutiva rivolta nei confronti degli stessi sarebbe stata inopportuna, stante le trattative in corso, volte a far conferire un immobile personale degli stessi all'interno della procedura di concordato.
Una volta omologato il concordato, poi, non è dato sapere quando lo stesso si è concluso non avendolo specificato alcuna delle parti in giudizio.
I crediti sono poi stati ceduti dalla creditrice originaria all'odierna convenuta che, avuta la certezza che nel concordato preventivo, non vi fosse stato alcun beneficio dall'apporto dei beni personali da parte dei garanti (a seguito di richiesta inviata in data 19/10/2023 e risposta ottenuta in data 20.10.2023), ha immediatamente provveduto alla notifica dell'atto di precetto.
Fra l'altro, ottenuto il decreto ingiuntivo n. 133/2007, definitivo a seguito di sentenza di questo Tribunale nell'anno 2009, il termine prescrizionale del relativo credito era divenuto decennale.
Per i motivi sopra esposti va rigettata la domanda di decadenza dalla garanzia per violazione del termine di cui all'art.1957 c.c.
Le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al d.m. 55/14 e succ. modif., secondo lo scaglione di valore di riferimento, nei valori medi per ciò che attiene alla convenuta per le fasi di studio, introduttiva e CP_1
pagina 14 di 15 decisionale e minimi per la fase istruttoria ridotta del 50%, stante il deposito di una sola memoria istruttoria e l'assenza di istruttoria, mentre nei valor minimi per la convenuta tenuto conto dell'attività difensiva ridotta connotata dal solo deposito CP_3
della comparsa di costituzione e delle note di precisazione delle conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_3
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della Pt_2 Parte_3
convenuta in complessivi euro 9.850,50 di cui euro 2.552,00 per la fase di CP_1
studio, euro 1.628,00 per la fase introduttiva, euro 1.417,50 per la fase di trattazione e euro 4.253,00 per la fase decisoria oltre spese generali, iva e cpa come per legge, nonché in favore della convenuta in complessivi euro Controparte_3
4.217,00 di cui euro 1.276,00 per la fase di studio ed euro 814,00 per la fase introduttiva ed euro 2.127,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in data 23.6.25
il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
pagina 15 di 15