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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 03/10/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Augusto Sabatini - Presidente Dott.ssa Marisa Salvo - Consigliere Dott.ssa Antonietta Bonanno - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile di appello iscritta al n 38\2021 r.g. vertente TRA
(cod. fisc. ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Acireale via Vito d'Anna 16 presso lo studio dell'avv. Antonino Cavallaro che lo rappresenta e difende per procura allegata all'atto introduttivo PEC: Email_1
Appellante E
nata il [...] a [...] Controparte_1
Salvador), residente in [...], Cod. Fisc.:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele C.F._1
Antonio Vita, procura rilasciata su foglio separato e allegato all'atto introduttivo ed elettivamente domiciliata in S. Teresa di Riva (ME), via Lungomare Pal. Miramare, 12/A, presso lo studio professionale PEC: Email_2
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina n.1662\2020 emessa il 05.11.2020 pubblicata il 12.11.2020. Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta dell'udienza del 17.06.2024 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 20.01.2021 l' in persona del Parte_1 legale rappresentante ha impugnato davanti a questa Corte, nei confronti di , la sentenza indicata in oggetto Controparte_2 con cui il Tribunale di Messina ha accolto parzialmente la domanda dell'attrice di risoluzione del contratto di compravendita dell'autovettura Suzuki tg DB 538LB per vizio del prodotto venduto e la restituzione del prezzo versato oltre al rimborso delle spese sostenute ed ha condannato la convenuta alla refusione delle spese processuali. L'appellante ha contestato la sentenza per i motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto la riforma della stessa nonché la condanna di controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Con comparsa depositata in data 07.05.2021 si costituiva
[...]
la quale eccepiva la inammissibilità del gravame e CP_3 nel merito contestava i motivi di gravame e ne chiedeva il rigetto con condanna dell' appellante alle spese di lite. Dopo alcuni differimenti disposti d'ufficio per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo, superato positivamente il cd. “filtro” di non inammissibilità ex art. 348-bis c. p. c. giusta ordinanza di questa Corte del 21.01.2022 la causa veniva rinviata alla data del 17.06.2024 per la precisazione delle conclusioni. In tale data le parti costituite precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con i termini per il deposito delle comparse conclusionali. MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dei motivi di appello n. 2 e n. 3 lett. B) formulata da parte appellata sotto il profilo della violazione della disposizione del primo comma dell'art. 342 c. p. c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018). Nel caso in esame, invero, le doglianze di parte appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto. Tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame. Venendo al merito dell'impugnazione, col primo motivo l'appellante si duole che il primo giudice ha rigettato l'eccezione di prescrizione dell'azione. Deduce l'appellante che la facoltà di domandare la risoluzione di un contratto di vendita ha natura di diritto potestativo e pertanto la prescrizione dell'azione può essere interrotta soltanto con la proposizione di una domanda giudiziale e non pure con un atto di messa in mora . Rileva inoltre che ai sensi dell'art. 132 comma quattro del codice del consumo l'azione di risoluzione si prescrive in 26 mesi dalla consegna del bene e la citazione è stata notificata dopo quasi 5 anni dalla consegna, pertanto l'appellante chiede che la Corte accerti e dichiari intervenuta prescrizione dell'azione.
Con il secondo motivo parte appellante censura la statuizione con cui il primo giudice ha accolto la domanda di risoluzione lamentando che detta domanda non poteva essere accolta sia perché l'attore era decaduto dal diritto ex art. 130 comma 2 cod. cons. non avendo denunciato il vizio nel termine di due mesi dalla consegna e sia perché l'attore non aveva fornito la prova che i vizi lamentati , al momento dell' introduzione del giudizio, non fossero stati eliminati. Evidenzia l'appellante che lo stesso CTU, nella redazione dell'elaborato, aveva dichiarato che i vizi lamentati da parte attrice, seppur presenti al momento della vendita, erano stati eliminati dal venditore e al momento della consulenza l'auto non presentava i vizi dedotti. Pertanto ad avviso dell'appellante l'azione non poteva più essere esperita e la domanda doveva essere rigettata .
Con il terzo motivo l'appellante censura la statuizione con cui il primo giudice ha condannato il convenuto alla restituzione del prezzo della vendita della vettura nonché quella di risarcimento danni, nel minore importo, rispetto a quanto domandato, di E 50,47.
Deduce l'appellante infatti che l'attore non aveva dato prova del versamento del prezzo, avendo lo stesso dichiarato che il corrispettivo della vendita era stato versato attraverso un finanziamento erogato da una società finanziari e l'attore non aveva fornito la prova di aver corrisposto il pagamento delle rate alla società finanziaria. Quanto poi alla condanna dell'ulteriore importo di euro 50,47 deduce l'appellante che esso non costituisce esborso dell'attore per l'eliminazione dei vizi ma soltanto il costo sostenuto per effettuare il tagliando dell'autovettura. Chiede quindi che la Corte rigetti la domanda di restituzione del prezzo e quella di risarcimento danni per mancanza di prova. In subordine lamenta la esiguità della riduzione del prezzo operata dal primo giudice in via equitativa, per l'importo di €. 1.500,00, per l'uso della vettura.
Con il quarto motivo l'appellante censura la statuizione sulle spese e chiede la riforma con condanna dell'appellata alle spese di entrambi i gradi di giudizio. Il primo motivo è infondato. La Cassazione ha chiaramente precisato che “ In tema di compravendita, le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore, compiute nelle forme di cui all'art. 1219, comma 1 c.c., costituiscono, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., atti idonei ad interrompere la prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, di cui all'art. 1495, comma 3 c.c., con l'effetto di determinare l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione, ai sensi dell'art. 2945, comma 1 c.c.
“ (cass. 18672\19). Nel caso in esame risulta che l'auto è stata sottoposta già nel gennaio 2009 dopo pochi mesi dall'acquisto ( giugno 2008) agli interventi tecnici presso le officine convenzionate con l' per la eliminazione dei vizi lamentati Parte_1 dall'acquirente. Con l'accettazione dell'auto da riparare in garanzia , il venditore ha riconosciuto l'esistenza dei vizi denunziati dall'acquirente interrompendo così la prescrizione. In tal senso si è espressa la Cassazione affermando che “ In tema di compravendita, il comportamento del venditore - nella specie consistito in successivi interventi di riparazione della cosa venduta - è incompatibile con la volontà di contestare l'esistenza dei vizi e costituisce, ai sensi dell'art 2944 c.c., atto idoneo ad interrompere la prescrizione dell'azione di garanzia, di cui all'art. 1495, comma 3, c.c.
“( cass. civ. 3338\23). A sostegno del rigetto della eccezione di prescrizione osserva la Corte come oltre ai comportamenti assunti dal venditore, risultano agli atti le diffide e le messe in mora inviate dal compratore al venditore, atti validi ad interrompere la prescrizione non essendo condivisibile l' argomento sostenuto dall'appellante secondo il quale la prescrizione si interrompe esclusivamente con l' introduzione della domanda giudiziaria ( in senso opposto Cassazione citata n. 18672\19). Pertanto i comportamenti posti in essere dal venditore e le diffide inviate dal compratore ( ultima nel gennaio 2013), costituiscono atti idonei ad interrompere la prescrizione dell'azione. Il secondo motivo è parzialmente fondato. Seppur non è condivisibile l'eccezione dell'appellante di inammissibilità dell'azione per mancanza di tempestiva denuncia dei vizi, posto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 132 2 ° comma Cod. Consumo nell'ipotesi in cui, come nel caso in esame, vi è un riconoscimento del vizio da parte del venditore, il compratore è esonerato dall'onere di denuncia, è invece fondata l'eccezione di inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 130 7° Comma. Osserva la Corte come nella vicenda in esame, risulta dalle fatture allegate, che l ha riconosciuto l'esistenza dei Parte_1 vizi sulla autovettura venduta alla avendo assunto CP_1
l'obbligo di ripararli e avendoli di fatto eliminati, e la loro eliminazione non consente la introduzione della domanda di risoluzione del contratto. Recita l'art. 130 cod. cons. comma 7 ( nella versione applicabile ratione temporis) che “ il consumatore può richiedere a sua scelta una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5; C ) la sostituzione
o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti consumatore. Nel caso in esame il CTU ha evidenziato come l'ultimo intervento effettuato sulla vettura era datato 13 gennaio 2009 e da quella data nessun altro intervento era stato effettuato sulla vettura e che al momento della perizia eseguita nel 2017 nessuno dei vizi lamentati da parte attrice erano riscontrabili sull'auto ( se non quelli riconducibili alla errata guida della stessa attrice ) .
Si legge infatti a pag 15 dell'elaborato peritale che “ I vizi lamentati dalla ricorrente signora Parte_2 potevano essere eliminati e di fatto lo sono stati “ diversamente chiarisce il CTU “ il veicolo non avrebbe potuto conseguire la revisione con esito regolare e non avrebbe potuto percorrere ben 67.854 km senza alcun intervento di manutenzione straordinaria e i controlli periodici preventivi “ Quindi la eliminazione dei vizi da parte del venditore preclude al compratore la proposizione della domanda di risoluzione . La Cassazione ha infatti chiarito che “ In tema di vendita di beni di consumo, in caso di difetto di conformità del bene la legge riconosce al consumatore due classi di rimedi subordinate ma non alternative, con la conseguenza che il consumatore che abbia dapprima richiesto al venditore la riparazione o sostituzione del bene può successivamente richiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, ove il tentativo di riparazione compiuto non si sia rivelato idoneo a porre rimedio al difetto” ( Cass. civ. 25417\2022; 10453\2020). Né parte attrice ha provato che la riparazione ha arrecato notevoli inconvenienti. Anzi, lo stesso CTU ha verificato che la vettura dopo l'ultimo intervento in garanzia (del 13 gennaio 2009) nel quale era indicato che l'auto aveva percorso 3.109 Km evidenzia come la vettura fosse stata utilizzata senza alcun inconveniente tanto da avere percorso , al momento della CTU, ulteriori 67.854 Km senza la necessità per la attrice di dover effettuare successivi ( al 2009) interventi di manutenzione. Ricostruita in tali termini la vicenda in esame, la domanda di risoluzione non poteva essere accolta. Peraltro, osserva la Corte, che poiché i vizi erano stati eliminati in garanzia da parte della odierna appellata, la non ha CP_1 sostenuto alcuna spesa per la eliminazione dei difetti, come ha accertato il primo giudice ( su tale statuizione non vi è appello incidentale) quindi neanche il rimborso dei costi indicati in perizia sarebbero riconoscibili a favore di parte attrice.
L'accoglimento del secondo motivo, con cui si statuisce il rigetto della domanda di risoluzione, è assorbente dell'esame degli ulteriori motivi.
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico di parte appellata per entrambi i gradi di giudizio e liquidate come da dispositivo applicando i parametri medi (DM 147\22) del valore compreso tra E. 5201,00 e E 26.000
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n.1662\21 emessa dal Tribunale di Messina nel giudizio rg 5482\2013 e resa anche nei confronti di
[...]
, in riforma dell'impugnata sentenza così decide: CP_1
- Rigetta le domande di parte attrice
- condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali in favore di parte appellante per entrambi i gradi che si liquidano:
per il primo grado in complessive E. 5.077,00 di cui €. 919,00 per compensi per fase studio, €. 777,00 per fase introduttiva €. 1680,00 per trattazione ed €.1701,00 per fase decisionale, oltre spese generali CPA e iva se dovuta;
Pone a carico di parte appellante le spese di CTU.
per il presente giudizio in complessive E. 5.809,00 di cui €. 1134,00 per compensi per fase studio, €.921,00 per fase introduttiva €. 1843,00 per trattazione ed €.1911,00 per fase decisionale, oltre spese generali CPA e iva se dovuta.
Così deciso nella Camera di Consiglio da remoto della prima sezione in data 24.09.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Antonietta Bonanno Dott. Augusto Sabatini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Augusto Sabatini - Presidente Dott.ssa Marisa Salvo - Consigliere Dott.ssa Antonietta Bonanno - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile di appello iscritta al n 38\2021 r.g. vertente TRA
(cod. fisc. ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Acireale via Vito d'Anna 16 presso lo studio dell'avv. Antonino Cavallaro che lo rappresenta e difende per procura allegata all'atto introduttivo PEC: Email_1
Appellante E
nata il [...] a [...] Controparte_1
Salvador), residente in [...], Cod. Fisc.:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele C.F._1
Antonio Vita, procura rilasciata su foglio separato e allegato all'atto introduttivo ed elettivamente domiciliata in S. Teresa di Riva (ME), via Lungomare Pal. Miramare, 12/A, presso lo studio professionale PEC: Email_2
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina n.1662\2020 emessa il 05.11.2020 pubblicata il 12.11.2020. Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta dell'udienza del 17.06.2024 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 20.01.2021 l' in persona del Parte_1 legale rappresentante ha impugnato davanti a questa Corte, nei confronti di , la sentenza indicata in oggetto Controparte_2 con cui il Tribunale di Messina ha accolto parzialmente la domanda dell'attrice di risoluzione del contratto di compravendita dell'autovettura Suzuki tg DB 538LB per vizio del prodotto venduto e la restituzione del prezzo versato oltre al rimborso delle spese sostenute ed ha condannato la convenuta alla refusione delle spese processuali. L'appellante ha contestato la sentenza per i motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto la riforma della stessa nonché la condanna di controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Con comparsa depositata in data 07.05.2021 si costituiva
[...]
la quale eccepiva la inammissibilità del gravame e CP_3 nel merito contestava i motivi di gravame e ne chiedeva il rigetto con condanna dell' appellante alle spese di lite. Dopo alcuni differimenti disposti d'ufficio per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo, superato positivamente il cd. “filtro” di non inammissibilità ex art. 348-bis c. p. c. giusta ordinanza di questa Corte del 21.01.2022 la causa veniva rinviata alla data del 17.06.2024 per la precisazione delle conclusioni. In tale data le parti costituite precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con i termini per il deposito delle comparse conclusionali. MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dei motivi di appello n. 2 e n. 3 lett. B) formulata da parte appellata sotto il profilo della violazione della disposizione del primo comma dell'art. 342 c. p. c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018). Nel caso in esame, invero, le doglianze di parte appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto. Tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame. Venendo al merito dell'impugnazione, col primo motivo l'appellante si duole che il primo giudice ha rigettato l'eccezione di prescrizione dell'azione. Deduce l'appellante che la facoltà di domandare la risoluzione di un contratto di vendita ha natura di diritto potestativo e pertanto la prescrizione dell'azione può essere interrotta soltanto con la proposizione di una domanda giudiziale e non pure con un atto di messa in mora . Rileva inoltre che ai sensi dell'art. 132 comma quattro del codice del consumo l'azione di risoluzione si prescrive in 26 mesi dalla consegna del bene e la citazione è stata notificata dopo quasi 5 anni dalla consegna, pertanto l'appellante chiede che la Corte accerti e dichiari intervenuta prescrizione dell'azione.
Con il secondo motivo parte appellante censura la statuizione con cui il primo giudice ha accolto la domanda di risoluzione lamentando che detta domanda non poteva essere accolta sia perché l'attore era decaduto dal diritto ex art. 130 comma 2 cod. cons. non avendo denunciato il vizio nel termine di due mesi dalla consegna e sia perché l'attore non aveva fornito la prova che i vizi lamentati , al momento dell' introduzione del giudizio, non fossero stati eliminati. Evidenzia l'appellante che lo stesso CTU, nella redazione dell'elaborato, aveva dichiarato che i vizi lamentati da parte attrice, seppur presenti al momento della vendita, erano stati eliminati dal venditore e al momento della consulenza l'auto non presentava i vizi dedotti. Pertanto ad avviso dell'appellante l'azione non poteva più essere esperita e la domanda doveva essere rigettata .
Con il terzo motivo l'appellante censura la statuizione con cui il primo giudice ha condannato il convenuto alla restituzione del prezzo della vendita della vettura nonché quella di risarcimento danni, nel minore importo, rispetto a quanto domandato, di E 50,47.
Deduce l'appellante infatti che l'attore non aveva dato prova del versamento del prezzo, avendo lo stesso dichiarato che il corrispettivo della vendita era stato versato attraverso un finanziamento erogato da una società finanziari e l'attore non aveva fornito la prova di aver corrisposto il pagamento delle rate alla società finanziaria. Quanto poi alla condanna dell'ulteriore importo di euro 50,47 deduce l'appellante che esso non costituisce esborso dell'attore per l'eliminazione dei vizi ma soltanto il costo sostenuto per effettuare il tagliando dell'autovettura. Chiede quindi che la Corte rigetti la domanda di restituzione del prezzo e quella di risarcimento danni per mancanza di prova. In subordine lamenta la esiguità della riduzione del prezzo operata dal primo giudice in via equitativa, per l'importo di €. 1.500,00, per l'uso della vettura.
Con il quarto motivo l'appellante censura la statuizione sulle spese e chiede la riforma con condanna dell'appellata alle spese di entrambi i gradi di giudizio. Il primo motivo è infondato. La Cassazione ha chiaramente precisato che “ In tema di compravendita, le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore, compiute nelle forme di cui all'art. 1219, comma 1 c.c., costituiscono, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., atti idonei ad interrompere la prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, di cui all'art. 1495, comma 3 c.c., con l'effetto di determinare l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione, ai sensi dell'art. 2945, comma 1 c.c.
“ (cass. 18672\19). Nel caso in esame risulta che l'auto è stata sottoposta già nel gennaio 2009 dopo pochi mesi dall'acquisto ( giugno 2008) agli interventi tecnici presso le officine convenzionate con l' per la eliminazione dei vizi lamentati Parte_1 dall'acquirente. Con l'accettazione dell'auto da riparare in garanzia , il venditore ha riconosciuto l'esistenza dei vizi denunziati dall'acquirente interrompendo così la prescrizione. In tal senso si è espressa la Cassazione affermando che “ In tema di compravendita, il comportamento del venditore - nella specie consistito in successivi interventi di riparazione della cosa venduta - è incompatibile con la volontà di contestare l'esistenza dei vizi e costituisce, ai sensi dell'art 2944 c.c., atto idoneo ad interrompere la prescrizione dell'azione di garanzia, di cui all'art. 1495, comma 3, c.c.
“( cass. civ. 3338\23). A sostegno del rigetto della eccezione di prescrizione osserva la Corte come oltre ai comportamenti assunti dal venditore, risultano agli atti le diffide e le messe in mora inviate dal compratore al venditore, atti validi ad interrompere la prescrizione non essendo condivisibile l' argomento sostenuto dall'appellante secondo il quale la prescrizione si interrompe esclusivamente con l' introduzione della domanda giudiziaria ( in senso opposto Cassazione citata n. 18672\19). Pertanto i comportamenti posti in essere dal venditore e le diffide inviate dal compratore ( ultima nel gennaio 2013), costituiscono atti idonei ad interrompere la prescrizione dell'azione. Il secondo motivo è parzialmente fondato. Seppur non è condivisibile l'eccezione dell'appellante di inammissibilità dell'azione per mancanza di tempestiva denuncia dei vizi, posto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 132 2 ° comma Cod. Consumo nell'ipotesi in cui, come nel caso in esame, vi è un riconoscimento del vizio da parte del venditore, il compratore è esonerato dall'onere di denuncia, è invece fondata l'eccezione di inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 130 7° Comma. Osserva la Corte come nella vicenda in esame, risulta dalle fatture allegate, che l ha riconosciuto l'esistenza dei Parte_1 vizi sulla autovettura venduta alla avendo assunto CP_1
l'obbligo di ripararli e avendoli di fatto eliminati, e la loro eliminazione non consente la introduzione della domanda di risoluzione del contratto. Recita l'art. 130 cod. cons. comma 7 ( nella versione applicabile ratione temporis) che “ il consumatore può richiedere a sua scelta una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5; C ) la sostituzione
o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti consumatore. Nel caso in esame il CTU ha evidenziato come l'ultimo intervento effettuato sulla vettura era datato 13 gennaio 2009 e da quella data nessun altro intervento era stato effettuato sulla vettura e che al momento della perizia eseguita nel 2017 nessuno dei vizi lamentati da parte attrice erano riscontrabili sull'auto ( se non quelli riconducibili alla errata guida della stessa attrice ) .
Si legge infatti a pag 15 dell'elaborato peritale che “ I vizi lamentati dalla ricorrente signora Parte_2 potevano essere eliminati e di fatto lo sono stati “ diversamente chiarisce il CTU “ il veicolo non avrebbe potuto conseguire la revisione con esito regolare e non avrebbe potuto percorrere ben 67.854 km senza alcun intervento di manutenzione straordinaria e i controlli periodici preventivi “ Quindi la eliminazione dei vizi da parte del venditore preclude al compratore la proposizione della domanda di risoluzione . La Cassazione ha infatti chiarito che “ In tema di vendita di beni di consumo, in caso di difetto di conformità del bene la legge riconosce al consumatore due classi di rimedi subordinate ma non alternative, con la conseguenza che il consumatore che abbia dapprima richiesto al venditore la riparazione o sostituzione del bene può successivamente richiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, ove il tentativo di riparazione compiuto non si sia rivelato idoneo a porre rimedio al difetto” ( Cass. civ. 25417\2022; 10453\2020). Né parte attrice ha provato che la riparazione ha arrecato notevoli inconvenienti. Anzi, lo stesso CTU ha verificato che la vettura dopo l'ultimo intervento in garanzia (del 13 gennaio 2009) nel quale era indicato che l'auto aveva percorso 3.109 Km evidenzia come la vettura fosse stata utilizzata senza alcun inconveniente tanto da avere percorso , al momento della CTU, ulteriori 67.854 Km senza la necessità per la attrice di dover effettuare successivi ( al 2009) interventi di manutenzione. Ricostruita in tali termini la vicenda in esame, la domanda di risoluzione non poteva essere accolta. Peraltro, osserva la Corte, che poiché i vizi erano stati eliminati in garanzia da parte della odierna appellata, la non ha CP_1 sostenuto alcuna spesa per la eliminazione dei difetti, come ha accertato il primo giudice ( su tale statuizione non vi è appello incidentale) quindi neanche il rimborso dei costi indicati in perizia sarebbero riconoscibili a favore di parte attrice.
L'accoglimento del secondo motivo, con cui si statuisce il rigetto della domanda di risoluzione, è assorbente dell'esame degli ulteriori motivi.
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico di parte appellata per entrambi i gradi di giudizio e liquidate come da dispositivo applicando i parametri medi (DM 147\22) del valore compreso tra E. 5201,00 e E 26.000
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n.1662\21 emessa dal Tribunale di Messina nel giudizio rg 5482\2013 e resa anche nei confronti di
[...]
, in riforma dell'impugnata sentenza così decide: CP_1
- Rigetta le domande di parte attrice
- condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali in favore di parte appellante per entrambi i gradi che si liquidano:
per il primo grado in complessive E. 5.077,00 di cui €. 919,00 per compensi per fase studio, €. 777,00 per fase introduttiva €. 1680,00 per trattazione ed €.1701,00 per fase decisionale, oltre spese generali CPA e iva se dovuta;
Pone a carico di parte appellante le spese di CTU.
per il presente giudizio in complessive E. 5.809,00 di cui €. 1134,00 per compensi per fase studio, €.921,00 per fase introduttiva €. 1843,00 per trattazione ed €.1911,00 per fase decisionale, oltre spese generali CPA e iva se dovuta.
Così deciso nella Camera di Consiglio da remoto della prima sezione in data 24.09.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Antonietta Bonanno Dott. Augusto Sabatini