CA
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/11/2025, n. 7012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7012 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
LA CORTE DI APPELLO DI
ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMPRESA
in persona DE Signori Magistrati:
Dr. Camillo Romandini
Presidente rel.
Dr. ssa Maria Delle Donne
Consigliere rel
Dr. ssa Lilia Papoff
Consigliere ha pronunciato con motivazione contestuale, all'esito della camera di consiglio,
la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 5057 dell'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 25.11.2025, promossa da:
con sede in Napoli Parte_1
alla Via Santa Brigida n. 39, C.F. capitale sociale € P.IVA_1
655.153.674,00 i.v., iscritta all'Albo degli intermediari finanziari ex art. 106
D.Lgs. 385/93 al n° 6 - che agisce per il tramite e per conto del patrimonio destinato costituito con delibera del Consiglio d'Amministrazione di Pt_1
del 23.07.2020 verbalizzata in pari data con atto notaio dott. di Persona_1
Roma, rep. 61.708 racc. 31.819, iscritta presso il Registro delle Imprese di
Napoli il 24.08.2020, come modificata e integrata con delibera del Consiglio di amministrazione di in data 20.11.2020, verbalizzata in pari data con Pt_1
atto notaio dott. di Roma, rep. 62244, racc. 32138 - (di seguito Persona_1
), e per essa quale mandataria la Pt_1 Controparte_1
con sede legale in San Donato Milanese (MI), Via dell'Unione Europea 6/A-
6/B, - giusta procura speciale del 04/02/2021 a rogito Dott. Persona_2
Notaio in Milano, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 1 in data
05/02/2021 al n. 9065, serie 1T (Rep. 49.784 / Racc. 22.934), in persona del
Dott. nella qualità di procuratore speciale investito di tutti Persona_3
pag. 2/11 i poteri a lui attribuiti in forza di procura speciale per atto notar Per_4
di Roma del 25.09.2020 n. rep. racc. in autentica
[...] P.IVA_2
Notaio Avv. Elio Bergamo di Roma, rappresentata e difesa in forza di procura alle liti allegata ai sensi del DPR 123/01 art. 10 l'Avv. Giulia Radice, (C.F.
– PEC: ), giusta C.F._1 Email_1
delega in calce al presente atto, e presso il di lei Studio in Roma, Via G.
Paisiello n. 14/24, elettivamente domiciliata.
- Appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2
e: nata a [...] il C.F._2 CP_3
15/04/1945, C.F. , , nato C.F._3 Controparte_4
a Roma il 22/06/1971, C.F. , C.F._4 [...]
, nata a [...] il [...], C.F. CP_5 C.F._5
questi ultimi quali eredi di , rappresentati Persona_5
e difesi dall'avv. Giuseppe de Simone, del Foro di Roma, c.f.:
presso il cui Studio in Roma, Via A. Bevignani n. 9 C.F._6
elettivamente domicilia
- Appellati
pag. 3/11 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 631/22 del Tribunale di Tivoli.
CONCLUSIONI
Come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato la e, per essa, la sua Pt_1
mandataria ha impugnato la sentenza n. Controparte_1
632/21 con cui il Tribunale di Tivoli, pronunciando sulla domanda di accertamento negativo del credito vantato dalla originaria titolare NT DE
Paschi di Siena s.p.a, ha così statuito:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie le domande di parte attrice e per l'effetto ridetermina il saldo debitorio del conto corrente garantito in € 91.489,78, in luogo di quella di €
235.075,62, risultante dalla documentazione prodotta dalla con una CP_6
differenza, a favore del correntista, di € 143.585,84;
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 17.459 per compensi, rimborso forfetario al 15%, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u. liquidate come da separati provvedimenti”.
A sostegno del gravame, nella sua qualità di cessionaria del credito, ha posto i seguenti motivi: pag. 4/11 1) Falsa/erronea applicazione dell'art. 2697 c.c. – Conseguente error in iudicando ex artt. 99 e 115 c.p.c.
2) Sul contratto di apertura di credito e sulle eccezioni della parte attrice
3) Violazione dell'art. 112 c.p.c.: ultrapetizione in sentenza
4) Sull'avversa Istanza ex art. 119 TUB
Sulla base DE detti motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza disattesa,
- nel merito accogliere, per i motivi in fatto e diritto rassegnati, il presente appello e, per l'effetto riformare la Sentenza del Tribunale Ordinario di Tivoli
n. 631/2022, quale pubblicata in data 26.4.2022, accogliendo le conclusioni quali avanzate in primo grado con integrale rigetto delle avverse domande, eccezioni e istanze quali sollevate dagli odierni appellati già attori in Primo grado.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
In via istruttoria, si chiede disporsi la rinnovazione della C.T.U. tecnico – contabile svolta in primo grado”.
Si sono costituiti gli appellati i quali, in via preliminare, hanno eccepito il difetto di legittimazione ad impugnare dell'appellante in quanto estraneo al giudizio di primo grado, con la conseguente improcedibilità dell'appello essendo la sentenza di primo grado divenuta irrevocabile e, in ogni caso, per difetto di procura in capo alla mandataria . CP_1
Nel merito, hanno poi contestato in fatto e diritto il gravame ed hanno, quindi, così concluso:
pag. 5/11 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e richiesta respinta, inclusa la richiesta di rinnovazione della CTU, così provvedere:
1) IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE: accertare e dichiarare che non ha alcun titolo né alcuna legittimazione per appellare la sentenza Pt_1
del Tribunale Civile di Tivoli nr. 631/22, pubblicata in data 26 aprile 2022 e, per gli effetti, accertare e dichiarare l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza stessa e la conseguente inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso appello;
2) IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE: accertare e dichiarare la nullità della procura rilasciata da in favore di Pt_1 CP_1
e, dunque, la carenza di poteri e di legittimazione in capo a
[...]
quest'ultima e, conseguentemente, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso appello, in quanto proposto da soggetto privo DE necessari poteri,
3) IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare l'inammissibilita' dell'appello ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.;
4) NEL MERITO: rigettare l'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza gravata;
5) IN OGNI CASO: condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore dello scrivente difensore anticipatario”.
Alla odierna udienza a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
Vanno preliminarmente respinte le eccezioni sollevate dalla difesa degli appellati.
pag. 6/11 Quanto alla legittimazione ad impugnare di essa la si ricava dalla Pt_1
avvenuta cessione in blocco ex art. 58 TUB DE crediti vantati dalla Banca
NT DE Paschi di Siena s.p.a. e dalla regolare pubblicazione della stessa sulla
G.U. con la specifica indicazione DE crediti ceduti tra cui, appunto, quello oggetto del presente giudizio, sicchè l'appello è stato legittimamente proposto ex art. 81 c.p.c. dal terzo successore a titolo particolare.
Quanto al difetto di procura, ugualmente la eccezione non è meritevole di accoglimento alla luce della semplice lettura della procura rilasciata e in atti del giudizio.
Venendo, invece, al merito delle contestazioni poste a sostegno della impugnazione avverso la sentenza di primo grado, osserva la Corte che la decisione del Tribunale è stata emessa sulla base delle risultanze della espletata ctu.
Sono state riportate dal Giudicante, in particolare, tutte le conclusioni dell'ausiliario, ritenute pienamente condivise in quanto, peraltro, coerenti con i quesiti, anche integrativi, postigli.
Ebbene, con il primo motivo la difesa della appellante si duole della erroneità della decisione per avere, a suo dire, il Tribunale fatto non corretta applicazione degli artt. 2697 c.c. e 99 e 115 c.p.c. In particolare, infatti, il
Giudicante avrebbe invertito il principio dell'onere probatorio, non avendo considerato che, in quanto attrici, erano le controparti ad avere l'onere di fornire la prova delle loro allegazioni e, quindi, di produrre tutta la documentazione necessaria per consentire la verifica della assenza del credito ex adverso vantato, previo accertamento delle contestate nullità delle clausole contrattuali.
pag. 7/11 Al contrario, il Tribunale avrebbe proceduto a tale accertamento e, dunque, alla ricostruzione del rapporto tra le parti facendo ricorso alla ctu. contabile, così di fatto sopperendo alle carenze probatorie nelle quali gli appellati erano incorsi.
Detto motivo è, in verità, strettamente collegato al quarto con cui si contesta la errata ammissione dell'invocato ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., imposto alla banca sulla base di un asserito mancato riscontro della banca alla istanza formulata nei suoi confronti ex art. 119 TUB, non essendo stato tenuto in debito conto che tra la detta istanza e la introduzione del giudizio di primo grado non erano neanche decorsi i termini previsti per la consegna della documentazione richiesta da controparti.
Quanto alla questione dell'ordine di esibizione, è ormai acclarata nella giurisprudenza di Legittimità la possibilità per il correntista di formulare la istanza ex art. 119 TUB anche in corso di causa e che il conseguente ordine di esibizione è appunto ammissibile una volta che la banca non abbia ottemperato a fornire alla controparte richiedente la documentazione richiesta
(Cass. 13.9.2021 n. 24641 per tutte).
Ed è effettivamente quanto accaduto nella fattispecie in oggetto.
Peraltro, allorchè è stato disposto l'ordine di esibizione a seguito di rituale richiesta reiterata anche con la terza memoria istruttoria ex art. 183 comma 6
c.p.c., era anche abbondantemente decorso il termine previsto per la consegna della documentazione stessa.
Correttamente, quindi, il Primo Giudice ha disposto per l'ordine ex art. 210
c.p.c.
Dunque, può ben dirsi che non vi è stato alcun errore da parte del Tribunale che non ha affatto invertito l'onere probatorio, non avendo supplito alle pag. 8/11 carenze istruttorie della parte attrice attraverso la emissione del citato provvedimento e tanto meno con l'ammissione della ctu. contabile.
Per motivi di ordine pratico e sistematico, deve essere risolta anche la questione relativa alla doglianza indicata sub 3) dalla difesa appellante, nella parte in cui si denuncia un vizio di ultrapetizione del Tribunale che avrebbe deciso la controversia sulla base di allegazioni non poste a fondamento della domanda da parte attrice la quale, infatti, aveva dedotto solo profili di nullità delle clausole contrattuali, ma giammai di assenza del contratto.
Anche tale censura non coglie nel segno.
Il Tribunale non ha affatto deciso su tale presupposto e lo stesso ctu. ha ricostruito il rapporto tra le parti esattamente sulla base della sola documentazione presente in atti.
Tornando al primo ed al secondo motivo del gravame che possono essere esaminati congiuntamente, rileva la Corte che le conclusioni del ctu. sono assolutamente condivisibili e le contestazioni rivolte in questa sede hanno trovato già adeguata e coerente risposta in sede peritale all'esito dell'esame completo della documentazione acquisita, tra cui la lettera a firma del cliente con cui erano state accettate tutte le condizioni economiche.
Di contro, non è stato reperito il contratto di apertura di credito sicchè il ctu., in assenza di un contratto che determini l'entità dell'affidamento ed il tasso degli interessi debitori, sulla base di quanto disposto dall'art. 1284, 3° comma,
c.c., li ha giustamente ricondotti alla misura legale tempo per tempo applicato.
Una nota deve essere effettuata con riferimento alla ritenuta legittimità del calcolo degli interessi operato dalla banca in regime di reciprocità all'esito della delibera CICR.
pag. 9/11 La questione è stata ormai definitivamente risolta dalla S.C. nel senso che occorreva comunque una espressa e nuova pattuizione tra le parti, come non avvenuto nel caso di specie. (Cass. Sez. I^ 4.11.2024 n. 28215).
Anche sotto tale profilo, dunque, il gravame non può essere accolto.
Per il resto, non può che confermarsi quanto riportato dal Tribunale nella sentenza impugnata che ha riportato le conclusioni del ctu. che ha pienamente rispettato i quesiti postigli in modo corretto dal Tribunale in quanto rispondenti ai principi di legge.
Per tutti i suesposti motivi, dunque, l'appello va respinto con la conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 631/2022 del Tribunale di Tivoli proposto da
[...]
nella sua qualità di mandataria della Controparte_1 [...]
così provvede: Parte_1
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna la appellante alla rifusione degli appellati e, per essi, del difensore che si è dichiarato antistatario, delle spese e competenze del presente grado che per l'intero liquida per competenze in € 12.156,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
pag. 10/11 Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante DE presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del C.U., se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Presidente rel.
Dr. Camillo Romandini
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
LA CORTE DI APPELLO DI
ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMPRESA
in persona DE Signori Magistrati:
Dr. Camillo Romandini
Presidente rel.
Dr. ssa Maria Delle Donne
Consigliere rel
Dr. ssa Lilia Papoff
Consigliere ha pronunciato con motivazione contestuale, all'esito della camera di consiglio,
la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 5057 dell'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 25.11.2025, promossa da:
con sede in Napoli Parte_1
alla Via Santa Brigida n. 39, C.F. capitale sociale € P.IVA_1
655.153.674,00 i.v., iscritta all'Albo degli intermediari finanziari ex art. 106
D.Lgs. 385/93 al n° 6 - che agisce per il tramite e per conto del patrimonio destinato costituito con delibera del Consiglio d'Amministrazione di Pt_1
del 23.07.2020 verbalizzata in pari data con atto notaio dott. di Persona_1
Roma, rep. 61.708 racc. 31.819, iscritta presso il Registro delle Imprese di
Napoli il 24.08.2020, come modificata e integrata con delibera del Consiglio di amministrazione di in data 20.11.2020, verbalizzata in pari data con Pt_1
atto notaio dott. di Roma, rep. 62244, racc. 32138 - (di seguito Persona_1
), e per essa quale mandataria la Pt_1 Controparte_1
con sede legale in San Donato Milanese (MI), Via dell'Unione Europea 6/A-
6/B, - giusta procura speciale del 04/02/2021 a rogito Dott. Persona_2
Notaio in Milano, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 1 in data
05/02/2021 al n. 9065, serie 1T (Rep. 49.784 / Racc. 22.934), in persona del
Dott. nella qualità di procuratore speciale investito di tutti Persona_3
pag. 2/11 i poteri a lui attribuiti in forza di procura speciale per atto notar Per_4
di Roma del 25.09.2020 n. rep. racc. in autentica
[...] P.IVA_2
Notaio Avv. Elio Bergamo di Roma, rappresentata e difesa in forza di procura alle liti allegata ai sensi del DPR 123/01 art. 10 l'Avv. Giulia Radice, (C.F.
– PEC: ), giusta C.F._1 Email_1
delega in calce al presente atto, e presso il di lei Studio in Roma, Via G.
Paisiello n. 14/24, elettivamente domiciliata.
- Appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2
e: nata a [...] il C.F._2 CP_3
15/04/1945, C.F. , , nato C.F._3 Controparte_4
a Roma il 22/06/1971, C.F. , C.F._4 [...]
, nata a [...] il [...], C.F. CP_5 C.F._5
questi ultimi quali eredi di , rappresentati Persona_5
e difesi dall'avv. Giuseppe de Simone, del Foro di Roma, c.f.:
presso il cui Studio in Roma, Via A. Bevignani n. 9 C.F._6
elettivamente domicilia
- Appellati
pag. 3/11 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 631/22 del Tribunale di Tivoli.
CONCLUSIONI
Come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato la e, per essa, la sua Pt_1
mandataria ha impugnato la sentenza n. Controparte_1
632/21 con cui il Tribunale di Tivoli, pronunciando sulla domanda di accertamento negativo del credito vantato dalla originaria titolare NT DE
Paschi di Siena s.p.a, ha così statuito:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie le domande di parte attrice e per l'effetto ridetermina il saldo debitorio del conto corrente garantito in € 91.489,78, in luogo di quella di €
235.075,62, risultante dalla documentazione prodotta dalla con una CP_6
differenza, a favore del correntista, di € 143.585,84;
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 17.459 per compensi, rimborso forfetario al 15%, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u. liquidate come da separati provvedimenti”.
A sostegno del gravame, nella sua qualità di cessionaria del credito, ha posto i seguenti motivi: pag. 4/11 1) Falsa/erronea applicazione dell'art. 2697 c.c. – Conseguente error in iudicando ex artt. 99 e 115 c.p.c.
2) Sul contratto di apertura di credito e sulle eccezioni della parte attrice
3) Violazione dell'art. 112 c.p.c.: ultrapetizione in sentenza
4) Sull'avversa Istanza ex art. 119 TUB
Sulla base DE detti motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza disattesa,
- nel merito accogliere, per i motivi in fatto e diritto rassegnati, il presente appello e, per l'effetto riformare la Sentenza del Tribunale Ordinario di Tivoli
n. 631/2022, quale pubblicata in data 26.4.2022, accogliendo le conclusioni quali avanzate in primo grado con integrale rigetto delle avverse domande, eccezioni e istanze quali sollevate dagli odierni appellati già attori in Primo grado.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
In via istruttoria, si chiede disporsi la rinnovazione della C.T.U. tecnico – contabile svolta in primo grado”.
Si sono costituiti gli appellati i quali, in via preliminare, hanno eccepito il difetto di legittimazione ad impugnare dell'appellante in quanto estraneo al giudizio di primo grado, con la conseguente improcedibilità dell'appello essendo la sentenza di primo grado divenuta irrevocabile e, in ogni caso, per difetto di procura in capo alla mandataria . CP_1
Nel merito, hanno poi contestato in fatto e diritto il gravame ed hanno, quindi, così concluso:
pag. 5/11 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e richiesta respinta, inclusa la richiesta di rinnovazione della CTU, così provvedere:
1) IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE: accertare e dichiarare che non ha alcun titolo né alcuna legittimazione per appellare la sentenza Pt_1
del Tribunale Civile di Tivoli nr. 631/22, pubblicata in data 26 aprile 2022 e, per gli effetti, accertare e dichiarare l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza stessa e la conseguente inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso appello;
2) IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE: accertare e dichiarare la nullità della procura rilasciata da in favore di Pt_1 CP_1
e, dunque, la carenza di poteri e di legittimazione in capo a
[...]
quest'ultima e, conseguentemente, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso appello, in quanto proposto da soggetto privo DE necessari poteri,
3) IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare l'inammissibilita' dell'appello ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.;
4) NEL MERITO: rigettare l'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza gravata;
5) IN OGNI CASO: condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore dello scrivente difensore anticipatario”.
Alla odierna udienza a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
Vanno preliminarmente respinte le eccezioni sollevate dalla difesa degli appellati.
pag. 6/11 Quanto alla legittimazione ad impugnare di essa la si ricava dalla Pt_1
avvenuta cessione in blocco ex art. 58 TUB DE crediti vantati dalla Banca
NT DE Paschi di Siena s.p.a. e dalla regolare pubblicazione della stessa sulla
G.U. con la specifica indicazione DE crediti ceduti tra cui, appunto, quello oggetto del presente giudizio, sicchè l'appello è stato legittimamente proposto ex art. 81 c.p.c. dal terzo successore a titolo particolare.
Quanto al difetto di procura, ugualmente la eccezione non è meritevole di accoglimento alla luce della semplice lettura della procura rilasciata e in atti del giudizio.
Venendo, invece, al merito delle contestazioni poste a sostegno della impugnazione avverso la sentenza di primo grado, osserva la Corte che la decisione del Tribunale è stata emessa sulla base delle risultanze della espletata ctu.
Sono state riportate dal Giudicante, in particolare, tutte le conclusioni dell'ausiliario, ritenute pienamente condivise in quanto, peraltro, coerenti con i quesiti, anche integrativi, postigli.
Ebbene, con il primo motivo la difesa della appellante si duole della erroneità della decisione per avere, a suo dire, il Tribunale fatto non corretta applicazione degli artt. 2697 c.c. e 99 e 115 c.p.c. In particolare, infatti, il
Giudicante avrebbe invertito il principio dell'onere probatorio, non avendo considerato che, in quanto attrici, erano le controparti ad avere l'onere di fornire la prova delle loro allegazioni e, quindi, di produrre tutta la documentazione necessaria per consentire la verifica della assenza del credito ex adverso vantato, previo accertamento delle contestate nullità delle clausole contrattuali.
pag. 7/11 Al contrario, il Tribunale avrebbe proceduto a tale accertamento e, dunque, alla ricostruzione del rapporto tra le parti facendo ricorso alla ctu. contabile, così di fatto sopperendo alle carenze probatorie nelle quali gli appellati erano incorsi.
Detto motivo è, in verità, strettamente collegato al quarto con cui si contesta la errata ammissione dell'invocato ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., imposto alla banca sulla base di un asserito mancato riscontro della banca alla istanza formulata nei suoi confronti ex art. 119 TUB, non essendo stato tenuto in debito conto che tra la detta istanza e la introduzione del giudizio di primo grado non erano neanche decorsi i termini previsti per la consegna della documentazione richiesta da controparti.
Quanto alla questione dell'ordine di esibizione, è ormai acclarata nella giurisprudenza di Legittimità la possibilità per il correntista di formulare la istanza ex art. 119 TUB anche in corso di causa e che il conseguente ordine di esibizione è appunto ammissibile una volta che la banca non abbia ottemperato a fornire alla controparte richiedente la documentazione richiesta
(Cass. 13.9.2021 n. 24641 per tutte).
Ed è effettivamente quanto accaduto nella fattispecie in oggetto.
Peraltro, allorchè è stato disposto l'ordine di esibizione a seguito di rituale richiesta reiterata anche con la terza memoria istruttoria ex art. 183 comma 6
c.p.c., era anche abbondantemente decorso il termine previsto per la consegna della documentazione stessa.
Correttamente, quindi, il Primo Giudice ha disposto per l'ordine ex art. 210
c.p.c.
Dunque, può ben dirsi che non vi è stato alcun errore da parte del Tribunale che non ha affatto invertito l'onere probatorio, non avendo supplito alle pag. 8/11 carenze istruttorie della parte attrice attraverso la emissione del citato provvedimento e tanto meno con l'ammissione della ctu. contabile.
Per motivi di ordine pratico e sistematico, deve essere risolta anche la questione relativa alla doglianza indicata sub 3) dalla difesa appellante, nella parte in cui si denuncia un vizio di ultrapetizione del Tribunale che avrebbe deciso la controversia sulla base di allegazioni non poste a fondamento della domanda da parte attrice la quale, infatti, aveva dedotto solo profili di nullità delle clausole contrattuali, ma giammai di assenza del contratto.
Anche tale censura non coglie nel segno.
Il Tribunale non ha affatto deciso su tale presupposto e lo stesso ctu. ha ricostruito il rapporto tra le parti esattamente sulla base della sola documentazione presente in atti.
Tornando al primo ed al secondo motivo del gravame che possono essere esaminati congiuntamente, rileva la Corte che le conclusioni del ctu. sono assolutamente condivisibili e le contestazioni rivolte in questa sede hanno trovato già adeguata e coerente risposta in sede peritale all'esito dell'esame completo della documentazione acquisita, tra cui la lettera a firma del cliente con cui erano state accettate tutte le condizioni economiche.
Di contro, non è stato reperito il contratto di apertura di credito sicchè il ctu., in assenza di un contratto che determini l'entità dell'affidamento ed il tasso degli interessi debitori, sulla base di quanto disposto dall'art. 1284, 3° comma,
c.c., li ha giustamente ricondotti alla misura legale tempo per tempo applicato.
Una nota deve essere effettuata con riferimento alla ritenuta legittimità del calcolo degli interessi operato dalla banca in regime di reciprocità all'esito della delibera CICR.
pag. 9/11 La questione è stata ormai definitivamente risolta dalla S.C. nel senso che occorreva comunque una espressa e nuova pattuizione tra le parti, come non avvenuto nel caso di specie. (Cass. Sez. I^ 4.11.2024 n. 28215).
Anche sotto tale profilo, dunque, il gravame non può essere accolto.
Per il resto, non può che confermarsi quanto riportato dal Tribunale nella sentenza impugnata che ha riportato le conclusioni del ctu. che ha pienamente rispettato i quesiti postigli in modo corretto dal Tribunale in quanto rispondenti ai principi di legge.
Per tutti i suesposti motivi, dunque, l'appello va respinto con la conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 631/2022 del Tribunale di Tivoli proposto da
[...]
nella sua qualità di mandataria della Controparte_1 [...]
così provvede: Parte_1
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna la appellante alla rifusione degli appellati e, per essi, del difensore che si è dichiarato antistatario, delle spese e competenze del presente grado che per l'intero liquida per competenze in € 12.156,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
pag. 10/11 Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante DE presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del C.U., se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Presidente rel.
Dr. Camillo Romandini
pag. 11/11