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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 02/05/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3622 R.G. anno 2022 Affari Civili Contenziosi promossa da:
(CF: ) e (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) - rappresentati e difesi dall'avv. Valerio De Vita;
C.F._2
CONTRO
– rappresentato e difeso dall'avv. Dario Blandamura;
Controparte_1
– rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Armenise;
Controparte_2
– rappresentata e difesa dall'avv. Rosalba Giudice;
Controparte_3
+ ALTRI CONVENUTI;
OGGETTO: “Usucapione ex art. 1159 bis;
Conclusioni: le parti rassegnavano quelle in atti riportate e qui da intendersi richiamate;
LA CAUSA
IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA
I signori e convenivano in giudizio con atto di citazione il Parte_1 Parte_2
signor Controparte_1
pagina 1 di 7 Affermavano di aver posseduto uti dominus il terreno agricolo ubicato in agro di Crispiano (TA) e contraddistinto in catasto terreni al foglio 81, p.lla 79, porz. AA, reddito dominicale euro 43,56, qual. seminativo, cl. 3, porz AB, reddito dominicale euro 0,19, qual. uliveto, cl. 4, porz. AC, reddito dominicale euro 7,49, qual. pascolo, cl. 1.
Più precisamente prima ne aveva esercitato il possesso il signor sin dal 1961 e poi Parte_2
il figlio, , al quale lo aveva trasferito. Pt_1
Il primo, infatti, aveva eseguito a sua esclusiva discrezione, cura e spese la manutenzione del terreno, sia ordinaria che straordinaria, apportandovi migliorie, facendone totalmente propri i frutti e comportandosi in tutto e per tutto come l'esclusivo proprietario.
Alla morte di nel possesso del fondo subentrava il figlio , esercitandovi Parte_2 Pt_1
analoghe facoltà dominicali.
Questi poi trasferiva a sua volta il governo del fondo al figlio omonimo del nonno, il quale Pt_2
ne affidava la conduzione all'azienda agricola CH AR NZ, che lo inseriva nel proprio fascicolo aziendale.
Dal 2006 ad oggi l'impresa agricola CH AR NZ gestisce il terreno nell'interesse di
(nato nel 1980) e fruisce del prelievo di carburante agevolato per uso agricolo. Parte_2
Gli attori aggiungevano che con atto di compravendita, rogato per Notar in data Persona_1
30/07/2021, il terreno è stato acquistato da Controparte_1
Da qui la domanda tesa ad ottenere, a mente dell'art. 1159 bis cc, così come introdotto dalla L. 346 del
10 maggio 1976, la pronunzia di avvenuto acquisto per usucapione della proprietà del fondo rustico sopra individuato da parte degli attori.
LE DIFESE DEI CONVENUTI COSTITUITISI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Originariamente la domanda veniva proposta nei soli confronti del il quale Controparte_1
contestava recisamente il fondamento della domanda.
Solo all'udienza fissata per l'assunzione della prova ammessa, celebratasi in data 13-09-2023, il difensore del convenuto costituito dichiarava che del bene conteso erano comproprietari anche altri soggetti: “…preliminarmente evidenzia che il è proprietario di 1485/3240 CP_1 millequattrocentoottantacinque/tremiladuecentoquarantesimi) parti indivise dell'appezzamento di terreno alla c.da Formicosa di Crispiano identificato al foglio 81 particella 79, esteso per complessivi un ettaro , 6 are e 48 centiare, pertanto l'appezzamento oggetto di usucapione è per 1755/3240 di proprietà di
[...]
, , , , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Controparte_3 Parte_6 Parte_7
pagina 2 di 7 , , , e , come si evince Parte_8 CP_4 Parte_5 Controparte_5 Parte_9 dall'atto di compravendita a rogito del notaio dott. del 30 luglio 2021 allegato in atti…”. Persona_1
Da qui l'ordine di integrazione del contraddittorio, nel rispetto del termine a comparire, per l'udienza del 3-04-2024.
Si costituivano soltanto le due convenute indicate in epigrafe: mentre contestava Controparte_3
il fondamento della domanda, chiedeva che fosse dichiarato il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva, avendo rinunziato all'eredità devolutasi in suo favore dalla madre Persona_2
, deceduta il 29.01.2023, con atto del 25.07.2023, comproprietaria del bene qui conteso.
[...]
Non avendo completato il procedimento notificatorio nei confronti dei litisconsorti necessari, il giudice, all'udienza del 3-04-2024, su richiesta della parte attrice fissava l'udienza del 9-10-2024 per l'integrazione del contraddittorio sempre nel rispetto del termine a comparire.
L'attrice chiedeva poi assunzione di prova delegata in via d'urgenza ma il giudice così provvedeva con decreto del 17-05-2024:
“…Le notifiche degli atti integrativi del contraddittorio sono tutte nulle per essere state notificate senza il rispetto del termine a comparire di novanta giorni, avuto riguardo all'udienza indicata del 3-
04-2024; a fortiori quella ex art. 143 nei confronti della signora . Parte_10
P.T.M.
Fissa la nuova prima udienza di trattazione per il 27-11-2024, ore 9,30 (in luogo di quella fissata del
09-10-2024).
Manda all'attore per la rinnovazione dell'integrazione del corretto contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.
All'udienza del 4-12-2024, la nuova difesa del così deduceva: CP_1
L'avv. Blandamura eccepisce l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura ex lege 346 del 1976, posto che veniva evocata l'usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c.
Eccepisce l'estinzione del processo, posto che la notifica al litisconsorte pretermesso non avveniva per la udienza del 3-04-2024 bensì soltanto per la successiva udienza del 9-10-2024. Non solo ma manca anche la prova che la notifica dell'atto di citazione ai pretermessi fosse avvenuta per tutti e non solo per quelli rilevati dal giudice….
Il giudice riservandosi così statuiva:
“…Piuttosto appare fondata l'eccezione di estinzione del processo ex art. 307 c.p.c. posto che tutte le notifiche – non solo quella effettuata nei confronti degli eredi della parte deceduta nelle more - degli
pagina 3 di 7 atti integrativi del contraddittorio venivano effettuate oltre il termine a comparire di novanta giorni calcolato a ritroso rispetto all'udienza del 3-04-2024, entro cui ai sensi degli art. 102 e 307 c.p.c. il giudice riteneva di fissare perentoriamente.
E la S.C. in materia ha avuto occasione di affermare che anche quando non sia fissato il termine entro il quale integrare il contraddittorio, ma sia solo indicato di farlo nel rispetto del termine a comparire, il processo si estingue: (Cassazione civile sez. II - 13/02/1999, n. 1206): “La parte che, in ottemperanza all'ordine del giudice di integrare il contraddittorio con il litisconsorte necessario, cita il terzo, deve, a pena di estinzione del giudizio, rispettare il termine previsto dall'art. 163 bis c.p.c., senza che rilevino, in senso impeditivo della sussistenza di quest'onere, nè la mancata indicazione nell'ordinanza del termine per la notificazione, nè la circostanza che la data dell'udienza di comparizione sia fissata a data più breve del termine dilatorio per comparire”.
Senza giungere a quest'ultima conseguenza estrema, certo è che il termine ex art. 307, quale in concreto fissato dal giudice, comunque sembra che fosse già spirato: l'udienza in cui veniva rilevato il difetto del contraddittorio data infatti 13-09-2023, mentre tutte le notifiche avvenivano nel gennaio del
2024 senza che fosse rispettato il termine di novanta giorni in vista dell'udienza del 3-04-2024; procedimento notificatorio che, per di più, veniva prorogato fino all'udienza del 9-10-2024 e quindi a quella del 27-11-2024, senza peraltro che fosse stata avanzata una domanda di rimessione in termini rituale ex art. 153- 294 c.p.c..
Prima di fissare udienza di p.c. sulla avvenuta estinzione del processo o meno, è opportuno tentare la conciliazione della lite ex art. 185 bis c.p.c..
P.T.M.
pagina 4 di 7 Visto l'art. 185 bis formula alle parti la seguente proposta conciliativa:
Rinunzia agli atti da parte dell'attore, che non abbisogna di accettazione da parte dei convenuti costituiti posto che veniva appunto eccepita l'estinzione, e quindi mostravano di non aver interesse alla pronunzia sul merito per definizione, con rimborso delle spese sopportate dai convenuti costituiti ex art. 306, ultimo comma c.p.c., beninteso nei limiti dell'attività svolta.
Fissa per la comparizione personale di parte attrice l'udienza del 18-12-2024, ore 11,00”.
Non raggiungendosi l'accordo, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni nella stessa udienza ed il giudice si riservava per la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.-
MOTIVAZIONE
LA DISCIPLINA IN TEMA DI NULLITÀ DELL'ATTO DI CITAZIONE VA TENUTA
DISTINTA DA QUELLA CONCERNENTE L'ESTINZIONE DEL PROCESSO PER
INOSSERVANZA DI UN TERMINE PERENTORIO
Non considera la difesa istante che occorre tener ben distinta la disciplina della nullità della citazione da quella che contempla l'estinzione del processo per inosservanza di un termine perentorio fissato dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a farlo.
Nel caso di nullità dell'atto introduttivo di un giudizio segue di regola l'ordine di rinnovazione, eseguito il quale la nuova sua notifica valida ha efficacia sanante: ex tunc, a mente dell'art. 164, co., II co, quando la nullità sia stata determinata da vizi formali di cui al primo comma, compreso l'inosservanza del termine a comparire;
ex nunc quando i vizi siano sostanziali, quali l'assenza del petitum o della causa petendi, ex art. 164; IV e V co.,, c.p.c..
Quando però è fissato un termine perentorio l'atto introduttivo, o integrativo del contraddittorio come nel caso in esame, la parte attrice deve rendersi ancora più diligente dovendo notificarlo entro il termine perentorio;
e se ritiene di non poterlo fare deve chiedere al giudice per tempo la rimessione in termini ex art. 153, II co., c.p.c.
Quando allora veniva eccepito il difetto di contraddittorio, finalmente, all'udienza del 13-09-2023,
l'attore avrebbe dovuto notificare gli atti di integrazione del contraddittorio nel rispetto del termine a comparire rispetto alla nuova udienza del 3-04-2024 e cioè nel rispetto dei novanta giorni prima dell'udienza.
E non solo non lo faceva deducendo situazioni di caso fortuito, ma la notifica avveniva successivamente al termine fissato, come ricordato dal giudice con il ricordato decreto del 17-05-2024:
pagina 5 di 7 “…Le notifiche degli atti integrativi del contraddittorio sono tutte nulle per essere state notificate senza il rispetto del termine a comparire di novanta giorni, avuto riguardo all'udienza indicata del 3-
04-2024; a fortiori quella ex art. 143 nei confronti della signora . Parte_10
Per di più alcuni atti di integrazione del contraddittorio venivano consegnati all'ufficiale giudiziario addirittura in data 12-01-2024, quando ormai avrebbe dovuto già sapere l'istante che non avrebbe potuto notificare l'atto di integrazione del contraddittorio nel rispetto del termine a comparire, che nel caso in esame fungeva, si badi, anche per l'osservanza del termine perentorio, e non solo per la validità della citazione.
In materia la giurisprudenza della S.C. si è mostrata anche più rigorosa, come nella massima citata con l'ordinanza con la quale si faceva presente il probabile esito del giudizio e quindi si formulava invano una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
In materia comunque è utile, a suffragare l'esito processuale preferito, il richiamo delle ulteriori seguenti massime ( Cassazione civile sez. II - 13/11/2023, n. 31438): “L'ordine di integrazione del contraddittorio implica e presuppone la notifica di un atto pienamente valido, ossia dotato dei requisiti previsti dall'art. 163, comma 3, c.p.c., giacché la sussistenza di un termine decadenziale è incompatibile con la possibilità di una sanatoria, salvo che la mancata ripresa, immediata e tempestiva, del procedimento notificatorio, onde evitare l'estinzione del giudizio, sia dovuta a causa non imputabile alla parte”.
E poi Cassazione civile sez. III - 29/03/2022, n. 10142:
“Nel caso di notifica di atto processuale all'interno del processo, non andata a buon fine per causa non imputabile al notificante e per la quale era previsto il compimento entro un termine perentorio, il notificante ha l'onere di chiedere al giudice ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., di essere rimesso in termini, dimostrando di essere incorso in decadenza per causa ad egli non imputabile, se fra il giorno della notificazione e quello dell'udienza di comparizione deve essere rispettato un termine in favore della parte cui l'atto deve essere notificato”.
Per quel che concerne le spese del processo, possono compensarsi totalmente con riguardo alla convenuta , che quale rinunziante all'eredità chiedeva già l'estromissione dal Controparte_2 giudizio in sede di costituzione, e l'attore non avrebbe avuto la possibilità di avvedersene dati i tempi ristretti tra la data del decesso della titolare della quota e la notifica dell'atto integrativo;
viceversa con riguardo alla convenuta e al le spese possono compensarsi per metà, Controparte_3 CP_1
anche considerando le modalità temporali cui si perveniva alla decisione in rito.
pagina 6 di 7 P.T.M.
Avuto riguardo alla domanda proposta con citazione proposta dai signori e Parte_1
nei confronti del signor e Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, nonché degli altri comproprietari indicati in atti, così provvede:
[...]
Dichiara l'estinzione del giudizio;
Spese compensate totalmente con riguardo alla convenuta;
Controparte_2
Compensa per metà le spese del giudizio, che si liquidano nella loro interezza in euro 3.000,00 per compenso professionale, per ciascuno dei convenuti;
condanna quindi gli attori in solido al pagamento della metà delle spese processuali sopportate dagli altri due convenuti costituitisi, che si liquida, in loro favore, in euro 1.500,00 per ciascuno, oltre accessori di legge.
TARANTO, 02-05-2025
Il giudice – dott. Claudio Casarano
pagina 7 di 7