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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/08/2025, n. 4264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4264 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 783/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 783/2023 R.G. promossa da:
, C.F. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Catania, alla via Fiamingo 7/E, presso lo studio dell'Avv. GIORELLI CURZIO FRANCESCO MARIA, (C.F. ), che lo rappresenta e difende. C.F._2 opponente contro p. iva in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, quale procuratrice speciale e mandataria di CP_2
p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore.
[...] P.IVA_2 opposta e contro
, P. IVA ), cessionaria Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4 dei crediti di cf. , giusto contratto 03.06.2021, Controparte_2 P.IVA_2 come pubblicato in GU Parte II^ al Foglio n. 68 del 10.06.2021 ed al Foglio n. 75 del 26.06.2021 e, per essa, quale mandataria, Controparte_5
(già giusta variazione di denominazione sociale per atto Controparte_1
Notaio di Milano del 29.9.21 rep. 12210/6559) P. IVA Persona_1 P.IVA_3
( ), elettivamente domiciliata in Catania, via Vittorio Emanuele Controparte_4
Orlando n.56, presso lo studio dell'Avv. MONTEROSSO TITO (C.F.
), che la rappresenta e difende. C.F._3 opposta - cessionaria CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 28.4.2025 che qui si intende richiamato.
pagina 1 di 11 Il procedimento è stato dunque posto in decisione, con assegnazione di termini ai sensi dell'art. 190
c.p.c
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 5220/2022 emesso dal Tribunale Civile di Catania il 16.11.2022, all'interno del procedimento R.G. n. 8774/2022, notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. a mediante deposito presso la casa comunale di residenza in data Controparte_6 15.12.2022, con cui è stato ordinato a ( ), ed al Controparte_7 P.IVA_4 suo garante (odierno opponente), il pagamento della somma di € 85.260,97 oltre Controparte_6 interessi come da domanda e spese di ingiunzione.
Nel decreto ingiuntivo la , nella qualità di procuratrice speciale e Controparte_1 mandataria del rilevava che quest'ultima era creditrice della società Controparte_2 [...] quale scoperto di conto corrente n. 2397/00015391 Controparte_7
(acceso presso la filiale del Banco Popolare il 19.6.2000), per avvenuta estinzione e per capitale residuo al 25.3.2020.
Rilevava poi che, in corso di contratto, e, precisamente in data 9.1.2015, veniva prestata da parte di apposita fideiussione omnibus a garanzia del credito, sino alla concorrenza di € Controparte_6 240.000,00.
Nell'atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato in data 19.1.2023, Controparte_6 eccepiva:
• Mancata prova del credito ingiunto, in particolare, non erano stati prodotti tutti gli estratti conto integrali, rilevando, altresì, la diversità di numerazione apposta nella lettera di contratto (n. 0285/15390), rispetto a quella indicata nell'ingiunzione di pagamento (n. 239700015391);
• Disconoscimento della conformità delle copie fotostatiche dei contratti del 20.10.2003 e del 6.5.2019 rispetto ai loro originali;
• Inopponibilità della fideiussione a per mancata sottoscrizione della stessa, in Controparte_6 particolare rilevando che “i fogli contenenti le clausole regolatrici dell'intera fideiussione, più precisamente quelle espresse nel primo dei quattro fogli (pagine 1 e 2) di cui si compone il documento, risultano prive della necessaria sottoscrizione dell'odierno opponente”;
• Nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust;
• Decadenza ex art.1957 c.c.;
• Illegittimità degli addebbiti bancari (interessi ultralegali, CMS, capitalizzazione, antergazione e postergazione delle valute, spese tenuta conto), in quanto non approvati e/o concordati con la Controparte_7
Concludeva, dunque, chiedendo: “PIACCIA All'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertato che per i motivi tutti dettagliatamente indicati in precedenza, il credito preteso è del tutto sfornito di supporto probatorio ed è comunque inattendibile, revocare e/o annullare la contestata ingiunzione, rigettando la domanda di condanna con la medesima spiegata;
pagina 2 di 11 accertato che non vi è prova in ordine alla sussistenza della garanzia fideiussoria azionata ex adverso, dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente;
in subordine ove la fideiussione ex adverso azionata sia, nel suo complesso, riferibile a si eccepisce la nullità della medesima Controparte_6 per le ragioni innanzi esposte sub C); accertare e dichiarare che l'opposta è incorsa nella decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ. avendo agito oltre il termine semestrale e conseguentemente revocare e/o annullare la contestata ingiunzione, rigettando la domanda di condanna con la medesima spiegata. Spese e compensi”.
Si costituiva in giudizio , e, per essa, la mandataria Controparte_3 Controparte_5 (già giusta variazione di denominazione sociale per
[...] Controparte_1 atto Notaio di Milano del 29.9.21 rep. 12210/6559), dichiarando si essere cessionaria Persona_1 dei crediti di in virtù del contratto di cessione del 3.6.2021, come pubblicato in Controparte_2 GU Parte II^ al Foglio n. 68 del 10.06.2021 ed al Foglio n. 75 del 26.06.2021 (avviso di rettifica).
Di poi, eccepiva l'improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento del procedimento di mediazione, obbligatoria ai sensi del d. lgs 28/2010.
In relazione alla contestazione della conformità all'originale dei documenti prodotti in copia, rilevava che l'eccezione fosse inammissibile perché generica, non avendo l'opponente indicato specificatamente gli aspetti del documento differenti dall'originale.
Osservava poi, che, nel caso di specie, la garanzia personale accordata dall'opponente andasse inquadrata nell'ambito del “contratto autonomo di garanzia”, poiché, secondo la previsione di cui all'art. 7 del citato contratto, il fideiussore era tenuto a pagare immediatamente alla banca, “a semplice richiesta scritta”, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio.
In ragione del carattere autonomo, proprio della garanzia prestata l'opponente, questi non era legittimato a far valere contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale.
Rilevava di aver prodotto in corso di lite tutti gli estratti del conto corrente in via integrale, fornendo così prova del credito azionato in giudizio.
Rilevava poi l'infondatezza della domanda di nullità della garanzia prestata a favore della Società perché non conforme allo schema ABI e quindi non soggetta alla censura antitrust, posto che non era stata provato che la Banca avesse preso parte alle intese anticoncorrenziali specificamente sanzionate.
Anche la pretesa dell'opponente fondata sull'applicazione dell'art. 1957 c.c. doveva essere rigettata, posto che le parti non avevano pattuito il beneficio nei confronti del debitore principale e che quindi avrebbe potuto indifferentemente agire nei confronti di ciascun obbligato.
In via istruttoria, insisteva per la verificazione ex art. 216 c.p.c., con richiesta di CTU grafologica e comparazione con altre scritture autografe.
Infine, comunicava l'intervenuto fallimento della creditrice principale
[...] sentenza n. 165/2022 del Tribunale di Catania). Controparte_7
In ragione di tutto quanto sopra, concludeva: ” Affinché, respinta ogni contraria istanza l'adito Tribunale rigettare l'opposizione in quanto inammissibile, improponibile, illegittima ed infondata, stante le contestazioni generiche sollevate dall'opponente, oltre che non fondata su prova scritta e non di pronta soluzione, come richiesto per legge, e il fallimento della società debitrice principale. E per le motivazioni esposte, rigettare totalmente la proposta opposizione e per le medesime motivazioni,
pagina 3 di 11 rigettare ogni presunto addebito di mancata correttezza e di buona fede della 1) In via del tutto CP_8 preliminare dichiararsi la improcedibilità del giudizio di opposizione per omesso tentativo di mediazione;
2) Rigettare la proposta opposizione, in ogni sua richiesta, giacché inammissibile, improponibile, illegittima ed infondata, stante le contestazioni generiche e contraddittorie sollevate dall'opponente e dal fideiussore, oltre che non fondata su prova scritta, ed oltre alle seguenti eccezioni: in ordine al disconoscimento ed alla assenza delle sottoscrizioni, in quanto tale eccezione è del tutto generica né tanto meno specificata o individuata nella sua natura. E per le motivazioni esposte, rigettare totalmente la opposizione, con tutte le conseguenze di legge;
3) Tenuto conto della documentazione prodotta, della fondatezza e legittimità del credito vantato dalla comparente e delle prove poste a fondamento dello stesso, nel rispetto delle norme di rito, e di tutte le eccezioni e deduzioni sollevate, si chiede e si insiste in questa sede per l'accoglimento della domanda monitoria, con condanna dell'intimato, al pagamento del dovuto, mai contestato, anzi ammesso (stante la richiesta di determinazione dell'esatto importo), così come determinato o da determinarsi, anche con apposita CTU contabile - bancaria, che sin d'ora si contesta in quanto esplorativa, e comunque con riserva di indicare un proprio CT di parte, oltre gli interessi legali al tasso convenzionale, sino all'effettivo soddisfo;
4) Confermare pienamente il decreto ingiuntivo opposto nei confronti dell'intimata società, così come rilevato e concesso dal GI Del monitorio;
5) Tenuto conto della fondatezza e legittimità delle prove poste a fondamento dell'opposto decreto ingiuntivo, nel rispetto delle norme di rito di cui agli 642 e 648 c.p.c, e della sussistenza del fumus boni iuris – mai contestato il credito – e del periculum in mora – la società ha grosse difficoltà economiche - si insiste ancora una volta in questa sede per la concessione della provvisoria esecutorietà dell'ingiunzione de qua nei confronti della debitrice principale e dei fideiussori, stante l'operatività del contratto di fideiussione;
6) Concedere i termini di cui all'artt. 183, così come rinovellato. 7) Accertare e dichiarare che, per la natura del contratto conto corrente, la sussistenza della prova della pretesa alla luce del deposito dei documenti idonei a provare il credito ed esattamente l'estratto conforme del conto corrente unitamente alla certificazione autenticata ex art. 50 LB ed a tutta la documentazione di causa;
8) Reputare legittima e fondata la fideiussione per tutte le ragioni di cui sopra e che la stessa è stata firmata ritualmente;
a) in via sempre deduttiva rilevare l'infondatezza dell'eccezione di nullità della fideiussione in quanto specifica;
b) in via sempre deduttiva rilevare la mancata allegazione dello schema ABI del 2005, e quindi dichiarare inammissibile ed improponibile l'eccezione, nonché infondata, anche per il dato temporale;
c) rilevare che la nullità EVENTUALMENTE ACCERTATA sarà solo parziale e non totale del contratto;
d) rilevare che la nullità EVENTUALMENTE ACCERTATA determinera' solo una situazione risarcitoria, tra l'altro non provata, e non di nullità totale del contratto;
SI CONCLUDE ALTRESI': 9) Rigettare l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della legge antitrust in quanto infondata per le anticipate contestazioni in premessa;
10) Condannare parte opponente al pagamento delle spese e competenze di lite da attribuire al procuratore costituito 11) Emettere ogni altro provvedimento di giustizia del caso. In via istruttoria, nel contestare tutte le richieste avversarie, in quanto del tutto inconferenti, si chiede sin d'ora di essere ammessi a deferire interrogatorio formale nei confronti del rappresentante legale della società debitrice e dei fideiussori sulle circostanze di fatto di cui alla premessa che precede con la dicitura
“Vero è che” e che saranno ritualmente e specificatamente articolati in sede di memorie ex art. 183 V comma c.p.c, così come nuovamente novellato, ed all'esito chiede ammettersi prova per testi sulle medesime circostanze, precedute dalle medesime diciture. IN VIA SEMPRE ISTRUTTORIA Si oppone alla richiesta di CTU a qualsiasi titolo, in quanto del tutto esplorativa. Con la riserva di indicare in corso di causa i testi in termine prefiggendo, con deposito di lista testi e di tutta la documentazione necessaria, e di formulare ogni altra richiesta istruttoria, anche ex art. 210 c.p.c relativamente alle
pagina 4 di 11 scritture ed ai libri contabili della società debitrice in merito al periodo negoziale. SEMPRE IN VIA ISTRUTTORIA In questa sede si insiste per le ragioni di cui sopra per l'accoglimento della formulata istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c, con richiesta di avvalersi di tutti i contratti esibiti e richiamati da parte opposta oltre che delle fideiussioni, e di ogni altro titolo in originale depositati o di ogni copia di essi e o di ogni altro documento indicando in corso di istruttoria, nonché con formale ed esplicita richiesta di comparazione dei titoli sottoscritti dalla parte opponente con altre scritture o scritti firmati da quest'ultima; con richiesta esplicita di CTU, onde procedere all'esame grafologico diretto sul testo e quindi sulla firma che si intende per falsa;
con richiesta ex art. 210 c.p.c di esibizione di altre scritte autografe da parte dell'opponente, onde consentire la comparazione delle scritture stesse”.
Con ordinanza, relativa alla prima udienza di comparizione delle parti del 12.6.2023, veniva concessa la provvisoria esecutività del D.I. opposto ed assegnato un termine per l'esperimento del tentativo di mediazione, rinviando la causa all'udienza del 4.3.2024.
Di poi, il 28.2.2024 l'avv. Monterosso depositava comparsa di costituzione di nuovo procuratore dell'opposta, dichiarando di fare proprie tutte le memorie presentate dal precedente procuratore sostituito, e depositava, altresì, il verbale negativo di mediazione, datato 10.10.2023.
L'udienza del 4.3.2024 veniva rinviata al 18.3.2024, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., di poi venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. e rinviata la causa all'udienza dell'11.11.2024.
Nelle memorie ex art. 183 co 6 n.1 c.p.c., parte opponente lamentava la carenza di legittimazione ad agire sia in capo alla che della quale mandataria. Controparte_3 Controparte_5
Rilevava che la fideiussione non fosse autonoma, ma accessoria, come desumibile da varie clausole contrattuali (artt. 3, 4.4, 5, 7.5, 11.2) e che l'inserimento della clausola “a semplice richiesta”, per consolidato orientamento giurisprudenziale, potesse essere inserita anche in un contratto di fideiussione.
Tale pattuizione assumeva, pertanto, la veste di clausola “solve et ripete” che comporta per il fideiussore la possibilità di far valere, in via di eccezione, i diritti del debitore principale agendo in ripetizione verso il beneficiario, solo dopo aver provveduto al pagamento di quanto dovuto.
A corredo, produceva schema ABI 2003 e perizia di parte.
Nella memoria ex art. 183 co 6 n.1 c.p.c., l'opposta rilevava che, quanto al disconoscimento della conformità all'originale della lettera contratto del 20.10.2003 nonché della lettera contratto di concessione/variazione di affidamento del 6.5.2019 (stipulati unicamente tra la Banca Popolare di Novara e, poi, dal e la , tale eccezione doveva Controparte_2 Controparte_7 considerarsi illegittima, dal momento che non era parte contrattuale, e ribadendo, Controparte_6 altresì, la genericità della contestazione.
Quanto alla diversità di numerazione, puntualizzava che, come poteva evincersi dagli estratti conto integrali versati in atti, il rapporto originariamente era stato codificato con il n.0285/15390 come da lettera contratto del 19/6/2000 che, a decorrere dal primo trimestre 2014, era stato ricodificato con il n. 2397/000015391 (cfr. estratto conto al 31/12/2003 ed e/c al 31/3/2014)
pagina 5 di 11 Quanto alle eccezioni di illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle cms e della antergazione/postergazione delle valute, dovevano considerarsi generiche, puntualizzando che la capitalizzazione era stata espressamente pattuita nel contratto come reciproca, e che le varie voci di spesa ed il regolamento delle valute, fossero state tutte contrattualizzate.
Successivamente, in data 22.5.2024, l'opposta depositava l'originale della fideiussione in cancelleria, chiedendone la custodia in cassaforte ai fini dell'eventuale espletamento della verificazione delle firme, giusta provvedimento autorizzativo del 20.5.2024.
Nella memoria ex. art.183 co.6 n.2 c.p.c., l'opposta rilevava che nell'estratto della Gazzetta Ufficiale Parte Seconda - n.68 del 10/06/2021 prodotta in giudizio, fossero indicati per categoria i crediti oggetto di cessione, nei quali era ricompreso quello azionato.
Nell'avviso era specificato che la lista dei crediti ceduti era stata pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet https://www.creditofondiario.eu/normative/verifica-cessioni/ fino alla loro estinzione, dove i crediti vantato nei confronti della Controparte_7 e del garante, erano identificati con il n. di NDG della posizione “11432927” che coincideva con
[...] il numero di NDG riportato anche nei contratti relativi al c/c oggetto di causa, all'esito della ricodificazione da c/c n.1285/15390 a n.2397/000015391.
Produce, inoltre, la dichiarazione con cui il confermava di avere ceduto ad Controparte_2 il credito vantato nei confronti della e, del garante Controparte_3 Controparte_7 (Doc.2). Controparte_6
Quanto alla legittimazione della mandataria, produceva Atto del 07/6/2021 n.15823 /Rep. con cui ha conferito procura speciale a oltre al Verbale di Controparte_3 Controparte_1 assemblea del 29/9/2021 con cui è stata approvata la variazione di denominazione da
[...] a (Cfr. Doc. B – Comparsa di costituzione di nuovo Controparte_1 Controparte_5 procuratore).
Produceva, altresì, la domanda di ammissione al passivo della società
[...] debitrice originale fallita, inviata via pec il 14.7.2023. Controparte_7
All'udienza di giorno 11.11.2024 il procuratore di parte opponente eccepiva la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nel contratto di fideiussione, attesa la qualità di consumatore dell'opponente, eccezione contestata dall'opposta perché tardiva e, con ordinanza, ritenuta la causa matura per la decisione, si rinviava all'udienza del 28.4.2025 per la precisazione delle conclusioni;
infine, la causa veniva posta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Infine, l'opponente faceva presente che nella lettera di garanzia era specificato che: “la presente fideiussione non e' altro che la conferma della fideiussione rilasciata in data 13/03/2013 per l'importo di euro 120.000,00 (euro centoventimila/00)ora da intendersi aumentato a euro 240.000,00. (euro duecentoquarantamila/00) e della quale non costituisce novazione, anche con riferimento al suo oggetto, essendone semplicemente un'integrazione e conferma senza soluzione di continuita”, rilevando che tale precedente fideiussione non era stata prodotta, rendendo incompleto ed inopponibile tale documento.
*************
pagina 6 di 11 Tanto esposto, le domande proposte dall'opponente sono infondate e meritano, quindi, di essere rigettate per le ragioni che seguono.
-Va innanzitutto premesso, in rito, che l'originaria parte opposta deve dichiararsi estromessa dal giudizio, in quanto si è costituito il successore a titolo particolare ai sensi dell'art. 111, co. I c.p.c. e, dal momento che la parte originaria non ha mostrato ulteriore interesse rispetto al giudizio e la controparte ha accettato il contraddittorio con il successore intervenuto, il consenso per l'estromissione, previsto dall'art. 111 co. III c.p.c., deve ritenersi tacitamente prestato (ex multis, Cass. civ., n. 20533/2017).
- Sempre preliminarmente, va valutato il profilo di legittimazione ad agire e della conseguente titolarità del credito in capo alla società opposta Controparte_9 ome statuito dalla Corte di Cassazione, da ultimo, nella pronuncia n. 10786/2024: “in ragione
[...] della rilevabilità d'ufficio dei vizi inficianti la legittimazione delle parti è onere della cessionaria dare prova della propria legittimazione attiva nel corso del giudizio, tale prova deve essere data non solo allegando la Gazzetta Ufficiale recante l'avviso dell'avvenuta cessione, da parte della banca alla cessionaria di alcuni suoi crediti, ai sensi degli artt. 1 e 4 l. 30 aprile 1999, n. 130 e 58 TUB, ma anche provando che tra i crediti oggetto della comunicata cessione fossero compresi anche i crediti ingiunti in pagamento”.
Inoltre, secondo costante giurisprudenza, “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 4116/2016).
ha dichiarato di aver acquistato pro soluto da con Controparte_3 Controparte_2 contratto di cessione stipulato ai sensi dell'art. 58 TUB in data 3.6.2021, un portafoglio di crediti in blocco, in cui era incluso quello in capo a ed al suo garante Controparte_7
Controparte_6
A prova della precetta cessione, l'opposta ha depositato:
- estratto della G.U. - parte seconda - n.68 del 10/6/2021 su cui è stato pubblicato l'avviso di cessione del 3.6.2021;
- elenco dei crediti ceduti, pubblicato sul sito internet: https://www.creditofondiario.eu/normative/verifica-cessioni
(cfr. pag.162 di 226 del suddetto elenco dei crediti ceduti Doc. 1)
L'opposta ha specificato che il credito vantato nei confronti della Controparte_7 e del garante, sono identificati con il n. di NDG della posizione “11432927” che coincide
[...] con il numero di NDG riportato anche nei contratti relativi al c/c oggetto di causa, all'esito della ricodificazione da c/c n.1285/15390 a n.2397/000015391;
- dichiarazione rilasciata dalla cedente in data 10.5.2024 (Doc. n. 2) relativa CP_2 all'inclusione del credito derivante dal decreto ingiuntivo nella predetta cessione.
pagina 7 di 11 Tale documentazione, risulta sufficiente a ritenere provata la titolarità del credito in capo all'opposta e, dunque, la sua legittimazione attiva.
Difatti, non può condividersi il principio per cui, in tali ipotesi, sarebbe necessaria la produzione del contratto di cessione, in quanto, nella misura in cui l'avviso di cessione sia, unitamente agli altri documenti in atti sufficiente a garantire l'identificazione del titolare del diritto e ad evitare conflitti tra legittimati, non sussiste ragione per esigere il deposito del contratto in originale, risultando comunque il medesimo provato per relationem mediante l'avviso medesimo e non trattandosi di un contratto per cui sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem.
Tale conclusione non contrasta con la circostanza per cui la pubblicazione dell'avviso si pone sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., in quanto l'avviso consente comunque l'identificazione, mediante rinvio, della cessione e delle sue parti e, unitamente al compendio documentale in atti, permette comunque l'individuazione del credito oggetto della vicenda circolatoria, anche qualora la cessione sia avvenuta in blocco a mezzo cartolarizzazione.
Sul tema, si ritiene di condividere la posizione espressa da Cass. civ., Sezione III, 16.04.2021 n. 10200, che ha ritenuto la dichiarazione emessa dalla cedente in ordine all'inclusione del credito nella cessione idonea ai fini della prova dell'identificazione del credito ceduto, sulla base del principio per cui tale atto di scienza, reso noto alla controparte mediante deposito nell'opposizione, insieme alla disponibilità del titolo, costituisce elemento indiziario da valutare da parte del giudice di merito.
Analogamente, nel senso di una valutazione complessiva, si è posta la recente pronuncia Cass. civ., Sez. VI, 28.06.2022, n. 20739 che – riprendendo i principi fatti propri, tra le altre, da Cass. civ., Sez I, 13.06.2019 n. 15884 e Sez. III, 28.02.2020 n. 5617 – ha affermato che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di operazioni di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione (salvo che il debitore non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta) ed è a tal fine sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, purché, tuttavia, gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
Nel caso in esame, essendo presente in atti la dichiarazione del cedente, può dunque ritenersi che il credito – anche grazie all'avviso di cessione ed al possesso del titolo da parte del creditore odierno opposto – sia identificato univocamente quale trasferito dal cedente-dichiarante al cessionario odierno opposto, senza che sussista alcun profilo di incertezza nell'individuazione dei crediti trasferiti.
-Quanto alla legittimazione della (già Controparte_5 [...] quale mandataria della l'opposta ha prodotto: Controparte_1 Controparte_3
-Atto del 07/6/2021 n.15823 /Rep. con cui ha conferito procura speciale a Controparte_3 [...]
(Cfr. Doc. A – Comparsa di costituzione di nuovo procuratore); Controparte_1
-Verbale di assemblea del 29/9/2021 con cui è stata approvata la variazione di denominazione da
[...] a (Cfr. Doc. B – Comparsa di costituzione di Controparte_1 Controparte_5 nuovo procuratore).
Tali documenti risultano sufficienti a provare il mandato.
- L'opposta ha eccepito il mancato esperimento della mediazione, ed invero, è pacifico che la causa riguardi rapporti derivanti da contratto bancario/finanziario e quindi rientri nell'ambito di applicazione della cd mediaconciliazione obbligatoria prevista dal D.lgs n. 28/2010 all'art. 5, tuttavia, tale tentativo
pagina 8 di 11 non diviene obbligatorio nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione (art. 5 co 4 d.lgs n.28/2010).
Con ordinanza relativa all'udienza del 12.6.2023, è stato concesso un termine per esperire il tentativo di mediazione, il quale è stato attivato il 10.10.2023, pertanto l'eccezione non rileva.
-Quanto al disconoscimento della conformità delle copie fotostatiche dei contratti del di conto corrente prodotti dall'opposta rispetto ai loro originali, si precisa che il disconoscimento deve evidenziare in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale.
Difatti, come stabilito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 23474, “le copie fotografiche e fotostatiche di un documento hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale, a meno che non siano espressamente disconosciute dalla parte contro la quale sono prodotte”, sicchè il disconoscimento, pur non richiedendo formule sacramentali, deve essere espresso in modo chiaro e specifico, tale da mettere in dubbio in modo inequivocabile l'autenticità del documento.
Inoltre, “se l'eccezione di disconoscimento viene formulata solo in maniera generica, sicché venga dedotta a soli fini esplorativi, la contestazione non preclude l'utilizzazione della copia come mezzo di prova”. (Cass. Civ.16232/2004).
Dal momento che l'eccezione è stata proposta in modo generico va rigettata.
Quanto al contratto di fideiussione si rileva che:
• la mancata produzione della fideiussione del 13.3.2013, cui il documento del 2015 fa riferimento, rende parzialmente inopponibile la clausola di continuità, ma non invalida la garanzia nel suo complesso, posto che la stessa può considerarsi completa di tutte le clausole e sottoscritta.
• in relazione all'eccezione di mancata sottoscrizione della fideiussione in ogni suo foglio, come stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 7681/2019: “In ipotesi di dichiarazione sottoscritta, pur se contenuta in più fogli dei quali solo l'ultimo firmato, poiché la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2702 c.c., si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, la scrittura privata deve ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, rimanendo irrilevante la mancata firma dei fogli precedenti, con la conseguenza che, al fine di impedire che l'intero contenuto della scrittura faccia stato nei confronti del sottoscrittore, quest'ultimo ha l'onere di proporre querela di falso”, pertanto, non rileva.
• la clausola “a semplice richiesta” non trasforma il contratto in garanzia autonoma, ma costituisce clausola solve et repete, come da consolidato orientamento giurisprudenziale, cioè una pattuizione che impone al garante di adempiere prima di poter sollevare eccezioni. Con sentenza n. 3947/2010 la Corte di Cassazione ha chiarito la distinzione tra la fideiussione con clausola "a prima richiesta" e il contratto autonomo di garanzia, specificando che la clausola "a prima richiesta" in una fideiussione mantiene la caratteristica di accessorietà tipica della fideiussione, mentre il contratto autonomo di garanzia crea un'obbligazione autonoma e indipendente dall'obbligazione principale. -L'eccezione di nullità per violazione antitrust è infondata, non avendo l'opponente provato la partecipazione della banca a intese anticoncorrenziali.
• sulla decadenza ex art. 1957 c.c., l'articolo stabilisce che il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia diligentemente continuate, in caso contrario, il pagina 9 di 11 fideiussore è liberato. La Corte di Cassazione (sent. n. 9379/2018) ha chiarito che tale clausola non è vessatoria, e non richiede una specifica approvazione scritta ai sensi dell'art. 1341 c.c., salvo che il fideiussore sia un consumatore, nel qual caso si applica il Codice del Consumo. Si rammenta che la clausola che esclude la decadenza può essere considerata vessatoria ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, e quindi nulla, se non è stata oggetto di trattativa individuale. L'opponente ha sollevato l'eccezione di nullità della deroga solo all'udienza del 11.11.2024, dunque tardivamente, e, in ogni caso, la qualità di consumatore non è stata provata, trattandosi di garanzia prestata in favore di una società commerciale. Difatti, il giudice può rilevare l'abusività solo se ha elementi sufficienti per accertare la qualifica di consumatore ed, in mancanza di prova, non può supplire con poteri istruttori eccedenti la funzione del procedimento. L'opponente ha l'onere di dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto azionato, tra cui rientra anche la qualifica di consumatore (art. 2697 c.c.) ed una semplice affermazione priva di riscontro documentale o fattuale è considerata contestazione generica.
In ogni caso, esaminando il contratto di fideiussione, risulta che tale clausola sia stata approvata specificamente, e che, pertanto, sia stata oggetto di trattativa individuale, dunque, non può ritenersi nulla.
-Deve, infine, osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale.
Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità.
pagina 10 di 11 Nel caso in esame, parte opposta ha prodotto il titolo su cui la pretesa creditoria è fondata, ovverosia il contratto di fideiussione del 9.1.2015 ed ha allegato il mancato adempimento di parte opponente, mentre quest'ultima non è riuscita a provare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile.
L'opposta ha inoltre prodotto, oltre alla certificazione ex art. 50 TUB, gli estratti conto integrali, mentre tutte le contestazioni dell'opponente relative all'applicazione di interessi ultralegali, cms, oneri e capitalizzazione trimestrale, risultano generiche e prive di riscontro documentale, pertanto andranno rigettate.
Infine, quanto alla diversità di numerazione: l'estratto conto c/c n.0285/15390 al 31/12/2013 si chiude con un saldo a credito di € 39.362,51 e l'estratto di c/c ricodificato con il numero n.2397/15391 al 31/3/2014 riporta come prima annotazione il suddetto saldo a credito di € 39.362,52 del 31/12/2013, dimostrando la continuità degli estratti conto e dando prova che il rapporto originariamente codificato con il n.0285/15390, a decorrere dal primo trimestre 2014, era stato ricodificato con il n. 2397/000015391 (cfr. estratto conto al 31/12/2003 ed e/c al 31/3/2014), così come dichiarato dall'opposta.
Pertanto, le domande di parte opponente vanno integralmente rigettate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- Conferma il decreto ingiuntivo n. 5220/2022 emesso dal Tribunale Civile di Catania il 16.11.2022, all'interno del procedimento R.G. n. 8774/2022, notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. a CP_6 mediante deposito presso la casa comunale di residenza in data 15.12.2022;
[...]
- Condanna parte opponente alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore di parte opposta, che liquida rispettivamente in € 7.052,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
-Ordina la restituzione della fideiussione originale, conservata in cassaforte con provvedimento del 20.5.2024;
Così deciso in Catania, il 14 agosto 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 783/2023 R.G. promossa da:
, C.F. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Catania, alla via Fiamingo 7/E, presso lo studio dell'Avv. GIORELLI CURZIO FRANCESCO MARIA, (C.F. ), che lo rappresenta e difende. C.F._2 opponente contro p. iva in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, quale procuratrice speciale e mandataria di CP_2
p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore.
[...] P.IVA_2 opposta e contro
, P. IVA ), cessionaria Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4 dei crediti di cf. , giusto contratto 03.06.2021, Controparte_2 P.IVA_2 come pubblicato in GU Parte II^ al Foglio n. 68 del 10.06.2021 ed al Foglio n. 75 del 26.06.2021 e, per essa, quale mandataria, Controparte_5
(già giusta variazione di denominazione sociale per atto Controparte_1
Notaio di Milano del 29.9.21 rep. 12210/6559) P. IVA Persona_1 P.IVA_3
( ), elettivamente domiciliata in Catania, via Vittorio Emanuele Controparte_4
Orlando n.56, presso lo studio dell'Avv. MONTEROSSO TITO (C.F.
), che la rappresenta e difende. C.F._3 opposta - cessionaria CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 28.4.2025 che qui si intende richiamato.
pagina 1 di 11 Il procedimento è stato dunque posto in decisione, con assegnazione di termini ai sensi dell'art. 190
c.p.c
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 5220/2022 emesso dal Tribunale Civile di Catania il 16.11.2022, all'interno del procedimento R.G. n. 8774/2022, notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. a mediante deposito presso la casa comunale di residenza in data Controparte_6 15.12.2022, con cui è stato ordinato a ( ), ed al Controparte_7 P.IVA_4 suo garante (odierno opponente), il pagamento della somma di € 85.260,97 oltre Controparte_6 interessi come da domanda e spese di ingiunzione.
Nel decreto ingiuntivo la , nella qualità di procuratrice speciale e Controparte_1 mandataria del rilevava che quest'ultima era creditrice della società Controparte_2 [...] quale scoperto di conto corrente n. 2397/00015391 Controparte_7
(acceso presso la filiale del Banco Popolare il 19.6.2000), per avvenuta estinzione e per capitale residuo al 25.3.2020.
Rilevava poi che, in corso di contratto, e, precisamente in data 9.1.2015, veniva prestata da parte di apposita fideiussione omnibus a garanzia del credito, sino alla concorrenza di € Controparte_6 240.000,00.
Nell'atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato in data 19.1.2023, Controparte_6 eccepiva:
• Mancata prova del credito ingiunto, in particolare, non erano stati prodotti tutti gli estratti conto integrali, rilevando, altresì, la diversità di numerazione apposta nella lettera di contratto (n. 0285/15390), rispetto a quella indicata nell'ingiunzione di pagamento (n. 239700015391);
• Disconoscimento della conformità delle copie fotostatiche dei contratti del 20.10.2003 e del 6.5.2019 rispetto ai loro originali;
• Inopponibilità della fideiussione a per mancata sottoscrizione della stessa, in Controparte_6 particolare rilevando che “i fogli contenenti le clausole regolatrici dell'intera fideiussione, più precisamente quelle espresse nel primo dei quattro fogli (pagine 1 e 2) di cui si compone il documento, risultano prive della necessaria sottoscrizione dell'odierno opponente”;
• Nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust;
• Decadenza ex art.1957 c.c.;
• Illegittimità degli addebbiti bancari (interessi ultralegali, CMS, capitalizzazione, antergazione e postergazione delle valute, spese tenuta conto), in quanto non approvati e/o concordati con la Controparte_7
Concludeva, dunque, chiedendo: “PIACCIA All'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertato che per i motivi tutti dettagliatamente indicati in precedenza, il credito preteso è del tutto sfornito di supporto probatorio ed è comunque inattendibile, revocare e/o annullare la contestata ingiunzione, rigettando la domanda di condanna con la medesima spiegata;
pagina 2 di 11 accertato che non vi è prova in ordine alla sussistenza della garanzia fideiussoria azionata ex adverso, dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente;
in subordine ove la fideiussione ex adverso azionata sia, nel suo complesso, riferibile a si eccepisce la nullità della medesima Controparte_6 per le ragioni innanzi esposte sub C); accertare e dichiarare che l'opposta è incorsa nella decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ. avendo agito oltre il termine semestrale e conseguentemente revocare e/o annullare la contestata ingiunzione, rigettando la domanda di condanna con la medesima spiegata. Spese e compensi”.
Si costituiva in giudizio , e, per essa, la mandataria Controparte_3 Controparte_5 (già giusta variazione di denominazione sociale per
[...] Controparte_1 atto Notaio di Milano del 29.9.21 rep. 12210/6559), dichiarando si essere cessionaria Persona_1 dei crediti di in virtù del contratto di cessione del 3.6.2021, come pubblicato in Controparte_2 GU Parte II^ al Foglio n. 68 del 10.06.2021 ed al Foglio n. 75 del 26.06.2021 (avviso di rettifica).
Di poi, eccepiva l'improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento del procedimento di mediazione, obbligatoria ai sensi del d. lgs 28/2010.
In relazione alla contestazione della conformità all'originale dei documenti prodotti in copia, rilevava che l'eccezione fosse inammissibile perché generica, non avendo l'opponente indicato specificatamente gli aspetti del documento differenti dall'originale.
Osservava poi, che, nel caso di specie, la garanzia personale accordata dall'opponente andasse inquadrata nell'ambito del “contratto autonomo di garanzia”, poiché, secondo la previsione di cui all'art. 7 del citato contratto, il fideiussore era tenuto a pagare immediatamente alla banca, “a semplice richiesta scritta”, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio.
In ragione del carattere autonomo, proprio della garanzia prestata l'opponente, questi non era legittimato a far valere contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale.
Rilevava di aver prodotto in corso di lite tutti gli estratti del conto corrente in via integrale, fornendo così prova del credito azionato in giudizio.
Rilevava poi l'infondatezza della domanda di nullità della garanzia prestata a favore della Società perché non conforme allo schema ABI e quindi non soggetta alla censura antitrust, posto che non era stata provato che la Banca avesse preso parte alle intese anticoncorrenziali specificamente sanzionate.
Anche la pretesa dell'opponente fondata sull'applicazione dell'art. 1957 c.c. doveva essere rigettata, posto che le parti non avevano pattuito il beneficio nei confronti del debitore principale e che quindi avrebbe potuto indifferentemente agire nei confronti di ciascun obbligato.
In via istruttoria, insisteva per la verificazione ex art. 216 c.p.c., con richiesta di CTU grafologica e comparazione con altre scritture autografe.
Infine, comunicava l'intervenuto fallimento della creditrice principale
[...] sentenza n. 165/2022 del Tribunale di Catania). Controparte_7
In ragione di tutto quanto sopra, concludeva: ” Affinché, respinta ogni contraria istanza l'adito Tribunale rigettare l'opposizione in quanto inammissibile, improponibile, illegittima ed infondata, stante le contestazioni generiche sollevate dall'opponente, oltre che non fondata su prova scritta e non di pronta soluzione, come richiesto per legge, e il fallimento della società debitrice principale. E per le motivazioni esposte, rigettare totalmente la proposta opposizione e per le medesime motivazioni,
pagina 3 di 11 rigettare ogni presunto addebito di mancata correttezza e di buona fede della 1) In via del tutto CP_8 preliminare dichiararsi la improcedibilità del giudizio di opposizione per omesso tentativo di mediazione;
2) Rigettare la proposta opposizione, in ogni sua richiesta, giacché inammissibile, improponibile, illegittima ed infondata, stante le contestazioni generiche e contraddittorie sollevate dall'opponente e dal fideiussore, oltre che non fondata su prova scritta, ed oltre alle seguenti eccezioni: in ordine al disconoscimento ed alla assenza delle sottoscrizioni, in quanto tale eccezione è del tutto generica né tanto meno specificata o individuata nella sua natura. E per le motivazioni esposte, rigettare totalmente la opposizione, con tutte le conseguenze di legge;
3) Tenuto conto della documentazione prodotta, della fondatezza e legittimità del credito vantato dalla comparente e delle prove poste a fondamento dello stesso, nel rispetto delle norme di rito, e di tutte le eccezioni e deduzioni sollevate, si chiede e si insiste in questa sede per l'accoglimento della domanda monitoria, con condanna dell'intimato, al pagamento del dovuto, mai contestato, anzi ammesso (stante la richiesta di determinazione dell'esatto importo), così come determinato o da determinarsi, anche con apposita CTU contabile - bancaria, che sin d'ora si contesta in quanto esplorativa, e comunque con riserva di indicare un proprio CT di parte, oltre gli interessi legali al tasso convenzionale, sino all'effettivo soddisfo;
4) Confermare pienamente il decreto ingiuntivo opposto nei confronti dell'intimata società, così come rilevato e concesso dal GI Del monitorio;
5) Tenuto conto della fondatezza e legittimità delle prove poste a fondamento dell'opposto decreto ingiuntivo, nel rispetto delle norme di rito di cui agli 642 e 648 c.p.c, e della sussistenza del fumus boni iuris – mai contestato il credito – e del periculum in mora – la società ha grosse difficoltà economiche - si insiste ancora una volta in questa sede per la concessione della provvisoria esecutorietà dell'ingiunzione de qua nei confronti della debitrice principale e dei fideiussori, stante l'operatività del contratto di fideiussione;
6) Concedere i termini di cui all'artt. 183, così come rinovellato. 7) Accertare e dichiarare che, per la natura del contratto conto corrente, la sussistenza della prova della pretesa alla luce del deposito dei documenti idonei a provare il credito ed esattamente l'estratto conforme del conto corrente unitamente alla certificazione autenticata ex art. 50 LB ed a tutta la documentazione di causa;
8) Reputare legittima e fondata la fideiussione per tutte le ragioni di cui sopra e che la stessa è stata firmata ritualmente;
a) in via sempre deduttiva rilevare l'infondatezza dell'eccezione di nullità della fideiussione in quanto specifica;
b) in via sempre deduttiva rilevare la mancata allegazione dello schema ABI del 2005, e quindi dichiarare inammissibile ed improponibile l'eccezione, nonché infondata, anche per il dato temporale;
c) rilevare che la nullità EVENTUALMENTE ACCERTATA sarà solo parziale e non totale del contratto;
d) rilevare che la nullità EVENTUALMENTE ACCERTATA determinera' solo una situazione risarcitoria, tra l'altro non provata, e non di nullità totale del contratto;
SI CONCLUDE ALTRESI': 9) Rigettare l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della legge antitrust in quanto infondata per le anticipate contestazioni in premessa;
10) Condannare parte opponente al pagamento delle spese e competenze di lite da attribuire al procuratore costituito 11) Emettere ogni altro provvedimento di giustizia del caso. In via istruttoria, nel contestare tutte le richieste avversarie, in quanto del tutto inconferenti, si chiede sin d'ora di essere ammessi a deferire interrogatorio formale nei confronti del rappresentante legale della società debitrice e dei fideiussori sulle circostanze di fatto di cui alla premessa che precede con la dicitura
“Vero è che” e che saranno ritualmente e specificatamente articolati in sede di memorie ex art. 183 V comma c.p.c, così come nuovamente novellato, ed all'esito chiede ammettersi prova per testi sulle medesime circostanze, precedute dalle medesime diciture. IN VIA SEMPRE ISTRUTTORIA Si oppone alla richiesta di CTU a qualsiasi titolo, in quanto del tutto esplorativa. Con la riserva di indicare in corso di causa i testi in termine prefiggendo, con deposito di lista testi e di tutta la documentazione necessaria, e di formulare ogni altra richiesta istruttoria, anche ex art. 210 c.p.c relativamente alle
pagina 4 di 11 scritture ed ai libri contabili della società debitrice in merito al periodo negoziale. SEMPRE IN VIA ISTRUTTORIA In questa sede si insiste per le ragioni di cui sopra per l'accoglimento della formulata istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c, con richiesta di avvalersi di tutti i contratti esibiti e richiamati da parte opposta oltre che delle fideiussioni, e di ogni altro titolo in originale depositati o di ogni copia di essi e o di ogni altro documento indicando in corso di istruttoria, nonché con formale ed esplicita richiesta di comparazione dei titoli sottoscritti dalla parte opponente con altre scritture o scritti firmati da quest'ultima; con richiesta esplicita di CTU, onde procedere all'esame grafologico diretto sul testo e quindi sulla firma che si intende per falsa;
con richiesta ex art. 210 c.p.c di esibizione di altre scritte autografe da parte dell'opponente, onde consentire la comparazione delle scritture stesse”.
Con ordinanza, relativa alla prima udienza di comparizione delle parti del 12.6.2023, veniva concessa la provvisoria esecutività del D.I. opposto ed assegnato un termine per l'esperimento del tentativo di mediazione, rinviando la causa all'udienza del 4.3.2024.
Di poi, il 28.2.2024 l'avv. Monterosso depositava comparsa di costituzione di nuovo procuratore dell'opposta, dichiarando di fare proprie tutte le memorie presentate dal precedente procuratore sostituito, e depositava, altresì, il verbale negativo di mediazione, datato 10.10.2023.
L'udienza del 4.3.2024 veniva rinviata al 18.3.2024, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., di poi venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. e rinviata la causa all'udienza dell'11.11.2024.
Nelle memorie ex art. 183 co 6 n.1 c.p.c., parte opponente lamentava la carenza di legittimazione ad agire sia in capo alla che della quale mandataria. Controparte_3 Controparte_5
Rilevava che la fideiussione non fosse autonoma, ma accessoria, come desumibile da varie clausole contrattuali (artt. 3, 4.4, 5, 7.5, 11.2) e che l'inserimento della clausola “a semplice richiesta”, per consolidato orientamento giurisprudenziale, potesse essere inserita anche in un contratto di fideiussione.
Tale pattuizione assumeva, pertanto, la veste di clausola “solve et ripete” che comporta per il fideiussore la possibilità di far valere, in via di eccezione, i diritti del debitore principale agendo in ripetizione verso il beneficiario, solo dopo aver provveduto al pagamento di quanto dovuto.
A corredo, produceva schema ABI 2003 e perizia di parte.
Nella memoria ex art. 183 co 6 n.1 c.p.c., l'opposta rilevava che, quanto al disconoscimento della conformità all'originale della lettera contratto del 20.10.2003 nonché della lettera contratto di concessione/variazione di affidamento del 6.5.2019 (stipulati unicamente tra la Banca Popolare di Novara e, poi, dal e la , tale eccezione doveva Controparte_2 Controparte_7 considerarsi illegittima, dal momento che non era parte contrattuale, e ribadendo, Controparte_6 altresì, la genericità della contestazione.
Quanto alla diversità di numerazione, puntualizzava che, come poteva evincersi dagli estratti conto integrali versati in atti, il rapporto originariamente era stato codificato con il n.0285/15390 come da lettera contratto del 19/6/2000 che, a decorrere dal primo trimestre 2014, era stato ricodificato con il n. 2397/000015391 (cfr. estratto conto al 31/12/2003 ed e/c al 31/3/2014)
pagina 5 di 11 Quanto alle eccezioni di illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle cms e della antergazione/postergazione delle valute, dovevano considerarsi generiche, puntualizzando che la capitalizzazione era stata espressamente pattuita nel contratto come reciproca, e che le varie voci di spesa ed il regolamento delle valute, fossero state tutte contrattualizzate.
Successivamente, in data 22.5.2024, l'opposta depositava l'originale della fideiussione in cancelleria, chiedendone la custodia in cassaforte ai fini dell'eventuale espletamento della verificazione delle firme, giusta provvedimento autorizzativo del 20.5.2024.
Nella memoria ex. art.183 co.6 n.2 c.p.c., l'opposta rilevava che nell'estratto della Gazzetta Ufficiale Parte Seconda - n.68 del 10/06/2021 prodotta in giudizio, fossero indicati per categoria i crediti oggetto di cessione, nei quali era ricompreso quello azionato.
Nell'avviso era specificato che la lista dei crediti ceduti era stata pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet https://www.creditofondiario.eu/normative/verifica-cessioni/ fino alla loro estinzione, dove i crediti vantato nei confronti della Controparte_7 e del garante, erano identificati con il n. di NDG della posizione “11432927” che coincideva con
[...] il numero di NDG riportato anche nei contratti relativi al c/c oggetto di causa, all'esito della ricodificazione da c/c n.1285/15390 a n.2397/000015391.
Produce, inoltre, la dichiarazione con cui il confermava di avere ceduto ad Controparte_2 il credito vantato nei confronti della e, del garante Controparte_3 Controparte_7 (Doc.2). Controparte_6
Quanto alla legittimazione della mandataria, produceva Atto del 07/6/2021 n.15823 /Rep. con cui ha conferito procura speciale a oltre al Verbale di Controparte_3 Controparte_1 assemblea del 29/9/2021 con cui è stata approvata la variazione di denominazione da
[...] a (Cfr. Doc. B – Comparsa di costituzione di nuovo Controparte_1 Controparte_5 procuratore).
Produceva, altresì, la domanda di ammissione al passivo della società
[...] debitrice originale fallita, inviata via pec il 14.7.2023. Controparte_7
All'udienza di giorno 11.11.2024 il procuratore di parte opponente eccepiva la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nel contratto di fideiussione, attesa la qualità di consumatore dell'opponente, eccezione contestata dall'opposta perché tardiva e, con ordinanza, ritenuta la causa matura per la decisione, si rinviava all'udienza del 28.4.2025 per la precisazione delle conclusioni;
infine, la causa veniva posta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Infine, l'opponente faceva presente che nella lettera di garanzia era specificato che: “la presente fideiussione non e' altro che la conferma della fideiussione rilasciata in data 13/03/2013 per l'importo di euro 120.000,00 (euro centoventimila/00)ora da intendersi aumentato a euro 240.000,00. (euro duecentoquarantamila/00) e della quale non costituisce novazione, anche con riferimento al suo oggetto, essendone semplicemente un'integrazione e conferma senza soluzione di continuita”, rilevando che tale precedente fideiussione non era stata prodotta, rendendo incompleto ed inopponibile tale documento.
*************
pagina 6 di 11 Tanto esposto, le domande proposte dall'opponente sono infondate e meritano, quindi, di essere rigettate per le ragioni che seguono.
-Va innanzitutto premesso, in rito, che l'originaria parte opposta deve dichiararsi estromessa dal giudizio, in quanto si è costituito il successore a titolo particolare ai sensi dell'art. 111, co. I c.p.c. e, dal momento che la parte originaria non ha mostrato ulteriore interesse rispetto al giudizio e la controparte ha accettato il contraddittorio con il successore intervenuto, il consenso per l'estromissione, previsto dall'art. 111 co. III c.p.c., deve ritenersi tacitamente prestato (ex multis, Cass. civ., n. 20533/2017).
- Sempre preliminarmente, va valutato il profilo di legittimazione ad agire e della conseguente titolarità del credito in capo alla società opposta Controparte_9 ome statuito dalla Corte di Cassazione, da ultimo, nella pronuncia n. 10786/2024: “in ragione
[...] della rilevabilità d'ufficio dei vizi inficianti la legittimazione delle parti è onere della cessionaria dare prova della propria legittimazione attiva nel corso del giudizio, tale prova deve essere data non solo allegando la Gazzetta Ufficiale recante l'avviso dell'avvenuta cessione, da parte della banca alla cessionaria di alcuni suoi crediti, ai sensi degli artt. 1 e 4 l. 30 aprile 1999, n. 130 e 58 TUB, ma anche provando che tra i crediti oggetto della comunicata cessione fossero compresi anche i crediti ingiunti in pagamento”.
Inoltre, secondo costante giurisprudenza, “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 4116/2016).
ha dichiarato di aver acquistato pro soluto da con Controparte_3 Controparte_2 contratto di cessione stipulato ai sensi dell'art. 58 TUB in data 3.6.2021, un portafoglio di crediti in blocco, in cui era incluso quello in capo a ed al suo garante Controparte_7
Controparte_6
A prova della precetta cessione, l'opposta ha depositato:
- estratto della G.U. - parte seconda - n.68 del 10/6/2021 su cui è stato pubblicato l'avviso di cessione del 3.6.2021;
- elenco dei crediti ceduti, pubblicato sul sito internet: https://www.creditofondiario.eu/normative/verifica-cessioni
(cfr. pag.162 di 226 del suddetto elenco dei crediti ceduti Doc. 1)
L'opposta ha specificato che il credito vantato nei confronti della Controparte_7 e del garante, sono identificati con il n. di NDG della posizione “11432927” che coincide
[...] con il numero di NDG riportato anche nei contratti relativi al c/c oggetto di causa, all'esito della ricodificazione da c/c n.1285/15390 a n.2397/000015391;
- dichiarazione rilasciata dalla cedente in data 10.5.2024 (Doc. n. 2) relativa CP_2 all'inclusione del credito derivante dal decreto ingiuntivo nella predetta cessione.
pagina 7 di 11 Tale documentazione, risulta sufficiente a ritenere provata la titolarità del credito in capo all'opposta e, dunque, la sua legittimazione attiva.
Difatti, non può condividersi il principio per cui, in tali ipotesi, sarebbe necessaria la produzione del contratto di cessione, in quanto, nella misura in cui l'avviso di cessione sia, unitamente agli altri documenti in atti sufficiente a garantire l'identificazione del titolare del diritto e ad evitare conflitti tra legittimati, non sussiste ragione per esigere il deposito del contratto in originale, risultando comunque il medesimo provato per relationem mediante l'avviso medesimo e non trattandosi di un contratto per cui sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem.
Tale conclusione non contrasta con la circostanza per cui la pubblicazione dell'avviso si pone sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., in quanto l'avviso consente comunque l'identificazione, mediante rinvio, della cessione e delle sue parti e, unitamente al compendio documentale in atti, permette comunque l'individuazione del credito oggetto della vicenda circolatoria, anche qualora la cessione sia avvenuta in blocco a mezzo cartolarizzazione.
Sul tema, si ritiene di condividere la posizione espressa da Cass. civ., Sezione III, 16.04.2021 n. 10200, che ha ritenuto la dichiarazione emessa dalla cedente in ordine all'inclusione del credito nella cessione idonea ai fini della prova dell'identificazione del credito ceduto, sulla base del principio per cui tale atto di scienza, reso noto alla controparte mediante deposito nell'opposizione, insieme alla disponibilità del titolo, costituisce elemento indiziario da valutare da parte del giudice di merito.
Analogamente, nel senso di una valutazione complessiva, si è posta la recente pronuncia Cass. civ., Sez. VI, 28.06.2022, n. 20739 che – riprendendo i principi fatti propri, tra le altre, da Cass. civ., Sez I, 13.06.2019 n. 15884 e Sez. III, 28.02.2020 n. 5617 – ha affermato che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di operazioni di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione (salvo che il debitore non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta) ed è a tal fine sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, purché, tuttavia, gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
Nel caso in esame, essendo presente in atti la dichiarazione del cedente, può dunque ritenersi che il credito – anche grazie all'avviso di cessione ed al possesso del titolo da parte del creditore odierno opposto – sia identificato univocamente quale trasferito dal cedente-dichiarante al cessionario odierno opposto, senza che sussista alcun profilo di incertezza nell'individuazione dei crediti trasferiti.
-Quanto alla legittimazione della (già Controparte_5 [...] quale mandataria della l'opposta ha prodotto: Controparte_1 Controparte_3
-Atto del 07/6/2021 n.15823 /Rep. con cui ha conferito procura speciale a Controparte_3 [...]
(Cfr. Doc. A – Comparsa di costituzione di nuovo procuratore); Controparte_1
-Verbale di assemblea del 29/9/2021 con cui è stata approvata la variazione di denominazione da
[...] a (Cfr. Doc. B – Comparsa di costituzione di Controparte_1 Controparte_5 nuovo procuratore).
Tali documenti risultano sufficienti a provare il mandato.
- L'opposta ha eccepito il mancato esperimento della mediazione, ed invero, è pacifico che la causa riguardi rapporti derivanti da contratto bancario/finanziario e quindi rientri nell'ambito di applicazione della cd mediaconciliazione obbligatoria prevista dal D.lgs n. 28/2010 all'art. 5, tuttavia, tale tentativo
pagina 8 di 11 non diviene obbligatorio nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione (art. 5 co 4 d.lgs n.28/2010).
Con ordinanza relativa all'udienza del 12.6.2023, è stato concesso un termine per esperire il tentativo di mediazione, il quale è stato attivato il 10.10.2023, pertanto l'eccezione non rileva.
-Quanto al disconoscimento della conformità delle copie fotostatiche dei contratti del di conto corrente prodotti dall'opposta rispetto ai loro originali, si precisa che il disconoscimento deve evidenziare in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale.
Difatti, come stabilito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 23474, “le copie fotografiche e fotostatiche di un documento hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale, a meno che non siano espressamente disconosciute dalla parte contro la quale sono prodotte”, sicchè il disconoscimento, pur non richiedendo formule sacramentali, deve essere espresso in modo chiaro e specifico, tale da mettere in dubbio in modo inequivocabile l'autenticità del documento.
Inoltre, “se l'eccezione di disconoscimento viene formulata solo in maniera generica, sicché venga dedotta a soli fini esplorativi, la contestazione non preclude l'utilizzazione della copia come mezzo di prova”. (Cass. Civ.16232/2004).
Dal momento che l'eccezione è stata proposta in modo generico va rigettata.
Quanto al contratto di fideiussione si rileva che:
• la mancata produzione della fideiussione del 13.3.2013, cui il documento del 2015 fa riferimento, rende parzialmente inopponibile la clausola di continuità, ma non invalida la garanzia nel suo complesso, posto che la stessa può considerarsi completa di tutte le clausole e sottoscritta.
• in relazione all'eccezione di mancata sottoscrizione della fideiussione in ogni suo foglio, come stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 7681/2019: “In ipotesi di dichiarazione sottoscritta, pur se contenuta in più fogli dei quali solo l'ultimo firmato, poiché la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2702 c.c., si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, la scrittura privata deve ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, rimanendo irrilevante la mancata firma dei fogli precedenti, con la conseguenza che, al fine di impedire che l'intero contenuto della scrittura faccia stato nei confronti del sottoscrittore, quest'ultimo ha l'onere di proporre querela di falso”, pertanto, non rileva.
• la clausola “a semplice richiesta” non trasforma il contratto in garanzia autonoma, ma costituisce clausola solve et repete, come da consolidato orientamento giurisprudenziale, cioè una pattuizione che impone al garante di adempiere prima di poter sollevare eccezioni. Con sentenza n. 3947/2010 la Corte di Cassazione ha chiarito la distinzione tra la fideiussione con clausola "a prima richiesta" e il contratto autonomo di garanzia, specificando che la clausola "a prima richiesta" in una fideiussione mantiene la caratteristica di accessorietà tipica della fideiussione, mentre il contratto autonomo di garanzia crea un'obbligazione autonoma e indipendente dall'obbligazione principale. -L'eccezione di nullità per violazione antitrust è infondata, non avendo l'opponente provato la partecipazione della banca a intese anticoncorrenziali.
• sulla decadenza ex art. 1957 c.c., l'articolo stabilisce che il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia diligentemente continuate, in caso contrario, il pagina 9 di 11 fideiussore è liberato. La Corte di Cassazione (sent. n. 9379/2018) ha chiarito che tale clausola non è vessatoria, e non richiede una specifica approvazione scritta ai sensi dell'art. 1341 c.c., salvo che il fideiussore sia un consumatore, nel qual caso si applica il Codice del Consumo. Si rammenta che la clausola che esclude la decadenza può essere considerata vessatoria ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, e quindi nulla, se non è stata oggetto di trattativa individuale. L'opponente ha sollevato l'eccezione di nullità della deroga solo all'udienza del 11.11.2024, dunque tardivamente, e, in ogni caso, la qualità di consumatore non è stata provata, trattandosi di garanzia prestata in favore di una società commerciale. Difatti, il giudice può rilevare l'abusività solo se ha elementi sufficienti per accertare la qualifica di consumatore ed, in mancanza di prova, non può supplire con poteri istruttori eccedenti la funzione del procedimento. L'opponente ha l'onere di dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto azionato, tra cui rientra anche la qualifica di consumatore (art. 2697 c.c.) ed una semplice affermazione priva di riscontro documentale o fattuale è considerata contestazione generica.
In ogni caso, esaminando il contratto di fideiussione, risulta che tale clausola sia stata approvata specificamente, e che, pertanto, sia stata oggetto di trattativa individuale, dunque, non può ritenersi nulla.
-Deve, infine, osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale.
Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità.
pagina 10 di 11 Nel caso in esame, parte opposta ha prodotto il titolo su cui la pretesa creditoria è fondata, ovverosia il contratto di fideiussione del 9.1.2015 ed ha allegato il mancato adempimento di parte opponente, mentre quest'ultima non è riuscita a provare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile.
L'opposta ha inoltre prodotto, oltre alla certificazione ex art. 50 TUB, gli estratti conto integrali, mentre tutte le contestazioni dell'opponente relative all'applicazione di interessi ultralegali, cms, oneri e capitalizzazione trimestrale, risultano generiche e prive di riscontro documentale, pertanto andranno rigettate.
Infine, quanto alla diversità di numerazione: l'estratto conto c/c n.0285/15390 al 31/12/2013 si chiude con un saldo a credito di € 39.362,51 e l'estratto di c/c ricodificato con il numero n.2397/15391 al 31/3/2014 riporta come prima annotazione il suddetto saldo a credito di € 39.362,52 del 31/12/2013, dimostrando la continuità degli estratti conto e dando prova che il rapporto originariamente codificato con il n.0285/15390, a decorrere dal primo trimestre 2014, era stato ricodificato con il n. 2397/000015391 (cfr. estratto conto al 31/12/2003 ed e/c al 31/3/2014), così come dichiarato dall'opposta.
Pertanto, le domande di parte opponente vanno integralmente rigettate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- Conferma il decreto ingiuntivo n. 5220/2022 emesso dal Tribunale Civile di Catania il 16.11.2022, all'interno del procedimento R.G. n. 8774/2022, notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. a CP_6 mediante deposito presso la casa comunale di residenza in data 15.12.2022;
[...]
- Condanna parte opponente alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore di parte opposta, che liquida rispettivamente in € 7.052,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
-Ordina la restituzione della fideiussione originale, conservata in cassaforte con provvedimento del 20.5.2024;
Così deciso in Catania, il 14 agosto 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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