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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 23/04/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1619/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta n. 1619/2024 R.G. promossa da:
C.F. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Berra Michela
PARTE RICORRENTE nei confronti di:
.F. CP_1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. Treves Alberto
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Oggetto: separazione giudiziale pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni congiunte tramite note scritte autorizzate:
1. Le parti vivranno separate con obbligo di reciproco rispetto, evitando qualsivoglia incontro fra di loro senza valido motivo, anche al fine di garantire un rapporto sereno, equilibrato e continuativo della minore con ciascuno dei genitori;
2. La figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione e Per_1
residenza presso la madre e la casa materna, ove continuerà ad abitare. I genitori, in applicazione del regime di affidamento condiviso, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni di maggiore interesse per la figlia, mentre limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la eserciteranno separatamente, ciascuno nei periodi in cui avrà la figlia con sé;
3. Quanto alle modalità di frequentazione, il padre potrà incontrare e tenere con sé la figlia Per_2
[...]
- a fine settimana alternati, dal venerdì, quando la preleverà presso la scuola sino alla domenica sera quando verrà riaccompagnata presso i nonni paterni che a loro volta la porteranno dalla mamma per le ore 20,30;
- infrasettimanalmente, il giovedì, nella settimana in cui il fine settimana è di pertinenza della mamma presso l'abitazione dei nonni. In tal giorno i nonni paterni preleveranno a scuola e la Per_1 terranno presso di loro fino all'accompagnamento a scuola il venerdì mattina;
Quando sarà con il padre, potrà sentire telefonicamente ogni giorno la madre. Per_1
Nei giorni in cui la figlia è con la madre, sarà il padre a poter telefonare a , preferibilmente Per_1
nelle ore serali. Entrambi i genitori si impegnano a favorire le telefonate, lasciando in ogni caso la figlia libera di dialogare senza interferenze o condizionamenti di sorta;
4. La figlia minore trascorrerà con ciascun genitore tempi paritetici nei periodi di vacanza: Per_1
- nelle vacanze natalizie, la figlia starà ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre con Per_1 un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
- nelle vacanze pasquali passerà alternativamente l'intero periodo di vacanza con ciascun Per_1
genitore ad anni alterni;
pagina 2 di 8 - con riferimento alle festività di un solo giorno (compleanno, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre ecc.) ciascun genitore terrà con sé la figlia ad anni alterni;
- nelle vacanze estive, la figlia starà con ciascun genitore quindici giorni, da stabilire di Per_1
comune accordo, entro il 31 maggio di ogni anno e comunque subordinatamente alla volontà, alle esigenze, alle condizioni di salute e agli impegni della minore. Considerata l'età della bambina, per quanto concerne le estati 2025 –2026 – 2027 - 2028, la minore trascorrerà con il padre due settimane non consecutive e solo a partire dall'estate 2029 due settimane consecutive;
ciascun genitore, così come già regolarmente, consentirà alla figlia un contatto telefonico quotidiano con l'altro genitore durante le vacanze, comunicando una settimana prima delle vacanze (e anche prima dei week end) i recapiti ed i luoghi di destinazione. Per eventuali viaggi all'estero ci dovrà essere il consenso di entrambi i genitori;
5. Le parti si impegnano, inoltre, a limitare le reciproche comunicazioni a quanto strettamente necessario in relazione alle esigenze della figlia;
6. Il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di concorso per il mantenimento della CP_1 Parte_1 figlia minore, sino alla sua autosufficienza ed indipendenza economica, l'importo di euro 500,00 mensili entro il 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT. Nel momento in cui l'importo dell'AUU, oggi percepito dalla signora nella misura minima, Parte_1
venisse rideterminato in una cifra superiore, il contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia minore verrà rideterminato nella somma di € 450,00 mensili da versarsi sempre entro il 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
7. Le spese straordinarie verranno sostenute nella misura del 50% da ogni genitore e regolate secondo
i criteri dettati dal protocollo d'intesa (Linee Guida) del 21.12.2018, in uso presso il Tribunale di
Vercelli e successive modifiche;
8. La signora richiederà l'intero importo dell'assegno unico e universale;
Parte_1
9. L'automobile Fiat Croma, targa CX313EK, formalmente intestata alla signora sarà Parte_1
demolita. Tutte le spese per la demolizione saranno ad esclusivo carico del signor La CP_1
signora provvederà alla sottoscrizione della documentazione necessaria per la Parte_1 demolizione dell'automobile Fiat Croma, targa CX313EK, non appena predisposta. Eventuali sanzioni
o spese derivanti dal ritardo della signora nella sottoscrizione della documentazione Parte_1
pagina 3 di 8 necessaria per la demolizione saranno a carico di quest'ultima. Il signor all'atto della CP_1
sottoscrizione da parte di entrambi i coniugi delle condizioni di separazione consensuale, provvederà inoltre a saldare le spese relative alle tasse scadute (bollo auto 2024 di € 345,50 e 2025 di € 326,31) per un importo complessivo di € 669,81 così come provvederà a saldare qualsiasi ulteriore eventuale spesa pregressa o futura relativa a tale automobile (a titolo esemplificativo: bolli auto o sanzioni).
10. Il signor si impegna a restituire nella sua totalità l'importo ad oggi non ancora versato CP_1
relativo al finanziamento rapporto n. 50094712 cointestato ad entrambi i coniugi, stipulato presso
VE in data 05.11.2021 (categoria 870002 erbavoglio mlt), ivi comprese le rate già scadute e fino a scadenza e, pertanto, verserà anche la quota del 50% della signora più in Parte_1 particolare, all'atto della sottoscrizione da parte di entrambi i coniugi delle condizioni di separazione consensuale, il signor provvederà al versamento di € 4689,30, pari all'importo delle rate CP_1 già scadute, mentre pagherà il residuo importo di € 7673,40 alla scadenza di ogni singola rata ancora dovuta;
11. La signora si impegna a restituire le rate a scadere, pari ad € 1.432,00 relative al Parte_1 prestito n. 20221313443372 acceso per l'acquisto mobili presso Irs Mobili srl. ed intestato al sig. alla scadenza di ogni singola rata ancora dovuta mediante bonifico sul c/c con IBAN: CP_1
[...]. Nel caso in cui la signora non provvedesse a tale Parte_1 versamento, il sig. potrà compensare l'importo di € 165,00 con la maggior somma dallo CP_1
stesso dovuta per il mantenimento della figlia.
Il PM ha concluso con visto in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in Elbasan (Albania) il 03/07/2017; Parte_1 CP_1 trasferitisi in Italia, l'atto è stato trascritto al registro dello Stato Civile del comune di Vercelli.
Dall'unione è nata, a Vercelli (VC) il 25/12/2021, la figlia . Per_1
Con gli atti introduttivi del presente giudizio le parti hanno chiesto al Tribunale la pronuncia di separazione e la regolamentazione delle condizioni di affidamento della figlia minore;
dopo il deposito pagina 4 di 8 degli atti introduttivi, hanno raggiunto un accordo e all'udienza del 1.4.2025 hanno chiesto un differimento e di esser autorizzati a precisare conclusioni congiunte tramite note scritte autorizzate.
Ritenuto che:
PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 co. 1 c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
AFFIDAMENTO della PROLE e sulle modalità di esercizio del DIRITTO DI VISITA
Sia quanto all'affidamento della figlia, sia in punto di modalità di esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario, debbono essere accolte in quanto pienamente rispondenti alle esigenze di tutela della prole e conformi al principio di bigenitorialità le conclusioni rassegnate dalle parti.
Tali conclusioni non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a tutelare i soggetti coinvolti e meritano quindi accoglimento.
Inoltre, l'età della prole nonché il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, ne consente di stimare non necessaria l'audizione diretta.
In particolare, la figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione e residenza presso la madre e la casa materna, ove continuerà ad abitare. I genitori, in applicazione del regime di affidamento condiviso, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni di maggiore interesse per la figlia, mentre limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la eserciteranno separatamente, ciascuno nei periodi in cui avrà la figlia con sé.
Quanto alle modalità di frequentazione, il padre potrà incontrare e tenere con sé la figlia a fine Per_1
settimana alternati, dal venerdì, quando la preleverà presso la scuola sino alla domenica sera quando verrà riaccompagnata presso i nonni paterni che a loro volta la porteranno dalla mamma per le ore
20,30; infrasettimanalmente, il giovedì, nella settimana in cui il fine settimana è di pertinenza della mamma presso l'abitazione dei nonni. In tal giorno i nonni paterni preleveranno a scuola e la Per_1 terranno presso di loro fino all'accompagnamento a scuola il venerdì mattina.
Quando sarà con il padre, potrà sentire telefonicamente ogni giorno la madre. Per_1
pagina 5 di 8 Nei giorni in cui la figlia è con la madre, sarà il padre a poter telefonare a , preferibilmente Per_1
nelle ore serali. Entrambi i genitori si impegnano a favorire le telefonate, lasciando in ogni caso la figlia libera di dialogare senza interferenze o condizionamenti di sorta;
La figlia minore trascorrerà con ciascun genitore tempi paritetici nei periodi di vacanza: Per_1
- nelle vacanze natalizie, la figlia starà ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre con un Per_1 genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
- nelle vacanze pasquali passerà alternativamente l'intero periodo di vacanza con ciascun Per_1
genitore ad anni alterni;
- con riferimento alle festività di un solo giorno (compleanno, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre ecc.) ciascun genitore terrà con sé la figlia ad anni alterni;
- nelle vacanze estive, la figlia starà con ciascun genitore quindici giorni, da stabilire di Per_1
comune accordo, entro il 31 maggio di ogni anno e comunque subordinatamente alla volontà, alle esigenze, alle condizioni di salute e agli impegni della minore. Considerata l'età della bambina, per quanto concerne le estati 2025 –2026 – 2027 - 2028, la minore trascorrerà con il padre due settimane non consecutive e solo a partire dall'estate 2029 due settimane consecutive;
ciascun genitore, così come già regolarmente, consentirà alla figlia un contatto telefonico quotidiano con l'altro genitore durante le vacanze, comunicando una settimana prima delle vacanze (e anche prima dei week end) i recapiti ed i luoghi di destinazione.
Per eventuali viaggi all'estero ci dovrà essere il consenso di entrambi i genitori.
OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE
Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento della figli minore, considerata la condizione economica di entrambe le parti così come dalle stesse documentata ed in particolare per il profilo concernente non solo i redditi da ciascuna percepiti ma anche gli oneri economici su ciascuna gravanti, in conformità alle conclusioni congiuntamente precisate dalle parti deve disporsi che il padre, CP_1
versi a a titolo di concorso per il mantenimento della figlia minore, sino alla sua
[...] Parte_1 autosufficienza e indipendenza economica, l'importo di euro 500,00 mensili entro il 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT. Nel momento in cui l'importo dell'assegno unico familiare, oggi percepito dalla signora nella misura minima, venisse rideterminato Parte_1
pagina 6 di 8 in una cifra superiore, il contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia minore verrà rideterminato nella somma di € 450,00 mensili da versarsi sempre entro il 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT.
Le spese straordinarie verranno sostenute nella misura del 50% da ogni genitore e regolate secondo i criteri dettati dal protocollo d'intesa in uso presso il Tribunale di Vercelli.
La ricorrente è autorizzata a richiedere e trattenere l'intero importo dell'assegno unico e Parte_1
universale.
SPESE PROCESSUALI
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali, come richiesto peraltro dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 1619/2024 r.g. ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) DICHIARA la separazione personale ex art. 151 co. 1 c.c. dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio civile in Elbasan (Albania) il 03/07/2017.
[...]
2) MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune competente ove è stato trascritto l'atto (Vercelli) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
3) DISPONE che la figlia minore sia affidata in via condivisa a entrambi i genitori. Per_1
4) DISPONE che, salvi accordi migliorativi, il padre tenga con sé la figlia minore secondo il calendario indicato in parte motiva.
5) DISPONE che il padre, versi alla madre, a titolo di concorso per il CP_1 Parte_1
mantenimento della figlia minore, sino alla sua autosufficienza e indipendenza economica,
l'importo di euro 500,00 mensili entro il 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
nel momento in cui l'importo dell'AUU, oggi percepito dalla signora nella misura minima, venisse rideterminato in una cifra superiore, il contributo a Parte_1 carico del padre per il mantenimento della figlia minore verrà rideterminato nella somma di €
pagina 7 di 8 450,00 mensili da versarsi sempre entro il 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT.
6) DISPONE che le parti concorreranno, in ragione del 50% ciascuna, nel pagamento delle spese straordinarie con rinvio alla disciplina del Protocollo del Tribunale di Vercelli.
7) AUTORIZZA a richiedere e trattenere in via esclusiva l'assegno unico Parte_1
universale.
8) DÀ ATTO che le parti hanno convenuto quanto indicato ai punti 9,10,11 trascritte in epigrafe.
9) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Vercelli, in data 15.4.202 nella camera di consiglio del Tribunale.
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE EST. dott.ssa Simona Francese
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta n. 1619/2024 R.G. promossa da:
C.F. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Berra Michela
PARTE RICORRENTE nei confronti di:
.F. CP_1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. Treves Alberto
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Oggetto: separazione giudiziale pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni congiunte tramite note scritte autorizzate:
1. Le parti vivranno separate con obbligo di reciproco rispetto, evitando qualsivoglia incontro fra di loro senza valido motivo, anche al fine di garantire un rapporto sereno, equilibrato e continuativo della minore con ciascuno dei genitori;
2. La figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione e Per_1
residenza presso la madre e la casa materna, ove continuerà ad abitare. I genitori, in applicazione del regime di affidamento condiviso, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni di maggiore interesse per la figlia, mentre limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la eserciteranno separatamente, ciascuno nei periodi in cui avrà la figlia con sé;
3. Quanto alle modalità di frequentazione, il padre potrà incontrare e tenere con sé la figlia Per_2
[...]
- a fine settimana alternati, dal venerdì, quando la preleverà presso la scuola sino alla domenica sera quando verrà riaccompagnata presso i nonni paterni che a loro volta la porteranno dalla mamma per le ore 20,30;
- infrasettimanalmente, il giovedì, nella settimana in cui il fine settimana è di pertinenza della mamma presso l'abitazione dei nonni. In tal giorno i nonni paterni preleveranno a scuola e la Per_1 terranno presso di loro fino all'accompagnamento a scuola il venerdì mattina;
Quando sarà con il padre, potrà sentire telefonicamente ogni giorno la madre. Per_1
Nei giorni in cui la figlia è con la madre, sarà il padre a poter telefonare a , preferibilmente Per_1
nelle ore serali. Entrambi i genitori si impegnano a favorire le telefonate, lasciando in ogni caso la figlia libera di dialogare senza interferenze o condizionamenti di sorta;
4. La figlia minore trascorrerà con ciascun genitore tempi paritetici nei periodi di vacanza: Per_1
- nelle vacanze natalizie, la figlia starà ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre con Per_1 un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
- nelle vacanze pasquali passerà alternativamente l'intero periodo di vacanza con ciascun Per_1
genitore ad anni alterni;
pagina 2 di 8 - con riferimento alle festività di un solo giorno (compleanno, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre ecc.) ciascun genitore terrà con sé la figlia ad anni alterni;
- nelle vacanze estive, la figlia starà con ciascun genitore quindici giorni, da stabilire di Per_1
comune accordo, entro il 31 maggio di ogni anno e comunque subordinatamente alla volontà, alle esigenze, alle condizioni di salute e agli impegni della minore. Considerata l'età della bambina, per quanto concerne le estati 2025 –2026 – 2027 - 2028, la minore trascorrerà con il padre due settimane non consecutive e solo a partire dall'estate 2029 due settimane consecutive;
ciascun genitore, così come già regolarmente, consentirà alla figlia un contatto telefonico quotidiano con l'altro genitore durante le vacanze, comunicando una settimana prima delle vacanze (e anche prima dei week end) i recapiti ed i luoghi di destinazione. Per eventuali viaggi all'estero ci dovrà essere il consenso di entrambi i genitori;
5. Le parti si impegnano, inoltre, a limitare le reciproche comunicazioni a quanto strettamente necessario in relazione alle esigenze della figlia;
6. Il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di concorso per il mantenimento della CP_1 Parte_1 figlia minore, sino alla sua autosufficienza ed indipendenza economica, l'importo di euro 500,00 mensili entro il 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT. Nel momento in cui l'importo dell'AUU, oggi percepito dalla signora nella misura minima, Parte_1
venisse rideterminato in una cifra superiore, il contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia minore verrà rideterminato nella somma di € 450,00 mensili da versarsi sempre entro il 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
7. Le spese straordinarie verranno sostenute nella misura del 50% da ogni genitore e regolate secondo
i criteri dettati dal protocollo d'intesa (Linee Guida) del 21.12.2018, in uso presso il Tribunale di
Vercelli e successive modifiche;
8. La signora richiederà l'intero importo dell'assegno unico e universale;
Parte_1
9. L'automobile Fiat Croma, targa CX313EK, formalmente intestata alla signora sarà Parte_1
demolita. Tutte le spese per la demolizione saranno ad esclusivo carico del signor La CP_1
signora provvederà alla sottoscrizione della documentazione necessaria per la Parte_1 demolizione dell'automobile Fiat Croma, targa CX313EK, non appena predisposta. Eventuali sanzioni
o spese derivanti dal ritardo della signora nella sottoscrizione della documentazione Parte_1
pagina 3 di 8 necessaria per la demolizione saranno a carico di quest'ultima. Il signor all'atto della CP_1
sottoscrizione da parte di entrambi i coniugi delle condizioni di separazione consensuale, provvederà inoltre a saldare le spese relative alle tasse scadute (bollo auto 2024 di € 345,50 e 2025 di € 326,31) per un importo complessivo di € 669,81 così come provvederà a saldare qualsiasi ulteriore eventuale spesa pregressa o futura relativa a tale automobile (a titolo esemplificativo: bolli auto o sanzioni).
10. Il signor si impegna a restituire nella sua totalità l'importo ad oggi non ancora versato CP_1
relativo al finanziamento rapporto n. 50094712 cointestato ad entrambi i coniugi, stipulato presso
VE in data 05.11.2021 (categoria 870002 erbavoglio mlt), ivi comprese le rate già scadute e fino a scadenza e, pertanto, verserà anche la quota del 50% della signora più in Parte_1 particolare, all'atto della sottoscrizione da parte di entrambi i coniugi delle condizioni di separazione consensuale, il signor provvederà al versamento di € 4689,30, pari all'importo delle rate CP_1 già scadute, mentre pagherà il residuo importo di € 7673,40 alla scadenza di ogni singola rata ancora dovuta;
11. La signora si impegna a restituire le rate a scadere, pari ad € 1.432,00 relative al Parte_1 prestito n. 20221313443372 acceso per l'acquisto mobili presso Irs Mobili srl. ed intestato al sig. alla scadenza di ogni singola rata ancora dovuta mediante bonifico sul c/c con IBAN: CP_1
[...]. Nel caso in cui la signora non provvedesse a tale Parte_1 versamento, il sig. potrà compensare l'importo di € 165,00 con la maggior somma dallo CP_1
stesso dovuta per il mantenimento della figlia.
Il PM ha concluso con visto in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in Elbasan (Albania) il 03/07/2017; Parte_1 CP_1 trasferitisi in Italia, l'atto è stato trascritto al registro dello Stato Civile del comune di Vercelli.
Dall'unione è nata, a Vercelli (VC) il 25/12/2021, la figlia . Per_1
Con gli atti introduttivi del presente giudizio le parti hanno chiesto al Tribunale la pronuncia di separazione e la regolamentazione delle condizioni di affidamento della figlia minore;
dopo il deposito pagina 4 di 8 degli atti introduttivi, hanno raggiunto un accordo e all'udienza del 1.4.2025 hanno chiesto un differimento e di esser autorizzati a precisare conclusioni congiunte tramite note scritte autorizzate.
Ritenuto che:
PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 co. 1 c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
AFFIDAMENTO della PROLE e sulle modalità di esercizio del DIRITTO DI VISITA
Sia quanto all'affidamento della figlia, sia in punto di modalità di esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario, debbono essere accolte in quanto pienamente rispondenti alle esigenze di tutela della prole e conformi al principio di bigenitorialità le conclusioni rassegnate dalle parti.
Tali conclusioni non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a tutelare i soggetti coinvolti e meritano quindi accoglimento.
Inoltre, l'età della prole nonché il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, ne consente di stimare non necessaria l'audizione diretta.
In particolare, la figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione e residenza presso la madre e la casa materna, ove continuerà ad abitare. I genitori, in applicazione del regime di affidamento condiviso, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni di maggiore interesse per la figlia, mentre limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la eserciteranno separatamente, ciascuno nei periodi in cui avrà la figlia con sé.
Quanto alle modalità di frequentazione, il padre potrà incontrare e tenere con sé la figlia a fine Per_1
settimana alternati, dal venerdì, quando la preleverà presso la scuola sino alla domenica sera quando verrà riaccompagnata presso i nonni paterni che a loro volta la porteranno dalla mamma per le ore
20,30; infrasettimanalmente, il giovedì, nella settimana in cui il fine settimana è di pertinenza della mamma presso l'abitazione dei nonni. In tal giorno i nonni paterni preleveranno a scuola e la Per_1 terranno presso di loro fino all'accompagnamento a scuola il venerdì mattina.
Quando sarà con il padre, potrà sentire telefonicamente ogni giorno la madre. Per_1
pagina 5 di 8 Nei giorni in cui la figlia è con la madre, sarà il padre a poter telefonare a , preferibilmente Per_1
nelle ore serali. Entrambi i genitori si impegnano a favorire le telefonate, lasciando in ogni caso la figlia libera di dialogare senza interferenze o condizionamenti di sorta;
La figlia minore trascorrerà con ciascun genitore tempi paritetici nei periodi di vacanza: Per_1
- nelle vacanze natalizie, la figlia starà ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre con un Per_1 genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
- nelle vacanze pasquali passerà alternativamente l'intero periodo di vacanza con ciascun Per_1
genitore ad anni alterni;
- con riferimento alle festività di un solo giorno (compleanno, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre ecc.) ciascun genitore terrà con sé la figlia ad anni alterni;
- nelle vacanze estive, la figlia starà con ciascun genitore quindici giorni, da stabilire di Per_1
comune accordo, entro il 31 maggio di ogni anno e comunque subordinatamente alla volontà, alle esigenze, alle condizioni di salute e agli impegni della minore. Considerata l'età della bambina, per quanto concerne le estati 2025 –2026 – 2027 - 2028, la minore trascorrerà con il padre due settimane non consecutive e solo a partire dall'estate 2029 due settimane consecutive;
ciascun genitore, così come già regolarmente, consentirà alla figlia un contatto telefonico quotidiano con l'altro genitore durante le vacanze, comunicando una settimana prima delle vacanze (e anche prima dei week end) i recapiti ed i luoghi di destinazione.
Per eventuali viaggi all'estero ci dovrà essere il consenso di entrambi i genitori.
OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE
Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento della figli minore, considerata la condizione economica di entrambe le parti così come dalle stesse documentata ed in particolare per il profilo concernente non solo i redditi da ciascuna percepiti ma anche gli oneri economici su ciascuna gravanti, in conformità alle conclusioni congiuntamente precisate dalle parti deve disporsi che il padre, CP_1
versi a a titolo di concorso per il mantenimento della figlia minore, sino alla sua
[...] Parte_1 autosufficienza e indipendenza economica, l'importo di euro 500,00 mensili entro il 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT. Nel momento in cui l'importo dell'assegno unico familiare, oggi percepito dalla signora nella misura minima, venisse rideterminato Parte_1
pagina 6 di 8 in una cifra superiore, il contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia minore verrà rideterminato nella somma di € 450,00 mensili da versarsi sempre entro il 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT.
Le spese straordinarie verranno sostenute nella misura del 50% da ogni genitore e regolate secondo i criteri dettati dal protocollo d'intesa in uso presso il Tribunale di Vercelli.
La ricorrente è autorizzata a richiedere e trattenere l'intero importo dell'assegno unico e Parte_1
universale.
SPESE PROCESSUALI
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali, come richiesto peraltro dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 1619/2024 r.g. ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) DICHIARA la separazione personale ex art. 151 co. 1 c.c. dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio civile in Elbasan (Albania) il 03/07/2017.
[...]
2) MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune competente ove è stato trascritto l'atto (Vercelli) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
3) DISPONE che la figlia minore sia affidata in via condivisa a entrambi i genitori. Per_1
4) DISPONE che, salvi accordi migliorativi, il padre tenga con sé la figlia minore secondo il calendario indicato in parte motiva.
5) DISPONE che il padre, versi alla madre, a titolo di concorso per il CP_1 Parte_1
mantenimento della figlia minore, sino alla sua autosufficienza e indipendenza economica,
l'importo di euro 500,00 mensili entro il 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
nel momento in cui l'importo dell'AUU, oggi percepito dalla signora nella misura minima, venisse rideterminato in una cifra superiore, il contributo a Parte_1 carico del padre per il mantenimento della figlia minore verrà rideterminato nella somma di €
pagina 7 di 8 450,00 mensili da versarsi sempre entro il 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT.
6) DISPONE che le parti concorreranno, in ragione del 50% ciascuna, nel pagamento delle spese straordinarie con rinvio alla disciplina del Protocollo del Tribunale di Vercelli.
7) AUTORIZZA a richiedere e trattenere in via esclusiva l'assegno unico Parte_1
universale.
8) DÀ ATTO che le parti hanno convenuto quanto indicato ai punti 9,10,11 trascritte in epigrafe.
9) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Vercelli, in data 15.4.202 nella camera di consiglio del Tribunale.
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE EST. dott.ssa Simona Francese
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