Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 26/02/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2728/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annarita D'Elia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.2728/2023 R.G., avente ad oggetto usucapione, promossa da
, con avv. Beretta e Gonzati ATTORE Parte_1 contro in persona del l.r. p.t., con avv. Di Manna CONVENUTA Controparte_1
CONCLUSIONI Le parti concludevano riportandosi agli atti di causa Ragioni in fatto e in diritto della decisione ha convenuto in giudizio la in persona del l.r. p.t., per sentir Parte_1 Controparte_1 dichiarare l'avvenuto acquisto a titolo di usucapione del terreno sito in Saronno (distinto al Catasto Terreni del Comune di Saronno, Sezione Saronno, come segue:
- foglio 22, particella 82, semin. arb., classe 2, 4050 mq, reddito dominicale euro 27,19 reddito agrario Euro 24,05 confinante con particelle 83, 88, 596;
- foglio 22, particella 83, porzione AA, seminativo, classe 2, mq 500, reddito dominicale Euro 3,36, reddito agrario Euro 2,84; porzione AB, semin. arb., classe 2, mq 30, reddito dominicale Euro 0,20, reddito agrario Euro 0,18; il tutto confinante con particelle 84, 88 e 82), adibito sin dal 1973 ad attività di scavo e movimento terra, avendo egli provveduto a recintare e intercludere il fondo con alberi di alto fusto e sbarra munita di lucchetto ed ivi collocato la sede operativa della propria impresa nonché strutture, macchinari (quali ruspe, trattori, bulldozer) funzionali all'esercizio della propria attività. Instauratosi il contraddittorio, si è costituta la società convenuta, eccependo il mancato assolvimento della condizione di procedibilità (perché la mediazione era stata svolta nei confronti della propria dante causa,
nel 2016), contestando la fondatezza della domanda attorea e avanzando in via Controparte_2 riconvenzionale domanda di restituzione del bene. In particolare, ha dedotto che l'attore avrebbe dovuto far valere i propri pretesi diritti nei confronti della e comunque nella procedura di CP_2
Amministrazione Straordinaria ai sensi della L. 3.4.1979, n. 95, aperta con D.M. del 17.12.1996, cui era stata sottoposta unicamente con le forme previste dalla Legge Fallimentare, in particolare con CP_2 le modalità di cui all'art. 93 R.D. 16.3.1942, n. 267, in forza del rinvio contenuto nell'art. 53 D.Lgs. n. 270/1999 alla legge fallimentare e non certo all'esito della procedura, senza aver presentato alcuna domanda di ammissione al passivo della procedura.
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ammessa e svolta l'attività istruttoria orale ritenuta ammissibile e rilevante, ritenuta matura per la decisione, la causa era rinviata all'udienza del 26.02.2025 per la precisazione delle conclusioni. Il rilievo relativo all'opponibilità alla società convenuta e alle modalità di verifica del preteso avvenuto acquisto per usucapione del terreno è logicamente precedente a quello attinente al riscontro della sussistenza in concreto di un fatto di usucapione. La società convenuta ha eccepito che l'attore avrebbe dovuto far valere il proprio diritto ad usucapire i fondi per cui è causa nella procedura di Amministrazione Straordinaria cui era stata sottoposta CP_2 quale dante causa della convenuta, unicamente con le forme previste dalla Legge Fallimentare, eccezione cui si è opposta parte attrice. Ritiene il Tribunale tale rilievo destituito di fondamento. Sull'argomento appare significativo notare non solo che il sistema giuridico vigente consegna il compito di rendere opponibili ed efficaci i titoli di acquisto della proprietà per usucapione a vicende che si svolgono propriamente tra il rivendicante e il soggetto che si pone come ultimo proprietario del bene usucapendo, mentre quello della verifica fallimentare è un processo che vede come parte necessaria non già il fallito, assunto nella veste di ultimo proprietario del bene oggetto di rivendica per usucapione, quanto invece la massa di creditori di quest'ultimo come soggettivamente polarizzata nella persona del curatore;
ma anche che il procedimento di verifica fallimentare risulta in sé stesso strutturalmente inidoneo ad accogliere un giudizio come quello di accertamento di compiuta usucapione (cfr. in questo senso Cass. 12736/2021). Passando alle ulteriori domande, ritiene il Tribunale di dover accogliere la domanda di parte attrice e rigettare la domanda di parte convenuta Premesso come sia noto che, ai fini dell'usucapione, il possesso ventennale debba esteriorizzarsi in un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio della proprietà, di tal che il possesso medesimo non può ravvisarsi nel mero godimento del bene ove questo non si traduca in un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto, ne consegue che possa accettarsi la ricostruzione dei fatti dedotta dall'attore, in quanto l'esito dell'attività istruttoria svolta appare idonea a provare l'avvenuto perfezionamento del possesso ad usucapionem da parte dell'attore. E', infatti, emerso inequivocabilmente non solo che l'attore ha utilizzato il suddetto terreno sin dal 1973 ivi esercitando attività di scavo e movimento terra, avendolo peraltro recintato e avendone chiuso l'accesso con sbarra munita di lucchetto ivi collocando strutture, attrezzature, macchinari per la movimentazione terra, oggetto della propria impresa, senza alcuna contestazione, lamentela o compimento di validi atti interruttivi da parte del proprietario, ma anche che questa circostanza si è protratta per oltre un ventennio e non sporadicamente e sicuramente non è stata conseguenza di mera tolleranza da parte dei danti causa della convenuta. Parte convenuta, invero, non ha dedotto né fornito alcuna prova che i comportamenti dell'attore fossero la conseguenza di meri atti di tolleranza per cortesia e rapporti di buon vicinato. Né, in tema di usucapione, la pronunzia della sentenza dichiarativa del fallimento e la sua trascrizione, risultano idonee ad interrompere il tempo per l'acquisto del diritto di proprietà, conseguendo l'interruzione del possesso solo all'azione del curatore (o chi per esso) tesa al recupero del bene mediante spossessamento del soggetto usucapiente, nelle forme e nei modi prescritti dagli artt. 1165 e 1167 c.c. (cfr. in questo senso Cass. 15137/2021, Cass. 2880/2023), posto che l'effetto di interrompere il possesso ad usucapiendum consegue solamente in dipendenza delle condotte ed atti tassativamente indicati dalla legge. pagina 2 di 4 La documentazione prodotta da parte attrice (sia i rilievi fotografici, sia la contravvenzione elevata, ecc.) e la prova testimoniale assunta nel corso del giudizio ha, dunque, consentito di accertare non solo il termine iniziale di decorrenza del possesso (dal 1973), avvenuto con esternazione ed intenzione inequivocabilmente diretta all'acquisto della proprietà del fondo, stante l'intervenuta recinzione del fondo con apposizione continuativa di proprie strutture stabili ed attrezzature e svolgimento in loco di attività di scavo e movimento terra;
ma anche il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato ininterrottamente sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla manifestando apertamente il proprio dominio esclusivo sulla res con comportamenti apertamente contrastanti ed inoppugnabilmente incompatibili con il possesso altrui. L'attore ha, pertanto, assolto l'onere di provare tanto il corpus quanto l'animus, in quanto, è risaputo, che solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà. Peraltro, non va sottaciuto che, a fronte di tali evidenze probatorie offerte da parte attrice in ordine all'avvenuta recinzione (che “…costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto…”: così Cass. 1796/2022) e ad altri fatti idonei a dimostrazione del possesso uti dominus rivolti nei confronti del precedente proprietario, con riferimento all'animus possidendi, in tema di usucapione, “dalla presunzione discendente dall'art.1141, comma 1, c.c. deriva un'inversione dell'onere probatorio in punto di "animus possidendi", cosicché non spetta al possessore dimostrare l'esistenza di tale elemento soggettivo, ma alla parte che si opponga all'avvenuta maturazione dell'usucapione dimostrarne la mancanza” (così Cass. 25095/2022, v. anche Cass. 22667/2017). Pertanto, deve ritenersi che abbia usucapito il terreno di cui si discute, utilizzandolo Parte_1 continuativamente, senza violenza e clandestinità, sicché tale domanda deve essere accolta, mentre va reietta ogni altra domanda avanzata. Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze, richieste e deduzioni delle parti devono ritenersi assorbite ovvero rigettate. Le spese di lite devono seguire la soccombenza principale e vanno liquidate come indicato in dispositivo sulla base dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 come successivamente modificati, computati sull'importo indicato dall'attore quale valore della controversia.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa, così decide:
1. accoglie la domanda dell'attore e, per l'effetto,
2. accerta e dichiara l'acquisto della proprietà per usucapione da parte dell'attore del terreno sito in Saronno (distinto al Catasto Terreni del Comune di Saronno, Sezione Saronno, come segue:
- foglio 22, particella 82, semin. arb., classe 2, 4050 mq, reddito dominicale euro 27,19 reddito agrario Euro 24,05 confinante con particelle 83, 88, 596;
- foglio 22, particella 83, porzione AA, seminativo, classe 2, mq 500, reddito dominicale Euro 3,36, reddito agrario Euro 2,84; porzione AB, semin. arb., classe 2, mq 30, reddito dominicale Euro 0,20, reddito agrario Euro 0,18; il tutto confinante con particelle 84, 88 e 82);
3. rigetta ogni altra domanda avanzata;
pagina 3 di 4 4. condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in complessivi
€2.540,00, oltre oneri di legge.
Così deciso in Busto Arsizio il 26.02.2025
Il Giudice
A. D'Elia
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