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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/04/2025, n. 2431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2431 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1747 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
05/02/2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico presso l'avv. Mancini Enrico
(c.f. , che lo rappresenta e difende per procura in atti- C.F._2
APPELLANTE-
E
(c.f. CP_1 C.F._3
(c.f. ) CP_2 C.F._4
Entrambi elettivamente domiciliati, anche in indirizzo telematico, presso l'avv. Tomei
Sonia (c.f. ), che li rappresenta e difende per procura in atti- C.F._4
APPELLATI-
OGGETTO: appello di nei confronti di e , Parte_1 CP_1 CP_2
contro la sentenza n. 208/2021, resa tra le parti, dal Tribunale di Velletri, il 05.02.2021,
a definizione del giudizio recante n.r.g. 1408/2018- apertura luci e vedute-
FATTO E DIRITTO
, quale proprietario dell'immobile in Genzano di Roma, Via Emilia Parte_1
16, conviene in giudizio, dinanzi al primo giudice, e , CP_1 CP_2
r.g. n. 1 proprietari del terreno edificato confinante, che chiede di:” (…) condannare (…), in solido tra loro, a porre in essere gli interventi necessari affinché le luci oggetto del presente contendere siano rese conformi alle prescrizioni di cui all'art. 901c.c.”, con determinazione della somma dovuta, dai convenuti, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della emananda sentenza, come previsto dall'articolo 614 bis c.p.c., applicabile anche alla fase di cognizione, pur trattandosi di norma collocata nell'ambito del processo esecutivo.
A sostegno delle rassegnate conclusioni e posto di aver introdotto, senza esito, la procedura obbligatoria di mediazione, allega che sulla proprietà dei Parte_1
convenuti insiste un fabbricato, originariamente di tipo rurale e oggetto di interventi di ristrutturazione documentati fotograficamente;
sulla facciata di tale fabbricato, quella rivolta verso la proprietà del vi sono due aperture, classificabili come luci ai sensi Pt_1
dell'articolo 900 c.c. e difformi alla prescrizione dell'articolo 901 c.c. per il quale il quale il lato inferiore delle luci deve essere ad un'altezza minima di 2 metri e mezzo.
Con comparsa di costituzione depositata il 21.11.2018, successiva alla udienza di prima comparizione del 16.05.2018, i convenuti resistono una domanda sostanzialmente limitandosi ad opporre che si verte in materia di “vedute” e non di “luci”.
Allegano i convenuti che le aperture, dotate di vetri opachi, hanno le soglie ad un'altezza di 1,38 metri dall'attuale pavimentazione;
sono dotate di grate di sicurezza fisse in metallo alle quali aderisce una rete metallica a maglia fine;
che in occasione della ristrutturazione dell'immobile, l'immobile è stato dotato di un riscaldamento radiante a pavimento e questo ha comportato il rialzo del pavimento per 40 cm;
prima del rialzo del pavimento, la soglia delle aperture in oggetto di poneva ad un'altezza di
1,78 m dal pavimento;
in ogni caso, la esecuzione dei lavori di ristrutturazione non mutato la natura di tali aperture che, sia tenuto conto dell'altezza attuale che tenuto conto dell'altezza precedente ( rispettivamente di 1,38 m e 1,78 m) è quella di vedute e non di “ luci”; tali vedute esistono sin dal progetto originario e rientrano nella disciplina dell'articolo 907 c.c..
Richiamata l'allegazione fotografica n. 4 e sostenendo che il ha piantumato Pt_1
la siepe in stretta prossimità del muro di confine limitando la visibilità dalle finestre della proprietà in violazione alle distanze previste dal codice, concludono per CP_1
l'infondatezza della domanda del conti e, in via riconvenzionale per l'accertamento della piantumazione in violazione dell'articolo 892c.c., con condanna di a Parte_1
estirpare egli alberi e la siepe nonché ai sensi dell'art. 96 del codice di rito.
r.g. n. 2 La sentenza impugnata respinge le domande di entrambe le parti e compensa le spese di lite.
Di seguito, le ragioni poste a sostegno della decisione.
- chiede la condanna, in solido dei convenuti, a conformare alle Parte_1
prescrizioni di cui all'art. 901 c.c. le luci esistenti sulla facciata del fabbricato rivolta verso la proprietà del allegandone la difformità rispetto alla Pt_1
prescrizione di cui all'articolo 901 c.c. che impone che il lato inferiore della luce debba essere ad una altezza non inferiore di 2 metri e mezzo.
- I convenuti, costituitisi successivamente alla prima udienza di trattazione, dunque tardivamente, chiedono il rigetto della domanda, opponendo trattarsi di vedute e non di luce. In via riconvenzionale, propongono una domanda per asserita violazione dell'art. 892 c.c.
- La domanda del Conti è infondata, in quanto ricollegata alla natura di luci, incompatibile con la diversa natura delle finestre oggetto di causa, da ritenersi a tutti gli effetti vedute, come da documentazione in atti.
- Inoltre, a fronte della difesa svolta dai il “non svolge alcuna CP_1 Pt_1
contestazione in ordine alla natura delle aperture allegata dai convenuti”.
- La domanda riconvenzionale è tardiva e inammissibile.
Con l'atto di appello, , rassegna le seguenti conclusioni: Parte_1
<< (…) accertato che le aperture oggetto di causa sono da qualificarsi in termini di luci ai sensi dell'art. 900 c.c., condannare i sigg.iri e insolito tra loro, CP_2 CP_1
a porre in essere gli interventi necessari affinché le luci oggetto del presente contendere siano rese conformi alle prescrizioni di cui all'art. 901 c.c. Si chiede altresì che il Corte
d'appello fissi la somma dovuta dai convenuti per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione demandata sentenza e ciò alla stregua di quanto previsto dall'art. 614 bis c.p.c.
Applicabile sin dalla fase di cognizione benché la norma sia collocata nell'ambito del processo esecutivo (…) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio>>.
Si costituiscono i rassegnano le seguenti conclusioni: CP_1
<<:1) rigettare l'atto di appello, poiché infondata in fatto ed in diritto;
2) accertare e
dichiarare la violazione dell'art. 892 c.c. E per l'effetto ordinare al sig. Pt_1
all'estirpazione degli alberi e della siepe;
3) condannare altresì, lo stesso al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”
A sostegno delle rassegnate conclusioni, propone due motivi di appello. Parte_1
r.g. n. 3 a) Rubricato:” violazione dell'art. 116.p.c. Errata valutazione del materiale
probatorio- erroneità della sentenza resa dal tribunale di Velletri laddove il giudice di prime cure ha ritenuto di non poter qualificare le aperture oggetto di causa come luci ai sensi dell'art. 909 101 c.p.c.”
L'appellante sostiene l'errata valutazione del materiale probatorio, in particolare, della documentazione fotografica, che documenta puntualmente le aperture sul fabbricato di proprietà degli appellati;
aggiunge che la documentazione fotografica depositata dai convenuti in primo grado rappresenta la situazione sostanzialmente identica a quella documentata dal deducente;
che i anno CP_1
affermato che le aperture sono rimaste sostanzialmente inalterate sin dalla costruzione dell'edificio e che con i lavori eseguiti nell'anno 2014 si sono limitati alla sostituzione degli infissi;
che nessuna questione è sorta sui rispettivi titoli di proprietà o sul fatto che le aperture in oggetto sono posizionate ad un'altezza inferiore rispetto a quella prevista dall'articolo 901 c.c.; che le aperture in oggetto sono riconducibili alla disciplina delle “ luci”, secondo i principi enunciati dalle sezioni unite della Cassazione ( Cass. 10615/1996), dato che la presenza di inferriate e la grata non consentono l'affaccio; che sino a quando la soglia di tali aperture si collocava ad una altezza di 1,78 mt. dal pavimento non era possibile, a chi fosse all'interno del dell'immobile di proprietà dei convenuti, guardare nel fondo del vicino, ma che i lavori eseguiti nel corso dell'anno 2014 hanno portato la soglia inferiore della apertura alla minore altezza di 1,38 mt., determinando la irregolarità dell'apertura. Conclude per la condanna degli appellati alla regolarizzazione delle luci.
b) Rubricato:” erroneità della sentenza laddove il tribunale di Velletri afferma:” inoltre, e da rilevarsi come parte attrice nulla eccepisce in fatto per contestare la diversa natura delle aperture come allegata dai convenuti”.
L'appellante censura la decisione nella parte in cui motiva con la mancata contestazione delle difese dei convenuti in punto di accertamento della natura delle aperture in oggetto e richiama, a sostegno, anche il tenore della memoria autorizzata ai sensi dell'articolo 183, comma 6, n1 nonché della memoria di replica depositata ai sensi dell'articolo 190 del codice di rito.
L'appello e la domanda del Conti sono meritevoli di accoglimento nei limiti di cui di seguito.
Giova premettere, al fine della delimitazione del thema decidendum, la r.g. n. 4 inammissibilità delle difese e delle conclusioni rassegnate, dagli appellati, diverse dal mero rigetto delle censure dell'appellante, dato che le conclusioni diverse rassegnate non sono sorrette da alcuna censura alla decisione, in particolare, nella parte in cui respinge, in quanto tardivamente proposta, la domanda riconvenzionale.
I motivi di appello proposti dal vengono esaminati congiuntamente in Pt_1
quanto entrambi diretti a censurare la decisione nella parte in cui riconduce la domanda dell'odierno appellante alla disciplina delle vedute, rigettandola.
Il chiede di regolarizzare la luce aperta sul muro di proprietà dei convenuti Pt_1
(in quanto muro perimetrale della loro abitazione costruita sul confine tra le due proprietà delle parti in causa).
Occorre qualificare le due aperture in oggetto in termini di “vedute” o di “luci”.
La veduta mira a tutelare il proprietario dall'indiscrezione del vicino, impedendogli di creare aperture a distanza inferiore a quella di 1½m e si distingue dalla luce che, invece, e diretta regolare il diritto del proprietario di effettuare sul proprio fabbricato apertura verso il fondo del vicino, allo scopo di attingere luce ed aria, senza affacciarsi su quello, risultandone stabiliti i requisiti di altezza e di sicurezza ( collocazione di inferriate e grate fisse) alla cui sussistenza è condizionata la correlata limitazione del diritto del vicino ( Cass.
25864/2021)
A differenza della luce, la veduta implica, in aggiunta alla inspectio, la prospectio, ossia la possibilità di affacciarsi e guardare frontalmente, obliquamente o lateralmente nel fondo del vicino, in tal modo assoggettando il fondo alieno ad una visione mobile e globale (Cass. 36147/ 2022).
Ciò detto, le aperture in oggetto concretizzano” luci” e insistono sul muro perimetrale dell'immobile di proprietà dei e di loro proprietà esclusiva, CP_1
posizionato sul confine con la proprietà del Pt_1
Il allega che il muro su cui sono allocate le “aperture” in oggetto Pt_1
costituisce la “facciata” del fabbricato di proprietà dei infatti, e tale CP_1
prospettazione non è oggetto di censura.
Le aperture costituiscono, per come documentate fotograficamente dalle due parti, una “luce” in quanto hanno la esclusiva funzione di garantire luce ed aria all'immobile di proprietà dei e non consentono ( la documentazione CP_1
fotografica che le rappresenta sia dall'interno dell'immobile dei che dal CP_1
r.g. n. 5 lato esterno di tale abitazione), ai di affacciarsi e guardare frontalmente, CP_1
obliquamente o lateralmente nel fondo del Pt_1
L'apertura sul fondo del vicino, la quale non abbia caratteri di veduta o di prospetto, in quanto non consenta di affacciarsi e guardare, è considerata come luce, anche se non conforme alle prescrizioni dell'art. 901 cod. civ., sicché, nell'ipotesi di irregolarità, ai sensi dell'art. 902, secondo comma, cod. civ. il vicino ha diritto di esigere che l'apertura sia resa conforme a tali prescrizioni, anche mediante la sopraelevazione all'altezza minima interna, finalizzata ad impedire l'esercizio della veduta. (Cass. n. 512 del 10/01/2013)
Nell'ipotesi di luce irregolare, il vicino ha dunque il diritto, previsto dall'art. 902 cod. civ., comma 2, di esigere che tale apertura sia resa conforme alle prescrizioni di cui all'art. 901 cod. civ., ovvero di chiuderla acquistando la comunione del muro ed appoggiarvi la propria fabbrica, o costruendo in aderenza. In particolare, la regolarizzazione dell'apertura irregolare comportarla necessità di dotarla dei tre requisiti strutturali previsti dall'art. 901 cod. civ. e cioè: l'inferriata, la grata in metallo e l'altezza.
Nel concreto, le aperture sono provviste di una inferriata (serve a garantire la sicurezza del vicino e mostra dimensioni tali da impedire il passaggio di una persona) e da una rete metallica a maglie strette (impedisce l'immissione nel fondo del vicino di cose gettate dalla finestra); nessun elemento o componente dell'apertura (come davanzale o grata metallica) fuoriesce dal profilo esterno del muro, nel quale la luce è realizzata d'altra parte non vi sono allegazioni delle parti sul punto.
Tali elementi, tutti essenziali, non sono sufficienti alla regolarità delle luci che necessitano del rispetto della ulteriore prescrizione, quella relativa all'altezza minima, sia interna che esterna, che serve ad impedire l'esercizio della veduta sul fondo vicino e nel concreto, oggetto delle allegazioni del Pt_1
Secondo la stessa prospettazione dei la soglia inferiore delle aperture si CP_1
colloca ad una altezza inferiore ai metri 2,50 dal suolo calpestabile del locale di proprietà dei (non vi sono allegazioni difensive riguardo all'altezza dal CP_1
suolo del . Pt_1
Ciò detto, le aperture in oggetto sono luci irregolari, con conseguente fondatezza dell'appello del Conti in accoglimento della cui domanda, i ono tenuti a CP_1
regolarizzarle, portando la soglia inferiore delle aperture ad una altezza dal r.g. n. 6 pavimento del locale al pian terreno dell'immobile dei all'interno del CP_1
quale sono aperte, non inferiore a de metri e mezzo.
Giova precisare che in tema di apertura di luci irregolari nel muro divisorio tra proprietà confinanti, bisogna distinguere se esse siano state realizzate sul manufatto di proprietà esclusiva di colui che compie tale attività e, quindi, "iure proprietatis", ovvero sul muro comune o di proprietà esclusiva del confinante e, pertanto, "iure servitutis", poiché solo in quest'ultima ipotesi il diritto a mantenere la relativa servitù può essere acquisito per usucapione. (cfr. Cass.
n. 28804 del 09/11/2018).
La domanda di per la condanna, dei al pagamento di una Parte_1 CP_1
somma, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nella esecuzione della pronuncia di condanna è generica e viene respinta.
A norma dell'ultimo comma dell'art. 614-bis cod. proc. civ. (nel testo, applicabile ratione temporis, dall'art. 13, comma 1, lett. cc-ter), d.l. 27 giugno
2015, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132: «il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile».
Tale disposizione, nel dettare i parametri cui la concreta determinazione della misura deve essere rapportata, da un lato, circoscriva entro un perimetro precisamente determinabile i limiti del legittimo esercizio di quello che è un potere discrezionale del giudice di merito e impone un onere di allegazione della parte che propone la domanda, in quanto la liquidazione di tale voce di danno deve essere proporzionale alla violazione dei diritti patrimoniali del debitore e allo scopo legittimo che il creditore persegue.
Nel concreto, il difetto di allegazione preclude una corretta stima del danno di cui si invoca la liquidazione anticipata.
Spese di lite.
Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass.n. 9064 del 12/04/2018).
r.g. n. 7 Per il doppio grado, seguono la prevalente soccombenza e si liquidano ex dm
55/2014, come da dispositivo.
La causa è di valore indeterminabile e bassa complessità: la domanda è di natura reale e non personale;
dunque, soggetta al criterio stabilito per le cause relative a beni immobili dall'art. 15, terzo comma, cod. proc. civ. e mancano gli elementi per la stima.
I compensi sono liquidati ai valori minimi in ragione della sostanziale mancata contestazione della configurazione dei luoghi e del conseguente limitato ambito dei punti di discussione.
Viene esclusa, per il grado di appello, la fase istruttoria.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto appello di nei confronti di e , contro la sentenza n. Parte_1 CP_1 CP_2
208/2021, resa tra le parti, dal Tribunale di Velletri, in data 05.02.2021, a definizione del giudizio recante n.r.g. 1408/2018, ogni diversa conclusione disattesa, così provvede:
- In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, condanna e a regolarizzare le luci in oggetto collocando la CP_2 CP_1
soglia inferiore di tali aperture ad una altezza non inferiore ai 2 metri e mezzo dal pavimento del locale al piano terreno cui si vuole dare luce e aria.
- Condanna e , in solido, a rifondere, a le CP_1 CP_2 Parte_1
spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida, per il primo grado, in euro 3.809,00 per compensi ed euro 545,00 per spese oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge e liquida, per il grado di appello, in euro 3.473,00 per compensi ed euro 804,00 per spese oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 11.04.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 8