Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 14/04/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Vallo della Lucania n. 775/2016 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. dell'11/04/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott.ssa Benedetta Rossella Setta
1
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania - Composizione Monocratica Il Giudice, Benedetta Rossella Setta, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429 c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. dell'11/4/2025 nella causa n. 775/2016 avente ad oggetto opposizione a ordinanza- ingiunzione della Giunta Regionale della Regione Campania n. 43 dell'1/4/2016 resa in materia di “sanzioni amministrative” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), col ministero/assistenza dell'avv.
[...] C.F._1
AMATUCCI DOMENICO
- ricorrenti -
e REGIONE CAMPANIA
- resistente - Conclusioni All'udienza dell'11/4/2025, svoltasi secondo le modalità di cui secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul merito
Con ricorso ex art. 22 l. n. 689/1981, il e il sig. Parte_1 proponevano opposizione avverso il Decreto Dirigenziale Parte_2 della Giunta Regionale della Campania n. 43 dell'1/4/2016, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di € 11.550,00, oltre le spese di bollo e di notifica pari a € 7,70, a titolo di sanzione per la violazione dell'art. 101 D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., sanzionato dall'art. 133, comma 1 del medesimo decreto, in base a tale ragioni: […]con verbale di sopralluogo e prelievo campioni di acque di scarico n. LSM-FIM 050815-01 del 5/8/2015, l'ARPAC Dipartimento Provinciale di Salerno, procedeva presso l'impianto di depurazione comunale di Lustra (SA) in Loc. Ottale al prelievo di un campione di acque di scarico, per la verifica della conformità dello stesso ai limiti previsti dal D.lgs. n. 153/06 e s.m.i.; con il rapporto di prova n.
20150017994 emesso in data 08/09/2015, relativo alle analisi eseguite dai
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laboratori dell'Area Analitica, l' , previo Parte_3 accertamento del superamento dei limiti previsti dalla tabella 3 all. V alla Parte III del D.lgs. 152/06 e s.m.i., contestava con nota n. 0059595/2015 del 29/09/2015, notificata via pec in pari data al Sig. Sindaco del Lustra (SA), quale Parte_1 gestore dell'impianto di depurazione comunale di Lustra – Loc. Ottale, la violazione dell'art. 101, sanzionata dall'art. 133, comma 1, D.lgs. 152/06, per aver effettuato uno scarico di acque superficiale, , affluente al fiume Alento, Controparte_1 senza rispettare i limiti di cui alla tab. 3 all. V alla parte III del D.lgs. 152/06 e s.m.i., in relazione ai parametri: TO ed RI - Che a tutt'oggi il Pt_4 Pt_5
Sig. Sindaco del Comune di Lustra (SA) non ha fatto pervenire a questa né memorie difensive né richiesta di audizione.”
Avverso il suddetto decreto dirigenziale, hanno proposto opposizione con ricorso, ai sensi dell'art. 22 l. n. 689/1981, il e il sig. Parte_1
– all'epoca dei fatti Sindaco del Comune sanzionato – Controparte_2 impugnando l'accertamento e l'ingiunzione in virtù di tali eccezioni di rito preliminari: “• nullità della notificazione per violazione dell'art. 18 e 14, comma 4, l.689/1981 per non essere stata eseguita secondo le modalità prevista dal cpc […];
• nullità per omessa notificazione del verbale di contestazione-accertamento, richiamato nella premessa e nella motivazione dell'atto opposto;
• prescrizione della mancata contestazione della contravvenzione (art. 14 l. 689/1981), per fatto dichiarato accertato nell'agosto 2015; • estinzione dell'obbligazione ex art. 14,
u.c., l.689/81 […]; • nullità dell'accertamento della contestazione per omessa richiesta di assistenza a soggetto autorizzato dalla P.A. o con poteri di rappresentanza del Comune;
• nullità dell'accertamento circa il tempo ed i modo di prelievo, perché svolti in violazione della legge 689/1981 e ss.mm.ii”. Quanto al merito, i ricorrenti deducevano la carenza di legittimazione passiva per assenza di responsabilità dell'ente comunale, in quanto “L'impianto di depurazione sito in loc. Ortali, in virtù del contratto di appalto n.4, del 20.4.2011, reg.to ad Agropoli il 20.4.2011 al n. 117, dal 31 Maggio 2011 era stato ridimensionato, adeguato alla normativa vigente e, dopo l'ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria del giugno 2012, con la nuova delibera di C.C., anche autorizzato allo scarico […]. I reflui prodotti dai pochi pensionati (residenti 372, cfr atto) immessi nel depuratore, dal 2012 venivano costantemente testati dalla
[...]
, chimico convenzionato dalla P.A.: tutte le analisi dei Parte_7 prelievi e dei campionamenti dello scarico – precedenti e successive alla verifica
ARPAC […] non risultavano superare i valori minimi di emissioni stabiliti nelle tabelle regionali allegate al d.l. 152/2006. In difetto il Perito certamente avrebbe impartito le disposizioni sulla depurazione a farsi”; in secondo luogo, rilevano che
“Al prelievo dell'ARPAC non ha partecipato il legale rapp.te del il suo Pt_1 delegato, ovvero il responsabile del servizio, all'epoca in ferie, né è stata
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consegnata la copia del pvc ad un soggetto a tanto abilitato o delegato dalla PA. I ricorrenti, in ogni caso, non hanno avuto contezza che i campioni sono stati prelevati nei modi di legge ed, in particolare, che siano stati eseguiti in più punti, e principalmente a monte oltre che a vallo dello scarico dichiarato versato nel corso d'acqua superficiale. Né hanno contezza che nell'occasione erano state rispettate diverse procedure per il controllo della tabella 1 dell'allegato V, parte terza del
D.lgs. 152/2006, con il prelievo di campioni ponderati nell'arco di 24 ore, e con altri prelievi di campioni medi nell'arco di tre ore per il controllo della conformità della tabella 3 dell'allegato V della terza parte del richiamato d.lgs. in violazione a tali riferite disposizioni l'accertamento non può che dichiararsi nullo”; in terzo luogo e in via gradata, assumono altresì la sussistenza di un caso fortuito, poiché “il giorno prima dell'ispezione e del prelievo dello scarico vi era stato un malfunzionamento della membrana interna della pompetta che dosava la immissione del cloro nella vasca della condotta e che il giorno successivo era stata risolta dal tecnico manutentore, sig. ”; infine, eccepiscono Controparte_3 un'errata determinazione della pena e, quindi, un'ingiustizia della sanzione, sul presupposto che: “il , conta circa 1.000 abitanti, sparsi in tre Parte_1 piccoli nuclei […]. Il legislatore, conscio della problematica e della peculiarità del territorio nazionale, con equilibrio aveva valutato le diverse fattispecie legate a lievi violazioni ed alle piccole realtà montane, con i limitati apporti inquinanti (da organici) rispetto alle aree metropolitane, che erano (e sono) forieri dei noti e devastanti problemi ambientali, per l'effetto aveva previsto una sanzione pecuniaria da 3.000 a 30.000 euro. Nel caso di specie la sanzione pecuniaria applicata mortifica la richiamata ratio legis perché il fatto e senza significativo allarme sociale: trattasi, nella peggiore, contestata e malaugurata ipotesi, di primo caso, eccezionale, occorso ad un piccolo depuratore di reflui organici, per un tempo limitatissimo, con esiguo carico (372 residenti). In riferimento all'illegittimità della sanzione va anche considerato che l'atto non è supportato dalla imprescindibile e doverosa motivazione, né dal fatto che vi è stato diretto sversamento nel fiume Alento, in quanto i presunti (effimeri) liquidi già trattati e depurati erano colati in un rigagnolo che – in astratto – funzionava da ulteriore filtro depurativo delle acque [chiare e non] provenienti da abitazioni, quindi, prive di componenti chimiche e/o inquinanti pericolosi per la salute. […] l'irrogazione delle sanzioni amministrative ex art. 689/1981 sono applicate in conformità ai principi penalistici della responsabilità personale, della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa e del favor rei”.
Alla luce di quanto innanzi esposto, il e il Sig. Parte_1 concludevano chiedendo di accertare l'illegittimità del Parte_2
Decreto dirigenziale n. 43/2016 e di dichiararne la nullità, con vittoria delle spese di lite. 4 Tribunale di Vallo della Lucania n. 775/2016 R.G. Affari Civili Contenziosi
La REGIONE CAMPANIA pur avendo ricevuto regolare notificazione del ricorso in opposizione e dei decreti di fissazione delle udienze non si è costituita e non è comparsa e, pertanto, all'udienza del 28/6/2017 ne va dichiarata la contumacia. La contumacia, tuttavia, non ha impedito la prosecuzione del giudizio e la decisione che, in questa sede, si espone in ossequi ai principi sanciti agli artt. 171 e 291 c.p.c.
Ciò posto e passando al merito, deve preliminarmente darsi atto che l'opposizione è tempestiva e procedibile, essendo stata proposta dalle parti ricorrenti entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, secondo il disposto dell'art. 22 della legge n. 689/1981, essendo la notifica avvenuta in data 07/04/2016 ed essendo stato il ricorso in opposizione depositato il 5/5/2016.
L'opposizione è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Ai fini della decisione della presente controversia, occorre vagliare l'eccezione preliminare relativa all'omessa notifica del verbale di accertamento- contestazione.
Dalla documentazione in atti, e, stante la contumacia della Regione Campania, si rileva la sussistenza solo della notifica del Decreto dirigenziale n. 43/2016, avverso cui è stata proposta opposizione, e non anche quella relativa al verbale di contestazione-accertamento, richiamato nella premessa e nella motivazione dell'atto opposto, così come previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981. Sul punto, l'art. 14, comma 1 e 2, l. n. 689/1981 prescrive che: “1. La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”. Il verbale di contestazione-accertamento della violazione è dunque un atto prodromico all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione della sanzione amministrativa. A tal proposito, la giurisprudenza ha, in più occasioni, chiarito che: “In tema di illeciti amministrativi, incombe sull'Amministrazione l'onere di provare la tempestiva notifica del verbale di accertamento dell'illecito, essendo tale notifica condizione per la valida istaurazione del procedimento sanzionatorio” (cfr. Cass., Sez. II, n. 20014/2016). Orbene, dall'analisi della documentazione depositata, si rileva il mancato raggiungimento della prova in ordine alla notifica del verbale di accertamento della violazione di cui all'art. 14, e, per l'effetto, della legittimità del procedimento
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e del provvedimento sanzionatorio emesso nei confronti degli odierni opponenti. Da quanto detto, non può che derivare l'accoglimento della proposta opposizione a causa dell'assenza di alcuna prova in ordine alla notifica, neppure entro i termini previsti dalla legge, del verbale di accertamento della violazione, con il consequenziale assorbimento di ogni altra doglianza, deduzione od eccezione, comunque sollevata o rilevabile in corso di causa, in applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014), ferma l'ulteriore precisazione secondo cui:
[…] In applicazione di detto principio, essendo il presente ricorso (per le ragioni che andranno ad esporsi nel prosieguo) prima facie infondato, appare superflua la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Sez. 2, Sentenza n. 21549 del 25/10/2016). Per l'effetto, va disposto l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione emessa con Decreto dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 43 dell'1/4/2016. Sulle spese Quanto alle spese, l'accoglimento dell'opposizione a ordinanza- ingiunzione impone la condanna di parte resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - tenuto conto del valore (fino a € 26.000,00), della non compiutamente svoltasi fase istruttoria, della natura e della complessità (minima) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (minima) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Benedetta Rossella Setta, definitivamente pronunciando sull'opposizione a ordinanza-ingiunzione proposta dal e dal sig. nei confronti Parte_1 Parte_2 della REGIONE CAMPANIA, avverso il Decreto Dirigenziale n. 43
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dell'1/4/2016, respinta, o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie l'opposizione così come proposto, e, per l'effetto annulla per le ragioni di cui in parte motiva, l'ordinanza ingiunzione resa con Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 43 dell'1/4/2016; condanna REGIONE CAMPANIA alla rifusione in favore del , Parte_1 in persona del Sindaco pro tempore, e di , in persona Parte_2 del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, liquidate in
€ 2.540,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
Così deciso in data 14/04/2025
Il Giudice Dott.ssa Benedetta Rossella Setta
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