Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/04/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 287/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Giulia Conte Presidente relatore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 287/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Cinzia Parte_1 C.F._1
Sandrucci, elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. , già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, quale impresa designata dalla CONSAP per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S. per la Regione Toscana, con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Cottini, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 12/2021 pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. in data 14.01.2021 dal
Tribunale di Siena e pubblicata in pari data;
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare 04.03.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 13.03.2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
14701/2021 RG n. 2606/2019 Repert. n. 61/2021 del 18/01/2021 emessa in data
14/01/2021 dal Tribunale ordinario di Siena Sezione Civile in composizione monocratica a definizione della causa RG n. 2606/2019 non notificata, in riforma integrale della sentenza n. 12/2021 pubbl. il 14701/2021 RG n. 2606/2019 Repert. n. 61/2021 del
18/01/2021 emessa dal Tribunale di Siena in data 14/01/2021, alla luce dei motivi di impugnazione formulati nell'atto di citazione in appello, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura rimasto sconosciuto di cui in premessa in ordine alla produzione del sinistro del 07.07.2018 per cui è causa e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, quale impresa designata dalla CONSAP per la Regione Toscana per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., con sede legale in Bologna Via Stalingrado n.
45 al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dal IG. Parte_2
a causa ed in conseguenza del sinistro de quo, pari ad Euro 161.324,96.= come
[...] meglio precisato in premessa dell'atto di citazione in appello ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dal giorno del sinistro al saldo e per l'ef etto;
c) condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, al rimborso in favore del IG. di tutte le somme che la Parte_1
Compagnia convenuta appellata riceverà per ef etto dell'esecuzione della sentenza di primo grado impugnata, in denegata ipotesi di rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della stessa;
d) Condannare la Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore alla refusione delle spese e competenze legali per il primo e secondo grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c”. In via istruttoria si conclude insistendo per l'ammissione della CTU medico legale e la CTU tecno dinamica e/o il sopralluogo per le valutazioni precisate dal Consigliere Delegato Dott. sia nell'ordinanza del Per_1
27.06.2023 e riportate anche nell'ordinanza del 18.11.2023 e per l'ammissione di tutte le prove per testi richieste in atto di citazione in appello da intendersi qui pe integralmente riportate e trascritte”.
Per parte appellata:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Respingere integralmente l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 12/2021 del Tribunale di Siena, confermandola in ogni sua parte, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese tutte, onorari di difesa e rappresentanza compresi, anche del secondo grado di giudizio;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA Nell'ipotesi in cui, in riforma della sentenza di primo grado, venga accertato che le lesioni subite dall'appellante sono conseguenti ad investimento provocato da veicolo rimasto sconosciuto, accertare l'effettiva entità delle stesse, inferiore a quella richiesta, e condannare l'appellata al risarcimento nella misura che sarà ritenuta di giustizia, con compensazione parziale, in misura non inferiore al
30%, in considerazione del concorso di colpa dell'appellante, che ha attraversato la strada al di fuori delle strisce pedonali, e con integrale compensazione delle spese di causa di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria subordinata si chiede ammissione di CTU medico - legale che accerti, oltre alla durata della malattia, l'entità dei postumi e la congruità delle spese richieste, se la patologia accertata su presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Parte_1
Poggibonsi il 07.07.2018, possa o meno consentire, nell'immediatezza dell'evento, la deambulazione per circa 200 metri e la salita di due rampe di scale”.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 12/2021 del Tribunale di Siena in materia di sinistro stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Siena (ora Controparte_2 Controparte_3
, in qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada
[...] per la Toscana, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale in cui era rimasto coinvolto a causa di un veicolo rimasto sconosciuto.
A sostegno della sua pretesa l'attore esponeva che, in data 07.07.2018, verso le ore
1.25, mentre stava passeggiando lungo la Via Senese in Poggibonsi (SI) con la propria fidanzata, nell'atto di attraversare la strada in prossimità delle strisce pedonali poste vicino all'edicola ivi presente, dirigendosi verso il marciapiede posto davanti al “
[...]
” veniva investito da un'autovettura sbucata improvvisamente alle Parte_3 sue spalle che, secondo la sua prospettazione, circolava ad una velocità elevata e si dava alla fuga.
A seguito dell'urto, l'attore cadeva rovinosamente a terra e, una volta rialzatosi, riusciva a raggiungere con l'aiuto della compagna la propria abitazione, distante circa 150 metri il luogo del sinistro. Nel corso della notte, tuttavia, aggravandosi il dolore all'anca destra, veniva trasportato tramite ambulanza al Pronto Soccorso, dove gli veniva riscontrata una frattura basicervicale del femore destro, e dove in data 09.07.2018 veniva sottoposto ad un intervento chirurgico di artoprotesi totale dell'anca destra.
Tra il 9 e il 10 luglio l'attore e la compagna venivano sentiti a sommare informazioni dal
Commissariato di Polizia e, in data 24.09.2018, il sporgeva denuncia querela Parte_1 contro ignoti per il sinistro oggetto di causa.
Sulla scorta di siffatte allegazioni, l'attore chiedeva la condanna di al CP_2 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, quantificati in € 161.324,96, previo accertamento della verificazione del sinistro stradale per responsabilità esclusiva del conducente del veicolo rimasto non identificato. si costituiva in giudizio contestando la propria legittimazione passiva, CP_2 sostenendo che l'attore non aveva fornito la prova che il sinistro era stato provocato da un veicolo non identificato, e chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata sia in punto di an che di quantum debeatur.
La causa, istruita documentalmente nonché mediante l'acquisizione del file audio contenente la chiamata al 118 eseguita dalla fidanzata del la notte del Parte_1 sinistro, veniva definita con la sentenza n. 12/2021, con cui il Tribunale di Siena respingeva la domanda attrice ritenendo la stessa infondata perché la dinamica del sinistro prospettata dall'attore non aveva trovato alcun riscontro probatorio attendibile e, anzi, era stata smentita dalla documentazione prodotta.
In particolare, il giudice di prime cure concludeva che il era caduto Parte_1 accidentalmente mentre camminava, procurandosi le lesioni per cui era causa, in quanto
“né nei referti medici, né nella telefonata agli operatori del 118 viene fatta menzione di un sinistro stradale e di un investimento da parte di un'auto datasi alla fuga ed è evidente che, se ciò fosse veramente successo, il danneggiato non avrebbe esitato a riferirlo nel momento stesso in cui è stata fatta la telefonata al 118, non essendo minimamente ipotizzabili ragioni per cui il avrebbe dovuto sottacere la Parte_1 circostanza”.
In definitiva, il primo giudice riteneva non raggiunta la prova del coinvolgimento di un'autovettura “pirata” nel sinistro stradale e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite, nonché al pagamento in favore della convenuta della somma di € 6.715,00
a titolo di risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
ha appellato tale sentenza, formulando i seguenti motivi di gravame: Parte_1
1. nullità della sentenza impugnata per avere il Giudice di prime cure omesso di far precisare le conclusioni alle parti prima di emettere la sentenza, in violazione dell'art. 281 sexies c.p.c.; 2. erronea valutazione delle risultanze istruttorie e, in particolare, omessa pronuncia sulle istanze istruttorie formulate nonché erronea valutazione della documentazione in atti (con particolare riferimento alla registrazione su chiavetta USB acquisita ex officio ex art. 213 c.p.c.);
3. ingiusta condanna dell'attore al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
L'appellante, previa richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della sentenza impugnata, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte, reiterando le istanze istruttorie non ammesse nel corso del giudizio di primo grado (in particolare, prova per testi, CTU medico-legale e tecnico-dinamica). si è costituita eccependo, in via preliminare, il proprio Controparte_2 difetto di legittima passiva e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello e, in subordine e nella denegata ipotesi in cui le domande attoree fossero in tutto o in parte accolte, di accertare l'entità delle lesioni subite dall'appellante nonché il concorso di colpa di quest'ultimo nella causazione del sinistro.
Con sentenza non definitiva n. 1552/2023 pubblicata il 17.07.2023, questa Corte ha così provveduto: “1) rigetta l'eccezione preliminare dell'appellata per il F.G.V.S. di CP_2 difetto di legittimazione passiva;
2) rigetta il Primo Motivo di appello di Parte_1
; 3) In accoglimento del Secondo Motivo, rimette la causa sul ruolo per
[...]
l'istruttoria dovuta, secondo le modalità di cui in separata Ordinanza ex art. 279 comma
3 c.p.c.”.
Con ordinanza in pari data la causa è stata pertanto rimessa sul ruolo ed è stata assunta la prova testimoniale con la teste sui capitoli da 1 a 10 dell'atto d'appello e Testimone_1 su tutti i capitoli della comparsa di costituzione in appello dell'appellata (rectius: sulle prove capitolate da entrambe le parti nelle rispettive memorie istruttorie di primo grado); inoltre, è stato acquisito il file audio contenuto nella chiavetta USB avente ad oggetto la registrazione della chiamata agli operatori del 118.
Acquisito il fascicolo d'ufficio, la causa è stata trattenuta nuovamente in decisione con ordinanza del 13.03.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 04.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il perimetro del giudizio.
Preliminarmente, occorre precisare che, essendo già intervenuta sentenza non definitiva pubblicata il 17.07.2023, con cui sono stati rigettati l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'appellata ed il primo motivo di appello, l'oggetto del contendere risulta ormai limitato alla ricostruzione della dinamica del sinistro stradale - anche alla luce della testimonianza resa dalla compagna del nel presente giudizio - ed alla Parte_1 condanna dell'appellante ex art. 96 co. 3 c.p.c.
2. L'accertamento della dinamica del sinistro stradale (secondo motivo di appello)
Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado per avere il giudice valutato erroneamente le risultanze istruttorie, ritenendo che il IG.
[...]
fosse caduto accidentalmente mentre camminava, anziché essere stato investito Pt_1 da un'autovettura (con conseguente rigetto della sua domanda risarcitoria).
In particolare, l'appellante lamenta che il tribunale avrebbe fondato la propria decisione sulla registrazione della chiamata intercorsa tra la sua fidanzata e il personale del 118 nella notte del sinistro stradale, che a suo dire non aveva alcuna efficacia probatoria perchè intercorsa tra soggetti estranei alla lite.
Al riguardo il primo Giudice ha così argomentato: “Anzitutto, nella richiesta di soccorso delle ore 4:023 del 7.7.2018 (doc. 1 fasc. conv.) emerge che il ha contattato Parte_1 il Pronto Soccorso per “caduta accidentale” ed è ragionevole ritenere che, se l'attore fosse incorso nel sinistro dedotto nell'atto di citazione, avrebbe notiziato immediatamente dell'accaduto il personale del Pronto Soccorso, non in un secondo momento, ovvero alle ore 5:05, come emerge dal successivo referto a firma del dott. , dove Persona_2 viene riportata la dichiarazione del paziente, secondo cui sarebbe stato investito da un'auto che poi scappava.
Il , nella denuncia-querela sporta presso la Questura di Siena, ha affermato Parte_1 che l'incidente sarebbe accaduto alle ore 1,20/1,25, quindi, nel momento in cui ha effettuato la chiamata al 118, se veramente fosse stato investito da un'auto, ben avrebbe potuto raccontare detta versione, non formularla successivamente, una volta giunto in ospedale.
In secondo luogo, dirimente è il contenuto della comunicazione telefonica che è intercorsa fra una donna che si qualifica quale fidanzata dell'infortunato e la Centrale
Operativa del 118, intervenuta quando il si era già procurato le lesioni fisiche Parte_1 di cui ha chiesto il risarcimento nel presente giudizio. Detta comunicazione telefonica è stata ritualmente acquisita in giudizio ex art. 213 c.p.c. Si osserva, inoltre, che, affinché nel giudizio civile si voglia disconoscere una registrazione, non è sufficiente una mera contestazione, non basta cioè eccepire genericamente che quella conversazione non sia mai avvenuta o che le voci registrate non corrispondano alle parti in causa: il disconoscimento deve essere “chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (Sent. Cass. n. 9526/2010 e n. 1250/2018). Nella specie, manca tale comprovato e circostanziato disconoscimento […] Non vi sono dubbi che la chiamata al
118 si riferisca all'evento che ha determinato la rottura del femore destro dell'attore, in quanto è avvenuta il 7 luglio 2018, data in cui il asserisce di essere stato Parte_1 investito da un auto pirata. Nemmeno vi sono dubbi sull'identificazione delle persone: la donna che parla al telefono si qualifica quale fidanzata di e dice che Parte_1
l'attore vive in via Senese. La dinamica del sinistro, dunque, non è quella descritta dall'attore in citazione. Il è, evidentemente, caduto accidentalmente mentre Parte_1 camminava, procurandosi le lesioni per cui è causa. Né nei referti medici, né nella telefonata agli operatori del 118 viene fatta menzione di un sinistro stradale e di un investimento da parte di un'auto datasi alla fuga ed è evidente che, se ciò fosse veramente successo, il danneggiato non avrebbe esitato a riferirlo nel momento stesso in cui è stata fatta la telefonata al 118, non essendo minimamente ipotizzabili ragioni per cui il avrebbe dovuto sottacere la circostanza” (cfr. pp.
4-6 sentenza di primo Parte_1 grado).
L'impianto di fondo di tale decisione è condivisibile, anche se va arricchito alla luce della prova testimoniale espletata in questo grado.
Il punto cruciale ai fini del decidere, infatti, è che, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (v. da ultimo Cass. 19/04/2023 n. 10540), l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del
2005), finalizzato a garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, presuppone che il danneggiato - secondo la regola generale in tema di oneri probatori - dimostri il fatto generatore del danno, ed in particolare che il sinistro è attribuibile alla condotta dolosa o colposa del conducente di un veicolo rimasto inidentificato.
Nel caso in esame, l'attore non ha dato prova che l'incidente di cui afferma essere stato vittima sia avvenuto per responsabilità di un autoveicolo rimasto non identificato.
Secondo la ricostruzione dell'appellante, quest'ultimo, in data 07.07.2018 verso le ore
01:25, mentre passeggiava insieme alla compagna, sarebbe stato investito da un'autovettura che, a seguito del sinistro, si sarebbe data alla fuga senza possibilità di essere identificata. Esso, caduto a terra a causa dell'urto, sarebbe riuscito ad alzarsi con l'aiuto della compagna ed avrebbe raggiunto zoppicando la propria abitazione, distante circa 150/200 metri dal luogo dell'incidente. Tuttavia, durante la notte, il dolore alla gamba destra si sarebbe aggravato talmente tanto da costringere la compagna a chiamare un'ambulanza per far trasportare il in pronto soccorso. Parte_1
In primo luogo, appare già scarsamente credibile che il , dopo essere stato Parte_1 investito da un'autovettura a circa 150/200 dalla propria abitazione, sia riuscito a camminare con una gamba rotta sino a casa, e a risalire sino al proprio appartamento, posto al primo piano dell'edificio, salendo ben due rampe di scale, non essendo ivi presente un ascensore.
Ma, soprattutto, al sinistro sarebbe stata presente un'unica testimone oculare, ovvero la compagna del , la quale è risultata totalmente inattendibile. Parte_1
Invero, la , durante la chiamata al 118, riferiva agli operatori che il fidanzato era Tes_1 scivolato su una montagnetta battendo all'altezza della coscia nei pressi dell'anca. In particolare, la stessa offriva informazioni molto dettagliate con riferimento alla dinamica del sinistro, dichiarando quanto segue: “c'è il mio ragazzo eh, siamo andati a cena fuori,
è caduto e adesso non muove più la gamba”. A fronte della domanda dell'operatore del
118 “ascolti, ma è scivolato? Che è successo?”, la stessa rispondeva: “ehm, era sopra una montagnetta, come si descrive? È scivolato, ha picchiato la coscia altezza anca più o meno, gli ha fatto male un po', nel momento abbiamo fatto un po' di ghiaccio, ha messo l'Aulin”.
Sentita da questa Corte, all'udienza del 12.10.2023, la stessa ha dichiarato quanto segue:
“1) D.C.V. che In data 07.07.2018 alle ore 01:25 circa, in Poggibonsi (SI), il sig.
[...]
stava passeggiando con la IG.ra sul marciapiede lato sinistro Parte_1 Testimone_1 di Via Senese direzione centro cittadino;
risposta – si
2) D.C.V. che nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al capitolo 1) giunti all'altezza CP_ dell'edicola posta nei pressi del Distributore e situata di fronte al “ Parte_3
”, il IG. e IG.ra attraversavano la strada in
[...] Parte_1 Testimone_1 prossimità delle strisce pedonali per recarsi sul lato opposto della carreggiata dopo aver verificato che nessuno sopraggiungesse da entrambi i lati della strada;
risposta - si
3) D.C.V. che nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al capitolo 1) mentre il IG.
[...]
si stava dirigendo verso il marciapiede posto davanti al “ Pt_1 Parte_3
”, sorpassata la linea di mezzeria della carreggiata, veniva investito da una
[...] autovettura proveniente alle sue spalle da destra;
risposta-si
4) D.C.V. che l'autovettura di cui al capitolo 3 proveniva da via Mascagni e dite quale era la sua velocità di marcia;
risposta- confermo la provenienza ma non so dire quale sia stata la sua velocità
5) D.C.V. che l'urto avveniva tra la fiancata sinistra dell'autovettura e la gamba destra del IG. e quest'ultimo dopo l'urto ruotava con il corpo verso sinistra e cadeva Parte_1
a terra;
risposta - si
6) D.C.V. che l'autovettura proseguiva verso il centro ed il IG. rimaneva Parte_1 steso a terra e dite che avete visto il modello, il colore e la targa dell'autovettura; risposta- non sono sicura del modello ma ho individuato il colore chiaro dell'autovettura
7) D.C.V. che la IG.ra , che seguiva nell'attraversamento della carreggiata Testimone_1 il IG. , soccorreva l'attore dopo l'urto; Parte_1 risposta - si
8) D.C.V. che dopo l'urto il IG. con l'aiuto della IG.ra riusciva a Parte_1 Tes_1 rialzarsi ed a raggiungere la propria abitazione posta in Via Senese n. 133 ad una distanza di circa 150/200 metri dal luogo del sinistro;
risposta - si – non sono sicura della distanza, ma comunque confermo la circostanza
9) D.C.V. che giunto a casa l'attore assumeva antidolorifici e si metteva a dormire ma dopo un paio d'ore si svegliava per il dolore alla gamba e non riusciva ad alzarsi dal letto;
risposta- si
10) D.C.V. che verso le 4 del mattino avete chiamato il 118 e dopo qualche minuto è arrivata l'ambulanza che ha accompagnato il IG. al Pronto Soccorso Parte_1 dell'Ospedale di Poggibonsi;
Risposta- si, l'ho chiamato io il pronto soccorso perché il mio compagno stava male ed ho chiesto l'invio dell'autoambulanza, non ricordo altro nel dettaglio perché è passato tanto tempo ed ero in quel momento in stato di forte stress emotivo”.
Alla successiva udienza del 17.11.2023, ascoltata la registrazione della chiamata al 118,
“la teste, a domanda dell'istruttore, dichiara che la voce della donna chiamante è la sua.
Il Giudice dà atto che nel testo della conversazione la chiamante riferiva che il fidanzato era scivolato su una montagnetta battendo all'altezza della coscia nei pressi dell'anca. Il
Giudice chiede alla teste se ricorda di aver detto questo al 118 e questa risponde che continua a non ricordare il contenuto della telefonata. Richiesto alla teste se conferma la versione resa dalla medesima alla scorsa udienza sul fatto che il suo fidanzato era stato investito da un'auto pirata che si era dileguata, la teste risponde di confermare questa versione. A questo punto, il Giudice rileva che all'epoca era stata indicata una causale completamente diversa e richiede alla teste perché nella telefonata aveva detto della caduta da una montagnetta. La teste risponde che aveva indicato al 118 la scusa più semplice perché era tanto agitata per le lesioni del fidanzato. Il Giudice rappresenta alla teste che è poco comprensibile che una persona legata sentimentalmente a quella lesa indichi come causale della frattura una caduta da una montagnetta piuttosto che un investimento da un'auto il cui conducente non aveva arrestato dopo l'incidente ma era fuggito. Ricorda alla teste le conseguenze anche penali della falsa testimonianza. A questo punto, il difensore dell'appellata chiede di assumere anche la prova testimoniale da questa dedotta in comparsa di costituzione in appello come già richiesto [ndr: 1) Vero che, in data 07.07.2018, alle ore 01,30 circa, in compagnia di avete Parte_1 attraversato Via Senese, in Poggibonsi, da sinistra verso destra in direzione centro;
2)
Vero che avete attraversato la strada in senso obliquo rispetto alla direttrice di marcia veicolare;
3) Vero che avete attraversato la strada al di fuori delle strisce pedonali;
4)
Vero che l'abitazione del IG. , in Poggibonsi, Via Senese n. 133, si Parte_1 trova al piano primo del palazzo;
5) Vero che il palazzo non è servito da ascensore;
6)
Vero che per raggiungere l'abitazione del IG. si devono percorrere Parte_1 due rampe di scale di circa dieci scalini]. Si procede allora sui detti capitoli di prova ammessi e la teste così risponde: 1) si;
2) si;
3) si, fuori dalle strisce ma in prossimità delle stesse;
4) si;
5) si non è servito dall'ascensore, ci sono le scale con i passamano;
6) mi sembra di sì. Si dà atto che si legge la verbalizzazione delle risposte alle domande e la teste ne conferma la corrispondenza di quanto scritto alle proprie parole. Il giudice istruttore da ultimo rappresenta alla teste che per legge la ritrattazione di precedenti dichiarazioni false comporta la non punibilità. La teste ne prende atto”.
Dall'esame testimoniale emerge dunque una dinamica del sinistro totalmente diversa rispetto a quella raccontata dalla agli operatori del 118 nell'immediatezza Tes_1 dell'incidente: il non sarebbe più caduto da una montagnetta, ma sarebbe Parte_1 stato investito da un'autovettura, così come dichiarato da quest'ultimo una volta eseguito l'accesso presso il Pronto Soccorso.
La teste peraltro non ha offerto una ragione plausibile della discrepanza tra le proprie dichiarazioni.
Non risulta infatti plausibile che il racconto al 118 fosse non veritiero perché la Tes_1 si trovava in uno stato di shock emotivo tale da indurla a raccontare una versione dei fatti diversa dall'accaduto, considerato peraltro che la chiamata al 118 non è avvenuta nell'imminenza del sinistro, ma dopo un notevole lasso di tempo (qualche ora dopo) quando il e la compagna si trovavano già a casa loro e l'appellante non era Parte_1 certo in pericolo di vita, ma solo dolorante ad una gamba.
In ogni caso non si comprende come mai una persona che si trovi in uno stato di shock emotivo debba offrire una versione dei fatti completamente diversa rispetto alla realtà.
L'appellante, non riuscendo evidentemente a trovare una spiegazione dell'insanabile contrasto tra le due dichiarazioni rese dalla sua fidanzata che fosse compatibile con la propria pretesa, ha sostenuto che la registrazione della conversazione tra la teste e l'operatore del 118 non poteva assumere alcun valore probatorio perché nessuna delle parti in causa aveva partecipato a tale conversazione, invocando quella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1250/2018; 5259/2017; n. 8219/1996) secondo cui la registrazione può costituire fonte di prova se non disconosciuta dal soggetto contro il quale è prodotta, ma sempre che si tratti di conversazione avvenuta tra persone di cui almeno una sia parte in causa. Tuttavia, al riguardo appare dirimente la considerazione che tale registrazione viene in rilievo unicamente per escludere la credibilità della teste che, pur avendo confermato d'aver effettuato tali dichiarazioni al 118, ha poi fornito una dichiarazione testimoniale del tutto incompatibile con esse.
In conclusione, l'evidente contrasto tra le dichiarazioni rese dalla IG.ra agli Tes_1 operatori del 118 e quelle rese in sede testimoniale, unitamente alla già evidenziata inverosimiglianza dei fatti narrati, impongono di giudicare del tutto inattendibile la teste
- evidenziando che la valutazione circa la veridicità delle deposizioni rese dal Tes_1 testimone è riservata ad un giudizio discrezionale del giudice, alla stregua di elementi di natura oggettiva (quali la precisione e la completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni e incongruenze con la documentazione versata in atti), e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità
(cfr., ex multis, Cass., Ordinanza n. 26547 del 30.09.2021; Cass., Ordinanza n. 21239 del 09.08.2019).
In particolare, “in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. E', pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il
"peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice” (cfr. Cass., Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019).
Peraltro, nel caso in esame la deposizione resa dalla teste è talmente incredibile che, considerati anche i rapporti della stessa con il preteso danneggiato, si ritiene di dover trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze per le determinazioni di competenza.
In conclusione, esclusa l'attendibilità dell'unica testimone indicata dall'appellante, si deve concludere che parte attrice non ha fornito la prova di essere stato investito da un autoveicolo non identificato.
3. Sulla condanna ex art. 96 c.p.c. (terzo motivo di appello)
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato l'attore al risarcimento del danno per lite temeraria. Anche tale censura appare infondata.
A tal proposito il Giudice di prime cure ha disposto che il ha “introdotto un Parte_1 giudizio in base di allegazioni difensive manifestamente false oltre che inconsistenti, tenendo una tipica condotta processuale temeraria, quantomeno colposamente gravatoria e pretestuosa, avendo agito in giudizio esponendo circostanze risultate inveritiere e tesi del tutto infondate”.
Il Giudice di prime cure risulta aver fatto corretta applicazione del costante orientamento giurisprudenziale in materia secondo cui “il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e
2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive” (cfr. Cass., Ordinanza n. 36951 del 30.12.2023).
Nel caso di specie, l'attore ha agito in giudizio con mala fede (o quantomeno con colpa grave), sulla base di argomentazioni false e comunque non credibili.
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio.
Le spese dell'appello devono seguire la soccombenza e pertanto essere rifuse dall'appellante all'appellata, nella misura liquidata in dispositivo ex D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia compreso nello scaglione da € 52.001 a € 260.000 e dell'impegno difensivo prestato (medio).
Alla condanna alle spese si deve affiancare, anche in questo grado, la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c., alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui “nel giudizio di appello incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame (Cass. n.
24546/2014)” (cfr. Cass., Sentenza n. 34693 del 24/11/2022).
Nel caso di specie, l'appellante, che ha perseverato nella proposizione di tesi difensive totalmente pretestuose, proponendo un'impugnazione palesemente infondata, deve essere condannato a corrispondere all'appellata una somma equitativamente determinata pari alla metà delle spese processuali, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 12/2021 del Tribunale Parte_1 di Siena pubblicata in data 14.01.2021, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del presente grado che vengono liquidate in complessivi € 14.317,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15 %, IVA e CAP come per legge;
3) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_3
quale Impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le
[...]
Vittime della Strada, della somma di € 7.158,50 a titolo di risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c.;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;
5) dispone la trasmissione degli atti del giudizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze per le determinazioni di sua competenza in merito alla testimonianza resa da nel presente giudizio. Testimone_2
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 24.4.2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Giulia Conte
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.