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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/05/2025, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4245/2023 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv. Assunta Lombardo che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente e
(c.f. ), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Monoriti del ruolo professionale per procura in atti,
resistente
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
resistente contumace oggetto: pensione o assegno di invalidità civile, esenzione totale ticket, handicap grave – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 7 ottobre 2022 lamentando l'ingiusto Parte_1
rigetto della domanda presentata in via amministrativa il 27 maggio 2022, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento della pensione di invalidità civile anche ai fini dell'esenzione sanitaria o in subordine dell'assegno di invalidità civile nonché dei benefici in favore delle persone con handicap grave – recte disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato secondo la nuova terminologia introdotta dall'art. 4 d.lgs. n. 62/2024 –, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 5466/2022 r.g.). Nella resistenza dell'Istituto, contumace l' veniva disposta ed espletata c.t.u. che riconosceva CP_2
un'invalidità solo dell'80%. La ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 1 agosto 2023, proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento dei benefici.
Nella resistenza dell' e nella contumacia dell' sostituita l'udienza del CP_1 CP_2
22 maggio 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che si ritiene di condividere, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all' , avendo l'art. 20 del d.l. CP_1
n. 78/2009 (conv. con l. n. 102/2009) trasferito all' sia la responsabilità ultima degli CP_3
accertamenti sanitari in materia di invalidità civile, sordità civile, handicap e disabilità, sia la legittimazione esclusiva a resistere alle domande aventi ad oggetto lo status di invalidità non riconosciuto in sede amministrativa (v. da ultimo Cass. n. 2433/2023).
2.1.- Inoltre, va pure chiarito che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n.
30926/2022).
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi “extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Nel merito, il c.t.u. nominato in ATP e richiamato in questa fase ha infine accertato che la ricorrente è affetta da “Neutropenia cronica moderata verosimilmente correlata a meccanismi autoimmunitari. Sclerodermia con morfee cutanee diffuse, manifestazioni osteoarticolari e fibromialgia. Obesità (BMI = 35,2) con complicanze artrosiche. Asma bronchiale allergico.
Angioma del VII segmento epatico. Gozzo multinodulare”, precisando che “Le infermità riscontrate nella ricorrente, alla luce della ultima documentazione sanitaria depositata, sono costituite da patologie che interessano il sistema immunitario, l'apparato tegumentario,
l'apparato osteoarticolare ed endocrino-metabolico, l'apparato respiratorio e l'apparato digerente.
1. La prima infermità è costituita da una “neutropenia cronica moderata verosimilmente correlata a meccanismi autoimmunitari”. L'esordio risale al 1994 epoca in cui in seguito a
2 riscontro di leuco-piastrinopenia, veniva sottoposta ad indagini midollari con mieloaspirato
(iperplasia della serie granuloblastica in varie fasi maturative) biopsia osteomidollare e citogenetica, negativa per la presenza della delezione del cromosoma 5. Da allora veniva seguita per alcuni anni presso l'ospedale Pertini di Roma che confermava la diagnosi di:
“Leuconeutropenia cronica idiopatica con persistente stato di grave agranulocitosi, associate a conseguenti stati infiammatori cronici e riacutizzati, continuativi, ripetuti e diffusi”. Dal 2015 esegue periodici controlli presso l'U.O.C. di Ematologia dell'AOU di Messina, l'ultimo dei quali nel maggio 2022. A questa menomazione è attribuibile, applicando il criterio dell'analogia con riferimento al codice 9332 del sistema tabellare contenuto nel DM n. 43 del 05.02.1992, una misura percentuale pari al 45-50%. Considerato che la neutropenia del ricorrente, alla data dell'ultima visita ematologica eseguita nel novembre 2024 con esame emocromocitometrico evidenziava una quantità di neutrofili pari a 947/mmc (Globuli bianchi 3540/mmc con 26% di neutrofili), e considerato che il caso è stato seguito in ambulatorio, la neutropenia può essere classificata come forma moderata e non grave, pertanto, una valutazione del 45% con riferimento al codice 9332 appare certamente adeguata.
2. La seconda infermità posta in diagnosi è costituita da una “sclerodermia con morfee cutanee diffuse, manifestazioni osteoarticolari e fibromialgia”. La ricorrente presenta manifestazioni artritiche, lesioni morfeiche cutanee al tronco, alle ascelle, ai seni, alle anche a ed ai polpacci. Per questa sola menomazione è possibile attribuire, applicando il criterio dell'analogia e con riferimento al codice 9306 del sistema tabellare contenuto nel DM n. 43 del
05.02.1992, una misura percentuale pari al 35% (Analogia).
3. La terza infermità che entra a far parte del complesso invalidante è costituita dalla
“obesità (BMI = 35,2) con complicanze artrosiche”. La ricorrente presenta iniziali segni di spondiloartrosi cervicale, modesti segni di spondiloartrosi lombare, lieve anterolistesi di C5 su
C6, riduzione in altezza dello spazio discale compreso tra D12-L1, L1-L2 ed L5-S1, artrosi interapofisaria L5-S1, rotoscoliosi destro convessa, artrosi delle articolazioni interfalangee distali delle mani specie a sinistra, con minima rizoartrosi. A questa menomazione, è possibile attribuire, applicando il sistema tabellare contenuto nel DM n. 43 del 05.02.1992, una misura percentuale pari al 40% (cod.7105). Non è proponibile valutare la stessa patologia osteoarticolare due volte applicando sia il codice 7105 e sia il codice 7216.
4. La quarta infermità che entra a far parte del complesso invalidante è costituita dal un
“asma bronchiale allergico” in soggetto con diatesi allergica per alcuni alimenti (latte, agrumi, abanane), polvere, acari, parietaria, sulfamidici. La ricorrente riferisce dall'età giovanile a tuttoggi episodi di orticaria cronica, rinite e congiuntivite, per cui assume antistaminici e steroidi al bisogno. A questa menomazione è possibile attribuire, applicando il sistema tabellare contenuto
3 nel DM n. 43 del 05.02.1992, una misura percentuale pari al 21% (cod. 6003). Si puntalizza che non risulta nei documenti sanitari agli atti del fascicolo, che la ricorrente nel tempo abbia effettuato periodiche visite pneumologiche, o spirometrie o pratichi terapia specifica
(broncodilatatori, etc), pertanto, appare del tutto appropriata l'attribuzione, alla patologia respiratoria, di una percentuale comunque non oltre il 25%.
5. La quinta infermità che entra a far parte del complesso invalidante è costituita dal un
“Angioma del VII segmento epatico”. Per questa sola menomazione è possibile attribuire, applicando il sistema tabellare contenuto nel DM n. 43 del 05.02.1992, una misura percentuale pari al 11% (cod. 9322).
6. La sesta infermità che entra a far parte del complesso invalidante è costituita dal un
“Gozzo multinodulare”. Per questa sola menomazione è possibile attribuire, applicando il sistema tabellare contenuto nel DM n. 43 del 05.02.1992, una misura percentuale pari al 11% (cod. 9322).
Circa le altre infermità (cisti mucosa recesso pterigoideo, mioma uterino, lieve insufficienza mitralica, tricuspidalica e polmonare, steatosi epatica, alopecia), queste pur essendo state sottoposte a diagnosi clinica e/o riconosciute in altre sedi, non vengono sufficientemente documentate dal ricorrente per fini medico-legali o non sono valutabili perché prive del carattere della permanenza o perché di scarso rilievo medico-legale e pertanto vengono escluse dalla valutazione riduzionistica. Non di meno, tuttavia, il loro peso nel c.d. complesso invalidante, può essere considerato trascurabile, tenuto conto delle conclusioni medico-legali raggiunte e comunque non in grado di incidere sulla valutazione dell'oggetto della consulenza, cioè
l'attribuzione o meno del diritto alla pensione di inabilità in subordine all'assegno mensile, e al riconoscimento dello stato di handicap con connotazione di gravità.”.
Ha così sostenuto che “Per le minorazioni poste in diagnosi e le ragioni ampiamente espresse a proposito delle considerazioni medico-legali, è possibile dichiarare che la ricorrente,
è INVALIDA con permanente riduzione della capacità lavorativa nella misura del 90% senza diritto alla pensione di inabilità ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 118/1971 e art. 8 del D.Lgs n.
509/1988, ma con diritto all'assegno mensile con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza ammnistrativa (27.05.2022) ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 118/1971 successivamente modificato dall'art. 9 del D.Lgs n. 509/1988 mentre non è possibile riconoscere il diritto alla pensione di inabilità..
Inoltre è anche possibile dichiarare che il ricorrente, è PERSONA HANDICAPPATA con minorazioni psicofisiche in grado di ridurre l'autonomia personale e determinare un processo di svantaggio sociale ricorrendo le sole condizioni previste dell'art. 3, comma 1, della Legge 104/92.
Non ricorrono invero le condizioni previste dall'art. 3, comma 3, della Legge 104/92 in quanto
4 non si ravvisa la necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e nella sfera di relazione.”.
L'accertamento effettuato dal dr. , persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto Per_1
da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
In mancanza di nuove certificazioni che attestino eventuali aggravamenti, non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass m. 5277/2006 e n. 23413/2011). Non si ravvisano invero errori diagnostici nè la mancata valutazione di patologie esistenti (cfr. sul punto Cass. n. 30522/2024).
Si precisa a tale riguardo che nessun elemento di novità apporta la certificazione allegata alle ultime note di parte ricorrente, trattandosi di un referto dell'8 maggio 2025 redatto dal prof.
, Direttore dell'UOC Ematolgia del , che per diagnosi e contenuti Per_2 Controparte_4
appare sostanzialmente riproduttivo di quelli dal medesimo redatti precedentemente e già esaminati dal ctu.
Pertanto, può dirsi acclarata la sussistenza in capo all'istante solo del requisito sanitario per l'assegno fin dall'istanza.
Ogni ulteriore domanda va respinta.
3.- Tenuto conto della decorrenza fissata dal CTU e dell'esito complessivo della lite (cfr.
Cass. n. 2433/2023) è giusto compensare per due terzi le spese di entrambe le fasi processuali, che per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014, considerati il valore e l'attività svolta, in (389,5 per ATP + 898,5 =) 1.288 euro, con distrazione ex art. 93 c.p.c. Vanno poste a definitivo carico dell' anche le spese della consulenza d'ufficio, CP_1
liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la contumacia dell' CP_2
2) dichiara che possiede il requisito sanitario per fruire dell'assegno Parte_1
di invalidità civile (quale invalido in misura pari o superiore al 74%) dal 27 maggio 2022;
3) condanna l' a pagare le spese di ctu e a rimborsare alla ricorrente un terzo delle altre CP_1
spese processuali, liquidato in 1.288 euro, oltre spese generali, iva e cpa, che distrae in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato;
compensa il resto.
Messina, 23.5.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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